Ordinanza collegiale 20 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/05/2026, n. 3545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3545 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03545/2026REG.PROV.COLL.
N. 08757/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8757 del 2023, proposto da-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso i relativi uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione settima, -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il consigliere CA NU Ricci e udito per parte appellante l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1. Gli atti oggetto del presente giudizio sono:
a) il decreto del Ministero della difesa, prot. 1957/N del 4 giugno 2018, con il quale è stata dichiarata non dipendente da causa di servizio l’infermità «linfoma di GK in fase di remissione completa» , sofferta dall’odierno appellante, ed è stata conseguentemente respinta, anche per intempestività della domanda di accertamento, l’istanza di concessione dell’equo indennizzo;
b) il parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio nell’adunanza n. 1069 del 22 marzo 2018 (n. 86187/2017), secondo cui l’infermità «non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio».
2. I fatti rilevanti, quali emergono dagli atti e dai documenti di causa, possono essere così sintetizzati:
a) l’appellante, caporal maggiore scelto dell’Esercito italiano, poi graduato capo, ha partecipato, tra il 2008 e il 2011, alle operazioni denominate “strade pulite”, “emergenza rifiuti” e “città pulite”; è stato altresì impiegato presso il poligono di Capo Teulada e ha partecipato, tra maggio e luglio 2012, alla missione internazionale in Afghanistan, con mansioni di “tecnico elettrogenista”;
b) in data 29 gennaio 2015 al militare è stato diagnosticato un linfoma di GK;
c) con istanza presentata in data 8 luglio 2016, il militare ha chiesto all’Amministrazione il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia e la concessione dell’equo indennizzo;
d) con verbale mod. BL/B n. -OMISSIS-la Commissione medica ospedaliera di Roma ha giudicato il richiedente affetto da «Linfoma di GK in fase di remissione completa» , ritenendo l’infermità ascrivibile alla tabella A, categoria 8ª;
e) con parere n. 86187/2017, reso nell’adunanza n. 1069 del 22 marzo 2018, il Comitato di verifica per le cause di servizio ha escluso la dipendenza dell’infermità da fatti di servizio, valorizzando la natura idiopatica della patologia, l’assenza di specifici fattori causali o concausali nel servizio prestato e il mancato riconoscimento, in letteratura, di uno specifico ruolo eziologico delle nanoparticelle di metalli pesanti e dei vaccini rispetto al linfoma di GK;
f) con decreto prot. 1957/N del 4 giugno 2018, il Ministero della difesa ha dichiarato l’infermità non dipendente da causa di servizio e ha respinto l’istanza di equo indennizzo, rilevando altresì l’intempestività della domanda di accertamento, presentata oltre il termine semestrale decorrente dalla piena conoscenza della patologia.
3. Il militare ha impugnato il predetto decreto e il presupposto parere del Comitato davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, articolando due motivi:
i) « Eccesso di potere per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Illegittimità per violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruità, errore sui presupposti, manifesta ingiustizia», deducendo che il parere del Comitato sarebbe generico e stereotipato, perché non avrebbe valutato gli specifici fattori di rischio allegati, oltre a porsi in contrasto con la normativa sul rischio tipizzato e con i precedenti richiamati;
ii) « Illegittimità per violazione dell’art. 36 D.P.R. n. 686 del 1957 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per erronea interpretazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, irragionevolezza, insufficienza, illogicità, incongruità, incoerenza ed apoditticità della motivazione », deducendo che la domanda non sarebbe tardiva, poiché il termine semestrale decorrerebbe non dalla diagnosi della malattia, ma dal momento in cui l’interessato ha acquisito consapevolezza del possibile collegamento tra infermità e servizio.
4. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione settima, con sentenza n. -OMISSIS-ha respinto il ricorso e ha compensato fra le parti le spese del giudizio.
4.1. In particolare, il primo giudice:
i) ha ritenuto infondato il primo motivo, reputando il parere del Comitato adeguatamente motivato e immune da profili di irragionevolezza, in quanto fondato sulla riconduzione della patologia a fattori genetici e infettivi, e non invece all’esposizione a metalli pesanti o ad uranio impoverito, né alla somministrazione di vaccini;
ii) ha respinto, in via consequenziale, il secondo motivo, osservando che l’equo indennizzo non sarebbe comunque spettato all’interessato.
5. Il militare ha proposto appello avverso la sentenza, affidato a due motivi:
i) con il primo motivo – rubricato « Erroneità dell’impugnata sentenza, difetto dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta. Carenza, insufficienza ed apoditticità della motivazione. Violazione dell’art. 115 c.p.c. Illegittimità per violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 42/2012 e dell’art. 1 comma 78 della L. n. 244/2007 e del relativo rischio tipizzato. Eccesso di potere per erronea interpretazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Eccesso di potere degli atti impugnati per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Illegittimità degli atti impugnati per violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato. Eccesso di potere degli atti impugnati per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruità, errore sui presupposti, manifesta ingiustizia » - l’appellante censura il capo della sentenza relativo al diniego di dipendenza da causa di servizio; in particolare, deduce che il T.a.r. avrebbe recepito acriticamente il parere del Comitato di verifica, senza esaminare in concreto il nesso eziologico tra il servizio prestato e la patologia; richiama, a tal fine, la documentata presenza, nei propri campioni ematici, di livelli di metalli pesanti superiori a quelli della popolazione media italiana; invoca la disciplina sul rischio tipizzato e la giurisprudenza che ne avrebbe tratto un’attenuazione dell’onere probatorio a carico del militare; contesta la perdurante valenza delle conclusioni della Commissione Mandelli e nega, sulla base della documentazione sanitaria versata in atti, la sussistenza di predisposizione genetica, familiarità o pregresse infezioni virali predisponenti.
ii) con il secondo motivo – rubricato « Erroneità dell’impugnata sentenza, difetto dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta. Carenza, insufficienza ed apoditticità della motivazione. Erroneità dell’impugnata sentenza derivante da un’erronea interpretazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia. Violazione dell’art. 36 D.P.R. n. 686 del 1957 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990, dell’art. 11 del D.P.R. n. 349/1994, dell’art. 2, commi 1 e 6, e dell’art. 7, comma 4, del d.p.r. 29.10,2001, n. 461. Violazione dell’art. 169 del D.P.R 1092/1973. Illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 36 D.P.R. n. 686 del 1957 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990, dell’art. 11 del D.P.R. n. 349/1994, dell’art. 2, commi 1 e 6, e dell’art. 7, comma 4, del d.p.r. 29.10,2001, n. 461. Eccesso di potere degli atti impugnati per erronea interpretazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, irragionevolezza, insufficienza, illogicità, incongruità, incoerenza ed apoditticità della motivazione» - l’appellante censura il capo della sentenza relativo alla tardività della domanda di equo indennizzo; sostiene che il T.a.r. non avrebbe realmente esaminato il secondo motivo di ricorso e ribadisce che il termine semestrale non dovrebbe decorrere dalla data della diagnosi, ma dal momento in cui l’interessato abbia acquisito elementi cognitivi circa il possibile rapporto tra l’insorgenza della malattia e il servizio prestato.
6. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della difesa e il Ministero dell’economia e delle finanze, senza articolare difese.
7. Con ordinanza n. 2296 del 20 marzo 2025, questa sezione ha disposto una verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., in ordine al nesso eziologico tra la patologia e i fattori di rischio individuati dall’appellante.
7.1. La relazione finale è stata depositata dal verificatore in data 8 aprile 2026.
8. All’udienza pubblica del 28 aprile 2026, il difensore dell’appellante ha dichiarato espressamente di rinunciare ai termini a difesa in relazione al deposito della relazione di verificazione, e ha insistito per l’accoglimento di entrambi i motivi di appello. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
9. L’appello non è fondato.
10. In via preliminare, occorre rilevare che il decreto ministeriale impugnato costituisce un atto plurimotivato, fondato su rationes decidendi autonome e indipendenti, ciascuna idonea a sorreggere la statuizione di rigetto della domanda amministrativa:
i) da un lato, il giudizio di non dipendenza dell’infermità «linfoma di GK in fase di remissione completa» da fatti di servizio, formulato sulla scorta del parere del Comitato di verifica;
ii) dall’altro, l’intempestività dell’istanza presentata dall’interessato in data 8 luglio 2016, oltre il termine perentorio di sei mesi previsto dall’art. 2, comma 1, del d.P.R. 461 del 2001.
10.1. Coerentemente con l’articolazione motivazionale del provvedimento, sia il ricorso di primo grado sia l’atto di appello si compongono di due distinti motivi, ciascuno diretto a contestare una specifica ratio decidendi : il primo investe il giudizio di non dipendenza dell’infermità da causa di servizio; il secondo riguarda la ritenuta intempestività della domanda. Ne consegue che solo l’accertata fondatezza di entrambe le censure potrebbe condurre all’accoglimento del gravame e, quindi, all’annullamento del provvedimento impugnato.
10.2. Secondo il consolidato indirizzo di questo Consiglio, infatti, in presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni poste a fondamento del provvedimento per sorreggerne la validità. Pertanto, ove il giudice ritenga infondate le censure rivolte contro una delle autonome ragioni giustificatrici dell’atto, può prescindere dall’esame delle ulteriori doglianze, poiché la conservazione dell’atto determina il venir meno dell’interesse del ricorrente al loro scrutinio (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. III, 19 febbraio 2026, n. 1331; sez. II, 2 febbraio 2026, n. 840; sez. IV, 9 dicembre 2025, n. 9668; sez. III, 20 maggio 2025, n. 4320).
11. Alla luce dei principi sopra richiamati, il Collegio reputa di esaminare prioritariamente il secondo motivo di gravame, concernente la tempestività della domanda amministrativa.
11.1. Il motivo è infondato.
11.2. In base all’art. 2, comma 1, del regolamento approvato con d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, «il dipendente che abbia subìto lesioni o contratto infermità […], per fare accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all’ufficio o comando presso il quale presta servizio […]. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefìci previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento» .
11.3. Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio:
i) il termine di presentazione della domanda, di cui all’art. 2, comma 1, citato, ha carattere perentorio ed è stabilito a pena di decadenza (cfr. Cons. Stato, sez. II, 21 marzo 2025, n. 2332, e i numerosi precedenti ivi richiamati);
ii) esso si riferisce, testualmente, alla domanda « per fare accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio », da essa dipendendo gli ulteriori e consequenziali benefici economici, tra cui l’equo indennizzo (Cons. Stato, sez. II, 13 dicembre 2022, n. 10901);
iii) quest’ultimo può essere domandato anche successivamente – entro il termine previsto dall’art. 2, comma 6, del regolamento – ma solo a condizione che sia stata tempestivamente proposta la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio, che ne costituisce il presupposto indefettibile (Cons. Stato, sez. II, 21 marzo 2025, n. 2324; sez. I, parere 11 agosto 2020, n. 1409; sez. IV, 23 marzo 2004, n. 1474);
iv) ai fini della decorrenza del termine, rileva il momento in cui l’interessato abbia acquisito, secondo un criterio di normalità, una ragionevole conoscenza dell’effettiva consistenza e gravità dell’affezione e delle relative conseguenze invalidanti, e non quello, di per sé notevolmente difficile da determinare, in cui sia successivamente sorto il dubbio, o sia maturata la sicura consapevolezza, della derivazione dell’infermità da motivi di servizio (Cons. Stato, sez. II, 7 giugno 2024, n. 5137; 16 marzo 2022, n. 1901).
11.4. Calando tali coordinate nella vicenda in esame, risulta manifesta l’intempestività dell’istanza presentata dal militare.
11.5. La data di acquisizione della piena conoscenza della patologia coincide, infatti, con la diagnosi di “linfoma di GK” del 29 gennaio 2015, riportata nel referto specialistico depositato in atti (all. 5 al ricorso di primo grado) e individuata quale « data di conoscibilità della patologia » anche nel verbale della CMO del 16 febbraio 2017 (all. 3 al ricorso di primo grado). Tale data, espressamente assunta a riferimento dall’Amministrazione, non è mai stata contestata, nella sua oggettività, dall’appellante, il quale anzi la richiama più volte nei propri scritti difensivi.
11.6. La domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo è stata invece presentata soltanto in data 8 luglio 2016 (cfr. all. 4 al ricorso di primo grado), quasi un anno e mezzo dopo la scoperta della patologia e ben oltre il termine perentorio di sei mesi fissato dall’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 461 del 2001.
11.7. Non è condivisibile la tesi, riproposta in appello, secondo cui il termine non decorrerebbe dalla conoscenza della malattia, bensì dalla consapevolezza del possibile nesso eziologico con il servizio, che l’appellante avrebbe acquisito « solo pochi giorni prima della presentazione della domanda di equo indennizzo […] effettuando ricerche su internet » (cfr. pag. 36 del ricorso di primo grado).
11.8. La prospettazione non può essere accolta sotto un duplice profilo:
i) da un lato, essa contrasta con il chiaro tenore letterale della disposizione, che àncora la decorrenza del termine alla data in cui il dipendente «ha avuto conoscenza dell’infermità» e non a quella, ulteriore, successiva e di difficile identificazione, di acquisita consapevolezza della sua riconducibilità causale al servizio (Cons. Stato, sez. II, 6 agosto 2025, n. 6953);
ii) dall’altro, anche a voler seguire la diversa lettura prospettata dall’appellante, l’individuazione del dies a quo non potrebbe comunque essere rimessa a una mera dichiarazione dell’interessato, priva di riscontri oggettivi e, come tale, non verificabile, poiché ciò finirebbe per vanificare la funzione di certezza propria del termine decadenziale di cui trattasi (Cons. Stato, sez. II, 21 marzo 2025, n. 2324).
11.9. A ciò si aggiunga che lo stesso appellante, a sostegno dell’invocata dipendenza della patologia dal servizio – e dunque nell’ambito del primo motivo – richiama una pluralità di documenti, fonti normative e precedenti giurisprudenziali, dai quali dovrebbe evincersi che la possibile correlazione tra uranio impoverito e patologie tumorali costituiva un dato ampiamente acquisito al patrimonio delle conoscenze diffuse fin dai primi anni Duemila, e quindi in epoca di molto antecedente alla diagnosi che qui rileva (risalente, come detto, al 2015). Tale prospettazione rende intrinsecamente contraddittoria la contestuale allegazione, in capo ad un militare impiegato proprio nei contesti “a rischio” oggetto del dibattito pubblico, di uno stato soggettivo di totale inconsapevolezza del possibile legame eziologico tra il servizio e l’infermità diagnosticata (cfr., in termini analoghi, le già citate Cons. Stato, sez. II, n. 2324 del 2025 e n. 6953 del 2025).
12. La rilevata tardività investe la domanda di accertamento formulata dall’interessato e i conseguenti benefici economici, con l’unica eccezione – espressamente fatta salva dall’art. 2, comma 1 del d.P.R. 461 del 2001 – del trattamento pensionistico di privilegio, oggetto di un autonomo regime di accertamento, le cui controversie sono devolute alla giurisdizione della Corte dei conti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 gennaio 2020, n. 142; sez. II, 16 marzo 2022, n. 1901).
13. Il rigetto del secondo motivo di appello conferma l’autonoma ratio decidendi fondata sulla tardività della domanda amministrativa.
13.1. Ne deriva il venir meno dell’interesse all’esame del primo motivo, relativo al merito del giudizio del Comitato di verifica e alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, che può pertanto rimanere assorbito.
13.2. La tardività della domanda di accertamento, infatti, « ha refluenza su tutti gli specifici profili di interesse sottesi alla stessa […], di guisa che non residua la possibilità di far valere l’eventuale ricorrenza del nesso causale se non in relazione alla domanda di pensione privilegiata, che nel caso di specie non risulta tuttavia presentata ed è quindi da reputare del tutto estranea al presente giudizio » (Cons. Stato, sez. II, n. 6953 del 2025, cit.).
13.3. Tale circostanza rende altresì ultronea la disamina degli esiti della verificazione (che ha accertato il nesso di concausalità con argomenti motivati, rimasti incontestati dall’Amministrazione), disposta dalla sezione in funzione dell’eventuale esame del merito del primo motivo di appello, oggi assorbito. Resta impregiudicata l’utilizzabilità delle relative risultanze nell’ambito degli eventuali procedimenti diretti all’accertamento di ulteriori benefici, fondati su autonomi titoli normativi e non toccati dalla presente decisione.
14. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
15. Le peculiarità della vicenda e la natura delle posizioni coinvolte giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
16. Le spese della verificazione, comprensive del compenso e dei costi sostenuti dal verificatore, sono poste a carico dell’appellante, per la metà, e delle amministrazioni resistenti, unitariamente considerate, per la restante metà, tenuto conto della natura della controversia e dell’iniziativa istruttoria assunta d’ufficio dalla sezione.
16.1. Alla determinazione del relativo importo si provvederà con separato decreto, previa presentazione, da parte del verificatore, della relativa domanda, nel rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Pone a carico dell’appellante e delle amministrazioni resistenti, nella misura della metà per ciascuna parte, le spese di verificazione, che saranno liquidate con separato decreto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
BI OR, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
CA NU Ricci, Consigliere, Estensore
Sandro Menichelli, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| CA NU Ricci | BI OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.