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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/02/2025, n. 2427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2427 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42206/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42206/2021 promossa da:
Parte_1
Con il patrocinio dell'avv. CRUCIANELLI RICCARDO
ATTORE contro
Controparte_1
Con il patrocinio dell'avv. RUFFOLO UGO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1
OGGETTO: responsabilità sanitaria
IN FATTO E IN DIRITTO
Il sig. ha evocato in giudizio la Parte_1 Controparte_2
chiedendo che ne fosse accertata la responsabilità nella causazione delle lesioni dal
[...]
medesimo patite e che fosse condannata al risarcimento del maggior danno subìto, oltre al danno morale ed esistenziale, per l'importo di euro 75.000,00 o nella misura maggiore o minore di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi e con vittoria di spese da distarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno della domanda ha dedotto quanto segue.
In data 25.08.2015, a seguito di una caduta dal proprio Scooter Scarabeo 300 avvenuto in Via
Settevene Palo nel comune di Trevignano Romano, veniva trasportato al Pronto Soccorso della
(in breve , Controparte_3 Controparte_1
ove, dopo le opportune indagini veniva ricoverato con la diagnosi “frattura pluriframmentaria intra-articolare e scomposta dell'epifisi tibiale prossimale sx. frattura intraarticolare della base falange prossimale del I° raggio sx”.
Dal 25.08.2015 fino al 05.09.2015 rimaneva ricoverato presso il medesimo nosocomio con diagnosi di “frattura scomposta comminuta del piatto mediale e laterale tibiale sinistro”. Durante il ricovero, in data 02.09.2015 (dunque l'ottavo giorno di ricovero), veniva sottoposto ad intervento di “riduzione cruenta e sintesi con doppia placca LCP mediale e laterale”. Nella sala di degenza occupata da esso attore era altresì presente altro paziente politraumatizzato lungodegente non deambulante con diverse ulcere infette che venivano medicate quotidianamente dal personale.
Dopo la dimissione dalla struttura, avvenuta il giorno 5.9.2015, iniziava ad effettuare i controlli ambulatoriali prescritti presso la medesima struttura sanitaria in data 17.09.2015 e in data
01.10.2015, ove non veniva rilevata alcuna criticità. Invece in data 15.10.2015, a causa di una
2 deiscenza della ferita chirurgica, si rivolgeva di propria sponte ai sanitari del Policlinico “Umberto
I” di Roma, dove a seguito di un esame colturale risultava positivo allo Pseudomas ER.
Veniva quindi prescritta terapia antibiotica con Azitromicina.
Il 21.10.2015 si sottoponeva a controllo con l'infettivologo del il quale, Controparte_1
dopo aver accertato che l'Antibioticoterapia con aveva registrato uno scarso CP_4
successo e che era stato isolato il batterio Pseudomas ER multisensibile (come da tampone del 15.10.2015), prescrivendo una cura antibiotica con somministrazione di
Ciprofloxacina 750 mg ogni 12 ore, richiedeva una valutazione per eventuale rimozione degli strumenti di sintesi.
Il 27.10.2015, dopo aver consultato un ortopedico di fiducia e nonostante il contrario avviso dell'ortopedico del aveva deciso di sottoporsi all'intervento di rimozione dei mezzi di CP_1
sintesi, eseguito presso l'Ospedale San Paolo di Civitavecchia. Presso tale nosocomio veniva posta diagnosi di “Osteomielite gamba sinistra” ed eseguito esame colturale che isolava il batterio CU AU, sicché egli si sottoponeva a VAC Therapy sino all'1.3.2016.
La ferita era quindi definitivamente guarita solo ad aprile 2017, dopo venti mesi dall'intervento di riduzione cruenta della frattura eseguita presso il Policlinico CP_1
Successivamente, dall'esame audiometrico del 18.10.2019, presso la di Tivoli veniva anche riscontrata una lieve ipoacusia sinistra sulle frequenze acute di tipo neurosensoriale, nonché un acufene bilaterale, conseguenza diretta delle numerose terapie antibiotiche compresa la
Gentamicina ad alte dosi, che si erano rese necessarie per la cura dell'osteomielite.
In conseguenza delle lesioni patite erano residuati postumi permanenti in termini di danno differenziale nella misura del 12% partendo da un danno biologico del 12-14% generalmente costituente esito normale di una frattura come quella riportata.
----------------
Si è costituito in giudizio la educendo quanto appresso. Controparte_1
In data 2.09.2015 il Sig. veniva sottoposto ad intervento di riduzione cruenta e sintesi Pt_1
con doppia placca lcp mediale e laterale, che si svolgeva in maniera del tutto regolare e senza alcuna complicanza. In data 4.09.2015, rimossi i drenaggi, si medicavano le ferite, che
3 apparivano in ordine. In data 5.09.2015 il paziente “in IV giornata p.o. in discrete condizioni generali” veniva dimesso “con prescrizione di 30 gg di riposo sc. ed indicazioni di sottoporsi a visite ambulatoriali di controllo.
In occasione delle visite di controllo del 17.09.2015 (nel corso della quale il paziente veniva desuturato) e del 1.10.2015 (nel corso della quale veniva sbloccato il tutore), le ferite chirurgiche apparivano in ordine e non emergeva alcuna criticità, ed anzi veniva confermato il buon andamento del decorso postoperatorio. Solo in occasione della terza visita di controllo, in data
20.10.2015 (19 giorni dopo l'ultima visita ambulatoriale e quasi 50 giorni dopo l'intervento chirurgico - si riscontravano segni di infezione. Rilevata la deiscenza della ferita con perdita di sostanza, il paziente veniva sottoposto il giorno successivo a visita infettivologica, che rilevava la presenza di SE ER; veniva, pertanto prescritta la opportuna terapia a base di
Ciprofloxacina.
Da quel giorno il on aveva più fatto ingresso al rivolgendosi ad altri Pt_1 Controparte_1
medici per controlli ambulatoriali e medicazioni, nonché per l'intervento di rimozione dei mezzi di sintesi.
Non sussistevano elementi che potessero indurre a ritenere che l'infezione da SE
ER fosse riconducibile all'intervento eseguito presso essa struttura convenuta. Infatti, i segni dell'infezione locale non erano stati riscontrati nel corso delle visite ambulatoriali di controllo del 17.9.15 e dell'1.10.15 – ovvero a due settimane e ad un mese dall'intervento – ma solo dopo quasi 50 giorni dall'intervento. Non poteva ritenersi che si trattasse di infezione correlata all'assistenza, avendo l'infezione della ferita chirurgica un tempo medio di incubazione di 5-7 giorni che nelle forme rapidamente progressive si riduce a 24-48 ore dall'intervento.
Inoltre lo SE ER era un microorganismo multisensibile ad un ampio spettro di antibiotici, avente caratteristiche di antibioticoresistenza, più vicine a quelle di un agente infettivo di provenienza comunitaria che nosocomiale e non rientrante tra i germi maggiormente coinvolti in infezioni legate alle procedure chirurgiche ortopediche. Era pertanto più probabile che l'infezione fosse il portato di una flora batterica endogena che non di contaminazione del sito chirurgico sviluppata successivamente alle dimissioni del paziente. La contaminazione della ferita poteva pertanto essersi verificata durante l'esecuzione delle medicazioni da parte del paziente al proprio domicilio per inosservanza delle regole igienico-comportamentali. Nessuna
4 correlazione era poi stata dimostrata tra l'infezione da SE ER lamentata e quella da CU UR isolato in data 4.11.2015 a seguito dell'intervento di rimozione dei mezzi di sintesi eseguito presso l'Ospedale Padre Pio di Bracciano.
Era comunque onere di parte attrice fornire la prova rigorosa di aver contratto l'infezione in ambiente ospedaliero.
Inoltre, durante tutte le fasi del ricovero del paziente presso il nonché Controparte_1
durante quella di follow-up ambulatoriale, i sanitari in forza presso la struttura ospedaliera convenuta avevano operato con perizia e diligenza, nonché nel rispetto delle leges artis, delle
Linee guida, delle buone pratiche accreditate dalla Comunità scientifica e dei protocolli in vigore all'epoca dei fatti.
In specie, la terapia antibiotica a base di NA era stata correttamente somministrata prima dell'intervento, come emergeva dalla “scheda terapia unica” del 26.8.2016 e dalla check list di sala operatoria, mentre la omessa menzione della somministrazione nella scheda anestesiologica costituiva mera dimenticanza. Ancora, erano stati adottati specifici protocolli per la prevenzione delle infezioni nosocomiali, costituito un Comitato per il controllo delle infezioni ospedaliere (CIO) e predisposto un sistema di verifica e sorveglianza delle infezioni verificatesi nella struttura, nonché eseguiti controlli microbiologici sui blocchi operatori e sulle strumentazioni.
Quanto alla richiesta risarcitoria, essa era abnorme, mentre era indimostrata la correlazione tra il danno audiologico da ipoacusia neurosensoriale e l'utilizzo di ciprofloxacina.
Ha quindi concluso la struttura convenuta per il rigetto della domanda e in subordine per limitare il quantum risarcitorio all'effettivo danno che fosse stato cagionato all'attore, con vittoria di spese.
----------------
La causa, istruita mediante consulenza tecnica medico legale, è pervenuta alla fase decisoria all'udienza del 21 ottobre 2024.
-----------------
La domanda è infondata e va respinta.
5 Appare opportuno prendere le mosse dalla consulenza tecnica svolta nel corso della fase istruttoria, i cui esiti si riassumono qui di seguito.
Osservano anzitutto i consulenti che presso il Policlinico Umberto I di Roma, in data 15.10.2015, da un tampone colturale di secrezione dell'ulcera alla gamba sinistra del veniva Pt_1
riscontrata la presenza del batterio SE ER, infezione che nella maggior parte dei casi si contrae come infezione correlata all'assistenza (ICA). Successivamente, in data
4.11.2015, altro tampone colturale, stavolta eseguito presso l'Ospedale di Civitavecchia in seguito a rimozione dei mezzi di sintesi, rilevava la presenza di altro batterio, lo CU
AU, patogeno opportunista normalmente presente nel naso e sulla cute nel 30% degli individui, che dà origine ad infezioni nei soggetti defedati o immunodepressi.
Proseguono i consulenti esponendo che dallo studio della cartella clinica relativa al ricovero del resso il Pronto Soccorso del el periodo dal 25 al 27 agosto 2015 non era dato Pt_1 CP_1
ravvisare elementi di censura nei confronti dei sanitari che lo avevano avuto in cura. In cartella era stata riportata una profilassi antibiotica preoperatoria con somministrazione di NA 2 gr., la checklist per la sicurezza in sala operatoria era stata compilata e controfirmata ed erano riportate le targhette di sterilizzazione dei mezzi di sintesi. La dimissione era avvenuta in modalità protetta con prescrizione di successivi controlli e terapia farmacologica domiciliare.
Pertanto l'infezione da SE ER non poteva essere considerata correlata all'assistenza, ma complicanza possibile dell'intervento chirurgico del 2.9.2015.
A seguito delle osservazioni delle parti alla bozza, i consulenti, dopo aver precisato che le ICA possono essere acquisite sia in ospedale che in altri ambienti assistenziali, inclusa l'assistenza domiciliare e gli ambulatori, hanno confermato che l'infezione contratta dall'attore poteva senz'altro essere qualificata come correlata all'assistenza, secondo il criterio del più probabile che non, ma che essa costituiva una complicanza prevedibile sebbene inevitabile anche quando fossero state poste in atto le misure di prevenzione come da linee guida vigenti.
Infatti, pur esistendo infezioni correlate all'assistenza prevenibili con comportamenti volti a ridurre in maniera significativa il rischio di contrarle, dall'esame della cartella clinica del CP_1
si evinceva la sussistenza di idonei protocolli di prevenzione delle infezioni nosocomiali, regolarmente applicati. Più specificamente, erano stati rinvenuti i consensi informati
6 regolarmente sottoscritti, risultava compilata la check-list per la sicurezza in sala operatoria, vi era la prova della sterilità dello strumentario chirurgico utilizzato (vedi etichette applicate nella documentazione relativa all'atto operatorio) e dei mezzi di sintesi applicati.
Andava ancora evidenziato che era stata attuata la profilassi antibiotica, come si evinceva dalla cartella anestesiologica (nella quale era riportata la somministrazione di NA 3 gr. 30 minuti prima IC) e che il paziente era stato dimesso in modalità di “continuità assistenziale”.
La relazione si è poi soffermata sull'infezione da SE ER riscontrata il
15.10.2015 presso il Policlinico Umberto I. Ha al riguardo osservato il collegio peritale che ad una più approfondita analisi, emergono dubbi in merito all'origine nosocomiale o ambulatoriale di tale infezione, in quanto il tipo di batterio in questione, secondo quel che risulta dall'antibiogramma, non presenta profili di multiresistenza a diversi antibiotici, contrariamente a quel che di solito accade per i batteri nosocomiali.
Quanto poi alla infezione da CU AU riscontrata presso l'Ospedale di
Civitavecchia, pur trattandosi di ICA, era difficile indicare il luogo di contagio. Essa poteva essere stata contratta con elevata probabilità anche nel periodo successivo alla dimissione.
In conclusione, il collegio ha ribadito che non potevano essere elevate censure nei confronti del personale medico che ha avuto in cura il paziente, essendo stato costituito il Comitato Infezioni
Ospedaliere ed essendo state attuate adeguate procedure di asepsi e di sanificazione. Dunque le infezioni contratte dal ostituivano eventi prevedibili ma non evitabili. Pt_1
---------------------
Tanto premesso, osserva il Tribunale che, in punto di fatto, è pacifico che l'infezione del sito chirurgico da SE ER sia stata rilevata il 15 ottobre 2015, quando l'attore era già stato dimesso dal (l'intervento è stato eseguito il 2 settembre e le dimissioni CP_1
risalgono il 5 settembre). L'infezione da CU AU è stata rilevata ancora successivamente, ovvero il 4.11.2015 presso l'Ospedale di Civitavecchia, in sede di rimozione dei mezzi di sintesi.
Quanto alla prima tipologia di batterio (SE ER), il collegio peritale, pur affermando la correlazione dell'infezione all'assistenza, ha sollevato dubbi in merito al fatto che
7 essa possa essere stata contratta in ambiente ospedaliero o in occasione dei controlli ambulatoriali eseguiti presso il in date 17.9.2015 e 1.10.2015, evidenziando che il CP_1
batterio isolato non mostrava la multiresistenza ai trattamenti antibiotici che di solito caratterizza gli agenti patogeni di origine ospedaliera. Quanto al secondo batterio
(CU AU), i consulenti hanno ritenuto che non fosse possibile affermare con verosimile probabilità che era stato contratto in ospedale.
Orbene, in tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di infezione cd. nosocomiale, grava sul soggetto danneggiato la prova della diretta riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria;
una volta assolto dal paziente, anche a mezzo di presunzioni, l'onere probatorio relativo al nesso causale, incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità per i danni patiti dal paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa, quest'ultima, non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 5490 del 22/02/2023). Inoltre, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. sent. n. 3704/2018).
Nel caso di specie, l'adozione di tali regole probatorie conduce al rigetto della domanda attorea.
Infatti, la struttura convenuta ha fornito la prova di aver adottato tutti gli accorgimenti e le norme precauzionali di prevenzione del rischio e sanificazione richieste dalle linee guida e dall'ordinaria diligenza. Ciò non solo su un piano meramente astratto – che sarebbe insufficiente ad esimerla da responsabilità – ma anche su un concreto profilo attuativo e operativo, avendo costituito il
Comitato Infezioni Ospedaliere e implementato numerose attività di prevenzione del rischio da infezione, nonché avendo in concreto adottato anche tutte quelle misure volte, nel caso di specie, ad impedirne la diffusione (mediante compilazione della check-list per la sicurezza in sala operatoria, adozione di strumentario chirurgico e mezzi di sintesi sterili). Del pari risulta
8 somministrata la terapia antibiotica perioperatoria e quella successiva alle dimissioni. Di conseguenza, si condivide l'assunto della consulenza là dove viene affermato che non è possibile risalire al luogo dove l'infezione è stata contratta e che essa, pur prevedibile, non era evitabile (come avviene per una certa percentuale delle ICA).
Ne discende il rigetto della domanda.
Le spese di giudizio vanno compensate, stante la complessità della controversia.
Le spese di CTU restano a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;
- Pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico di parte attrice.
Roma, 15 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42206/2021 promossa da:
Parte_1
Con il patrocinio dell'avv. CRUCIANELLI RICCARDO
ATTORE contro
Controparte_1
Con il patrocinio dell'avv. RUFFOLO UGO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1
OGGETTO: responsabilità sanitaria
IN FATTO E IN DIRITTO
Il sig. ha evocato in giudizio la Parte_1 Controparte_2
chiedendo che ne fosse accertata la responsabilità nella causazione delle lesioni dal
[...]
medesimo patite e che fosse condannata al risarcimento del maggior danno subìto, oltre al danno morale ed esistenziale, per l'importo di euro 75.000,00 o nella misura maggiore o minore di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi e con vittoria di spese da distarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno della domanda ha dedotto quanto segue.
In data 25.08.2015, a seguito di una caduta dal proprio Scooter Scarabeo 300 avvenuto in Via
Settevene Palo nel comune di Trevignano Romano, veniva trasportato al Pronto Soccorso della
(in breve , Controparte_3 Controparte_1
ove, dopo le opportune indagini veniva ricoverato con la diagnosi “frattura pluriframmentaria intra-articolare e scomposta dell'epifisi tibiale prossimale sx. frattura intraarticolare della base falange prossimale del I° raggio sx”.
Dal 25.08.2015 fino al 05.09.2015 rimaneva ricoverato presso il medesimo nosocomio con diagnosi di “frattura scomposta comminuta del piatto mediale e laterale tibiale sinistro”. Durante il ricovero, in data 02.09.2015 (dunque l'ottavo giorno di ricovero), veniva sottoposto ad intervento di “riduzione cruenta e sintesi con doppia placca LCP mediale e laterale”. Nella sala di degenza occupata da esso attore era altresì presente altro paziente politraumatizzato lungodegente non deambulante con diverse ulcere infette che venivano medicate quotidianamente dal personale.
Dopo la dimissione dalla struttura, avvenuta il giorno 5.9.2015, iniziava ad effettuare i controlli ambulatoriali prescritti presso la medesima struttura sanitaria in data 17.09.2015 e in data
01.10.2015, ove non veniva rilevata alcuna criticità. Invece in data 15.10.2015, a causa di una
2 deiscenza della ferita chirurgica, si rivolgeva di propria sponte ai sanitari del Policlinico “Umberto
I” di Roma, dove a seguito di un esame colturale risultava positivo allo Pseudomas ER.
Veniva quindi prescritta terapia antibiotica con Azitromicina.
Il 21.10.2015 si sottoponeva a controllo con l'infettivologo del il quale, Controparte_1
dopo aver accertato che l'Antibioticoterapia con aveva registrato uno scarso CP_4
successo e che era stato isolato il batterio Pseudomas ER multisensibile (come da tampone del 15.10.2015), prescrivendo una cura antibiotica con somministrazione di
Ciprofloxacina 750 mg ogni 12 ore, richiedeva una valutazione per eventuale rimozione degli strumenti di sintesi.
Il 27.10.2015, dopo aver consultato un ortopedico di fiducia e nonostante il contrario avviso dell'ortopedico del aveva deciso di sottoporsi all'intervento di rimozione dei mezzi di CP_1
sintesi, eseguito presso l'Ospedale San Paolo di Civitavecchia. Presso tale nosocomio veniva posta diagnosi di “Osteomielite gamba sinistra” ed eseguito esame colturale che isolava il batterio CU AU, sicché egli si sottoponeva a VAC Therapy sino all'1.3.2016.
La ferita era quindi definitivamente guarita solo ad aprile 2017, dopo venti mesi dall'intervento di riduzione cruenta della frattura eseguita presso il Policlinico CP_1
Successivamente, dall'esame audiometrico del 18.10.2019, presso la di Tivoli veniva anche riscontrata una lieve ipoacusia sinistra sulle frequenze acute di tipo neurosensoriale, nonché un acufene bilaterale, conseguenza diretta delle numerose terapie antibiotiche compresa la
Gentamicina ad alte dosi, che si erano rese necessarie per la cura dell'osteomielite.
In conseguenza delle lesioni patite erano residuati postumi permanenti in termini di danno differenziale nella misura del 12% partendo da un danno biologico del 12-14% generalmente costituente esito normale di una frattura come quella riportata.
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Si è costituito in giudizio la educendo quanto appresso. Controparte_1
In data 2.09.2015 il Sig. veniva sottoposto ad intervento di riduzione cruenta e sintesi Pt_1
con doppia placca lcp mediale e laterale, che si svolgeva in maniera del tutto regolare e senza alcuna complicanza. In data 4.09.2015, rimossi i drenaggi, si medicavano le ferite, che
3 apparivano in ordine. In data 5.09.2015 il paziente “in IV giornata p.o. in discrete condizioni generali” veniva dimesso “con prescrizione di 30 gg di riposo sc. ed indicazioni di sottoporsi a visite ambulatoriali di controllo.
In occasione delle visite di controllo del 17.09.2015 (nel corso della quale il paziente veniva desuturato) e del 1.10.2015 (nel corso della quale veniva sbloccato il tutore), le ferite chirurgiche apparivano in ordine e non emergeva alcuna criticità, ed anzi veniva confermato il buon andamento del decorso postoperatorio. Solo in occasione della terza visita di controllo, in data
20.10.2015 (19 giorni dopo l'ultima visita ambulatoriale e quasi 50 giorni dopo l'intervento chirurgico - si riscontravano segni di infezione. Rilevata la deiscenza della ferita con perdita di sostanza, il paziente veniva sottoposto il giorno successivo a visita infettivologica, che rilevava la presenza di SE ER; veniva, pertanto prescritta la opportuna terapia a base di
Ciprofloxacina.
Da quel giorno il on aveva più fatto ingresso al rivolgendosi ad altri Pt_1 Controparte_1
medici per controlli ambulatoriali e medicazioni, nonché per l'intervento di rimozione dei mezzi di sintesi.
Non sussistevano elementi che potessero indurre a ritenere che l'infezione da SE
ER fosse riconducibile all'intervento eseguito presso essa struttura convenuta. Infatti, i segni dell'infezione locale non erano stati riscontrati nel corso delle visite ambulatoriali di controllo del 17.9.15 e dell'1.10.15 – ovvero a due settimane e ad un mese dall'intervento – ma solo dopo quasi 50 giorni dall'intervento. Non poteva ritenersi che si trattasse di infezione correlata all'assistenza, avendo l'infezione della ferita chirurgica un tempo medio di incubazione di 5-7 giorni che nelle forme rapidamente progressive si riduce a 24-48 ore dall'intervento.
Inoltre lo SE ER era un microorganismo multisensibile ad un ampio spettro di antibiotici, avente caratteristiche di antibioticoresistenza, più vicine a quelle di un agente infettivo di provenienza comunitaria che nosocomiale e non rientrante tra i germi maggiormente coinvolti in infezioni legate alle procedure chirurgiche ortopediche. Era pertanto più probabile che l'infezione fosse il portato di una flora batterica endogena che non di contaminazione del sito chirurgico sviluppata successivamente alle dimissioni del paziente. La contaminazione della ferita poteva pertanto essersi verificata durante l'esecuzione delle medicazioni da parte del paziente al proprio domicilio per inosservanza delle regole igienico-comportamentali. Nessuna
4 correlazione era poi stata dimostrata tra l'infezione da SE ER lamentata e quella da CU UR isolato in data 4.11.2015 a seguito dell'intervento di rimozione dei mezzi di sintesi eseguito presso l'Ospedale Padre Pio di Bracciano.
Era comunque onere di parte attrice fornire la prova rigorosa di aver contratto l'infezione in ambiente ospedaliero.
Inoltre, durante tutte le fasi del ricovero del paziente presso il nonché Controparte_1
durante quella di follow-up ambulatoriale, i sanitari in forza presso la struttura ospedaliera convenuta avevano operato con perizia e diligenza, nonché nel rispetto delle leges artis, delle
Linee guida, delle buone pratiche accreditate dalla Comunità scientifica e dei protocolli in vigore all'epoca dei fatti.
In specie, la terapia antibiotica a base di NA era stata correttamente somministrata prima dell'intervento, come emergeva dalla “scheda terapia unica” del 26.8.2016 e dalla check list di sala operatoria, mentre la omessa menzione della somministrazione nella scheda anestesiologica costituiva mera dimenticanza. Ancora, erano stati adottati specifici protocolli per la prevenzione delle infezioni nosocomiali, costituito un Comitato per il controllo delle infezioni ospedaliere (CIO) e predisposto un sistema di verifica e sorveglianza delle infezioni verificatesi nella struttura, nonché eseguiti controlli microbiologici sui blocchi operatori e sulle strumentazioni.
Quanto alla richiesta risarcitoria, essa era abnorme, mentre era indimostrata la correlazione tra il danno audiologico da ipoacusia neurosensoriale e l'utilizzo di ciprofloxacina.
Ha quindi concluso la struttura convenuta per il rigetto della domanda e in subordine per limitare il quantum risarcitorio all'effettivo danno che fosse stato cagionato all'attore, con vittoria di spese.
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La causa, istruita mediante consulenza tecnica medico legale, è pervenuta alla fase decisoria all'udienza del 21 ottobre 2024.
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La domanda è infondata e va respinta.
5 Appare opportuno prendere le mosse dalla consulenza tecnica svolta nel corso della fase istruttoria, i cui esiti si riassumono qui di seguito.
Osservano anzitutto i consulenti che presso il Policlinico Umberto I di Roma, in data 15.10.2015, da un tampone colturale di secrezione dell'ulcera alla gamba sinistra del veniva Pt_1
riscontrata la presenza del batterio SE ER, infezione che nella maggior parte dei casi si contrae come infezione correlata all'assistenza (ICA). Successivamente, in data
4.11.2015, altro tampone colturale, stavolta eseguito presso l'Ospedale di Civitavecchia in seguito a rimozione dei mezzi di sintesi, rilevava la presenza di altro batterio, lo CU
AU, patogeno opportunista normalmente presente nel naso e sulla cute nel 30% degli individui, che dà origine ad infezioni nei soggetti defedati o immunodepressi.
Proseguono i consulenti esponendo che dallo studio della cartella clinica relativa al ricovero del resso il Pronto Soccorso del el periodo dal 25 al 27 agosto 2015 non era dato Pt_1 CP_1
ravvisare elementi di censura nei confronti dei sanitari che lo avevano avuto in cura. In cartella era stata riportata una profilassi antibiotica preoperatoria con somministrazione di NA 2 gr., la checklist per la sicurezza in sala operatoria era stata compilata e controfirmata ed erano riportate le targhette di sterilizzazione dei mezzi di sintesi. La dimissione era avvenuta in modalità protetta con prescrizione di successivi controlli e terapia farmacologica domiciliare.
Pertanto l'infezione da SE ER non poteva essere considerata correlata all'assistenza, ma complicanza possibile dell'intervento chirurgico del 2.9.2015.
A seguito delle osservazioni delle parti alla bozza, i consulenti, dopo aver precisato che le ICA possono essere acquisite sia in ospedale che in altri ambienti assistenziali, inclusa l'assistenza domiciliare e gli ambulatori, hanno confermato che l'infezione contratta dall'attore poteva senz'altro essere qualificata come correlata all'assistenza, secondo il criterio del più probabile che non, ma che essa costituiva una complicanza prevedibile sebbene inevitabile anche quando fossero state poste in atto le misure di prevenzione come da linee guida vigenti.
Infatti, pur esistendo infezioni correlate all'assistenza prevenibili con comportamenti volti a ridurre in maniera significativa il rischio di contrarle, dall'esame della cartella clinica del CP_1
si evinceva la sussistenza di idonei protocolli di prevenzione delle infezioni nosocomiali, regolarmente applicati. Più specificamente, erano stati rinvenuti i consensi informati
6 regolarmente sottoscritti, risultava compilata la check-list per la sicurezza in sala operatoria, vi era la prova della sterilità dello strumentario chirurgico utilizzato (vedi etichette applicate nella documentazione relativa all'atto operatorio) e dei mezzi di sintesi applicati.
Andava ancora evidenziato che era stata attuata la profilassi antibiotica, come si evinceva dalla cartella anestesiologica (nella quale era riportata la somministrazione di NA 3 gr. 30 minuti prima IC) e che il paziente era stato dimesso in modalità di “continuità assistenziale”.
La relazione si è poi soffermata sull'infezione da SE ER riscontrata il
15.10.2015 presso il Policlinico Umberto I. Ha al riguardo osservato il collegio peritale che ad una più approfondita analisi, emergono dubbi in merito all'origine nosocomiale o ambulatoriale di tale infezione, in quanto il tipo di batterio in questione, secondo quel che risulta dall'antibiogramma, non presenta profili di multiresistenza a diversi antibiotici, contrariamente a quel che di solito accade per i batteri nosocomiali.
Quanto poi alla infezione da CU AU riscontrata presso l'Ospedale di
Civitavecchia, pur trattandosi di ICA, era difficile indicare il luogo di contagio. Essa poteva essere stata contratta con elevata probabilità anche nel periodo successivo alla dimissione.
In conclusione, il collegio ha ribadito che non potevano essere elevate censure nei confronti del personale medico che ha avuto in cura il paziente, essendo stato costituito il Comitato Infezioni
Ospedaliere ed essendo state attuate adeguate procedure di asepsi e di sanificazione. Dunque le infezioni contratte dal ostituivano eventi prevedibili ma non evitabili. Pt_1
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Tanto premesso, osserva il Tribunale che, in punto di fatto, è pacifico che l'infezione del sito chirurgico da SE ER sia stata rilevata il 15 ottobre 2015, quando l'attore era già stato dimesso dal (l'intervento è stato eseguito il 2 settembre e le dimissioni CP_1
risalgono il 5 settembre). L'infezione da CU AU è stata rilevata ancora successivamente, ovvero il 4.11.2015 presso l'Ospedale di Civitavecchia, in sede di rimozione dei mezzi di sintesi.
Quanto alla prima tipologia di batterio (SE ER), il collegio peritale, pur affermando la correlazione dell'infezione all'assistenza, ha sollevato dubbi in merito al fatto che
7 essa possa essere stata contratta in ambiente ospedaliero o in occasione dei controlli ambulatoriali eseguiti presso il in date 17.9.2015 e 1.10.2015, evidenziando che il CP_1
batterio isolato non mostrava la multiresistenza ai trattamenti antibiotici che di solito caratterizza gli agenti patogeni di origine ospedaliera. Quanto al secondo batterio
(CU AU), i consulenti hanno ritenuto che non fosse possibile affermare con verosimile probabilità che era stato contratto in ospedale.
Orbene, in tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di infezione cd. nosocomiale, grava sul soggetto danneggiato la prova della diretta riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria;
una volta assolto dal paziente, anche a mezzo di presunzioni, l'onere probatorio relativo al nesso causale, incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità per i danni patiti dal paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa, quest'ultima, non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 5490 del 22/02/2023). Inoltre, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. sent. n. 3704/2018).
Nel caso di specie, l'adozione di tali regole probatorie conduce al rigetto della domanda attorea.
Infatti, la struttura convenuta ha fornito la prova di aver adottato tutti gli accorgimenti e le norme precauzionali di prevenzione del rischio e sanificazione richieste dalle linee guida e dall'ordinaria diligenza. Ciò non solo su un piano meramente astratto – che sarebbe insufficiente ad esimerla da responsabilità – ma anche su un concreto profilo attuativo e operativo, avendo costituito il
Comitato Infezioni Ospedaliere e implementato numerose attività di prevenzione del rischio da infezione, nonché avendo in concreto adottato anche tutte quelle misure volte, nel caso di specie, ad impedirne la diffusione (mediante compilazione della check-list per la sicurezza in sala operatoria, adozione di strumentario chirurgico e mezzi di sintesi sterili). Del pari risulta
8 somministrata la terapia antibiotica perioperatoria e quella successiva alle dimissioni. Di conseguenza, si condivide l'assunto della consulenza là dove viene affermato che non è possibile risalire al luogo dove l'infezione è stata contratta e che essa, pur prevedibile, non era evitabile (come avviene per una certa percentuale delle ICA).
Ne discende il rigetto della domanda.
Le spese di giudizio vanno compensate, stante la complessità della controversia.
Le spese di CTU restano a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;
- Pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico di parte attrice.
Roma, 15 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
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