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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/07/2024, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati, dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2237/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto prestazioni specialistiche ambulatoriali e di laboratorio
TRA
(P.I.: ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Enzo Paolini
Parte appellante e
, rappresentata e difesa in Controparte_1
giudizio dall'avvocato Giuseppe Brogno
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'intestata Autorità Giudiziaria adita accogliere integralmente la presente domanda per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto, disattesa e respinta ogni contraria istanza, revocare e/o annullare e/o riformare l'ordinanza emessa dal Giudice del
Tribunale di Cosenza d.ssa Gioia nel giudizio iscritto al n. 1894/2018.-
Di conseguenza, voglia condannare al pagamento, in favore dell'appellante, degli importi richiesti in primo grado e cioè € 7.340,34 per prestazioni rese e remunerabili all'interno del budget sottoscritto in contratto 2016 nonché € 124.226,94 a titolo di indebito arricchimento per prestazioni rese in esubero oltre il limite contrattuale per le ragioni espresse in narrativa, oltre interessi ex d.lvo 231/2002 e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Catanzaro, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa siccome inammissibile, improponibile ovvero nel merito infondato in fatto ed in diritto, rigettare l'appello proposto dal in epigrafe Parte_1
indicato e conseguentemente confermare la decisione di primo grado del
Tribunale di Cosenza, con condanna in qualunque ipotesi del Parte_1
appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente depositato, il - struttura Parte_1
accreditata con il SSN per l'erogazione di prestazioni specialistiche Contr ambulatoriali – deduceva di aver sottoscritto con l nel 2016, un contratto ai sensi dell'art. 8 l. 502/1992 nel quale veniva stabilito il limite
2 massimo delle prestazioni in € 175.525,43. Nello stesso contratto, all'art. 9, era previsto che: “fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto
- da concludersi per disciplinare le condizioni del sinallagma che regolamenterà i rapporti dell'anno successivo e che, pertanto, andrà a svolgere la sua efficacia contrattuale a decorrere dall'1 gennaio 2017, le condizioni oggi convenute con il presente contratto rimangono provvisoriamente confermate”. In ragione di ciò, deducendo il ricorrente di aver espletato una produzione pari ad € 299.752,37 e avendo percepito pagamenti per € 168.185,09 chiedeva la condanna dell CP_3
al pagamento di € 7.340,34 quale differenza fra il tetto contrattuale e quanto percepito nonché € 124.226,94 a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. per esubero di spesa rispetto al limite massimo stabilito, oltre spese. Si costituiva l la quale, eccepito CP_3
preliminarmente il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A., contestava nel merito l'avversa domanda chiedendone il rigetto.
All'udienza del 13 novembre 2018, sulla base della documentazione in atti e di note autorizzate, il Tribunale si riservava”.
Con l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. il 16.10.2019 a definizione del giudizio n. 1894/2018 r.g.a.c., il Tribunale di Cosenza aveva rigettato le domande della ricorrente, sul presupposto che non si sarebbe potuto applicare il tetto massimo di spesa previsto per l'anno
2016 per ottenere il pagamento della stessa quantità di prestazioni rese nell'anno precedente.
Ciò perché tale applicazione avrebbe la funzione di consentire di assicurare la continuità delle prestazioni per l'anno successivo in attesa della fissazione del nuovo tetto massimo.
Inoltre, nonostante la volontà delle parti fosse quella di regolare i loro rapporti in base al contratto stipulato per ciascun anno di riferimento, la società accreditata non aveva dato riscontro all'invito alla stipula della
3 convenzione relativa all'anno 2017; infine il tribunale aveva ravvisato una causa di natura convenzionale a sostegno della locupletazione asseritamente derivata all dalle prestazioni che la Controparte_3
ricorrente avrebbe reso in misura superiore al budget.
La suddetta ordinanza è stata impugnata dal
[...]
deducendo che: 1) diversamente da quanto Parte_1
ritenuto dal tribunale, in relazione all'anno 2017 non sarebbe stato stipulato alcun contratto;
2) a mente dell'art. 9 del contratto inerente all'anno 2016, in caso di mancata stipulazione del contratto per l'anno seguente si sarebbe cristallizzato il regime ivi previsto e applicato provvisoriamente in attesa del raggiungimento dell'accordo per l'anno
2017; 3) al contrario di quanto reputato dal giudice di primo grado, nessun nuovo tetto massimo di spesa sarebbe stato fissato, in quanto il contratto a ciò deputato non sarebbe stato stipulato e la delibera del commissario ad acta n. 128/2017 fisserebbe il tetto di spesa globale non riferibile alle singole strutture;
4) il giudice di primo grado avrebbe posto a suo carico l'onere di provare l'esecuzione di prestazioni in misura superiore al budget anziché gravare la debitrice dell'onere di dimostrare il mancato superamento del tetto di spesa stabilito;
5) essa avrebbe esperito l'azione generale di arricchimento per le prestazioni effettuate in misura superiore al tetto concordato per l'anno 2016 e applicato in regime di prorogatio senza che l frapponesse ostacoli di sorta e, perciò, Controparte_3
contrariamente a quanto affermato dal tribunale, al di fuori del rapporto convenzionale intercorrente con l . Controparte_3
L si è costituita in Controparte_1
giudizio, argomentando per l'infondatezza dell'impugnazione nel merito.
All'udienza del 13.2.2024 la causa – assegnata al relatore in data
8.6.2023 – è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di
4 eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 27.2.2024, data d'inizio della decorrenza dei suddetti termini.
Preliminarmente deve darsi atto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado avuto riguardo alla reiezione dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall , siccome essa non Controparte_3
è stata impugnata in parte qua.
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate. ha agito per ottenere il Parte_1
pagamento della somma di € 7.340,34, pari alla differenza tra il tetto massimo annuo 2016 di € 175.525,43, applicabile provvisoriamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di laboratorio eseguite nell'anno 2017, e il corrispettivo per l'esecuzione delle medesime già ricevuto dall'azienda sanitaria di € 168.185,09.
Costituitasi in giudizio, l ha sostenuto che l'ente Controparte_3
sanitario non avrebbe dovuto pagare alcun ulteriore corrispettivo per le prestazioni rese dalla ricorrente e dedotto che, peraltro, quest'ultima avrebbe rifiutato di sottoscrivere l'accordo inerente all'anno 2017 sulla base del quale i loro rapporti avrebbero dovuto essere disciplinati, riservandosi, perciò, di agire in giudizio allo scopo di ottenere la ripetizione delle somme versate alla società, posto che, ex art. 8- quinquies, comma 2-quinquies, d. lgs. n. 502/1992 la mancata stipulazione del contratto avrebbe determinato la sospensione dell'accreditamento.
L'articolo 9 comma II del contratto stipulato dalle parti per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di laboratorio durante l'anno 2016 prevede la provvisoria conferma delle condizioni contrattuali concordate per le prestazioni rese nel 2016 “fino
5 alla stipula dell'eventuale successivo contratto - da concludersi per disciplinare le condizioni del sinallagma che regolamenterà i rapporti dell'anno successivo e che, pertanto, andrà a svolgere la sua efficacia contrattuale a decorrere dall'1 gennaio 2017” (vedasi il contratto accluso ai fascicoli delle parti).
Pacifica la mancata stipulazione del contratto per l'anno 2017, secondo l di la circostanza sarebbe imputabile alla società CP_3 CP_3
accreditata, la quale avrebbe rifiutato di giungere a un accordo, con la conseguenza che il corrispettivo versato non sarebbe dovuto.
A sostegno dell'addotta ricostruzione fattuale la convenuta ha prodotto una nota attestante la condotta asseritamente tenuta dalla società accreditata redatta dal direttore U.O.C. Governo della rete e degli erogatori unitamente alla copia delle tre convocazioni inviate mediante posta elettronica certificata per la sottoscrizione del contratto del 2017.
Ebbene, questi elementi, oltre a non essere sufficienti per dimostrare che la società appellante avrebbe rifiutato di concludere il contratto, non depongono per l'avvio di trattative né per lo svolgimento di incontri deputati alla sottoscrizione dell'accordo.
Di quanto dichiarato nella nota dal direttore U.O.C. Governo della rete e degli erogatori, infatti, non v'è alcun riscontro, non potendosi reputare tali i verbali inerenti agli incontri svoltisi con le associazioni di categoria nel corso del 2017 e concernenti proprio la stipulazione degli accordi contrattuali con le varie strutture accreditate per l'anno 2017.
È vero, poi, che la convocazione via posta elettronica certificata risulta inviata a , legale rappresentante della società; Persona_1
tuttavia, oltre a non esservi prova della sicura riconducibilità dell'indirizzo del destinatario al rappresentante legale della società accreditata, manca la ricevuta di avvenuta consegna dei messaggi di posta elettronica certificata contenenti le convocazioni.
6 Ne consegue che, in assenza di prova dell'imputabilità della mancata stipulazione del contratto alla società accreditata e non avendo addotto l ulteriori ragioni ostative all'eventuale Controparte_3
conclusione del contratto per la disciplina dei rapporti inerenti all'anno
2017, non può trovare applicazione l'art. 8-quinquies, comma 2- quinquies, d. lgs. n. 502/1992 – ai sensi del quale alla mancata stipula degli accordi contrattuali segue la sospensione dell'accreditamento istituzionale – e le prestazioni erogate dal Parte_1
durante l'anno 2017, allo stato attuale, soggiacciono alle
[...]
condizioni convenute per l'anno 2016.
Il tetto massimo annuo 2016 che la società ha espressamente accettato “completamente e incondizionatamente” e che, alla luce delle superiori considerazioni, deve assumersi come riferimento anche per le prestazioni rese nel corso dell'anno 2017 è pari, ex art. 4 comma IX del contratto sottoscritto il 28.9.2016, a € 168.316,73.
L'importo di € 175.525,43 richiamato dall'odierna appellante, di contro, come precisato nell'art. 4 comma III corrisponde al budget assegnato all'erogatore dal decreto commissariale n. 25/2015,
“comprensivo delle prestazioni erogate ai cittadini residenti fuori regione e delle prestazioni erogate ai cittadini stranieri (comunitari ed extra- comunitari) e delle compartecipazioni aggiuntive (ticket e quota fissa €
7.208,70 ) di cui alla vigente normativa” (ibidem).
La struttura sanitaria ha dedotto di aver ricevuto € 168.185,09, e l ha dimostrato attraverso la produzione degli avvisi di Controparte_3
pagamento, non contestati dalla ricorrente, di aver pagato a quest'ultima le prestazioni rese sino alla concorrenza del tetto massimo annuo 2016, ossia € 168.316,73 (vedasi la documentazione acclusa al fascicolo della parte appellata).
7 Deve, quindi essere confermata la reiezione della domanda di condanna dell al pagamento in favore della ricorrente Controparte_3
della somma di € 7.340,34.
La struttura accreditata ha altresì agito per ottenere il pagamento di
€ 124.226,94, pari all'ingiustificato arricchimento che l avrebbe CP_3
tratto dalle prestazioni rese dalla struttura accreditata oltre il tetto massimo annuo di spesa.
In proposito è sufficiente rilevare che con l'art. 4 del contratto del
28.9.2016, dopo aver precisato che “le prestazioni erogate oltre il budget
(tetto massimo) non sono riconosciute con onere a carico del , le CP_4
parti hanno convenuto che “oltre il tetto massimo (budget) stabilito dal presente contratto/accordo non sono riconosciuti oneri a carico del
S.S.R.” (commi XII e XIII dell'articolo richiamato).
Non si è configurata, dunque, la lamentata locupletazione indebita in capo all . Controparte_3
Ne deriva la conferma dell'ordinanza impugnata anche in parte qua.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
8 - condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 7.160,00, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 28 maggio
2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
9
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati, dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2237/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto prestazioni specialistiche ambulatoriali e di laboratorio
TRA
(P.I.: ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Enzo Paolini
Parte appellante e
, rappresentata e difesa in Controparte_1
giudizio dall'avvocato Giuseppe Brogno
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'intestata Autorità Giudiziaria adita accogliere integralmente la presente domanda per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto, disattesa e respinta ogni contraria istanza, revocare e/o annullare e/o riformare l'ordinanza emessa dal Giudice del
Tribunale di Cosenza d.ssa Gioia nel giudizio iscritto al n. 1894/2018.-
Di conseguenza, voglia condannare al pagamento, in favore dell'appellante, degli importi richiesti in primo grado e cioè € 7.340,34 per prestazioni rese e remunerabili all'interno del budget sottoscritto in contratto 2016 nonché € 124.226,94 a titolo di indebito arricchimento per prestazioni rese in esubero oltre il limite contrattuale per le ragioni espresse in narrativa, oltre interessi ex d.lvo 231/2002 e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Catanzaro, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa siccome inammissibile, improponibile ovvero nel merito infondato in fatto ed in diritto, rigettare l'appello proposto dal in epigrafe Parte_1
indicato e conseguentemente confermare la decisione di primo grado del
Tribunale di Cosenza, con condanna in qualunque ipotesi del Parte_1
appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente depositato, il - struttura Parte_1
accreditata con il SSN per l'erogazione di prestazioni specialistiche Contr ambulatoriali – deduceva di aver sottoscritto con l nel 2016, un contratto ai sensi dell'art. 8 l. 502/1992 nel quale veniva stabilito il limite
2 massimo delle prestazioni in € 175.525,43. Nello stesso contratto, all'art. 9, era previsto che: “fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto
- da concludersi per disciplinare le condizioni del sinallagma che regolamenterà i rapporti dell'anno successivo e che, pertanto, andrà a svolgere la sua efficacia contrattuale a decorrere dall'1 gennaio 2017, le condizioni oggi convenute con il presente contratto rimangono provvisoriamente confermate”. In ragione di ciò, deducendo il ricorrente di aver espletato una produzione pari ad € 299.752,37 e avendo percepito pagamenti per € 168.185,09 chiedeva la condanna dell CP_3
al pagamento di € 7.340,34 quale differenza fra il tetto contrattuale e quanto percepito nonché € 124.226,94 a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. per esubero di spesa rispetto al limite massimo stabilito, oltre spese. Si costituiva l la quale, eccepito CP_3
preliminarmente il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A., contestava nel merito l'avversa domanda chiedendone il rigetto.
All'udienza del 13 novembre 2018, sulla base della documentazione in atti e di note autorizzate, il Tribunale si riservava”.
Con l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. il 16.10.2019 a definizione del giudizio n. 1894/2018 r.g.a.c., il Tribunale di Cosenza aveva rigettato le domande della ricorrente, sul presupposto che non si sarebbe potuto applicare il tetto massimo di spesa previsto per l'anno
2016 per ottenere il pagamento della stessa quantità di prestazioni rese nell'anno precedente.
Ciò perché tale applicazione avrebbe la funzione di consentire di assicurare la continuità delle prestazioni per l'anno successivo in attesa della fissazione del nuovo tetto massimo.
Inoltre, nonostante la volontà delle parti fosse quella di regolare i loro rapporti in base al contratto stipulato per ciascun anno di riferimento, la società accreditata non aveva dato riscontro all'invito alla stipula della
3 convenzione relativa all'anno 2017; infine il tribunale aveva ravvisato una causa di natura convenzionale a sostegno della locupletazione asseritamente derivata all dalle prestazioni che la Controparte_3
ricorrente avrebbe reso in misura superiore al budget.
La suddetta ordinanza è stata impugnata dal
[...]
deducendo che: 1) diversamente da quanto Parte_1
ritenuto dal tribunale, in relazione all'anno 2017 non sarebbe stato stipulato alcun contratto;
2) a mente dell'art. 9 del contratto inerente all'anno 2016, in caso di mancata stipulazione del contratto per l'anno seguente si sarebbe cristallizzato il regime ivi previsto e applicato provvisoriamente in attesa del raggiungimento dell'accordo per l'anno
2017; 3) al contrario di quanto reputato dal giudice di primo grado, nessun nuovo tetto massimo di spesa sarebbe stato fissato, in quanto il contratto a ciò deputato non sarebbe stato stipulato e la delibera del commissario ad acta n. 128/2017 fisserebbe il tetto di spesa globale non riferibile alle singole strutture;
4) il giudice di primo grado avrebbe posto a suo carico l'onere di provare l'esecuzione di prestazioni in misura superiore al budget anziché gravare la debitrice dell'onere di dimostrare il mancato superamento del tetto di spesa stabilito;
5) essa avrebbe esperito l'azione generale di arricchimento per le prestazioni effettuate in misura superiore al tetto concordato per l'anno 2016 e applicato in regime di prorogatio senza che l frapponesse ostacoli di sorta e, perciò, Controparte_3
contrariamente a quanto affermato dal tribunale, al di fuori del rapporto convenzionale intercorrente con l . Controparte_3
L si è costituita in Controparte_1
giudizio, argomentando per l'infondatezza dell'impugnazione nel merito.
All'udienza del 13.2.2024 la causa – assegnata al relatore in data
8.6.2023 – è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di
4 eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 27.2.2024, data d'inizio della decorrenza dei suddetti termini.
Preliminarmente deve darsi atto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado avuto riguardo alla reiezione dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall , siccome essa non Controparte_3
è stata impugnata in parte qua.
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate. ha agito per ottenere il Parte_1
pagamento della somma di € 7.340,34, pari alla differenza tra il tetto massimo annuo 2016 di € 175.525,43, applicabile provvisoriamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di laboratorio eseguite nell'anno 2017, e il corrispettivo per l'esecuzione delle medesime già ricevuto dall'azienda sanitaria di € 168.185,09.
Costituitasi in giudizio, l ha sostenuto che l'ente Controparte_3
sanitario non avrebbe dovuto pagare alcun ulteriore corrispettivo per le prestazioni rese dalla ricorrente e dedotto che, peraltro, quest'ultima avrebbe rifiutato di sottoscrivere l'accordo inerente all'anno 2017 sulla base del quale i loro rapporti avrebbero dovuto essere disciplinati, riservandosi, perciò, di agire in giudizio allo scopo di ottenere la ripetizione delle somme versate alla società, posto che, ex art. 8- quinquies, comma 2-quinquies, d. lgs. n. 502/1992 la mancata stipulazione del contratto avrebbe determinato la sospensione dell'accreditamento.
L'articolo 9 comma II del contratto stipulato dalle parti per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di laboratorio durante l'anno 2016 prevede la provvisoria conferma delle condizioni contrattuali concordate per le prestazioni rese nel 2016 “fino
5 alla stipula dell'eventuale successivo contratto - da concludersi per disciplinare le condizioni del sinallagma che regolamenterà i rapporti dell'anno successivo e che, pertanto, andrà a svolgere la sua efficacia contrattuale a decorrere dall'1 gennaio 2017” (vedasi il contratto accluso ai fascicoli delle parti).
Pacifica la mancata stipulazione del contratto per l'anno 2017, secondo l di la circostanza sarebbe imputabile alla società CP_3 CP_3
accreditata, la quale avrebbe rifiutato di giungere a un accordo, con la conseguenza che il corrispettivo versato non sarebbe dovuto.
A sostegno dell'addotta ricostruzione fattuale la convenuta ha prodotto una nota attestante la condotta asseritamente tenuta dalla società accreditata redatta dal direttore U.O.C. Governo della rete e degli erogatori unitamente alla copia delle tre convocazioni inviate mediante posta elettronica certificata per la sottoscrizione del contratto del 2017.
Ebbene, questi elementi, oltre a non essere sufficienti per dimostrare che la società appellante avrebbe rifiutato di concludere il contratto, non depongono per l'avvio di trattative né per lo svolgimento di incontri deputati alla sottoscrizione dell'accordo.
Di quanto dichiarato nella nota dal direttore U.O.C. Governo della rete e degli erogatori, infatti, non v'è alcun riscontro, non potendosi reputare tali i verbali inerenti agli incontri svoltisi con le associazioni di categoria nel corso del 2017 e concernenti proprio la stipulazione degli accordi contrattuali con le varie strutture accreditate per l'anno 2017.
È vero, poi, che la convocazione via posta elettronica certificata risulta inviata a , legale rappresentante della società; Persona_1
tuttavia, oltre a non esservi prova della sicura riconducibilità dell'indirizzo del destinatario al rappresentante legale della società accreditata, manca la ricevuta di avvenuta consegna dei messaggi di posta elettronica certificata contenenti le convocazioni.
6 Ne consegue che, in assenza di prova dell'imputabilità della mancata stipulazione del contratto alla società accreditata e non avendo addotto l ulteriori ragioni ostative all'eventuale Controparte_3
conclusione del contratto per la disciplina dei rapporti inerenti all'anno
2017, non può trovare applicazione l'art. 8-quinquies, comma 2- quinquies, d. lgs. n. 502/1992 – ai sensi del quale alla mancata stipula degli accordi contrattuali segue la sospensione dell'accreditamento istituzionale – e le prestazioni erogate dal Parte_1
durante l'anno 2017, allo stato attuale, soggiacciono alle
[...]
condizioni convenute per l'anno 2016.
Il tetto massimo annuo 2016 che la società ha espressamente accettato “completamente e incondizionatamente” e che, alla luce delle superiori considerazioni, deve assumersi come riferimento anche per le prestazioni rese nel corso dell'anno 2017 è pari, ex art. 4 comma IX del contratto sottoscritto il 28.9.2016, a € 168.316,73.
L'importo di € 175.525,43 richiamato dall'odierna appellante, di contro, come precisato nell'art. 4 comma III corrisponde al budget assegnato all'erogatore dal decreto commissariale n. 25/2015,
“comprensivo delle prestazioni erogate ai cittadini residenti fuori regione e delle prestazioni erogate ai cittadini stranieri (comunitari ed extra- comunitari) e delle compartecipazioni aggiuntive (ticket e quota fissa €
7.208,70 ) di cui alla vigente normativa” (ibidem).
La struttura sanitaria ha dedotto di aver ricevuto € 168.185,09, e l ha dimostrato attraverso la produzione degli avvisi di Controparte_3
pagamento, non contestati dalla ricorrente, di aver pagato a quest'ultima le prestazioni rese sino alla concorrenza del tetto massimo annuo 2016, ossia € 168.316,73 (vedasi la documentazione acclusa al fascicolo della parte appellata).
7 Deve, quindi essere confermata la reiezione della domanda di condanna dell al pagamento in favore della ricorrente Controparte_3
della somma di € 7.340,34.
La struttura accreditata ha altresì agito per ottenere il pagamento di
€ 124.226,94, pari all'ingiustificato arricchimento che l avrebbe CP_3
tratto dalle prestazioni rese dalla struttura accreditata oltre il tetto massimo annuo di spesa.
In proposito è sufficiente rilevare che con l'art. 4 del contratto del
28.9.2016, dopo aver precisato che “le prestazioni erogate oltre il budget
(tetto massimo) non sono riconosciute con onere a carico del , le CP_4
parti hanno convenuto che “oltre il tetto massimo (budget) stabilito dal presente contratto/accordo non sono riconosciuti oneri a carico del
S.S.R.” (commi XII e XIII dell'articolo richiamato).
Non si è configurata, dunque, la lamentata locupletazione indebita in capo all . Controparte_3
Ne deriva la conferma dell'ordinanza impugnata anche in parte qua.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
8 - condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 7.160,00, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 28 maggio
2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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