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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/07/2025, n. 6263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6263 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA ex a. 281 sexies comma 3 cpc
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 7517 / 2023 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. CRIPPA CRISTIANO, BIOLO AD PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. MARTINI FILIPPO, CP_2
PARTE CONVENUTA
(cod. fisc. ) Controparte_3 P.IVA_2 col procuratore domiciliatario avv. FORMICA ANDREA MATTEO
Controparte_4 [...]
Controparte_5
[...] P.IVA_3 contumace
Controparte_6
[...] P.IVA_4 contumace
(cod. fisc. Controparte_7
P.IVA_5 col procuratore domiciliatario avv. COLOMBO MICHELA PARTE TERZA CHIAMATA
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7517 / 2023 - pag. 1 CONCLUSIONI
L'attrice conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“Nel merito: accertato che in data 18.12.2020, alle ore 09.30 circa, si Parte_1 trovava a percorrere a piedi il marciapiede di via Mantica a Senago (MI) e che, in detto frangente, giunta all'altezza del numero civico 2, la stessa cadeva improvvisamente e rovinosamente a terra, a causa della presenza di una buca non segnalata (lunghezza 1,5 metri, larghezza 1,3 e profondità 10 cm a spigolo vivo), rappresentante una vera e propria insidia, in quanto poco visibile, trovandosi proprio dopo una curva ed essendo parzialmente coperta da mattonelle non fissate al terreno;
dichiarare l'esclusiva responsabilità per l'evento in capo al e/o alla società a cui il ha appaltato Controparte_1 Controparte_1
i lavori e/o alla/e eventuale/i società che dovessero risultare aver eseguito opere in subappalto, anche per responsabilità concorrente tra loro, e condannare il Controparte_1
e/o le società che hanno eseguito i lavori non terminati a risarcire i danni tutti patrimoniali e non patrimoniali subiti da;
danni che si quantificano in complessive euro Parte_1
85.049,19, ovvero condannare alla diversa, anche maggiore, somma che dovesse risultare in corso di causa e che il giudice potrà liquidare anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., sussistendone i presupposti di legge, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del sinistro al saldo effettivo. Con vittoria di spese, diritti e onorari, spese generali, I.V.A. e C.P.A., sia della fase stragiudiziale (per la quale è stato dimostrato lo svolgimento di attività complessa volta ad evitare il contenzioso), sia della fase giudiziale, nei confronti di chi spettino”
Il convenuto conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè: CP_1
“1) IN VIA PRELIMINARE: disporre, … la chiamata in causa della , CP_8
2) NEL MERITO: rigettare la domanda proposta dall'attrice, perché infondata
3) IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: … dichiarare la responsabilità della CP_8
, per i fatti di causa e conseguentemente condannarla a manlevare il
[...] Controparte_1 per le somme che dovesse essere tenuta a versare all'attrice”
La terza chiamata conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè: CP_3
“In via preliminare autorizzare ex artt. 106, 269 c.p.c. la chiamata in causa
• della ora divenuta Controparte_4 [...]
... Controparte_9
• della sua consorziata Controparte_6
...
• della ... Controparte_7 in via principale rigettare la domanda dell'attrice nei confronti del Parte_1 [...]
e, di conseguenza, la domanda di manleva di quest'ultimo nei confronti di CP_1 [...]
perché infondata ... CP_3
In via subordinata rigettare la domanda in manleva del l'eventuale Controparte_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7517 / 2023 - pag. 2 domanda diretta dell'attrice nei confronti di perché … infondate … Controparte_3
Occorrendo, condannare ... Controparte_6
e/o ora divenuta CP_4 Controparte_4 Controparte_10
e/o a
[...] Controparte_11 tenere manlevata di quanto dovesse essere condannata a pagare a parte attrice CP_3
e/o a parte convenuta”
La terza chiamata conferma le conclusioni della prima memoria, cioè: CP_7
“In via preliminare: - dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...]
... Controparte_7
In principalità e nel merito: - rigettare ogni e qualsiasi pretesa avanzata dall'attrice, stante l'infondatezza ...
- rigettare ogni e qualsiasi pretesa di parte attrice, stante la colpa esclusiva in capo alla stessa nella causazione dell'evento ... In via subordinata nel merito: - accertare e dichiarare responsabile dei danni lamentati dall'attrice il /o la società e/o la società con Controparte_1 CP_6 CP_12 esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo alla Controparte_7
...
[...]
- in caso di condanna anche pro quota di Controparte_7 condannare il e/o la e/o la sia a risarcire i danni Controparte_1 CP_6 CP_12 subiti dall'attrice, sia a tenere indenne e/o fornire manleva a
[...] per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta;
Controparte_7
- in caso di condanna anche pro quota di Controparte_7 ripartire l'onere risarcitorio fra tutte le parti coinvolte, ivi compresa l'attrice, in proporzione dei rispettivi gradi di responsabilità, … anche tenendo conto del concorso di responsabilità della vittima del sinistro ... In via ulteriormente subordinata nel merito:
- … dichiarare la tenuta al risarcimento dei soli Controparte_7 danni effettivamente accertati ...”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 13.2.2023, l'attrice esponeva che:
• verso le ore 9.30 del 18.12.2020 essa percorreva a piedi il marciapiede di via Mantica a quando, all'altezza del civico 2, “cadeva improvvisamente in terra a causa della CP_1 presenza di una buca non segnalata (lunghezza 1,5 metri, larghezza 1,3 e profondità 10 cm a spigolo vivo), rappresentante una vera e propria insidia, in quanto poco visibile, trovandosi proprio dopo una curva ed essendo parzialmente coperta da mattonelle non fissate al terreno”;
• la mancanza di segnalazione del pericolo era stata rilevata dalle fotografie scattate dalla polizia locale di che aveva anche accertato “la presenza della buca (lunghezza 1,5 CP_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7517 / 2023 - pag. 3 metri, larghezza 1,3 e profondità 10 cm a spigolo vivo)” e aveva chiamato gli addetti del per mettere in sicurezza la buca, apprendendo che i lavori di scavo erano stati CP_1 eseguiti dalla società che posa la fibra ottica;
• l'attrice, per le lesioni riportate, aveva chiesto il risarcimento del danno al il cui CP_1 assicuratore ( l'aveva invitata a rivolgersi alla e al suo assicuratore CP_13 CP_3
( che tuttavia aveva indicato come unico responsabile la (che invece aveva CP_14 negato di aver eseguito lavori in ); CP_1
• sussisteva la responsabilità del a norma dell'a. 2051 cc, quale ente proprietario CP_1 della strada della quale non aveva assicurato il buono stato di manutenzione L'attrice pertanto concludeva chiedendo la condanna del al risarcimento del danno CP_1 quantificato in EUR 85.049,19.
Il convenuto si costituiva con comparsa depositata il 17.5.2023 osservando che: CP_1
• l'attrice non aveva dimostrato la presenza di una insidia occulta, cioè non visibile né prevedibile malgrado la diligenza dell'utente medio, e invero il manufatto era “ben visibile ed addirittura di lunghezza 1,5 metri e larghezza di 1,3 metri”, con caduta avvenuta “alle prime ore del giorno (h 09:30) dunque con piena visibilità”;
• in subordine, allegava che il Comune di aveva “dato in concessione alla CP_1 [...]
(rectius, NdE), società appaltante, la progettazione, CP_3 Controparte_3 costruzione, manutenzione e gestione, nei luoghi di causa, di una infrastruttura passiva a
e quest'ultima aveva appaltato i lavori alla società Controparte_15 CP_16 esecutrice dei lavori” sicché a termini contrattuali ogni responsabilità gravava su tale terzo del quale chiedeva la chiamata in causa;
• contestava l'entità del risarcimento preteso dall'attrice. Il convenuto quindi concludeva, previa estensione del contraddittorio alla CP_1 CP_3 chiedendo in via principale il rigetto delle domande e in subordine la condanna di tale terzo a manlevarlo.
Il terzo si costituiva quindi l'8.6.2023 osservando che: CP_3
• mancando un testimone oculare, non v'era prova dell'accadimento del fatto storico e del nesso causale tra l'asserita insidia, la caduta e i danni lamentati;
• sul danneggiato incombe l'onere di provare che lo stato dei luoghi fosse oggettivamente pericoloso al punto da rendere molto probabile se non inevitabile la caduta;
• della strada aperta al pubblico transito è custode l'ente proprietario o concessionario, come stabilito da Cassazione 23 ottobre 2014, n. 22528;
• in ogni caso, tutti i lavori del cantiere e la responsabilità di esso erano stati delegati: alla soc. ra divenuta Controparte_4 [...]
nonché alla consorziata Controparte_9 [...]
nonché Controparte_17 alla di cui chiedeva perciò la Controparte_7 chiamata in causa per esserne manlevata.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7517 / 2023 - pag. 4 Con comparsa del 16.10.2023 si costituiva quindi la la quale esponeva che: CP_7
• la domanda era infondata siccome priva di prova;
• essa “risulta mandataria dell' nel contratto di appalto e, CP_7 Controparte_3 nella predetta qualità, non ha assunto alcun incarico di esecuzione materiale di opere per il posizionamento di cavi di fibra ottica nel Comune di ”; CP_1
• “i lavori di posizionamento dei cavi di fibra ottica sono stati appaltato da
[...]
a e da questa a nella sua qualità di mandataria Controparte_4 CP_6 CP_12 del contratto di appalto;
Controparte_3
• i lavori “per il posizionamento delle infrastrutture in fibra ottica in , via Mantica, CP_1 erano terminati e la circolazione pedonale era stata regolarmente ripristinata dal Comune di ” in data 18.12.2020; CP_1
• spettava al di valutare la corretta esecuzione degli interventi autorizzati Controparte_1
“anche a mezzo di opportuni sopralluoghi”;
• l'attrice abitava a duecentoquaranta metri dal luogo del sinistro, avvenuto in orario diurno con piena visibilità;
• la buca “si trovava su un tratto di carreggiata rettilineo rasente alla vetrata di una Tavola Calda” e le “le mattonelle non fissate alla pavimentazione si trovavano appoggiate al muro dell'edificio (doc. 2 parte attrice) e non sul passaggio pedonale” mentre “la pavimentazione del luogo dell'occorso era di porfido, ovvero presentava un tipo di anomalia, ovvero una naturale irregolarità, insista nelle proprie caratteristiche”;
• l'attrice “soffre di artrite reumatoide (doc. 3 parte attrice), ovvero di una patologia che comporta limitazione nei movimenti e rigidità mattutina”;
• sussisteva dunque “totale estraneità dell'odierna terza chiamata nel sinistro di cui si discute, nonché le responsabilità della sig.ra , di e/o e del Pt_1 CP_6 CP_12
”; Controparte_1
• essa era priva di legittimazione passiva, poiché essa era solo capogruppo;
CP_7
• con Lettera d'Ordine del 15.6.2018, Oper Fiber s.p.a. aveva appaltato la realizzazione di infrastrutture della rete in fibra ottica (anche nel comune di ) alla CP_1 [...]
“in qualità di mandataria dell' Controparte_7
e alla CEIT s.p.a. e in qualità di mandanti dell' ; Controparte_4
• ha sub-appaltato l'esecuzione delle lavorazioni a CP_4 Controparte_4 CP_6
in qualità di impresa consorziata esecutrice”;
[...]
• nel luglio 2019 la aveva subappaltato le lavorazioni alla società previa CP_6 CP_12 autorizzazione della con contratto prorogato al 31.12.2020 con specifico Controparte_3 riferimento alle opere da eseguirsi nel Comune di;
CP_1
• sulla scorta del contratto, “in loco dovevano operare, oltre ai dipendenti di il CP_12
Responsabile di Cantiere della … Le prescrizioni tecniche e gli ordini dovevano CP_6 essere invece impartiti direttamente da [la quale ultima] si era riservata Controparte_3
l'attività di controllo delle lavorazioni “in svolgimento e da svolgere” e si è CP_12 assunto l'obbligo di manlevare e per qualunque danno CP_6 Controparte_3 provocato a terzi nel corso delle lavorazioni”;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7517 / 2023 - pag. 5 • essa quale società capogruppo, non aveva assunto altro ruolo nell'esecuzione delle opere, a parte la rappresentanza dell' nei confronti della stazione appaltante, sicché era priva di legittimazione passiva, non avendo neppure stipulato contratti con né CP_6
CP_12
• sulla base del contratto erano “le singole mandanti a rispondere dell'esecuzione delle proprie singole prestazioni affidate” e ciò in forza “dell'autonomia economica giuridica e negoziale che caratterizza ogni singola impresa partecipante al raggruppamento, e della presenza stessa di un'organizzazione destinata solo a svolgere esclusivamente compiti di coordinamento, in nessun modo idonea a far assurgere il gruppo a centro autonomo di impresa, rimanendo ferme, quindi, le singole individualità giuridiche”;
• d'altra parte, essa “non gestiva, e non poteva gestire, il rischio in quanto non poteva CP_7 avere contezza diretta della situazione tipica che avrebbe potuto far scattare l'obbligo di impedire e i relativi poteri-doveri impeditivi, avendo altra società la completa autonomia gestionale ed organizzativa, nessuna colpa può esserle mossa” sicché mancava qualunque sua responsabilità;
• la domanda era comunque infondata alla luce delle dimensioni della buca e della sua visibilità e non imprevedibilità;
• in subordine, doveva ravvisarsi il concorso di colpa dell'attrice;
• l'entità del risarcimento preteso era ingiustificata;
• le domande di manleva svolte nei suoi confronti erano infondate. La terza chiamata concludeva eccependo in via preliminare il proprio difetto di CP_7 legittimazione passiva e chiedendo in via principale di rigettare ogni domanda dell'attrice; in subordine, chiedeva d'essere manlevata dal dalla e comunque di CP_1 CP_19 CP_12
“ripartire l'onere risarcitorio fra tutte le parti coinvolte, ivi compresa l'attrice, in proporzione dei rispettivi gradi di responsabilità”.
All'udienza di prima comparizione tenuta il 7.11.2023 veniva dichiarata la contumacia dei terzi e e venivano assegnati i termini ex a. 183/6 cpc. CP_4 CP_6
Con ordinanza 21.2.2024 venivano ammesse alcune prove, sicché il 12.4.2024 il giudice onorario interrogava poi i testimoni e (mentre la testimone Testimone_1 Persona_1
era deceduta il 15.3.2024). Testimone_2
All'esito dell'istruttoria orale, quindi, con ordinanza 24.9.2024 veniva formulata proposta conciliativa ex a. 185 bis cpc, che le parti tuttavia non accettavano. Con ordinanza 14.1.2025 veniva perciò disposta CTU medico legale. La consulente d'ufficio dottoressa assumeva l'incarico il 6.2.2025 e depositava la relazione conclusiva il Per_2
5.6.2025. All'udienza del giorno 03/07/2025 le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e discutevano quindi la causa oralmente. All'esito, il tribunale tratteneva la causa per la decisione a norma dell'a. 281 sexies comma 3 cpc.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7517 / 2023 - pag. 6 I motivi della decisione
Le testimonianze raccolte sono così sintetizzabili:
• gestore di una tabaccheria nei pressi del luogo del sinistro, in piazza Testimone_1
Matteotti, dichiara che in via Mantica non è presente il marciapiede;
non ha assistito al sinistro, essendo uscito dal suo negozio solo dopo aver appreso che la era caduta;
Pt_1 la buca non era segnalata ne transennata;
ha confermato che dopo circa trenta minuti dalla caduta e in seguito all'intervento della polizia locale, erano intervenuti degli operai che avevano coperto la buca;
• , figlio dell'attrice, non ha assistito al sinistro, ma ha confermato che in Persona_1 via Mantica la pavimentazione è costituita da sanpietrini;
ha riferito che la buca si trovava dopo una curva ed era parzialmente coperta da mattonelle non fissate al terreno;
la buca non era segnalata né transennata;
tornato sul posto dopo aver accompagnato l'attrice all'ospedale aveva constatato che “la buca era stata coperta”; non sapeva se la presenza della buca fosse già stata segnalata al senza che quest'ultimo Controparte_1 intervenisse per mettere in sicurezza l'area.
Le concordi testimonianze raccolte, unitamente alla relazione d'incidente della polizia locale di
(doc. 1 attrice), dimostrano pertanto che il sinistro è effettivamente avvenuto e CP_1 individuano anche il luogo della caduta della pedona, nonché la difficile percepibilità della presenza dell'ostacolo.
Invero, dalla documentazione fotografica che correda la relazione dell'agente Per_3 emerge l'estrema varietà della copertura del tratto di strada in questione, caratterizzato da colorazione e consistenza assai eterogenee, dunque idonee a costituire insidia, rendendo difficoltoso percepire l'esistenza del possibile pericolo, costituito dal mancato completamento dei lavori di posa della fibra ottica, senza che la dimensione della buca possa escluderne la difficile riconoscibilità.
D'altra parte, l'estrema sollecitudine con cui il intervenne (per rimediare alle negligenze CP_1 delle imprese che avevano eseguito, ma non portato a termine, i lavori in questione) dimostra l'acquisita consapevolezza della pericolosità della situazione dei luoghi.
La domanda dell'attrice, fondata sulla responsabilità ex a. 2051 cc, è dunque fondata, sicché si tratta di individuare quali siano i soggetti responsabili della custodia del tratto di strada in questione.
Nei confronti dell'attrice appare evidente la corresponsabilità di tutti i convenuti, dovendosi escludere che il si sia spogliato della custodia in forza della clausola contrattuale colla CP_1
(clausola che regola solo i rapporti interni fra i contraenti e che non può comunque CP_3 essere opposta alla danneggiata). Infatti, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7517 / 2023 - pag. 7 (Cass. Sez. 3, sentenza n. 41435 del 23/12/2021) quando l'appalto non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sul bene oggetto dei lavori (come appunto deve dirsi nel caso presente), il committente continua a esercitare quel potere, nonché il dovere di custodia e di vigilanza.
Analogamente, deve escludersi che la soc. si sia spogliata dei poteri di verifica CP_3 dell'operato delle società da esse delegate alla posa della fibra in discorso, non essendo contestato che la (come allegato dalla si fosse riservata l'attività di controllo delle Controparte_3 CP_7 lavorazioni stesse.
Allo stesso modo, risultano infondate le eccezioni sollevate dalla quale mera mandataria e CP_7 capogruppo, come si ricava anche dai principi espressi da Cass. Sez. 3, ordinanza n. 21977 del 12/7/2022, secondo cui la responsabilità del custode si configura anche quando il danno costituisca (come nella specie) effetto di una pluralità di condotte determinanti l'insorgere di un processo dannoso nella cosa medesima, come si verifica nel caso di una pluralità di appaltatori.
Nei confronti dell'attrice si deve quindi riconoscere la responsabilità solidale di tutti i convenuti e terzi chiamati, a norma degli aa. 2051 e 2055 cc.
Per quanto concerne la liquidazione del danno, si deve tenere conto delle stime della CTU dottoressa di cui alla relazione depositata il 5.6.2025, che appare esente da vizi logici Per_2
e perviene con coerenza alle seguenti conclusioni, interamente condivisibili:
• a causa del sinistro l'attrice riportò una frattura dell'omero prossimale sinistro e la perdita della milza;
• l'inabilità temporanea assoluta fu di 10 giorni;
• l'inabilità temporanea parziale fu di 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e ulteriori 40 giorni al 25%;
• la riduzione permanente dell'integrità psicofisica è del 17%, con riferimento alle Linee Guida SIMLA e alla Guida Valutativa di e Per_4 Persona_5 Per_6
• la sofferenza menomazione correlata è lieve;
• non risultano documentate spese mediche né sono prevedibili spese mediche future.
Fatta applicazione dei valori standard delle tabelle comunemente in uso in questo tribunale, dando atto che l'attrice aveva settantasette anni al tempo del sinistro, si ottengono quindi i seguenti importi:
• pei postumi permanenti: € 48.376
• per inabilità temporanea assoluta € 1.150
• per inabilità temporanea parziale al 75% € 2.588
• per inabilità temporanea parziale al 50% € 1.725
• per inabilità temporanea parziale al 25% € 1.150 e così in totale EUR 54.989,00, cifra arrotondabile a EUR 55.000,00.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7517 / 2023 - pag. 8 L'importo così determinato non è suscettibile di aumento per personalizzazione, poiché l'attrice (che ne era onerata) non ha allegato circostanze specifiche che rendano il danno concreto maggiore di quello normalmente riscontrato per lesioni analoghe di persone della stessa età. Convenuto e terze chiamate vanno perciò condannate in solido al pagamento della somma suddetta (da intendersi già attualizzata per effetto del periodico aggiornamento della tabella applicata), oltre agli interessi legali da oggi al saldo.
Ciò stabilito quanto alla domanda dell'attrice, va poi osservato che, nei rapporti interni tra convenuti e terzi, vanno accolte le domande di manleva svolte nei confronti delle incontestate materiali esecutrici dei lavori rimasti incompleti, e perciò fonte del rischio di danno, effettivamente realizzatosi colla caduta dell'incolpevole attrice. Le terze chiamate
[...]
(già Controparte_5 Controparte_4
e
[...] Controparte_6
in solido fra loro e in pari misura nei loro rapporti interni, devono essere quindi condannate
[...]
a ripetere, in favore del della della Controparte_1 Controparte_3 [...] le somme che tali soggetti documenteranno Controparte_7
d'aver pagato all'attrice in esecuzione di questa sentenza (comprese spese di lite e di CTU), oltre agli interessi legali dalla data dei pagamenti in favore dell'attrice al saldo.
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite dell'attrice seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo fra i minimi e i medi, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate. Le spese liquidate per la fase giudiziale sono comprensive del compenso per le prestazioni stragiudiziali, siccome strettamente connesse.
Le spese separatamente liquidate per la CTU devono essere poste a carico solidale dei convenuti e terzi chiamati.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) accoglie parzialmente le domande dell'attrice ; Parte_1
(2) per l'effetto, condanna: i. il , Controparte_1
ii. la soc. , CP_3
iii. la soc. Controparte_7 iv. la soc. Controparte_5
(già
[...] Controparte_4
v. la soc. ED CP_6 Controparte_6
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7517 / 2023 - pag. 9 Controparte_6 in solido fra loro, a pagare all'attrice l'importo di EUR 55.000,00 Parte_1 oltre agli interessi legali da oggi al saldo;
(3) condanna il convenuto e le società terze chiamate, in solido, a rifondere le CP_1 spese di lite dell'attrice, liquidate (per le prestazioni giudiziali e per quelle stragiudiziali) in
€ 550,00 per spese e € 10.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali, IVA e CPA;
(4) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico solidale del convenuto e delle società terze chiamate;
(5) in accoglimento delle domande del convenuto e delle terze chiamate, condanna: (a) la soc. Controparte_5
(già
[...] Controparte_4
(b) la soc. Controparte_6
[...] in solido fra loro -e in pari misura nei loro rapporti interni- a ripetere, in favore del della della Controparte_1 Controparte_3 [...] tutte le somme che il convenuto e le due terze Controparte_7 chiamate sopra indicate documenteranno d'avere pagato all'attrice in forza dei precedenti capi di questa sentenza, oltre agli interessi legali dai pagamenti al saldo.
Così deciso il giorno 28 luglio 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7517 / 2023 - pag. 10
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA ex a. 281 sexies comma 3 cpc
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 7517 / 2023 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. CRIPPA CRISTIANO, BIOLO AD PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. MARTINI FILIPPO, CP_2
PARTE CONVENUTA
(cod. fisc. ) Controparte_3 P.IVA_2 col procuratore domiciliatario avv. FORMICA ANDREA MATTEO
Controparte_4 [...]
Controparte_5
[...] P.IVA_3 contumace
Controparte_6
[...] P.IVA_4 contumace
(cod. fisc. Controparte_7
P.IVA_5 col procuratore domiciliatario avv. COLOMBO MICHELA PARTE TERZA CHIAMATA
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7517 / 2023 - pag. 1 CONCLUSIONI
L'attrice conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“Nel merito: accertato che in data 18.12.2020, alle ore 09.30 circa, si Parte_1 trovava a percorrere a piedi il marciapiede di via Mantica a Senago (MI) e che, in detto frangente, giunta all'altezza del numero civico 2, la stessa cadeva improvvisamente e rovinosamente a terra, a causa della presenza di una buca non segnalata (lunghezza 1,5 metri, larghezza 1,3 e profondità 10 cm a spigolo vivo), rappresentante una vera e propria insidia, in quanto poco visibile, trovandosi proprio dopo una curva ed essendo parzialmente coperta da mattonelle non fissate al terreno;
dichiarare l'esclusiva responsabilità per l'evento in capo al e/o alla società a cui il ha appaltato Controparte_1 Controparte_1
i lavori e/o alla/e eventuale/i società che dovessero risultare aver eseguito opere in subappalto, anche per responsabilità concorrente tra loro, e condannare il Controparte_1
e/o le società che hanno eseguito i lavori non terminati a risarcire i danni tutti patrimoniali e non patrimoniali subiti da;
danni che si quantificano in complessive euro Parte_1
85.049,19, ovvero condannare alla diversa, anche maggiore, somma che dovesse risultare in corso di causa e che il giudice potrà liquidare anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., sussistendone i presupposti di legge, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del sinistro al saldo effettivo. Con vittoria di spese, diritti e onorari, spese generali, I.V.A. e C.P.A., sia della fase stragiudiziale (per la quale è stato dimostrato lo svolgimento di attività complessa volta ad evitare il contenzioso), sia della fase giudiziale, nei confronti di chi spettino”
Il convenuto conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè: CP_1
“1) IN VIA PRELIMINARE: disporre, … la chiamata in causa della , CP_8
2) NEL MERITO: rigettare la domanda proposta dall'attrice, perché infondata
3) IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: … dichiarare la responsabilità della CP_8
, per i fatti di causa e conseguentemente condannarla a manlevare il
[...] Controparte_1 per le somme che dovesse essere tenuta a versare all'attrice”
La terza chiamata conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè: CP_3
“In via preliminare autorizzare ex artt. 106, 269 c.p.c. la chiamata in causa
• della ora divenuta Controparte_4 [...]
... Controparte_9
• della sua consorziata Controparte_6
...
• della ... Controparte_7 in via principale rigettare la domanda dell'attrice nei confronti del Parte_1 [...]
e, di conseguenza, la domanda di manleva di quest'ultimo nei confronti di CP_1 [...]
perché infondata ... CP_3
In via subordinata rigettare la domanda in manleva del l'eventuale Controparte_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7517 / 2023 - pag. 2 domanda diretta dell'attrice nei confronti di perché … infondate … Controparte_3
Occorrendo, condannare ... Controparte_6
e/o ora divenuta CP_4 Controparte_4 Controparte_10
e/o a
[...] Controparte_11 tenere manlevata di quanto dovesse essere condannata a pagare a parte attrice CP_3
e/o a parte convenuta”
La terza chiamata conferma le conclusioni della prima memoria, cioè: CP_7
“In via preliminare: - dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...]
... Controparte_7
In principalità e nel merito: - rigettare ogni e qualsiasi pretesa avanzata dall'attrice, stante l'infondatezza ...
- rigettare ogni e qualsiasi pretesa di parte attrice, stante la colpa esclusiva in capo alla stessa nella causazione dell'evento ... In via subordinata nel merito: - accertare e dichiarare responsabile dei danni lamentati dall'attrice il /o la società e/o la società con Controparte_1 CP_6 CP_12 esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo alla Controparte_7
...
[...]
- in caso di condanna anche pro quota di Controparte_7 condannare il e/o la e/o la sia a risarcire i danni Controparte_1 CP_6 CP_12 subiti dall'attrice, sia a tenere indenne e/o fornire manleva a
[...] per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta;
Controparte_7
- in caso di condanna anche pro quota di Controparte_7 ripartire l'onere risarcitorio fra tutte le parti coinvolte, ivi compresa l'attrice, in proporzione dei rispettivi gradi di responsabilità, … anche tenendo conto del concorso di responsabilità della vittima del sinistro ... In via ulteriormente subordinata nel merito:
- … dichiarare la tenuta al risarcimento dei soli Controparte_7 danni effettivamente accertati ...”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 13.2.2023, l'attrice esponeva che:
• verso le ore 9.30 del 18.12.2020 essa percorreva a piedi il marciapiede di via Mantica a quando, all'altezza del civico 2, “cadeva improvvisamente in terra a causa della CP_1 presenza di una buca non segnalata (lunghezza 1,5 metri, larghezza 1,3 e profondità 10 cm a spigolo vivo), rappresentante una vera e propria insidia, in quanto poco visibile, trovandosi proprio dopo una curva ed essendo parzialmente coperta da mattonelle non fissate al terreno”;
• la mancanza di segnalazione del pericolo era stata rilevata dalle fotografie scattate dalla polizia locale di che aveva anche accertato “la presenza della buca (lunghezza 1,5 CP_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7517 / 2023 - pag. 3 metri, larghezza 1,3 e profondità 10 cm a spigolo vivo)” e aveva chiamato gli addetti del per mettere in sicurezza la buca, apprendendo che i lavori di scavo erano stati CP_1 eseguiti dalla società che posa la fibra ottica;
• l'attrice, per le lesioni riportate, aveva chiesto il risarcimento del danno al il cui CP_1 assicuratore ( l'aveva invitata a rivolgersi alla e al suo assicuratore CP_13 CP_3
( che tuttavia aveva indicato come unico responsabile la (che invece aveva CP_14 negato di aver eseguito lavori in ); CP_1
• sussisteva la responsabilità del a norma dell'a. 2051 cc, quale ente proprietario CP_1 della strada della quale non aveva assicurato il buono stato di manutenzione L'attrice pertanto concludeva chiedendo la condanna del al risarcimento del danno CP_1 quantificato in EUR 85.049,19.
Il convenuto si costituiva con comparsa depositata il 17.5.2023 osservando che: CP_1
• l'attrice non aveva dimostrato la presenza di una insidia occulta, cioè non visibile né prevedibile malgrado la diligenza dell'utente medio, e invero il manufatto era “ben visibile ed addirittura di lunghezza 1,5 metri e larghezza di 1,3 metri”, con caduta avvenuta “alle prime ore del giorno (h 09:30) dunque con piena visibilità”;
• in subordine, allegava che il Comune di aveva “dato in concessione alla CP_1 [...]
(rectius, NdE), società appaltante, la progettazione, CP_3 Controparte_3 costruzione, manutenzione e gestione, nei luoghi di causa, di una infrastruttura passiva a
e quest'ultima aveva appaltato i lavori alla società Controparte_15 CP_16 esecutrice dei lavori” sicché a termini contrattuali ogni responsabilità gravava su tale terzo del quale chiedeva la chiamata in causa;
• contestava l'entità del risarcimento preteso dall'attrice. Il convenuto quindi concludeva, previa estensione del contraddittorio alla CP_1 CP_3 chiedendo in via principale il rigetto delle domande e in subordine la condanna di tale terzo a manlevarlo.
Il terzo si costituiva quindi l'8.6.2023 osservando che: CP_3
• mancando un testimone oculare, non v'era prova dell'accadimento del fatto storico e del nesso causale tra l'asserita insidia, la caduta e i danni lamentati;
• sul danneggiato incombe l'onere di provare che lo stato dei luoghi fosse oggettivamente pericoloso al punto da rendere molto probabile se non inevitabile la caduta;
• della strada aperta al pubblico transito è custode l'ente proprietario o concessionario, come stabilito da Cassazione 23 ottobre 2014, n. 22528;
• in ogni caso, tutti i lavori del cantiere e la responsabilità di esso erano stati delegati: alla soc. ra divenuta Controparte_4 [...]
nonché alla consorziata Controparte_9 [...]
nonché Controparte_17 alla di cui chiedeva perciò la Controparte_7 chiamata in causa per esserne manlevata.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7517 / 2023 - pag. 4 Con comparsa del 16.10.2023 si costituiva quindi la la quale esponeva che: CP_7
• la domanda era infondata siccome priva di prova;
• essa “risulta mandataria dell' nel contratto di appalto e, CP_7 Controparte_3 nella predetta qualità, non ha assunto alcun incarico di esecuzione materiale di opere per il posizionamento di cavi di fibra ottica nel Comune di ”; CP_1
• “i lavori di posizionamento dei cavi di fibra ottica sono stati appaltato da
[...]
a e da questa a nella sua qualità di mandataria Controparte_4 CP_6 CP_12 del contratto di appalto;
Controparte_3
• i lavori “per il posizionamento delle infrastrutture in fibra ottica in , via Mantica, CP_1 erano terminati e la circolazione pedonale era stata regolarmente ripristinata dal Comune di ” in data 18.12.2020; CP_1
• spettava al di valutare la corretta esecuzione degli interventi autorizzati Controparte_1
“anche a mezzo di opportuni sopralluoghi”;
• l'attrice abitava a duecentoquaranta metri dal luogo del sinistro, avvenuto in orario diurno con piena visibilità;
• la buca “si trovava su un tratto di carreggiata rettilineo rasente alla vetrata di una Tavola Calda” e le “le mattonelle non fissate alla pavimentazione si trovavano appoggiate al muro dell'edificio (doc. 2 parte attrice) e non sul passaggio pedonale” mentre “la pavimentazione del luogo dell'occorso era di porfido, ovvero presentava un tipo di anomalia, ovvero una naturale irregolarità, insista nelle proprie caratteristiche”;
• l'attrice “soffre di artrite reumatoide (doc. 3 parte attrice), ovvero di una patologia che comporta limitazione nei movimenti e rigidità mattutina”;
• sussisteva dunque “totale estraneità dell'odierna terza chiamata nel sinistro di cui si discute, nonché le responsabilità della sig.ra , di e/o e del Pt_1 CP_6 CP_12
”; Controparte_1
• essa era priva di legittimazione passiva, poiché essa era solo capogruppo;
CP_7
• con Lettera d'Ordine del 15.6.2018, Oper Fiber s.p.a. aveva appaltato la realizzazione di infrastrutture della rete in fibra ottica (anche nel comune di ) alla CP_1 [...]
“in qualità di mandataria dell' Controparte_7
e alla CEIT s.p.a. e in qualità di mandanti dell' ; Controparte_4
• ha sub-appaltato l'esecuzione delle lavorazioni a CP_4 Controparte_4 CP_6
in qualità di impresa consorziata esecutrice”;
[...]
• nel luglio 2019 la aveva subappaltato le lavorazioni alla società previa CP_6 CP_12 autorizzazione della con contratto prorogato al 31.12.2020 con specifico Controparte_3 riferimento alle opere da eseguirsi nel Comune di;
CP_1
• sulla scorta del contratto, “in loco dovevano operare, oltre ai dipendenti di il CP_12
Responsabile di Cantiere della … Le prescrizioni tecniche e gli ordini dovevano CP_6 essere invece impartiti direttamente da [la quale ultima] si era riservata Controparte_3
l'attività di controllo delle lavorazioni “in svolgimento e da svolgere” e si è CP_12 assunto l'obbligo di manlevare e per qualunque danno CP_6 Controparte_3 provocato a terzi nel corso delle lavorazioni”;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7517 / 2023 - pag. 5 • essa quale società capogruppo, non aveva assunto altro ruolo nell'esecuzione delle opere, a parte la rappresentanza dell' nei confronti della stazione appaltante, sicché era priva di legittimazione passiva, non avendo neppure stipulato contratti con né CP_6
CP_12
• sulla base del contratto erano “le singole mandanti a rispondere dell'esecuzione delle proprie singole prestazioni affidate” e ciò in forza “dell'autonomia economica giuridica e negoziale che caratterizza ogni singola impresa partecipante al raggruppamento, e della presenza stessa di un'organizzazione destinata solo a svolgere esclusivamente compiti di coordinamento, in nessun modo idonea a far assurgere il gruppo a centro autonomo di impresa, rimanendo ferme, quindi, le singole individualità giuridiche”;
• d'altra parte, essa “non gestiva, e non poteva gestire, il rischio in quanto non poteva CP_7 avere contezza diretta della situazione tipica che avrebbe potuto far scattare l'obbligo di impedire e i relativi poteri-doveri impeditivi, avendo altra società la completa autonomia gestionale ed organizzativa, nessuna colpa può esserle mossa” sicché mancava qualunque sua responsabilità;
• la domanda era comunque infondata alla luce delle dimensioni della buca e della sua visibilità e non imprevedibilità;
• in subordine, doveva ravvisarsi il concorso di colpa dell'attrice;
• l'entità del risarcimento preteso era ingiustificata;
• le domande di manleva svolte nei suoi confronti erano infondate. La terza chiamata concludeva eccependo in via preliminare il proprio difetto di CP_7 legittimazione passiva e chiedendo in via principale di rigettare ogni domanda dell'attrice; in subordine, chiedeva d'essere manlevata dal dalla e comunque di CP_1 CP_19 CP_12
“ripartire l'onere risarcitorio fra tutte le parti coinvolte, ivi compresa l'attrice, in proporzione dei rispettivi gradi di responsabilità”.
All'udienza di prima comparizione tenuta il 7.11.2023 veniva dichiarata la contumacia dei terzi e e venivano assegnati i termini ex a. 183/6 cpc. CP_4 CP_6
Con ordinanza 21.2.2024 venivano ammesse alcune prove, sicché il 12.4.2024 il giudice onorario interrogava poi i testimoni e (mentre la testimone Testimone_1 Persona_1
era deceduta il 15.3.2024). Testimone_2
All'esito dell'istruttoria orale, quindi, con ordinanza 24.9.2024 veniva formulata proposta conciliativa ex a. 185 bis cpc, che le parti tuttavia non accettavano. Con ordinanza 14.1.2025 veniva perciò disposta CTU medico legale. La consulente d'ufficio dottoressa assumeva l'incarico il 6.2.2025 e depositava la relazione conclusiva il Per_2
5.6.2025. All'udienza del giorno 03/07/2025 le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e discutevano quindi la causa oralmente. All'esito, il tribunale tratteneva la causa per la decisione a norma dell'a. 281 sexies comma 3 cpc.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7517 / 2023 - pag. 6 I motivi della decisione
Le testimonianze raccolte sono così sintetizzabili:
• gestore di una tabaccheria nei pressi del luogo del sinistro, in piazza Testimone_1
Matteotti, dichiara che in via Mantica non è presente il marciapiede;
non ha assistito al sinistro, essendo uscito dal suo negozio solo dopo aver appreso che la era caduta;
Pt_1 la buca non era segnalata ne transennata;
ha confermato che dopo circa trenta minuti dalla caduta e in seguito all'intervento della polizia locale, erano intervenuti degli operai che avevano coperto la buca;
• , figlio dell'attrice, non ha assistito al sinistro, ma ha confermato che in Persona_1 via Mantica la pavimentazione è costituita da sanpietrini;
ha riferito che la buca si trovava dopo una curva ed era parzialmente coperta da mattonelle non fissate al terreno;
la buca non era segnalata né transennata;
tornato sul posto dopo aver accompagnato l'attrice all'ospedale aveva constatato che “la buca era stata coperta”; non sapeva se la presenza della buca fosse già stata segnalata al senza che quest'ultimo Controparte_1 intervenisse per mettere in sicurezza l'area.
Le concordi testimonianze raccolte, unitamente alla relazione d'incidente della polizia locale di
(doc. 1 attrice), dimostrano pertanto che il sinistro è effettivamente avvenuto e CP_1 individuano anche il luogo della caduta della pedona, nonché la difficile percepibilità della presenza dell'ostacolo.
Invero, dalla documentazione fotografica che correda la relazione dell'agente Per_3 emerge l'estrema varietà della copertura del tratto di strada in questione, caratterizzato da colorazione e consistenza assai eterogenee, dunque idonee a costituire insidia, rendendo difficoltoso percepire l'esistenza del possibile pericolo, costituito dal mancato completamento dei lavori di posa della fibra ottica, senza che la dimensione della buca possa escluderne la difficile riconoscibilità.
D'altra parte, l'estrema sollecitudine con cui il intervenne (per rimediare alle negligenze CP_1 delle imprese che avevano eseguito, ma non portato a termine, i lavori in questione) dimostra l'acquisita consapevolezza della pericolosità della situazione dei luoghi.
La domanda dell'attrice, fondata sulla responsabilità ex a. 2051 cc, è dunque fondata, sicché si tratta di individuare quali siano i soggetti responsabili della custodia del tratto di strada in questione.
Nei confronti dell'attrice appare evidente la corresponsabilità di tutti i convenuti, dovendosi escludere che il si sia spogliato della custodia in forza della clausola contrattuale colla CP_1
(clausola che regola solo i rapporti interni fra i contraenti e che non può comunque CP_3 essere opposta alla danneggiata). Infatti, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7517 / 2023 - pag. 7 (Cass. Sez. 3, sentenza n. 41435 del 23/12/2021) quando l'appalto non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sul bene oggetto dei lavori (come appunto deve dirsi nel caso presente), il committente continua a esercitare quel potere, nonché il dovere di custodia e di vigilanza.
Analogamente, deve escludersi che la soc. si sia spogliata dei poteri di verifica CP_3 dell'operato delle società da esse delegate alla posa della fibra in discorso, non essendo contestato che la (come allegato dalla si fosse riservata l'attività di controllo delle Controparte_3 CP_7 lavorazioni stesse.
Allo stesso modo, risultano infondate le eccezioni sollevate dalla quale mera mandataria e CP_7 capogruppo, come si ricava anche dai principi espressi da Cass. Sez. 3, ordinanza n. 21977 del 12/7/2022, secondo cui la responsabilità del custode si configura anche quando il danno costituisca (come nella specie) effetto di una pluralità di condotte determinanti l'insorgere di un processo dannoso nella cosa medesima, come si verifica nel caso di una pluralità di appaltatori.
Nei confronti dell'attrice si deve quindi riconoscere la responsabilità solidale di tutti i convenuti e terzi chiamati, a norma degli aa. 2051 e 2055 cc.
Per quanto concerne la liquidazione del danno, si deve tenere conto delle stime della CTU dottoressa di cui alla relazione depositata il 5.6.2025, che appare esente da vizi logici Per_2
e perviene con coerenza alle seguenti conclusioni, interamente condivisibili:
• a causa del sinistro l'attrice riportò una frattura dell'omero prossimale sinistro e la perdita della milza;
• l'inabilità temporanea assoluta fu di 10 giorni;
• l'inabilità temporanea parziale fu di 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e ulteriori 40 giorni al 25%;
• la riduzione permanente dell'integrità psicofisica è del 17%, con riferimento alle Linee Guida SIMLA e alla Guida Valutativa di e Per_4 Persona_5 Per_6
• la sofferenza menomazione correlata è lieve;
• non risultano documentate spese mediche né sono prevedibili spese mediche future.
Fatta applicazione dei valori standard delle tabelle comunemente in uso in questo tribunale, dando atto che l'attrice aveva settantasette anni al tempo del sinistro, si ottengono quindi i seguenti importi:
• pei postumi permanenti: € 48.376
• per inabilità temporanea assoluta € 1.150
• per inabilità temporanea parziale al 75% € 2.588
• per inabilità temporanea parziale al 50% € 1.725
• per inabilità temporanea parziale al 25% € 1.150 e così in totale EUR 54.989,00, cifra arrotondabile a EUR 55.000,00.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7517 / 2023 - pag. 8 L'importo così determinato non è suscettibile di aumento per personalizzazione, poiché l'attrice (che ne era onerata) non ha allegato circostanze specifiche che rendano il danno concreto maggiore di quello normalmente riscontrato per lesioni analoghe di persone della stessa età. Convenuto e terze chiamate vanno perciò condannate in solido al pagamento della somma suddetta (da intendersi già attualizzata per effetto del periodico aggiornamento della tabella applicata), oltre agli interessi legali da oggi al saldo.
Ciò stabilito quanto alla domanda dell'attrice, va poi osservato che, nei rapporti interni tra convenuti e terzi, vanno accolte le domande di manleva svolte nei confronti delle incontestate materiali esecutrici dei lavori rimasti incompleti, e perciò fonte del rischio di danno, effettivamente realizzatosi colla caduta dell'incolpevole attrice. Le terze chiamate
[...]
(già Controparte_5 Controparte_4
e
[...] Controparte_6
in solido fra loro e in pari misura nei loro rapporti interni, devono essere quindi condannate
[...]
a ripetere, in favore del della della Controparte_1 Controparte_3 [...] le somme che tali soggetti documenteranno Controparte_7
d'aver pagato all'attrice in esecuzione di questa sentenza (comprese spese di lite e di CTU), oltre agli interessi legali dalla data dei pagamenti in favore dell'attrice al saldo.
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite dell'attrice seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo fra i minimi e i medi, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate. Le spese liquidate per la fase giudiziale sono comprensive del compenso per le prestazioni stragiudiziali, siccome strettamente connesse.
Le spese separatamente liquidate per la CTU devono essere poste a carico solidale dei convenuti e terzi chiamati.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) accoglie parzialmente le domande dell'attrice ; Parte_1
(2) per l'effetto, condanna: i. il , Controparte_1
ii. la soc. , CP_3
iii. la soc. Controparte_7 iv. la soc. Controparte_5
(già
[...] Controparte_4
v. la soc. ED CP_6 Controparte_6
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7517 / 2023 - pag. 9 Controparte_6 in solido fra loro, a pagare all'attrice l'importo di EUR 55.000,00 Parte_1 oltre agli interessi legali da oggi al saldo;
(3) condanna il convenuto e le società terze chiamate, in solido, a rifondere le CP_1 spese di lite dell'attrice, liquidate (per le prestazioni giudiziali e per quelle stragiudiziali) in
€ 550,00 per spese e € 10.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali, IVA e CPA;
(4) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico solidale del convenuto e delle società terze chiamate;
(5) in accoglimento delle domande del convenuto e delle terze chiamate, condanna: (a) la soc. Controparte_5
(già
[...] Controparte_4
(b) la soc. Controparte_6
[...] in solido fra loro -e in pari misura nei loro rapporti interni- a ripetere, in favore del della della Controparte_1 Controparte_3 [...] tutte le somme che il convenuto e le due terze Controparte_7 chiamate sopra indicate documenteranno d'avere pagato all'attrice in forza dei precedenti capi di questa sentenza, oltre agli interessi legali dai pagamenti al saldo.
Così deciso il giorno 28 luglio 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 7517 / 2023 - pag. 10