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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/06/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 151/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
1) Marco Salvatori Presidente
2) Silvia Capitano Giudice
3) Federica Verro Giudice relatore riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 151 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti LI CALSI FABIO e BARRACO ILARIA, giusta procura in atti;
- parte attrice –
contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MELI CALOGERO, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
e
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._3
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_3 C.F._4
(C.F. nato a [...] il [...] e Parte_4 C.F._5
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_5 C.F._6 rappresentati e difesi dall'avv. Gioacchino Sanfilippo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 5.7.2019;
- convenuti -
1 (C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata CP_2 C.F._7
e difesa dall'avv. LO FASO MARIA, giusta procura in calce all'atto di intervento.
- terzo intervenuto -
oggetto: impugnazione di testamento e azione di riduzione per lesione di legittima.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26.2.2025, tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.1.2019, e per esso Parte_1
la figlia , giusta procura generale ad agire, ha adito l'intestato Tribunale al fine Parte_6
di i) veder dichiarare la nullità del testamento olografo redatto il 14.9.2010, pubblicato con verbale a rogito del Notaio in data 6.8.2018 rep. 11283, perché Persona_1
manifestamente falso, previa declaratoria della non riconducibilità all'apparente testatore;
ii)
per l'effetto dichiarare aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge, riconoscere le qualità ereditarie a e condannare a restituire Parte_1 Controparte_1
all'eredità € 150.000,00 oltre interessi, frutti civili maturati e maturandi, oltre al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, IVA e CPA come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari.
A sostegno della propria domanda l'odierno attore ha premesso:
- che in data 31.7.2018 è deceduto in Canicattì DI DI senza discendenti diretti e/o legittimari;
- di essere erede legittimo in quanto parente in linea collaterale entro il quarto grado del
de cuius DI DI in quanto suo cugino (la propria madre e la madre del defunto erano sorelle);
- che ha esibito un presunto testamento olografo pubblicato, per mezzo Controparte_1
del quale il de cuius avrebbe disposto favore del primo istituendolo erede del suo patrimonio;
atto manifestamente falso, per non essere il testo e la sottoscrizione riconducibili a DI
DI, così come confermato dalla perizia calligrafica redatta dal CTP dott.ssa
[...]
allegata agli atti;
Persona_2
2 - che , nella falsa qualità dedotta, si è appropriato della somma di € Controparte_1
150.000,00 in titoli postali ed ha anche tentato di appropriarsi di altri cespiti;
fatti per i quali è
stato denunciato.
L'attore ha citato in giudizio, oltre a , anche gli altri eredi legittimi del Controparte_1
de cuius (figli di altra sorella della madre del defunto) che si sono costituiti aderendo alla posizione dell'attore e chiedendo il riconoscimento della propria qualità di erede.
È poi intervenuta in giudizio, ex art. 105 co. I c.p.c., (figlia del fratello del CP_2
padre del de cuius), aderendo anch'essa alla posizione dell'attore.
Ritualmente costituito, ha eccepito l'infondatezza delle domande di Controparte_1
parte attrice e ha chiesto di dichiarare la validità del testamento olografo del de cuius, a supporto della quale ha depositato una CTP - a firma della dott.ssa - in Persona_3
cui si legge che la scrittura ha i connotati tipici della grafia senile ma è certamente riconducibile al testatore;
con vittoria di spese e compensi del giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nelle more dell'incardinato giudizio, con ricorso in corso di causa, ha Parte_1
chiesto al Tribunale il sequestro giudiziario, ex art. 670 c.p.c., del compendio ereditario del de
cuius, composto da beni mobili e beni immobili;
il giudice - con ordinanza confermata in sede di reclamo - ha accolto il ricorso limitatamente ai beni immobili, stante la mancata indicazione da parte del ricorrente dell'esistenza e collocazione dei beni mobili rappresentati dalle somme di denaro e dai titoli già riscossi da . Controparte_1
La causa è stata istruita mediante CTU grafologica, con la precisazione che - con ordinanza del 23.7.2025 - il Collegio ha disposto il richiamo dell'ausiliario perché considerasse nella sua analisi gli elementi emersi nella consulenza del P.M. allegata agli atti del presente fascicolo quale documento sopravvenuto.
A riguardo, è necessario chiarire che non vi è stato il trasferimento dell'azione civile in sede penale, pur essendosi gli odierni convenuti costituiti parti civili (circostanza emersa all'udienza del 6.12.2023), in mancanza di identità di oggetto fra i due procedimenti pendenti
(Cass. Civ. sez. II, n. 26984/2022,). Nella fattispecie oggi in analisi, infatti, non si discute di
3 risarcimento del danno da reato, bensì della nullità del testamento impugnato e conseguenziale apertura della successione legittima.
Parimenti va affermata l'irrilevanza della sussistenza di un parallelo procedimento penale vertente sui medesimi fatti oggi dedotti, non rientrando la presente in una ipotesi di sospensione obbligatoria del processo.
Ciò premesso, ancora in via preordinata, va dato atto della procedibilità in rito della domanda, avendo le parti esperito la procedura di mediazione il cui verbale negativo è in atti.
Venendo alla valutazione dell'impianto probatorio, la CTU grafologica avente ad oggetto il testamento impugnato ha avuto quale esito l'affermazione per cui “il testamento olografo
datato 14 settembre 2010 (pubblicato dal Notaio Dott.ssa rep. n.11283/racc. n. Persona_1
8122), è riconducibile alla mano di DI DI”.
La relazione, formatasi nel contraddittorio tenendo conto delle osservazioni dei consulenti nominati dalle parti, ha analizzato quali scritture di comparazione: i) firme apposte al modulo di apertura del c/c del 2001; ii) firme apposte sulla polizza Posta futuro certo e apposta in calce al modulo per l'adeguata verifica del cliente del 2009; iii) firme apposte sul modulo ordine di sottoscrizione di strumenti finanziari e in calce all'offerta di sottoscrizione del prestito obbligazionario del 2010; iv) firme apposte al questionario mifid e alla scheda titolo strumento finanziario del 2012; tutte visionate in originale.
Con la relazione integrativa del 13.10.2024 il Consulente ha altresì confrontato il testamento con le firme apposte sulla carta d'identità e il cartellino per il rilascio della carta d'identità, arrivando alla medesima conclusione che “il testamento in verifica presenta incertezze,
difficoltà nella conduzione del grafismo. Le trasformazioni della grafia in verifica sono variazioni
naturali e non si riscontrano segni di variazioni artificiose (falso scritturale) della grafia, ma indici della
bassa scolarità e della senilità”. Ciò sulla scorta di argomentazioni chiare e logiche, cui si rinvia integralmente, di seguito compendiate:
- appare evidente anche all'osservatore inesperto la notevole variabilità della scrittura del
de cuius (che attiene tra l'altro a un ampio lasso di tempo, pari a 11 anni), in particolar modo le lettere “d” e “g” - sia maiuscola sia minuscola - non sono stilisticamente uniformi e a volte la firma viene apposta in un'unica riga a volte su due righe. Eppure, l'attribuzione o meno di
4 uno scritto al suo autore non segue un criterio “visivo” bensì il metodo grafologico, ossia quello che tiene conto del tracciato nella sua cinematica (movimento), nella sua dinamica
(movimento- cause), nella sua matrice fisica (prodotto neuro-muscolare), psichica (funzioni superiori), e psicologica (emozioni e sentimenti);
- il testamento presenta elementi di stentatezza, perdita di dinamicità e indurimenti dei tratti grafici, ricollegati allo stato di salute e alla scarsa scolarizzazione, così anche le coeve scritture di comparazione presentano indici di rallentamento, procedono verso destra in modo stentato con un evidente presenza di aggiustamenti;
- sia nelle firme comparative sia nella firma in verifica la distanza tra cognome e nome è
compatta, la grafia è inclinata e la traiettoria del rigo è discendente. Coincidono anche i segni liberi presenti nelle scritture a confronto, con la precisazione che a questi ultimi (ad es. tratti di attacco-fine, punti sulle i, tagli delle t, interpunzione) viene dato maggior rilievo perché
solitamente sfuggono all'attenzione di chi tenta di falsificare un atto. Così, tra l'altro, in tutte le firme si ritrova il tratto finale della “a” prolungato verso il basso, la lettera D presenta un gesto iniziale allungato e curvo anche se tracciata in due varianti e il plateau della lettera “r”
presenta un anello.
Le osservazioni del consulente tecnico di parte attrice non attengono alle modalità di analisi degli scritti (non vi sono immagini di scritture a confronto), piuttosto alle scritture di comparazione utilizzate, soffermandosi in primo luogo sulla mancata considerazione della firma apposta sull'originale carta di identità e contestando che le firme di comparazione utilizzate non sono state apposte dinanzi un pubblico ufficiale.
A riguardo, l'ausiliario ha chiarito di aver osservato ben 15 scritture comparative in originale, “potendo con certezza affermare che le scritture comparative utilizzate sono riconducibili al
de cuius”, e di aver inserito nella relazione il riferimento alla firma sulla copia della carta di identità perché citata dal consulente del P.M. Non pare superfluo in questa sede precisare,
infatti, che le diverse perizie riversate in atti (compresa quella di parte attrice che è giunta a diversa conclusione) non hanno utilizzato quale firma di comparazione l'originale della carta di identità, non rinvenuta neppure dal grafologo giudiziario che ha investito diversi uffici nella ricerca.
5 In punto di diritto, si sottolinea che la contestazione dell'autenticità di un testamento olografo comporta la proposizione in sede giudiziale della domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava dunque sull'attore, secondo i principi generali dettati per l'accertamento negativo, l'onere della relativa prova.
È nota sul tema la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 12307/2015,
nell'ambito della quale i giudici di legittimità, interrogati sullo strumento processuale cui fare ricorso per contestare l'autenticità del testamento olografo, hanno posto fine ad un decennale contrasto giurisprudenziale, affermando che la contestazione dell'autenticità del testamento si risolve nell'introduzione nel processo di una questio nullitatis attinente alla “non validità del testamento”, sicché “la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda
di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e l'onere della relativa prova, secondo i
principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa” (in termini, più
recentemente, Cass. Civ. ord. n. 14700/2019).
In sintesi, dunque, l'onere di provare la falsità del testamento grava su colui che propone l'azione di accertamento negativo di non autenticità, in omaggio al principio generale secondo cui è chi propone la domanda a dover provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Tale conclusione, d'altronde, è coerente con il principio di conservazione degli atti di ultima volontà e del cd. favor testamenti, secondo cui l'autenticità del testamento olografo
(ovvero l'essere stato tale negozio redatto dal soggetto della cui eredità si tratta) è presunta dal legislatore fino a prova contraria.
Tanto premesso, rileva il Collegio che nel caso di specie non è stata raggiunta la prova della falsità della scheda testamentaria impugnata per difetto di autografia.
Conseguentemente, non può essere accolta neppure la domanda logicamente subordinata di apertura della successione ab intestato e ricostruzione del relictum per l'individuazione della quota spettante alle altre parti del giudizio.
Da tale statuizione deriva altresì, ai sensi dell'art. 669-novies c.p.c., il necessario ordine di dissequestro e dichiarazione di cessazione degli effetti della custodia sui seguenti beni immobili (cfr. provv. 13.6.2019 r.g.151-sub.1/2019):
- unità immobiliare sita nel Comune di Canicattì individuata al Catasto Edilizio Urbano
al foglio n° 55, particella n° 1849 sub 1;
6 - appezzamento di terreno nel Comune di Caltanissetta in Contrada Fontana Bianca
riportato nel Catasto Terreni del Comune di Caltanissetta come segue: Foglio 266, particella
451; Foglio 266, particella 452; Foglio 266, particella 453;
- appezzamento di terreno nel Comune di Canicattì (AG), riportato nel Catasto Terreni del
Comune di Canicattì come segue: Foglio 8, particella 66; Foglio 8, particella 67; Foglio 8,
particella 99; Foglio 8, particella 142; Foglio 8, particella 126; Foglio 8, particella 100; Foglio 7,
particella 129; Foglio 7, particella 131.
Venendo alle spese di lite, in base al criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.,
parte attrice, i convenuti e l'interveniente, devono essere condannati a rifondere Pt_2
all'Avv. Calogero Meli, dichiaratosi antistatario, le spese di lite dallo stesso sostenuto sia nella presente fase sia per il sequestro cautelare in corso di causa;
come liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022), in un importo compreso tra i minimi e i medi in considerazione delle questioni giuridiche trattate e della sostanziale unicità delle posizioni spiegate dalle altre parti processuali.
Conformemente, i medesimi soccombenti devono sopportare le spese dell'occorsa CTU,
come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA la domanda di annullamento del testamento olografo redatto da DI
DI il 14.9.2010, pubblicato con verbale a rogito del Notaio in data Persona_1
6.8.2018 rep. 11283;
DICHIARA l'inefficacia del provvedimento del 13.6.2019 autorizzativo del sequestro giudiziario degli immobili meglio descritti in parte motiva;
DICHIARA quindi cessati gli effetti della custodia,
CONDANNA , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , in solido, a Parte_4 Parte_5 CP_2
rifondere all'avv. Calogero Meli, dichiaratosi antistatario, complessivi € 12.000 (comprensivi del procedimento cautelare), oltre iva cpa e rimborso delle spese generali come per legge;
7 PONE DEFINITIVAMENTE a carico di , , Parte_1 Parte_2
, , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_2
, in solido, le spese dell'occorsa CTU, come liquidate con separato decreto.
[...]
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.
il Giudice rel. il Presidente
Federica Verro Marco Salvatori
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
1) Marco Salvatori Presidente
2) Silvia Capitano Giudice
3) Federica Verro Giudice relatore riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 151 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti LI CALSI FABIO e BARRACO ILARIA, giusta procura in atti;
- parte attrice –
contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MELI CALOGERO, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
e
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._3
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_3 C.F._4
(C.F. nato a [...] il [...] e Parte_4 C.F._5
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_5 C.F._6 rappresentati e difesi dall'avv. Gioacchino Sanfilippo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 5.7.2019;
- convenuti -
1 (C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata CP_2 C.F._7
e difesa dall'avv. LO FASO MARIA, giusta procura in calce all'atto di intervento.
- terzo intervenuto -
oggetto: impugnazione di testamento e azione di riduzione per lesione di legittima.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26.2.2025, tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.1.2019, e per esso Parte_1
la figlia , giusta procura generale ad agire, ha adito l'intestato Tribunale al fine Parte_6
di i) veder dichiarare la nullità del testamento olografo redatto il 14.9.2010, pubblicato con verbale a rogito del Notaio in data 6.8.2018 rep. 11283, perché Persona_1
manifestamente falso, previa declaratoria della non riconducibilità all'apparente testatore;
ii)
per l'effetto dichiarare aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge, riconoscere le qualità ereditarie a e condannare a restituire Parte_1 Controparte_1
all'eredità € 150.000,00 oltre interessi, frutti civili maturati e maturandi, oltre al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, IVA e CPA come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari.
A sostegno della propria domanda l'odierno attore ha premesso:
- che in data 31.7.2018 è deceduto in Canicattì DI DI senza discendenti diretti e/o legittimari;
- di essere erede legittimo in quanto parente in linea collaterale entro il quarto grado del
de cuius DI DI in quanto suo cugino (la propria madre e la madre del defunto erano sorelle);
- che ha esibito un presunto testamento olografo pubblicato, per mezzo Controparte_1
del quale il de cuius avrebbe disposto favore del primo istituendolo erede del suo patrimonio;
atto manifestamente falso, per non essere il testo e la sottoscrizione riconducibili a DI
DI, così come confermato dalla perizia calligrafica redatta dal CTP dott.ssa
[...]
allegata agli atti;
Persona_2
2 - che , nella falsa qualità dedotta, si è appropriato della somma di € Controparte_1
150.000,00 in titoli postali ed ha anche tentato di appropriarsi di altri cespiti;
fatti per i quali è
stato denunciato.
L'attore ha citato in giudizio, oltre a , anche gli altri eredi legittimi del Controparte_1
de cuius (figli di altra sorella della madre del defunto) che si sono costituiti aderendo alla posizione dell'attore e chiedendo il riconoscimento della propria qualità di erede.
È poi intervenuta in giudizio, ex art. 105 co. I c.p.c., (figlia del fratello del CP_2
padre del de cuius), aderendo anch'essa alla posizione dell'attore.
Ritualmente costituito, ha eccepito l'infondatezza delle domande di Controparte_1
parte attrice e ha chiesto di dichiarare la validità del testamento olografo del de cuius, a supporto della quale ha depositato una CTP - a firma della dott.ssa - in Persona_3
cui si legge che la scrittura ha i connotati tipici della grafia senile ma è certamente riconducibile al testatore;
con vittoria di spese e compensi del giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nelle more dell'incardinato giudizio, con ricorso in corso di causa, ha Parte_1
chiesto al Tribunale il sequestro giudiziario, ex art. 670 c.p.c., del compendio ereditario del de
cuius, composto da beni mobili e beni immobili;
il giudice - con ordinanza confermata in sede di reclamo - ha accolto il ricorso limitatamente ai beni immobili, stante la mancata indicazione da parte del ricorrente dell'esistenza e collocazione dei beni mobili rappresentati dalle somme di denaro e dai titoli già riscossi da . Controparte_1
La causa è stata istruita mediante CTU grafologica, con la precisazione che - con ordinanza del 23.7.2025 - il Collegio ha disposto il richiamo dell'ausiliario perché considerasse nella sua analisi gli elementi emersi nella consulenza del P.M. allegata agli atti del presente fascicolo quale documento sopravvenuto.
A riguardo, è necessario chiarire che non vi è stato il trasferimento dell'azione civile in sede penale, pur essendosi gli odierni convenuti costituiti parti civili (circostanza emersa all'udienza del 6.12.2023), in mancanza di identità di oggetto fra i due procedimenti pendenti
(Cass. Civ. sez. II, n. 26984/2022,). Nella fattispecie oggi in analisi, infatti, non si discute di
3 risarcimento del danno da reato, bensì della nullità del testamento impugnato e conseguenziale apertura della successione legittima.
Parimenti va affermata l'irrilevanza della sussistenza di un parallelo procedimento penale vertente sui medesimi fatti oggi dedotti, non rientrando la presente in una ipotesi di sospensione obbligatoria del processo.
Ciò premesso, ancora in via preordinata, va dato atto della procedibilità in rito della domanda, avendo le parti esperito la procedura di mediazione il cui verbale negativo è in atti.
Venendo alla valutazione dell'impianto probatorio, la CTU grafologica avente ad oggetto il testamento impugnato ha avuto quale esito l'affermazione per cui “il testamento olografo
datato 14 settembre 2010 (pubblicato dal Notaio Dott.ssa rep. n.11283/racc. n. Persona_1
8122), è riconducibile alla mano di DI DI”.
La relazione, formatasi nel contraddittorio tenendo conto delle osservazioni dei consulenti nominati dalle parti, ha analizzato quali scritture di comparazione: i) firme apposte al modulo di apertura del c/c del 2001; ii) firme apposte sulla polizza Posta futuro certo e apposta in calce al modulo per l'adeguata verifica del cliente del 2009; iii) firme apposte sul modulo ordine di sottoscrizione di strumenti finanziari e in calce all'offerta di sottoscrizione del prestito obbligazionario del 2010; iv) firme apposte al questionario mifid e alla scheda titolo strumento finanziario del 2012; tutte visionate in originale.
Con la relazione integrativa del 13.10.2024 il Consulente ha altresì confrontato il testamento con le firme apposte sulla carta d'identità e il cartellino per il rilascio della carta d'identità, arrivando alla medesima conclusione che “il testamento in verifica presenta incertezze,
difficoltà nella conduzione del grafismo. Le trasformazioni della grafia in verifica sono variazioni
naturali e non si riscontrano segni di variazioni artificiose (falso scritturale) della grafia, ma indici della
bassa scolarità e della senilità”. Ciò sulla scorta di argomentazioni chiare e logiche, cui si rinvia integralmente, di seguito compendiate:
- appare evidente anche all'osservatore inesperto la notevole variabilità della scrittura del
de cuius (che attiene tra l'altro a un ampio lasso di tempo, pari a 11 anni), in particolar modo le lettere “d” e “g” - sia maiuscola sia minuscola - non sono stilisticamente uniformi e a volte la firma viene apposta in un'unica riga a volte su due righe. Eppure, l'attribuzione o meno di
4 uno scritto al suo autore non segue un criterio “visivo” bensì il metodo grafologico, ossia quello che tiene conto del tracciato nella sua cinematica (movimento), nella sua dinamica
(movimento- cause), nella sua matrice fisica (prodotto neuro-muscolare), psichica (funzioni superiori), e psicologica (emozioni e sentimenti);
- il testamento presenta elementi di stentatezza, perdita di dinamicità e indurimenti dei tratti grafici, ricollegati allo stato di salute e alla scarsa scolarizzazione, così anche le coeve scritture di comparazione presentano indici di rallentamento, procedono verso destra in modo stentato con un evidente presenza di aggiustamenti;
- sia nelle firme comparative sia nella firma in verifica la distanza tra cognome e nome è
compatta, la grafia è inclinata e la traiettoria del rigo è discendente. Coincidono anche i segni liberi presenti nelle scritture a confronto, con la precisazione che a questi ultimi (ad es. tratti di attacco-fine, punti sulle i, tagli delle t, interpunzione) viene dato maggior rilievo perché
solitamente sfuggono all'attenzione di chi tenta di falsificare un atto. Così, tra l'altro, in tutte le firme si ritrova il tratto finale della “a” prolungato verso il basso, la lettera D presenta un gesto iniziale allungato e curvo anche se tracciata in due varianti e il plateau della lettera “r”
presenta un anello.
Le osservazioni del consulente tecnico di parte attrice non attengono alle modalità di analisi degli scritti (non vi sono immagini di scritture a confronto), piuttosto alle scritture di comparazione utilizzate, soffermandosi in primo luogo sulla mancata considerazione della firma apposta sull'originale carta di identità e contestando che le firme di comparazione utilizzate non sono state apposte dinanzi un pubblico ufficiale.
A riguardo, l'ausiliario ha chiarito di aver osservato ben 15 scritture comparative in originale, “potendo con certezza affermare che le scritture comparative utilizzate sono riconducibili al
de cuius”, e di aver inserito nella relazione il riferimento alla firma sulla copia della carta di identità perché citata dal consulente del P.M. Non pare superfluo in questa sede precisare,
infatti, che le diverse perizie riversate in atti (compresa quella di parte attrice che è giunta a diversa conclusione) non hanno utilizzato quale firma di comparazione l'originale della carta di identità, non rinvenuta neppure dal grafologo giudiziario che ha investito diversi uffici nella ricerca.
5 In punto di diritto, si sottolinea che la contestazione dell'autenticità di un testamento olografo comporta la proposizione in sede giudiziale della domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava dunque sull'attore, secondo i principi generali dettati per l'accertamento negativo, l'onere della relativa prova.
È nota sul tema la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 12307/2015,
nell'ambito della quale i giudici di legittimità, interrogati sullo strumento processuale cui fare ricorso per contestare l'autenticità del testamento olografo, hanno posto fine ad un decennale contrasto giurisprudenziale, affermando che la contestazione dell'autenticità del testamento si risolve nell'introduzione nel processo di una questio nullitatis attinente alla “non validità del testamento”, sicché “la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda
di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e l'onere della relativa prova, secondo i
principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa” (in termini, più
recentemente, Cass. Civ. ord. n. 14700/2019).
In sintesi, dunque, l'onere di provare la falsità del testamento grava su colui che propone l'azione di accertamento negativo di non autenticità, in omaggio al principio generale secondo cui è chi propone la domanda a dover provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Tale conclusione, d'altronde, è coerente con il principio di conservazione degli atti di ultima volontà e del cd. favor testamenti, secondo cui l'autenticità del testamento olografo
(ovvero l'essere stato tale negozio redatto dal soggetto della cui eredità si tratta) è presunta dal legislatore fino a prova contraria.
Tanto premesso, rileva il Collegio che nel caso di specie non è stata raggiunta la prova della falsità della scheda testamentaria impugnata per difetto di autografia.
Conseguentemente, non può essere accolta neppure la domanda logicamente subordinata di apertura della successione ab intestato e ricostruzione del relictum per l'individuazione della quota spettante alle altre parti del giudizio.
Da tale statuizione deriva altresì, ai sensi dell'art. 669-novies c.p.c., il necessario ordine di dissequestro e dichiarazione di cessazione degli effetti della custodia sui seguenti beni immobili (cfr. provv. 13.6.2019 r.g.151-sub.1/2019):
- unità immobiliare sita nel Comune di Canicattì individuata al Catasto Edilizio Urbano
al foglio n° 55, particella n° 1849 sub 1;
6 - appezzamento di terreno nel Comune di Caltanissetta in Contrada Fontana Bianca
riportato nel Catasto Terreni del Comune di Caltanissetta come segue: Foglio 266, particella
451; Foglio 266, particella 452; Foglio 266, particella 453;
- appezzamento di terreno nel Comune di Canicattì (AG), riportato nel Catasto Terreni del
Comune di Canicattì come segue: Foglio 8, particella 66; Foglio 8, particella 67; Foglio 8,
particella 99; Foglio 8, particella 142; Foglio 8, particella 126; Foglio 8, particella 100; Foglio 7,
particella 129; Foglio 7, particella 131.
Venendo alle spese di lite, in base al criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.,
parte attrice, i convenuti e l'interveniente, devono essere condannati a rifondere Pt_2
all'Avv. Calogero Meli, dichiaratosi antistatario, le spese di lite dallo stesso sostenuto sia nella presente fase sia per il sequestro cautelare in corso di causa;
come liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022), in un importo compreso tra i minimi e i medi in considerazione delle questioni giuridiche trattate e della sostanziale unicità delle posizioni spiegate dalle altre parti processuali.
Conformemente, i medesimi soccombenti devono sopportare le spese dell'occorsa CTU,
come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA la domanda di annullamento del testamento olografo redatto da DI
DI il 14.9.2010, pubblicato con verbale a rogito del Notaio in data Persona_1
6.8.2018 rep. 11283;
DICHIARA l'inefficacia del provvedimento del 13.6.2019 autorizzativo del sequestro giudiziario degli immobili meglio descritti in parte motiva;
DICHIARA quindi cessati gli effetti della custodia,
CONDANNA , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , in solido, a Parte_4 Parte_5 CP_2
rifondere all'avv. Calogero Meli, dichiaratosi antistatario, complessivi € 12.000 (comprensivi del procedimento cautelare), oltre iva cpa e rimborso delle spese generali come per legge;
7 PONE DEFINITIVAMENTE a carico di , , Parte_1 Parte_2
, , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_2
, in solido, le spese dell'occorsa CTU, come liquidate con separato decreto.
[...]
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.
il Giudice rel. il Presidente
Federica Verro Marco Salvatori
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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