TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/04/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 4628/2018 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) C.F._2
appellanti
con il patrocinio dell'avv. CATANZARO FABIO,
contro
( ) Controparte_1 P.IVA_1
appellato
con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO
CALABRIA.
*
pagina 1 di 12 Conclusioni per gli appellanti:
“Voglia l' Ecc.mo Tribunale di Reggio Calabria, ogni diversa
istanza disattesa e reietta , in accoglimento dell'appello
proposto ed in totale riforma della sentenza del GDP di Reggio
Calabria n. 1129/2018 emessa dal Giudice di Pace di Reggio
Calabria, in persona della dott.ssa Renata Scidone , depositata
in Cancelleria il 18.5.2018, non notificata:
1.accogliere lo
spiegato appello e, per l'effetto, riformare la sentenza
impugnata , annullando l'ordinanza di pagamento n. 143/15 della
Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, notificata il 10.4.2015,
relativa ai verbali PVC n. 518-523/2014/CPVSG elevati il
15.7.2014 e 29.7.2014, per le motivazioni di cui al presente atto
e/o di quelle che il Giudice riterrà di giustizia , o – in
subordine- solo per scrupolo, ridurre la sanzione al minimo
edittale come da conclusioni formulate in calce al ricorso
introduttivo.
2. Con vittoria di spese e competenze per i due
gradi di giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc”.
Conclusioni per l'appellato:
“voglia l'Ill.mo Tribunale rigettare l'appello avversario siccome
infondato, e, per l'effetto, confermata la sentenza impugnata,
rigettare il ricorso di primo grado. Con vittoria di spese ed
onorari di lite”.
pagina 2 di 12 *
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 14.12.2018,
e impugnavano la sentenza n. Parte_2 Parte_1
1129/2018, emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria il
18.5.2018 (dep. 18.5.2018), mai notificata.
All'uopo gli appellanti premettevano che:
− con ricorso depositato in data 11.5.2015, avevano proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 143/2015 del
12.3.2015, emessa dalla Capitaneria di Porto di Reggio
Calabria sulla base dei verbali n. 518/2014CP VSG del
15.7.2014 e n. 523/2014/CP VSG del 29.7.2014;
− l'ordinanza opposta aveva irrogato la sanzione pecuniaria di
€ 3.138,00 in quanto nelle date del 13.7.2015 e del
27.7.2015 la Motobarca denominata “Stella del Mare” (matr.
6RC208), comandata dal , si trovava ormeggiata Pt_2
presso la banchina lato esterno all'imboccatura del costruendo molo di sottoflutto a protezione degli approdi in località Croce Rossa nel comune di Villa San Giovanni
(RC), in violazione dell'art. 1 dell'ordinanza della
Capitaneria di Porto di Reggio Calabria n. 79/2010;
- in quella sede, i ricorrenti contestavano l'illegittimità
dell'atto impugnato, eccependo:
pagina 3 di 12 o la tardività della notifica dell'ordinanza-ingiunzione,
trasmessa oltre il termine di 120 giorni dalla ricezione degli scritti difensivi, in violazione del
DPCM n. 72 del 3.3.2011;
o la mancata pubblicità dell'ordinanza n. 79/2010
attraverso idonea segnalazione del divieto di accesso ed ormeggio, nonché l'assenza di recinzioni/barriere interdittive all'accesso;
o la sussistenza dello stato di necessità, alla luce delle condizioni meteo nei giorni in cui veniva accertata la violazione;
o l'erroneità nella determinazione del quantum debeatur,
attesa la mancata applicazione dell'art.
8-bis, co. 4.
della l. 689/1981;
− con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
7.10.2015, si costituiva nel giudizio di prime cure la
Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, la quale contestava la domanda attorea e chiedeva il rigetto della domanda;
− il giudice di pace rigettava il ricorso, confermando l'atto opposto;
− la sentenza si palesava erronea nella parte in cui il giudice di prime cure:
pagina 4 di 12 o riteneva che i ricorrenti fossero a conoscenza dell'ordinanza n. 79/2010;
o riteneva non sussistente lo stato di necessità,
omettendo di valutare il materiale probatorio prodotto a supporto;
citava in appello il Controparte_2
chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione emessa dalla
Capitaneria di porto di Reggio Calabria.
In data 6.7.2021 si costituiva nel presente giudizio il
[...]
che contestava le Controparte_3
argomentazioni dall'appellante e chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
Instaurato regolarmente il contraddittorio e precisate le conclusioni all'udienza dell'11.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini 190 c.p.c.
La causa passa ora in decisone sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
1. Conoscibilità dell'ordinanza n. 79/2010
Tanto premesso in fatto, l'appello è fondato e la sentenza di primo grado va conseguentemente riformata nei termini che seguono.
pagina 5 di 12 Con il primo motivo di appello e Parte_2 Parte_1
hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui
[...]
il giudice di prime cure ha ritenuto che “i ricorrenti erano a
conoscenza dell'esistenza dell'ordinanza n. 79/2010” (pag. 3,
sentenza di primo grado) interdittiva dell'accesso e/o sosta lungo l'ormeggio nell'area interessata dal divieto, deducendo tale circostanza dai comportamenti posti in essere dagli appellanti in sede stragiudiziale, concretizzatisi nella richiesta di ormeggio della motobarca nel 2012 e nelle deduzioni da loro inoltrate alla Capitaneria di porto di Reggio Calabria il
2.9.2014, e dalle dichiarazioni testimoniali di Testimone_1
Capo di prima classe della Capitaneria di Porto all'epoca dei fatti, che in sede di escussione aveva dichiarato di aver “più
volte redarguito il che si trattava di una zona Pt_2
interdetta ve non è consentito l'ormeggio” ( - Testimone_1
verbale di udienza del 13.11.2017).
A fronte del quadro probatorio in questione gli appellanti hanno lamentato, in ogni caso, l'insufficienza dell'affissione all'albo dell'ufficio ai fini della conoscibilità del divieto - e di conseguenza della legittimità della sanzione – tenuto conto che l'ordinanza in questione imponeva agli organi competenti di provvedere all'apposizione di segnali e all'affissione dell'ordinanza all'entrata dell'area interessata dal divieto di pagina 6 di 12 ormeggio, e che tali forme di pubblicità non erano state adottate dalla Capitaneria nell'occasione.
La censura è fondata.
Sul punto va rilevato che l'art. 2 dell'Ordinanza in analisi precisa che “Sarà cura del Provveditorato Interregionale Opere
pubbliche per la Sicilia Calabria, Ufficio Opere Marittime per la
Calabria di Reggio Calabria, provvedere alla recinzione dell'area
interessata ed all'apposizione di idonea segnaletica, anche
notturna, riportante i divieti posti con la stessa ordinanza”,
imponendo agli organi competenti una forma di pubblicità più
rigorosa, richiedendo espressamente l'apposizione di segnali indicanti i divieti posti con l'ordinanza medesima.
La prescrizione non è stata osservata.
Invero, non è stata raggiunta la prova - il cui onere ricadeva sull'amministrazione, atteso che i ricorrenti, odierni appellanti, hanno dedotto la mancanza di segnalazione del divieto
(viceversa, qualora i ricorrenti avessero assunto solo l'inadeguatezza della segnaletica, non sarebbe stato onere dell'amministrazione fornire la prova dell'adeguatezza, ma degli opponenti provare la sua inidoneità o insufficienza) - che la
Capitaneria di Porto avesse provveduto alla sua pubblicità così
come prescritto dalla stessa ordinanza, ovvero attraverso
“l'apposizione di idonea segnaletica, anche notturna, riportante
pagina 7 di 12 i divieti posti con la stessa ordinanza” né avesse provveduto
“alla recinzione dell'area interessata”.
Sul punto, infatti, il testimone escusso in Testimone_2
primo grado, membro dell'equipaggio della motobarca “Stella del
Mare”, ha dichiarato: “[…] lungo l'approdo di Villa San Giovanni,
località Croce Rossa, non vi erano divieti di accesso né segnali
che vietassero l'ormeggio o l'entrata” ( - Testimone_2
verbale di udienza del 24.4.2017).
Quanto dichiarato dal è stato integralmente confermato Tes_2
da cognato del e presente Testimone_3 Pt_2
sull'imbarcazione all'epoca dei fatti, il quale ha ribadito: “non
ci sono completamente segnali di divieto lungo l'approdo Croce
Rossa di Villa San Giovanni né segnali che neghino l'ingresso”
( – verbale di udienza del 24.4.2017). Testimone_3
Le dichiarazioni testimoniali appaiono precise e concordanti e trovano riscontro nella documentazione fotografica allegata dai ricorrenti (che non evidenzia la presenza della segnalazione dei divieti sul luogo oggetto di interdizione), sicché non vi è
motivo di dubitare della loro attendibilità.
Orbene, l'omessa recinzione dell'area interessata e l'assenza di segnaletica, anche notturna, dei divieti imposti dall'ordinanza,
non integra un dato meramente formale in ordine alla conoscenza del divieto.
pagina 8 di 12 In altri termini l'adempimento delle specifiche prescrizioni pubblicitarie in ordine all'interdizione dell'area si configura quale presupposto di legittimità della sanzione, che non viene sanato dalla conoscenza del divieto acquisita aliunde dai destinatari, come invece ritenuto dal giudice di prime cure.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è chiara nello stabilire che “la conoscenza del provvedimento amministrativo
acquisita "aliunde" dall'utente è del tutto inidonea a far
sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti,
costituendo la segnaletica stradale non una forma di pubblicità-
notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo
della fattispecie complessa da cui l'obbligo stesso scaturisce”
(Cass. 3660/2009), precisando, in un caso di sosta di autovetture in area portuale del tutto assimilabile al caso di specie attesa l'identità di ratio, che “per potersi ritenere in capo agli
automobilisti un dovere di comportamento di carattere derogatorio
rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare,
è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa,
costituita da un provvedimento della competente autorità
impositivo dell'obbligo (o del divieto) e dalla pubblicizzazione
di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica
predeterminata dalla legge” (Cass. 13875/2005).
pagina 9 di 12 Va ulteriormente opinato che qualora lo stesso provvedimento che imponga il divieto preveda forme particolari di pubblicità, la legittimità della sanzione conseguente alla sua violazione è
integrata dal rispetto di quelle specifiche modalità di pubblicazione, sicché l'atto deve essere reso conoscibile non solo in via generale, ma secondo le forme particolari stabilite dalla stessa ordinanza, che nel caso di specie vanno individuate nell'“apposizione di idonea segnaletica, anche notturna,
riportante i divieti posti con la stessa ordinanza” (art. 2, ord.
n. 79/2010, doc.
9 - ricorso).
Alla pacifica assenza di idonea segnalazione dei divieti sanciti dall'ordinanza della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria n.
79/2010 nei luoghi di causa, in violazione di quanto prescritto dall'art. 2 del predetto provvedimento, consegue l'illegittimità
dell'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Controparte_4
L'appello va quindi accolto con conseguente integrale riforma della sentenza n. 1129/2018 del Giudice di Pace di Reggio
Calabria.
Assorbiti i restanti motivi di appello.
*
2. Spese di lite
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza del e Controparte_3
pagina 10 di 12 vengono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M.
55/2014, scaglione di valore da € 1.101,00 a € 5.200,00,
stabilito in ragione del valore portato dal verbale opposto, e valori tabellari medi, non essendovi motivi per discostarsene.
P. Q. M.
Il giudice di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando in grado di appello, disattesa ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione:
1. accoglie l'appello proposto da e Parte_2
; Parte_1
2. riforma integralmente la sentenza n. 1129/2018 del Giudice
di Pace di Reggio Calabria (dep. 18.5.2018);
3. per l'effetto accerta l'illegittimità e annulla l'ordinanza di pagamento n. 143/2015 della Capitaneria di
Porto di Reggio Calabria relativa ai verbali PVC n. 518-
523/2014/CPVSG elevati il 15.7.2014 e 29.7.2014;
4. condanna il Controparte_3
a rimborsare a e le Parte_2 Parte_1
spese di lite del primo grado di giudizio, che vengono liquidate in € 1.265,00 per onorari, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
pagina 11 di 12 5. condanna il Controparte_3
a rimborsare a e le Parte_2 Parte_1
spese di lite del giudizio di appello che vengono liquidate in € 2.552,00 per onorari, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 12 di 12
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 4628/2018 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) C.F._2
appellanti
con il patrocinio dell'avv. CATANZARO FABIO,
contro
( ) Controparte_1 P.IVA_1
appellato
con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO
CALABRIA.
*
pagina 1 di 12 Conclusioni per gli appellanti:
“Voglia l' Ecc.mo Tribunale di Reggio Calabria, ogni diversa
istanza disattesa e reietta , in accoglimento dell'appello
proposto ed in totale riforma della sentenza del GDP di Reggio
Calabria n. 1129/2018 emessa dal Giudice di Pace di Reggio
Calabria, in persona della dott.ssa Renata Scidone , depositata
in Cancelleria il 18.5.2018, non notificata:
1.accogliere lo
spiegato appello e, per l'effetto, riformare la sentenza
impugnata , annullando l'ordinanza di pagamento n. 143/15 della
Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, notificata il 10.4.2015,
relativa ai verbali PVC n. 518-523/2014/CPVSG elevati il
15.7.2014 e 29.7.2014, per le motivazioni di cui al presente atto
e/o di quelle che il Giudice riterrà di giustizia , o – in
subordine- solo per scrupolo, ridurre la sanzione al minimo
edittale come da conclusioni formulate in calce al ricorso
introduttivo.
2. Con vittoria di spese e competenze per i due
gradi di giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc”.
Conclusioni per l'appellato:
“voglia l'Ill.mo Tribunale rigettare l'appello avversario siccome
infondato, e, per l'effetto, confermata la sentenza impugnata,
rigettare il ricorso di primo grado. Con vittoria di spese ed
onorari di lite”.
pagina 2 di 12 *
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 14.12.2018,
e impugnavano la sentenza n. Parte_2 Parte_1
1129/2018, emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria il
18.5.2018 (dep. 18.5.2018), mai notificata.
All'uopo gli appellanti premettevano che:
− con ricorso depositato in data 11.5.2015, avevano proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 143/2015 del
12.3.2015, emessa dalla Capitaneria di Porto di Reggio
Calabria sulla base dei verbali n. 518/2014CP VSG del
15.7.2014 e n. 523/2014/CP VSG del 29.7.2014;
− l'ordinanza opposta aveva irrogato la sanzione pecuniaria di
€ 3.138,00 in quanto nelle date del 13.7.2015 e del
27.7.2015 la Motobarca denominata “Stella del Mare” (matr.
6RC208), comandata dal , si trovava ormeggiata Pt_2
presso la banchina lato esterno all'imboccatura del costruendo molo di sottoflutto a protezione degli approdi in località Croce Rossa nel comune di Villa San Giovanni
(RC), in violazione dell'art. 1 dell'ordinanza della
Capitaneria di Porto di Reggio Calabria n. 79/2010;
- in quella sede, i ricorrenti contestavano l'illegittimità
dell'atto impugnato, eccependo:
pagina 3 di 12 o la tardività della notifica dell'ordinanza-ingiunzione,
trasmessa oltre il termine di 120 giorni dalla ricezione degli scritti difensivi, in violazione del
DPCM n. 72 del 3.3.2011;
o la mancata pubblicità dell'ordinanza n. 79/2010
attraverso idonea segnalazione del divieto di accesso ed ormeggio, nonché l'assenza di recinzioni/barriere interdittive all'accesso;
o la sussistenza dello stato di necessità, alla luce delle condizioni meteo nei giorni in cui veniva accertata la violazione;
o l'erroneità nella determinazione del quantum debeatur,
attesa la mancata applicazione dell'art.
8-bis, co. 4.
della l. 689/1981;
− con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
7.10.2015, si costituiva nel giudizio di prime cure la
Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, la quale contestava la domanda attorea e chiedeva il rigetto della domanda;
− il giudice di pace rigettava il ricorso, confermando l'atto opposto;
− la sentenza si palesava erronea nella parte in cui il giudice di prime cure:
pagina 4 di 12 o riteneva che i ricorrenti fossero a conoscenza dell'ordinanza n. 79/2010;
o riteneva non sussistente lo stato di necessità,
omettendo di valutare il materiale probatorio prodotto a supporto;
citava in appello il Controparte_2
chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione emessa dalla
Capitaneria di porto di Reggio Calabria.
In data 6.7.2021 si costituiva nel presente giudizio il
[...]
che contestava le Controparte_3
argomentazioni dall'appellante e chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
Instaurato regolarmente il contraddittorio e precisate le conclusioni all'udienza dell'11.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini 190 c.p.c.
La causa passa ora in decisone sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
1. Conoscibilità dell'ordinanza n. 79/2010
Tanto premesso in fatto, l'appello è fondato e la sentenza di primo grado va conseguentemente riformata nei termini che seguono.
pagina 5 di 12 Con il primo motivo di appello e Parte_2 Parte_1
hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui
[...]
il giudice di prime cure ha ritenuto che “i ricorrenti erano a
conoscenza dell'esistenza dell'ordinanza n. 79/2010” (pag. 3,
sentenza di primo grado) interdittiva dell'accesso e/o sosta lungo l'ormeggio nell'area interessata dal divieto, deducendo tale circostanza dai comportamenti posti in essere dagli appellanti in sede stragiudiziale, concretizzatisi nella richiesta di ormeggio della motobarca nel 2012 e nelle deduzioni da loro inoltrate alla Capitaneria di porto di Reggio Calabria il
2.9.2014, e dalle dichiarazioni testimoniali di Testimone_1
Capo di prima classe della Capitaneria di Porto all'epoca dei fatti, che in sede di escussione aveva dichiarato di aver “più
volte redarguito il che si trattava di una zona Pt_2
interdetta ve non è consentito l'ormeggio” ( - Testimone_1
verbale di udienza del 13.11.2017).
A fronte del quadro probatorio in questione gli appellanti hanno lamentato, in ogni caso, l'insufficienza dell'affissione all'albo dell'ufficio ai fini della conoscibilità del divieto - e di conseguenza della legittimità della sanzione – tenuto conto che l'ordinanza in questione imponeva agli organi competenti di provvedere all'apposizione di segnali e all'affissione dell'ordinanza all'entrata dell'area interessata dal divieto di pagina 6 di 12 ormeggio, e che tali forme di pubblicità non erano state adottate dalla Capitaneria nell'occasione.
La censura è fondata.
Sul punto va rilevato che l'art. 2 dell'Ordinanza in analisi precisa che “Sarà cura del Provveditorato Interregionale Opere
pubbliche per la Sicilia Calabria, Ufficio Opere Marittime per la
Calabria di Reggio Calabria, provvedere alla recinzione dell'area
interessata ed all'apposizione di idonea segnaletica, anche
notturna, riportante i divieti posti con la stessa ordinanza”,
imponendo agli organi competenti una forma di pubblicità più
rigorosa, richiedendo espressamente l'apposizione di segnali indicanti i divieti posti con l'ordinanza medesima.
La prescrizione non è stata osservata.
Invero, non è stata raggiunta la prova - il cui onere ricadeva sull'amministrazione, atteso che i ricorrenti, odierni appellanti, hanno dedotto la mancanza di segnalazione del divieto
(viceversa, qualora i ricorrenti avessero assunto solo l'inadeguatezza della segnaletica, non sarebbe stato onere dell'amministrazione fornire la prova dell'adeguatezza, ma degli opponenti provare la sua inidoneità o insufficienza) - che la
Capitaneria di Porto avesse provveduto alla sua pubblicità così
come prescritto dalla stessa ordinanza, ovvero attraverso
“l'apposizione di idonea segnaletica, anche notturna, riportante
pagina 7 di 12 i divieti posti con la stessa ordinanza” né avesse provveduto
“alla recinzione dell'area interessata”.
Sul punto, infatti, il testimone escusso in Testimone_2
primo grado, membro dell'equipaggio della motobarca “Stella del
Mare”, ha dichiarato: “[…] lungo l'approdo di Villa San Giovanni,
località Croce Rossa, non vi erano divieti di accesso né segnali
che vietassero l'ormeggio o l'entrata” ( - Testimone_2
verbale di udienza del 24.4.2017).
Quanto dichiarato dal è stato integralmente confermato Tes_2
da cognato del e presente Testimone_3 Pt_2
sull'imbarcazione all'epoca dei fatti, il quale ha ribadito: “non
ci sono completamente segnali di divieto lungo l'approdo Croce
Rossa di Villa San Giovanni né segnali che neghino l'ingresso”
( – verbale di udienza del 24.4.2017). Testimone_3
Le dichiarazioni testimoniali appaiono precise e concordanti e trovano riscontro nella documentazione fotografica allegata dai ricorrenti (che non evidenzia la presenza della segnalazione dei divieti sul luogo oggetto di interdizione), sicché non vi è
motivo di dubitare della loro attendibilità.
Orbene, l'omessa recinzione dell'area interessata e l'assenza di segnaletica, anche notturna, dei divieti imposti dall'ordinanza,
non integra un dato meramente formale in ordine alla conoscenza del divieto.
pagina 8 di 12 In altri termini l'adempimento delle specifiche prescrizioni pubblicitarie in ordine all'interdizione dell'area si configura quale presupposto di legittimità della sanzione, che non viene sanato dalla conoscenza del divieto acquisita aliunde dai destinatari, come invece ritenuto dal giudice di prime cure.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è chiara nello stabilire che “la conoscenza del provvedimento amministrativo
acquisita "aliunde" dall'utente è del tutto inidonea a far
sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti,
costituendo la segnaletica stradale non una forma di pubblicità-
notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo
della fattispecie complessa da cui l'obbligo stesso scaturisce”
(Cass. 3660/2009), precisando, in un caso di sosta di autovetture in area portuale del tutto assimilabile al caso di specie attesa l'identità di ratio, che “per potersi ritenere in capo agli
automobilisti un dovere di comportamento di carattere derogatorio
rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare,
è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa,
costituita da un provvedimento della competente autorità
impositivo dell'obbligo (o del divieto) e dalla pubblicizzazione
di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica
predeterminata dalla legge” (Cass. 13875/2005).
pagina 9 di 12 Va ulteriormente opinato che qualora lo stesso provvedimento che imponga il divieto preveda forme particolari di pubblicità, la legittimità della sanzione conseguente alla sua violazione è
integrata dal rispetto di quelle specifiche modalità di pubblicazione, sicché l'atto deve essere reso conoscibile non solo in via generale, ma secondo le forme particolari stabilite dalla stessa ordinanza, che nel caso di specie vanno individuate nell'“apposizione di idonea segnaletica, anche notturna,
riportante i divieti posti con la stessa ordinanza” (art. 2, ord.
n. 79/2010, doc.
9 - ricorso).
Alla pacifica assenza di idonea segnalazione dei divieti sanciti dall'ordinanza della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria n.
79/2010 nei luoghi di causa, in violazione di quanto prescritto dall'art. 2 del predetto provvedimento, consegue l'illegittimità
dell'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Controparte_4
L'appello va quindi accolto con conseguente integrale riforma della sentenza n. 1129/2018 del Giudice di Pace di Reggio
Calabria.
Assorbiti i restanti motivi di appello.
*
2. Spese di lite
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza del e Controparte_3
pagina 10 di 12 vengono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M.
55/2014, scaglione di valore da € 1.101,00 a € 5.200,00,
stabilito in ragione del valore portato dal verbale opposto, e valori tabellari medi, non essendovi motivi per discostarsene.
P. Q. M.
Il giudice di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando in grado di appello, disattesa ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione:
1. accoglie l'appello proposto da e Parte_2
; Parte_1
2. riforma integralmente la sentenza n. 1129/2018 del Giudice
di Pace di Reggio Calabria (dep. 18.5.2018);
3. per l'effetto accerta l'illegittimità e annulla l'ordinanza di pagamento n. 143/2015 della Capitaneria di
Porto di Reggio Calabria relativa ai verbali PVC n. 518-
523/2014/CPVSG elevati il 15.7.2014 e 29.7.2014;
4. condanna il Controparte_3
a rimborsare a e le Parte_2 Parte_1
spese di lite del primo grado di giudizio, che vengono liquidate in € 1.265,00 per onorari, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
pagina 11 di 12 5. condanna il Controparte_3
a rimborsare a e le Parte_2 Parte_1
spese di lite del giudizio di appello che vengono liquidate in € 2.552,00 per onorari, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 12 di 12