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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/06/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1546/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Maria Gabriella Perrone Giudice Relatore dott. Agnese Di Battista Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1546/2020 proposta da:
( ) con gli Avv.ti Francesco Spagnolo e Adamo De Parte_1 C.F._1
Rinaldis -Attore contro
( ) con l'Avv. Cosimo Controparte_1 P.IVA_1
Rampino -Convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del
11.07.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 6 1. Con regolare atto di citazione datato 20.01.2020, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(di seguito, per brevità, soltanto chiedendo testualmente Controparte_2 CP_3 all'intestato Collegio: “In via principale: dichiarare la falsità materiale della firma che figura apposta nella “relata di notifica” de quo, accertando che la sottoscrizione che figura a fianco della scritta “Destinatario” non è autografa in quanto non vergata dal signor;
Parte_1
adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c., in esito all'accertamento della falsità. Per l'effetto, condannare in via generica la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attore, danni da liquidarsi in separato giudizio. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno della domanda ha premesso che nell'ambito di un giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento notificatagli in data 27 maggio 2018 – giudizio intrapreso dinanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di CE (di seguito, per brevità CTP) – nel quale egli ricorrente aveva sostenuto l'omessa notifica delle cartelle indicate nell'intimazione impugnata, aveva prodotto la cartella esattoriale nr. 05920110030735274000 con relativo avviso di CP_3 ricevimento afferente alla raccomandata inviata e recapitata in data 20.09.2011 a ” Parte_1
in località Fondo Airella n. 10, Carpignano Salentino. Nell'ambito del predetto giudizio il Pt_1
contestava che la firma apposta sulla relata di notifica era apocrifa e produceva, altresì, un certificato di residenza storico ove risultava che a quella data egli era residente in [...]e non a Carpignano Salentino;
il ricorrente, inoltre, nell'udienza di trattazione del 13 gennaio 2020, verbalizzava di non aver mai sottoscritto la “relata di notifica” datata 20.09.2011 e che aveva pieno interesse a che ne venisse accertata la falsità in quanto “dalla veridicità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata nr. 67074127993-4 08.09.2011 Parte_2 dall''ufficio di ed indirizzata a: Si. SERRA FONDO AIRELLA Parte_3 Pt_1
N. 10 73020 CARPIGNANO SALENTINO LE dipendeva l'esito del ricorso tributario”.
La CTP di CE, ritenuta rilevante sulla decisione la questione sollevata dal ricorrente, concedeva termine per verificare l'introduzione del presente giudizio per querela di falso.
Ciò premesso, al fine di provare la falsità della sottoscrizione apposta in calce al Parte_1
documento datato 20.09.2011 ha dedotto la presenza, ictu oculi, di macroscopiche divergenze della firma se confrontata comparativamente con altra documentazione prodotta in atti, nonché
l'esistenza di altri elementi probatori di natura presuntiva costituiti dal certificato di residenza storico ove risulta che alla data di presunta sottoscrizione egli era residente in [...]e non a pagina 2 di 6 Carpignano Salentino e la circostanza che la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata nel ricorso tributario veniva correttamente eseguita a sue mani presso la sua residenza tedesca.
1.2. Regolarmente costituita, ha resistito alla domanda attrice deducendo, in via CP_3
preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in favore dell'ente notificatore
[...]
ragione per la quale chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo Controparte_4
e, nel merito, la correttezza della procedura di notificazione degli atti.
Ha rassegnato, pertanto, le seguenti testuali conclusioni: “In via preliminare autorizzi il differimento della causa ai fini della chiamata in causa del terzo;
= comunque voglia disattendere l'atto di citazione per querela di falso così come proposto per tutte le ragioni esposte nella parte narrativa della presente comparsa, dichiarando l'assoluta legittimità dell'operato dell'Agente della Riscossione;
Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa”.
2. Con provvedimento del 19.05.2020 è stata rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo
“non essendo contraddittore necessario nel presente giudizio”. Controparte_4
2.1. La causa è stata istruita con ctu grafologica.
All'udienza del 11.07.2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti e la causa veniva riservata per la decisione collegiale con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Nessun rilievo perveniva dal PM in sede pur notiziato del giudizio.
*****
3. In via preliminare va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sostenuta da
CP_3
Come già rilevato nel provvedimento del 19.05.2020 l'ente notificatore non è Controparte_4
contraddittore necessario nel presente giudizio che, al contrario, vede legittimato passivo solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio (cfr: Cass n. 330/1967; Cass. n. 223/1967; Cass. n.
3260/1971; Cass. n. 1251/1977; Cass. n. 18232/2007; Cass. n. 19281 del 17.07.2019).
3.2. Nel merito la domanda di declaratoria della falsità della firma che figura apposta nella
“relata di notifica” datata 20.09.2011 deve essere accolta.
pagina 3 di 6 Per quanto concerne l'ammissibilità della presente azione in relazione alla natura fidefaciente dell'atto impugnato questo Collegio è ben consapevole dei più recenti orientamenti dei giudici di legittimità secondo i quali quando la notifica della cartella è eseguita mediante raccomandata postale “diretta” trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (tra innumerevoli, da ultimo, Cassazione n. 4820, 6820, 9989 e
12706 del 2022; n. 36403/2021) e che, di conseguenza, “non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, e quindi in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335
c.c.., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cassazione nn. 17289, 20766, 35641, 36215 del
2021).
Nel caso in esame, tuttavia, come si evince dell'esame della relata impugnata l'agente postale non si è limitato a raccogliere la firma di un semplice soggetto ricevente rinvenuto all'indirizzo di spedizione ma ha espressamente identificato nel destinatario dell'atto, , il soggetto Parte_1
ricevente la notificazione. Orbene, in tali circostanze la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c. c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (tra le più recenti in questi termini, vedi Cassazione nn. 4160,
6041, 7746, 11461 del 2022).
Ciò posto, l'espletata ctu, all'esito dei rigorosi accertamenti tecnici svolti, concernenti le rilevazioni strumentali, grafologiche e grafometriche, ha accertato che “la firma in verifica a nome apparente “ ”, in calce alla cartolina avviso di ricevimento della raccomandata Parte_1
n. 67074127993-4, spedita il 08/09/2011 dall'Ufficio di CMP Lamezia Terme, indirizzata al Sig.
, Fondo Airella n. 10, 73020 Carpignano Salentino, non è attribuibile alla mano del Parte_1
sig. , in quanto i riscontri effettuati, sia a livello qualitativo che quantitativo, sono Parte_1 risultati in favore dell'eterografia”.
In ordine a tale esito nessuna delle parti ha fatto pervenire osservazioni così avvalorando la correttezza ed esaustività delle risultanze peritali riportate.
In ragione di ciò, acclarato il difetto di autografia della sottoscrizione del provvedimento impugnato, in accoglimento della querela di falso, va dichiarata la falsità della sottoscrizione pagina 4 di 6 dell'avviso di ricevimento della raccomandata nr. 67074127993-4 spedita il 08.09.2011prodotto da nel giudizio tributario. CP_3
3.3. Va rigettata, invece la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attore con l'atto di citazione e ribadita in sede di comparsa conclusionale ove espressamente chiede: “condannare in via generica la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attore, danni da liquidarsi in separato giudizio”.
E, infatti, valutate le risultanze istruttorie del presente procedimento ed il tenore degli scritti di parte attrice nonché delle produzioni documentali della stessa va rilevato il difetto di deduzione ed allegazione in ordine alla domanda risarcitoria promossa nei confronti di difetto che CP_3
non involge soltanto il profilo della liquidazione del danno Benché nel medesimo giudizio in cui si chiede l'accertamento di un fatto illecito, come la falsità di un atto, può essere richiesto anche il risarcimento del danno a tale fatto conseguente, ciò non di meno la prova della responsabilità della convenuta non è in re ipsa nell'accertata falsità documentale ma, ai sensi dell'art. 2043 c.c., presuppone l'accertamento della presenza di un evento dannoso, dell'ingiustizia dello stesso, della riconducibilità eziologica dell'evento dannoso ad una condotta (positiva od omissiva) della p.a. e, non da ultimo, dell'imputabilità dello stesso al dolo o alla colpa dell'amministrazione convenuta.
Circostanze, queste, come già detto non dedotte nel presente giudizio, ( e nemmeno essendo imputabile alla convenuta la falsità in ragione della quale sono richiesti i danni) di guisa che la domanda di risarcimento danni deve essere rigettata.
4. Le spese di lite si pongono a carico di in misura del 50% in ragione della parziale CP_3
soccombenza reciproca data dal rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice. Le stesse si liquidano in dispositivo, già decurtate della metà, con applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità in ragione della modesta complessità della controversia.
4.1. Le spese di ctu, invece, vanno poste definitivamente a carico di in ragione della CP_3
soccombenza totale nella domanda principale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 • dichiara la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata nr. 67074127993-4 spedita il 08.09.2011 prodotto dall' nel giudizio CP_3
tributario;
• compensa le spese di lite tra le parti nella misura di metà e condanna al pagamento CP_3
delle restanti spese di lite in favore della parte attrice che si liquidano ( già Parte_1
decurtate della metà) in residui euro 2182,00, di cui euro 272,00 per spese vive ed euro €
1910,00 per competenze, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
• Pone a carico di le spese di ctu in via definitiva. CP_3
CE, 9 giugno 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone Dott. Cinzia Mondatore
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Maria Gabriella Perrone Giudice Relatore dott. Agnese Di Battista Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1546/2020 proposta da:
( ) con gli Avv.ti Francesco Spagnolo e Adamo De Parte_1 C.F._1
Rinaldis -Attore contro
( ) con l'Avv. Cosimo Controparte_1 P.IVA_1
Rampino -Convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del
11.07.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 6 1. Con regolare atto di citazione datato 20.01.2020, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(di seguito, per brevità, soltanto chiedendo testualmente Controparte_2 CP_3 all'intestato Collegio: “In via principale: dichiarare la falsità materiale della firma che figura apposta nella “relata di notifica” de quo, accertando che la sottoscrizione che figura a fianco della scritta “Destinatario” non è autografa in quanto non vergata dal signor;
Parte_1
adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c., in esito all'accertamento della falsità. Per l'effetto, condannare in via generica la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attore, danni da liquidarsi in separato giudizio. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno della domanda ha premesso che nell'ambito di un giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento notificatagli in data 27 maggio 2018 – giudizio intrapreso dinanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di CE (di seguito, per brevità CTP) – nel quale egli ricorrente aveva sostenuto l'omessa notifica delle cartelle indicate nell'intimazione impugnata, aveva prodotto la cartella esattoriale nr. 05920110030735274000 con relativo avviso di CP_3 ricevimento afferente alla raccomandata inviata e recapitata in data 20.09.2011 a ” Parte_1
in località Fondo Airella n. 10, Carpignano Salentino. Nell'ambito del predetto giudizio il Pt_1
contestava che la firma apposta sulla relata di notifica era apocrifa e produceva, altresì, un certificato di residenza storico ove risultava che a quella data egli era residente in [...]e non a Carpignano Salentino;
il ricorrente, inoltre, nell'udienza di trattazione del 13 gennaio 2020, verbalizzava di non aver mai sottoscritto la “relata di notifica” datata 20.09.2011 e che aveva pieno interesse a che ne venisse accertata la falsità in quanto “dalla veridicità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata nr. 67074127993-4 08.09.2011 Parte_2 dall''ufficio di ed indirizzata a: Si. SERRA FONDO AIRELLA Parte_3 Pt_1
N. 10 73020 CARPIGNANO SALENTINO LE dipendeva l'esito del ricorso tributario”.
La CTP di CE, ritenuta rilevante sulla decisione la questione sollevata dal ricorrente, concedeva termine per verificare l'introduzione del presente giudizio per querela di falso.
Ciò premesso, al fine di provare la falsità della sottoscrizione apposta in calce al Parte_1
documento datato 20.09.2011 ha dedotto la presenza, ictu oculi, di macroscopiche divergenze della firma se confrontata comparativamente con altra documentazione prodotta in atti, nonché
l'esistenza di altri elementi probatori di natura presuntiva costituiti dal certificato di residenza storico ove risulta che alla data di presunta sottoscrizione egli era residente in [...]e non a pagina 2 di 6 Carpignano Salentino e la circostanza che la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata nel ricorso tributario veniva correttamente eseguita a sue mani presso la sua residenza tedesca.
1.2. Regolarmente costituita, ha resistito alla domanda attrice deducendo, in via CP_3
preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in favore dell'ente notificatore
[...]
ragione per la quale chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo Controparte_4
e, nel merito, la correttezza della procedura di notificazione degli atti.
Ha rassegnato, pertanto, le seguenti testuali conclusioni: “In via preliminare autorizzi il differimento della causa ai fini della chiamata in causa del terzo;
= comunque voglia disattendere l'atto di citazione per querela di falso così come proposto per tutte le ragioni esposte nella parte narrativa della presente comparsa, dichiarando l'assoluta legittimità dell'operato dell'Agente della Riscossione;
Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa”.
2. Con provvedimento del 19.05.2020 è stata rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo
“non essendo contraddittore necessario nel presente giudizio”. Controparte_4
2.1. La causa è stata istruita con ctu grafologica.
All'udienza del 11.07.2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti e la causa veniva riservata per la decisione collegiale con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Nessun rilievo perveniva dal PM in sede pur notiziato del giudizio.
*****
3. In via preliminare va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sostenuta da
CP_3
Come già rilevato nel provvedimento del 19.05.2020 l'ente notificatore non è Controparte_4
contraddittore necessario nel presente giudizio che, al contrario, vede legittimato passivo solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio (cfr: Cass n. 330/1967; Cass. n. 223/1967; Cass. n.
3260/1971; Cass. n. 1251/1977; Cass. n. 18232/2007; Cass. n. 19281 del 17.07.2019).
3.2. Nel merito la domanda di declaratoria della falsità della firma che figura apposta nella
“relata di notifica” datata 20.09.2011 deve essere accolta.
pagina 3 di 6 Per quanto concerne l'ammissibilità della presente azione in relazione alla natura fidefaciente dell'atto impugnato questo Collegio è ben consapevole dei più recenti orientamenti dei giudici di legittimità secondo i quali quando la notifica della cartella è eseguita mediante raccomandata postale “diretta” trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (tra innumerevoli, da ultimo, Cassazione n. 4820, 6820, 9989 e
12706 del 2022; n. 36403/2021) e che, di conseguenza, “non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, e quindi in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335
c.c.., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cassazione nn. 17289, 20766, 35641, 36215 del
2021).
Nel caso in esame, tuttavia, come si evince dell'esame della relata impugnata l'agente postale non si è limitato a raccogliere la firma di un semplice soggetto ricevente rinvenuto all'indirizzo di spedizione ma ha espressamente identificato nel destinatario dell'atto, , il soggetto Parte_1
ricevente la notificazione. Orbene, in tali circostanze la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c. c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (tra le più recenti in questi termini, vedi Cassazione nn. 4160,
6041, 7746, 11461 del 2022).
Ciò posto, l'espletata ctu, all'esito dei rigorosi accertamenti tecnici svolti, concernenti le rilevazioni strumentali, grafologiche e grafometriche, ha accertato che “la firma in verifica a nome apparente “ ”, in calce alla cartolina avviso di ricevimento della raccomandata Parte_1
n. 67074127993-4, spedita il 08/09/2011 dall'Ufficio di CMP Lamezia Terme, indirizzata al Sig.
, Fondo Airella n. 10, 73020 Carpignano Salentino, non è attribuibile alla mano del Parte_1
sig. , in quanto i riscontri effettuati, sia a livello qualitativo che quantitativo, sono Parte_1 risultati in favore dell'eterografia”.
In ordine a tale esito nessuna delle parti ha fatto pervenire osservazioni così avvalorando la correttezza ed esaustività delle risultanze peritali riportate.
In ragione di ciò, acclarato il difetto di autografia della sottoscrizione del provvedimento impugnato, in accoglimento della querela di falso, va dichiarata la falsità della sottoscrizione pagina 4 di 6 dell'avviso di ricevimento della raccomandata nr. 67074127993-4 spedita il 08.09.2011prodotto da nel giudizio tributario. CP_3
3.3. Va rigettata, invece la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attore con l'atto di citazione e ribadita in sede di comparsa conclusionale ove espressamente chiede: “condannare in via generica la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attore, danni da liquidarsi in separato giudizio”.
E, infatti, valutate le risultanze istruttorie del presente procedimento ed il tenore degli scritti di parte attrice nonché delle produzioni documentali della stessa va rilevato il difetto di deduzione ed allegazione in ordine alla domanda risarcitoria promossa nei confronti di difetto che CP_3
non involge soltanto il profilo della liquidazione del danno Benché nel medesimo giudizio in cui si chiede l'accertamento di un fatto illecito, come la falsità di un atto, può essere richiesto anche il risarcimento del danno a tale fatto conseguente, ciò non di meno la prova della responsabilità della convenuta non è in re ipsa nell'accertata falsità documentale ma, ai sensi dell'art. 2043 c.c., presuppone l'accertamento della presenza di un evento dannoso, dell'ingiustizia dello stesso, della riconducibilità eziologica dell'evento dannoso ad una condotta (positiva od omissiva) della p.a. e, non da ultimo, dell'imputabilità dello stesso al dolo o alla colpa dell'amministrazione convenuta.
Circostanze, queste, come già detto non dedotte nel presente giudizio, ( e nemmeno essendo imputabile alla convenuta la falsità in ragione della quale sono richiesti i danni) di guisa che la domanda di risarcimento danni deve essere rigettata.
4. Le spese di lite si pongono a carico di in misura del 50% in ragione della parziale CP_3
soccombenza reciproca data dal rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice. Le stesse si liquidano in dispositivo, già decurtate della metà, con applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità in ragione della modesta complessità della controversia.
4.1. Le spese di ctu, invece, vanno poste definitivamente a carico di in ragione della CP_3
soccombenza totale nella domanda principale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 • dichiara la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata nr. 67074127993-4 spedita il 08.09.2011 prodotto dall' nel giudizio CP_3
tributario;
• compensa le spese di lite tra le parti nella misura di metà e condanna al pagamento CP_3
delle restanti spese di lite in favore della parte attrice che si liquidano ( già Parte_1
decurtate della metà) in residui euro 2182,00, di cui euro 272,00 per spese vive ed euro €
1910,00 per competenze, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
• Pone a carico di le spese di ctu in via definitiva. CP_3
CE, 9 giugno 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone Dott. Cinzia Mondatore
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