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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/07/2025, n. 2944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2944 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 8057/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
(da sposata ), Parte_1 Persona_1 Parte_2 [...]
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , con gli
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 avvocati Valeria Saitta e Riccardo De Simone ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Persona_2
nato a [...] l'[...], e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
[...]
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “La vicenda portata all'attenzione di codesto Ill.mo Tribunale concerne il diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis degli odierni ricorrenti in qualità di discendenti in linea retta del sig. nato a [...]
Roncoferraro (MN) il 11/03/1844 (doc. 1) e coniugato con la Sig.ra Per_3 Parte_16
(doc. 2) Il predetto non si è mai naturalizzato, come consta dalla relativa certificazione, debitamente tradotta e apostillata (doc. 3).
2. Dalla predetta coppia di coniugi nasceva nel 1877 il sig. (doc. 4) 3. Dal matrimonio, nel 1904, tra il sig. Persona_4 Persona_4
e la sig.ra (doc. 5) nasceva nel 1910 la sig.ra
[...] Persona_5 Persona_6
(doc. 6).
4. La sig.ra nel 1942 contraeva matrimonio con il cittadino
[...] Persona_6 straniero Sig. (doc. 7). Pertanto, per l'effetto dell'art. 10 della legge n. Parte_17
555/1912: «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana», ella ha perduto la cittadinanza italiana.
5. I predetti coniugi procreavano nel 1932 il sig. Parte_17 (doc. 8) e nel 1937 la sig.ra (doc. 9) ai quali - in virtù dell'art. 1 della
[...] Parte_18 legge n. 555/1912, che riconosceva la cittadinanza italiana solo al figlio di padre cittadino (e non anche di madre cittadina) - non è stata riconosciuta la cittadinanza italiana.
6. Quindi il sig.
[...] si univa in matrimonio nel 1958 con la sig.ra (doc. 10) e dalla loro Parte_17 Parte_19 unione nascevano nel 1958 il sig. (doc. 11), nel 1960 la sig.ra Parte_20 Persona_1
(doc. 12), nel 1962 la sig.ra (doc. 13), nel 1964 la sig.ra
[...] Persona_7 Persona_8
(doc. 14) e nel 1969 la sig.ra (doc. 15).
7. Il sig.
[...] Parte_3 Parte_20 si sposava nel 2011 con la sig.ra (doc. 16) e dalla loro unione nasceva nel Persona_9
1984 il sig. (doc. 17).
8. Dal matrimonio, nel 2011, tra il sig. Parte_5 Parte_20
e la sig.ra (doc. 18) nasceva nel 1998 la sig.ra (doc.
[...] Persona_9 Parte_6
19).
9. La sig.ra si sposava nel 1979 con il sig. (doc. 20) e Persona_1 Persona_10 procreavano nel 1985 il sig. (doc. 21). 10. Dall'unione tra la sig.ra Parte_7 [...]
e il sig. nasceva nel 1984 il sig. (doc. 22). 11. Persona_7 Persona_11 Parte_8
Dall'unione tra il sig. ed la sig.ra nasceva nel 2010 la sig.ra Parte_8 Parte_21
(doc. 23). 12. Dal matrimonio nel 1982 tra la sig.ra Persona_12 Persona_8
e il sig. (doc. 24) nascevano nel 1988 il sig. (doc. 25) e
[...] Persona_13 Parte_10 nel 1989 il sig. (doc. 26). 13. La sig.ra con il sig. Parte_11 Parte_3 Parte_13 procreavano nel 1997 la sig.ra (doc. 27), nel 2001 il sig.
[...] Parte_12
(doc. 28) e nel 2009 la sig.ra (doc. 29). Parte_13 Parte_4
14. Quindi la sig.ra si univa in matrimonio nel 1958 con il sig. Parte_18 [...]
(doc. 30) e dalla loro unione nasceva nel 1959 il sig. (doc. 31). 15. Per_14 Persona_15
Il sig. si sposava nel 1979 con la sig.ra (doc. 32) Per_15 Pt_18 Persona_16
e dalla loro unione nascevano nel 1980 il sig. (doc. 33) e nel 1986 il sig. Parte_14
(doc. 34)”. Parte_15
Il resistente è rimasto contumace nonostante la regolare notificazione del ricorso e del CP_1 decreto di fissazione dell'udienza di discussione.
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra, emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, nato a [...]_2
l'11.3.1844 (doc. 1 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc.
3 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
L'integrale compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia del CP_1 resistente.
Per questi motivi
1. Dichiara che (da sposata ), Parte_1 Persona_1 Parte_2 [...]
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, sono
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 cittadini italiani.
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1 procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 3.7.25
Il giudice
Christian Colombo