Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Sandra Moselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 95000611/2012 R.G. promossa da:
(CF. ) difeso dall'avv. D'ORSI FRANCESCA Parte_1 P.IVA_1
ATTORE
contro
:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
[...]
(C.F. ), - contumace
[...] C.F._1
CONVENUTI nonché' nei confronti
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Perrella Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Controparte_4
De Benedettis
-
, in proprio e quale titolare della cessata ditta individuale c/terzi CP_4 CP_5
rappresentata e difesa dall'avv. Michele De Benedettis CP_4
, in proprio e quale rappresentante p.t. dell'omonima ditta individuale Controparte_6
Trasporti e Logistica di , rappresentato e difeso dall'avv. Paola Violante Controparte_6 pagina 1 di 11
rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Controparte_8
Brattelli
-TERZI CHIAMATI-
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi della decisione
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Trani, sezione distaccata Parte_1
di Ruvo di Puglia, e , per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1 CP_2
- accertare e dichiarare, la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della CP_1
per colpa grave, nonché la responsabilità extracontrattuale del Sig. , per i fatti
[...] CP_2
indicati;
- per l'effetto condannare la predetta Società ed il Sig. , ciascuno per le proprie CP_2
responsabilità, in solido e/o disgiuntamente come meglio, al pagamento in favore delle
[...] della somma di € 121.901,55 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di Parte_1 giustizia, oltre gli interessi legali e moratori e rivalutazione monetaria a far data dall'avvenuta surrogazione fino all'effettivo soddisfo.
Deduceva l'attrice che la aveva affidato la sua merce (consistente in vari articoli di CP_9 elettronica, per un valore complessivo di € 152.376,94) alla affinché ne Controparte_1
curasse il trasporto presso due punti vendita siti in provincia di Imperia;
che la aveva CP_1
incaricato del medesimo trasporto altro vettore, il quale, a sua volta, lo aveva affidato alla ditta i Corato;
che in data 11/12/10, caricata la merce su di Controparte_7 un autoarticolato appartenente a quest'ultima società, l'autista - sig. - si dirigeva nella zona CP_2
industriale di Corato;
che, quivi giunto, a pochi metri dall'ingresso del parcheggio in Via Forchetta,
l'autocarro veniva affiancato da un'autovettura Audi SW, i cui occupanti, armati, costringevano l'autotrasportatore ad arrestare la marcia del veicolo da lui condotto, a salire a bordo della menzionata autovettura ed a sdraiarvisi sul sedile posteriore;
che, dopo aver girovagato per un paio d'ore con la ridetta auto, sulla quale il sig. veniva tenuto sotto sequestro, i malviventi restituivano a costui la CP_2 motrice dell'autocarro, priva del semirimorchio sul quale era caricata la merce della che CP_9
pagina 2 di 11 l'indennizzo liquidato alla dalle a fronte Controparte_10 Parte_1 dell'evento descritto ed in forza della polizza, ammontava ad € 121.901,55; che, per effetto dell'avvenuto indennizzo, la prefata Compagnia era subentrata in via di surroga ex art. 1916 c.c. nei diritti della propria assicurata verso i responsabili del danno.
Si costituiva chiedendo la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice della CP_1
responsabilità vettoriale e del sub vettore incaricato per il trasporto, Controparte_11 [...]
nonché la sig.ra in qualità di socio accomandatario Controparte_12 CP_4 CP_4
di tale società, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
-nel merito, in via principale, rigettare la domanda attorea in quanto destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, oltre che non provata sia nell'an che nel quantum debeatur;
-in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice e per l'entità dei danni eventualmente accertati, tenuto conto che a tal uopo del limite di responsabilità fissato dall'art
1696 co 2 c.p.c., disporre che le parti terze chiamate in causa – Controparte_12
e la sig.ra in qualità di socio accomandatario di tale società, per le CP_4 CP_4
causali cui innanzi – siano tenute a garantire e manlevare la convenuta da ogni e Controparte_1
qualsivoglia onere di natura economica, con la conseguente condanna di esse parti al pagamento di tutte le somme che, a qualunque titolo, dovessero essere poste a carico della convenuta medesima ivi comprese le spese del presente giudizio;
-sempre nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, per l'entità dei danni eventualmente accertati, e con le specificazioni e limitazioni di cui al punto che precede, disporre che la
Compagnia nella qualità di e per le causali di cui in narrativa, sia tenuta a Controparte_13
garantire e manlevare la convenuta da ogni e qualsivoglia onere di natura Controparte_1
economica, con la conseguente condanna di essa società assicuratrice al pagamento di tutte le somme che, a qualunque titolo, dovessero esser poste a carico della medesima convenuta in dipendenza dei fatti di causa, ivi comprese le spese del presente giudizio.
Si costituiva sia quale socio accomandatario della di CP_4 Controparte_4 CP_4
sia quale titolare della cessata ditta individuale c/terzi
[...] CP_5 CP_4
depositando comparsa di costituzione contenente la richiesta di chiamata in causa del proprio sub vettore incaricato sig. quale titolare della Trasporti e Logistica di Controparte_6 CP_6
, e le seguenti conclusioni:
[...]
-in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_4
nonché della sig.ra nella sua qualità di socio accomandatario della
[...] CP_4
predetta società;
pagina 3 di 11 -nel merito, in via principale, rigettare la domanda attorea in quanto destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, oltre che non provata sia nell'an che nel quantum debeatur;
- in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice e per l'entità dei danni eventualmente accertati, disporre che in persona del suo legale rapp.te pro Controparte_1
tempore per le causali di cui innanzi sia unica tenuta al pagamento delle somme pretese da parte attrice ovvero sia tenuta a garantire e manlevare nella sua spiegata qualità da ogni e CP_4
qualsivoglia onere di natura economica, con la conseguente condanna al pagamento di tutte le somme che, a qualunque titolo dovessero esser poste a carico della convenuta medesima, ivi comprese le spese del presente giudizio;
- in via ancora più subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice e per l'entità dei danni eventualmente accertati, disporre che in persona del suo legale Controparte_1
rapp.te pro tempore, il sig. in persona del suo Controparte_14
rapp.te pro tempore ed il sig. nella sua qualità di titolare della Trasporti e Logistica Controparte_6
di siano tenuti al pagamento delle somme pretese da parte attrice ovvero siano Controparte_6
tenute a garantire e manlevare la sig.ra nella sua spiegata qualità da ogni e qualsivoglia CP_4
onere di natura economica, con la conseguente condanna di esse parti al pagamento di tutte le somme che, a qualunque titolo, dovessero esser poste a carico della convenuta medesima, ivi comprese le spese del presente giudizio.
Si costituiva anche con comparsa di costituzione e risposta chiedendo Controparte_13
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
-quanto alla domanda principale azionata da respingere la stessa in quanto Parte_1
infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte in atti;
-quanto alla domanda di garanzia e/o manleva azionata nei confronti di .; Controparte_15
in caso di accoglimento della domanda di manleva, ed in via di estremo subordine, accertare e dichiarare l'applicabilità degli scoperti e franchigie, decurtando dalla somma eventualmente dovuta da le quote risultanti;
Controparte_13
-in ogni caso contenere la condanna di entro il limite di responsabilità Controparte_13 espressamente previsto dall'allegato 1 della polizza e pari ad 1€ per kg di merce perduta per un totale complessivo pari ad € 7.350,00, e comunque entro il massimale di polizza pari ad € 50.000,00 espressamente previsto per ogni sinistro.;
Si costituiva quindi il con comparsa contenente la chiamata in causa della CP_6 [...]
vettore effettivo e contenente le seguenti conclusioni: Controparte_7
pagina 4 di 11 -in via preliminare dichiari inammissibile la domanda di chiamata in causa di , in Controparte_6 proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, per le ragioni esposte;
- in via subordinata, accerti e dichiari la nullità della dichiarazione del 2.11.2010 posta a base della chiamata in causa del terzo , nella sua duplice qualità, e per l'effetto rigetti la Controparte_6
domanda così come proposta dalla sig.ra nei confronti di poiché CP_4 Controparte_6
infondata per le ragioni precisate;
-in via subordinata e nell'ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni precedenti rigetti la domanda così come proposta dalla sig.ra nei confronti del poiché CP_4 Controparte_6
infondata nel merito
- in via ancora più gradata accerti nel contraddittorio con la terza chiamata Controparte_7
in persona del legale rappresentante pt. la responsabilità esclusiva di quest'ultima società in
[...] relazione al sinistro verificatosi il 11.12.2010 così come dedotto dall'attore principale e per l'effetto condanni la società pagare direttamente alla sig.ra Controparte_16 CP_4 nella sua duplice qualità, o direttamente in favore dell'attrice , tutte le somma e cui Parte_2
dovrà essere condannato a pagare, anche a titolo di spese e competenze legali, in Controparte_6 conseguenza dell'accoglimento della domanda in garanzia proposta dalla sig,ra o CP_4 dell'accoglimento della domanda principale;
-per l'ipotesi di mancato accoglimento della conclusione che precede condanni la società
[...]
a manlevare e tenere indenne il sig. , in proprio e nella Controparte_7 Controparte_6 qualità di titolare e legale rappresentante p.t. dell'omonima ditta individuale Trasporti Logistica di con sede in Corato, da tutte le somme che a qualunque titolo ed anche a titolo di Controparte_6
spese e competenze legali di giudizio fosse tenuto a corrispondere alla sig.ra in CP_4 conseguenza dell'eventuale accoglimento della domanda di garanzia da quest'ultima proposta o all'attore in conseguenza dell'accoglimento della domanda proposta dell'attore principale”.
Rinnovata la notifica, si costituiva anche la , che a sua volta Controparte_7
chiamava in causa la propria compagnia assicurativa e rassegnando le seguenti conclusioni: CP_8
- in via preliminare di merito rigettare ogni pretesa creditoria di natura risarcitoria e/o ogni domanda di condanna al pagamento e/o di manleva fondata su presunte responsabilità contrattuali del vettore per estinzione del diritto al risarcimento del danno in seguito al maturarsi della prescrizione annuale ex art
2951 c.c. per le ragioni esposte al punto 1.a) della presente comparsa;
- in via subordinata, rigettare la domanda così come proposta nei confronti della
[...]
Poiché infondata;
Controparte_7
pagina 5 di 11 in via ulteriormente subordinata, nella malaugurata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di condanna rivolte nei confronti della condannare la Controparte_7
a pagare direttamente al sig. nella duplice Controparte_17 Controparte_6 qualità, o direttamente in favore dell'attrice principale oppure in favore di chi Parte_2
spetti, tutte le somme che la Dovesse essere condannata a pagare, Controparte_7
qualunque titolo, e anche a titolo di spese e competenze legale e nei confronti delle altre parti del giudizio;
-per l'ipotesi di mancato accoglimento della conclusione che precede, condannare
[...]
a manlevare e tenere indenne la da tutte Controparte_18 CP_7 Controparte_7 le somme che quest'ultima a qualsiasi titolo, anche a titolo di spese e competenze legali di giudizio, fosse tenuta a corrispondere al sig. , nella sua duplice qualità, in conseguenza Controparte_6 dell'eventuale accoglimento della domanda proposta dall'attor principale, oppure a qualsiasi altra parte del presente giudizi
Si costituiva, infine, la chiedendo l'accoglimento delle conclusioni così Controparte_19
formulate:
-previo accertamento del difetto di legittimazione passiva della e della sig.ra Controparte_4
in proprio nonché della maturata prescrizione del diritto di risarcimento del terzo azionato nei CP_4
loro confronti e della inammissibilità della domanda avanzata nei confronti della Trasporti e Logistica di e del sig. in proprio. Controparte_6 Controparte_6
1. In via preliminare:
a. la prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato nei confronti della
[...]
; Controparte_7
b. il difetto di legittimazione attiva della per i motivi di cui in atti;
Parte_1
- in via principale, nel merito: rigettare la domanda risarcitoria spiegata nei confronti della
[...]
contenere l'importo del risarcimento nei limiti della Controparte_7
responsabilità vettoriale a termini del disposto dell'art 1696 c.c. cod. civ.;
-in via d'estremo subordine nella ancor più denegata ipotesi in cui si riscontrasse l'obbligo dell'esponente a tenere indenne la società convenuta, oltre il limite di cui all'art 1696 cod. civ. contenere l'importo del risarcimento nel limite del massimale di polizza di Euro 60.000,00 comunque previa applicazione dello scoperto del 15% e della franchigia di Euro 250,00
***
Ciò premesso la domanda attorea di pagamento dell'indennizzo versato deve essere respinta perché infondata nel merito, circostanza che consente il superamento di tutte le questioni preliminari, in pagina 6 di 11 applicazione del principio della cd. ragione più liquida, in base al quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente già pronta, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (cfr. Sezioni Unite della Corte di Cassazione sentenza 28 maggio 2014 n.
9936 che ha affermato come “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”).
***
Nel caso in esame è pacifico e risulta dalla documentazione in atti che, in data 11.12.2010, un carico della veniva affidato al vettore contrattuale il quale, a sua volta, lo CP_10 Controparte_1
affidava in sub-trasporto alla la quale, a sua volta, lo affidava al vettore Controparte_4 [...]
nella data predetta il complesso veicolare della condotto CP_7 Controparte_7
dall'autista , subiva una rapina in corso di trasporto, con sequestro del conducente e CP_2
sottrazione del carico;
- la , assicuratrice del carico sottratto, indennizzava Parte_1
la venditrice-mittente dell'importo di Euro 121.901,55 e, surrogatasi a questa, conveniva nel presente CP_ giudizio la quale vettore contrattuale e l'autista ex art. 2043 cod. civ. al fine di Controparte_1 ottenere dagli stessi l'integrale risarcimento del danno.
La fattispecie de qua, pertanto, deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità del vettore per perdita della merce trasportata ai sensi dell'art. 1693 c.c.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate, posta dall'art. 1693 cod. civ., può essere superata soltanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito, ricomprendendosi in quest'ultimo la forza maggiore ed il fatto del terzo, i quali escludono la menzionata responsabilità solo quando, secondo il criterio dell'ordinaria diligenza, rapportato alle modalità dell'accaduto ed alle condizioni di tempo e di luogo, si tratti di evento imprevedibile o al quale il vettore sia nell'impossibilità di opporsi (da ultimo Cass. n.
23395 del 30/08/2024).
Ne consegue che la sottrazione con violenza o minaccia della cosa trasportata non può essere configurata come causa liberatoria della responsabilità del vettore quando le circostanze di tempo e di luogo in cui essa si verificata siano tali da renderla prevedibile ed evitabile.
Infatti, è stato affermato che, ad integrare l'esimente del fortuito di cui all'art. 1693 c.c. nel contratto di trasporto non è sufficiente che tale tipo di evento appaia solo improbabile, ma occorre invece che esso sia imprevedibile (cfr. Cass., nn. 14397/99, 7293/96, 10262/92, 12120/90, 3537/82) in base ad una prudente valutazione da effettuarsi, in caso di vettore professionale, con la diligenza qualificata di cui pagina 7 di 11 all'art. 1176 c.c., comma 2, ed assolutamente inevitabile, tenendo conto di tutte circostanze del caso concreto (cfr. Cass., nn. 8750/96, 7293/96, 7532/86) e delle possibili misure idonee ad elidere o attenuare il rischio della perdita del carico.
Premesso che la giurisprudenza ha considerato il furto delle merci come caso fortuito solo ove ricorra il requisito della sua assoluta inevitabilità e ove sia accompagnato da violenze e minacce (Cass. Civ. n.
9439/2010; Cass. Civ. n. 10980/2003; Cass. Civ. n. 4236/2001; Cass, Civ. n. 1712/2000), nel caso di specie, come riferito dall'autista nella denuncia presentata alle Forze dell'Ordine nell'immediatezza dei fatti, la merce è stata sottratta a seguito di una rapina che avvenne in pieno giorno, sotto la minaccia di armi da fuoco, mentre il conducente era al posto guida ed il mezzo in movimento, con il contestuale sequestro dell'autista, tenuto in ostaggio dai rapinatori per oltre due ore.
Dette circostanze sono state puntualmente confermate dall'autista in sede di interrogatorio CP_2
formale e corroborate dalla deposizione del maresciallo . Tes_1
In particolare, l'autista ha dichiarato che intorno alle ore 10,47 del giorno 11.12.2010 l'autoarticolato
Tg. CZ326EY e semi rimorchio Tg. AF25038 giunto in Corato pei pressi del parcheggio attrezzato per la sosta sorvegliata degli automezzi sito nella zona industriale alla c.da Forquetta, mentre percorreva la via Forquetta, veniva affiancato da una autovettura Audi, dalla quale scendeva uno dei quattro occupanti con volto travisto da un passamontagna, il quale, con la minaccia di un fucile, lo costringeva prima a rallentare e poi a fermarsi;
che veniva costretto da malfattori a sedere sul sedile posteriore , per ivi rimanere per alcune ore, col il volto coperto da un giubbotto, mentre uno dei malviventi si impossessava dell'autoarticolato con il relativo carico;
che i malviventi lo lasciavano in un luogo di campagna con la sola motrice dicendogli di togliersi il cappuccio e andare via solo dopo aver sentito uno sparo, essendo stato derubato sia del cellulare personale che di quello aziendale.
Dall'istruttoria svolta è poi emerso che la spedizione venne pianificata nel rispetto degli orari di consegna della merce al vettore imposto dal mittente (sabato), del blocco della circolazione domenicale ai mezzi pesanti e dell'orario di apertura dei magazzini di ricevimento (lunedì mattina dopo le ore 8.00)
(cfr. tra gli altri, le dichiarazioni dei testi e ); che il vettore ha utilizzato, nell'esecuzione Tes_2 Tes_3
del trasporto, un mezzo idoneo, dotato di antifurto satellitare costantemente inserito, come attestato dal fatto che proprio grazie a tale strumento è stata poi ritrovata la motrice e la centrale operativa che controlla da remoto l'antifurto ha potuto avvisare l'autorità (cfr. dichiarazioni del teste ); Tes_4
che il luogo prescelto per il ricovero del mezzo carico di merce presentava un elevato livello di sicurezza, essendo un'area di sosta recintata, con guardiania e dall'accesso intercluso.
Sul punto il teste ha dichiarato che il parcheggio per la sosta di automezzi pesanti sito Testimone_5 nella zona industriale di Corato alla c.da Forquetta nell'anno 2010 disponeva di impianto di pagina 8 di 11 illuminazione, di recinzione in cemento armato con sovrastante rete metallica lungo tutto il perimetro, di impianto di allarme e videosorveglianza ed i un unico ingresso presidiato 24 ore su 24 da un guardiano, oltre che chiuso da sistema di cancello con sbarra ad innalzamento elettronico;
inoltre ha dichiarato che detto parcheggio è abitualmente utilizzato dagli autotrasportatori per la sosta prolungata degli automezzi pesanti, anche con il relativo carico.
Trattandosi di rapina a mano armata compiuta da più persone con sequestro di persona e considerate le cautele utilizzate dal vettore per evitare l'evento, e quindi l'inserimento dell'antifurto satellitare e la selezione di un percorso non rischioso (interno all'abitato urbano di Corato e nei pressi di un luogo – parcheggio di autotreni- soggetto a videosorveglianza), deve ritenersi integrato il caso fortuito e/o la forza maggiore idonee ad escludere la responsabilità del vettore.
***
Analogamente deve essere esclusa una responsabilità ex art. 2049 c.c. difettando un rapporto di lavoro con vincolo di subordinazione fra e l'autista (dipendente di altra ditta di trasporti), né CP_1
tanto meno fra e la ditta (subvettore operante in regime di piena CP_1 CP_4
autonomia rispetto alla società deducente); inoltre deve essere esclusa una responsabilità aquiliana ponendosi la rapina quale evento interruttivo del nesso eziologico.
***
Per le ragioni indicata la domanda risarcitoria promossa dall'attrice deve essere respinta.
Sotto un diverso profilo la domanda è infondata anche nel quantum debeatur.
Parte attrice ha proceduto alla determinazione e quantificazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per la perdita della merce trasportata sulla base della somma versata a titolo di indennizzo mentre l'art. 1696 co.2 Codice Civile, nei trasporti nazionali stabilisce che “il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso loro della merce venduta o avariata”:
Nel caso in esame, il peso lordo complessivo della merce sottratta non è noto né è stato in alcun modo indicato per cui la domanda è infondata anche sotto il profilo della quantificazione della somma richiesta.
***
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono poste a carico di nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 [...]
CP_11
La liquidazione, come da dispositivo, è effettuata secondo i parametri medi di cui al decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 2014, come modificato dal decreto n. 147 del 2022, tenendo conto pagina 9 di 11 del valore della controversia (scaglione fino ad €. 260.000,00) e dell'attività effettivamente prestata per ciascuna fase di giudizio (studio: €. 2.552,00; introduttiva: €. 1.628,00; istruttoria/trattazione: €.
5.670,00; decisionale: €. 4.253,00, per complessivi €. 14.103,00).
Per quanto riguarda le spese degli altri chiamati in causa le stesse devono essere compensate in considerazione della infondatezza della chiamata e della non estensione della domanda dell'attore.
Infatti, in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato (da ultimo Cass. n. 6144 del
07/03/2024).
Ai soli fini delle spese deve, infatti, considerarsi che la chiamata in garanzia da parte della del CP_1
subvettore risulta infondata.
All'interno di un contratto di subtrasporto, il primo vettore submittente risponde verso i mittenti dell'operato del subvettore, che opera quale ausiliario del vettore originario, ex art. 1228 c.c.
(Cassazione civile, sez. III, 01/12/2003, n. 18299).
Fermo restando tutto quanto innanzi ribadito, posto che “all'interno di un contratto di sub trasporto, il primo vettore sub mittente risponde verso i mittenti dell'operato del sub vettore, che opera quale ausiliario del vettore originario ex art. 1228 c.c.” (Cass. Civ. n.18299/2003).
Il convenuto, del resto, risulta l'unico soggetto tenuto al pagamento delle somme pretese da parte attrice, in virtù di quanto statuito nel punto A-A 1 del contratto di trasporto vigente, all'epoca del sinistro, tra la e la cessata nel quale la Controparte_1 CP_5 Controparte_20 [...]
“dichiara e garantisce di avere la piena e legittima disponibilità dei beni da trasportare in CP_1
relazione ai quali si assume la responsabilità assicurativa, in particolare contro il furto, sino al luogo ed all'ora della consegna”.
Allo stesso modo infondata la chiamata in garanzia del nella qualità indicata, perché sulla CP_6
base della sua dichiarazione del 02.11.2010, posta a fondamento della chiamata in garanzia, non vi era alcuna assunzione di responsabilità per il furto della merce ma solo per eventi di danno connessi alla inidoneità e/o inefficienza dei mezzi di trasporto in dotazione alla società Parte_3
.
[...]
Anche la chiamata della non risulta fondata per l'intervenuta CP_7 Controparte_7
prescrizione annuale ex art. 2951 c.c. del diritto al risarcimento del danno, essendo il sinistro pagina 10 di 11 verificatosi in data 11.12.2010 e la è stata convenuta in giudizio con atto di Controparte_7
chiamata di terzo notificato il 3.4.2014 .
Per le ragioni indicate, quindi, le spese di lite dei terzi chiamati devono essere interamente compensate stante la soccombenza reciproca in relazione al fondato rigetto della domanda principale ed alla fondatezza delle eccezioni sollevate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile di I Grado iscritta al N. 95000611/2012
R.G. ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta le domande proposte da Parte_1
- Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 13.430,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario
[...]
al 15% se e come per legge;
- Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € 13.430,00, oltre IVA, CPA e Controparte_13
rimborso forfetario al 15% se e come per legge;
- Compensa interamente le spese di lite tra le restanti parti;
Trani, 07/01/2025 il Giudice
Sandra Moselli
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