Ordinanza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, ordinanza 07/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
RG. n. 1644/2024
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 127 ter cpc
Udienza del 07.03.2025
IL G.O.P. dott.ssa Maria Bertha Romano
All'esito della trattazione scritta:
Verificata la regolarità della comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento di avviso di trattazione scritta;
ritenuto presente per parte ricorrente l'avv. DE FILIPPO LUCIA, che ha depositato note di trattazione scritta, da ritenersi qui integralmente riportate,
per l' CP_1 l'avv. Marco SALUSTRI, il quale ha depositato note di trattazione scritta che si intendono interamente trascritte;
Letta l'eccezione preliminare di decadenza, in relazione alla domanda ad oggetto la retrodatazione del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, di cui alla memoria difensiva dell' CP_2 resistente;
considerato che con ordinanza del 31.05.2024 questo giudicante così disponeva: 66Onera parte ricorrente a fornire prova tempestività del ricorso e rinvia per la verifica dell'adempimento all' udienza del 07.03.2025, ora di rito”;
Commissione medica avvenuta il 22/05/2024 e chiedeva, pertanto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con compensazione delle spese di lite;
considerato, pertanto, che l'CP_1 ha depositato agli atti del fascicolo il verbale delle Commissioni medica con l'allegato avviso di ricevimento n. 6648346197-
5, dal quale è dato evincere che lo stesso veniva comunicato alla ricorrente in data 22.05.2023, ben oltre sei mesi prima del 7 marzo 2024, data del deposito del ricorso innanzi al Tribunale di Nola- sezione lavoro;
stante, pertanto, l'intervenuta decadenza di entrambe le domande, oggetto del presente giudizio ex art. 42 D.L. n. 269/2003 così come convertito in legge,
ritenuta la natura propriamente in rito della decisione e letto l'art. 152 disp. att. cpc, essendo stata resa la dichiarazione nelle forme di legge, si dichiarano irripetibili le spese di lite
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento tecnico preventivo;
dichiara irripetibili le spese di lite.
NOLA, ADDI' 07.03.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
GOP Dott.ssa Maria Bertha Romano