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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 635/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 08/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALICIURI TOMMASO, Presidente
DE FRANCO LOREDANA, Relatore
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 08/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2353/2023 depositato il 07/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Bacini Sett. Delcosentino - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13828441 CONSORTILI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato alla società Area S.r.l. e al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino, ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, avente ad oggetto il contributo consortile per l'anno 2019, eccependo:
1) la carenza del potere di riscossione in capo ad Area S.r.l.;
2) il difetto di motivazione;
3) la mancanza del beneficio fondiario;
con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio.
Area S.r.l. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
Il Consorzio non si è costituito in giudizio.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Deve ritenersi sussistente l'eccepito vizio di motivazione. Invero, nel provvedimento impugnato non è ravvisabile il contenuto necessario e sufficiente per l'esatta individuazione della pretesa impositiva e la ricorrente, dunque, non è stata messa nella condizione di conoscere le ragioni e gli elementi fondamentali della pretesa tributaria.
L'atto impugnato, infatti, contiene esclusivamente la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di quota consortile in favore del Consorzio di Bonifica, mentre non contiene né l'indicazione dei fondi a cui si riferisce, né, tantomeno, la specifica motivazione costituita dall'indicazione del piano di classifica relativo al territorio consortile approvato dalla competente autorità regionale, necessaria per operare i dovuti riscontri in ordine ai criteri seguiti per il riparto della contribuenza (cfr., sul punto, Cass. S.U. n. 26009/2008; Cass. n.
17066/2010).
La mancanza di tale riferimento comporta l'impossibilità di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nella fase contenziosa, con conseguente lesione del diritto di difesa della contribuente, la quale, come si è detto, non è posta in grado di conoscere l'an della pretesa tributaria e di calcolarne il quantum, al fine di approntare idonea difesa volta a contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto.
Peraltro, si rileva che il riferimento al piano di classifica contenuto nelle controdeduzioni non è idoneo ad integrare il contenuto motivazionale dell'atto impugnato, atteso che non è consentito all'Amministrazione di sopperire con integrazioni in sede processuale alle lacune dell'atto per difetto di motivazione (Cass. sent. nn. 30454/2022 e 6065/2017).
V'è da evidenziarsi, inoltre, che l'avviso di accertamento impugnato contiene un riferimento ad un altro atto,
e precisamente all'avviso ordinario n. 6913536, di cui la resistente Area S.r.l. non ha provato regolare notificazione. Per i motivi suesposti, il ricorso deve essere accolto.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- condanna Area S.r.l. ed il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino al pagamento delle spese in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 923,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 08.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Loredana De Franco dott. Tommaso Caliciuri
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 08/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALICIURI TOMMASO, Presidente
DE FRANCO LOREDANA, Relatore
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 08/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2353/2023 depositato il 07/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Bacini Sett. Delcosentino - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13828441 CONSORTILI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato alla società Area S.r.l. e al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino, ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, avente ad oggetto il contributo consortile per l'anno 2019, eccependo:
1) la carenza del potere di riscossione in capo ad Area S.r.l.;
2) il difetto di motivazione;
3) la mancanza del beneficio fondiario;
con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio.
Area S.r.l. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
Il Consorzio non si è costituito in giudizio.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Deve ritenersi sussistente l'eccepito vizio di motivazione. Invero, nel provvedimento impugnato non è ravvisabile il contenuto necessario e sufficiente per l'esatta individuazione della pretesa impositiva e la ricorrente, dunque, non è stata messa nella condizione di conoscere le ragioni e gli elementi fondamentali della pretesa tributaria.
L'atto impugnato, infatti, contiene esclusivamente la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di quota consortile in favore del Consorzio di Bonifica, mentre non contiene né l'indicazione dei fondi a cui si riferisce, né, tantomeno, la specifica motivazione costituita dall'indicazione del piano di classifica relativo al territorio consortile approvato dalla competente autorità regionale, necessaria per operare i dovuti riscontri in ordine ai criteri seguiti per il riparto della contribuenza (cfr., sul punto, Cass. S.U. n. 26009/2008; Cass. n.
17066/2010).
La mancanza di tale riferimento comporta l'impossibilità di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nella fase contenziosa, con conseguente lesione del diritto di difesa della contribuente, la quale, come si è detto, non è posta in grado di conoscere l'an della pretesa tributaria e di calcolarne il quantum, al fine di approntare idonea difesa volta a contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto.
Peraltro, si rileva che il riferimento al piano di classifica contenuto nelle controdeduzioni non è idoneo ad integrare il contenuto motivazionale dell'atto impugnato, atteso che non è consentito all'Amministrazione di sopperire con integrazioni in sede processuale alle lacune dell'atto per difetto di motivazione (Cass. sent. nn. 30454/2022 e 6065/2017).
V'è da evidenziarsi, inoltre, che l'avviso di accertamento impugnato contiene un riferimento ad un altro atto,
e precisamente all'avviso ordinario n. 6913536, di cui la resistente Area S.r.l. non ha provato regolare notificazione. Per i motivi suesposti, il ricorso deve essere accolto.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- condanna Area S.r.l. ed il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino al pagamento delle spese in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 923,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 08.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Loredana De Franco dott. Tommaso Caliciuri