Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 635
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Altro
    Carenza del potere di riscossione

    Non specificato nella sentenza in quanto assorbito da altro motivo.

  • Accolto
    Difetto di motivazione dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto sussistente il vizio di motivazione in quanto l'atto impugnato contiene solo la quantificazione dell'importo dovuto ma non indica i fondi a cui si riferisce né il piano di classifica necessario per il riparto della contribuenza. L'integrazione in sede processuale non è consentita.

  • Altro
    Mancanza del beneficio fondiario

    Non specificato nella sentenza in quanto assorbito da altro motivo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 635
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 635
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo