TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 08/07/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1509/2018 discussa con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. BARONE Parte_1 C.F._1
LUCA
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BONOFIGLIO MARIATERESA
Convenuto
OGGETTO: opposizione a Decreto Ingiuntivo nr. 357/18 emesso dal Tribunale di Paola in data
1.8.2018
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1 chiedendo nel merito ed in via principale che fosse accertata e dichiarata: la natura
[...] usuraria ab origine, ai sensi della L. 108/96 e dell'art. 644 c.p., del contratto di finanziamento del
06.12.2011 contrassegnato al n. 20056537351120, per essere stati promessi e pattuiti tra le parti interessi o vantaggi usurari superiori al limite previsto dalla Legge, sia nello scenario della estinzione anticipata che nello scenario del ritardato pagamento, per come ampiamente dedotto in narrativa: che in conseguenza della pattuizione di interessi usurari la nullità della clausola relativa alla corresponsione degli interessi - dovendosi intendere per «interessi» tutti i costi direttamente collegati all'erogazione del credito, con esclusione di imposte e tasse - e, ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c., che fosse dichiarato che nessun interesse è dovuto da parte opponente e dunque la gratuità del contratto di finanziamento stipulato tra le parti per effetto della accertata nullità parziale ex art 1419 co 2 c.c. del contratto di mutuo: che previa quantificazione dell'esatto dare-avere tra le parti, che la parte opponente ha diritto alla restituzione della somma di €.35.622,78, con condanna della parte opposta al pagamento della somma di €.5.982,69 risultante a credito della parte opponente;
in via subordinata che fosse accertato e dichiarato che il TAEG/ISC indicato nel contratto di finanziamento non corrisponde al TAEG ricalcolato secondo i parametri di legge per essere lo stesso diverso e maggiore rispetto a quello pubblicizzato (punto 8), e/o che il tasso effettivo diverge da quello convenuto contrattualmente (punto 9); che la mancata indicazione del Tasso Annuo effettivo (T.A.E.) (punto 10), e/o la violazione del principio di equivalenza tra i tassi (punto 11); che ai sensi degli artt. 117 T.U.B. co. 4 e 6 e 125-bis co 6 T.U.B.; artt. 1346 e 1284 c.c., nonché ai sensi della Legge n. 154/92 e dell'art. 6 Delibera CICR 09.02.2000, la nullità del tasso di interesse pattuito (T.A.N.) e, per l'effetto, DICHIARARE la sua necessaria sostituzione con il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali (BOT) per come evidenziato nell'allegato n. 3 della consulenza tecnica di parte. In conseguenza della sostituzione tra il tasso convenzionale ed il tasso minimo Bot e del conseguente ricalcolo dell'ammortamento; previa quantificazione dell'esatto dare-avere tra le parti, accertare che la parte opponente ha diritto alla restituzione della somma di €.28.445,22 - derivante dalla differenza gli interessi convenzionali già corrisposti (€.29.764,30) e gli interessi calcolati al tasso minimo BOT che avrebbe dovuto corrispondere (€.1.319,08) come da allegato n. 3 alla relazione del CTP- e/o il diritto alla restituzione di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, ponendo in compensazione tale somma con quella richiesta dalla banca;
in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare la mancata indicazione ex ante della tipologia di piano di ammortamento utilizzato per il calcolo delle rate da parte della banca, la nullità del piano di ammortamento adottato dalla banca per avere la stessa occultamente adottato un piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta, mai oggetto di specifico accordo tra le parti e che il finanziamento è regolato dal piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice (all. n. 5 relazione CTP); ovvero in alternativa che il finanziamento è regolato dal piano di ammortamento all'italiana (all. n. 6 relazione CTP); che previa quantificazione dell'esatto dare-avere tra le parti, che la parte opponente in applicazione del piano di ammortamento con regime di capitalizzazione semplice ha diritto alla restituzione della somma di €.14.823,49; e/o che la parte opponente in applicazione del piano di ammortamento all'italiana ha diritto alla restituzione di €.3.171,72, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la convenuta che, previa concessione della provvisoria esecuzione del Decreto opposto, instava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto con conferma del Decreto e vittoria di spese e competenza del giudizio.
Quindi la causa rigetta con ordinanza del 4.6.2019 l'istanza ex art. 648 c.p.c. e disposta la mediazione, acquisita documentazione ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, sulle conclusioni precisate con note di trattazione ex art, 127 ter c.p.c. era riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
Esaminati gli atti di causa, la domanda proposta dall'opponente, appare infondata e, in quanto tale, suscettibile di rigetto in ragione di quanto indicato nel prosieguo.
Parte attrice ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere una pronuncia che accerti e dichiari in via principale la gratuità del contratto di finanziamento del 06.12.2011 contrassegnato al n.
20056537351120, ex art. 1815, comma 2 c.c., in ragione dell'usurarietà del Tasso Effettivo applicato al contratto, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione degli CP_1 interessi corrisposti, in via subordinata, ha chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola di determinazione del TAEG o ISC siccome non corrispondente quello effettivamente applicato, con conseguente applicazione del tasso di sostituzione ex art. 117, comma 6, TUB e, dunque, la condanna della convenuta alla restituzione di quanto percepito, oltre interessi e rivalutazione, CP_1 nonché la nullità del piano di ammortamento per mancata indicazione dello stesso.
Considerato l'oggetto del contendere è opportuno, in primo luogo, rilevare che con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che l'onere della prova, come previsto dall'art. 2697 c.c., è posto a carico del creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito e, quindi, deve dimostrare la sua esistenza;
mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria.
Le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o, comunque, la non azionabilità del credito ex adverso vantato non si collocano, infatti, sul versante della domanda (che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione), ma configurano eccezioni ex art. 2697, comma 2, c.c. (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n. 6421). Sicché, qualora nessun fatto estintivo o modificativo del rapporto dedotto in giudizio risulti specificamente allegato e provato dal debitore opponente, l'opposizione va rigettata con la conferma del decreto ingiuntivo (cfr. al riguardo, tra le altre, nell'ambito della giurisprudenza di merito, Tribunale Salerno dell'11.11.2015 n. 4736, Tribunale Lucca del 2.12.2015 n. 2095,
Tribunale Arezzo n. 34 dell'11.01.2017).
Con specifico riferimento, poi, al decreto ingiuntivo avente ad oggetto (come nella specie) la contestazione di un credito, l'istituto bancario, quale creditore, assolve il proprio onere con la produzione del contratto posto a base del credito da esso vantato e, nel caso di contratto di conto corrente, degli estratti conto contenenti le operazioni eseguite, gli addebiti, gli accrediti ed i tassi di interesse applicati. Quindi, a fronte di ciò, spetta alla parte opponente, quale debitrice, contestare la valenza probatoria dei documenti ex adverso prodotti, eccependo e provando, in modo specifico e circostanziato, l'infondatezza del credito vantato nei suoi confronti e l'eventuale erroneità delle singole annotazioni contabili riportate negli estratti conto (cfr. in proposito, ex multis, Tribunale
Roma sez. VI del 13.03.2012 n. 5283).
Invero, l'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto, piuttosto, l'esame della fondatezza o meno (al momento della decisione) della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria (cfr., in questo senso, tra le altre, Cass. civ. n. 15026/2005; Cass. civ. n. 15186/2003; Cass. civ. n. 6663/2002).
Occorre inoltre premettere che, come eccepito dall'opposta, il conto presenta tuttora un saldo passivo che non è stato azzerato laddove da ottobre 2017 le rate non risultano pagate e la posizione
è stata passata al contenzioso, con decadenza del debitore dal beneficio del termine e costituzione in mora per un importo quantificato in € 37.673,87; pertanto in tali termini l'azione di ripetizione non può trovare accoglimento.
Afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità che se il conto non è chiuso e l'attore agisce in ripetizione, l'azione di ripetizione non può essere accolta (Cass., n. 798/2013). Tuttavia, al contempo, la proposizione dell'azione di condanna consente di ritenere implicitamente introdotta la domanda di accertamento del saldo ad una certa data. Dunque, la sentenza sarà di accertamento del saldo.
Tanto chiarito, venendo al merito della controversia, in primo luogo, non sono meritevoli di accoglimento le doglianze dell'opponente con cui ha rilevato la pattuizione nel contratto di finanziamento per cui è causa, di interessi superiori al tasso soglia antiusura vigente al momento della stipula e, quindi, ha richiesto la declaratoria della totale gratuità dello stesso contratto ex art. 1815, comma 2, c.c. con il diritto ad ottenere la restituzione dell'importo versato per il pagamento degli interessi corrispettivi non dovuti. All'uopo, giova rammentare innanzitutto che l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, convertito nella legge n. 24 del 2001, norma di interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815
c.c., stabilisce che: “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Quindi, considerato l'espresso riferimento normativo agli interessi pattuiti “a qualunque titolo”, si è affermata una copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui anche gli interessi moratori soggiacciono alla disciplina prevista dagli artt. 1815 c.c. e
644 c.p. (cfr., nell'ambito della giurisprudenza di merito, Tribunale Trani del 10.3.2014, e Tribunale
Milano n. 11997 del 27.10.2015, nonché Cass. civ. n. 6992/2007, Cassazione Civile n. 350/2013, richiamata anche dalla parte attrice, nell'atto introduttivo del giudizio).
Deve darsi atto, altresì, che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17447 del 2019, ha stabilito che: “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta” .
Il citato orientamento è stato confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.
19597 del 18/09/2020, che statuisce: “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio
(T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n.
108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal
T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il
T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende
l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.”.
Dunque, la sentenza n. 19597/2020 resa dalle Sezioni Unite, ha ribadito il principio per cui la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, precisando che la mancata ricomprensione di tali interessi nell'ambito del tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, ove essi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali.
Infatti, in quest'ultimo caso, il tasso soglia sarà dato dal TEGM incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti quale ulteriore margine di tolleranza;
mentre, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM come rilevato nei suddetti decreti.
Applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, risulta infondata la tesi attorea, laddove il consulente tecnico d'ufficio, con valutazioni condivisibili siccome immuni da vizi logici e giuridici, ha concluso che “Sulla base della documentazione in possesso si conclude che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 06/12/2011, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano non usurari dato che complessivamente non sono (o non possono essere) superiori al limite di legge (tasso soglia). Le condizioni pattuite in contratto diventano usuraie solo se si includono le spese connesse alla clausola di estinzione anticipata, che ad avviso della scrivente non devono essere incluse nel calcolo del TAEG in quanto, come specificato nelle istruzione di Banca d'Italia del 2009 di seguito riportate, sono da ritenersi meramente eventuali.” (cfr. pagg 16/17 versata in atti).
Per quanto concerne, poi, le ulteriori doglianze ovvero nullità della clausola di determinazione del
TAEG o ISC siccome non corrispondente quello effettivamente applicato nonché la nullità del piano di ammortamento per mancata indicazione dello stesso, la ctu ha avuto modo di rilevare che
“Dai prospetti di calcolo riportati si evince che il piano di ammortamento applicato al contratto di finanziamento corrisponde al piano di ammortamento alla francese indicato nelle condizioni generali del contratto sottoscritto tra le parti in data 06/12/2011 (risposta la quesito 6), il tasso di interesse applicato nel corso del rapporto di finanziamento corrisponde a quello pattuito per iscritto al momento della sottoscrizione del contratto, la rata periodica di € 755,50 è composta da una quota capitale e una quota interessi calcolata al tasso di interesse di 11.95% pertanto in risposta al quesito 4 la sottoscritta ritiene di non dover effettuare alcun ricalcolo. Dallo schema dei pagamenti si può evidenziare inoltre come il TEG (comprensivo di tutti costi legati all'erogazione del credito) per ogni rata non è mai superiore al tasso soglia pro tempore vigente”.
Pertanto, la domanda della parte opponente, non può trovare comunque accoglimento in seno alla presente controversia.
In ogni caso giova evidenziare che, la stessa non comporta alcuna nullità ex articolo 117, comma 6,
c.p.c., sul punto il condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità esclude che la predetta disposizione, che sancisce la nullità delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati, possa essere applicata all'ISC o TAE, non essendo infatti quest'ultimo sussumibile nelle predette categorie, non trattandosi né di un prezzo né di una condizione contrattuale né, tantomeno, di un tasso d'interesse (cfr., tra le altre, Trib. Napoli Nord,
9/7/2018; Trib. Catania, 28/2/2018 n. 957).
A ciò aggiungasi l'autorevole arresto della Corte di Cassazione che, con la recente ordinanza n.
14000/2023, ha chiarito che: “L'Indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Delib. CICR 4 marzo 2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare "le operazioni e i servizi per i quali... gli intermediari sono obbligati a rendere noto un
"Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca
d'Italia. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità Pa dell'operazione. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: non rientra, dunque, nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6 TUB". Tale impostazione giuridica è del tutto coerente con il principio di diritto - cui il Collegio intende dare continuità - enunciato da Cass. n. 39169/2021, secondo cui "In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117 tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto". Alla luce del compendio probatorio in atti e dei principi normativi e giurisprudenziali ut supra citati le domande avanzate da parte opponente, risultano infondate e, dunque devono essere rigettate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione avanzata da parte opponente e, per l'effetto, conferma integralmente il
Decreto Ingiuntivo nr. 357/18 emesso dal Tribunale di Paola in data 1.8.2018, dichiarandone l'esecutorietà;
2. Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 8.519,00 per compenso, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
3. Pone le spese di CTU, nella misura liquidata nel corso del giudizio, definitivamente a carico di parte opponente.
Paola 8.07.2025
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1509/2018 discussa con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. BARONE Parte_1 C.F._1
LUCA
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BONOFIGLIO MARIATERESA
Convenuto
OGGETTO: opposizione a Decreto Ingiuntivo nr. 357/18 emesso dal Tribunale di Paola in data
1.8.2018
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1 chiedendo nel merito ed in via principale che fosse accertata e dichiarata: la natura
[...] usuraria ab origine, ai sensi della L. 108/96 e dell'art. 644 c.p., del contratto di finanziamento del
06.12.2011 contrassegnato al n. 20056537351120, per essere stati promessi e pattuiti tra le parti interessi o vantaggi usurari superiori al limite previsto dalla Legge, sia nello scenario della estinzione anticipata che nello scenario del ritardato pagamento, per come ampiamente dedotto in narrativa: che in conseguenza della pattuizione di interessi usurari la nullità della clausola relativa alla corresponsione degli interessi - dovendosi intendere per «interessi» tutti i costi direttamente collegati all'erogazione del credito, con esclusione di imposte e tasse - e, ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c., che fosse dichiarato che nessun interesse è dovuto da parte opponente e dunque la gratuità del contratto di finanziamento stipulato tra le parti per effetto della accertata nullità parziale ex art 1419 co 2 c.c. del contratto di mutuo: che previa quantificazione dell'esatto dare-avere tra le parti, che la parte opponente ha diritto alla restituzione della somma di €.35.622,78, con condanna della parte opposta al pagamento della somma di €.5.982,69 risultante a credito della parte opponente;
in via subordinata che fosse accertato e dichiarato che il TAEG/ISC indicato nel contratto di finanziamento non corrisponde al TAEG ricalcolato secondo i parametri di legge per essere lo stesso diverso e maggiore rispetto a quello pubblicizzato (punto 8), e/o che il tasso effettivo diverge da quello convenuto contrattualmente (punto 9); che la mancata indicazione del Tasso Annuo effettivo (T.A.E.) (punto 10), e/o la violazione del principio di equivalenza tra i tassi (punto 11); che ai sensi degli artt. 117 T.U.B. co. 4 e 6 e 125-bis co 6 T.U.B.; artt. 1346 e 1284 c.c., nonché ai sensi della Legge n. 154/92 e dell'art. 6 Delibera CICR 09.02.2000, la nullità del tasso di interesse pattuito (T.A.N.) e, per l'effetto, DICHIARARE la sua necessaria sostituzione con il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali (BOT) per come evidenziato nell'allegato n. 3 della consulenza tecnica di parte. In conseguenza della sostituzione tra il tasso convenzionale ed il tasso minimo Bot e del conseguente ricalcolo dell'ammortamento; previa quantificazione dell'esatto dare-avere tra le parti, accertare che la parte opponente ha diritto alla restituzione della somma di €.28.445,22 - derivante dalla differenza gli interessi convenzionali già corrisposti (€.29.764,30) e gli interessi calcolati al tasso minimo BOT che avrebbe dovuto corrispondere (€.1.319,08) come da allegato n. 3 alla relazione del CTP- e/o il diritto alla restituzione di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, ponendo in compensazione tale somma con quella richiesta dalla banca;
in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare la mancata indicazione ex ante della tipologia di piano di ammortamento utilizzato per il calcolo delle rate da parte della banca, la nullità del piano di ammortamento adottato dalla banca per avere la stessa occultamente adottato un piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta, mai oggetto di specifico accordo tra le parti e che il finanziamento è regolato dal piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice (all. n. 5 relazione CTP); ovvero in alternativa che il finanziamento è regolato dal piano di ammortamento all'italiana (all. n. 6 relazione CTP); che previa quantificazione dell'esatto dare-avere tra le parti, che la parte opponente in applicazione del piano di ammortamento con regime di capitalizzazione semplice ha diritto alla restituzione della somma di €.14.823,49; e/o che la parte opponente in applicazione del piano di ammortamento all'italiana ha diritto alla restituzione di €.3.171,72, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la convenuta che, previa concessione della provvisoria esecuzione del Decreto opposto, instava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto con conferma del Decreto e vittoria di spese e competenza del giudizio.
Quindi la causa rigetta con ordinanza del 4.6.2019 l'istanza ex art. 648 c.p.c. e disposta la mediazione, acquisita documentazione ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, sulle conclusioni precisate con note di trattazione ex art, 127 ter c.p.c. era riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
Esaminati gli atti di causa, la domanda proposta dall'opponente, appare infondata e, in quanto tale, suscettibile di rigetto in ragione di quanto indicato nel prosieguo.
Parte attrice ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere una pronuncia che accerti e dichiari in via principale la gratuità del contratto di finanziamento del 06.12.2011 contrassegnato al n.
20056537351120, ex art. 1815, comma 2 c.c., in ragione dell'usurarietà del Tasso Effettivo applicato al contratto, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione degli CP_1 interessi corrisposti, in via subordinata, ha chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola di determinazione del TAEG o ISC siccome non corrispondente quello effettivamente applicato, con conseguente applicazione del tasso di sostituzione ex art. 117, comma 6, TUB e, dunque, la condanna della convenuta alla restituzione di quanto percepito, oltre interessi e rivalutazione, CP_1 nonché la nullità del piano di ammortamento per mancata indicazione dello stesso.
Considerato l'oggetto del contendere è opportuno, in primo luogo, rilevare che con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che l'onere della prova, come previsto dall'art. 2697 c.c., è posto a carico del creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito e, quindi, deve dimostrare la sua esistenza;
mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria.
Le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o, comunque, la non azionabilità del credito ex adverso vantato non si collocano, infatti, sul versante della domanda (che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione), ma configurano eccezioni ex art. 2697, comma 2, c.c. (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n. 6421). Sicché, qualora nessun fatto estintivo o modificativo del rapporto dedotto in giudizio risulti specificamente allegato e provato dal debitore opponente, l'opposizione va rigettata con la conferma del decreto ingiuntivo (cfr. al riguardo, tra le altre, nell'ambito della giurisprudenza di merito, Tribunale Salerno dell'11.11.2015 n. 4736, Tribunale Lucca del 2.12.2015 n. 2095,
Tribunale Arezzo n. 34 dell'11.01.2017).
Con specifico riferimento, poi, al decreto ingiuntivo avente ad oggetto (come nella specie) la contestazione di un credito, l'istituto bancario, quale creditore, assolve il proprio onere con la produzione del contratto posto a base del credito da esso vantato e, nel caso di contratto di conto corrente, degli estratti conto contenenti le operazioni eseguite, gli addebiti, gli accrediti ed i tassi di interesse applicati. Quindi, a fronte di ciò, spetta alla parte opponente, quale debitrice, contestare la valenza probatoria dei documenti ex adverso prodotti, eccependo e provando, in modo specifico e circostanziato, l'infondatezza del credito vantato nei suoi confronti e l'eventuale erroneità delle singole annotazioni contabili riportate negli estratti conto (cfr. in proposito, ex multis, Tribunale
Roma sez. VI del 13.03.2012 n. 5283).
Invero, l'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto, piuttosto, l'esame della fondatezza o meno (al momento della decisione) della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria (cfr., in questo senso, tra le altre, Cass. civ. n. 15026/2005; Cass. civ. n. 15186/2003; Cass. civ. n. 6663/2002).
Occorre inoltre premettere che, come eccepito dall'opposta, il conto presenta tuttora un saldo passivo che non è stato azzerato laddove da ottobre 2017 le rate non risultano pagate e la posizione
è stata passata al contenzioso, con decadenza del debitore dal beneficio del termine e costituzione in mora per un importo quantificato in € 37.673,87; pertanto in tali termini l'azione di ripetizione non può trovare accoglimento.
Afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità che se il conto non è chiuso e l'attore agisce in ripetizione, l'azione di ripetizione non può essere accolta (Cass., n. 798/2013). Tuttavia, al contempo, la proposizione dell'azione di condanna consente di ritenere implicitamente introdotta la domanda di accertamento del saldo ad una certa data. Dunque, la sentenza sarà di accertamento del saldo.
Tanto chiarito, venendo al merito della controversia, in primo luogo, non sono meritevoli di accoglimento le doglianze dell'opponente con cui ha rilevato la pattuizione nel contratto di finanziamento per cui è causa, di interessi superiori al tasso soglia antiusura vigente al momento della stipula e, quindi, ha richiesto la declaratoria della totale gratuità dello stesso contratto ex art. 1815, comma 2, c.c. con il diritto ad ottenere la restituzione dell'importo versato per il pagamento degli interessi corrispettivi non dovuti. All'uopo, giova rammentare innanzitutto che l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, convertito nella legge n. 24 del 2001, norma di interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815
c.c., stabilisce che: “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Quindi, considerato l'espresso riferimento normativo agli interessi pattuiti “a qualunque titolo”, si è affermata una copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui anche gli interessi moratori soggiacciono alla disciplina prevista dagli artt. 1815 c.c. e
644 c.p. (cfr., nell'ambito della giurisprudenza di merito, Tribunale Trani del 10.3.2014, e Tribunale
Milano n. 11997 del 27.10.2015, nonché Cass. civ. n. 6992/2007, Cassazione Civile n. 350/2013, richiamata anche dalla parte attrice, nell'atto introduttivo del giudizio).
Deve darsi atto, altresì, che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17447 del 2019, ha stabilito che: “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta” .
Il citato orientamento è stato confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.
19597 del 18/09/2020, che statuisce: “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio
(T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n.
108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal
T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il
T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende
l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.”.
Dunque, la sentenza n. 19597/2020 resa dalle Sezioni Unite, ha ribadito il principio per cui la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, precisando che la mancata ricomprensione di tali interessi nell'ambito del tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, ove essi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali.
Infatti, in quest'ultimo caso, il tasso soglia sarà dato dal TEGM incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti quale ulteriore margine di tolleranza;
mentre, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM come rilevato nei suddetti decreti.
Applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, risulta infondata la tesi attorea, laddove il consulente tecnico d'ufficio, con valutazioni condivisibili siccome immuni da vizi logici e giuridici, ha concluso che “Sulla base della documentazione in possesso si conclude che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 06/12/2011, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano non usurari dato che complessivamente non sono (o non possono essere) superiori al limite di legge (tasso soglia). Le condizioni pattuite in contratto diventano usuraie solo se si includono le spese connesse alla clausola di estinzione anticipata, che ad avviso della scrivente non devono essere incluse nel calcolo del TAEG in quanto, come specificato nelle istruzione di Banca d'Italia del 2009 di seguito riportate, sono da ritenersi meramente eventuali.” (cfr. pagg 16/17 versata in atti).
Per quanto concerne, poi, le ulteriori doglianze ovvero nullità della clausola di determinazione del
TAEG o ISC siccome non corrispondente quello effettivamente applicato nonché la nullità del piano di ammortamento per mancata indicazione dello stesso, la ctu ha avuto modo di rilevare che
“Dai prospetti di calcolo riportati si evince che il piano di ammortamento applicato al contratto di finanziamento corrisponde al piano di ammortamento alla francese indicato nelle condizioni generali del contratto sottoscritto tra le parti in data 06/12/2011 (risposta la quesito 6), il tasso di interesse applicato nel corso del rapporto di finanziamento corrisponde a quello pattuito per iscritto al momento della sottoscrizione del contratto, la rata periodica di € 755,50 è composta da una quota capitale e una quota interessi calcolata al tasso di interesse di 11.95% pertanto in risposta al quesito 4 la sottoscritta ritiene di non dover effettuare alcun ricalcolo. Dallo schema dei pagamenti si può evidenziare inoltre come il TEG (comprensivo di tutti costi legati all'erogazione del credito) per ogni rata non è mai superiore al tasso soglia pro tempore vigente”.
Pertanto, la domanda della parte opponente, non può trovare comunque accoglimento in seno alla presente controversia.
In ogni caso giova evidenziare che, la stessa non comporta alcuna nullità ex articolo 117, comma 6,
c.p.c., sul punto il condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità esclude che la predetta disposizione, che sancisce la nullità delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati, possa essere applicata all'ISC o TAE, non essendo infatti quest'ultimo sussumibile nelle predette categorie, non trattandosi né di un prezzo né di una condizione contrattuale né, tantomeno, di un tasso d'interesse (cfr., tra le altre, Trib. Napoli Nord,
9/7/2018; Trib. Catania, 28/2/2018 n. 957).
A ciò aggiungasi l'autorevole arresto della Corte di Cassazione che, con la recente ordinanza n.
14000/2023, ha chiarito che: “L'Indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Delib. CICR 4 marzo 2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare "le operazioni e i servizi per i quali... gli intermediari sono obbligati a rendere noto un
"Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca
d'Italia. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità Pa dell'operazione. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: non rientra, dunque, nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6 TUB". Tale impostazione giuridica è del tutto coerente con il principio di diritto - cui il Collegio intende dare continuità - enunciato da Cass. n. 39169/2021, secondo cui "In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117 tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto". Alla luce del compendio probatorio in atti e dei principi normativi e giurisprudenziali ut supra citati le domande avanzate da parte opponente, risultano infondate e, dunque devono essere rigettate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione avanzata da parte opponente e, per l'effetto, conferma integralmente il
Decreto Ingiuntivo nr. 357/18 emesso dal Tribunale di Paola in data 1.8.2018, dichiarandone l'esecutorietà;
2. Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 8.519,00 per compenso, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
3. Pone le spese di CTU, nella misura liquidata nel corso del giudizio, definitivamente a carico di parte opponente.
Paola 8.07.2025
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli