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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/06/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1232/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1232 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Rizzetto (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Torino n 83 a C.F._1
Lido degli Estensi (FE) giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Barioni (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso della C.F._2
Giovecca n. 81 a Ferrara, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 340/2021 del 12.5.2021, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 27.2.2024:
Appellante : Parte_1
“in via principale: in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 340/2021 pubblicata il
pagina 1 di 14 12/05/2021, dichiarare risolto il contratto preliminare concluso il 28/03/2019 tra le parti in causa avente ad oggetto il complesso aziendale sito in Comacchio (FE), loc. Porto Garibaldi,
Viale dei Mille n. 42, condannando, tenuto conto della dichiarazione di recesso manifestata espressamente nel presente atto e che qui si ribadisce, la Controparte_1
n persona del suo legale rapp.te pro tempore alla restituzione di quanto versato dalla
[...]
(già oltre il Controparte_2 Parte_1 risarcimento di tutti i danni subiti e subendi nella misura di €. 131.808,98 e quelli derivanti dall'inadempimento rispetto al rapporto di comodato, quantificato in via prudenziale in euro
46.409,03 per la stagione estiva persa, per una somma complessiva di euro 178.218,01 o in quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge;
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Appellata : Controparte_1
“In via pregiudiziale Dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla per Parte_1 manifesta contrarietà all'art. 342 c.p.c. ovvero in applicazione dell'art.348bis c.p.c. ovvero in quanto la società è di fatto sciolta e non vi è nessun legale rappresentante munito dei poter per avallare l'iniziativa giudiziaria;
In via principale
Respingere le domande dell'appellante per tutte le ragioni meglio argomentate nel corpo della comparsa di costituzione e risposta, e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza del
Tribunale di Ferrara n. 340/2021;
Con vittoria di spese e onorari di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La (da qui , con atto di citazione Parte_1 Parte_1
dell'8.9.2020, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ferrara la
[...]
da qui ) esponendo: Controparte_1 CP_1
- il 28.03.2019, la aveva stipulato con la Parte_1 Controparte_3
(da qui un contratto preliminare di
[...] CP_3 compravendita d'azienda commerciale avente ad oggetto lo stabilimento balneare
“Bagno Ippopotamus” in Comacchio (FE), dotato di servizio bar e ristorazione, per il prezzo di € 250.000,00 di cui € 90.000,00 per le attrezzature, € 100.000,00 per il manufatto insistente su arenile demaniale ed € 60.000,00 per l'avviamento commerciale;
- poiché il manufatto insistente su arenile demaniale non era ancora censito presso l'Agenzia del Territorio, le parti avevano pattuito che la parte promittente venditrice doveva provvedere, a propria cura e spese, alla sua regolarizzazione catastale e urbanistica entro la fine del 2019, mentre la parte promittente acquirente veniva immessa pagina 2 di 14 immediatamente nel godimento dell'azienda con un contratto di comodato sin dalla data di stipula del contratto preliminare, al fine di consentire alla di poter gestire Parte_1
lo stabilimento balneare;
- il 13-14.11.2019, i sig. e avevano ceduto le loro quote CP_3 Persona_1
della società a favore dei sig. e che CP_3 CP_1 CP_1 Parte_2
assumeva la nuova denominazione di Controparte_1
- sia la sia la erano rimasti inadempienti all'obbligo di CP_3 CP_1
definire la pratica di accatastamento dell'immobile entro il 30.12.2019 impedendo così la stipula del contratto definitivo, nonostante l'insistenza del Geom. Parte_3
professionista incaricato dalle parti, affinché si procedesse con il deposito della pratica presso il competente ufficio comunale;
- la aveva corrisposto la somma di € 118.191,02 da imputare al prezzo Parte_1
mediante pagamento di pendenze tributarie e altri debiti della di spese CP_3
per lavori di ristrutturazione indispensabili ad ottenere le necessarie autorizzazioni urbanistiche e sanitarie finalizzati a sanare gli abusi edilizi;
- a seguito della mancata definizione della pratica di accatastamento dell'immobile per mancanza di sottoscrizione della relativa pratica della e della CP_3 CP_1
non si era potuto stipulare il contratto del contratto al 30.12.2019;
[...]
- la non si era resa disponibile a spostare il termine del definitivo al CP_1
Febbraio 2020 in modo da consentire alla stessa di adempiere all'obbligo di accatastamento;
- il 4.3.2020, a seguito di provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. emesso dal
Tribunale di Ferrara, il sig. era stato revocato per giusta causa dalla carica Parte_1
di amministratore della e sostituito dal sig. , nominato con Parte_1 Controparte_2
delibera del 9.3.2019;
- la nei primi mesi del 2020, all'insaputa della aveva CP_1 Parte_1 provveduto a modificare le serrature dell'ingresso dell'azienda impedendo alla comodataria di accedere allo stabilimento balneare ed aveva occupato l'immobile procedendo a lavori modificando lo stato dei luoghi e costringendo la promittente acquirente a ricorrere al Tribunale di Ferrara per la reintegrazione del possesso, ottenendo l'ordinanza di accoglimento del 28/08/2020;
- la era quindi inadempiente al contratto preliminare del 28.3.2019 non CP_1
avendo provveduto agli adempimenti necessari per l'accatastamento del manufatto al fine di dar seguito alla stipula del contratto definitivo entro la fine del 2019;
pagina 3 di 14 - il termine per la stipula del contratto definitivo (“entro e non oltre fine anno 2019”)
non era un termine essenziale e l'attrice si era resa disponibile al versamento del residuo del prezzo di € 131.808,98;
- a seguito del comportamento della , la promittente acquirente aveva CP_1
subito danni per non aver potuto organizzare la stagione balneare con una perdita di utile pari ad € 46.409,03;
- era interesse dell'attrice ottenere il trasferimento dell'immobile oggetto del preliminare ex art. 2932 c.c., salva la riduzione del prezzo e risarcimento dei danni;
- in subordine, nell'ipotesi di impossibilità di trasferimento dell'immobile e quindi di causa ostativa alla emissione della sentenza costitutiva, la dichiarava di Parte_1
recedere dal contratto preliminare, salvo diritto al risarcimento dei danni subiti.
La concludeva chiedendo in via principale l'emissione di una sentenza Parte_1
costitutiva ex art. 2932 c.c. previa compensazione parziale del prezzo per risarcimento del danno quantificato in € 46.409,03; in via subordinata, chiedeva di dichiarare risolto il contratto preliminare, condannando la alla restituzione di quanto versato dalla CP_1
oltre il risarcimento dei danni nella predetta misura. Parte_1
2. Si costituiva in giudizio la esponendo: Controparte_1
- la società si era resa inadempiente al preliminare poiché in forza del patto Parte_1
societario (art. 8), il socio accomandatario doveva ottenere, Parte_1
preventivamente, il nullaosta scritto dei soci accomandanti per la stipulazione del contratto definitivo;
- ai fini della stipula del contratto definitivo, dovevano essere presenti tutti i soci della
( , e , ma alla Parte_1 Parte_1 Controparte_2 CP_4 Persona_2 data fissata per la stipula dell'atto definitivo, erano presenti , legale CP_1
rappresentante della promittente alienante (già CP_1 [...]
, i soci e , Controparte_3 Controparte_2 Persona_2
accomandanti della promittente acquirente Parte_1
- al predetto incontro non si erano invece presentati per la né il sig. Parte_1 [...]
(socio accomandatario e legale rappresentante) né la sig. , Pt_1 CP_4
(socia accomandante) e pertanto non si era potuto procedere alla stipula del contratto definitivo, né si era potuto sottoscrivere un eventuale accordo di proroga, trattandosi di un'operazione di straordinaria amministrazione, superiore ad € 10.000,00, per la quale il socio accomandatario avrebbe dovuto ottenere il nullaosta scritto da parte dei soci pagina 4 di 14 accomandanti;
- la stipula del contratto definitivo non sarebbe quindi potuta avvenire indipendentemente dal mancato accatastamento dell'immobile oggetto di cessione;
- con la PEC del 18.12.2019 inviata dal Geom. a tutte le parti interessate, Parte_3
e erano venuti a conoscenza dell'impossibilità di CP_1 Controparte_5 procedere all'accatastamento del manufatto soltanto;
- nella medesima PEC il tecnico aveva avvisato le parti dell'impossibilità di procedere alla stipula del definitivo entro il termine fissato in quanto – a seguito della cessione delle quote della – era necessario avviare una pratica di subentro nella CP_3
concessione demaniale, che rappresentava la condizione per il successivo accatastamento dello stabilimento balneare;
- nonostante ciò i due soci accomandanti della ( e Parte_1 Controparte_2 Per_2
avevano deciso, comunque, di convocare la , alla stipula, per il
[...] CP_1
giorno 30.12.2019;
- l'immobile presentava comunque problematiche di conformità edilizia e urbanistica che non ne consentivano l'accatastamento, con conseguente nullità (ex art. 29 co. 1 bis,
L. n. 52/1985 e L. n. 47/1985) dell'atto definitivo;
- non era quindi possibile l'emissione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.;
- il termine fissato nel contratto preliminare era da ritenersi essenziale;
- non era provato il versamento di € 118.191,02 in acconto del prezzo;
- la richiesta di risarcimento danni (€ 46.409,03) per lo spoglio della detenzione dello stabilimento balneare, doveva essere azionata in un procedimento autonomo e distinto, avente ad oggetto la sola richiesta di risarcimento danni, patiti a seguito della violazione del rapporto di comodato, che comunque si era risolto.
La convenuta chiedeva quindi il rigetto della domanda attrice.
3. All'esito della trattazione, il Tribunale con sentenza n. 340/2021 rigettava la domanda principale di emissione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. e la domanda risarcitoria
(€ 46.409,03); accoglieva parzialmente invece la domanda subordinata e dichiarava risolto il contratto preliminare del 28.3.2019 ex art. 1453 c.c., limitando la condanna della CP_1
alla restituzione in favore della di € 2.071,22 quale somma che risultava
[...] Parte_1
effettivamente versata in acconto del prezzo da parte dell'attrice.
4. Avverso la predetta decisione ha proposto appello la Parte_4
[...]
pagina 5 di 14 5. Si è costituita in giudizio la chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello.
6. All'udienza del 27.2.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
QUESTIONI PRELIMINARI
7. Preliminarmente la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di forma e contenuto previsti dall'art. 342 c.p.c. avanzata dall'appellata. Secondo l'appellata, l'atto di appello non rispetterebbe i canoni richiesti dalla disciplina processualistica, in quanto si sostanzierebbe in una mera ripetizione delle argomentazioni svolte in primo grado, prive di rilievi contrastanti con le ragioni addotte dal
Tribunale. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale "il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze" (Cass. n.
1935/2020). È stato altresì precisato che "ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 del Cpc, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice" (Cass. n. 3679/2021).
È sufficiente, in altri termini, che l'atto di appello consenta di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum.
8. Nella fattispecie, la formulazione dell'atto di impugnazione consente di individuare con sufficiente chiarezza sia le parti della sentenza oggetto di gravame, sia gli errori nella ricostruzione del fatto e nell'applicazione delle norme di diritto che l'appellante assume essere stati compiuti dal primo giudice.
9. Sempre in via preliminare, la ha eccepito l'inammissibilità del gravame per CP_1
difetto di legittimazione attiva della difatti, al momento della introduzione Parte_1 dell'appello, la era priva di un legale rappresentante in quanto il Tribunale di Parte_1
pagina 6 di 14 Ferrara con decreto del 17.4.2021, a seguito della delibera di esclusione del socio accomandatario sig. aveva nominato un curatore speciale nella persona Parte_1 dell'Avv. Lorenzo Bramante, avente quindi la funzione di rappresentare in giudizio la predetta società. Inoltre, secondo l'appellata, si sarebbe concretizzato lo scioglimento della società ex art. 2272 c.c. per venir meno della pluralità di soci nel termine di sei mesi o comunque ex art. 2272 n. 2) seconda parte c.c. per impossibilità sopravvenuta di conseguire l'oggetto sociale (trasferimento del bene oggetto di contenzioso) e pertanto, dovrebbe dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
10. L'eccezione - delibabile dalla Corte in quanto afferente alla questione della legittimazione e dunque non soggetta a preclusioni (cfr. Cass. SS.UU. n. 2951/2016) - è infondata.
11. È sufficiente osservare, in ossequio alla pacifica giurisprudenza (cfr. Cass. SS:UU., nn.
4060, 4061 e 4062 del 2010; SS.UU. nn. 6070 e 6071 del 2013, n. 7642/2023), che l'art. 2272
c.c. prevede solo lo scioglimento e non già l'estinzione della società. Come noto, è solo la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese che ne determina l'estinzione e la priva della legittimazione ad agire o resistere in giudizio (secondo la disciplina ratione temporis vigente, vertendosi in vicenda successiva alla novella del D.L.vo. n. 6/2003 e pacificamente estesa alle società di persone).
12. Nella fattispecie, dalla visura camerale depositata il 22.05.2023, risulta come socio accomandatario e legale rappresentante (art. 8) il sig. già a suo tempo Parte_1
nominato amministratore provvisorio con delibera sociale del 9.3.2020, ai fini della prosecuzione del giudizio in primo grado che aveva conferito procura alle liti in data
8.9.2020.
13. Né sarebbe in tesi prospettabile una cessazione della materia del contendere per impossibilità del raggiungimento dell'unico scopo sociale (acquisizione dello stabilimento balneare); difatti, si deve dare atto che, in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.2.2024, l'appellante ha rinunciato alla domanda ex art. 2932 c.c., come risulta confermato negli scritti defensionali conclusivi (v. pag.
2-3 memoria di replica), mentre ha confermato la domanda (subordinata) di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della parte promittente venditrice, con conseguente sua condanna alla restituzione di quanto ricevuto dall'appellata oltre al risarcimento dei danni. Poiché è principio pacifico che la parte promittente acquirente che abbia agito per ottenere pagina 7 di 14 l'adempimento del contratto può successivamente chiedere la risoluzione del contratto ex art. 1453 co. 2 c.c. permane l'interesse dell'appellante alla decisione del presente giudizio.
14. Da ultimo, l'appellata ha altresì sollevato l'eccezione di inammissibilità della domanda formulata dall'appellante nelle conclusioni scritte rassegnate il 26.2.2024 in quanto difformi da quelle originariamente introdotte con l'atto di appello;
la novità consisterebbe nell'aver ampliato il thema decidendum in violazione dell'art. 345 c.p.c., avendo modificato il quantum conseguente alla domanda di risoluzione del contratto preliminare (già avanzata in via subordinata) con l'inserimento di una voce di danno nuova ovvero il risarcimento dei danni
“derivanti dall'inadempimento rispetto al rapporto di comodato, quantificato in via prudenziale in euro 46.409,03 per la stagione estiva persa, per una somma complessiva di euro 178.218,01”.
15. L'eccezione va disattesa. La diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova "causa petendi" in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non può essere equiparata a una nuova domanda.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte si configura domanda nuova - come tale, inammissibile in appello - quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa da quella fatta valere in primo grado e ciò anche se tali fatti erano già stati esposti nell'atto introduttivo del giudizio al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze, e soltanto nel giudizio di appello, per la prima volta, siano stati dedotti con una differente portata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione (v. Cass. n. 20757/2022). D'altra parte “il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti” (Cass. n.
5153/2019). Il giudice deve pertanto indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda (v. Cass. n. 13602/2019; n. 27940/2013) come ricavabile non solo dalle argomentazioni dell'atto introduttivo, ma in generale dagli atti defensionali, dai mezzi istruttori offerti e dallo scopo cui mira la parte (v. Cass. n. 11304/2018; v. anche n.
1244/2019). In generale, la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta prospettazione di una nuova “causa petendi” in aggiunta a pagina 8 di 14 quella dedotta in primo grado e, pertanto, non dà luogo ad una domanda nuova (cfr. Cass. sez.
L. n. 834/2019).
16. Applicando i suddetti principi alla fattispecie è da escludere che i fatti costitutivi dell'azionata pretesa siano stati modificati e quindi che sia stata formulata una domanda nuova;
difatti, la questione del danno richiesto per inadempimento del comodato è oggetto del quarto motivo di appello e la diversa quantificazione della somma richiesta, rientra nel più ampio ambito dell'azione proposta ancorché formulata nella domanda principale;
va osservato, difatti, che la rinuncia in sede di precisazione delle conclusioni da parte dell'appellante ha riguardato solo la pronuncia della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. ma non le altre domande avanzate con l'atto di appello, fra le quali vi era anche la richiesta di condanna dell'appellata al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento del comodato nella misura di € 46.409,03.
MERITO
17. Passando al merito, con il primo motivo di gravame, la si duole della Parte_1
decisione appellata laddove il Tribunale ha rigettato la domanda principale con la quale l'appellante chiedeva l'emissione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in adempimento del contratto preliminare del 28.3.2019.
18. La domanda principale è stata tuttavia rinunciata dall'appellante in sede di precisazione delle conclusioni (v. note di trattazione scritta depositate il 26.2.2024) e sostituita con la domanda di risoluzione del predetto contratto preliminare e risarcimento dei danni (peraltro già formulata in via subordinata). L'art. 1453 co. 2 c.c. contiene un principio di ordine processuale in base al quale nei contratti con prestazioni corrispettive è consentito alla parte, in deroga alle norme che vietano la mutatio libelli nel corso del processo, sostituire la domanda originaria di adempimento coattivo del contratto con quella di risoluzione per inadempimento, non solo per tutto il corso del giudizio di primo grado, ma anche in appello
(fino al momento della precisazione delle conclusioni) e nel giudizio di rinvio (v. ex multiis
Cass. n. 32456/2023). Pertanto, preso atto di quanto sopra, non vi è luogo di provvedere su detto motivo di appello e la relativa domanda ex art. 2932 c.c. che risulta abbandonata.
19. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della decisione impugnata laddove il Tribunale, pur accogliendo la domanda di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della , non ha condannato la convenuta alla restituzione degli CP_1
esborsi versati da parte della da imputare in acconto del prezzo convenuto. Parte_1
pagina 9 di 14 Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente valutato le prove documentali e la loro non riconducibilità ad acconti sul prezzo, ritenendo che, diversamente, il contratto sarebbe stato nullo per difetto di causa, in quanto la venditrice non avrebbe incassato alcun prezzo;
difatti gli esborsi sarebbero stati resi in realtà a vantaggio dell'acquirente (trattandosi di esborsi per pendenze tributarie ed altri debiti della nonché per Controparte_3 ristrutturazioni necessarie per sanare gli abusi edilizi e consentire l'accatastamento dell'immobile nell'interesse dell'acquirente stessa). Per l'appellante, invece, in base all'accordo delle parti, tali spese dovevano essere considerate in acconto del prezzo per la cessione dell'azienda, come risulterebbe dalla documentazione (pag. 75 del doc. 25 fasc. app.nte) ove i predetti esborsi risultano effettuati dalla ma sarebbero stati di Parte_1 competenza della (“La regolarizzazione di ogni manufatto, tanto Controparte_3
catastale quanto urbanistica, è in corso a cura e spese di parte promittente venditrice”).
20. Il motivo è infondato.
21. La Corte ritiene che la motivazione offerta dal Tribunale debba essere condivisa, sia sul piano logico-giuridico che probatorio.
22. Sotto il primo profilo, la tesi dell'appellante non appare condivisibile sotto il profilo logico-giuridico. Come rilevato dal Tribunale, se fosse rimessa alla volontà della promittente acquirente di stabilire (tenuto conto che la era già comodataria dell'azienda) Parte_1
quali spese - quindi anche non necessarie – erano da imputare al prezzo, verrebbe alterato il rapporto sinallagmatico con conseguente nullità del contratto, considerato che dette spese sarebbero comunque effettuate a vantaggio della stessa. Pertanto, non ogni spesa Parte_1
sostenuta dalla potrebbe considerarsi da imputarsi al prezzo, essendo onere Parte_1 dell'appellante allegare e dimostrare la riconducibilità di ciascuna spesa a tale scopo.
23. Ciò porta ad esaminare la questione sotto il profilo probatorio;
l'appellante ha prodotto una serie corposa di fatture dalle quali dovrebbe emergere che le spese ivi documentate sarebbero state effettuate nell'interesse della (già . CP_1 Controparte_6
Tuttavia la difesa appellante non coglie nel segno in quanto, come anche rilevato dal
Tribunale, la non ha fornito allegazioni o prove tali da poter ricondurre dette Parte_1
spese al rapporto sostanziale dedotto in giudizio;
difatti, trattasi di molteplici fatture relative a spese per le quali non è possibile dedurre la natura del rapporto sottostante, ovvero se tali spese sono state effettuate in adempimento del contratto preliminare (e quindi imputabili al prezzo) o per altre ragioni, considerato che la era stata immessa nel possesso Parte_1
pagina 10 di 14 dello stabilimento con comodato e quindi talune spese potevano rientrare nelle normali spese di gestione.
24. In difetto quindi di una puntuale e specifica allegazione da parte della in Parte_1
merito alla natura dell'esborso, non può ritenersi che questo sia ex sé imputabile al prezzo, in quanto non è possibile stabilire quali e quanti pagamenti sono da considerarsi effettuati in adempimento del contratto preliminare o per soddisfare altre esigenze della stessa (connesse alla gestione dell'azienda). D'altra parte, come detto, in difetto di tale allegazione circa la qualificazione della spesa, si permetterebbe alla di stabilire il prezzo finale, Parte_1
privando la della possibilità di contraddire in merito e con evidente violazione CP_1
del rapporto sinallagmatico. D'altra parte, nel contratto le parti - onde evitare ciò - avevano affidato ad un professionista di fiducia (Rag. l'incarico di verificare quali Persona_3
pagamenti effettuati da ante rogito finale, dovessero essere indirizzati a Parte_1
soddisfare il ceto creditorio della e quindi ad essere imputati al prezzo. CP_3
Pertanto, affinché gli esborsi di venissero considerati in acconto del prezzo, Parte_1
dovevano necessariamente passare al vaglio del predetto Rag. quindi non ogni spesa Per_3
sostenuta da questa, poteva considerarsi riferibile al ceto creditorio della CP_3
Ne consegue che solo le spese effettivamente e formalmente rendicondate dal Rag.
[...]
potevano essere imputate in acconto del prezzo e quindi la sentenza sotto tale profilo è Per_3
immune da vizi.
25. Da quanto precede risulta infondato anche il terzo motivo di gravame, con il quale l'appellante si duole della sentenza laddove il Tribunale, accogliendo parzialmente la domanda di risoluzione del contratto, ha condannato la alla restituzione di € CP_1
2.071,22 quale unica somma da ritenersi imputata in acconto del prezzo;
secondo l'appellante, vi sarebbero altre somme versate dalla destinate al ceto creditorio di Parte_1
fra le quali in particolare la fattura Ascom di € 944,72 richiamata a Controparte_3
pag. 89 del doc. 25 (fasc. app.nte) che lo stesso Rag. avrebbe autorizzato a pagare in Per_3
sostituzione della debitrice.
26. La predetta fattura Ascom del 6.8.2019 ha effettivamente ad oggetto lo svolgimento di attività contabile-fiscale per conto della e nella email del 30.7.2019 Controparte_3
(pag. 92 del doc. 25) il Rag. ha autorizzato il pagamento della fattura da parte di Per_3 [...]
(“puoi pagare l'Ascom. Appena pagato fammi avere i documenti per la pratica di Pt_1 rimborso”). Tuttavia lo stesso Rag. aveva richiesto la documentazione attestante Per_3
l'avvenuto pagamento ai fini della rendicontazione formale. L'appellante non ha però allegato pagina 11 di 14 (neppure indicato) se tale pagamento è stato effettivamente effettuato, in che data e con quali modalità, né ha prodotto la relativa quietanza. La semplice autorizzazione del predetto ragioniere non può ritenersi sufficiente a sostenere la prova dell'avvenuto pagamento, in difetto di una specifica indicazione nella rendicontazione che lo stesso professionista doveva effettuare.
27. Con il quarto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria (€ 46.409,03) corrispondente all'utile non percepito dalla Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto considerare - Parte_1
per le stagioni 2020 e 2021 - che l'azienda doveva essere trasferita alla entro il Parte_1
2019 e quindi, a causa dell'inadempimento della , l'appellante avrebbe subìto CP_1
un danno quantificabile almeno nella predetta somma riferita alla stagione 2019 (bilancio al
31.12.2019).
28. La Corte ritiene che la motivazione fornita dal Tribunale sia condivisibile.
29. L'appellante non ha argomentato sufficientemente la censura rispetto alla motivazione del Tribunale che ha rilevato come le stagioni 2020 e 2021 non possono essere comparate con quella del 2019, a causa degli effetti restrittivi della pandemia COVID-19 e della aleatorietà legata ai flussi turistici. Ma soprattutto l'appellante non ha offerto spunti critici in merito alla circostanza dell'assenza del presupposto logico-giuridico per la richiesta risarcitoria, ovvero l'impossibilità di gestire lo stabilimento o meglio di non aver richiesto la reintegra nel possesso nel presente giudizio a fronte della domanda risarcitoria cui necessariamente la domanda è subordinata.
30. Per le stesse ragioni è infondato l'ultimo motivo di gravame, con il quale l'appellante si duole dell'implicito rigetto della domanda di risarcimento danni in via equitativa. Secondo
l'appellante, la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. doveva essere disposta dal
Tribunale in ragione della difficoltà della prova del danno che dovrebbe ritenersi in re ipsa, alla luce delle allegazioni di e delle prove documentali versate in atti. Parte_1
31. Sul punto occorre ricordare che la liquidazione in equitativa ha natura integrativa o suppletiva, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova del danno, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento, salvo il caso in cui questa sia oggettivamente impossibile o sia particolarmente difficile provare: "l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata
pagina 12 di 14 l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata
l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (conf. Cass., n. 127/16; Cass., n. 4534/17) (Cass. n. 11698/2018; idem n.
8941/2022). Quindi, l'attore che agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di danni, non può limitarsi ad invocare la valutazione secondo equità in difetto di elementi probatori sufficienti a far ritenere sussistente un pregiudizio risarcibile, correndo l'obbligo sul danneggiato di allegare ogni elemento utile a consentire al giudice la liquidazione equitativa del danno.
32. Nella fattispecie tale onere – come detto – non è stato assolto dall'appellante che avrebbe potuto allegare in dettaglio la riferibilità degli esborsi effettuati per conto della;
CP_1
non si verte nella impossibilità o estrema difficoltà di determinare con esattezza l'entità del danno considerato che l'appellante aveva la possibilità di adempiere al proprio onere, non consentendo così di ricorrere al criterio della liquidazione in via equitativa.
33. L'appello va quindi rigettato e le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014.
34. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, co.
1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al
31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, co. 1 – bis.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Ferrara n. 340/2021, pubblicata il 12.05.2021;
- condanna a rifondere Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida
[...]
pagina 13 di 14 complessivamente in € 6.946,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante
[...]
l versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_1
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Bologna 27 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1232 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Rizzetto (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Torino n 83 a C.F._1
Lido degli Estensi (FE) giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Barioni (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso della C.F._2
Giovecca n. 81 a Ferrara, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 340/2021 del 12.5.2021, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 27.2.2024:
Appellante : Parte_1
“in via principale: in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 340/2021 pubblicata il
pagina 1 di 14 12/05/2021, dichiarare risolto il contratto preliminare concluso il 28/03/2019 tra le parti in causa avente ad oggetto il complesso aziendale sito in Comacchio (FE), loc. Porto Garibaldi,
Viale dei Mille n. 42, condannando, tenuto conto della dichiarazione di recesso manifestata espressamente nel presente atto e che qui si ribadisce, la Controparte_1
n persona del suo legale rapp.te pro tempore alla restituzione di quanto versato dalla
[...]
(già oltre il Controparte_2 Parte_1 risarcimento di tutti i danni subiti e subendi nella misura di €. 131.808,98 e quelli derivanti dall'inadempimento rispetto al rapporto di comodato, quantificato in via prudenziale in euro
46.409,03 per la stagione estiva persa, per una somma complessiva di euro 178.218,01 o in quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge;
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Appellata : Controparte_1
“In via pregiudiziale Dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla per Parte_1 manifesta contrarietà all'art. 342 c.p.c. ovvero in applicazione dell'art.348bis c.p.c. ovvero in quanto la società è di fatto sciolta e non vi è nessun legale rappresentante munito dei poter per avallare l'iniziativa giudiziaria;
In via principale
Respingere le domande dell'appellante per tutte le ragioni meglio argomentate nel corpo della comparsa di costituzione e risposta, e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza del
Tribunale di Ferrara n. 340/2021;
Con vittoria di spese e onorari di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La (da qui , con atto di citazione Parte_1 Parte_1
dell'8.9.2020, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ferrara la
[...]
da qui ) esponendo: Controparte_1 CP_1
- il 28.03.2019, la aveva stipulato con la Parte_1 Controparte_3
(da qui un contratto preliminare di
[...] CP_3 compravendita d'azienda commerciale avente ad oggetto lo stabilimento balneare
“Bagno Ippopotamus” in Comacchio (FE), dotato di servizio bar e ristorazione, per il prezzo di € 250.000,00 di cui € 90.000,00 per le attrezzature, € 100.000,00 per il manufatto insistente su arenile demaniale ed € 60.000,00 per l'avviamento commerciale;
- poiché il manufatto insistente su arenile demaniale non era ancora censito presso l'Agenzia del Territorio, le parti avevano pattuito che la parte promittente venditrice doveva provvedere, a propria cura e spese, alla sua regolarizzazione catastale e urbanistica entro la fine del 2019, mentre la parte promittente acquirente veniva immessa pagina 2 di 14 immediatamente nel godimento dell'azienda con un contratto di comodato sin dalla data di stipula del contratto preliminare, al fine di consentire alla di poter gestire Parte_1
lo stabilimento balneare;
- il 13-14.11.2019, i sig. e avevano ceduto le loro quote CP_3 Persona_1
della società a favore dei sig. e che CP_3 CP_1 CP_1 Parte_2
assumeva la nuova denominazione di Controparte_1
- sia la sia la erano rimasti inadempienti all'obbligo di CP_3 CP_1
definire la pratica di accatastamento dell'immobile entro il 30.12.2019 impedendo così la stipula del contratto definitivo, nonostante l'insistenza del Geom. Parte_3
professionista incaricato dalle parti, affinché si procedesse con il deposito della pratica presso il competente ufficio comunale;
- la aveva corrisposto la somma di € 118.191,02 da imputare al prezzo Parte_1
mediante pagamento di pendenze tributarie e altri debiti della di spese CP_3
per lavori di ristrutturazione indispensabili ad ottenere le necessarie autorizzazioni urbanistiche e sanitarie finalizzati a sanare gli abusi edilizi;
- a seguito della mancata definizione della pratica di accatastamento dell'immobile per mancanza di sottoscrizione della relativa pratica della e della CP_3 CP_1
non si era potuto stipulare il contratto del contratto al 30.12.2019;
[...]
- la non si era resa disponibile a spostare il termine del definitivo al CP_1
Febbraio 2020 in modo da consentire alla stessa di adempiere all'obbligo di accatastamento;
- il 4.3.2020, a seguito di provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. emesso dal
Tribunale di Ferrara, il sig. era stato revocato per giusta causa dalla carica Parte_1
di amministratore della e sostituito dal sig. , nominato con Parte_1 Controparte_2
delibera del 9.3.2019;
- la nei primi mesi del 2020, all'insaputa della aveva CP_1 Parte_1 provveduto a modificare le serrature dell'ingresso dell'azienda impedendo alla comodataria di accedere allo stabilimento balneare ed aveva occupato l'immobile procedendo a lavori modificando lo stato dei luoghi e costringendo la promittente acquirente a ricorrere al Tribunale di Ferrara per la reintegrazione del possesso, ottenendo l'ordinanza di accoglimento del 28/08/2020;
- la era quindi inadempiente al contratto preliminare del 28.3.2019 non CP_1
avendo provveduto agli adempimenti necessari per l'accatastamento del manufatto al fine di dar seguito alla stipula del contratto definitivo entro la fine del 2019;
pagina 3 di 14 - il termine per la stipula del contratto definitivo (“entro e non oltre fine anno 2019”)
non era un termine essenziale e l'attrice si era resa disponibile al versamento del residuo del prezzo di € 131.808,98;
- a seguito del comportamento della , la promittente acquirente aveva CP_1
subito danni per non aver potuto organizzare la stagione balneare con una perdita di utile pari ad € 46.409,03;
- era interesse dell'attrice ottenere il trasferimento dell'immobile oggetto del preliminare ex art. 2932 c.c., salva la riduzione del prezzo e risarcimento dei danni;
- in subordine, nell'ipotesi di impossibilità di trasferimento dell'immobile e quindi di causa ostativa alla emissione della sentenza costitutiva, la dichiarava di Parte_1
recedere dal contratto preliminare, salvo diritto al risarcimento dei danni subiti.
La concludeva chiedendo in via principale l'emissione di una sentenza Parte_1
costitutiva ex art. 2932 c.c. previa compensazione parziale del prezzo per risarcimento del danno quantificato in € 46.409,03; in via subordinata, chiedeva di dichiarare risolto il contratto preliminare, condannando la alla restituzione di quanto versato dalla CP_1
oltre il risarcimento dei danni nella predetta misura. Parte_1
2. Si costituiva in giudizio la esponendo: Controparte_1
- la società si era resa inadempiente al preliminare poiché in forza del patto Parte_1
societario (art. 8), il socio accomandatario doveva ottenere, Parte_1
preventivamente, il nullaosta scritto dei soci accomandanti per la stipulazione del contratto definitivo;
- ai fini della stipula del contratto definitivo, dovevano essere presenti tutti i soci della
( , e , ma alla Parte_1 Parte_1 Controparte_2 CP_4 Persona_2 data fissata per la stipula dell'atto definitivo, erano presenti , legale CP_1
rappresentante della promittente alienante (già CP_1 [...]
, i soci e , Controparte_3 Controparte_2 Persona_2
accomandanti della promittente acquirente Parte_1
- al predetto incontro non si erano invece presentati per la né il sig. Parte_1 [...]
(socio accomandatario e legale rappresentante) né la sig. , Pt_1 CP_4
(socia accomandante) e pertanto non si era potuto procedere alla stipula del contratto definitivo, né si era potuto sottoscrivere un eventuale accordo di proroga, trattandosi di un'operazione di straordinaria amministrazione, superiore ad € 10.000,00, per la quale il socio accomandatario avrebbe dovuto ottenere il nullaosta scritto da parte dei soci pagina 4 di 14 accomandanti;
- la stipula del contratto definitivo non sarebbe quindi potuta avvenire indipendentemente dal mancato accatastamento dell'immobile oggetto di cessione;
- con la PEC del 18.12.2019 inviata dal Geom. a tutte le parti interessate, Parte_3
e erano venuti a conoscenza dell'impossibilità di CP_1 Controparte_5 procedere all'accatastamento del manufatto soltanto;
- nella medesima PEC il tecnico aveva avvisato le parti dell'impossibilità di procedere alla stipula del definitivo entro il termine fissato in quanto – a seguito della cessione delle quote della – era necessario avviare una pratica di subentro nella CP_3
concessione demaniale, che rappresentava la condizione per il successivo accatastamento dello stabilimento balneare;
- nonostante ciò i due soci accomandanti della ( e Parte_1 Controparte_2 Per_2
avevano deciso, comunque, di convocare la , alla stipula, per il
[...] CP_1
giorno 30.12.2019;
- l'immobile presentava comunque problematiche di conformità edilizia e urbanistica che non ne consentivano l'accatastamento, con conseguente nullità (ex art. 29 co. 1 bis,
L. n. 52/1985 e L. n. 47/1985) dell'atto definitivo;
- non era quindi possibile l'emissione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.;
- il termine fissato nel contratto preliminare era da ritenersi essenziale;
- non era provato il versamento di € 118.191,02 in acconto del prezzo;
- la richiesta di risarcimento danni (€ 46.409,03) per lo spoglio della detenzione dello stabilimento balneare, doveva essere azionata in un procedimento autonomo e distinto, avente ad oggetto la sola richiesta di risarcimento danni, patiti a seguito della violazione del rapporto di comodato, che comunque si era risolto.
La convenuta chiedeva quindi il rigetto della domanda attrice.
3. All'esito della trattazione, il Tribunale con sentenza n. 340/2021 rigettava la domanda principale di emissione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. e la domanda risarcitoria
(€ 46.409,03); accoglieva parzialmente invece la domanda subordinata e dichiarava risolto il contratto preliminare del 28.3.2019 ex art. 1453 c.c., limitando la condanna della CP_1
alla restituzione in favore della di € 2.071,22 quale somma che risultava
[...] Parte_1
effettivamente versata in acconto del prezzo da parte dell'attrice.
4. Avverso la predetta decisione ha proposto appello la Parte_4
[...]
pagina 5 di 14 5. Si è costituita in giudizio la chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello.
6. All'udienza del 27.2.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
QUESTIONI PRELIMINARI
7. Preliminarmente la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di forma e contenuto previsti dall'art. 342 c.p.c. avanzata dall'appellata. Secondo l'appellata, l'atto di appello non rispetterebbe i canoni richiesti dalla disciplina processualistica, in quanto si sostanzierebbe in una mera ripetizione delle argomentazioni svolte in primo grado, prive di rilievi contrastanti con le ragioni addotte dal
Tribunale. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale "il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze" (Cass. n.
1935/2020). È stato altresì precisato che "ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 del Cpc, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice" (Cass. n. 3679/2021).
È sufficiente, in altri termini, che l'atto di appello consenta di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum.
8. Nella fattispecie, la formulazione dell'atto di impugnazione consente di individuare con sufficiente chiarezza sia le parti della sentenza oggetto di gravame, sia gli errori nella ricostruzione del fatto e nell'applicazione delle norme di diritto che l'appellante assume essere stati compiuti dal primo giudice.
9. Sempre in via preliminare, la ha eccepito l'inammissibilità del gravame per CP_1
difetto di legittimazione attiva della difatti, al momento della introduzione Parte_1 dell'appello, la era priva di un legale rappresentante in quanto il Tribunale di Parte_1
pagina 6 di 14 Ferrara con decreto del 17.4.2021, a seguito della delibera di esclusione del socio accomandatario sig. aveva nominato un curatore speciale nella persona Parte_1 dell'Avv. Lorenzo Bramante, avente quindi la funzione di rappresentare in giudizio la predetta società. Inoltre, secondo l'appellata, si sarebbe concretizzato lo scioglimento della società ex art. 2272 c.c. per venir meno della pluralità di soci nel termine di sei mesi o comunque ex art. 2272 n. 2) seconda parte c.c. per impossibilità sopravvenuta di conseguire l'oggetto sociale (trasferimento del bene oggetto di contenzioso) e pertanto, dovrebbe dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
10. L'eccezione - delibabile dalla Corte in quanto afferente alla questione della legittimazione e dunque non soggetta a preclusioni (cfr. Cass. SS.UU. n. 2951/2016) - è infondata.
11. È sufficiente osservare, in ossequio alla pacifica giurisprudenza (cfr. Cass. SS:UU., nn.
4060, 4061 e 4062 del 2010; SS.UU. nn. 6070 e 6071 del 2013, n. 7642/2023), che l'art. 2272
c.c. prevede solo lo scioglimento e non già l'estinzione della società. Come noto, è solo la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese che ne determina l'estinzione e la priva della legittimazione ad agire o resistere in giudizio (secondo la disciplina ratione temporis vigente, vertendosi in vicenda successiva alla novella del D.L.vo. n. 6/2003 e pacificamente estesa alle società di persone).
12. Nella fattispecie, dalla visura camerale depositata il 22.05.2023, risulta come socio accomandatario e legale rappresentante (art. 8) il sig. già a suo tempo Parte_1
nominato amministratore provvisorio con delibera sociale del 9.3.2020, ai fini della prosecuzione del giudizio in primo grado che aveva conferito procura alle liti in data
8.9.2020.
13. Né sarebbe in tesi prospettabile una cessazione della materia del contendere per impossibilità del raggiungimento dell'unico scopo sociale (acquisizione dello stabilimento balneare); difatti, si deve dare atto che, in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.2.2024, l'appellante ha rinunciato alla domanda ex art. 2932 c.c., come risulta confermato negli scritti defensionali conclusivi (v. pag.
2-3 memoria di replica), mentre ha confermato la domanda (subordinata) di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della parte promittente venditrice, con conseguente sua condanna alla restituzione di quanto ricevuto dall'appellata oltre al risarcimento dei danni. Poiché è principio pacifico che la parte promittente acquirente che abbia agito per ottenere pagina 7 di 14 l'adempimento del contratto può successivamente chiedere la risoluzione del contratto ex art. 1453 co. 2 c.c. permane l'interesse dell'appellante alla decisione del presente giudizio.
14. Da ultimo, l'appellata ha altresì sollevato l'eccezione di inammissibilità della domanda formulata dall'appellante nelle conclusioni scritte rassegnate il 26.2.2024 in quanto difformi da quelle originariamente introdotte con l'atto di appello;
la novità consisterebbe nell'aver ampliato il thema decidendum in violazione dell'art. 345 c.p.c., avendo modificato il quantum conseguente alla domanda di risoluzione del contratto preliminare (già avanzata in via subordinata) con l'inserimento di una voce di danno nuova ovvero il risarcimento dei danni
“derivanti dall'inadempimento rispetto al rapporto di comodato, quantificato in via prudenziale in euro 46.409,03 per la stagione estiva persa, per una somma complessiva di euro 178.218,01”.
15. L'eccezione va disattesa. La diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova "causa petendi" in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non può essere equiparata a una nuova domanda.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte si configura domanda nuova - come tale, inammissibile in appello - quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa da quella fatta valere in primo grado e ciò anche se tali fatti erano già stati esposti nell'atto introduttivo del giudizio al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze, e soltanto nel giudizio di appello, per la prima volta, siano stati dedotti con una differente portata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione (v. Cass. n. 20757/2022). D'altra parte “il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti” (Cass. n.
5153/2019). Il giudice deve pertanto indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda (v. Cass. n. 13602/2019; n. 27940/2013) come ricavabile non solo dalle argomentazioni dell'atto introduttivo, ma in generale dagli atti defensionali, dai mezzi istruttori offerti e dallo scopo cui mira la parte (v. Cass. n. 11304/2018; v. anche n.
1244/2019). In generale, la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta prospettazione di una nuova “causa petendi” in aggiunta a pagina 8 di 14 quella dedotta in primo grado e, pertanto, non dà luogo ad una domanda nuova (cfr. Cass. sez.
L. n. 834/2019).
16. Applicando i suddetti principi alla fattispecie è da escludere che i fatti costitutivi dell'azionata pretesa siano stati modificati e quindi che sia stata formulata una domanda nuova;
difatti, la questione del danno richiesto per inadempimento del comodato è oggetto del quarto motivo di appello e la diversa quantificazione della somma richiesta, rientra nel più ampio ambito dell'azione proposta ancorché formulata nella domanda principale;
va osservato, difatti, che la rinuncia in sede di precisazione delle conclusioni da parte dell'appellante ha riguardato solo la pronuncia della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. ma non le altre domande avanzate con l'atto di appello, fra le quali vi era anche la richiesta di condanna dell'appellata al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento del comodato nella misura di € 46.409,03.
MERITO
17. Passando al merito, con il primo motivo di gravame, la si duole della Parte_1
decisione appellata laddove il Tribunale ha rigettato la domanda principale con la quale l'appellante chiedeva l'emissione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in adempimento del contratto preliminare del 28.3.2019.
18. La domanda principale è stata tuttavia rinunciata dall'appellante in sede di precisazione delle conclusioni (v. note di trattazione scritta depositate il 26.2.2024) e sostituita con la domanda di risoluzione del predetto contratto preliminare e risarcimento dei danni (peraltro già formulata in via subordinata). L'art. 1453 co. 2 c.c. contiene un principio di ordine processuale in base al quale nei contratti con prestazioni corrispettive è consentito alla parte, in deroga alle norme che vietano la mutatio libelli nel corso del processo, sostituire la domanda originaria di adempimento coattivo del contratto con quella di risoluzione per inadempimento, non solo per tutto il corso del giudizio di primo grado, ma anche in appello
(fino al momento della precisazione delle conclusioni) e nel giudizio di rinvio (v. ex multiis
Cass. n. 32456/2023). Pertanto, preso atto di quanto sopra, non vi è luogo di provvedere su detto motivo di appello e la relativa domanda ex art. 2932 c.c. che risulta abbandonata.
19. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della decisione impugnata laddove il Tribunale, pur accogliendo la domanda di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della , non ha condannato la convenuta alla restituzione degli CP_1
esborsi versati da parte della da imputare in acconto del prezzo convenuto. Parte_1
pagina 9 di 14 Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente valutato le prove documentali e la loro non riconducibilità ad acconti sul prezzo, ritenendo che, diversamente, il contratto sarebbe stato nullo per difetto di causa, in quanto la venditrice non avrebbe incassato alcun prezzo;
difatti gli esborsi sarebbero stati resi in realtà a vantaggio dell'acquirente (trattandosi di esborsi per pendenze tributarie ed altri debiti della nonché per Controparte_3 ristrutturazioni necessarie per sanare gli abusi edilizi e consentire l'accatastamento dell'immobile nell'interesse dell'acquirente stessa). Per l'appellante, invece, in base all'accordo delle parti, tali spese dovevano essere considerate in acconto del prezzo per la cessione dell'azienda, come risulterebbe dalla documentazione (pag. 75 del doc. 25 fasc. app.nte) ove i predetti esborsi risultano effettuati dalla ma sarebbero stati di Parte_1 competenza della (“La regolarizzazione di ogni manufatto, tanto Controparte_3
catastale quanto urbanistica, è in corso a cura e spese di parte promittente venditrice”).
20. Il motivo è infondato.
21. La Corte ritiene che la motivazione offerta dal Tribunale debba essere condivisa, sia sul piano logico-giuridico che probatorio.
22. Sotto il primo profilo, la tesi dell'appellante non appare condivisibile sotto il profilo logico-giuridico. Come rilevato dal Tribunale, se fosse rimessa alla volontà della promittente acquirente di stabilire (tenuto conto che la era già comodataria dell'azienda) Parte_1
quali spese - quindi anche non necessarie – erano da imputare al prezzo, verrebbe alterato il rapporto sinallagmatico con conseguente nullità del contratto, considerato che dette spese sarebbero comunque effettuate a vantaggio della stessa. Pertanto, non ogni spesa Parte_1
sostenuta dalla potrebbe considerarsi da imputarsi al prezzo, essendo onere Parte_1 dell'appellante allegare e dimostrare la riconducibilità di ciascuna spesa a tale scopo.
23. Ciò porta ad esaminare la questione sotto il profilo probatorio;
l'appellante ha prodotto una serie corposa di fatture dalle quali dovrebbe emergere che le spese ivi documentate sarebbero state effettuate nell'interesse della (già . CP_1 Controparte_6
Tuttavia la difesa appellante non coglie nel segno in quanto, come anche rilevato dal
Tribunale, la non ha fornito allegazioni o prove tali da poter ricondurre dette Parte_1
spese al rapporto sostanziale dedotto in giudizio;
difatti, trattasi di molteplici fatture relative a spese per le quali non è possibile dedurre la natura del rapporto sottostante, ovvero se tali spese sono state effettuate in adempimento del contratto preliminare (e quindi imputabili al prezzo) o per altre ragioni, considerato che la era stata immessa nel possesso Parte_1
pagina 10 di 14 dello stabilimento con comodato e quindi talune spese potevano rientrare nelle normali spese di gestione.
24. In difetto quindi di una puntuale e specifica allegazione da parte della in Parte_1
merito alla natura dell'esborso, non può ritenersi che questo sia ex sé imputabile al prezzo, in quanto non è possibile stabilire quali e quanti pagamenti sono da considerarsi effettuati in adempimento del contratto preliminare o per soddisfare altre esigenze della stessa (connesse alla gestione dell'azienda). D'altra parte, come detto, in difetto di tale allegazione circa la qualificazione della spesa, si permetterebbe alla di stabilire il prezzo finale, Parte_1
privando la della possibilità di contraddire in merito e con evidente violazione CP_1
del rapporto sinallagmatico. D'altra parte, nel contratto le parti - onde evitare ciò - avevano affidato ad un professionista di fiducia (Rag. l'incarico di verificare quali Persona_3
pagamenti effettuati da ante rogito finale, dovessero essere indirizzati a Parte_1
soddisfare il ceto creditorio della e quindi ad essere imputati al prezzo. CP_3
Pertanto, affinché gli esborsi di venissero considerati in acconto del prezzo, Parte_1
dovevano necessariamente passare al vaglio del predetto Rag. quindi non ogni spesa Per_3
sostenuta da questa, poteva considerarsi riferibile al ceto creditorio della CP_3
Ne consegue che solo le spese effettivamente e formalmente rendicondate dal Rag.
[...]
potevano essere imputate in acconto del prezzo e quindi la sentenza sotto tale profilo è Per_3
immune da vizi.
25. Da quanto precede risulta infondato anche il terzo motivo di gravame, con il quale l'appellante si duole della sentenza laddove il Tribunale, accogliendo parzialmente la domanda di risoluzione del contratto, ha condannato la alla restituzione di € CP_1
2.071,22 quale unica somma da ritenersi imputata in acconto del prezzo;
secondo l'appellante, vi sarebbero altre somme versate dalla destinate al ceto creditorio di Parte_1
fra le quali in particolare la fattura Ascom di € 944,72 richiamata a Controparte_3
pag. 89 del doc. 25 (fasc. app.nte) che lo stesso Rag. avrebbe autorizzato a pagare in Per_3
sostituzione della debitrice.
26. La predetta fattura Ascom del 6.8.2019 ha effettivamente ad oggetto lo svolgimento di attività contabile-fiscale per conto della e nella email del 30.7.2019 Controparte_3
(pag. 92 del doc. 25) il Rag. ha autorizzato il pagamento della fattura da parte di Per_3 [...]
(“puoi pagare l'Ascom. Appena pagato fammi avere i documenti per la pratica di Pt_1 rimborso”). Tuttavia lo stesso Rag. aveva richiesto la documentazione attestante Per_3
l'avvenuto pagamento ai fini della rendicontazione formale. L'appellante non ha però allegato pagina 11 di 14 (neppure indicato) se tale pagamento è stato effettivamente effettuato, in che data e con quali modalità, né ha prodotto la relativa quietanza. La semplice autorizzazione del predetto ragioniere non può ritenersi sufficiente a sostenere la prova dell'avvenuto pagamento, in difetto di una specifica indicazione nella rendicontazione che lo stesso professionista doveva effettuare.
27. Con il quarto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria (€ 46.409,03) corrispondente all'utile non percepito dalla Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto considerare - Parte_1
per le stagioni 2020 e 2021 - che l'azienda doveva essere trasferita alla entro il Parte_1
2019 e quindi, a causa dell'inadempimento della , l'appellante avrebbe subìto CP_1
un danno quantificabile almeno nella predetta somma riferita alla stagione 2019 (bilancio al
31.12.2019).
28. La Corte ritiene che la motivazione fornita dal Tribunale sia condivisibile.
29. L'appellante non ha argomentato sufficientemente la censura rispetto alla motivazione del Tribunale che ha rilevato come le stagioni 2020 e 2021 non possono essere comparate con quella del 2019, a causa degli effetti restrittivi della pandemia COVID-19 e della aleatorietà legata ai flussi turistici. Ma soprattutto l'appellante non ha offerto spunti critici in merito alla circostanza dell'assenza del presupposto logico-giuridico per la richiesta risarcitoria, ovvero l'impossibilità di gestire lo stabilimento o meglio di non aver richiesto la reintegra nel possesso nel presente giudizio a fronte della domanda risarcitoria cui necessariamente la domanda è subordinata.
30. Per le stesse ragioni è infondato l'ultimo motivo di gravame, con il quale l'appellante si duole dell'implicito rigetto della domanda di risarcimento danni in via equitativa. Secondo
l'appellante, la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. doveva essere disposta dal
Tribunale in ragione della difficoltà della prova del danno che dovrebbe ritenersi in re ipsa, alla luce delle allegazioni di e delle prove documentali versate in atti. Parte_1
31. Sul punto occorre ricordare che la liquidazione in equitativa ha natura integrativa o suppletiva, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova del danno, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento, salvo il caso in cui questa sia oggettivamente impossibile o sia particolarmente difficile provare: "l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata
pagina 12 di 14 l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata
l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (conf. Cass., n. 127/16; Cass., n. 4534/17) (Cass. n. 11698/2018; idem n.
8941/2022). Quindi, l'attore che agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di danni, non può limitarsi ad invocare la valutazione secondo equità in difetto di elementi probatori sufficienti a far ritenere sussistente un pregiudizio risarcibile, correndo l'obbligo sul danneggiato di allegare ogni elemento utile a consentire al giudice la liquidazione equitativa del danno.
32. Nella fattispecie tale onere – come detto – non è stato assolto dall'appellante che avrebbe potuto allegare in dettaglio la riferibilità degli esborsi effettuati per conto della;
CP_1
non si verte nella impossibilità o estrema difficoltà di determinare con esattezza l'entità del danno considerato che l'appellante aveva la possibilità di adempiere al proprio onere, non consentendo così di ricorrere al criterio della liquidazione in via equitativa.
33. L'appello va quindi rigettato e le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014.
34. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, co.
1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al
31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, co. 1 – bis.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Ferrara n. 340/2021, pubblicata il 12.05.2021;
- condanna a rifondere Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida
[...]
pagina 13 di 14 complessivamente in € 6.946,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante
[...]
l versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_1
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Bologna 27 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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