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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 09/04/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di OL EN, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1168/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 08.08.2024 da:
(C.F.: ) nato in [...] il Parte_1 C.F._1
25.11.1945 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Gennaro Eufemia del Foro di OL EN
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nata il [...] in [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Cavezza Autilia del Foro di OL EN
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 24.09.2024 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte ricorrente e parte resistente hanno concluso concordemente nei seguenti termini:
“dichiarare la separazione dei coniugi che hanno contratto matrimonio civile in data
16.09.2007 in OL EN (Atto di matrimonio Anno 2007 Parte 1 Serie N. 37
Comune di OL EN); comandare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
OL EN di trascrivere l'emananda sentenza di separazione a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
assegnare la casa coniugale - condotta in affitto - e sita in OL EN (AP), in via Foligno n. 21, al ricorrente stante anche il suo gravissimo stato di salute. A tal fine le parti concordano che la sig.ra lascerà la casa coniugale portando con sé i propri beni Controparte_1
personali entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
assegnare
l'autovettura della famiglia attualmente di proprietà alla marca Fiat Controparte_1
Auto spa - Alfa Romeo - Modello 147 Twin Spark - Targata BP394RH n. di telaio
ZAR93700005006337 al Sig. con trasferimento di proprietà che Parte_1
avverrà a cura ed a carico di quest'ultimo entro 60 giorni dall'omologa della separazione, con tutti i benefici e le esenzioni di legge. Si precisa che nelle more del trasferimento ogni e qualunque spesa e/o onere relativo alla proprietà del mezzo indicato che è sempre stato nelle disponibilità di quest'ultimo (assicurazione, bolli anche arretrati, multe, spese di riparazioni, danni a terzi ecc.) saranno in carico allo stesso le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di Pt_1
mantenimento sia di separazione che divorzile e dichiarano di aver provveduto a disciplinare ogni reciproca pendenza, di rinunciare a tutte le domande formulate nei rispettivi scritti difensivi e a non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad eccezione di quanto disciplinato nei punti precedenti. Inoltre, il Sig. , con la Parte_1
sottoscrizione del presente accordo, dichiara di rinunciare ad ogni e qualunque pretesa e/o diritto di credito vantato per effetto di regalie e/o altre forme di donazioni anche in denaro effettuate nel corso del matrimonio in favore della moglie e/o della di lei famiglia a titolo di “liberalità” e/o a qualunque altro titolo;
all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, si chiede che l'Ill.mo giudice Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni della separazione;
le spese del presente giudizio sono da ritenersi compensate interamente tra le parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in 08.08.2024, il Sig. sulla premessa che: Parte_1
• in data 16.09.2007 contraeva matrimonio civile con in CP_2
OL EN (Atto di matrimonio Anno 2007 Parte 1 Serie N. 37 Comune di
OL EN);
• i coniugi vivevano ed avevano sempre vissuto presso l'abitazione sita in
OL EN, Via Foligno n.21, condotta dal ricorrente in locazione, unitamente al loro figlio oramai maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
• nel corso dell'anno 2024, le condizioni di salute del ricorrente avevano subito un forte degrado a causa di una malattia che lo aveva costretto a subire n.
3 interventi chirurgici ai reni e che da marzo lo costringeva alla dialisi a giorni alterni presso l'ospedale di OL EN;
• la resistente, nonostante l'aggravarsi dello stato di salute del ricorrente, non si prendeva cura dello stesso, usciva quasi tutte le sere rientrando a notte fonda, non forniva alcun supporto pratico, psicologico o di altra natura, anche economica;
• la resistente, pertanto, aveva violato i doveri imposti dall'art. 143 del c.c.
e ciò in un momento in cui la salute del ricorrente era assolutamente precaria e quindi quando egli avrebbe avuto maggior bisogno di aiuto;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di OL EN di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e, all'esito, lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni.
In data 11.09.2024 il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento, e fissava l'udienza del 13.03.2025 per la comparizione delle parti dinanzi al magistrato delegato.
In data 09.10.2024 parte ricorrente, stante l'accordo intervenuto con la resistente per la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale, depositava agli atti l'accordo sottoscritto nonché l'istanza per la trattazione scritta dell'udienza.
Il Giudice, all'udienza del 13.03.2025, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, fissava l'udienza del giorno 08.04.2025, disponendone la trattazione cartolare, in occasione della quale rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Osserva il Collegio che le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi delle medesime.
Il presente giudizio dovrà, poi, essere rimesso in fase istruttoria dinanzi al Giudice relatore per la sua prosecuzione ai fini della pronuncia dello scioglimento del matrimonio. La regolamentazione delle spese di lite, pertanto, viene rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale di OL EN, non definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, provvede nei seguenti termini concordati tra le parti: • dichiara la separazione dei coniugi che hanno contratto matrimonio civile in data 16.09.2007 in OL EN (Atto di matrimonio Anno 2007 Parte 1
Serie N. 37 Comune di OL EN);
• ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL EN di trascrivere l'emananda sentenza di separazione a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge, a cura della
Cancelleria;
• assegna la casa coniugale - condotta in locazione - e sita in OL EN
(AP), in via Foligno n. 21, al ricorrente stante anche il suo gravissimo stato di salute. A tal fine le parti concordano che la sig.ra lascerà la casa Controparte_1
coniugale portando con sé i propri beni personali entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
• l'autovettura della famiglia, attualmente di proprietà alla Controparte_1
marca - Alfa Romeo - Modello 147 Twin Spark - Targata CP_3
BP394RH n. di telaio ZAR93700005006337r imarrà in uso al Sig. Pt_1
con trasferimento di proprietà che avverrà a cura ed a carico di
[...]
quest'ultimo entro 60 giorni dall'omologa della separazione, con tutti i benefici e le esenzioni di legge. Si precisa che nelle more del trasferimento ogni e qualunque spesa e/o onere relativo alla proprietà del mezzo indicato che è sempre stato nelle disponibilità di quest'ultimo (assicurazione, bolli anche arretrati, multe, spese di riparazioni, danni a terzi ecc.) saranno in carico allo stesso Pt_1
• le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento sia di separazione che divorzile e dichiarano di aver provveduto a disciplinare ogni reciproca pendenza, di rinunciare a tutte le domande formulate nei rispettivi scritti difensivi e a non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad eccezione di quanto disciplinato nei punti precedenti. Inoltre, il Sig.
, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di rinunciare Parte_1
ad ogni e qualunque pretesa e/o diritto di credito vantato per effetto di regalie e/o altre forme di donazioni anche in denaro effettuate nel corso del matrimonio in favore della moglie e/o della di lei famiglia a titolo di “liberalità” e/o a qualunque altro titolo;
• spese al definitivo.
Così deciso ad OL EN nella camera di consiglio del giorno 8/4/ 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di OL EN, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1168/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 08.08.2024 da:
(C.F.: ) nato in [...] il Parte_1 C.F._1
25.11.1945 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Gennaro Eufemia del Foro di OL EN
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nata il [...] in [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Cavezza Autilia del Foro di OL EN
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 24.09.2024 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte ricorrente e parte resistente hanno concluso concordemente nei seguenti termini:
“dichiarare la separazione dei coniugi che hanno contratto matrimonio civile in data
16.09.2007 in OL EN (Atto di matrimonio Anno 2007 Parte 1 Serie N. 37
Comune di OL EN); comandare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
OL EN di trascrivere l'emananda sentenza di separazione a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
assegnare la casa coniugale - condotta in affitto - e sita in OL EN (AP), in via Foligno n. 21, al ricorrente stante anche il suo gravissimo stato di salute. A tal fine le parti concordano che la sig.ra lascerà la casa coniugale portando con sé i propri beni Controparte_1
personali entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
assegnare
l'autovettura della famiglia attualmente di proprietà alla marca Fiat Controparte_1
Auto spa - Alfa Romeo - Modello 147 Twin Spark - Targata BP394RH n. di telaio
ZAR93700005006337 al Sig. con trasferimento di proprietà che Parte_1
avverrà a cura ed a carico di quest'ultimo entro 60 giorni dall'omologa della separazione, con tutti i benefici e le esenzioni di legge. Si precisa che nelle more del trasferimento ogni e qualunque spesa e/o onere relativo alla proprietà del mezzo indicato che è sempre stato nelle disponibilità di quest'ultimo (assicurazione, bolli anche arretrati, multe, spese di riparazioni, danni a terzi ecc.) saranno in carico allo stesso le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di Pt_1
mantenimento sia di separazione che divorzile e dichiarano di aver provveduto a disciplinare ogni reciproca pendenza, di rinunciare a tutte le domande formulate nei rispettivi scritti difensivi e a non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad eccezione di quanto disciplinato nei punti precedenti. Inoltre, il Sig. , con la Parte_1
sottoscrizione del presente accordo, dichiara di rinunciare ad ogni e qualunque pretesa e/o diritto di credito vantato per effetto di regalie e/o altre forme di donazioni anche in denaro effettuate nel corso del matrimonio in favore della moglie e/o della di lei famiglia a titolo di “liberalità” e/o a qualunque altro titolo;
all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, si chiede che l'Ill.mo giudice Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni della separazione;
le spese del presente giudizio sono da ritenersi compensate interamente tra le parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in 08.08.2024, il Sig. sulla premessa che: Parte_1
• in data 16.09.2007 contraeva matrimonio civile con in CP_2
OL EN (Atto di matrimonio Anno 2007 Parte 1 Serie N. 37 Comune di
OL EN);
• i coniugi vivevano ed avevano sempre vissuto presso l'abitazione sita in
OL EN, Via Foligno n.21, condotta dal ricorrente in locazione, unitamente al loro figlio oramai maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
• nel corso dell'anno 2024, le condizioni di salute del ricorrente avevano subito un forte degrado a causa di una malattia che lo aveva costretto a subire n.
3 interventi chirurgici ai reni e che da marzo lo costringeva alla dialisi a giorni alterni presso l'ospedale di OL EN;
• la resistente, nonostante l'aggravarsi dello stato di salute del ricorrente, non si prendeva cura dello stesso, usciva quasi tutte le sere rientrando a notte fonda, non forniva alcun supporto pratico, psicologico o di altra natura, anche economica;
• la resistente, pertanto, aveva violato i doveri imposti dall'art. 143 del c.c.
e ciò in un momento in cui la salute del ricorrente era assolutamente precaria e quindi quando egli avrebbe avuto maggior bisogno di aiuto;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di OL EN di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e, all'esito, lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni.
In data 11.09.2024 il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento, e fissava l'udienza del 13.03.2025 per la comparizione delle parti dinanzi al magistrato delegato.
In data 09.10.2024 parte ricorrente, stante l'accordo intervenuto con la resistente per la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale, depositava agli atti l'accordo sottoscritto nonché l'istanza per la trattazione scritta dell'udienza.
Il Giudice, all'udienza del 13.03.2025, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, fissava l'udienza del giorno 08.04.2025, disponendone la trattazione cartolare, in occasione della quale rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Osserva il Collegio che le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi delle medesime.
Il presente giudizio dovrà, poi, essere rimesso in fase istruttoria dinanzi al Giudice relatore per la sua prosecuzione ai fini della pronuncia dello scioglimento del matrimonio. La regolamentazione delle spese di lite, pertanto, viene rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale di OL EN, non definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, provvede nei seguenti termini concordati tra le parti: • dichiara la separazione dei coniugi che hanno contratto matrimonio civile in data 16.09.2007 in OL EN (Atto di matrimonio Anno 2007 Parte 1
Serie N. 37 Comune di OL EN);
• ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL EN di trascrivere l'emananda sentenza di separazione a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge, a cura della
Cancelleria;
• assegna la casa coniugale - condotta in locazione - e sita in OL EN
(AP), in via Foligno n. 21, al ricorrente stante anche il suo gravissimo stato di salute. A tal fine le parti concordano che la sig.ra lascerà la casa Controparte_1
coniugale portando con sé i propri beni personali entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
• l'autovettura della famiglia, attualmente di proprietà alla Controparte_1
marca - Alfa Romeo - Modello 147 Twin Spark - Targata CP_3
BP394RH n. di telaio ZAR93700005006337r imarrà in uso al Sig. Pt_1
con trasferimento di proprietà che avverrà a cura ed a carico di
[...]
quest'ultimo entro 60 giorni dall'omologa della separazione, con tutti i benefici e le esenzioni di legge. Si precisa che nelle more del trasferimento ogni e qualunque spesa e/o onere relativo alla proprietà del mezzo indicato che è sempre stato nelle disponibilità di quest'ultimo (assicurazione, bolli anche arretrati, multe, spese di riparazioni, danni a terzi ecc.) saranno in carico allo stesso Pt_1
• le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento sia di separazione che divorzile e dichiarano di aver provveduto a disciplinare ogni reciproca pendenza, di rinunciare a tutte le domande formulate nei rispettivi scritti difensivi e a non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad eccezione di quanto disciplinato nei punti precedenti. Inoltre, il Sig.
, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di rinunciare Parte_1
ad ogni e qualunque pretesa e/o diritto di credito vantato per effetto di regalie e/o altre forme di donazioni anche in denaro effettuate nel corso del matrimonio in favore della moglie e/o della di lei famiglia a titolo di “liberalità” e/o a qualunque altro titolo;
• spese al definitivo.
Così deciso ad OL EN nella camera di consiglio del giorno 8/4/ 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo