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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/07/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4468 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente da:
, c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
13/05/1975, rappresentata e difesa dall'avvocato MAZZEO GAETANO
e
, c.f. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato VARANI PAOLA e dall'avvocato MUREDDA PAOLA;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
1 In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: 1) Assegnarsi la casa familiare, sita a Vicenza in Via G. Vaccari n.
19, in comproprietà al 50% ai ricorrenti, alla SI.ra che continuerà ad abitarla CP_1 unitamente ai propri figli, dando atto i ricorrenti che il SI. ha già provveduto a CP_2 rilasciare tale immobile a far data dall'anno 2020 portando con sé tutti i propri effetti personali.
Quanto al garage di pertinenza, lo stesso continuerà ad essere utilizzato dal SI. fino a CP_2 quando la SI.ra non disporrà di propria vettura. La SI.ra ed il SI. CP_1 CP_1 CP_2 concordano e convengono che, al momento dell'eventuale vendita degli immobili di cui al capoverso precedente, l'importo ricavato verrà suddiviso tra entrambi i comproprietari nella misura del 50%, con l'ulteriore intesa che, all'esito della compravendita dell'immobile, la SI.ra corrisponderà al SI. la somma di €. 15.000,00 a saldo e stralcio per la CP_1 CP_2 rifusione delle rate di mutuo da quest'ultimo anticipate. 2) Affidarsi i figli minori ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre nell'abitazione familiare in comproprietà ai genitori. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più̀ importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza con i minori. I figli staranno con il padre, salvo diverso accordo dei genitori e fatte salve le indicazioni fornite dalla psicologa dott.ssa Cumerlato come infra specificato, secondo RS RS le modalità e i tempi di seguito indicati: a) Quanto alle figlie minori e a fine settimana alternati, a partire dal sabato mattina alle ore 10.30 allorquando il padre le prenderà presso l'abitazione familiare, sino alla sera dopo cena indicativamente alle ore 21,00 allorquando il padre le riporterà presso la madre;
b) Quanto al primogenito a fine settimana alternati, Per_3 dal sabato mattina alle ore 10.30 allorquando il padre lo prenderà presso l'abitazione familiare sino alla domenica sera alle ore 18.00 allorquando il padre lo riporterà presso la madre;
c)
Quanto a tutti i figli: - cinque giorni consecutivi durante le vacanze invernali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale ovvero il giorno di Capodanno;
- due settimane anche non
2 consecutive durante il periodo estivo. Fermo quanto sopra, i genitori comunque concordano di delegare alla psicologa-terapeuta dott.ssa Cumerlato di Vicenza con Studio in Vicenza, Viale dell'Industria, 67, il compito di regolamentare, per il futuro con cadenza quadrimestrale, il RS RS diritto di visita paterno con particolare riferimento alle figlie e e con particolare riferimento alla previsione dell'eventuale pernottamento delle stesse presso l'abitazione del padre. A tal proposito i genitori concordano di suddividere al 50% i costi e le spese per l'intervento della dott.ssa Cumerlato e dichiarano che si atterranno alle disposizioni e alle RS RS indicazioni rese dalla stessa sul punto, sì da garantire ai minori, ed in particolare a e una graduale e serena crescita del proprio rapporto con il padre. 3) Disporsi che il SI. CP_2
RS RS contribuisca al mantenimento dei figli e mediante versamento in favore della Per_3 SI.ra , entro il giorno 1 di ogni mese, della somma mensile di € 300,00= per ciascun CP_1 figlio, per complessivi € 900,00=, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- Le spese straordinarie, che dovranno essere individuate sulla base del Protocollo in uso presso il
Tribunale di Vicenza, saranno a carico del SI. nella misura del 70% per i primi due CP_2 anni a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso;
a partire dal terzo anno, tali spese saranno suddivise equamente tra i genitori in misura pari al 50%; Il rimborso di tali spese, ad opera del SI. , dovrà essere effettuato, previa esibizione dei giustificativi attestanti le CP_2 avvenute spese, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui tali spese sono state anticipate dalla SI.ra . La SI.ra dichiara di rinunciare alla richiesta (avversata CP_1 CP_1 dal SI. ) di corresponsione dell'importo di € 2.814,37= a titolo di arretrati Istat non CP_2 corrisposti. 4) Disporsi che l'assegno unico per i figli minori sia goduto e spetti integralmente ed unicamente alla SI.ra a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso. 5) I CP_1 genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. 6)
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio dei figli minori. 7) Ciascuna parte remunererà il proprio difensore.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 05/12/2024 e Controparte_1 hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e CP_2 mantenimento dei figli minori.
All'esito dell'udienza del 10.04.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle eSIenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di al 70% per i primi due anni a partire CP_2 dalla data di presentazione del ricorso;
successivamente, a partire dal terzo anno, tali spese saranno suddivise al 50% tra i due genitori. Si prende atto dell'accordo tra le parti per la suddivisione delle spese relative alla psicologa dott.ssa Cumerlato.
La casa familiare, sita in Vicenza (VI), via G. Vaccari 19, va assegnata a Controparte_1
in quanto convivente con i figli minori.
[...]
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio dei figli minori.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
4 a) dispone che il regime di affidamento / mantenimento dei minori sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati da intendersi qui integralmente trascritti;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 24.06.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4468 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente da:
, c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
13/05/1975, rappresentata e difesa dall'avvocato MAZZEO GAETANO
e
, c.f. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato VARANI PAOLA e dall'avvocato MUREDDA PAOLA;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
1 In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: 1) Assegnarsi la casa familiare, sita a Vicenza in Via G. Vaccari n.
19, in comproprietà al 50% ai ricorrenti, alla SI.ra che continuerà ad abitarla CP_1 unitamente ai propri figli, dando atto i ricorrenti che il SI. ha già provveduto a CP_2 rilasciare tale immobile a far data dall'anno 2020 portando con sé tutti i propri effetti personali.
Quanto al garage di pertinenza, lo stesso continuerà ad essere utilizzato dal SI. fino a CP_2 quando la SI.ra non disporrà di propria vettura. La SI.ra ed il SI. CP_1 CP_1 CP_2 concordano e convengono che, al momento dell'eventuale vendita degli immobili di cui al capoverso precedente, l'importo ricavato verrà suddiviso tra entrambi i comproprietari nella misura del 50%, con l'ulteriore intesa che, all'esito della compravendita dell'immobile, la SI.ra corrisponderà al SI. la somma di €. 15.000,00 a saldo e stralcio per la CP_1 CP_2 rifusione delle rate di mutuo da quest'ultimo anticipate. 2) Affidarsi i figli minori ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre nell'abitazione familiare in comproprietà ai genitori. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più̀ importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza con i minori. I figli staranno con il padre, salvo diverso accordo dei genitori e fatte salve le indicazioni fornite dalla psicologa dott.ssa Cumerlato come infra specificato, secondo RS RS le modalità e i tempi di seguito indicati: a) Quanto alle figlie minori e a fine settimana alternati, a partire dal sabato mattina alle ore 10.30 allorquando il padre le prenderà presso l'abitazione familiare, sino alla sera dopo cena indicativamente alle ore 21,00 allorquando il padre le riporterà presso la madre;
b) Quanto al primogenito a fine settimana alternati, Per_3 dal sabato mattina alle ore 10.30 allorquando il padre lo prenderà presso l'abitazione familiare sino alla domenica sera alle ore 18.00 allorquando il padre lo riporterà presso la madre;
c)
Quanto a tutti i figli: - cinque giorni consecutivi durante le vacanze invernali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale ovvero il giorno di Capodanno;
- due settimane anche non
2 consecutive durante il periodo estivo. Fermo quanto sopra, i genitori comunque concordano di delegare alla psicologa-terapeuta dott.ssa Cumerlato di Vicenza con Studio in Vicenza, Viale dell'Industria, 67, il compito di regolamentare, per il futuro con cadenza quadrimestrale, il RS RS diritto di visita paterno con particolare riferimento alle figlie e e con particolare riferimento alla previsione dell'eventuale pernottamento delle stesse presso l'abitazione del padre. A tal proposito i genitori concordano di suddividere al 50% i costi e le spese per l'intervento della dott.ssa Cumerlato e dichiarano che si atterranno alle disposizioni e alle RS RS indicazioni rese dalla stessa sul punto, sì da garantire ai minori, ed in particolare a e una graduale e serena crescita del proprio rapporto con il padre. 3) Disporsi che il SI. CP_2
RS RS contribuisca al mantenimento dei figli e mediante versamento in favore della Per_3 SI.ra , entro il giorno 1 di ogni mese, della somma mensile di € 300,00= per ciascun CP_1 figlio, per complessivi € 900,00=, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- Le spese straordinarie, che dovranno essere individuate sulla base del Protocollo in uso presso il
Tribunale di Vicenza, saranno a carico del SI. nella misura del 70% per i primi due CP_2 anni a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso;
a partire dal terzo anno, tali spese saranno suddivise equamente tra i genitori in misura pari al 50%; Il rimborso di tali spese, ad opera del SI. , dovrà essere effettuato, previa esibizione dei giustificativi attestanti le CP_2 avvenute spese, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui tali spese sono state anticipate dalla SI.ra . La SI.ra dichiara di rinunciare alla richiesta (avversata CP_1 CP_1 dal SI. ) di corresponsione dell'importo di € 2.814,37= a titolo di arretrati Istat non CP_2 corrisposti. 4) Disporsi che l'assegno unico per i figli minori sia goduto e spetti integralmente ed unicamente alla SI.ra a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso. 5) I CP_1 genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. 6)
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio dei figli minori. 7) Ciascuna parte remunererà il proprio difensore.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 05/12/2024 e Controparte_1 hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e CP_2 mantenimento dei figli minori.
All'esito dell'udienza del 10.04.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle eSIenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di al 70% per i primi due anni a partire CP_2 dalla data di presentazione del ricorso;
successivamente, a partire dal terzo anno, tali spese saranno suddivise al 50% tra i due genitori. Si prende atto dell'accordo tra le parti per la suddivisione delle spese relative alla psicologa dott.ssa Cumerlato.
La casa familiare, sita in Vicenza (VI), via G. Vaccari 19, va assegnata a Controparte_1
in quanto convivente con i figli minori.
[...]
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio dei figli minori.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
4 a) dispone che il regime di affidamento / mantenimento dei minori sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati da intendersi qui integralmente trascritti;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 24.06.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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