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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro,, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 19130/2022 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall'avv. CONSALES VITO , con Parte_1 cui è elett.te domiciliata come in atti ricorrente
e
, rappr. e difeso dall'avv. TEDESCHI MARIA PIA ed elett.te domiciliato come CP_1 in atti resistente
Con ricordo depositato il 26.10.2022, l'istante di cui in epigrafe, premesso che, in data 7.4.2022, riceveva una comunicazione dall' con la quale le comunicava CP_1 un ricalcolo di indebito per cui avrebbe ricevuto somme non dovute per il periodo
2022, sulla pensione cat. INVCIV n. 07227513 per un importo di € 1.523,44; che l procedeva alla sospensione della prestazione;
che inoltrava, avverso le Controparte_2 CP_1 comunicazioni pervenutele, ricorso al Comitato Prov.le, senza ricevere riscontro.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ 1) Voglia dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento indebito dell' e datato 7.4.2022 e relativo alla
CP_1 pensione cat. INVCIV n. 07227513; 2) Voglia, per l'effetto, dichiarare non dovute dal ricorrente le somme richieste dall' nella comunicazione odiernamente
CP_1 impugnata;
3) Voglia l'ON. Giudice adito condannare l' alla liquidazione dei
CP_1 ratei cat INV CIV sospesi in virtù del provvedimento impugnato e alla liquidazione dei ratei d'invaliti maturati e maturandi;
Voglia condannare l' alla restituzione,
CP_1 in favore dell'odierna ricorrente, di tutte le somme da esso eventualmente trattenute
a titolo di recupero dell'indebito per cui è causa;
con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' chiedendo la CP_1 cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere in quanto all'istante veniva annullato l'indebito oggetto di causa e riconosciuto quanto dovuto.
In ragione dell'intervenuto riconoscimento della prestazione in corso di giudizio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento del diritto avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, considerato che l'indebito originariamente esisteva, ed esso tuttavia, è stato compensato con somme a credito della ricorrente, si ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott. Maria Rosaria Palumbo, nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere b) Compensa le spese di lite.
Così deciso, in Napoli, in data 20/03/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo