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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/06/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 24.10.2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 512/2020 R.G. e vertente
fra
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Paolo Parte_1 C.F._1
Guarino ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza via IV Novembre 38, giusta mandato in atti;
RICORRENTI
e
(CF: , in persona del Direttore legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza con la quale elettivamente domicilia, in Potenza, Corso XVIII Agosto n. 46 giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 18.2.2020 e ritualmente notificato, dipendente della Parte_1
società con qualifica di assistente tecnico 2^ area F6, adiva il giudice del lavoro CP_1 CP_1
ed esponeva che, con nota del 9 luglio 2028, riceveva una contestazione disciplinare per avere in data
27 aprile 2028 eseguito una variazione catastale a mano libera senza preventiva autorizzazione del responsabile addetto e contravvenendo alle disposizioni di servizio;
che invitato a presentarsi per fornire le giustificazioni del caso, controdeduceva alle avverse contestazioni;
che, con nota del
12.10.2018 gli veniva irrogata la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione pari a 9 giornate, per l'intenzionalità della condotta e gravità dei fatti, ai sensi dell'art. 61 co.1 lett. d), art. 62 co.1 lett. a, b, e, co. 4 lett. b del CCNL del comparto funzioni centrali del 12 febbraio 2018.
Allegava in diritto: la tardività/intempestività della contestazione avvenuta dopo 10 giorni dal fatto addebitato, la illegittimità della sanzione irrogata, a fronte della infondatezza e/o insussitenza degli addebiti;
la inadeguatezza e sproporzione rispetto ai comportamenti contestati.
Tanto premesso, adiva il Tribunale per accertare e dichiarare che la sanzione della Parte_1
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni nove irrogata dalla società convenuta è illegittima ed inefficace, comunque sproporzionata e, per l'effetto, domandava di pronunciare sentenza dichiarativa di annullamento della sanzione e, per l'effetto, avendo la società, nelle more della definizione del giudizio, dato esecuzione al provvedimento disciplinare irrogato alla ricorrente, di condannare la predetta società, in persona del legale rappresentante p.t., a reintegrare il ricorrente della retribuzione a tale titolo detrattagli, con vittoria di spese e compensi da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Si costituiva la società in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso con ogni altro conseguenziale provvedimento e, in ogni caso, con vittoria di spese. La società rilevava, in particolare, la legittimità dell'operato, la infondatezza della deduzione relativa alla tardività della contestazione;
la sussistenza dei fatti addebitati e, per l'effetto, la legittimità e la proporzionalità della sanzione conservativa applicata.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e, sulle conclusioni delle parti, all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Preliminarmente si osserva che la doglianza relativa alla tardività/intempestività della contestazione dell'addebito non è fondata;
il responsabile della struttura, Direttore Provinciale di Potenza, competente per l'azione disciplinare avuto conoscenza delle condotte di cui trattasi in data 27 giugno
2018 risulta aver attività tempestivamente l' Procedimenti Disciplinari che provvedeva a Parte_2
notificare in data 9 luglio 2018 la successiva contestazione disciplinare con audizione del dipendente che prendeva posizione in merito producendo scritti difensivi nei primi di settembre del 2018 per cui risulta rispettato il termine di centoventi giorni dalla contestazione disciplinare e garantito il diritto di difesa che è stata effettivamente esercitato.
Quanto al merito, nel caso di specie, occorre verificare se i comportamenti contestati dalla società datoriale alla parte ricorrente siano tali da legittimare, anche sul piano della proporzionalità, la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione pari a nove giornate, ai sensi dell'art. 61 co.1 lett. d), art. 62 co.1 lett. a, b, e, co. 4 lett. b del CCNL del comparto funzioni centrali del 12 febbraio 2018.
Al riguardo giova riportare il contenuto della contestazione disciplinare n. 8245 del 9 luglio 2018, notificato a mezzo Racc. AR, in pari data :“Dal suddetto controllo è emerso che Lei, in data 27 aprile 2018 con atto prot. n. 379R, ha eseguito una “variazione a mano libera” che ha modificato la linea dividente tra le particelle 2004 e 2007 del foglio 62 del Catasto Terreni del Comune di Melfi con variazione in aumento della superfice cartografica della particella 2007 per circa 100 metri quadri e, conseguente, variazione in diminuzione della superficie cartografica della particella 2004.
Detta variazione, da Lei apportata alla banca dati catastali in assenza di qualsiasi presupposto autorizzativo, ha reso le superfici cartografiche delle suddette particelle 2004 e 2007 del foglio 62 del Catasto Terreni del Comune di Melfi, difformi da quelle ufficiali, approvati automaticamente dal sistema informatico con tipo di frazionamento prot. 38264 del 24 aprile 2018, talché, ove la cartografia indebitamente modificata fosse richiesta da terzi interessati, l'Ufficio si troverebbe a certificare una situazione cartografica non conforme ai dati catastali già approvati dall'Ufficio stesso. La suddetta indebita variazione, peraltro, risulta effettuata anche in violazione delle disposizioni di servizio per le quali Lei, ordinariamente addetto alla lavorazione di “attività straordinarie e massive di tipo cartografico” e ̀ autorizzato ad effettuare le variazioni cartografiche relative al comune di Ruvo del Monte e non di quelle relative al comune di Melfi ove risiede”.
La società convenuta, a fronte della condotta appena descritta, con provvedimento del 12 ottobre
2018 irrogava al dipendente la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione pari a nove giornate.
Parte ricorrente allega l'insussistenza dei fatti addebiti.
In relazione ai fatti proprio il CCNL contestato dall' prevede “l'instaurazione di rapporti di CP_1 fiducia e collaborazione tra l'amministrazione e i cittadini”, allo scopo di “garantire la migliore qualità del servizio”, contestando quindi di aver agito senza preventiva autorizzazione dei superiori, da qui l'insussistenza dell'addebito di aver proceduto a rettificare le mappe catastali a mano libera e senza autorizzazione.
L'istruttoria espletata ha dimostrato, viceversa, la sussistenza dei fatti addebitati. Si veda al riguardo la deposizione resa nel corso dell'udienza del 9.12.2021 da da Tes_1
ritenere attendibile non solo in quanto delegato dell'Ufficio provinciale-Territorio, e responsabile della trasmissione del verbale redatto dal geometra dal quale è emerso che in data Testimone_2
27 aprile 2018 il geom. aveva effettuato interventi “a mano” sulla banca dati cartografica Parte_1
del Comune di Melfi, ove egli risiede, e che uno di questi non risultava conforme al frazionamento presentato dal privato interessato e approvato dall' con Pt_2
nota prot. n. 38264 del 24 aprile 2018, ma attendibile in quanto perfettamente logica e coerente nella descrizione dell'intera vicenda e non ispirata da un atteggiamento di malanimo o di pregiudizio alcuno nei confronti del ricorrente.
Viceversa la ricostruzione della vicenda dedotta dalla parte ricorrente non ha trovato alcun riscontro sia per l'errore che per la dedotta casualità che tale operazione sia avvenuta nei confronti di un immobile ricadente nel comune di Melfi, stesso suo comune di residenza;
ciò vale anche per l'asserito mancato funzionamento/blocco del sistema (TERRITORIO WEB>CATASTO GEOMETRICO)che, al fine di non pregiudicare il servizio verso l'utenza, avrebbe indotto il ricorrente a procedere a mano a una variazione “campione”, sia perché non è stato dedotto né provato il motivo per cui si sarebbe determinato a “testare” il sistema con simulazioni, sia per le conseguenze dirette e immediate in ogni caso della presunta simulazione di rettifica catastale in quanto immediatamente visibile dall'utenza interessata e quindi con ricadute immediate e dirette sulla funzione di veridicità dei dati provenienti dal sistema catastale, ricadute che per chi è addetto a tali mansioni rappresentano dato di conoscenza oltre che logicamente prevedili. Tant'è che l'Ufficio ha dovuto tempestivamente procedere a correggere la rettifica “simulata” proprio per evitare tali conseguenze. Peraltro è emerso come la contestata variazione cartografica non rientrasse nell'ambito di operatività del dipendente, essendo stato questi ̀ abilitato alla variazione delle mappe cartografiche dei comuni, previamente individuati con ordine di servizio, dei comuni di Atella, Avigliano e Balvano, con esclusione per ovvie ragioni di opportunità e trasparenza, del comune di Melfi di residenza del dipendente.
In tal senso, costituisce elemento non indifferente alla valutazione, quello relativo alla successiva verifica di altre condotte analoghe tenute dal dipendente con ulteriore sanzione irrogata della sospensione dal lavoro per mesi due.
Da quanto sopra, appare evidente come le condotte come contestate e provate nel presente giudizio, siano, da un lato, sussumibili nell'art. 61 co.1 lett. d), art. 62 co.1 lett. a, b, e, co. 4 lett. b del c.c.n.l. di settore e, dall'altro, si pongano in contrasto con i doveri fondamentali del lavoratore e, per l'effetto, rendano, anche sul piano della proporzionalità, legittima la sanzione conservativa impugnata nonché priva di fondamento l'allegazione relativa alla sproporzionalità della sanzione.
Per le ragioni esposte, segue il rigetto del ricorso. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 e DM 37 del 2018 e DM 147 del
2022 in base all'oggetto, al valore e alle fasi di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , di cui al ricorso depositato il 18.2.2020, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €
321,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, se dovuti.
Potenza, 24 ottobre 2023.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla
SENTENZA RIDEPOSITATA IN DATA ODIERNA A SEGUITO DI VERIFICA DI
MANCATO CARICAMENTO A SISTEMA PER ”ERRORE FATALE”.