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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALLOTTA Parte_1 C.F._1
MICAELA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIGNATTI Controparte_1 C.F._2
SILVIA
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandosi a comunicarsi l'un l'altra, con tempestività, ogni variazione di domicilio e/o residenza, nell'interesse del figlio.
In particolare, il sig. già trasferitosi di fatto in Via Fanin n. 2 a Medolla (MO), ivi trasferirà anche CP_1
formalmente la propria residenza, entro la fissanda udienza di comparizione parti;
2) sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali, pertanto, eserciteranno congiuntamente la Persona_1
responsabilità genitoriale sullo stesso, concordando ed attuando di comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse riguardanti la sua educazione, istruzione e formazione. Ciascun genitore, quando avrà presso presso di sé il figlio minore, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo, in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
3) Il minore continuerà ad avere la propria residenza anagrafica, nonchè la prevalente collocazione presso la madre, con facoltà per il padre di incontrarlo e/o tenerlo con sè quando lo vorrà, previo accordo con la sig.ra e compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludico-sportive del minore. In ogni caso, lo stesso avrà Pt_1
diritto di tenerlo con sè, con le seguenti modalità minime:
• a settimane alterne, dal sabato pomeriggio (uscita di scuola) fino a domenica sera (allorchè lo ricondurrà presso la madre);
• tutti i martedì pomeriggio (dall'uscita di scuola) e fino alla mattina successiva (allorchè lo condurrà a scuola o dove necessario);
• nel periodo estivo, due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
• durante le festività natalizie, una settimana, oltre che, ad anni alterni, il giorno della vigilia o quello di Natale
(tenendo peraltro conto del fatto che il minore è solito partecipare al pranzo di Natale con i nonni materni, tradizione che i genitori si impegnano per quanto possibile a rispettare) ; • ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta.
I genitori cureranno, se possibile, di festeggiare insieme il compleanno del figlio e di partecipare congiuntamente ad ogni ricorrenza od occasione per lo stesso importante.
4) A titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio, il sig. verserà, entro il giorno 10 di CP_1
ogni mese, a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla sig.ra la somma di € 500,00 (diconsi Pt_1
cinquecento//00); somma da rivalutare annualmente sulla base delle variazioni in aumento degli indici
ISTAT-FOI dei prezzi al con-sumo; verserà altresì il 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trat- tamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure ter-mali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corre-do scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato.
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. L'ammontare delle spese straordinarie dovrà essere comunicato e documentato entro la fine di ogni mese di riferimento.
5) Le parti convengono che le detrazioni fiscali per i “figli a carico” saranno ripartite in misura del 50% per ciascun genitore. Pertanto, le fatture/ricevute per prestazioni specialistiche concordate, sostenute nell'interesse del figlio verranno intestate a quest'ultimo, in modo tale che le spese vengano equamente suddivise tra i genitori.
La IG.ra percepirà inoltre per intero l'assegno unico. con impegno del marito a sottoscrivere ogni Pt_1
modulo/documento necessario, a semplice richiesta della moglie.
6) Ciascuno dei coniugi manterrà la proprietà della vettura di cui è intestatario.
7) Le parti si concedono sin da ora l'assenso per ottenere il passa-porto o la carta di identità valida per l'espatrio, anche relativamente al figlio minore, obbligandosi a sottoscrivere, se necessario, tutte le relative autorizzazioni e ad espletare tutti gli incombenti all'uopo necessari a semplice richiesta dell'uno e/o dell'altra.
8) Le spese legali della presente procedura restano compensate tra le parti.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici. -Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 Controparte_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
01/06/1966 e ato a MODENA il 09/02/1964 Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Bomporto (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 1999, atto n.8, Parte II serie A)
4. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 04/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Bolondi Dott. Riccardo Di Pasquale