CA
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 13/05/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati dott. M. Teresa Spanu Presidente rel.
Dott. Donatella Aru Consigliere
Dott. Grazia Maria Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 176 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Sassari, Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Nicola Andrea Oggiano, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto d'appello,
appellante
contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Quartu Sant'Elena presso lo studio degli avv.ti Anna Sisinia
Loddo e Maria Chiara Pinna, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente all'avv. Vera Daniele del Foro di Bologna per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione,
appellata Oggetto: spese processuali
All'udienza del 9 maggio 2025 la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2693/2023 il Tribunale di Cagliari accoglieva l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1748/2021, emesso dal Controparte_1
medesimo tribunale per la somma di euro 86.943,81, oltre interessi e spese, su ricorso di a titolo di compensi di amministratore, dichiarando l'incompetenza del Parte_1
giudice adito in favore della competenza arbitrale e revocando il decreto opposto;
le spese processuali erano regolate secondo soccombenz.
La società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo notificatole da CP_1 Parte_1
eccependo (i) l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento
[...]
dell'obbligatorio tentativo di conciliazione, a norma dell'art. 38 dello statuto societario,
(ii) la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, essendo la controversia soggetta alla competenza di un arbitro unico, sempre a norma dell'art. 38, (iii) l'erroneità dell'importo richiesto dal per compensi asseritamente maturati in veste di amministratore della Pt_1
società nel periodo luglio 2016-agosto 2021, invece ammontanti alla somma di euro
63.338,00 lordi, al momento non esigibile perché gravata da pignoramento presso terzi.
L'opposto obiettava di aver già rivolto invano alla debitrice plurimi tentativi di conciliazione e insisteva sulla domanda.
Depositate le memorie ex art. 183 cp.c. e istruita la causa con produzione di documenti, il tribunale accoglieva l'eccezione preliminare di incompetenza sul presupposto che la domanda, avente ad oggetto di diritti patrimoniali disponibili, dovesse essere rimessa alla cognizione arbitrale, giusta la previsione statutaria in materia di controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci.
Avverso tale decisione ha proposto appello dolendosi della Parte_1
regolamentazione delle spese processuali, liquidate per tutte le fasi nonostante la causa fosse decisa su una questione preliminare e poste interamente a suo carico senza tener conto della cessazione della materia del contendere in ordine all'ammontare della somma dovuta in suo favore, che avrebbe dovuto invece condurre alla compensazione.
Si è costituita la , resistendo all'appello e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Tanto premesso, va in primo luogo osservato che non risulta l'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza formulata dall'opponente; dagli atti di primo grado emerge,
invece, che la contestazione delle eccezioni preliminari svolte dall'opponente nell'atto introduttivo era mantenuta inalterata dall'opposto nelle memorie ex art. 183 c.p.c., nella precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale.
Il riferimento contenuto nella memoria di replica alla intervenuta definizione dell'opposizione proposta dallo stesso contro il decreto ingiuntivo azionato da un Pt_1
terzo - il quale aveva nel frattempo promosso procedura esecutiva sulla base del d.i.
provvisoriamente esecutivo mediante pignoramento del credito vantato da verso la Pt_1
società - non comportava cessazione della materia del contendere nella controversia CP_1
de qua, valendo semmai a segnare il venir meno dell'interesse dell'opposto a coltivare la pretesa fino a quel momento tenuta ferma.
Di contro, nel corso di tutto il procedimento il sosteneva che, non essendovi Pt_1
contestazione dell'importo dovuto fino ad euro 63.338,00, il tribunale doveva pronunciare ordinanza ex 186 ter c.p.c. e, comunque, respingere l'opposizione confermando il decreto opposto.
Il primo giudice con l'ordinanza del 16-02-2022 non accordava l'efficacia provvisoria al decreto ingiuntivo in ragione dell'eccezione di compromesso e per lo stesso motivo denegava l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., rilevando che, una volta eccepita l'incompetenza, il giudice investito dell'opposizione non era competente ad emettere provvedimenti diversi dalla declinatoria di competenza;
accordava indi i termini ex art. Non può quindi l'appellante dolersi della celebrazione della fase istruttoria dal medesimo sollecitata e coltivata sulla base delle conclusioni rassegnate in comparsa e mantenute fino alla precisazione delle conclusioni, con la quale l'opposto non aderiva all'eccezione di incompetenza.
La soccombenza del è dunque integrale e correttamente era posta dal tribunale a Pt_1
fondamento della pronuncia sulle spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
L'appello deve dunque essere respinto, condannando l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado, liquidate come in dispositivo al valore minimo del relativo scaglione in considerazione dell'unico motivo di impugnazione.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R.
115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2693/2023 del Parte_1
Tribunale di Cagliari;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali,
che liquida in euro 1.984,00 per compensi del presente grado, oltre quanto dovuto per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso in Cagliari, 9-05-2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Teresa Spanu 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
183 c.p.c. su richiesta di entrambe le parti.