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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/11/2025, n. 8990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8990 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 35387/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 35387/2024 promossa da:
e , con l'avv. EVA DE FAVERI Parte_1 Parte_2
PARTI ATTOREE
CONTRO
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Per le parti attoree:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, previa ogni utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
Nel merito
- accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2051 c.c. e/o comunque ex art. 2043 c.c. della signora
(C.F. ) per i danni causati dalle infiltrazioni Controparte_1 C.F._1
d'acqua di cui in narrativa, verificatesi nell'appartamento dei ricorrenti e provenienti dall'appartamento di proprietà della signora;
Controparte_1
- condannare la signora al risarcimento dei danni conseguenti, Controparte_1 quantificati nella misura di € 32.789,08, e/o nella diversa, maggiore o minor somma ritenuta di pagina 1 di 4 giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1
affermando che nel bagno di un appartamento di loro proprietà, sito in un edificio
[...] condominiale e sottostante all'unità immobiliare di proprietà della convenuta, si erano verificate dall'aprile 2019 delle infiltrazioni provenienti dall'immobile sovrastante;
e di avere promosso un procedimento di istruzione preventiva in relazione a tali infiltrazioni;
e chiedendo la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni lamentati.
La convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
Nel corso dell'istruttoria è stato acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di istruzione preventiva.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- nel procedimento di istruzione preventiva è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva- in cui il CTU ha accertato -per quanto rileva in considerazione dell'oggetto della domanda risarcitoria svolta dalle parti attoree- che “è certo che le infiltrazioni nel bagno dei ricorrenti provengono dal piano superiore” e che “è probabile una perdita dalla rete di scarico a servizio dell'appartamento soprastante” di proprietà della parte convenuta, e che “i segni di tali infiltrazioni si estendono anche nei locali adiacenti al bagno” delle parti attoree;
- tenuto conto di quanto accertato in sede di ctu in relazione alla causa delle infiltrazioni nel bagno dell'appartamento delle parti attoree, appare plausibile che le stesse siano derivate dall'immobile di proprietà della parte convenuta, con la conseguenza che quest'ultima, in quanto custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. della cosa da cui è originato il danno, è tenuta al relativo risarcimento, nei limiti di seguito indicati;
- nella consulenza tecnica d'ufficio il costo dei lavori di ripristino del bagno interessato dalle infiltrazioni e dei locali adiacenti è stato indicato nell'ammontare di Euro 4.500,00;
- nulla può essere riconosciuto in relazione agli ulteriori costi lamentati dagli attori in relazione ad interventi di ripristino, e ciò sia tenuto conto della localizzazione delle infiltrazioni -cessate secondo quanto emerge dalle allegazioni delle parti ricorrenti- sia tenuto conto che in relazione pagina 2 di 4 a tali lamentati maggiori costi il CTU ha accertato che “non sono state rilevate condizioni di instabilità o criticità del controsoffitto della camera” e “dell'antibagno”, “tali da richiederne la completa sostituzione” e che “la tappezzeria dell'antibagno, la moquette della camera e del corridoio e, infine, il plafone del corridoio adiacente alla sala, non mostrano evidenze di danneggiamento dalle infiltrazioni oggetto dell'accertamento”;
- tenuto conto di quanto emerge dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio, il danno emergente risarcibile in favore delle parti attoree si liquida nell'ammontare di Euro 4.500,00, oltre rivalutazione;
gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Suprema
Corte (sent. n. 1712/95), decorrono dall'evento di danno (nella specie l'insorgenza delle infiltrazioni) sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
In considerazione di quanto sopra esposto la parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore delle parti attoree della somma di Euro 4.500,00, oltre accessori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che la parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore delle parti attoree delle spese di lite:
- del presente giudizio, liquidate in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre iva e cpa;
- del procedimento di istruzione preventiva, liquidate in Euro 286,00 per esborsi ed Euro
1.200,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre iva e cpa, oltre alla rifusione in favore delle parti attoree del compenso del relativo ctp nella riconosciuta misura di Euro 600,00.
Le spese della ctu espletata nel procedimento di istruzione preventiva devono essere poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna la parte convenuta al pagamento in favore delle parti attoree della somma di Euro
4.500,00, oltre accessori;
2. condanna la parte convenuta alla rifusione in favore delle parti attoree delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre iva e cpa;
pagina 3 di 4 3. condanna la parte convenuta alla rifusione in favore delle parti attoree delle spese di lite del procedimento di istruzione preventiva, liquidate in Euro 286,00 per esborsi ed Euro 1.200,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre iva e cpa, oltre alla rifusione in favore delle parti attoree del compenso del relativo ctp nella misura di Euro 600,00;
4. pone a carico della parte convenuta le spese della ctu espletata nel procedimento di istruzione preventiva.
Milano, 21/11/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
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