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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3472 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 653/2019 R.G.A.C., riservata in decisione senza termini all'udienza collegiale del 24.6.2025 e vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. LOMATO MARCO Parte_1 C.F._1
), presso il cui studio elettivamente domicilia in VIA MADONNA DEL C.F._2
PANTANO 50/96 GIUGLIANO IN CAMPANIA - Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
), nella qualità di Impresa designata per la Regione Controparte_1 P.IVA_1
Campania per la Gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rapp.ta e difesa dall'avv. FUSCO
1 LORENZO , presso il cui studio elettivamente domicilia in VIA C.F._3
MELISURGO 4 NAPOLI - Email_3
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7046/2018 del 17/07/2018 del Tribunale di Napoli, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in data 09.09.08 , padre di , all'epoca dei Parte_2 Parte_1 fatti minorenne, conveniva in giudizio le quale Impresa designata dal Fondo di Controparte_2
Garanzia per le Vittime della Strada per i sinistri occorsi nel tenimento della regione Campania, al fine di conseguirne la condanna al risarcimento dei danni patiti dal minore in conseguenza del sinistro stradale occorso il giorno 05.04.2007, intorno alle ore 16.00, in Quarto (NA), allorquando, nel mentre si accingeva ad attraversare via Kennedy sulle strisce pedonali, in prossimità della scuola “Dominari”, ed in compagnia del fratello , veniva violentemente investito da una Fiat TO di Per_1 Parte_1 colore scuro che, proveniente a forte velocità dalla sua sinistra, impattava con il suo spigolo anteriore destro la gamba sinistra del ragazzo, dileguandosi immediatamente dopo senza prestare soccorso e senza dare il tempo agli astanti di rilevare il numero di targa.
Tale , conoscente della famiglia che transitava con la propria vettura sul luogo Persona_2 Pt_1 del sinistro, caricava il giovane sulla sua automobile e lo accompagnava al pronto soccorso Parte_1 dell'ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, avvertendo dell'accaduto la madre del giovane, che sopraggiungeva anch'ella al nosocomio succitato.
In conseguenza del sinistro il minore riportava lesioni all'articolazione tibio-tarsica della gamba sinistra, con postumi permanenti che l'attore quantificava nella misura di 12 punti percentuali, e un lungo periodo di convalescenza. Oltre al danno fisico, lamentava un danno morale quantificato in euro
10.000,00, e chiedeva condannarsi il Fondo al complessivo importo di euro 37.810,00, oltre le spese mediche documentate.
Radicatasi la lite, si costituiva resistendo al gravame e concludendo per il rigetto. Controparte_1
La causa, istruita con prova testi e c.t.u., veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettava la domanda attorea e compensava le spese di lite, ponendo quelle dell'espletata c.t.u. definitivamente a carico di parte attorea.
2 Riteneva, in sintesi, il Tribunale che parte attrice non aveva osservato un comportamento del tutto diligente nella identificazione del colpevole.
Il teste escusso in corso di causa ( ), non era stato indicato nella cd. messa in Testimone_1 mora inviata al Fondo (né nell'eventuale querela, mai effettuata dal genitore dell'attore – all'epoca minore).
Il nome del suddetto testimone era comparso, per la prima volta, soltanto nell'atto di citazione notificato, introduttivo del giudizio.
“Ed infatti non si capisce perché il genitore istante, evidentemente venuto da subito a conoscenza della presenza del teste, poi escusso in corso di causa (atteso che quest'ultimo, secondo quanto dichiarato, è cugino di cfr., verbale di Parte_1 udienza del 5.03.2012), nulla ha riferito alle autorità competenti in ordine all'identità.
Orbene, era doveroso per l'attore, in considerazione anche delle gravi conseguenze patite, informare le competenti autorità sulla presenza di testimoni oculari dei fatti (la cui presenza, si ripete, era ben nota per le ragioni innanzi esposte), in grado di contribuire eventualmente all'identificazione dei responsabili del sinistro, trattandosi inequivocabilmente di attività esigibile, ossia tale da non richiedere da parte della vittima, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione.” (cfr. sentenza)
Avverso la citata pronuncia, con citazione del 5.2.2019 ha proposto tempestivo appello , Parte_1 frattanto divenuto maggiorenne, deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
si è costituita con comparsa del 25.5.2019 (per l'udienza dell'11.6.2019), resistendo Controparte_1 al gravame e concludendo per il rigetto.
Riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., rimessa sul ruolo per la necessità di diversamente comporre il collegio, mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata nuovamente riservata in decisione all'udienza del 24.6.2025, con rinuncia delle parti alla concessione di nuovi termini conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
3 argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è infondato e deve essere rigettato.
Assume l'appellante che la pronuncia di rigetto del Giudice di prime cure si fonderebbe sull'erroneo presupposto che non era stata presentata una denuncia o querela, che il testimone escusso era stato indicato solo nell'atto di citazione e non nella richiesta stragiudiziale di risarcimento né all'Autorità penale, e che ciò che deporrebbe nel senso di un comportamento “non del tutto diligente” nella identificazione del colpevole.
Lamenta l'omessa valutazione del complesso probatorio, con particolare riferimento all'attendibilità del teste escusso, il quale ha dichiarato di non essere riuscito a rilevare gli estremi identificativi dell'auto e del suo conducente.
Ne deriverebbe che la sua eventuale indicazione preventiva all'Autorità penale non avrebbe potuto apportare alcun elemento utile alle indagini per l'identificazione del colpevole del reato.
Il Tribunale avrebbe arrestato l'istruttoria al mero rilievo della mancata indicazione del teste nella lettera di costituzione in mora e nell'eventuale querela, facendo discendere da tale constatazione, erroneamente ed illegittimamente, l'effetto automatico della irrilevanza ovvero inutilizzabilità ovvero inattendibilità del del testimone escusso, e ritenendo quindi ultronea anche la disamina delle ulteriori emergenze istruttorie e documentali (referto di P.S., C.t.u. medico -legale), che invece avrebbero confermato le circostanze di tempo e di luogo e le modalità dell'accadimento storico come indicate nel libello introduttivo ed il nesso eziologico tra le lesioni refertate in sede di P.S. e l'evento, consentendo all'attore di assolvere all'onere probatorio sullo stesso incombente.
Il teste escusso all'udienza del 05/03/2012 aveva dichiarato di aver visto che “attraversava Parte_1 la strada sulle strisce pedonali dalla scuola elementare verso il bar quando un'auto Fiat TO di colore scuro … a forte velocità impattava con il suo lato frontale la gamba ed il piede sinistro di , Parte_1 precisando poi che dopo l'investimento “la Fiat TO si allonatanava senza prestare soccorso”, e che
“dopo alcuni metri vi è un curvone, in prossimità di un autolavaggio, e la Fiat TO è sparita subito dalla nostra visuale, non permettendoci di rilevarne il numero di targa”.
Nessun cenno sarebbe stato, poi, riservato dal Giudice di prime cure alle ulteriori risultanze documentali, come, ad esempio, il referto di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero S. Maria delle 4 Grazie n. 2332 del 05/04/2017, laddove la madre di ebbe a rendere dichiarazioni in merito Parte_1 alla dinamica del sinistro e al coinvolgimento dell'auto pirata.
Ancora, la sentenza di primo grado non conterrebbe alcun riferimento alle risultanze della C.t.u. medico-legale, che avrebbe concluso per la coerenza causale tra gli esiti lesivi diagnosticati in sede di
P.S. e la dinamica del sinistro denunciata dall'attore.
Nessuna prova contraria sarebbe stata, peraltro, fornita dall'Assicuratore.
Le doglianze sono infondate.
Giova premettere che l'intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada non modifica la regola generale per cui il danneggiato che promuova la richiesta di risarcimento nei confronti della impresa designata, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente di altro veicolo ed, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo sia rimasto sconosciuto: la prova della sussistenza di tali presupposti deve essere fornita, però, in maniera rigorosa dal danneggiato, atteso che, non essendo stato individuato il danneggiante, il Fondo de quo è nell'impossibilità di svolgere accertamenti ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente ed, inoltre, di espletare un'eventuale azione di rivalsa contro l'investitore rimasto non identificato (cfr. tra le tante Cass. civ., Sez. III, 18/11/2005, n. 24449, App. Napoli, Sez.
IV bis, 01/06/2010 e Sez. IV, 28/05/2008, App. Potenza, 28/07/2009).
Ciò premesso, venendo, nello specifico, alla decisione gravata, va dato atto della coerenza del ragionamento espresso dal giudice a quo, e posto a fondamento della pronuncia di rigetto, in ragione delle criticità istruttorie evidenziate.
E' noto che, in ordine alle modalità con cui l'attore può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di “mere tracce ambientali” o di
“dichiarazioni orali”, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto.
In tale ottica, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico dello stesso un obbligo di collaborazione “eccessivo” rispetto alle sue “risorse”, che finisca con il trasformarlo “in un
5 investigatore privato o necessariamente in un querelante” (Cassazione civile, sezione III, sentenza 26 gennaio 2016, n. 1325).
La prova che il danneggiato è tenuto a fornire, riguardo al fatto che il danno sia stato causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla in mancanza della stessa (cfr. Cass. 1325/2016 citata).
In buona sostanza, l'applicazione dell'art. 19 lett. a) della legge 990/1969, non dipende dalla dimostrazione della fuga d'un responsabile, in quanto la stessa norma non pone alcun limite in tal senso. La responsabilità dell'impresa designata al risarcimento dal Fondo Vittime della strada potrebbe in teoria essere affermata anche in assenza d'una fuga immediata del responsabile (ad es., nel caso in cui questi fornisca alla vittima dati falsi), così come, all'opposto, potrebbe essere negata anche in presenza d'una fuga immediata (ad es., nel caso in cui il responsabile, datosi immediatamente alla fuga, venga successivamente intercettato e fermato dalle forze dell'ordine, e di tale circostanza la vittima venga portata a conoscenza prima dell'inizio del giudizio risarcitorio).
Quel che rileva, dunque, ai fini del sorgere dell'obbligazione a carico dell'impresa designata non è accertare se vi sia stata una fuga del responsabile, ma se il veicolo per qualsiasi ragione non sia stato identificato, e se vi sia stata una condotta diligente della vittima.
Il relativo giudizio non va compiuto a priori, stabilendo quali siano le condotte dell'automobilista responsabile che giustifichino la mancata identificazione, ma a posteriori, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (Cassazione civile, sezione III, sentenza 13 gennaio 2015 n. 274).
Ebbene, nel caso di specie, correttamente il primo giudice ha ritenuto non adempiuto l'onere di diligenza gravante sul danneggiato.
Pur volendo ritenere incolpevole il comportamento del danneggiato rispetto alla mancata identificazione del veicolo investitore, la condotta non può essere giudicata tale riguardo alle fasi successive al sinistro, non avendo i genitori del predetto, all'epoca minore, reso alcuna denuncia, esaustiva della dinamica del sinistro e delle persone in grado di riferirne.
Il teste escusso in giudizio non è stato nemmeno indicato nella lettera di costituzione in mora indirizzata alla compagnia assicurativa, benché, come esplicitato dal Tribunale, il genitore del minore
6 fosse “evidentemente venuto da subito a conoscenza della presenza del teste”, trattandosi del cugino di , Parte_1 come da lui stesso dichiarato a verbale.
Né risulta, in quella sede, indicato, come persona informata, conoscente della famiglia Persona_2
che, per quanto prospettato in atti, si trovava a passare di lì, e avrebbe, con la propria vettura, Pt_1 condotto il minore in ospedale, avvertendo dell'accaduto la madre del giovane, che sopraggiungeva separatamente, e rendeva al di PS dichiarazioni da valutarsi a tutti gli effetti, alla luce di Parte_3 quanto prospettato, quali affermazioni de relato, del tutto irrilevanti ai fini del riscontro di veridicità dell'assunto attoreo.
Né risulta che sul posto siano intervenuti organi di polizia.
Tale constatazione di scarsa diligenza si traduce non già nella artificiosa creazione di un ulteriore presupposto di esperibilità dell'azione risarcitoria ex art. 19 lett. a) L. 990/1969, bensì, semplicemente, nella mancanza di adeguata prova del fatto storico posto a base della domanda, sub specie di imputabilità dell'investimento ad un veicolo rimasto non identificato.
Senza contare il fatto che, poiché il minore attraversava, sulle strisce pedonali, una strada ad andamento rettilineo, quale è la Via Kennedy, nemmeno risulta adeguatamente chiarita la circostanza che non si fosse avveduto, o non avesse potuto avvedersi, del sopraggiungere dell'auto investitrice.
Per quanto, poi, dedotto e documentato dalla compagnia assicurativa convenuta, il teste escusso Tes_1
“appare, dall'esame della scheda IVASS depositata agli atti del giudizio un esperto dell'infortunistica
[...] stradale, comparendo in ben 11 sinistri dal 2011 al 2016 e ricoprendo diverse figure, ovvero sia come danneggiato, che danneggiante, che testimone” (cfr. comparsa conclusionale Generali primo grado e documento “copia lista sinistri” in atti).
Il che non può non riverberarsi negativamente sul giudizio di complessiva attendibilità del teste, un vero e proprio habitué del settore.
Il fatto, poi, che il c.t.u. si sia espresso nel senso della compatibilità delle lesioni riscontrate con la riferita dinamica del sinistro dimostra solo che le lesioni sono state provocate da un investimento stradale, non certo che esso sia certamente addebitabile ad un'auto pirata.
Né è a parlarsi di “non contestazione” da parte del Fondo che, non essendo stato individuato il danneggiante, è nell'impossibilità di svolgere accertamenti ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente.
7 Tutto ciò considerato, quello che, in definitiva, nel caso di specie, difetta è la prova del fatto storico descritto in citazione. Quella offerta dall'attore non è tale da consentire di escludere con tutta serenità, e con il rigore che in simili fattispecie si impone, una ricostruzione alternativa del sinistro che escluda l'intervento causale dell'auto pirata.
Per questi motivi
l'appello deve essere rigettato, e la sentenza appellata integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri fissati - in relazione allo scaglione di valore di riferimento (tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00) - dal DM
55/2014, aggiornati al decreto 147/2022, in misura conforme ai valori minimi, avuto riguardo alla qualità delle parti e alla non particolare complessità delle questioni trattate.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di parte appellata, che liquida in euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 27/06/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 653/2019 R.G.A.C., riservata in decisione senza termini all'udienza collegiale del 24.6.2025 e vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. LOMATO MARCO Parte_1 C.F._1
), presso il cui studio elettivamente domicilia in VIA MADONNA DEL C.F._2
PANTANO 50/96 GIUGLIANO IN CAMPANIA - Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
), nella qualità di Impresa designata per la Regione Controparte_1 P.IVA_1
Campania per la Gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rapp.ta e difesa dall'avv. FUSCO
1 LORENZO , presso il cui studio elettivamente domicilia in VIA C.F._3
MELISURGO 4 NAPOLI - Email_3
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7046/2018 del 17/07/2018 del Tribunale di Napoli, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in data 09.09.08 , padre di , all'epoca dei Parte_2 Parte_1 fatti minorenne, conveniva in giudizio le quale Impresa designata dal Fondo di Controparte_2
Garanzia per le Vittime della Strada per i sinistri occorsi nel tenimento della regione Campania, al fine di conseguirne la condanna al risarcimento dei danni patiti dal minore in conseguenza del sinistro stradale occorso il giorno 05.04.2007, intorno alle ore 16.00, in Quarto (NA), allorquando, nel mentre si accingeva ad attraversare via Kennedy sulle strisce pedonali, in prossimità della scuola “Dominari”, ed in compagnia del fratello , veniva violentemente investito da una Fiat TO di Per_1 Parte_1 colore scuro che, proveniente a forte velocità dalla sua sinistra, impattava con il suo spigolo anteriore destro la gamba sinistra del ragazzo, dileguandosi immediatamente dopo senza prestare soccorso e senza dare il tempo agli astanti di rilevare il numero di targa.
Tale , conoscente della famiglia che transitava con la propria vettura sul luogo Persona_2 Pt_1 del sinistro, caricava il giovane sulla sua automobile e lo accompagnava al pronto soccorso Parte_1 dell'ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, avvertendo dell'accaduto la madre del giovane, che sopraggiungeva anch'ella al nosocomio succitato.
In conseguenza del sinistro il minore riportava lesioni all'articolazione tibio-tarsica della gamba sinistra, con postumi permanenti che l'attore quantificava nella misura di 12 punti percentuali, e un lungo periodo di convalescenza. Oltre al danno fisico, lamentava un danno morale quantificato in euro
10.000,00, e chiedeva condannarsi il Fondo al complessivo importo di euro 37.810,00, oltre le spese mediche documentate.
Radicatasi la lite, si costituiva resistendo al gravame e concludendo per il rigetto. Controparte_1
La causa, istruita con prova testi e c.t.u., veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettava la domanda attorea e compensava le spese di lite, ponendo quelle dell'espletata c.t.u. definitivamente a carico di parte attorea.
2 Riteneva, in sintesi, il Tribunale che parte attrice non aveva osservato un comportamento del tutto diligente nella identificazione del colpevole.
Il teste escusso in corso di causa ( ), non era stato indicato nella cd. messa in Testimone_1 mora inviata al Fondo (né nell'eventuale querela, mai effettuata dal genitore dell'attore – all'epoca minore).
Il nome del suddetto testimone era comparso, per la prima volta, soltanto nell'atto di citazione notificato, introduttivo del giudizio.
“Ed infatti non si capisce perché il genitore istante, evidentemente venuto da subito a conoscenza della presenza del teste, poi escusso in corso di causa (atteso che quest'ultimo, secondo quanto dichiarato, è cugino di cfr., verbale di Parte_1 udienza del 5.03.2012), nulla ha riferito alle autorità competenti in ordine all'identità.
Orbene, era doveroso per l'attore, in considerazione anche delle gravi conseguenze patite, informare le competenti autorità sulla presenza di testimoni oculari dei fatti (la cui presenza, si ripete, era ben nota per le ragioni innanzi esposte), in grado di contribuire eventualmente all'identificazione dei responsabili del sinistro, trattandosi inequivocabilmente di attività esigibile, ossia tale da non richiedere da parte della vittima, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione.” (cfr. sentenza)
Avverso la citata pronuncia, con citazione del 5.2.2019 ha proposto tempestivo appello , Parte_1 frattanto divenuto maggiorenne, deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
si è costituita con comparsa del 25.5.2019 (per l'udienza dell'11.6.2019), resistendo Controparte_1 al gravame e concludendo per il rigetto.
Riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., rimessa sul ruolo per la necessità di diversamente comporre il collegio, mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata nuovamente riservata in decisione all'udienza del 24.6.2025, con rinuncia delle parti alla concessione di nuovi termini conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
3 argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è infondato e deve essere rigettato.
Assume l'appellante che la pronuncia di rigetto del Giudice di prime cure si fonderebbe sull'erroneo presupposto che non era stata presentata una denuncia o querela, che il testimone escusso era stato indicato solo nell'atto di citazione e non nella richiesta stragiudiziale di risarcimento né all'Autorità penale, e che ciò che deporrebbe nel senso di un comportamento “non del tutto diligente” nella identificazione del colpevole.
Lamenta l'omessa valutazione del complesso probatorio, con particolare riferimento all'attendibilità del teste escusso, il quale ha dichiarato di non essere riuscito a rilevare gli estremi identificativi dell'auto e del suo conducente.
Ne deriverebbe che la sua eventuale indicazione preventiva all'Autorità penale non avrebbe potuto apportare alcun elemento utile alle indagini per l'identificazione del colpevole del reato.
Il Tribunale avrebbe arrestato l'istruttoria al mero rilievo della mancata indicazione del teste nella lettera di costituzione in mora e nell'eventuale querela, facendo discendere da tale constatazione, erroneamente ed illegittimamente, l'effetto automatico della irrilevanza ovvero inutilizzabilità ovvero inattendibilità del del testimone escusso, e ritenendo quindi ultronea anche la disamina delle ulteriori emergenze istruttorie e documentali (referto di P.S., C.t.u. medico -legale), che invece avrebbero confermato le circostanze di tempo e di luogo e le modalità dell'accadimento storico come indicate nel libello introduttivo ed il nesso eziologico tra le lesioni refertate in sede di P.S. e l'evento, consentendo all'attore di assolvere all'onere probatorio sullo stesso incombente.
Il teste escusso all'udienza del 05/03/2012 aveva dichiarato di aver visto che “attraversava Parte_1 la strada sulle strisce pedonali dalla scuola elementare verso il bar quando un'auto Fiat TO di colore scuro … a forte velocità impattava con il suo lato frontale la gamba ed il piede sinistro di , Parte_1 precisando poi che dopo l'investimento “la Fiat TO si allonatanava senza prestare soccorso”, e che
“dopo alcuni metri vi è un curvone, in prossimità di un autolavaggio, e la Fiat TO è sparita subito dalla nostra visuale, non permettendoci di rilevarne il numero di targa”.
Nessun cenno sarebbe stato, poi, riservato dal Giudice di prime cure alle ulteriori risultanze documentali, come, ad esempio, il referto di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero S. Maria delle 4 Grazie n. 2332 del 05/04/2017, laddove la madre di ebbe a rendere dichiarazioni in merito Parte_1 alla dinamica del sinistro e al coinvolgimento dell'auto pirata.
Ancora, la sentenza di primo grado non conterrebbe alcun riferimento alle risultanze della C.t.u. medico-legale, che avrebbe concluso per la coerenza causale tra gli esiti lesivi diagnosticati in sede di
P.S. e la dinamica del sinistro denunciata dall'attore.
Nessuna prova contraria sarebbe stata, peraltro, fornita dall'Assicuratore.
Le doglianze sono infondate.
Giova premettere che l'intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada non modifica la regola generale per cui il danneggiato che promuova la richiesta di risarcimento nei confronti della impresa designata, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente di altro veicolo ed, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo sia rimasto sconosciuto: la prova della sussistenza di tali presupposti deve essere fornita, però, in maniera rigorosa dal danneggiato, atteso che, non essendo stato individuato il danneggiante, il Fondo de quo è nell'impossibilità di svolgere accertamenti ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente ed, inoltre, di espletare un'eventuale azione di rivalsa contro l'investitore rimasto non identificato (cfr. tra le tante Cass. civ., Sez. III, 18/11/2005, n. 24449, App. Napoli, Sez.
IV bis, 01/06/2010 e Sez. IV, 28/05/2008, App. Potenza, 28/07/2009).
Ciò premesso, venendo, nello specifico, alla decisione gravata, va dato atto della coerenza del ragionamento espresso dal giudice a quo, e posto a fondamento della pronuncia di rigetto, in ragione delle criticità istruttorie evidenziate.
E' noto che, in ordine alle modalità con cui l'attore può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di “mere tracce ambientali” o di
“dichiarazioni orali”, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto.
In tale ottica, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico dello stesso un obbligo di collaborazione “eccessivo” rispetto alle sue “risorse”, che finisca con il trasformarlo “in un
5 investigatore privato o necessariamente in un querelante” (Cassazione civile, sezione III, sentenza 26 gennaio 2016, n. 1325).
La prova che il danneggiato è tenuto a fornire, riguardo al fatto che il danno sia stato causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla in mancanza della stessa (cfr. Cass. 1325/2016 citata).
In buona sostanza, l'applicazione dell'art. 19 lett. a) della legge 990/1969, non dipende dalla dimostrazione della fuga d'un responsabile, in quanto la stessa norma non pone alcun limite in tal senso. La responsabilità dell'impresa designata al risarcimento dal Fondo Vittime della strada potrebbe in teoria essere affermata anche in assenza d'una fuga immediata del responsabile (ad es., nel caso in cui questi fornisca alla vittima dati falsi), così come, all'opposto, potrebbe essere negata anche in presenza d'una fuga immediata (ad es., nel caso in cui il responsabile, datosi immediatamente alla fuga, venga successivamente intercettato e fermato dalle forze dell'ordine, e di tale circostanza la vittima venga portata a conoscenza prima dell'inizio del giudizio risarcitorio).
Quel che rileva, dunque, ai fini del sorgere dell'obbligazione a carico dell'impresa designata non è accertare se vi sia stata una fuga del responsabile, ma se il veicolo per qualsiasi ragione non sia stato identificato, e se vi sia stata una condotta diligente della vittima.
Il relativo giudizio non va compiuto a priori, stabilendo quali siano le condotte dell'automobilista responsabile che giustifichino la mancata identificazione, ma a posteriori, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (Cassazione civile, sezione III, sentenza 13 gennaio 2015 n. 274).
Ebbene, nel caso di specie, correttamente il primo giudice ha ritenuto non adempiuto l'onere di diligenza gravante sul danneggiato.
Pur volendo ritenere incolpevole il comportamento del danneggiato rispetto alla mancata identificazione del veicolo investitore, la condotta non può essere giudicata tale riguardo alle fasi successive al sinistro, non avendo i genitori del predetto, all'epoca minore, reso alcuna denuncia, esaustiva della dinamica del sinistro e delle persone in grado di riferirne.
Il teste escusso in giudizio non è stato nemmeno indicato nella lettera di costituzione in mora indirizzata alla compagnia assicurativa, benché, come esplicitato dal Tribunale, il genitore del minore
6 fosse “evidentemente venuto da subito a conoscenza della presenza del teste”, trattandosi del cugino di , Parte_1 come da lui stesso dichiarato a verbale.
Né risulta, in quella sede, indicato, come persona informata, conoscente della famiglia Persona_2
che, per quanto prospettato in atti, si trovava a passare di lì, e avrebbe, con la propria vettura, Pt_1 condotto il minore in ospedale, avvertendo dell'accaduto la madre del giovane, che sopraggiungeva separatamente, e rendeva al di PS dichiarazioni da valutarsi a tutti gli effetti, alla luce di Parte_3 quanto prospettato, quali affermazioni de relato, del tutto irrilevanti ai fini del riscontro di veridicità dell'assunto attoreo.
Né risulta che sul posto siano intervenuti organi di polizia.
Tale constatazione di scarsa diligenza si traduce non già nella artificiosa creazione di un ulteriore presupposto di esperibilità dell'azione risarcitoria ex art. 19 lett. a) L. 990/1969, bensì, semplicemente, nella mancanza di adeguata prova del fatto storico posto a base della domanda, sub specie di imputabilità dell'investimento ad un veicolo rimasto non identificato.
Senza contare il fatto che, poiché il minore attraversava, sulle strisce pedonali, una strada ad andamento rettilineo, quale è la Via Kennedy, nemmeno risulta adeguatamente chiarita la circostanza che non si fosse avveduto, o non avesse potuto avvedersi, del sopraggiungere dell'auto investitrice.
Per quanto, poi, dedotto e documentato dalla compagnia assicurativa convenuta, il teste escusso Tes_1
“appare, dall'esame della scheda IVASS depositata agli atti del giudizio un esperto dell'infortunistica
[...] stradale, comparendo in ben 11 sinistri dal 2011 al 2016 e ricoprendo diverse figure, ovvero sia come danneggiato, che danneggiante, che testimone” (cfr. comparsa conclusionale Generali primo grado e documento “copia lista sinistri” in atti).
Il che non può non riverberarsi negativamente sul giudizio di complessiva attendibilità del teste, un vero e proprio habitué del settore.
Il fatto, poi, che il c.t.u. si sia espresso nel senso della compatibilità delle lesioni riscontrate con la riferita dinamica del sinistro dimostra solo che le lesioni sono state provocate da un investimento stradale, non certo che esso sia certamente addebitabile ad un'auto pirata.
Né è a parlarsi di “non contestazione” da parte del Fondo che, non essendo stato individuato il danneggiante, è nell'impossibilità di svolgere accertamenti ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente.
7 Tutto ciò considerato, quello che, in definitiva, nel caso di specie, difetta è la prova del fatto storico descritto in citazione. Quella offerta dall'attore non è tale da consentire di escludere con tutta serenità, e con il rigore che in simili fattispecie si impone, una ricostruzione alternativa del sinistro che escluda l'intervento causale dell'auto pirata.
Per questi motivi
l'appello deve essere rigettato, e la sentenza appellata integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri fissati - in relazione allo scaglione di valore di riferimento (tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00) - dal DM
55/2014, aggiornati al decreto 147/2022, in misura conforme ai valori minimi, avuto riguardo alla qualità delle parti e alla non particolare complessità delle questioni trattate.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di parte appellata, che liquida in euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 27/06/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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