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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/12/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 1900/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 02/12/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 21/07/2025 da rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CA CH, e da rappresentato e difeso dall'avv. DI Parte_2
ON ZO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CASERTA (CE) in data 25/06/1978; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati quattro figli: , e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. quanto alla separazione: autorizzare i coniugi a continuare a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. quanto al trasferimento immobiliare, i coniugi concordano, esclusivamente allo scopo di comporre e regolare i dissidi di natura patrimoniale insorti, anche in punto di mantenimento, tra gli stessi nel contesto ed in ragione della loro vicenda familiare, che, il signor , nato a [...] il [...], trasferirà a titolo Controparte_1 gratuito, con separato atto notarile in regime di esenzione ex art. 19 Legge n. 74 del 1987, alla moglie
[...]
nata a [...] il [...], a. quota del 50% della proprietà dell'immobile sito in Marcianise Pt_1
(Ce), Via Roma n. 45, piano T, identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Marcianise al Foglio
500, N. 5235, Sub 1, Cat. C/1, Classe 6, Consistenza 30 mq, Rendita € 686,37; b. quota del 50% della proprietà dell'immobile sito in Marcianise (Ce), Via Roma n. 47, piano T, identificato al Catasto dei
Fabbricati del Comune di Marcianise al Foglio 500, N. 5235, Sub 2, Cat. C/1, Classe 6, Consistenza 45 2
mq, Rendita € 1.029,56; l'atto pubblico notarile relativo al trasferimento immobiliare di cui sopra, sarà sottoscritto entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione e tutti i costi saranno interamente sostenuti in via esclusiva dal signor . Controparte_1
3. Quanto all'indipendenza economica dei coniugi: i coniugi, anche in ragione della pattuizione sub 2) che precede, dichiarano che provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento senza nulla doversi a tale titolo, dandosi più in generale reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra.
4. Quanto alle spese della presente procedura: le spese legali sono interamente compensate tra le Parti. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 02/12/2025; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e nato il Parte_1 Controparte_1
03/06/1950 in MARCIANISE (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 110, parte II, serie A, Uff. I, anno 1978);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 02/12/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 1900/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 02/12/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 21/07/2025 da rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CA CH, e da rappresentato e difeso dall'avv. DI Parte_2
ON ZO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CASERTA (CE) in data 25/06/1978; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati quattro figli: , e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. quanto alla separazione: autorizzare i coniugi a continuare a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. quanto al trasferimento immobiliare, i coniugi concordano, esclusivamente allo scopo di comporre e regolare i dissidi di natura patrimoniale insorti, anche in punto di mantenimento, tra gli stessi nel contesto ed in ragione della loro vicenda familiare, che, il signor , nato a [...] il [...], trasferirà a titolo Controparte_1 gratuito, con separato atto notarile in regime di esenzione ex art. 19 Legge n. 74 del 1987, alla moglie
[...]
nata a [...] il [...], a. quota del 50% della proprietà dell'immobile sito in Marcianise Pt_1
(Ce), Via Roma n. 45, piano T, identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Marcianise al Foglio
500, N. 5235, Sub 1, Cat. C/1, Classe 6, Consistenza 30 mq, Rendita € 686,37; b. quota del 50% della proprietà dell'immobile sito in Marcianise (Ce), Via Roma n. 47, piano T, identificato al Catasto dei
Fabbricati del Comune di Marcianise al Foglio 500, N. 5235, Sub 2, Cat. C/1, Classe 6, Consistenza 45 2
mq, Rendita € 1.029,56; l'atto pubblico notarile relativo al trasferimento immobiliare di cui sopra, sarà sottoscritto entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione e tutti i costi saranno interamente sostenuti in via esclusiva dal signor . Controparte_1
3. Quanto all'indipendenza economica dei coniugi: i coniugi, anche in ragione della pattuizione sub 2) che precede, dichiarano che provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento senza nulla doversi a tale titolo, dandosi più in generale reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra.
4. Quanto alle spese della presente procedura: le spese legali sono interamente compensate tra le Parti. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 02/12/2025; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e nato il Parte_1 Controparte_1
03/06/1950 in MARCIANISE (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 110, parte II, serie A, Uff. I, anno 1978);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 02/12/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese