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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/12/2025, n. 2245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2245 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17958/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD GH Presidente relatrice
FR LD GI
DR AR GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17958/2025 R.G. promosso da
C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. BRIONI CLAUDIA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. ALBERTI ELENA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“• Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni consequenziale statuizione di legge e con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
• Disporre, in favore del sig. l'assegnazione della casa coniugale con gli arredi in essa Parte_1 contenuti, tranne i beni mobili e le suppellettili indicate in narrativa;
1 Per_
• Disporre l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente in capo alla madre che abiterà con la figlia nell'immobile che condurrà in locazione e che sarà ubicato in Sarezzo o nelle immediate vicinanze al fine di meglio agevolare gli spostamenti da e per la casa materna e patena nell'esclusivo interesse della minore.
• Nulla disporre in punto di mantenimento dei coniugi essendo i medesimi economicamente indipendenti.
• Dal trasferimento nella nuova abitazione da parte ella signora , disporre, a carico del padre, l'onere Pt_2
Per_ di contribuire al mantenimento della figlia minore con il versamento della somma di € 350,00, rivalutabile secondo indice ISTAT, da corrispondere alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno
15 di ogni mese fino a quando la stessa non sarà economicamente indipendente,
• Corresponsione a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie Per_ necessarie alla figlia come da Linee Guida in uso al Tribunale di Brescia, ad eccezion fatta per le spese relative alla mensa per il percorso della scuola di I grado;
• L'Assegno Unico Universale verrà percepito integralmente (100%) dalla madre mentre le detrazioni fiscali saranno suddivise al 50% ciascuno;
• Calendario di frequentazione padre-figlia come indicato in narrativa
• I coniugi prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei propri rispettivi passaporti ivi i Per_ documenti per l'espatrio della figlia minore;
• I coniugi manifestano l'intenzione di non impugnare l'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a AR (BS) in data 30.5.2024, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di AR al n. 11, parte I, anno 2014, con il regime patrimoniale della separazione dei beni. Per_ Dall'unione è nata la figlia il 12.2.2017.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia della coppia che si Per_ è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di .
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
UD GH
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD GH Presidente relatrice
FR LD GI
DR AR GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17958/2025 R.G. promosso da
C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. BRIONI CLAUDIA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. ALBERTI ELENA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“• Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni consequenziale statuizione di legge e con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
• Disporre, in favore del sig. l'assegnazione della casa coniugale con gli arredi in essa Parte_1 contenuti, tranne i beni mobili e le suppellettili indicate in narrativa;
1 Per_
• Disporre l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente in capo alla madre che abiterà con la figlia nell'immobile che condurrà in locazione e che sarà ubicato in Sarezzo o nelle immediate vicinanze al fine di meglio agevolare gli spostamenti da e per la casa materna e patena nell'esclusivo interesse della minore.
• Nulla disporre in punto di mantenimento dei coniugi essendo i medesimi economicamente indipendenti.
• Dal trasferimento nella nuova abitazione da parte ella signora , disporre, a carico del padre, l'onere Pt_2
Per_ di contribuire al mantenimento della figlia minore con il versamento della somma di € 350,00, rivalutabile secondo indice ISTAT, da corrispondere alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno
15 di ogni mese fino a quando la stessa non sarà economicamente indipendente,
• Corresponsione a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie Per_ necessarie alla figlia come da Linee Guida in uso al Tribunale di Brescia, ad eccezion fatta per le spese relative alla mensa per il percorso della scuola di I grado;
• L'Assegno Unico Universale verrà percepito integralmente (100%) dalla madre mentre le detrazioni fiscali saranno suddivise al 50% ciascuno;
• Calendario di frequentazione padre-figlia come indicato in narrativa
• I coniugi prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei propri rispettivi passaporti ivi i Per_ documenti per l'espatrio della figlia minore;
• I coniugi manifestano l'intenzione di non impugnare l'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a AR (BS) in data 30.5.2024, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di AR al n. 11, parte I, anno 2014, con il regime patrimoniale della separazione dei beni. Per_ Dall'unione è nata la figlia il 12.2.2017.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia della coppia che si Per_ è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di .
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
UD GH
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