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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.931 + 988/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ferreri Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere Relatore
dott. Marcella Murana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte ai nn. r.g. 931/2022 e 988/22
PROMOSSA DA
, (C.F. ), , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), , (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
, (C.F. ), , (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, GIUDICE , (C.F. ), C.F._5 Pt_6 C.F._6 Parte_7
, (C.F. ), (C.F.
[...] C.F._7 Parte_8
, (C.F. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9
pagina 1 di 16 , (C.F. ), , (C.F. Parte_10 C.F._10 Parte_11
), , (C.F. ), C.F._11 Parte_12 C.F._12 Pt_13
, (C.F. ), , (C.F. ),
[...] C.F._13 Parte_14 C.F._14
, (C.F. ), , (C.F. Parte_15 C.F._15 Parte_16
), , (C.F. ), C.F._16 Parte_17 C.F._17 Pt_18
, (C.F. ), , (C.F. ),
[...] C.F._18 Parte_19 C.F._19
(C.F. ), (C.F. Parte_20 C.F._20 Parte_21
), , (C.F. ), tutti C.F._21 Parte_22 C.F._22
domiciliati in VIA FRANCESCO RISO 39 CATANIA;
rappresentati e difesi dall'avv. RANIOLO
URSULA giusta procura in atti.
, (C.F. ), (C.F. Parte_23 C.F._23 Parte_24
, , (C.F. ), C.F._24 Parte_25 C.F._25 Pt_26
, (C.F. ), (C.F.
[...] C.F._26 Parte_27
), , (C.F. ), C.F._27 Parte_28 C.F._28 Pt_29
, (C.F. ), , (C.F. ),
[...] C.F._29 Parte_30 C.F._30
, (C.F. ), , (C.F. Parte_31 C.F._31 Parte_32
), , (C.F. ), C.F._32 Parte_33 C.F._33 Pt_34
, (C.F. , (C.F. ),
[...] C.F._34 Parte_35 C.F._35
, (C.F. , , (C.F. Parte_36 C.F._36 Parte_37
), , (C.F. ), tutti domiciliati in C.F._37 Parte_38 C.F._38
VIA PRINCIPE UMBERTO N 10 AUGUSTA;
rappresentati e difesi dall'avv. Pt_38
giusta procura in atti.
[...]
pagina 2 di 16 APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA P. UMBERTO N. 104 96011 Controparte_1 P.IVA_1
AUGUSTA; rappresentato e difeso dall'avv. FASOLI MARZIA giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.10.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702bis c.p.c. il comune di Augusta conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa i quaranta assegnatari degli alloggi costruiti dalla cooperativa edilizia Co.Fi.Ri casa1 a r.l. i quali, con atto notarile di assegnazione del 2004, acquistavano la titolarità degli appartamenti costruiti dalla cooperativa edilizia. L'Ente locale chiedeva al Tribunale di “accertare e dichiarare il suo diritto di essere manlevato del debito e/o restare indenne in virtù delle convenzioni e dall'art 35 L 665/71, da tutti i costi necessari per l'indennità di occupazione delle aree concesse alla convenuta e conseguentemente condannare i resistenti a depositare presso la CCDDP liberando così il la somma di € 763.240,02 (comprensivi di spese legali liquidate) oltre interessi Controparte_1 maturati dalle singole annualità all'effettivo deposito presso la cassa depositi e prestiti”.
Il esponeva: Controparte_1
- che con convenzione urbanistica ai rogiti Notaio di Augusta del 21.11.1995 e successivo Per_1
atto integrativo del 12.04.2000 concedeva ora per allora alla società cooperativa Controparte_2
, che accettava, il diritto di proprietà sul terreno sito nel Comune di Augusta c.da Pezzagrande e
[...] localizzato nel programma costruttivo all'interno del comparto B di mq 17.894 per la costruzione di pagina 3 di 16 alloggi, le relative opere di urbanizzazione e la realizzazione del verde, individuato al foglio 44 particella p.lla 46 e 67 successivamente individuate in fg 44 p.lle 334,335 e 336, di proprietà di
[...]
, e Pt_39 Parte_40 Parte_41 Parte_42 Parte_43 Controparte_3
USL Catania;
- che il corrispettivo della concessione del predetto diritto di proprietà e del costo delle opere di urbanizzazione era determinato, agli artt. 2 e 3 della Convenzione, nella “somma effettivamente occorsa per l'esproprio” e al “costo di acquisizione delle aree di urbanizzazione primarie e secondarie e della realizzazione delle urbanizzazioni primarie”;
- che all'art 10 della stessa convenzione il delegava alla coop COFIRI ogni Controparte_1 competenza ed adempimento per l'espropriazione delle aree assegnate;
- che i proprietari del terreno, in data 19.11.2003, proponevano giudizio di opposizione avverso la stima dei terreni espropriati, definito con sentenza 564/2009 del 28.04.2009 con la quale la Corte
d'Appello determinava in € 801.142,96 l'indennità di esproprio dovuta dal e dalla Controparte_1
COFIRI, in solido, per l'espropriazione disposta con ordinanza 119 del 3.07.2000; l'indennità di occupazione temporanea secondo il criterio degli interessi legali sulla somma corrispondente all'indennità di espropriazione per ciascuno anno o frazione di anno in cui l'occupazione si era protratta (dal 23.04.1998 al 03.04.2000) e condannava il e la soc coop Controparte_1 CP_2
1 a depositare presso la la differenza tra quanto sopra determinato e quanto già versato
[...] CP_4 dalla cooperativa oltre gli interessi legali sulla differenza sino al momento dell'effettivo deposito, con decorrenza dalla data di espropriazione per l'indennità di esproprio e dalla scadenza di ciascun anno di occupazione per l'indennità di occupazione abusiva, nonché al pagamento delle spese legali;
- che nel settembre del 2009 il e la proponevano due distinti ricorsi in Controparte_1 CP_2
Cassazione;
- che, nelle more del giudizio, il del 15.03.2011 invitava la a Controparte_5 CP_2 versare la somma di € 801.142,96 oltre interessi, richiesta rimasta inevasa;
- che in data 23.4.2015 la Suprema Corte con sentenza 8320 del 2015 riuniva i due ricorsi;
dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto dalla COFIRI 1; rigettava il ricorso del e Controparte_1
condannava i ricorrenti al pagamento delle spese legali;
- che successivamente al deposito della sentenza di Corte di Cassazione il invitava Controparte_1
la soc coop edile a stipulare negoziazione assistita rimasta disattesa;
CP_2
- che in data 17.10.2016 la soc coop COFIRI CASA 1 era cancellata dal registro delle imprese;
pagina 4 di 16 - che con lo scioglimento della soc coop I il debito cristallizzato nelle sentenze della CP_2
Corte d'Appello di Catania e della Corte di Cassazione ricadeva pro-quota sui soci assegnatari ex art 35 legge 665/71 e ribadito nella convenzione sottoscritta e successivo atto integrativo;
Con
- che la richiesta di ottemperare spontaneamente rivolta ai singoli soci assegnatari con era rimasta inevasa;
- che il aveva il diritto di essere tenuto indenne da ogni responsabilità in ordine al Controparte_1 pagamento della predetta cifra o di qualsiasi altra somma necessaria per l'acquisizione delle aree concesse alla COFIRI, in forza degli artt 2 e 3 della Convenzione sottoscritta in Augusta il 21.11.1995
e atto integrativo del 12.04.2000 espressione del principio del cd “pareggio economico” formulato dall'art. 35 legge 865/1971 comma 12, che stabilisce che i corrispettivi dei prezzi delle aree cedute in proprietà devono assicurare la copertura delle spese sostenute dal per l'acquisizione delle aree CP_1
cedute alle cooperative.
Si costituivano ritualmente gli odierni appellanti contestando in fatto e diritto tutto quanto sostenuto dal ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 26.05.2022 il Tribunale di Siracusa emetteva l'ordinanza ex art.702 ter cpc oggi appellata, con la quale così statuiva: “Il Tribunale di Siracusa, pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda del nei confronti dei coniugi e Controparte_1 Pt_44 CP_6
- Accerta e dichiara il diritto del nei confronti dei resistenti assegnatari ad essere Controparte_1
manlevato dai costi necessari per l'indennità di occupazione delle aree concesse alla cooperativa
COFIRI in virtù dell'art. 35 legge 665/1971, pari ad euro 1.005.954,73;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco Parte_22 Controparte_1 pro tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_21 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_20 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
pagina 5 di 16 - condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_19 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_1 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_2 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_4 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_3 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco Parte_45 Controparte_1 pro tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna Giudice a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Pt_6 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_7 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_8 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_9 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
pagina 6 di 16 - condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_11 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_12 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_13 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_14 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna in qualità di erede di , a pagare in favore del Parte_15 Persona_2 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale CP_1
dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna e , in qualità di eredi di a pagare Parte_16 Parte_46 Persona_3 in solido in favore del in persona del Sindaco pro tempore, la somma di € Controparte_1
17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_24 Controparte_1
tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_25 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Controparte_7 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_23 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
pagina 7 di 16 - condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_27 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_28 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_29 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_30 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_31 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_33 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_34 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_35 Controparte_1
tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna , in qualità di erede di , a pagare in favore del Parte_36 Persona_4 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale CP_1
dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_37 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
pagina 8 di 16 - condanna in qualità di erede di , a pagare in favore del Parte_38 Persona_5 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale CP_1
dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_10 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Controparte_8 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_17 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Controparte_9 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_18 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_32 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- compensa le spese del giudizio”.
Gli appellanti hanno proposto due distinti appelli alla predetta ordinanza, iscritti ai nn. rg 931 e 988 del
2022.
Il si è costituito in entrambi i giudizi ed ha eccepito, preliminarmente la carenza di Controparte_1
litisconsorzio processuale atteso che l'impugnazione non risulta proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado.
Con provvedimento del 13.1.2023 questa Corte ha disposto la riunione dei due appelli e l'avv. Pt_38
ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutte la parti del giudizio di primo grado.
In data 2.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art 190 cpc.
pagina 9 di 16 Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e , non Controparte_8 Controparte_9
costituiti seppure ritualmente citati.
Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità degli appelli che risultano contenere i requisiti previsti dall'art.342 cpc.
I motivi di appello risultano infondati e vanno rigettati.
Con il primo motivo l'avv. ha denunciato la nullità della decisione impugnata per difetto di Pt_38
notifica, mancata integrazione del contraddittorio. In particolare, secondo il detto legale, il Giudice di prime cure doveva verificare l'integrità del contraddittorio nei confronti degli eredi del resistente
, atteso che la parte appellata all'udienza del 20.04.2022, con riferimento alla Parte_47
posizione del , aveva soltanto dichiarato che lo stesso era deceduto in data 18 luglio Parte_47
2020, che la notifica era stata eseguita entro un anno dal decesso agli eredi. Al riguardo il Giudice di prime cure avrebbe errato nel non aver disposto nulla ai fini dell'integrità del contraddittorio poiché
l'unica notifica effettuata in data 4.1.2021 dalla parte appellata era stata fatta solo e personalmente nei confronti di , deceduto in data 18 luglio 2020, senza alcuna indicazione degli Parte_47
eventuali eredi nominativa o collettiva ed impersonale.
Il motivo merita il rigetto.
La notifica, invero, è stata effettuata agli eredi di in data 23.6.2021, entro un anno Parte_47
dal decesso avvenuto il 18/07/2020. , come affermato anche da parte appellante, ha Parte_47 solo due eredi: la moglie , che ha ritirato l'atto, e la figlia , che si è CP_10 Parte_15 costituita in giudizio di primo grado, sanando l'eventuale difetto di notifica e proponendo successivo appello.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che l'art.35 L.865/71 possa estendersi anche nei confronti degli assegnatari degli alloggi nei casi – quale quello in esame – in cui la cooperativa edilizia sia stata cancellata dal registro delle imprese ed hanno, quindi, eccepito il difetto di legittimazione passiva. Secondo gli appellanti, gli unici soggetti obbligati nei confronti degli espropriati sarebbero il e la cooperativa Controparte_1 co.fi.ri casa1 a r.l., in virtu' del contratto tra loro intercorso.
La lagnanza non coglie nel segno.
Premesso che, per come correttamente evidenziato dal primo Giudice, la questione non riguarda la legittimazione passiva degli odierni appellanti, bensì la titolarità passiva del rapporto controverso, occorre muovere dal disposto dell'art.35, c.12, L. 865/71 a tenore del quale “I corrispettivi della pagina 10 di 16 concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal per CP_11
l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n.
167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento può essere dilazionato in un massimo di 15 annualità, di importo costante o crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione
(Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge
28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni”.
Ribadito che la cooperativa edilizia COFIRI è stata cancellata dal registro delle imprese, occorre CP_2
verificare se il comune ha legittimamente agito nei confronti degli assegnatari.
La risposta non può che essere affermativa, dovendosi condividere pienamente le motivazioni esposte nell'ordinanza impugnata. Il primo Giudice, in proposito, ha correttamente evidenziato che: “Sul punto giova premettere che il socio di una cooperativa, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest'ultima, è parte di due distinti (anche se collegati) rapporti, l'uno di carattere associativo, che discende direttamente dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio, per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall'ente. Nelle cooperative edilizie, in particolare, mentre dal rapporto associativo discende l'obbligo dei conferimenti e delle contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dal rapporto di scambio invece sorge, a carico del socio,
l'obbligo di provvedere alle anticipazioni e agli esborsi di carattere straordinario necessari per
l'acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi, prestazioni quest'ultime che non rappresentano un rimborso delle spese sopportate dalla cooperativa nell'interesse dei soci, ma il corrispettivo del trasferimento della proprietà, la cui causa dunque risulta del tutto omogenea a quella della compravendita (Cass. n. 11015 del 09/05/2013, n. 7646 del 2007, n. 13641 del 2013, n. 9393 del
18/05/2004). Ne consegue che, vertendosi nel caso in esame sul pagamento degli importi dovuto per
l'acquisto del terreno oggetto della concessione, ed essendo documentata l'assegnazione degli alloggi in capo ai resistenti, l'obbligazione dedotta è collegata alla assegnazione degli alloggi e non alla
pagina 11 di 16 partecipazione sociale, benché strumentale all'acquisto dell'appartamento; per cui la circostanza che alcuni convenuti non erano più soci non esclude l'obbligo gravante sui medesimi di corrispondere quanto pattuito. D'altra parte, l'obbligo del pagamento del conguaglio deriva direttamente dalla previsione imperativa di cui all'art. 35 della legge n. 865/1971, trattandosi, come affermato dall'unanime giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, di una disposizione inderogabile, idonea ad integrare automaticamente il contenuto della convenzione, ai sensi dell'art.
1339 c.c., al quale si collega l'art. 1419, coma 2, c.c. (v. Cass. n. 3018/2010, n. 11032/1994). Di conseguenza, la clausola relativa all'obbligo di ciascun socio di versare quanto dovuto per
l'acquisizione dell'area destinata al P.E.E.P. onde garantire l'operatività del principio del pareggio economico sancito dall'.art. 35 della legge n. 865/71 deve reputarsi inserita ex lege ai sensi dell'.art.
1339 cod. civ. negli atti di assegnazione degli atti in questione. Del resto, la suddetta convenzione tra
l'ente concedente e la cooperativa concessionaria del 21 novembre 1995 non solo è stata richiamata negli atti di assegnazione, ma è stata trascritta, in conformità alla previsione dell'art. 35 della legge n.
865/71, nei registri immobiliari”.
Osserva, invero, questa Corte che la richiesta del agli assegnatari di immobili realizzati CP_1 nell'ambito di un piano di edilizia economica popolare, avente ad oggetto il pagamento dei maggiori costi per acquisto aree, è da considerarsi legittima dal momento che trova copertura nell'art. 35 della L.
n. 865 del 1971, il quale nell'introdurre la regola del “pareggio di bilancio” obbliga i Comuni a recuperare, a titolo di conguaglio, tutte le ulteriori somme corrisposte in relazione a transazioni, acquisizioni bonarie, o spese connesse a controversie giudiziarie inerenti all'acquisizione originaria delle aree. Le citate somme possono essere poste a carico degli assegnatari delle porzioni immobiliari, risultando ulteriori e complementari rispetto al canone stabilito, non ostando a tale imposizione alcun divieto normativo espresso, e ferma restando l'impugnabilità dei relativi atti con cui il ne CP_1
stabilisce il concreto riparto.
Né rileva in senso contrario la circostanza che gli assegnatari degli alloggi, ancorché debitori finali, siano totalmente estranei al rapporto tra il Comune espropriante e il soggetto espropriato, né l'art. 12 comma 5 della L. n. 865 del 1971 prevede la necessità del loro intervento nel procedimento.
A ben vedere, il pagamento dei maggiori oneri di esproprio - le maggiori somme che il si CP_1
trova a dover pagare a seguito di contenzioso promosso dai proprietari delle aree espropriate e incluse in un PEEP - grava, in prima istanza, a carico del soggetto attuatore dell'intervento e in seconda istanza,
pagina 12 di 16 nell'eventualità in cui la cooperativa o l'impresa costruttrice abbiano già provveduto alla assegnazione dei lotti, tenuti al pagamento del maggior importo divengono i singoli assegnatari.
Non può appellarsi a meccanismi legali di eterointegrazione, a superamento del principio di pareggio del p.e.e.p., qualora la cooperativa, chiamata a tenere indenne il dal pagamento dei maggiori CP_1
oneri espropriativi, si sia convenzionalmente obbligata, per sé e per i propri aventi causa, ad assumersi i maggiori oneri espropriativi maturati successivamente alla stipula, anche ove derivanti da transazioni, cessioni bonarie o condanne giurisdizionali, adoperando una nozione di “conguaglio” chiaramente riferita a qualsivoglia ipotesi di aumento dei costi di esproprio gravanti sull'amministrazione in dipendenza di eventi sopravvenuti, ancorché rivelatori ex post di una erronea determinazione iniziale del prezzo di acquisto/cessione delle aree.
Nel sistema di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 35, la convenzione tra espropriante ed espropriato deve prevedere un corrispettivo della concessione "pari al costo di acquisizione delle aree, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione se già realizzate", id est doveva coprire tutti i costi sostenuti dal con conseguente piena salvezza delle casse comunali, in ipotesi di avvio del procedimento di CP_1
recupero nei confronti dei concessionari.
Pertanto, in relazione ad una convenzione per la costruzione di case di tipo economico e popolare ex art. 35 L.865/71, stante la pregressa quantificazione sia del costo delle aree sia delle spese di urbanizzazione, il comune ha diritto a ripetere dai singoli acquirenti degli alloggi edificati l'importo pro-quota di quanto effettivamente speso, sia per la acquisizione delle aree che per le spese di urbanizzazione, e ciò quand'anche nessuna previsione fosse contenuta in convenzione, dovendosi ritenere operante ex art. 1339 c.c..
La disposizione di cui all'art. 35, comma 12, della L. n. 865/1971 ha, invero, natura di norma inderogabile e pertanto essa, per effetto di quanto stabilito dall'art. 1339 c.c., integra il contenuto della convenzione quand'anche questa non avesse espressamente previsto l'evenienza del conguaglio.
Inoltre, il recupero dagli assegnatari delle aree Peep di quanto speso sia per l'acquisizione delle aree sia per la loro urbanizzazione, costituisce attività dovuta e vincolata del e non discrezionale e, si CP_1
ribadisce, è del tutto irrilevante che gli assegnatari non abbiano partecipato al giudizio di opposizione alla stima, in quanto ad essi l'ordinamento non attribuisce la qualità di litisconsorti necessari.
In definitiva, alla luce del disposto di cui all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 deve ritenersi che, nonostante l'espressa quantificazione del costo delle aree e delle spese di urbanizzazione, come contenuta nella convenzione-contratto stipulata tra le parti, il abbia diritto a ripetere dai singoli CP_1
pagina 13 di 16 acquirenti l'importo pro quota di quanto effettivamente speso per l'acquisizione delle aree e per le spese di urbanizzazione. Ciò anche nell'ipotesi in cui nessuna riserva in tal senso fosse contenuta nel contratto stesso, dovendosi ritenere operante il meccanismo di inserzione automatica di clausole per l'integrazione del contenuto del contratto.
Le norme che impongono il principio del “perfetto pareggio economico” delle operazioni previste dall'art. 35 della L. 865/1971 sono, infatti, caratterizzate dal carattere imperativo;
ne consegue che, anche nelle ipotesi in cui le convenzioni di cessione dovessero prevedere clausole di determinazione del prezzo in misura “fissa” e non comprensiva dell'eventuale conguaglio derivante dai maggiori costi effettivamente sostenuti nell'espropriazione ed urbanizzazione delle aree, ciò non ostacolerebbe comunque il diritto del stesso di pretendere dai cessionari il “conguaglio” emergente alla CP_1
conclusione delle operazioni di espropriazione.
Né può invocarsi, nel senso sperato dagli appellanti, la recente pronuncia n.8635/24 resa dalla Corte di
Cassazione, riferendosi, la stessa, evidentemente non agli assegnatari degli alloggi, bensì ai successivi acquirenti.
Così come non può trovare applicazione l'art.2495 cc, invocato dagli appellanti, che hanno allegato, a supporto, altra pronuncia resa dallo stesso Tribunale di Siracusa.
L'obbligo di corrispondere al eventuali conguagli per i costi di esproprio e per le opere di CP_1 urbanizzazione deriva, a carico degli assegnatari, direttamente dall'art.35 L.865/71 e, pertanto, la circostanza che la cooperativa sia stata cancellata e che i soci non abbiano partecipato al riparto di eventuali residui attivi si profila del tutto irrilevante.
Per tali motivi il motivo in esame deve essere rigettato.
Con il terzo motivo è stata censurata la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione.
Trattasi di motivo infondato atteso che il termine prescrizionale del diritto del di ottenere il CP_1
rimborso delle somme versate per l'acquisizione delle aree ha cominciato a decorrere solo dalla data in cui si è formato il titolo che ha definito i costi nei confronti dei soggetti cessionari dell'area data in concessione. Nella specie, avverso la sentenza n.654/09 emessa da questa Corte d'appello nel giudizio di opposizione alla stima proposto dai proprietari delle aree espropriate sono stati proposti due diversi ricorsi per cassazione definiti con sentenza n 8320 del 23.04.2015, con la quale la Suprema Corte riuniva i due ricorsi;
dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto dalla COFIRI 1; rigettava il pagina 14 di 16 ricorso del e condannava i ricorrenti al pagamento di quanto previsto nella Controparte_1
sentenza impugnata oltre alle spese legali.
Pertanto, la pretesa creditoria del è divenuta certa liquida ed esigibile solo con la Controparte_1
sentenza della Corte di Appello di Catania del 26/06/2009 n. 564, confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione del 23/04/2015 n. 8320. Di conseguenza solo dal 2009, con la definizione dell'indennità di espropriazione, è sorto il diritto dell'ente comunale all'azione di rivalsa per le somme necessarie per l'acquisto dell'area. Ciò posto, il ha documentato in giudizio l'esistenza di atti Controparte_1
interruttivi della prescrizione, avendo sollecitato il pagamento dapprima con raccomandata AR del 15 marzo 2011 e nel 2016 invitando i resistenti a stipulare negoziazione assistita e con diffida di pagamento.
La domanda appare, quindi, tempestiva e l'eccezione di prescrizione va rigettata.
Con il quarto motivo gli appellanti hanno anche contestato il “quantum” ed hanno dedotto profili di responsabilità del che avrebbe ingiustificatamente ritardato nel formulare le proprie pretese. CP_1
Alla assoluta genericità del motivo, che non contiene alcuna indicazione in ordine ai presunti errori commessi dal comune nel calcolare l'ammontare del proprio credito, si aggiungono le valutazioni appena sopra esposte in ordine ai tempi di definizione dei procedimenti che hanno quantificato l'esatto valore delle aree espropriate. Non è contestato, peraltro, che il comune, in ossequio al principio del pareggio economico, ha proceduto a determinare l'importo tenendo conto oltre che dell'indennità di esproprio, anche dell'indennità di occupazione provvisoria, come determinata in sentenza di Corte
d'Appello, degli interessi legali maturati e delle spese del giudizio.
Per le esposte ragioni, ritenuta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.35 L.865/71 per le ragioni sopra esposte, gli appelli riuniti devono essere rigettati.
Le spese seguono la soccombenza.
Sussistono le condizioni per dichiarare gli appellanti tenuti, in solido, a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre
2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La corte d'appello di Catania, definitivamente pronunziando, rigetta gli appelli riuniti iscritti ai nn.931/22 e 988/22 RG proposti avverso l'ordinanza del 30.5.2022 emessa dal Tribunale di Siracusa a definizione del procedimento ex art.702 bis cpc iscritto al n.3927/20 RG;
condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del Controparte_1
pagina 15 di 16 che si liquidano in euro 24.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge. Dichiara che gli appellanti sono tenuti, in solido, a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 17.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
30.12.2024
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Nicola La Mantia dott. Giuseppe Ferreri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ferreri Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere Relatore
dott. Marcella Murana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte ai nn. r.g. 931/2022 e 988/22
PROMOSSA DA
, (C.F. ), , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), , (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
, (C.F. ), , (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, GIUDICE , (C.F. ), C.F._5 Pt_6 C.F._6 Parte_7
, (C.F. ), (C.F.
[...] C.F._7 Parte_8
, (C.F. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9
pagina 1 di 16 , (C.F. ), , (C.F. Parte_10 C.F._10 Parte_11
), , (C.F. ), C.F._11 Parte_12 C.F._12 Pt_13
, (C.F. ), , (C.F. ),
[...] C.F._13 Parte_14 C.F._14
, (C.F. ), , (C.F. Parte_15 C.F._15 Parte_16
), , (C.F. ), C.F._16 Parte_17 C.F._17 Pt_18
, (C.F. ), , (C.F. ),
[...] C.F._18 Parte_19 C.F._19
(C.F. ), (C.F. Parte_20 C.F._20 Parte_21
), , (C.F. ), tutti C.F._21 Parte_22 C.F._22
domiciliati in VIA FRANCESCO RISO 39 CATANIA;
rappresentati e difesi dall'avv. RANIOLO
URSULA giusta procura in atti.
, (C.F. ), (C.F. Parte_23 C.F._23 Parte_24
, , (C.F. ), C.F._24 Parte_25 C.F._25 Pt_26
, (C.F. ), (C.F.
[...] C.F._26 Parte_27
), , (C.F. ), C.F._27 Parte_28 C.F._28 Pt_29
, (C.F. ), , (C.F. ),
[...] C.F._29 Parte_30 C.F._30
, (C.F. ), , (C.F. Parte_31 C.F._31 Parte_32
), , (C.F. ), C.F._32 Parte_33 C.F._33 Pt_34
, (C.F. , (C.F. ),
[...] C.F._34 Parte_35 C.F._35
, (C.F. , , (C.F. Parte_36 C.F._36 Parte_37
), , (C.F. ), tutti domiciliati in C.F._37 Parte_38 C.F._38
VIA PRINCIPE UMBERTO N 10 AUGUSTA;
rappresentati e difesi dall'avv. Pt_38
giusta procura in atti.
[...]
pagina 2 di 16 APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA P. UMBERTO N. 104 96011 Controparte_1 P.IVA_1
AUGUSTA; rappresentato e difeso dall'avv. FASOLI MARZIA giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.10.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702bis c.p.c. il comune di Augusta conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa i quaranta assegnatari degli alloggi costruiti dalla cooperativa edilizia Co.Fi.Ri casa1 a r.l. i quali, con atto notarile di assegnazione del 2004, acquistavano la titolarità degli appartamenti costruiti dalla cooperativa edilizia. L'Ente locale chiedeva al Tribunale di “accertare e dichiarare il suo diritto di essere manlevato del debito e/o restare indenne in virtù delle convenzioni e dall'art 35 L 665/71, da tutti i costi necessari per l'indennità di occupazione delle aree concesse alla convenuta e conseguentemente condannare i resistenti a depositare presso la CCDDP liberando così il la somma di € 763.240,02 (comprensivi di spese legali liquidate) oltre interessi Controparte_1 maturati dalle singole annualità all'effettivo deposito presso la cassa depositi e prestiti”.
Il esponeva: Controparte_1
- che con convenzione urbanistica ai rogiti Notaio di Augusta del 21.11.1995 e successivo Per_1
atto integrativo del 12.04.2000 concedeva ora per allora alla società cooperativa Controparte_2
, che accettava, il diritto di proprietà sul terreno sito nel Comune di Augusta c.da Pezzagrande e
[...] localizzato nel programma costruttivo all'interno del comparto B di mq 17.894 per la costruzione di pagina 3 di 16 alloggi, le relative opere di urbanizzazione e la realizzazione del verde, individuato al foglio 44 particella p.lla 46 e 67 successivamente individuate in fg 44 p.lle 334,335 e 336, di proprietà di
[...]
, e Pt_39 Parte_40 Parte_41 Parte_42 Parte_43 Controparte_3
USL Catania;
- che il corrispettivo della concessione del predetto diritto di proprietà e del costo delle opere di urbanizzazione era determinato, agli artt. 2 e 3 della Convenzione, nella “somma effettivamente occorsa per l'esproprio” e al “costo di acquisizione delle aree di urbanizzazione primarie e secondarie e della realizzazione delle urbanizzazioni primarie”;
- che all'art 10 della stessa convenzione il delegava alla coop COFIRI ogni Controparte_1 competenza ed adempimento per l'espropriazione delle aree assegnate;
- che i proprietari del terreno, in data 19.11.2003, proponevano giudizio di opposizione avverso la stima dei terreni espropriati, definito con sentenza 564/2009 del 28.04.2009 con la quale la Corte
d'Appello determinava in € 801.142,96 l'indennità di esproprio dovuta dal e dalla Controparte_1
COFIRI, in solido, per l'espropriazione disposta con ordinanza 119 del 3.07.2000; l'indennità di occupazione temporanea secondo il criterio degli interessi legali sulla somma corrispondente all'indennità di espropriazione per ciascuno anno o frazione di anno in cui l'occupazione si era protratta (dal 23.04.1998 al 03.04.2000) e condannava il e la soc coop Controparte_1 CP_2
1 a depositare presso la la differenza tra quanto sopra determinato e quanto già versato
[...] CP_4 dalla cooperativa oltre gli interessi legali sulla differenza sino al momento dell'effettivo deposito, con decorrenza dalla data di espropriazione per l'indennità di esproprio e dalla scadenza di ciascun anno di occupazione per l'indennità di occupazione abusiva, nonché al pagamento delle spese legali;
- che nel settembre del 2009 il e la proponevano due distinti ricorsi in Controparte_1 CP_2
Cassazione;
- che, nelle more del giudizio, il del 15.03.2011 invitava la a Controparte_5 CP_2 versare la somma di € 801.142,96 oltre interessi, richiesta rimasta inevasa;
- che in data 23.4.2015 la Suprema Corte con sentenza 8320 del 2015 riuniva i due ricorsi;
dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto dalla COFIRI 1; rigettava il ricorso del e Controparte_1
condannava i ricorrenti al pagamento delle spese legali;
- che successivamente al deposito della sentenza di Corte di Cassazione il invitava Controparte_1
la soc coop edile a stipulare negoziazione assistita rimasta disattesa;
CP_2
- che in data 17.10.2016 la soc coop COFIRI CASA 1 era cancellata dal registro delle imprese;
pagina 4 di 16 - che con lo scioglimento della soc coop I il debito cristallizzato nelle sentenze della CP_2
Corte d'Appello di Catania e della Corte di Cassazione ricadeva pro-quota sui soci assegnatari ex art 35 legge 665/71 e ribadito nella convenzione sottoscritta e successivo atto integrativo;
Con
- che la richiesta di ottemperare spontaneamente rivolta ai singoli soci assegnatari con era rimasta inevasa;
- che il aveva il diritto di essere tenuto indenne da ogni responsabilità in ordine al Controparte_1 pagamento della predetta cifra o di qualsiasi altra somma necessaria per l'acquisizione delle aree concesse alla COFIRI, in forza degli artt 2 e 3 della Convenzione sottoscritta in Augusta il 21.11.1995
e atto integrativo del 12.04.2000 espressione del principio del cd “pareggio economico” formulato dall'art. 35 legge 865/1971 comma 12, che stabilisce che i corrispettivi dei prezzi delle aree cedute in proprietà devono assicurare la copertura delle spese sostenute dal per l'acquisizione delle aree CP_1
cedute alle cooperative.
Si costituivano ritualmente gli odierni appellanti contestando in fatto e diritto tutto quanto sostenuto dal ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 26.05.2022 il Tribunale di Siracusa emetteva l'ordinanza ex art.702 ter cpc oggi appellata, con la quale così statuiva: “Il Tribunale di Siracusa, pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda del nei confronti dei coniugi e Controparte_1 Pt_44 CP_6
- Accerta e dichiara il diritto del nei confronti dei resistenti assegnatari ad essere Controparte_1
manlevato dai costi necessari per l'indennità di occupazione delle aree concesse alla cooperativa
COFIRI in virtù dell'art. 35 legge 665/1971, pari ad euro 1.005.954,73;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco Parte_22 Controparte_1 pro tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_21 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_20 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
pagina 5 di 16 - condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_19 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_1 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_2 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_4 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_3 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco Parte_45 Controparte_1 pro tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna Giudice a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Pt_6 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_7 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_8 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_9 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
pagina 6 di 16 - condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_11 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_12 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_13 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_14 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna in qualità di erede di , a pagare in favore del Parte_15 Persona_2 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale CP_1
dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna e , in qualità di eredi di a pagare Parte_16 Parte_46 Persona_3 in solido in favore del in persona del Sindaco pro tempore, la somma di € Controparte_1
17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_24 Controparte_1
tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_25 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Controparte_7 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_23 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
pagina 7 di 16 - condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_27 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_28 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_29 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_30 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_31 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_33 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_34 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_35 Controparte_1
tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna , in qualità di erede di , a pagare in favore del Parte_36 Persona_4 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale CP_1
dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_37 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
pagina 8 di 16 - condanna in qualità di erede di , a pagare in favore del Parte_38 Persona_5 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale CP_1
dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_10 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Controparte_8 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_17 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Controparte_9 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_18 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- condanna a pagare in favore del in persona del Sindaco pro Parte_32 Controparte_1 tempore, la somma di € 17.817,21 oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
- compensa le spese del giudizio”.
Gli appellanti hanno proposto due distinti appelli alla predetta ordinanza, iscritti ai nn. rg 931 e 988 del
2022.
Il si è costituito in entrambi i giudizi ed ha eccepito, preliminarmente la carenza di Controparte_1
litisconsorzio processuale atteso che l'impugnazione non risulta proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado.
Con provvedimento del 13.1.2023 questa Corte ha disposto la riunione dei due appelli e l'avv. Pt_38
ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutte la parti del giudizio di primo grado.
In data 2.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art 190 cpc.
pagina 9 di 16 Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e , non Controparte_8 Controparte_9
costituiti seppure ritualmente citati.
Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità degli appelli che risultano contenere i requisiti previsti dall'art.342 cpc.
I motivi di appello risultano infondati e vanno rigettati.
Con il primo motivo l'avv. ha denunciato la nullità della decisione impugnata per difetto di Pt_38
notifica, mancata integrazione del contraddittorio. In particolare, secondo il detto legale, il Giudice di prime cure doveva verificare l'integrità del contraddittorio nei confronti degli eredi del resistente
, atteso che la parte appellata all'udienza del 20.04.2022, con riferimento alla Parte_47
posizione del , aveva soltanto dichiarato che lo stesso era deceduto in data 18 luglio Parte_47
2020, che la notifica era stata eseguita entro un anno dal decesso agli eredi. Al riguardo il Giudice di prime cure avrebbe errato nel non aver disposto nulla ai fini dell'integrità del contraddittorio poiché
l'unica notifica effettuata in data 4.1.2021 dalla parte appellata era stata fatta solo e personalmente nei confronti di , deceduto in data 18 luglio 2020, senza alcuna indicazione degli Parte_47
eventuali eredi nominativa o collettiva ed impersonale.
Il motivo merita il rigetto.
La notifica, invero, è stata effettuata agli eredi di in data 23.6.2021, entro un anno Parte_47
dal decesso avvenuto il 18/07/2020. , come affermato anche da parte appellante, ha Parte_47 solo due eredi: la moglie , che ha ritirato l'atto, e la figlia , che si è CP_10 Parte_15 costituita in giudizio di primo grado, sanando l'eventuale difetto di notifica e proponendo successivo appello.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che l'art.35 L.865/71 possa estendersi anche nei confronti degli assegnatari degli alloggi nei casi – quale quello in esame – in cui la cooperativa edilizia sia stata cancellata dal registro delle imprese ed hanno, quindi, eccepito il difetto di legittimazione passiva. Secondo gli appellanti, gli unici soggetti obbligati nei confronti degli espropriati sarebbero il e la cooperativa Controparte_1 co.fi.ri casa1 a r.l., in virtu' del contratto tra loro intercorso.
La lagnanza non coglie nel segno.
Premesso che, per come correttamente evidenziato dal primo Giudice, la questione non riguarda la legittimazione passiva degli odierni appellanti, bensì la titolarità passiva del rapporto controverso, occorre muovere dal disposto dell'art.35, c.12, L. 865/71 a tenore del quale “I corrispettivi della pagina 10 di 16 concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal per CP_11
l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n.
167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento può essere dilazionato in un massimo di 15 annualità, di importo costante o crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione
(Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge
28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni”.
Ribadito che la cooperativa edilizia COFIRI è stata cancellata dal registro delle imprese, occorre CP_2
verificare se il comune ha legittimamente agito nei confronti degli assegnatari.
La risposta non può che essere affermativa, dovendosi condividere pienamente le motivazioni esposte nell'ordinanza impugnata. Il primo Giudice, in proposito, ha correttamente evidenziato che: “Sul punto giova premettere che il socio di una cooperativa, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest'ultima, è parte di due distinti (anche se collegati) rapporti, l'uno di carattere associativo, che discende direttamente dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio, per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall'ente. Nelle cooperative edilizie, in particolare, mentre dal rapporto associativo discende l'obbligo dei conferimenti e delle contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dal rapporto di scambio invece sorge, a carico del socio,
l'obbligo di provvedere alle anticipazioni e agli esborsi di carattere straordinario necessari per
l'acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi, prestazioni quest'ultime che non rappresentano un rimborso delle spese sopportate dalla cooperativa nell'interesse dei soci, ma il corrispettivo del trasferimento della proprietà, la cui causa dunque risulta del tutto omogenea a quella della compravendita (Cass. n. 11015 del 09/05/2013, n. 7646 del 2007, n. 13641 del 2013, n. 9393 del
18/05/2004). Ne consegue che, vertendosi nel caso in esame sul pagamento degli importi dovuto per
l'acquisto del terreno oggetto della concessione, ed essendo documentata l'assegnazione degli alloggi in capo ai resistenti, l'obbligazione dedotta è collegata alla assegnazione degli alloggi e non alla
pagina 11 di 16 partecipazione sociale, benché strumentale all'acquisto dell'appartamento; per cui la circostanza che alcuni convenuti non erano più soci non esclude l'obbligo gravante sui medesimi di corrispondere quanto pattuito. D'altra parte, l'obbligo del pagamento del conguaglio deriva direttamente dalla previsione imperativa di cui all'art. 35 della legge n. 865/1971, trattandosi, come affermato dall'unanime giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, di una disposizione inderogabile, idonea ad integrare automaticamente il contenuto della convenzione, ai sensi dell'art.
1339 c.c., al quale si collega l'art. 1419, coma 2, c.c. (v. Cass. n. 3018/2010, n. 11032/1994). Di conseguenza, la clausola relativa all'obbligo di ciascun socio di versare quanto dovuto per
l'acquisizione dell'area destinata al P.E.E.P. onde garantire l'operatività del principio del pareggio economico sancito dall'.art. 35 della legge n. 865/71 deve reputarsi inserita ex lege ai sensi dell'.art.
1339 cod. civ. negli atti di assegnazione degli atti in questione. Del resto, la suddetta convenzione tra
l'ente concedente e la cooperativa concessionaria del 21 novembre 1995 non solo è stata richiamata negli atti di assegnazione, ma è stata trascritta, in conformità alla previsione dell'art. 35 della legge n.
865/71, nei registri immobiliari”.
Osserva, invero, questa Corte che la richiesta del agli assegnatari di immobili realizzati CP_1 nell'ambito di un piano di edilizia economica popolare, avente ad oggetto il pagamento dei maggiori costi per acquisto aree, è da considerarsi legittima dal momento che trova copertura nell'art. 35 della L.
n. 865 del 1971, il quale nell'introdurre la regola del “pareggio di bilancio” obbliga i Comuni a recuperare, a titolo di conguaglio, tutte le ulteriori somme corrisposte in relazione a transazioni, acquisizioni bonarie, o spese connesse a controversie giudiziarie inerenti all'acquisizione originaria delle aree. Le citate somme possono essere poste a carico degli assegnatari delle porzioni immobiliari, risultando ulteriori e complementari rispetto al canone stabilito, non ostando a tale imposizione alcun divieto normativo espresso, e ferma restando l'impugnabilità dei relativi atti con cui il ne CP_1
stabilisce il concreto riparto.
Né rileva in senso contrario la circostanza che gli assegnatari degli alloggi, ancorché debitori finali, siano totalmente estranei al rapporto tra il Comune espropriante e il soggetto espropriato, né l'art. 12 comma 5 della L. n. 865 del 1971 prevede la necessità del loro intervento nel procedimento.
A ben vedere, il pagamento dei maggiori oneri di esproprio - le maggiori somme che il si CP_1
trova a dover pagare a seguito di contenzioso promosso dai proprietari delle aree espropriate e incluse in un PEEP - grava, in prima istanza, a carico del soggetto attuatore dell'intervento e in seconda istanza,
pagina 12 di 16 nell'eventualità in cui la cooperativa o l'impresa costruttrice abbiano già provveduto alla assegnazione dei lotti, tenuti al pagamento del maggior importo divengono i singoli assegnatari.
Non può appellarsi a meccanismi legali di eterointegrazione, a superamento del principio di pareggio del p.e.e.p., qualora la cooperativa, chiamata a tenere indenne il dal pagamento dei maggiori CP_1
oneri espropriativi, si sia convenzionalmente obbligata, per sé e per i propri aventi causa, ad assumersi i maggiori oneri espropriativi maturati successivamente alla stipula, anche ove derivanti da transazioni, cessioni bonarie o condanne giurisdizionali, adoperando una nozione di “conguaglio” chiaramente riferita a qualsivoglia ipotesi di aumento dei costi di esproprio gravanti sull'amministrazione in dipendenza di eventi sopravvenuti, ancorché rivelatori ex post di una erronea determinazione iniziale del prezzo di acquisto/cessione delle aree.
Nel sistema di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 35, la convenzione tra espropriante ed espropriato deve prevedere un corrispettivo della concessione "pari al costo di acquisizione delle aree, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione se già realizzate", id est doveva coprire tutti i costi sostenuti dal con conseguente piena salvezza delle casse comunali, in ipotesi di avvio del procedimento di CP_1
recupero nei confronti dei concessionari.
Pertanto, in relazione ad una convenzione per la costruzione di case di tipo economico e popolare ex art. 35 L.865/71, stante la pregressa quantificazione sia del costo delle aree sia delle spese di urbanizzazione, il comune ha diritto a ripetere dai singoli acquirenti degli alloggi edificati l'importo pro-quota di quanto effettivamente speso, sia per la acquisizione delle aree che per le spese di urbanizzazione, e ciò quand'anche nessuna previsione fosse contenuta in convenzione, dovendosi ritenere operante ex art. 1339 c.c..
La disposizione di cui all'art. 35, comma 12, della L. n. 865/1971 ha, invero, natura di norma inderogabile e pertanto essa, per effetto di quanto stabilito dall'art. 1339 c.c., integra il contenuto della convenzione quand'anche questa non avesse espressamente previsto l'evenienza del conguaglio.
Inoltre, il recupero dagli assegnatari delle aree Peep di quanto speso sia per l'acquisizione delle aree sia per la loro urbanizzazione, costituisce attività dovuta e vincolata del e non discrezionale e, si CP_1
ribadisce, è del tutto irrilevante che gli assegnatari non abbiano partecipato al giudizio di opposizione alla stima, in quanto ad essi l'ordinamento non attribuisce la qualità di litisconsorti necessari.
In definitiva, alla luce del disposto di cui all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 deve ritenersi che, nonostante l'espressa quantificazione del costo delle aree e delle spese di urbanizzazione, come contenuta nella convenzione-contratto stipulata tra le parti, il abbia diritto a ripetere dai singoli CP_1
pagina 13 di 16 acquirenti l'importo pro quota di quanto effettivamente speso per l'acquisizione delle aree e per le spese di urbanizzazione. Ciò anche nell'ipotesi in cui nessuna riserva in tal senso fosse contenuta nel contratto stesso, dovendosi ritenere operante il meccanismo di inserzione automatica di clausole per l'integrazione del contenuto del contratto.
Le norme che impongono il principio del “perfetto pareggio economico” delle operazioni previste dall'art. 35 della L. 865/1971 sono, infatti, caratterizzate dal carattere imperativo;
ne consegue che, anche nelle ipotesi in cui le convenzioni di cessione dovessero prevedere clausole di determinazione del prezzo in misura “fissa” e non comprensiva dell'eventuale conguaglio derivante dai maggiori costi effettivamente sostenuti nell'espropriazione ed urbanizzazione delle aree, ciò non ostacolerebbe comunque il diritto del stesso di pretendere dai cessionari il “conguaglio” emergente alla CP_1
conclusione delle operazioni di espropriazione.
Né può invocarsi, nel senso sperato dagli appellanti, la recente pronuncia n.8635/24 resa dalla Corte di
Cassazione, riferendosi, la stessa, evidentemente non agli assegnatari degli alloggi, bensì ai successivi acquirenti.
Così come non può trovare applicazione l'art.2495 cc, invocato dagli appellanti, che hanno allegato, a supporto, altra pronuncia resa dallo stesso Tribunale di Siracusa.
L'obbligo di corrispondere al eventuali conguagli per i costi di esproprio e per le opere di CP_1 urbanizzazione deriva, a carico degli assegnatari, direttamente dall'art.35 L.865/71 e, pertanto, la circostanza che la cooperativa sia stata cancellata e che i soci non abbiano partecipato al riparto di eventuali residui attivi si profila del tutto irrilevante.
Per tali motivi il motivo in esame deve essere rigettato.
Con il terzo motivo è stata censurata la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione.
Trattasi di motivo infondato atteso che il termine prescrizionale del diritto del di ottenere il CP_1
rimborso delle somme versate per l'acquisizione delle aree ha cominciato a decorrere solo dalla data in cui si è formato il titolo che ha definito i costi nei confronti dei soggetti cessionari dell'area data in concessione. Nella specie, avverso la sentenza n.654/09 emessa da questa Corte d'appello nel giudizio di opposizione alla stima proposto dai proprietari delle aree espropriate sono stati proposti due diversi ricorsi per cassazione definiti con sentenza n 8320 del 23.04.2015, con la quale la Suprema Corte riuniva i due ricorsi;
dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto dalla COFIRI 1; rigettava il pagina 14 di 16 ricorso del e condannava i ricorrenti al pagamento di quanto previsto nella Controparte_1
sentenza impugnata oltre alle spese legali.
Pertanto, la pretesa creditoria del è divenuta certa liquida ed esigibile solo con la Controparte_1
sentenza della Corte di Appello di Catania del 26/06/2009 n. 564, confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione del 23/04/2015 n. 8320. Di conseguenza solo dal 2009, con la definizione dell'indennità di espropriazione, è sorto il diritto dell'ente comunale all'azione di rivalsa per le somme necessarie per l'acquisto dell'area. Ciò posto, il ha documentato in giudizio l'esistenza di atti Controparte_1
interruttivi della prescrizione, avendo sollecitato il pagamento dapprima con raccomandata AR del 15 marzo 2011 e nel 2016 invitando i resistenti a stipulare negoziazione assistita e con diffida di pagamento.
La domanda appare, quindi, tempestiva e l'eccezione di prescrizione va rigettata.
Con il quarto motivo gli appellanti hanno anche contestato il “quantum” ed hanno dedotto profili di responsabilità del che avrebbe ingiustificatamente ritardato nel formulare le proprie pretese. CP_1
Alla assoluta genericità del motivo, che non contiene alcuna indicazione in ordine ai presunti errori commessi dal comune nel calcolare l'ammontare del proprio credito, si aggiungono le valutazioni appena sopra esposte in ordine ai tempi di definizione dei procedimenti che hanno quantificato l'esatto valore delle aree espropriate. Non è contestato, peraltro, che il comune, in ossequio al principio del pareggio economico, ha proceduto a determinare l'importo tenendo conto oltre che dell'indennità di esproprio, anche dell'indennità di occupazione provvisoria, come determinata in sentenza di Corte
d'Appello, degli interessi legali maturati e delle spese del giudizio.
Per le esposte ragioni, ritenuta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.35 L.865/71 per le ragioni sopra esposte, gli appelli riuniti devono essere rigettati.
Le spese seguono la soccombenza.
Sussistono le condizioni per dichiarare gli appellanti tenuti, in solido, a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre
2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La corte d'appello di Catania, definitivamente pronunziando, rigetta gli appelli riuniti iscritti ai nn.931/22 e 988/22 RG proposti avverso l'ordinanza del 30.5.2022 emessa dal Tribunale di Siracusa a definizione del procedimento ex art.702 bis cpc iscritto al n.3927/20 RG;
condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del Controparte_1
pagina 15 di 16 che si liquidano in euro 24.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge. Dichiara che gli appellanti sono tenuti, in solido, a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 17.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
30.12.2024
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Nicola La Mantia dott. Giuseppe Ferreri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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