Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 18/06/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 64/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 18 marzo
2025 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(P.IVA e C.F. ), in persona del legale rappresentante, P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in Parte_3 P.IVA_2 persona del presidente, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano
Debiasi
- appellante - contro
Controparte_1
[...]
(C.F. e P.IVA ), in persona del Presidente pro tempore, P.IVA_3 rappresentati e difesi dagli avvocati Evelina Stefani e Monica Manica dell'Avvocatura della Provincia
- appellato -
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22
In punto: riforma della sentenza 874/2024 del Tribunale di Trento
Causa decisa all'udienza del giorno 27 maggio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trento, contrariis rejectis:
In via principale: riformare integralmente la sentenza gravata e per l'effetto annullare e/o revocare l'ordinanza-ingiunzione qui opposta e la sua successiva notifica per i motivi esposti in narrativa, quindi disporne l'ARCHIVIAZIONE del procedimento sanzionatorio con ogni conseguente statuizione;
In via subordinata: in applicazione dell'art. 6 comma 12 del D. Lgs.
151/2011, visto l'art. 11 L. 689/1981, rideterminare la sanzione pecuniaria già comminata al ricorrente, applicando quella forfetaria ex art. 111 LP
11/2007 ovvero quella proporzionale comminata al minimo edittale;
con disposta rateizzazione ex lege ovvero ancora ridurre comunque la sanzione per quanto di giustizia;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre 15% Rimb. forf. sp. gen., CNPA e I.V.A. ai sensi del DM 147/2022 per entrambe i gradi di giudizio.” per l'Appellato:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: nel merito: respingere il ricorso in appello in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto confermare la sentenza n.
874/2024, pubblicata in data 25.9.2024, del Tribunale di Trento in tutte le sue parti e quindi l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 0728390 di data
24.10.2022 sub proc. D327/2022/11.15-2022-41 del Dirigente generale del
Protezione , CP_1 CP_1 [...]
. Controparte_1 in via istruttoria: si chiede l'ammissione di prova per testi sui capitoli di prova formulati nella comparsa di costituzione e risposta dd. 13 gennaio 2023, che vengono di seguito riportati:
1) “vero che gli agenti verbalizzanti hanno assunto quale rilievo strumentale, ai fini del calcolo della sanzione, esattamente i dati contenuti nella tavola 3.4 denominata “Quantificazione opere in difformità - Monte
Ana”, redatta dall'ing. ”; Parte_1 3
2) “vero che la tavola di cui al punto 1. indica che il volume di terreno movimentato in difformità rispetto all'autorizzato era pari a 4.939 mc.”;
3) “vero che i movimenti di terra rientranti in un progetto di bonifica agraria devono essere autorizzati”.
Si indicano come testi sui capitoli di prova: il sig. Testimone_1 domiciliato presso la Stazione Forestale di Rumo, in Fraz. Marcena, 24/E -
38020 Rumo (TN); il sig. , domiciliato presso la Stazione CP_2
Forestale della Destra Anaunia, in Via Trento, 15 - 38019 EN (TN) e il sig. , domiciliato presso l'Ufficio Distrettuale Forestale di Cles, in Persona_1
Via Fabio Filzi, 17. in ogni caso, con vittoria di spese e onorari.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in data 18 novembre 2022 , Parte_1
e , Parte_2 Parte_3
e proponevano opposizione ai sensi della l. 689/1981 Pt_3 Pt_3 all'ordinanza ingiunzione con cui si intimava loro il pagamento, in via solidale, dell'importo di Euro 57.621,00, quale sanzione amministrativa dovuta per la violazione dell'art. 111, comma 1, lett. a) della l.p. 11/2007, accertata con verbale di data 6 dicembre 2021 della Stazione forestale di
Rumo; questo per avere, il primo quale direttore dei lavori, la seconda quale impresa esecutrice e il terzo quale committente, realizzato movimenti terra, connessi alla trasformazione del bosco in altra forma di utilizzazione del suolo, in violazione delle prescrizioni impartite con delibera n. 78 di data 29 agosto 2017 del Comitato tecnico forestale.
L'amministrazione si costituiva a mezzo di funzionario delegato, chiedendo il rigetto del ricorso.
2. - Con sentenza pubblicata in data 25 settembre 2024 il Tribunale di
Trento rigettava il ricorso.
Riteneva in punto di fatto indubbio che i ricorrenti, nell'eseguire l'opera, avessero movimentato, in difformità all'autorizzazione, mc 4.938,85 di terreno. Tanto risultava non solo dagli accertamenti compiuti dalla Stazione forestale di Rumo, ma anche dai rilievi effettuati dall'Ing. , e si trattava Pt_1 di condotta difforme alle prescrizioni di cui all'autorizzazione concessa con 4
delibera n. 78/2017, alla cui osservanza era subordinata la validità dell'autorizzazione stessa;
e, fra queste prescrizioni, era compresa quella che consentiva “solamente i movimenti di terreno previsti dal progetto”, che non era stata rispettata.
Il Tribunale riteneva irrilevante il fatto che i lavori avevano interessato una superficie minore rispetto a quanto autorizzato, poiché questo non autorizzava i ricorrenti a modificare il progetto nella superficie coinvolta nella bonifica.
Quanto ai profili di diritto, riteneva di non condividere la lettura dell'art. 16
l.p. 11/2017 proposta dai ricorrenti, per la quale le prescrizioni dell'autorizzazione inerenti ai movimenti terra non sarebbero obbligatorie perché non collegate al profilo idrogeologico, e non potrebbero integrare alcun illecito. Osservava in contrario che, per l'art. 13, la trasformazione di un bosco ad uso agricolo comprende la modifica del profilo del suolo forestale, e deve tenere conto del vincolo idrogeologico cui sono assoggettati i boschi.
Restava comunque irrilevante l'eventuale sanatoria delle difformità urbanistiche, poiché essa riguarda una diversa tipologia di illecito.
Riteneva infondata anche la doglianza inerente alla mancata adozione, da parte della del sistema ingiuntivo ripristinatorio previsto dall'art. 1- CP_1 bis l.p. 20/1982, poiché l'istanza di variante in sanatoria presentata al
Comitato tecnico forestale era chiaro indice della volontà del proprietario di mantenere in essere quanto realizzato.
In conclusione, riteneva che quanto posto in essere costituiva violazione delle disposizioni in tema di vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 111, comma 1, lett. a) della l.p. 11/2007, e considerava congrua la sanzione, tenuto conto dei metri di terreno movimentati, della gravità della condotta e del fatto che i contravventori avevano già in passato commesso illeciti di tal genere.
3. - Per la riforma di tale sentenza propongono appello , Parte_1
e , Parte_2 Parte_3
e Pt_3 Pt_3 5
3.1 – Gli appellanti lamentano che il Tribunale non avrebbe considerato che l'opera realizzava l'interesse pubblico relativo allo sviluppo agrario della
, accedendo a contributi pubblici, ed era autorizzata dal Comitato CP_1 forestale e dal Comune;
che i lavori sono stati effettuati all'interno del perimetro autorizzato, effettuando movimenti terra inferiori al concesso;
che le difformità sono state rilevate in conseguenza alla comunicazione fatta dallo stesso al Servizio forestale, rilevando immediatamente la Parte_3 circostanza;
che in sede di sanatoria il Comune, la Commissione paesaggistica e il Comitato forestale hanno dichiarato le opere conformi a presupposti, condizioni e vincoli di loro competenza, dato che le esse si giovavano della cosiddetta “doppia conformità”, e non hanno quindi pregiudicato alcun interesse o valore protetto dalla legge, violata esclusivamente in un aspetto procedurale;
che i movimenti terra sono stati ridotti non solo in estensione, ma anche in termini quantitativi;
che le procedure di sanatoria intraprese sono state obbligate dalle procedure di contribuzione pubblica.
Il Tribunale non avrebbe considerato che l'autorizzazione forestale non escludeva la possibilità di specifici adattamenti in corso d'opera, e che la prescrizione del rispetto del “massimo conguaglio possibile volumi di scavo e di riporto” lasciava intendere che erano possibili aggiustamenti in corso d'opera, cosa normale stanti le dimensioni dei lavori e l'ambiente in cui si sviluppavano, e sarebbe stato impossibile un costante blocco dei lavori causato dalla richiesta di continue varianti.
I lavori, ridotti rispetto all'autorizzato e contenuti nel perimetro dello stesso, dovevano essere considerati legittimi, tenuto conto che la modifica era stata tempestivamente comunicata all'ente, e che, dal punto di vista urbanistico, il Comune aveva considerato quanto realizzato come una variante in corso d'opera (e quindi non un'opera abusiva), soggetta alla possibilità di limitate modifiche solo che vengono comunicate entro la fine dei lavori, come avvenuto;
tant'è vero che l'opera ha ricevuto il perfetto assenso paesaggistico e l'autorizzazione forestale senza prescrizioni o limiti di sorta. 6
Neppure sarebbe vero che la sanatoria delle difformità urbanistiche avrebbe riguardato una diversa tipologia di illecito, dato che le difformità in parola, per le ragioni sopra dette, non costituiscono illecito, essendo conformi e legittime, e la variante in corso d'opera non può considerarsi sanatoria, constando di una mera comunicazione all'ente.
L'esistenza di due registri così difformi risulterebbe paradossale, e potrebbe comunque giustificare l'atteggiamento di buona fede degli appellanti.
3.2 - Gli appellanti contestano inoltre la decisione, nella parte in cui ha ritenuto giustificato il mancato ricorso al sistema ingiuntivo ripristinatorio di cui all'art.
1-bis l.p. 20/1982 per essere stata presentata al Comitato tecnico forestale un'istanza di variante in sanatoria per le opere eseguite in difformità.
In realtà, l'art. comma 1-bis del Regolamento, approvato con Decreto 27 aprile 2010, n. 13-45/Leg, stabilisce che il sistema ingiuntivo a carattere ripristinatorio “si applica anche nel caso in cui gli interventi previsti dall'articolo 6, comma 5, siano eseguiti in maniera difforme da quanto comunicato, se tali difformità non facciano venire meno i presupposti necessari per l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 6, comma 9.”
Questo impone di non dare corso all'immediata attivazione del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, dovendo trovare applicazione il sistema ingiuntivo a carattere ripristinatorio disciplinato da questo articolo.
Insistono quindi nel ritenere che non è stata loro data alcuna alternativa, dato che l'amministrazione ha ritenuto di irrogare la sanzione, così non consentendo di confrontare questa spesa con la spesa necessaria al ripristino.
Il Tribunale non avrebbe poi considerato che la sanatoria è stata richiesta ed autorizzata prima dell'irrogazione della sanzione. Si doveva quindi considerare che l'adeguamento necessario ad assicurare il rispetto delle norme violate era avvenuto con tale atto e lasciando intonse le opere realizzate, in quanto perfettamente rispettose del vincolo. Non è quindi vero che le opere, nel caso in cui fosse stato ordinato il ripristino, dovessero 7
essere rimosse, potendo l'adeguamento essere realizzato con la sanatoria, che è stata approvata senza riserve.
Vi è stata quindi una conseguenza sanzionatoria per opere compiute nel pieno rispetto della legge, e quindi per carenza procedurale, cioè per non avere proceduto con una variante di esito scontato.
3.3 - In via subordinata, contestano il quantum della sanzione, poiché la difformità si è concretata in una mera diversa distribuzione sul suolo del terreno scavato, peraltro in riduzione rispetto all'autorizzato, sicchè si rientrerebbe nella sanzione prevista dall'art. 111 in misura fissa (da Euro
172,00 ad Euro 1.029,00), trattandosi di metri cubi spostati da una parte all'altra, e comunque all'interno del perimetro assentito.
In via ulteriormente subordinata, chiede l'applicazione del minimo edittale di Euro 6,00 anziché Euro 11,66 applicati, non potendosi paragonare la situazione dell'assenza dell'autorizzazione a quella di una mera difformità.
4. - La sentenza merita integrale conferma.
4.1 - Il sistema delineato dalla l.p. 11/2007 prevede che le trasformazioni del bosco in altra forma di autorizzazione del suolo e volte alla realizzazione di bonifiche agrarie sono soggette ad autorizzazione da parte del Comitato tecnico forestale, che può imporre prescrizioni relative alle modalità di realizzazione degli interventi.
L'autorizzazione datata 29 agosto 2017 si riferisce ad un ben preciso progetto di bonifica, che comporta, oltre alla rimozione della copertura arborea, anche “la modifica del profilo del terreno …, la realizzazione di scogliere di altezza variabile da 1 a 2 m, il completamento e perfezionamento della viabilità interna”, con numerose altre opere descritte nel dettaglio. Esse sono state valutate nella loro interezza dal Comitato, che ha accolto l'istanza
“come evidenziato negli elaborati progettuali presentati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento”, consentendo “solamente
i movimenti di terreno previsti dal progetto” (pag. 4).
Risulta allora del tutto evidente che la movimentazione di terreno al di fuori di quanto previsto dall'autorizzazione costituisce violazione dell'art. 16 sanzionata dall'art. 111, comma 1, lett. a), giacchè per trasformazione del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo si intende ogni intervento 8
che comporti l'eliminazione della vegetazione e l'asportazione o modifica del profilo del suolo (art. 13, comma 4, lett. a): se movimenti di terra avvengono nell'ambito di una trasformazione, essi debbono essere necessariamente autorizzati.
Ed infatti, gli appellanti hanno presentato al Comitato tecnico forestale un progetto in sanatoria, autorizzato dalla Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio, e che ha visto il parere favorevole del CP_3
a che gli interventi rientrino nella definizione urbanistica di “Varianti
[...] in corso d'opera”, con la possibilità di presentare il progetto prima della fine dei lavori. In data 17 novembre 2021 il Comitato tecnico forestale l'istanza ha accolto l'istanza, imponendo, fra l'altro, la consegna di una nuova relazione geotecnica, con le verifiche di stabilità delle scogliere realizzate in difformità ri spetto al progetto originario.
Non è affatto vero, quindi, che l'autorizzazione consentisse “aggiustamenti in corso d'opera”: al contrario, essa aveva cura di rammentare la necessità dell'esatta osservanza delle prescrizioni imposte, e, fra queste, l'aderenza al progetto approvato. E neppure è vero e che le varianti sarebbero indifferenti, in quanto realizzate nel perimetro concesso e in quantitativi è inferiori all'autorizzato, dato che spettava comunque alla Provincia valutare, anche alla luce della relazione geologica, la natura delle stesse.
Del tutto irrilevanti ai fini del vincolo idrogeologico sono poi i profili urbanistici dell'opera, dato che l'art. 16 ha cura di precisare che resta ferma la verifica della conformità urbanistica, evidentemente posta a presidio di interessi diversi.
L'intervenuta sanatoria del 17 novembre 2021 consente di ritenere l'opera autorizzata, ma non fa venire meno l'applicazione della sanzione per quanto realizzato in difformità al progetto, che, necessariamente, doveva essere autorizzato prima del suo compimento. Tanto si ricava dall'art. 18, comma 1,
l. 11/2007, per il quale, in caso di sanatoria, resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla stessa legge.
Le altre argomentazioni addotte dagli appellanti non rilevano ai fini dell'esistenza dell'illecito. La realizzazione dell'interesse pubblico allo sviluppo agrario della deve attuarsi nel rispetto della legge;
e il CP_1 9
fatto che si sia deciso di realizzare solo una parte di quanto autorizzato non esonerava certo gli appellanti dall'obbligo di rispettare i limiti dell'autorizzazione. Da ultimo, va sottolineato che la comunicazione del termine dei lavori era necessaria per poter procedere alla bonifica del terzo lotto, sicchè non può essere valutata ai fini della buona fede degli appellanti.
4.2 – Quanto alle obiezioni relative al mancato ricorso al sistema ingiuntivo ripristinatorio di cui all'art.
1-bis l.p. 20/1982, va detto che, al momento dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione (24 ottobre 2022), il Comitato tecnico forestale aveva già da tempo accolto l'istanza di variante in sanatoria
(7 dicembre 2021), sicchè sarebbe stato chiaramente illegittimo ingiungere ai contravventori gli adeguamenti necessari per assicurare il rispetto delle norme violate.
Pare poi ovvio che tali adeguamenti vanno intesi in senso materiale, non giuridico, e non potevano quindi consistere, come vorrebbero gli appellanti, nella presentazione di un'istanza di variante in sanatoria.
4.3 – Neppure possono accogliersi le doglianze degli appellanti con riguardo alla misura della sanzione.
Fermo restando che il quantitativo movimentato è stato esattamente calcolato, e che il fatto che la movimentazione è avvenuta nel perimetro assentito non può incidere su questo, la cornice edittale in allora vigente va da Euro 6,00 ed Euro 35,00 per ogni metro cubo, e quindi fra un minimo di
Euro 29.634,00 ed un massimo di Euro 172.865,00. La misura di Euro
57.621,67 irrogata, pari a poco più di Euro 11,00, si colloca in misura non distante dal minimo, e risulta proporzionata alla gravità del fatto, tenuto anche conto della precedente violazione contestata con verbale del 15 settembre 2020 elevato dalla Stazione forestale di Rumo in relazione a difformità compiute nel corso della prima fase dello stesso progetto, definita con il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Neppure può essere accolta l'istanza di pagamento rateale, poiché l'art. 26, comma 1, l. 689/1981 ne indica come presupposto una difficoltà economica del richiedente, in questo caso neppure allegata.
5. - Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in 10
conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo
2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione da Euro 52.000,00 ad Euro 260.000,001 ed una bassa complessità.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da , Parte_1
in persona del legale rappresentante, Parte_2 [...]
in persona del Parte_3 presidente, avverso la sentenza n. 874/2024 del Tribunale di Trento, lo rigetta, confermando la sentenza impugnata;
condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere all'appellata le spese del grado, che si liquidano in Euro 9.000,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Trento, 27 maggio 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo