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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 5346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5346 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente rel. dott. Paolo Andrea Taviano - consigliere dott. Renato Castaldo – consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 2988 del R.G.A.C. dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 29/05/2025, vertente tra
, con l'avv. Damiano Motta Parte_1
-appellante
e
, con l'avv. Andrea Melucco Controparte_1
-appellata avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7277/2020
OGGETTO: mandato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
citava innanzi al Tribunale di Roma per sentire Parte_1 Controparte_1
accertare l'esistenza di un mandato con rappresentanza tra l'attrice e la convenuta relativamente a due libretti postali (poi limitati ad uno solo, essendo il secondo meramente sostitutivo del primo) cointestati in capo all'attrice e alla Pt_1
convenuta . CP_1
L'attrice deduceva altresì il diritto di recedere dal mandato in questione con conseguente estinzione dello stesso e quindi con l'obbligo della convenuta di rendiconto.
Si costituiva per resistere la allegando che la cointestazione del libretto CP_1
anche in favore della era fittizia, derivante da asseriti problemi di salute e Pt_1
di amicizia e che il libretto era alimentato esclusivamente con accrediti di somme di denaro di provenienza della medesima.
Con la sentenza impugnata il Tribunale rigettava la domanda dell'attrice, condannandola al pagamento delle spese.
Avverso l'anzidetta decisione insorgeva proponeva appello Parte_1
ritenendo la sentenza ingiusta ed erronea sotto vari profili e chiedendone la riforma.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa, all'udienza indicata in epigrafe, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Giudice abbia violato l'art. 115
c.p.c., perché, contraddittoriamente, dopo aver ritenuto documentalmente provata la circostanza che la ebbe a depositare la somma di euro 40.000,00 sul Pt_1
libretto postale cointestato, abbia poi rigettato la domanda. Il motivo è inammissibile perché non corrisponde al contenuto della sentenza che il Tribunale abbia ritenuto provato che la abbia versato sul libretto postale Pt_1
la somma di euro 40.000,00.
In nessun passo della sentenza il primo Giudice infatti afferma – come pretenderebbe l'appellante- che è stata provata documentalmente la circostanza che la abbia investito la somma di euro 40.000,00 depositandola sul Pt_1
libretto.
Peraltro, non esiste alcun documento agli atti tanto è vero che l'appellante non evidenzia quale sia questo documento dal quale si evinca che la abbia Pt_1
versato sul libretto cointestato la somma di euro 40.000,00.
Con il secondo motivo la dopo aver dato atto - come in effetti è pacifico- Pt_1
che il libretto per cui è causa, era cointestato osserva che era “onere della controparte provare che le somme appartenessero esclusivamente alla signora sì da superare le presunzioni relative di cui all'art. 1298 c.c. e all'art. CP_1
1854 c.c.”.
Il motivo è infondato.
Si deve ritenere infatti che vi siano elementi presuntivi di inferenza tale da far ritenere che sul libretto per cui è causa siano stati versate somme esclusivamente da parte della signora . CP_1
In primo luogo, vale osservare che -circostanza pacifica-il libretto sia stato sempre nel possesso esclusivo della signora e quindi è escluso che possa CP_1
avervi operato la dato che per il versamento di somme occorreva la Pt_1
materiale disponibilità del libretto.
In effetti in base all'art. 7 delle norme che regolano il servizio di libretto risparmio postale è espressamente previsto che “i versamenti e i prelievi si effettuano su presentazione del libretto presso un qualsiasi ufficio postale il quale provvede alle relative annotazioni”.
Vale ulteriormente osservare che il padre dell'attuale appellante è stato condannato (almeno in primo grado) per falsa testimonianza (v. sentenza in atti) per aver dichiarato, nell'odierno processo civile di aver messo a disposizione della figlia la somma di euro 40.000,00 da depositare sul libretto postale.
A ciò si aggiunga che la per un verso si sia sempre disinteressata delle Pt_1
movimentazioni sul libretto e per altro verso, non abbia documentato le allegazioni fatte a proposito della ricezione di somme ingenti (tipo euro
40.000,00) che appare scarsamente credibile con mezzi non tracciabili.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Controparte_1
7277/2020 così provvede:
- rigetta l'appello;
-condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1
in favore di che si liquidano nella misura complessiva di € Controparte_1
3.966,00 oltre accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per la debenza da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma, in data 5 settembre 2025
Il Presidente estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente rel. dott. Paolo Andrea Taviano - consigliere dott. Renato Castaldo – consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 2988 del R.G.A.C. dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 29/05/2025, vertente tra
, con l'avv. Damiano Motta Parte_1
-appellante
e
, con l'avv. Andrea Melucco Controparte_1
-appellata avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7277/2020
OGGETTO: mandato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
citava innanzi al Tribunale di Roma per sentire Parte_1 Controparte_1
accertare l'esistenza di un mandato con rappresentanza tra l'attrice e la convenuta relativamente a due libretti postali (poi limitati ad uno solo, essendo il secondo meramente sostitutivo del primo) cointestati in capo all'attrice e alla Pt_1
convenuta . CP_1
L'attrice deduceva altresì il diritto di recedere dal mandato in questione con conseguente estinzione dello stesso e quindi con l'obbligo della convenuta di rendiconto.
Si costituiva per resistere la allegando che la cointestazione del libretto CP_1
anche in favore della era fittizia, derivante da asseriti problemi di salute e Pt_1
di amicizia e che il libretto era alimentato esclusivamente con accrediti di somme di denaro di provenienza della medesima.
Con la sentenza impugnata il Tribunale rigettava la domanda dell'attrice, condannandola al pagamento delle spese.
Avverso l'anzidetta decisione insorgeva proponeva appello Parte_1
ritenendo la sentenza ingiusta ed erronea sotto vari profili e chiedendone la riforma.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa, all'udienza indicata in epigrafe, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Giudice abbia violato l'art. 115
c.p.c., perché, contraddittoriamente, dopo aver ritenuto documentalmente provata la circostanza che la ebbe a depositare la somma di euro 40.000,00 sul Pt_1
libretto postale cointestato, abbia poi rigettato la domanda. Il motivo è inammissibile perché non corrisponde al contenuto della sentenza che il Tribunale abbia ritenuto provato che la abbia versato sul libretto postale Pt_1
la somma di euro 40.000,00.
In nessun passo della sentenza il primo Giudice infatti afferma – come pretenderebbe l'appellante- che è stata provata documentalmente la circostanza che la abbia investito la somma di euro 40.000,00 depositandola sul Pt_1
libretto.
Peraltro, non esiste alcun documento agli atti tanto è vero che l'appellante non evidenzia quale sia questo documento dal quale si evinca che la abbia Pt_1
versato sul libretto cointestato la somma di euro 40.000,00.
Con il secondo motivo la dopo aver dato atto - come in effetti è pacifico- Pt_1
che il libretto per cui è causa, era cointestato osserva che era “onere della controparte provare che le somme appartenessero esclusivamente alla signora sì da superare le presunzioni relative di cui all'art. 1298 c.c. e all'art. CP_1
1854 c.c.”.
Il motivo è infondato.
Si deve ritenere infatti che vi siano elementi presuntivi di inferenza tale da far ritenere che sul libretto per cui è causa siano stati versate somme esclusivamente da parte della signora . CP_1
In primo luogo, vale osservare che -circostanza pacifica-il libretto sia stato sempre nel possesso esclusivo della signora e quindi è escluso che possa CP_1
avervi operato la dato che per il versamento di somme occorreva la Pt_1
materiale disponibilità del libretto.
In effetti in base all'art. 7 delle norme che regolano il servizio di libretto risparmio postale è espressamente previsto che “i versamenti e i prelievi si effettuano su presentazione del libretto presso un qualsiasi ufficio postale il quale provvede alle relative annotazioni”.
Vale ulteriormente osservare che il padre dell'attuale appellante è stato condannato (almeno in primo grado) per falsa testimonianza (v. sentenza in atti) per aver dichiarato, nell'odierno processo civile di aver messo a disposizione della figlia la somma di euro 40.000,00 da depositare sul libretto postale.
A ciò si aggiunga che la per un verso si sia sempre disinteressata delle Pt_1
movimentazioni sul libretto e per altro verso, non abbia documentato le allegazioni fatte a proposito della ricezione di somme ingenti (tipo euro
40.000,00) che appare scarsamente credibile con mezzi non tracciabili.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Controparte_1
7277/2020 così provvede:
- rigetta l'appello;
-condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1
in favore di che si liquidano nella misura complessiva di € Controparte_1
3.966,00 oltre accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per la debenza da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma, in data 5 settembre 2025
Il Presidente estensore