TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 12773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12773 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5681/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr.ssa Maria Gabriella ZIMPO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 5681/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 21/05/2025 e promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Roma, Via degli Orti della Magliana, n. 51, e (CF: , nata Parte_2 C.F._2
a Caccuri (FR), il 25/03/1954, entrambi rappresentati e difesi anche disgiuntamente tra loro dagli
Avv.ti Susanna Bambini (C.F. ) e Avv. Alessandra Spina, (C.F. C.F._3
), ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Viale Giuseppe C.F._4
Sirtori n. 69, giusta procura alle liti depositata telematicamente unitamente all'atto di citazione;
Parti opponenti
CONTRO
(C.F. e partita IVA ), corrente in Via Vittorio Alfieri 1 in Controparte_1 P.IVA_1
Conegliano, capitale sociale € 10.000,00 interamente versato, ed in sua vece la procuratrice
[...]
codice fiscale a sua volta legittimata in virtù di procura (a rogito Controparte_2 P.IVA_2
Notaio di Milano, repertorio 58952, raccolta 15958) rilasciata dall'originaria mandataria Persona_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_3
pagina 1 di 7 difesa dall'Avv. Leonardo Blandino ( ed elettivamente domiciliata presso CodiceFiscale_5 lo studio dell'Avv. Francesco Sibilla (C.F. ), in Roma, Via Salaria n. 89. C.F._6
Parte opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 16486/2020 (R.G, 44371/2020) emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma in data 22/10/2020, depositato in data 20.10.2020. Contratto di finanziamento.
CONCLUSIONI:
Per la parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare dichiarare improcedibile il decreto ingiuntivo n. 16486/2020 – rg. 44371/2020, stante il mancato rispetto dell'obbligo alla madiazione previsto dalla Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 19596/2020, e nel merito accogliere la presente opposizione, ivi compresa l'istanza di verificazione della firma apposta in garanzia dalla IG.ra , che Parte_2
sin da ora disconosce come propria e di cui chiede appunto la verificazione attraverso una comparazione della medesima con lo specimen di firma in possesso della banca erogante, e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 16486/2020 – rg. 44371 e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto che in diritto, opposto perchè infondato, ingiusto ed illegittimo poiché emesso privo della documentazione cartolare a corredo della esistenza del credito e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio..”.
Per la parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare Accordare la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo. Per la IG.ra
per la somma di € 6.287,93, così come richiesta nel ricorso. Nel merito in via Parte_2 principale Rigettare la svolta opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto.
Per la IG.ra per la somma di € 6.287,93, così come richiesta nel ricorso. Nel merito Parte_2
in via gradata Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Controparte_1 Pt_1
e rispettivamente per l'importo di 26.469,23 ed € 6.287,93, oltre
[...] Parte_2 interessi legali dal 23/06/2015 sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarlo al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre, en-tro i limiti ed i termini di legge. In ogni caso con vittoria di spese, anche ai sensi dell'articolo 96, Codice di Procedura Civile, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende.”. pagina 2 di 7 MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che:
“imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Si richiama, quindi, il contenuto assertivo della citazione e della comparsa di costituzione e risposta.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.12.2020 i IGg. e Parte_1 [...] convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la in persona del Pt_2 Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 16486/2020 (R.G,
44371/2020) emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, in data 22.10.2020, depositato in data
20.10.2020, con il quale veniva loro intimato il pagamento in favore della controparte dell'importo di
Euro 26.469,23, oltre interessi come da domanda e spese della procedura come liquidate in decreto, in virtù del credito residuo di un contratto di finanziamento originariamente stipulato dagli odierni opponenti con la società Consum.it nonché del credito relativo ad altro contratto di finanziamento stipulato esclusivamente dal IGnor con MPS Consum.it S.p.A., crediti successivamente ceduti, Pt_1 mediante un'operazione di cartolarizzazione, alla Controparte_1
pagina 3 di 7 La parte opponente eccepiva l'assenza di documentazione probante il credito azionato e la sua eventuale inadeguatezza, nonché l'improcedibilità dell'azione per non aver svolto la mediazione obbligatoria.
Con comparsa del 17.05.2022 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, la quale contestava tutte le deduzioni di parte opponente, domandandone il rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto.
Esperiti gli incombenti preliminari, con ordinanza del 15.06.2022 resa all'esito di udienza cartolare, il
Giudice precedentemente assegnatario della causa concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto “rilevato che l'opposizione proposta non è fondata su alcuna prova scritta e che il disconoscimento effettuato si apprezza per la sua genericità; rilevato che la materia dei contratti di finanziamento non rientra tra quelle per le quali sussiste l'obbligo della mediazione ai sensi dell'art. 5
d.lgs. n. 56/10”, rinviando per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del Presidente di Sezione del 19.12.2024 la causa veniva assegnata a questo giudice coordinatore dell'Ufficio per il Processo n. 3.
La causa istruita documentalmente, all'udienza del 21.05.2025, mutato il Giudice, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
L'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria sollevata dalla parte opponente, come già rilevato dal Giudice procedente nell'ordinanza del 15.06.2022, cui si aderisce, è infondata e va, pertanto, rigettata, non rientrando le cause in materia di contratti di finanziamento nelle materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria elencate nell'art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 2010.
Passando all'esame del merito giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15186/03; Cass. 6663/02). pagina 4 di 7 Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Si rileva che la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto risulta pienamente comprovata, avendo parte opposta fornito la prova documentale dei fatti costitutivi del credito derivante dal mancato rimborso del contratto di finanziamento n. 2431560 del 18.08.2007, prodotto in atti corredato dalle sottoscrizioni degli opponenti, che prevedeva il finanziamento di Euro 15.663,59 da restituirsi mediante corresponsione di 72 ratei mensili di euro 281,25 cadauno, nonché la concessione di un fido da utilizzarsi mediante carta di credito n. 1112944252 (Cfr. doc. 2 del fascicolo monitorio depositato in atti); del contratto di finanziamento n. 4267022 del 9.12.2011, prodotto in atti, sottoscritto esclusivamente dall'opponente , che prevedeva l'erogazione di Euro 14.236,89 da Parte_1
restituirsi mediante corresponsione di 48 ratei mensili di euro 370,97 cadauno (Cfr. doc. 3 fascicolo monitorio depositato in atti), così assolvendo al proprio onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c..
La creditrice opposta ha versato in atti, oltre alla documentazione comprovante l'erogazione delle somme di Euro 15.000,00 ed Euro 13.500,00 di cui ai suddetti contratti di finanziamento in favore del
IG. (docc. 4 e 5 parte opposta), la lettera di messa in mora del 23.08.2017 riferita al Parte_1
contratto n. 2431560 per l'importo capitale ceduto/residuo € 6.287,93, la lettera del 21.08.2017 riferita alla carta di credito n. 1112944252 per un importo capitale ceduto/residuo € 1.402,80 e la lettera del
21.08.2017 riferita al contratto n. 4267024 per l'importo capitale ceduto/residuo di € 18.778,50 (doc. 8 del fascicolo monitorio depositato in atti),
Parte opponente, dal canto suo, non ha contestato né nel corso del rapporto contrattuale, né successivamente alla decadenza del beneficio del termine, né tantomeno nel presente giudizio il credito e la documentazione a supporto del medesimo, oltreché la sussistenza del contratto e delle sottoscrizioni apposte dalla stessa sul medesimo, se non con contestazioni assolutamente generiche ed indeterminate.
Il signor si è limitato a formulare mere asserzioni, prive di alcun elemento di prova a Parte_1
sostegno, ed ha mosso contraddittorie contestazioni di mancata allegazione della documentazione contrattuale, di inadeguatezza degli estratti conto prodotti, nonché di disconoscimento generico della sottoscrizione della IGnora sul primo contratto di finanziamento. Parte_2
pagina 5 di 7 L'opposizione va rigettata nei confronti dell'opponente , debitore dell'intera somma Parte_1
ingiunta.
Per quanto concerne, invece, le contestazioni formulate dalla IG.ra di mancata Parte_2
allegazione di documentazione contrattuale, seppur generiche, sono parzialmente fondate, atteso che risulta per tabulas che la medesima è debitrice in solido con il per la sola somma di Parte_1
Euro 6.287,93, richiesta con il ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla società CP_1
per aver ella sottoscritto unicamente il contratto di finanziamento n. 2431560 del 18.08.2007 (Cfr. documentazione allegata da parte opposta).
Deve essere, pertanto, disposta la condanna della IG.ra al pagamento della sola Parte_2
somma di euro 6.287,93, oltre interessi come richiesti, in via solidale con il IG. . Parte_1
Quanto alla domanda di condanna degli odierni opponenti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. deve osservarsi che oltre alla soccombenza totale dell'agente (Cass. civ., sez. III, 6 giugno 2003, n. 9060) è anche necessario che la condotta abbia prodotto in via diretta ed immediata un pregiudizio alla controparte (Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 1991, n. 1341), cioè che si dimostri, con riferimento sia all'an che al quantum, la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima (Cass. civ., sez. III, 23 maggio 1990, n. 4651, nonché Cassazione civile, sez. I, 26 giugno 2007, n. 14789), con onere di allegazione e di prova che grava sul richiedente.
Nel caso di specie, non vi è alcuna dimostrazione del danno subito, la relativa domanda deve, pertanto, essere rigettata.
Le superiori osservazioni sono da considerarsi assorbenti di ogni ulteriore questione posta dalle parti.
Le spese di lite, in ragione delle risultanze processuali, devono essere poste a carico degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 5681/2021, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 16486/2020 del 22.10.2020;
pagina 6 di 7 - rigetta l'opposizione svolta dal IG. e per l'effetto lo condanna al pagamento nei Parte_1
confronti della parte opposta della somma di euro 26.469,23, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- accoglie parzialmente l'opposizione della IG.ra e per l'effetto la condanna al Parte_2
pagamento della somma di euro 6.287,93, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, in via solidale con il IG. ; Parte_1
- condanna i IGg. e al pagamento nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di
[...] [...]
in solido tra loro, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in Controparte_3
complessivi euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Roma lì, 17.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr.ssa Maria Gabriella ZIMPO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 5681/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 21/05/2025 e promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Roma, Via degli Orti della Magliana, n. 51, e (CF: , nata Parte_2 C.F._2
a Caccuri (FR), il 25/03/1954, entrambi rappresentati e difesi anche disgiuntamente tra loro dagli
Avv.ti Susanna Bambini (C.F. ) e Avv. Alessandra Spina, (C.F. C.F._3
), ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Viale Giuseppe C.F._4
Sirtori n. 69, giusta procura alle liti depositata telematicamente unitamente all'atto di citazione;
Parti opponenti
CONTRO
(C.F. e partita IVA ), corrente in Via Vittorio Alfieri 1 in Controparte_1 P.IVA_1
Conegliano, capitale sociale € 10.000,00 interamente versato, ed in sua vece la procuratrice
[...]
codice fiscale a sua volta legittimata in virtù di procura (a rogito Controparte_2 P.IVA_2
Notaio di Milano, repertorio 58952, raccolta 15958) rilasciata dall'originaria mandataria Persona_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_3
pagina 1 di 7 difesa dall'Avv. Leonardo Blandino ( ed elettivamente domiciliata presso CodiceFiscale_5 lo studio dell'Avv. Francesco Sibilla (C.F. ), in Roma, Via Salaria n. 89. C.F._6
Parte opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 16486/2020 (R.G, 44371/2020) emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma in data 22/10/2020, depositato in data 20.10.2020. Contratto di finanziamento.
CONCLUSIONI:
Per la parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare dichiarare improcedibile il decreto ingiuntivo n. 16486/2020 – rg. 44371/2020, stante il mancato rispetto dell'obbligo alla madiazione previsto dalla Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 19596/2020, e nel merito accogliere la presente opposizione, ivi compresa l'istanza di verificazione della firma apposta in garanzia dalla IG.ra , che Parte_2
sin da ora disconosce come propria e di cui chiede appunto la verificazione attraverso una comparazione della medesima con lo specimen di firma in possesso della banca erogante, e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 16486/2020 – rg. 44371 e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto che in diritto, opposto perchè infondato, ingiusto ed illegittimo poiché emesso privo della documentazione cartolare a corredo della esistenza del credito e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio..”.
Per la parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare Accordare la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo. Per la IG.ra
per la somma di € 6.287,93, così come richiesta nel ricorso. Nel merito in via Parte_2 principale Rigettare la svolta opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto.
Per la IG.ra per la somma di € 6.287,93, così come richiesta nel ricorso. Nel merito Parte_2
in via gradata Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Controparte_1 Pt_1
e rispettivamente per l'importo di 26.469,23 ed € 6.287,93, oltre
[...] Parte_2 interessi legali dal 23/06/2015 sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarlo al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre, en-tro i limiti ed i termini di legge. In ogni caso con vittoria di spese, anche ai sensi dell'articolo 96, Codice di Procedura Civile, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende.”. pagina 2 di 7 MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che:
“imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Si richiama, quindi, il contenuto assertivo della citazione e della comparsa di costituzione e risposta.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.12.2020 i IGg. e Parte_1 [...] convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la in persona del Pt_2 Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 16486/2020 (R.G,
44371/2020) emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, in data 22.10.2020, depositato in data
20.10.2020, con il quale veniva loro intimato il pagamento in favore della controparte dell'importo di
Euro 26.469,23, oltre interessi come da domanda e spese della procedura come liquidate in decreto, in virtù del credito residuo di un contratto di finanziamento originariamente stipulato dagli odierni opponenti con la società Consum.it nonché del credito relativo ad altro contratto di finanziamento stipulato esclusivamente dal IGnor con MPS Consum.it S.p.A., crediti successivamente ceduti, Pt_1 mediante un'operazione di cartolarizzazione, alla Controparte_1
pagina 3 di 7 La parte opponente eccepiva l'assenza di documentazione probante il credito azionato e la sua eventuale inadeguatezza, nonché l'improcedibilità dell'azione per non aver svolto la mediazione obbligatoria.
Con comparsa del 17.05.2022 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, la quale contestava tutte le deduzioni di parte opponente, domandandone il rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto.
Esperiti gli incombenti preliminari, con ordinanza del 15.06.2022 resa all'esito di udienza cartolare, il
Giudice precedentemente assegnatario della causa concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto “rilevato che l'opposizione proposta non è fondata su alcuna prova scritta e che il disconoscimento effettuato si apprezza per la sua genericità; rilevato che la materia dei contratti di finanziamento non rientra tra quelle per le quali sussiste l'obbligo della mediazione ai sensi dell'art. 5
d.lgs. n. 56/10”, rinviando per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del Presidente di Sezione del 19.12.2024 la causa veniva assegnata a questo giudice coordinatore dell'Ufficio per il Processo n. 3.
La causa istruita documentalmente, all'udienza del 21.05.2025, mutato il Giudice, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
L'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria sollevata dalla parte opponente, come già rilevato dal Giudice procedente nell'ordinanza del 15.06.2022, cui si aderisce, è infondata e va, pertanto, rigettata, non rientrando le cause in materia di contratti di finanziamento nelle materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria elencate nell'art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 2010.
Passando all'esame del merito giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15186/03; Cass. 6663/02). pagina 4 di 7 Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Si rileva che la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto risulta pienamente comprovata, avendo parte opposta fornito la prova documentale dei fatti costitutivi del credito derivante dal mancato rimborso del contratto di finanziamento n. 2431560 del 18.08.2007, prodotto in atti corredato dalle sottoscrizioni degli opponenti, che prevedeva il finanziamento di Euro 15.663,59 da restituirsi mediante corresponsione di 72 ratei mensili di euro 281,25 cadauno, nonché la concessione di un fido da utilizzarsi mediante carta di credito n. 1112944252 (Cfr. doc. 2 del fascicolo monitorio depositato in atti); del contratto di finanziamento n. 4267022 del 9.12.2011, prodotto in atti, sottoscritto esclusivamente dall'opponente , che prevedeva l'erogazione di Euro 14.236,89 da Parte_1
restituirsi mediante corresponsione di 48 ratei mensili di euro 370,97 cadauno (Cfr. doc. 3 fascicolo monitorio depositato in atti), così assolvendo al proprio onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c..
La creditrice opposta ha versato in atti, oltre alla documentazione comprovante l'erogazione delle somme di Euro 15.000,00 ed Euro 13.500,00 di cui ai suddetti contratti di finanziamento in favore del
IG. (docc. 4 e 5 parte opposta), la lettera di messa in mora del 23.08.2017 riferita al Parte_1
contratto n. 2431560 per l'importo capitale ceduto/residuo € 6.287,93, la lettera del 21.08.2017 riferita alla carta di credito n. 1112944252 per un importo capitale ceduto/residuo € 1.402,80 e la lettera del
21.08.2017 riferita al contratto n. 4267024 per l'importo capitale ceduto/residuo di € 18.778,50 (doc. 8 del fascicolo monitorio depositato in atti),
Parte opponente, dal canto suo, non ha contestato né nel corso del rapporto contrattuale, né successivamente alla decadenza del beneficio del termine, né tantomeno nel presente giudizio il credito e la documentazione a supporto del medesimo, oltreché la sussistenza del contratto e delle sottoscrizioni apposte dalla stessa sul medesimo, se non con contestazioni assolutamente generiche ed indeterminate.
Il signor si è limitato a formulare mere asserzioni, prive di alcun elemento di prova a Parte_1
sostegno, ed ha mosso contraddittorie contestazioni di mancata allegazione della documentazione contrattuale, di inadeguatezza degli estratti conto prodotti, nonché di disconoscimento generico della sottoscrizione della IGnora sul primo contratto di finanziamento. Parte_2
pagina 5 di 7 L'opposizione va rigettata nei confronti dell'opponente , debitore dell'intera somma Parte_1
ingiunta.
Per quanto concerne, invece, le contestazioni formulate dalla IG.ra di mancata Parte_2
allegazione di documentazione contrattuale, seppur generiche, sono parzialmente fondate, atteso che risulta per tabulas che la medesima è debitrice in solido con il per la sola somma di Parte_1
Euro 6.287,93, richiesta con il ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla società CP_1
per aver ella sottoscritto unicamente il contratto di finanziamento n. 2431560 del 18.08.2007 (Cfr. documentazione allegata da parte opposta).
Deve essere, pertanto, disposta la condanna della IG.ra al pagamento della sola Parte_2
somma di euro 6.287,93, oltre interessi come richiesti, in via solidale con il IG. . Parte_1
Quanto alla domanda di condanna degli odierni opponenti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. deve osservarsi che oltre alla soccombenza totale dell'agente (Cass. civ., sez. III, 6 giugno 2003, n. 9060) è anche necessario che la condotta abbia prodotto in via diretta ed immediata un pregiudizio alla controparte (Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 1991, n. 1341), cioè che si dimostri, con riferimento sia all'an che al quantum, la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima (Cass. civ., sez. III, 23 maggio 1990, n. 4651, nonché Cassazione civile, sez. I, 26 giugno 2007, n. 14789), con onere di allegazione e di prova che grava sul richiedente.
Nel caso di specie, non vi è alcuna dimostrazione del danno subito, la relativa domanda deve, pertanto, essere rigettata.
Le superiori osservazioni sono da considerarsi assorbenti di ogni ulteriore questione posta dalle parti.
Le spese di lite, in ragione delle risultanze processuali, devono essere poste a carico degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 5681/2021, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 16486/2020 del 22.10.2020;
pagina 6 di 7 - rigetta l'opposizione svolta dal IG. e per l'effetto lo condanna al pagamento nei Parte_1
confronti della parte opposta della somma di euro 26.469,23, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- accoglie parzialmente l'opposizione della IG.ra e per l'effetto la condanna al Parte_2
pagamento della somma di euro 6.287,93, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, in via solidale con il IG. ; Parte_1
- condanna i IGg. e al pagamento nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di
[...] [...]
in solido tra loro, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in Controparte_3
complessivi euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Roma lì, 17.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo
pagina 7 di 7