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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/04/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Mercuri, lette le note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 13/03/25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281 sexies c.p.c.)
nella causa civile iscritta nel Registro Generale Affari Contenziosi con il numero 434 dell'anno 2017
posta in deliberazione all'udienza suddetta e vertente:
TRA
- in persona della l.r.p.t. , anche in Parte_1 CP_1 Parte_2
proprio, rappresentate e difese dagli avv.ti DE LUCIA Gianluca e LAPECORELLA Vito
- OPPONENTE -
E
- (già Controparte_2 [...]
) (C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dai funzionari delegati
- OPPOSTO -
§§§
Oggetto: impugnazione ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come da note scritte in atti
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1 Con ricorso depositato il 18.01.2017, , in proprio, nonché in qualità di legale Parte_3
rappresentante pro-tempore di ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. 120/2016, emessa dal Controparte_4
- per la violazione dell'art. 3, comma 3 D.L. n. 12/2002 (conv. in
[...]
L. n. 73/2002), per aver assunto due lavoratori senza preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro e senza la consegna della detta comunicazione o del contratto di lavoro.
L'opponente ha lamentato l'infondatezza dell'ordinanza impugnata, deducendo l'inesistenza delle violazioni contestate poiché:
1) con riguardo al lavoratore , le violazioni sarebbero fondate solo sulle dichiarazioni Persona_1
rese dallo stesso in sede di sopralluogo, e,
2) con riguardo al lavoratore , in quanto si sarebbe instaurato tra le parti, non un Persona_2
rapporto di lavoro subordinato, ma un rapporto di lavoro autonomo occasionale, con prestazione esclusivamente per un giorno e remunerata con i “buoni”, come previsto per legge.
L'opponente ha quindi concluso chiedendo – previa sospensione, per gravi motivi, dell'ordinanza ingiunzione impugnata – l'annullamento del provvedimento contestato.
Si è costituito in giudizio l' (già Controparte_2 Controparte_3
), a mezzo dei propri funzionari delegati, chiedendo l'integrale rigetto del
[...]
ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto.
Concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, la causa, istruita solo in via documentale, è stata rinviata per la discussione e la decisione da ultimo all'udienza del
13.03.2025.
Disposta la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Tribunale, depositate le note di trattazione scritta,
decide la causa con deposito telematico della sentenza.
§§§
2 Il ricorso è infondato e deve essere quindi rigettato.
§§§
Va premesso innanzitutto che il verbale redatto dagli ispettori della Guardia di Finanza, in atti,
costituisce prova legale piena, confutabile solo con querela di falso (mai proposta), di quanto accaduto in sede di accesso ispettivo al cospetto degli ufficiali accertatori, compreso il tenore (anche se non la veridicità intrinseca) delle dichiarazioni rese agli ispettori medesimi.
Il verbale dell'organo ispettivo costituisce atto pubblico, ai sensi dell'art. 2699 c.c., è cioè atto redatto dal pubblico ufficiale che conferisce pubblica fede a quanto in esso attestato.
Da tale natura del verbale discende il suo particolare regime probatorio, c.d. efficacia probatoria privilegiata, contemplato dall'art. 2700 c.c.: l'atto accertativo fa piena prova in ordine alla provenienza di esso dal suo autore, alle operazioni che il verbalizzante dichiara di aver compiuto, ai fatti che il medesimo attesta essere avvenuti in sua presenza (già Cass. SSUU. n. 12545/1992, poi
Sent. 8 gennaio 2014, n. 166).
Per converso, sono liberamente apprezzate dal giudice nel contesto del complessivo materiale raccolto, di regola quindi non quali fonti esclusive del proprio convincimento, le circostanze che il pubblico ufficiale indichi di avere appreso dalle dichiarazioni altrui o che siano il frutto di sue deduzioni (oltre alla sentenza già citata, Cass.23 giugno 2008, n. 17049, 25 giugno 2003, n. 10128 e
10 dicembre 2002, n. 17555).
E' stato tuttavia anche precisato che, ferma la libera valutazione giudiziale del materiale raccolto in sede amministrativa, il giudice può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di ulteriori elementi,
renda inutile il ricorso ad altri mezzi istruttori che confermino o meno le risultanze ispettive (Cass. 6
giugno 2008, n. 15073) o anche, più radicalmente, che il verbale possiede una credibilità, quanto alle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle parti o da terzi, che può essere contrastata solo da una prova contraria, qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice e alle parti
3 l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni (Cass. 14965/2012, 13075/2009,
6565/2007, 9919/2006, 11946/2005).
Ciò premesso, dal verbale emerge che in sede di sopralluogo sono stati trovati sicuramente i due lavoratori, e , intenti a effettuare inequivocabili lavori di muratura. Persona_1 Persona_2
Detti soggetti sono risultati sconosciuti alla pubblica amministrazione competente ovvero la loro assunzione non è stata comunicata secondo le norme vigenti.
I due sono stati poi ascoltati dagli ispettori e hanno affermato, con dichiarazione resa attorno alle ore
11:00 del 03.12.2015, innanzitutto:
a) di lavorare come manovali per la società opponente;
b) e secondo le direttive impartite da , comproprietario della società. CP_5
Altro elemento emerso è che è stato poi assunto formalmente dall'opponente, Persona_1
ovvero mediante comunicazione formale, solo dopo l'accesso ispettivo, come lavoratore subordinato a tempo indeterminato, mentre il non è mai stato regolarizzato. Per_2
Tutti dati, quelli sopr aindicati, che non possono dunque essere messi in discussione, in base a dichiarazioni che sono corroborate dagli elementi di fatto attestati dai verbalizzanti o risultanti da dichiarazioni della medesima opponente.
§§§
1) Con riguardo innanzitutto alla posizione del va osservato quanto segue. Per_2
Come è noto, l'elemento discretivo tra un rapporto di lavoro subordinato e un rapporto di lavoro autonomo è costituito dalla soggezione o meno del lavoratore alle direttive organizzative e al potere disciplinare del datore di lavoro, in caso di inosservanza delle clausole del contratto di lavoro e delle suddette direttive.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “mentre la subordinazione implica l'inserimento del
lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a
disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale
4 assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è
costituito dal risultato dell'attività (opus)” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 11 luglio 2018, n.
18253), tenuto altresì conto che “altri elementi - come l'assenza del rischio economico, il luogo della
prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione - possono avere solo valore
indicativo e non determinante” (Cass. Civ., Sez. Lav., cit.).
Nel caso di specie, risulta, sia dalle dichiarazioni rese che da quanto successivamente emerso, che il lavoratore svolgesse attività di lavoro subordinato (manovale), alle dipendenze della Persona_2
società opponente, pur ammettendo che quello dell'accesso degli ispettori fosse realmente il suo primo giorno lavorativo.
Il al momento del sopralluogo del 03.12.2015, ha dichiarato all'autorità ispettiva: Per_2
- di essere appunto al suo primo giorno di lavoro e di non aver firmato alcun contratto, ma anche
- di svolgere mansioni di manovale;
- nella giornata del giovedì dalle ore 07,00 alle ore 14,30;
- di non essere stato assunto formalmente ma di aver iniziato a rendere la prestazione lavorativa il
03.12.2015;
- di ricevere ordini/direttive dal sig. (socio della Eco Edel Pinto S.r.l.) nella sua qualità CP_5
di “titolare”;
- di dover comunicare eventuali assenze e di dover richiedere ferie/permessi e riposi al predetto , CP_5
avente anche potere disciplinare nei suoi confronti, essendo addetto al controllo del corretto svolgimento della sua attività lavorativa;
- di lavorare utilizzando attrezzatura della “ditta”;
- che durante la propria attività lavorativa erano presenti i “colleghi di lavoro” come identificati,
quello stesso giorno, dall'autorità ispettiva e che non aveva ancora concordato il compenso.
Risultano in pratica integrati tutti gli indici sintomatici, individuati dalla giurisprudenza, del rapporto di lavoro subordinato:
5 - l'orario di lavoro, che si appalesa tendenzialmente fisso e continuativo, sebbene per un giorno alla settimana;
- la evidente funzionalizzazione del lavoro, delle energie lavorative, alle esigenze produttive dell'azienda e non a un opus diverso e ben definito;
- la soggezione del lavoratore alle direttive e al controllo del “titolare”;
- il suo inserimento in definitiva nell'organizzazione aziendale, come si evince dalla circostanza che tutte le attrezzature e i materiali necessari all'espletamento delle mansioni erano evidentemente fornite dalla medesima opponente.
A fronte di quanto sopra non rileva che, al momento del sopralluogo, lo stesso fosse impiegato da solo un giorno, né l'allegazione della datrice di lavoro che il rapporto di lavoro in questione fosse una
“attività occasionale” remunerata con i “buoni”.
Quanto al primo profilo, va osservato che, sebbene il avesse cominciato a lavorare da solo Per_2
un giorno nella società della ricorrente, il rapporto di lavoro instauratosi nel caso di specie presentava comunque tutti i requisiti della subordinazione e, in primis, la evidente soggezione del lavoratore alle direttive di socio della datrice di lavoro, nonché l'inserimento dello stesso nell'organizzazione produttiva e aziendale della opponente.
Quanto, invece, all'asserita attività occasionale prestata dal va rilevato che la datrice non Per_2
ha offerto alcun elemento di prova a sostegno della propria versione, dovendosi evidenziare peraltro che i “buoni” consegnati al sono risalenti all'01.10.2015 - sempre un giovedì - e che, in Per_2
definitiva, si è difronte semmai a un ulteriore indizio della continuità dell'attività lavorativa prestata dal lavoratore suddetto.
Ne discende che, dovendosi qualificare il rapporto di lavoro instaurato con il in termini di Per_2
lavoro subordinato e che, pertanto, la ricorrente ometteva di comunicare al Servizio per l'Impiego
l'avvenuta assunzione, nonché di consegnare allo stesso una copia del contratto di lavoro, Per_2
ovvero della suddetta comunicazione, correttamente la di Controparte_3 CP_2
6 sanzionava l'opponente, per violazione degli artt. 3, comma 3 d.l. n. 12/2002 e 4 bis, comma 2, d.lgs.
n. 181/2000.
§§§
2) Quanto, invece, alla posizione del lavoratore , al momento del sopralluogo del Persona_1
03.12.2015, lo stesso, che peraltro indossava abiti di lavoro a marchio , ha dichiarato agli Parte_1
ispettori di essere stato regolarmente assunto il 02.12.2015, con mansioni di manovale.
Il processo verbale dal medesimo sottoscritto è stato chiuso alle ore 11,00 del medesimo giorno.
Risulta agli atti che la datrice di lavoro provvedeva poi a inoltrare la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro solo alle ore 12,35 del 03.12.2015 – medesimo giorno del sopralluogo –, indicando come data di inizio del rapporto di lavoro il giorno 04.12.2015, ma seguiva,
alle ore 20,09, sempre del 03.12.2015, una comunicazione di rettifica in cui veniva indicato come data di inizio del rapporto la diversa data dell'01.12.2015, riportata anche come data di assunzione in busta paga.
In definitiva è provato, per ammissione della medesima datrice di lavoro, che la stessa, in violazione dell'art. 3, comma 3 D.L. n. 12/2002, convertito nella legge n. 73/2002, ometteva di comunicare al
Servizio per l'Impiego l'avvenuta assunzione, nonché di consegnare al una copia del Per_1
contratto di lavoro, ovvero della suddetta comunicazione.
Il medesimo lavoratore ha poi dichiarato a verbale i medesimi elementi dichiarati dal con Per_2
inoltre l'indicazione del corrispettivo già pattuito in € 900,00/mese.
Non occorreva e non occorre in definitiva alcun altro mezzo di prova al fine di affermare l'integrale infondatezza della spiegata opposizione, la quale pertanto, per la ragioni sopra indicate, deve essere rigettata.
§§§
Quanto alle spese del giudizio, “in tema di giudizio di opposizione a sanzioni amministrative ex art.
7 quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come
è consentito dall'art. 23, comma 4, 1. 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna
dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei compensi difensivi per prestazioni di
avvocato, difettando la relativa qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio” (v., Trib.
Teramo, Sez. Lav., 2 ottobre 2013, n. 607; nonché, Cass. Civ., Sez. I, 20 agosto 2003, n. 12232; Cass.
Civ., Sez. I, 4 giugno 2001, n. 7540; Cass. Civ., Sez. Lav., 14 luglio 1998, n. 6898).
Nel caso de quo, l'atto di costituzione e i successivi atti dell'Amministrazione resistente risultano sottoscritti dal funzionario delegato.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, decidendo sull'opposizione proposta da , in proprio e quale legale rappresentante di Parte_3 Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. n. 120/2016, prot. n. 24064 del 10.8.2016, emessa dal
[...]
di così provvede: Controparte_6 CP_2
1. rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
2. nulla per le spese.
Si comunichi.
Così deciso lì 11/04/2025
Il Giudice
Dott. Luca Mercuri
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
22 legge n. 689 del 1981, l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio,