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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/02/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3736/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
in composizione monocratica nella persona del dr. Roberto Ricciardi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al n. 10902/2019 R. G. avente ad oggetto: opposiz. a ordin.
ingiunz.
e vertente tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in proprio e quale leg. rappr. della società Parte_4
avv.ti Azzarita e Mazzotta
E
Controparte_1
avv. Matilde Milite
letti gli atti del giudizio;
ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 281 sexies c.p.c., trattandosi di questioni di non particolare complessità ;
premesso che in data 1.7.2019 venivano notificati agli intestati ricorrenti da parte del due provvedimenti sanzionatori, rispettivamente di importo pari ad Controparte_1
euro 229.781,55 e 69.986,81, comminati dall'ente territoriale per illegittima occupazione di suolo comunale, attuata con la realizzazione di manufatti a carattere stabile;
che avverso siffatti provvedimenti i ricorrenti hanno proposto formale e tempestiva opposizione, deducendo la infondatezza delle sanzioni in quanto proprietari del suolo in virtù di intervenuta usucapione, come da giudizio in corso di definizione;
che il precedente g.i., preso atto della pendenza del giudizio di usucapione, sospendeva il presente giudizio in attesa della sua definizione, atteso il suo carattere pregiudiziale;
che, invero, l'eventuale riconoscimento della proprietà in capo agli opponenti rende pienamente legittima la loro occupazione del suolo, al fine di procedere alla costruzione di un immobile per civile abitazione;
che il giudizio si concludeva in maniera favorevole per gli opponenti, cui il Tribunale
riconosceva la proprietà del bene per maturata usucapione, già precedentemente alla emanazione delle sanzioni;
che il , preso atto dell'esito favorevole per i ricorrenti del giudizio di Controparte_1
usucapione, provvedeva in autotutela ad annullare la sanzione comminata, chiedendo altresì che il giudice adito dichiarasse cessata la materia del contendere;
che gli opponenti chiedevano, invece, la condanna dell'ente territoriale alle spese di lite, in quanto soccombente sulla proprietà del suolo ove è stato edificato il fabbricato, da cui la sua legittimità ;
premesso che, al fine della pronunzia sulle spese giudiziali, appare decisivo il rilievo che, quando è stato promosso il giudizio, era ancora incerta la proprietà del suolo, per cui correttamente l'ente territoriale ha emanato la ordinanza ingiunzione, non potendo di certo attendere gli esiti definitivi della procedura di usucapione;
che pertanto, a parere del Giudicante, le spese del giudizio di opposizione alla ingiunzione possono essere in toto compensate, posto che la ingiunzione è stata correttamente emessa a carico di chi, in quel momento, risultava essere sprovvisto di un valido titolo a possedere il suolo, formalmente ancora in capo all'ente comunale ,
P. Q. M.
DICHIARA cessata la materia del contendere, avendo il ritirato la Controparte_1
ordinanza ingiunzione oggetto della presente opposizione;
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite .
Salerno, 12 febbraio 2025
IL GIUDICE UNICO DESIGNATO
Dott. Roberto Ricciardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
in composizione monocratica nella persona del dr. Roberto Ricciardi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al n. 10902/2019 R. G. avente ad oggetto: opposiz. a ordin.
ingiunz.
e vertente tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in proprio e quale leg. rappr. della società Parte_4
avv.ti Azzarita e Mazzotta
E
Controparte_1
avv. Matilde Milite
letti gli atti del giudizio;
ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 281 sexies c.p.c., trattandosi di questioni di non particolare complessità ;
premesso che in data 1.7.2019 venivano notificati agli intestati ricorrenti da parte del due provvedimenti sanzionatori, rispettivamente di importo pari ad Controparte_1
euro 229.781,55 e 69.986,81, comminati dall'ente territoriale per illegittima occupazione di suolo comunale, attuata con la realizzazione di manufatti a carattere stabile;
che avverso siffatti provvedimenti i ricorrenti hanno proposto formale e tempestiva opposizione, deducendo la infondatezza delle sanzioni in quanto proprietari del suolo in virtù di intervenuta usucapione, come da giudizio in corso di definizione;
che il precedente g.i., preso atto della pendenza del giudizio di usucapione, sospendeva il presente giudizio in attesa della sua definizione, atteso il suo carattere pregiudiziale;
che, invero, l'eventuale riconoscimento della proprietà in capo agli opponenti rende pienamente legittima la loro occupazione del suolo, al fine di procedere alla costruzione di un immobile per civile abitazione;
che il giudizio si concludeva in maniera favorevole per gli opponenti, cui il Tribunale
riconosceva la proprietà del bene per maturata usucapione, già precedentemente alla emanazione delle sanzioni;
che il , preso atto dell'esito favorevole per i ricorrenti del giudizio di Controparte_1
usucapione, provvedeva in autotutela ad annullare la sanzione comminata, chiedendo altresì che il giudice adito dichiarasse cessata la materia del contendere;
che gli opponenti chiedevano, invece, la condanna dell'ente territoriale alle spese di lite, in quanto soccombente sulla proprietà del suolo ove è stato edificato il fabbricato, da cui la sua legittimità ;
premesso che, al fine della pronunzia sulle spese giudiziali, appare decisivo il rilievo che, quando è stato promosso il giudizio, era ancora incerta la proprietà del suolo, per cui correttamente l'ente territoriale ha emanato la ordinanza ingiunzione, non potendo di certo attendere gli esiti definitivi della procedura di usucapione;
che pertanto, a parere del Giudicante, le spese del giudizio di opposizione alla ingiunzione possono essere in toto compensate, posto che la ingiunzione è stata correttamente emessa a carico di chi, in quel momento, risultava essere sprovvisto di un valido titolo a possedere il suolo, formalmente ancora in capo all'ente comunale ,
P. Q. M.
DICHIARA cessata la materia del contendere, avendo il ritirato la Controparte_1
ordinanza ingiunzione oggetto della presente opposizione;
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite .
Salerno, 12 febbraio 2025
IL GIUDICE UNICO DESIGNATO
Dott. Roberto Ricciardi