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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2024, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 9873/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa CE Neri Componente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 9873/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
MANGOLINI MATTEO e CIRIGNANO RITA
e
NE IO (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato SGROI C.F._2
EMANUELA
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione consensuale.
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 02.08.2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nata la figlia ES (24.11.1998); preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 3
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
visto l'intervento del P.M. in data 28.09.2024; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi [nato a [...] Parte_1
(CE) il 15/07/1966] e NE IO (nata a [...] il [...]), uniti in matrimonio celebrato a FERRARA il 05/09/1992 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di FERRARA al n. 242 parte II anno 1992;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- la casa coniugale di via Degli Olmi 34 ad Argelato (BO) insieme ai mobili e agli arredi che la compongono viene assegnata alla Sig.ra ZI LL, che continuerà a viverci insieme alla figlia
CE, dando atto che il Sig. il 27 febbraio del 2024 ha trasferito la propria Parte_1
residenza in via Anna Magnani 9/A a Occhiobello (RO);
- il pagamento delle rate del mutuo relativo alla casa coniugale viene posto a carico dei coniugi al
50%;
- versamento da parte del Sig. in favore della moglie e della figlia, maggiorenne ma Parte_1 non economicamente autosufficiente, di un assegno mensile di mantenimento di € 700,00, di cui €
500,00 per il mantenimento della Sig.ra ZI e € 200,00 per quello della figlia CE, somme rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in essere presso il Tribunale di Bologna;
i coniugi convengono che le spese universitarie della figlia
CE siano sostenute dalla Sig.ra ZI e che l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia CE da parte del Sig. perdurerà fino a che la stessa sosterrà gli esami Parte_1
universitari con profitto, documentandone man mano i progressi;
- spese di causa interamente compensate.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di FERRARA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 13/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE pagina 2 di 3 Dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE Dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa CE Neri Componente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 9873/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
MANGOLINI MATTEO e CIRIGNANO RITA
e
NE IO (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato SGROI C.F._2
EMANUELA
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione consensuale.
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 02.08.2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nata la figlia ES (24.11.1998); preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
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ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
visto l'intervento del P.M. in data 28.09.2024; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi [nato a [...] Parte_1
(CE) il 15/07/1966] e NE IO (nata a [...] il [...]), uniti in matrimonio celebrato a FERRARA il 05/09/1992 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di FERRARA al n. 242 parte II anno 1992;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- la casa coniugale di via Degli Olmi 34 ad Argelato (BO) insieme ai mobili e agli arredi che la compongono viene assegnata alla Sig.ra ZI LL, che continuerà a viverci insieme alla figlia
CE, dando atto che il Sig. il 27 febbraio del 2024 ha trasferito la propria Parte_1
residenza in via Anna Magnani 9/A a Occhiobello (RO);
- il pagamento delle rate del mutuo relativo alla casa coniugale viene posto a carico dei coniugi al
50%;
- versamento da parte del Sig. in favore della moglie e della figlia, maggiorenne ma Parte_1 non economicamente autosufficiente, di un assegno mensile di mantenimento di € 700,00, di cui €
500,00 per il mantenimento della Sig.ra ZI e € 200,00 per quello della figlia CE, somme rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in essere presso il Tribunale di Bologna;
i coniugi convengono che le spese universitarie della figlia
CE siano sostenute dalla Sig.ra ZI e che l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia CE da parte del Sig. perdurerà fino a che la stessa sosterrà gli esami Parte_1
universitari con profitto, documentandone man mano i progressi;
- spese di causa interamente compensate.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di FERRARA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 13/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE pagina 2 di 3 Dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE Dott. Bruno Perla
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