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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/10/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. FR S. FI Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere avv. TA AC Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.r.g. 1026\2023, trattenuta in decisione all'udienza del 22 ottobre 2025 e promossa
DA
, , quali eredi di , rappresentate e Parte_1 Parte_2 Persona_1 difese dagli avvocati Gianluca Di Blasio e Massimo Nocelli, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
- appellanti -
CONTRO
Comune di Silvi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Di
Pietro, in virtù di mandato steso a margine della comparsa di costituzione in appello
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 812\2023, depositata in data
12.09.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le appellanti (come da note di trattazione per l'udienza del 22.10.2025):
“I sottoscritti Avv.ti Gianluca Di Blasio e Massimo Nocelli, in qualità di procuratori costituiti di esse appellanti, in allegato alla presente nota ex art 127 ter c.p.c., depositano atto di rinuncia
1 all'appello, ovvero alla domanda esperita dalle medesime, con contestuale accettazione del sindaco pro tempore del Comune di Silvi, nonché del proprio procuratore costituito Avv. Roberto Di Pietro, in virtù dell'avvenuto raggiungimento di un bonario componimento della lite. Insistono pertanto affinché Codesta Ecc.ma Corte Voglia: - dichiarare l'estinzione del giudizio”.
Per l'appellato (come da note di trattazione per l'udienza del 22.10.2025):
“Lo scrivente difensore fa presente che le parti hanno raggiunto un accordo e pertanto deposita in allegato alle presenti note, come parte integrante delle stesse, atto del 20.10.2025 con cui le appellanti hanno rinunciato all'appello e l'appellato ha accettato la rinuncia con compensazione delle spese del grado. Chiede alla Corte di adottare i consequenziali provvedimenti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per quanto di rilievo ai fini della decisione, e , già attrici Parte_1 Parte_2 in riassunzione quali eredi di , deceduta nel corso del giudizio di primo grado, e Persona_1 soccombenti, hanno impugnato la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di
Teramo ha respinto la domanda proposta dalla de cuius nei confronti del Comune di Silvi – sull'assunto dell'illegittima occupazione (sin dagli anni '70), da parte dell'Ente, di fondi di sua proprietà adibiti a discarica comunale e, successivamente ed in parte qua, a canile comunale – e volta all'accertamento della proprietà dei fondi medesimi, dell'occupazione sine titulo da parte del
Comune, con conseguente condanna alla restituzione ed al ripristino dello status quo ante o al pagamento delle somme necessarie al ripristino, oltre interessi e maggior danno, al pagamento delle indennità di occupazione illegittima ed al risarcimento dei danni subiti per la modifica dello status dei fondi;
chiedeva, altresì, l'attrice – in via subordinata ed ove proposta dall'Ente, domanda di acquisizione dei fondi per accessione invertita ed a questa fattosi luogo – la condanna del
Comune al pagamento di somma corrispondente al valore venale dei terreni e delle indennità di occupazione (legittima o illegittima).
2. Il giudice di primo grado ha motivato il rigetto ritenendo l'efficacia, in termini di giudicato esterno e pertanto in termini pregiudiziali rispetto allo scrutinio nel merito delle domande, della sentenza TAR Abruzzo n. 219/2022, passata in giudicato, che, muovendo dalle medesime richieste avanzate in sede civile dalla originaria attrice ( ), aveva già definito la Persona_1 medesima vicenda concernente i terreni oggetto di causa, accertando una situazione di appropriazione di beni altrui da parte del Comune di Silvi, collegata all'esercizio, illegittimo, di un pubblico potere non essendo stata portata a compimento la procedura espropriativa ed imponendo all'Amministrazione di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto con l'emanazione, entro e non oltre 180 giorni dalla pronuncia, di un formale provvedimento di restituzione dei terreni occupati illegittimamente, con riduzione in pristino, ovvero di acquisizione degli stessi ex art. 42 bis T.U. espropriazioni.
2 Le spese di lite sono state compensate tra le parti, con addebito in solido delle spese di C.T.U.
3. A fondamento del gravame, le appellanti hanno addotto i motivi di seguito sintetizzati:
a) contraddittorietà e vizio di motivazione, ovvero violazione ed errata interpretazione ed applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., dell'art. 2909 c.c., dell'art. 103, comma 1, Cost. in relazione all'art. 42 bis T.U. D.P.R. n. 327\2001.
Le appellanti lamentano essere stata erroneamente ritenuta la sopravvenuta carenza di interesse ad agire per effetto della pronuncia del Tar, data la diversità di causa petendi e petitum del giudizio civile rispetto a quelli del giudizio amministrativo,
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e, specificamente, violazione del principio dispositivo in materia di acquisizione delle prove con riferimento alla documentazione prodotta dal Comune, tardivamente costituitosi, e relativa alle delibere di locazione dei terreni per cui è causa e dei mandati di pagamento relativi alla transazione di precedente giudizio tra le parti;
documenti, viepiù, acquisiti dal Consulente d'Ufficio nel corso dell'accertamento, travalicando i poteri connessi all'incarico.
c) violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – erroneità della disposta compensazione delle spese di lite, da porsi a carico del Comune, da ritenersi soccombente virtuale.
4. Si è costituito il Comune di Silvi, insistendo per il rigetto del gravame e riproponendo, in via subordinata ed ex art. 346 c.p.c., l'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio.
5. In occasione dell'udienza del 22.10.2025, fissata per la rimessione della causa in decisione e sostituita ex art. 127-ter c.p.c. – cui la causa era stata in precedenza rinviata a seguito di istanza congiunta delle parti attesa la pendenza di avanzate trattative di composizione bonaria – parte appellante, con le note di trattazione del 21.10.2025, ha dato atto del contestuale deposito dell'atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. ed alle domande tutte proposte, con contestuale accettazione del Sindaco del Comune di Silvi e del procuratore costituito, per intervenuto bonario componimento della lite, e spese compensate, formulando istanza di estinzione.
L'appellato Comune, con le note di trattazione, dato atto dell'intervenuto accordo, con rinuncia all'appello ed accettazione con spese compensate, ha chiesto alla Corte l'adozione dei consequenziali provvedimenti.
6. La Corte, all'esito, ha deliberato la presente sentenza.
7. In aderenza alla richiesta delle appellanti e constatata la regolarità della stessa da parte dell'appellato, va dichiarata, ex art. 306 c.p.c., l'estinzione del processo, a spese compensate tra le parti, secondo l'accordo raggiunto e stante il difetto di interesse ad una pronuncia nel merito.
3 8. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass.
Ord. n. 25485\2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
• dichiara l'estinzione del presente giudizio;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025, tenutati in videoconferenza.
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
TA AC FR S. FI
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. FR S. FI Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere avv. TA AC Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.r.g. 1026\2023, trattenuta in decisione all'udienza del 22 ottobre 2025 e promossa
DA
, , quali eredi di , rappresentate e Parte_1 Parte_2 Persona_1 difese dagli avvocati Gianluca Di Blasio e Massimo Nocelli, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
- appellanti -
CONTRO
Comune di Silvi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Di
Pietro, in virtù di mandato steso a margine della comparsa di costituzione in appello
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 812\2023, depositata in data
12.09.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le appellanti (come da note di trattazione per l'udienza del 22.10.2025):
“I sottoscritti Avv.ti Gianluca Di Blasio e Massimo Nocelli, in qualità di procuratori costituiti di esse appellanti, in allegato alla presente nota ex art 127 ter c.p.c., depositano atto di rinuncia
1 all'appello, ovvero alla domanda esperita dalle medesime, con contestuale accettazione del sindaco pro tempore del Comune di Silvi, nonché del proprio procuratore costituito Avv. Roberto Di Pietro, in virtù dell'avvenuto raggiungimento di un bonario componimento della lite. Insistono pertanto affinché Codesta Ecc.ma Corte Voglia: - dichiarare l'estinzione del giudizio”.
Per l'appellato (come da note di trattazione per l'udienza del 22.10.2025):
“Lo scrivente difensore fa presente che le parti hanno raggiunto un accordo e pertanto deposita in allegato alle presenti note, come parte integrante delle stesse, atto del 20.10.2025 con cui le appellanti hanno rinunciato all'appello e l'appellato ha accettato la rinuncia con compensazione delle spese del grado. Chiede alla Corte di adottare i consequenziali provvedimenti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per quanto di rilievo ai fini della decisione, e , già attrici Parte_1 Parte_2 in riassunzione quali eredi di , deceduta nel corso del giudizio di primo grado, e Persona_1 soccombenti, hanno impugnato la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di
Teramo ha respinto la domanda proposta dalla de cuius nei confronti del Comune di Silvi – sull'assunto dell'illegittima occupazione (sin dagli anni '70), da parte dell'Ente, di fondi di sua proprietà adibiti a discarica comunale e, successivamente ed in parte qua, a canile comunale – e volta all'accertamento della proprietà dei fondi medesimi, dell'occupazione sine titulo da parte del
Comune, con conseguente condanna alla restituzione ed al ripristino dello status quo ante o al pagamento delle somme necessarie al ripristino, oltre interessi e maggior danno, al pagamento delle indennità di occupazione illegittima ed al risarcimento dei danni subiti per la modifica dello status dei fondi;
chiedeva, altresì, l'attrice – in via subordinata ed ove proposta dall'Ente, domanda di acquisizione dei fondi per accessione invertita ed a questa fattosi luogo – la condanna del
Comune al pagamento di somma corrispondente al valore venale dei terreni e delle indennità di occupazione (legittima o illegittima).
2. Il giudice di primo grado ha motivato il rigetto ritenendo l'efficacia, in termini di giudicato esterno e pertanto in termini pregiudiziali rispetto allo scrutinio nel merito delle domande, della sentenza TAR Abruzzo n. 219/2022, passata in giudicato, che, muovendo dalle medesime richieste avanzate in sede civile dalla originaria attrice ( ), aveva già definito la Persona_1 medesima vicenda concernente i terreni oggetto di causa, accertando una situazione di appropriazione di beni altrui da parte del Comune di Silvi, collegata all'esercizio, illegittimo, di un pubblico potere non essendo stata portata a compimento la procedura espropriativa ed imponendo all'Amministrazione di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto con l'emanazione, entro e non oltre 180 giorni dalla pronuncia, di un formale provvedimento di restituzione dei terreni occupati illegittimamente, con riduzione in pristino, ovvero di acquisizione degli stessi ex art. 42 bis T.U. espropriazioni.
2 Le spese di lite sono state compensate tra le parti, con addebito in solido delle spese di C.T.U.
3. A fondamento del gravame, le appellanti hanno addotto i motivi di seguito sintetizzati:
a) contraddittorietà e vizio di motivazione, ovvero violazione ed errata interpretazione ed applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., dell'art. 2909 c.c., dell'art. 103, comma 1, Cost. in relazione all'art. 42 bis T.U. D.P.R. n. 327\2001.
Le appellanti lamentano essere stata erroneamente ritenuta la sopravvenuta carenza di interesse ad agire per effetto della pronuncia del Tar, data la diversità di causa petendi e petitum del giudizio civile rispetto a quelli del giudizio amministrativo,
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e, specificamente, violazione del principio dispositivo in materia di acquisizione delle prove con riferimento alla documentazione prodotta dal Comune, tardivamente costituitosi, e relativa alle delibere di locazione dei terreni per cui è causa e dei mandati di pagamento relativi alla transazione di precedente giudizio tra le parti;
documenti, viepiù, acquisiti dal Consulente d'Ufficio nel corso dell'accertamento, travalicando i poteri connessi all'incarico.
c) violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – erroneità della disposta compensazione delle spese di lite, da porsi a carico del Comune, da ritenersi soccombente virtuale.
4. Si è costituito il Comune di Silvi, insistendo per il rigetto del gravame e riproponendo, in via subordinata ed ex art. 346 c.p.c., l'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio.
5. In occasione dell'udienza del 22.10.2025, fissata per la rimessione della causa in decisione e sostituita ex art. 127-ter c.p.c. – cui la causa era stata in precedenza rinviata a seguito di istanza congiunta delle parti attesa la pendenza di avanzate trattative di composizione bonaria – parte appellante, con le note di trattazione del 21.10.2025, ha dato atto del contestuale deposito dell'atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. ed alle domande tutte proposte, con contestuale accettazione del Sindaco del Comune di Silvi e del procuratore costituito, per intervenuto bonario componimento della lite, e spese compensate, formulando istanza di estinzione.
L'appellato Comune, con le note di trattazione, dato atto dell'intervenuto accordo, con rinuncia all'appello ed accettazione con spese compensate, ha chiesto alla Corte l'adozione dei consequenziali provvedimenti.
6. La Corte, all'esito, ha deliberato la presente sentenza.
7. In aderenza alla richiesta delle appellanti e constatata la regolarità della stessa da parte dell'appellato, va dichiarata, ex art. 306 c.p.c., l'estinzione del processo, a spese compensate tra le parti, secondo l'accordo raggiunto e stante il difetto di interesse ad una pronuncia nel merito.
3 8. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass.
Ord. n. 25485\2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
• dichiara l'estinzione del presente giudizio;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025, tenutati in videoconferenza.
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
TA AC FR S. FI
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