TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/06/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 849/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 849 /2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 9.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nato a [...] il [...], e nata a [...] Parte_1 Parte_2
(BS) il 18.12.1982, entrambi elettivamente domiciliati in Castel Morrone (CE), via Carosis n. 16, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Villano che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 9.06.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 24.04.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 24.10.2009 a Minturno (LT) e che dallo loro unione nasceva il figlio Per_1
(il 23.08.2011), hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di seguito sintetizzate: 1) affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale e disciplina del diritto di visita paterno
(come meglio indicato nel ricorso); 2) obbligo a carico del padre di corrispondere la somma mensile di euro 350,00, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, da versarsi, dal mese successivo a quello del deposito del ricorso, entro il giorno 4 del mese, oltre rivalutazione ISTAT, e oltre 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico INPS sarà percepito interamente dalla madre;
All'udienza del 9.06.2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
849/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologa la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 9.06.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sarà divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Minturno (LT) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in Minturno (LT) il 24.10.2009, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Minturno (LT) dell'anno 2009, al n.
81, parte II, Serie A);
3) nulla dispone per le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio dell'11.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Virgilio Notari)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 849 /2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 9.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nato a [...] il [...], e nata a [...] Parte_1 Parte_2
(BS) il 18.12.1982, entrambi elettivamente domiciliati in Castel Morrone (CE), via Carosis n. 16, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Villano che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 9.06.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 24.04.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 24.10.2009 a Minturno (LT) e che dallo loro unione nasceva il figlio Per_1
(il 23.08.2011), hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di seguito sintetizzate: 1) affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale e disciplina del diritto di visita paterno
(come meglio indicato nel ricorso); 2) obbligo a carico del padre di corrispondere la somma mensile di euro 350,00, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, da versarsi, dal mese successivo a quello del deposito del ricorso, entro il giorno 4 del mese, oltre rivalutazione ISTAT, e oltre 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico INPS sarà percepito interamente dalla madre;
All'udienza del 9.06.2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
849/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologa la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 9.06.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sarà divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Minturno (LT) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in Minturno (LT) il 24.10.2009, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Minturno (LT) dell'anno 2009, al n.
81, parte II, Serie A);
3) nulla dispone per le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio dell'11.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Virgilio Notari)