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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/06/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 10/06/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.104/2016R.g.
Tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv.ta Pianura Maria Grazia
RICORRENTE
E
(c.f. Controparte_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'avv.to Pandullo Carmine
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIR ITTO
Con ri corso i scritt o in data 15/ 01/ 2016 , deposi tat o in dat a 15/01/2016,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclus ioni : Accertare e dichiarare che tra la sig.ra ed il sig. Parte_1
, titolare dell' omonimo esercizio con sede a Tropea " in Via Campo CP_1 CP_1
Inferiore, e intercorso rapporto di lavoro un subordinato, continuativo ed ininterrotto dal
01.06.2008 al 18.04.2015; - Accertare, e dichiarare che la sig.ra ha sempre Parte_1
svolto le mansioni corrispondenti al livello 5 del CCNL Commercio - Settore Terziario e
Servizi – e l'orario di lavoro effettivamente svolto si articolava dalle ore 6,30 -700 del mattino sino alle ore 13,30 dal Lunedì al Sabato, compresa la giornata di domenica durante i periodi estivi di luglio e Agosto;
-Accertare e dichiarare che il sig. quale titolare Controparte_1
dell'omonimo esercizio, ha corrisposto alla lavoratrice, odierna ricorrente, una retribuzione fissa mensile pari ad € 360,00; -Accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro non è stato mai formalizzato presso i competenti Istituti previdenziali ed assistenziali per il periodo 29 luglio 2014 - 18 Aprile 2015 a seguito di controlli da parte dell'ispettorato del Lavoro;
-
Accertare e dichiarare che la retribuzione è stata sempre versata in contanti e senza il rilascio delle relative buste paga in violazione delle norme di legge;
Voglia per l'effetto, l'Adito
Giudice del lavoro condannare il con sede legale a Tropea in Controparte_2
Via Campo Inferiore, a corrispondere in favore della ricorrente, a titolo di indennità per le ferie e permessi non goduti, di differenze retributive relative alle ore di lavoro domenicale così come allegate in premessa e quelle per il lavoro straordinario e normale così come derivante dall' orario che costantemente osservava di 13ma e 14ma mensilità, di indennità di preavviso, nonché a titolo di TFR, ai sensi anche di quanto previsto dal combinato disposto degli artt.2099 c.c. e 36 Cost., la somma complessiva di €122.351,84 o quella maggiore o minore che riterrà di giustizia, con interessi e rivalutazione come per legge;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
Part e resist ent e, cos tituit asi in gi udi zio, ha rassegnato le concl usioni di cui all a m emori a difensi va.
La cont roversi a oggetto del presente gi udi zio è st at a t ratt at a nel corso dell e udi enze tenut esi dal 07.12.2016 al 09.12.2020 , cel ebrate dai m agi strati di volt a in volta ass egnat ari del giudi zi o.
Il Giudi ce s crivent e – imm esso nell'eserci zi o dell e funzioni giurisdi zi onali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto all e udi enze de l 28.10.2020, 19.04.2023, 06.03.2024 e all 'udi enza del
28.05.2025 , fratt anto sost ituit a dal deposi to di note scri tte ex art .127t erc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale com uni cazi one all e parti del decreto reso ex art .127t erc.p.c., preso atto del deposit o di not e s critte ent ro il t ermi ne assegnat o con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adott ato la s entenza con contest ual e moti vazi one, di cui di spone la com uni cazi one all e parti, nei t ermini di seguit o precisati.
L'ident ifi cazione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell 'art. 2094 c.c., secondo l'orientamento dalla S.C., cui la Scrivente presta adesione (Cassazione civile sez. l av., 03/05/2024, n.11937), in base all 'el em ent o distint ivo della subordi nazi one, oss ia dell a s oggezione del lavoratore al pot ere diretti vo, organi zzativo e disci plinare del datore di l avoro, che si esprim e
2 nell 'em anazione di ordi ni s peci fi ci olt re che nell'esercizi o di un'assidua attività di vigil anza e controllo sull 'esecuzione dell a prest azione lavorat iva
(Cass. 19 novembre 2018, n. 29764); sulla base di crit eri com plem entari e sussi diari, si a pure privi ci as cuno di valore deci sivo, qual i: l a coll aborazione o l a conti nuit à dell e prest azi oni o l 'osservanza di un orari o predet ermi nato o il versam ento a cadenze fisse di una retribuzione prest abil ita o i l coordi namento dell'attività l avorativa all'assetto organi zzat ivo dat ori al e o l'assenza i n capo al l avoratore di una sia pur m inim a st rutt ura imprenditori ale
(Cass. 27 febbraio 2007, n. 4500; Cass. 17 apri le 2009, n. 9256). Ed è desumibil e da un ins iem e di circostanze che devono essere compl essi vam ente val utat e dal giudice del m erito (C ass. 26 agosto 2013, n. 19568; C ass. 31 maggio 2017, n. 13816; Cas s. 29 m aggio 2018, n. 13478), all a st regua di accertam ento in fatt o, i nsindacabil e in sede di l egittimit à (Cass. 10 l ugli o,
2015, n. 14434).
In appli cazione del principi o general e di cui all'art. 2697c.c., infatti , i ncombe sul l avorat ore che deduca la sussist enza di un rapport o di lavoro subordi nat o l'onere di all egazione e di prova in merito all e concret e circostanze che att esti no l'effettiva s ussist enza dei suddetti elementi (e, dunque, anzitut to, l a sussistenza del rapporto di lavoro a carattere subordinato, i n secondo luogo, la prestazione l avorativa in concret o effet tuata, la durat a dell a prest azione, nonché, al suo int erno, l'effett ivo impegno in termi ni di gi orni e ore).
Quanto allo specifi co el em ent o dell a sussist enza di un rapporto di l avoro subordi nato - non costituendo l a nat ura subordinat a del rapport o di lavoro oggetto di pres unzione neppure i uri s tantum, potendo, invero, l'obbligazione avent e ad oggetto l a prest azione di at tivit à l avorati va essere dedotta in di versi tipi cont rattuali ed ess ere conseguent ement e adempi uta secondo di fferenti modalit à di espl et am ent o - oggetto di prova è l'effetti vo assoggettam ento del lavoratore al potere di rettivo (inteso qual e pot ere giuridi co di im parti re continue e dett agli at e i struzioni per l 'esecuzione dell a prest azione l avorativa), organi zzativo, gerarchi co e discipli nare dell'i mprenditore (con conseguent e limitazi one dell 'autonomi a del lavoratore, cfr., sul punto, C ass. 15001/2000 e
Cass. 14414/ 2000), medi ant e l 'inseri ment o organi co, continuati vo e sistemat ico nell'organizzazione t ecni ca, economica ed ammi nist rativa
3 dell 'impres a di cui lo st ess o diventi parte int egrant e, desumendolo, ove lo stesso ri sulti o si manifesti i n m odo att enuat o, da indi ci sussi diari privi di per sé di autonomo valore decisi onale e val utabili com e el ementi indi zi ari nell 'am bito di un apprezzam ento global e e com pl essivo quali i l vi ncolo di orari o (cioè l'obbli go di ri spett are un orario predefinit o), la form a e le modalit à dell a ret ribuzi one (i n parti colare, l a cadenza e la m isura fissa dell a ret ri buzione, impli cant e l a conseguent e inesi st enza di un rischi o per il lavoratore ci rca il buon es ito economi co dell'atti vità d'impresa), l'inci denza del ri schio o l 'ogget to dell a prest azione stessa (Tribunal e Cosenza sez. lav.,
05/03/2020, n.511).
Si ril eva che el em ento indefetti bil e del rapport o di lavoro subordi nato - e cri terio dis creti vo, nel cont empo, rispett o a quell o di l avoro aut onom o – è i l vincolo di s oggezione del prestatore al potere di rett ivo, organi zzativo e disciplinare del dat ore di lavoro, che i nerisce alle int rinseche modalit à di svolgimento dell e prest azioni l avorati ve, ment re el em ent i qual i la conti nuit à e l'escl usivi tà dell a prest azione, il caratt ere peri odi co e la mi sura fissa dell a ret ri buzione, l'obbl i go di rispett are un orario di lavoro predeterminat o e l'incidenza del ris chio, hanno caratt ere sussidi ario e funzione m eram ente indi ziari a e, dunque, l ungi dal surrogare la subordi nazi one o, com unque, dall 'assum ere val ore decisivo ai fini dell a prospett at a qualifi cazi one del rapporto, poss ono, t uttavia, ess ere valut ati globalm ente, appunto, com e i ndi zi dell a subordinazione st es sa, t utt e l e volt e che non ne si a agevole l'apprezzamento di retto, vuoi per l a peculiarit à delle m ansi oni svolt e, vuoi per il concret o att eggiarsi del rapport o;
sicché, qualora vi si a una sit uazi one oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve rit enere che l'onere dell a prova a cari co dell 'attore non si a stato assolto e non gi à propendere per la nat ura subordinata del rapport o (Cass. n. 21028/2006).
Nel la fatti speci e oggett o d el presente giudi zio no n è st ato assolto l 'onere pro bat orio com e arti col ato in m at eria;
infat ti, dal l 'i struttori a svolt a m edi ante prova t estimoni ale non sono emersi in modo univoco gli el ementi utili a connot are il rapport o di l avoro i n t ermi ni di rapport o subordinato: sul punto, giova ril evare che l 'oss ervazione dirett a dell e cir costanz e int egranti i c api di prova, ad opera del test e es cusso , è li mita nel tem po e nello spazio e non
4 precisament e coll ocat a. Ne dis cende che il ri corso in quanto infondato va rigett ato.
Le spese di lit e del pres ent e giudizi o, liquidat e com e da disposi t ivo, sono integralm ent e compens at e tra le parti , t enuto conto del la nat ura dell a controvers ia.
P.Q.M.
- Rigett a il ri corso.
- Com pens a l e spes e di lit e t ra l e parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 10 giugno 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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