Articolo 5 della Legge 12 novembre 1976, n. 751
Articolo 4Articolo 6
Versione
16 novembre 1976
Art. 5.
Il termine per presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 4 e' stabilito, a pena di decadenza, in venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per il marito e in trenta giorni per la moglie.
Nella dichiarazione, da presentare in duplice copia e in carta semplice, devono essere indicati a pena di nullita' e nel seguente ordine:
a) le generalita' e l'indirizzo del dichiarante e le generalita' e il comune di iscrizione anagrafica del coniuge;
b) l'ammontare netto dei singoli redditi del dichiarante nonche' dei redditi altrui dei quali egli aveva la libera disponibilita' o l'amministrazione senza l'obbligo della resa dei conti;
c) l'ammontare dei singoli oneri detraibili sostenuti dal dichiarante;
d) la detrazione fissa per franchigia e le detrazioni per carichi di famiglia, con l'indicazione nominativa delle persone a carico;
e) il reddito complessivo imponibile del dichiarante determinato con i criteri di cui all'articolo 4.
Gli elementi di cui alle lettere b), c) e d) devono essere indicati nella misura in cui risultano dalla dichiarazione unica a suo tempo presentata, o, se intervenuto, dall'accertamento definitivo. Tuttavia la moglie puo' indicare i redditi netti e gli oneri detraibili in misura diversa, allegando un prospetto analitico dei componenti attivi e passivi dei redditi e la documentazione dei maggiori oneri.
Ai fini dello scomputo delle somme gia' pagate, il marito deve indicarne l'ammontare, allegando alla dichiarazione le quietanze esattoriali in originale o in copia fotostatica.
Deve essere presentata una distinta dichiarazione per ciascuno degli anni per i quali e' richiesta l'applicazione separata dell'imposta.
Entrata in vigore il 16 novembre 1976
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