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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/06/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
riunito nella camera di consiglio del 10 giugno 2025, composto dai Sig.ri magistrati:
dott. Guido Campli Presidente, dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore,
dott. Francesco Turco Giudice,
ha emesso la seguente sentenza
nel procedimento civile iscritto al n. 20 del ruolo generale dell'anno 2025 procedimento unitario, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 17 aprile 2025;
letto il ricorso depositato in data 11 marzo 2025 da (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...], entrambe residenti in [...]C.F._2
alla via Primo Riccitelli n. 42, rappresentate e difese dall'avv. Moreno Mimmo
Bonafortuna, in virtù di delega posta in calce al ricorso, per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
rilevato che il ricorso è stato proposto dalle debitrici e che, quindi, non appare necessaria la loro audizione;
sentito il Giudice Relatore;
Osserva
Premesso che: con ricorso depositato in data 11 marzo 2025 e Parte_1 Parte_2
hanno avanzato proposta di liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e s.s. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle debitrici;
ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:
- che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 del Codice della
Crisi;
- che le ricorrenti sono debitrici e si trovano in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) del
Codice della Crisi e che le stesse non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle debitrici;
- che l'OCC ha attestato di avere effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 comma 3 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi e appare pertanto ammissibile;
considerato che:
ai sensi dell'art. 268 comma 4 Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore (risulta che le ricorrenti vivono insieme nell'abitazione sita in Chieti, alla Via Primo Riccitelli n. 42; con loro convive anche il figlio della sig.ra , ) deve essere stabilito in Parte_1 Persona_1
complessivi € 1.700,00;
p.q.m.
2 visto l'art. 270 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza, dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], e (C.F. Parte_2
, nata a [...] il [...]; C.F._2
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Alessandro Chiauzzi e Liquidatore l'OCC, dott.ssa Veronica Di
Nunzio, iscritta all'Ordine dei Dott.ri commercialisti ed Esperti Contabili di Lanciano al n. 289/A, con studio in Lanciano, alla via Colle Pizzuto n.108, salvo eventuali cause di incompatibilità;
ORDINA alle debitrici di depositare, entro 7 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni delle debitrici e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'art. 10 comma 3;
ORDINA
alle debitrici la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
Visto l'art. 150 del Codice della Crisi,
DISPONE
che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può
essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt.
2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.;
3 che, ai sensi dell'art. 268 comma 4 Codice della Crisi e dell'Insolvenza, non sono compresi nella liquidazione i beni e i crediti indicati da tale norma, ad eccezione di quanto ivi stabilito;
FISSA
ai sensi dell'art. 268 comma 4 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza il limite di quanto occorre al mantenimento in complessivi € 1.700,00, mentre il reddito eccedente tale importo sarà soggetto alla liquidazione;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dalla debitrice;
ORDINA
la trascrizione della sentenza presso il Conservatore dei registri Immobiliari.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle ricorrenti e al Liquidatore nominato.
Chieti, 10 giugno 2025
Il Presidente
(dr. Guido Campli)
Il Giudice est.
(dr. Alessandro Chiauzzi)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
riunito nella camera di consiglio del 10 giugno 2025, composto dai Sig.ri magistrati:
dott. Guido Campli Presidente, dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore,
dott. Francesco Turco Giudice,
ha emesso la seguente sentenza
nel procedimento civile iscritto al n. 20 del ruolo generale dell'anno 2025 procedimento unitario, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 17 aprile 2025;
letto il ricorso depositato in data 11 marzo 2025 da (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...], entrambe residenti in [...]C.F._2
alla via Primo Riccitelli n. 42, rappresentate e difese dall'avv. Moreno Mimmo
Bonafortuna, in virtù di delega posta in calce al ricorso, per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
rilevato che il ricorso è stato proposto dalle debitrici e che, quindi, non appare necessaria la loro audizione;
sentito il Giudice Relatore;
Osserva
Premesso che: con ricorso depositato in data 11 marzo 2025 e Parte_1 Parte_2
hanno avanzato proposta di liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e s.s. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle debitrici;
ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:
- che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 del Codice della
Crisi;
- che le ricorrenti sono debitrici e si trovano in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) del
Codice della Crisi e che le stesse non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle debitrici;
- che l'OCC ha attestato di avere effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 comma 3 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi e appare pertanto ammissibile;
considerato che:
ai sensi dell'art. 268 comma 4 Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore (risulta che le ricorrenti vivono insieme nell'abitazione sita in Chieti, alla Via Primo Riccitelli n. 42; con loro convive anche il figlio della sig.ra , ) deve essere stabilito in Parte_1 Persona_1
complessivi € 1.700,00;
p.q.m.
2 visto l'art. 270 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza, dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], e (C.F. Parte_2
, nata a [...] il [...]; C.F._2
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Alessandro Chiauzzi e Liquidatore l'OCC, dott.ssa Veronica Di
Nunzio, iscritta all'Ordine dei Dott.ri commercialisti ed Esperti Contabili di Lanciano al n. 289/A, con studio in Lanciano, alla via Colle Pizzuto n.108, salvo eventuali cause di incompatibilità;
ORDINA alle debitrici di depositare, entro 7 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni delle debitrici e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'art. 10 comma 3;
ORDINA
alle debitrici la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
Visto l'art. 150 del Codice della Crisi,
DISPONE
che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può
essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt.
2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.;
3 che, ai sensi dell'art. 268 comma 4 Codice della Crisi e dell'Insolvenza, non sono compresi nella liquidazione i beni e i crediti indicati da tale norma, ad eccezione di quanto ivi stabilito;
FISSA
ai sensi dell'art. 268 comma 4 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza il limite di quanto occorre al mantenimento in complessivi € 1.700,00, mentre il reddito eccedente tale importo sarà soggetto alla liquidazione;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dalla debitrice;
ORDINA
la trascrizione della sentenza presso il Conservatore dei registri Immobiliari.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle ricorrenti e al Liquidatore nominato.
Chieti, 10 giugno 2025
Il Presidente
(dr. Guido Campli)
Il Giudice est.
(dr. Alessandro Chiauzzi)
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