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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 10/07/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 461 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 12/03/2025,
DA cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. DELMIGLIO MARIA , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO cf: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BINI VALERIA elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 23/06/2025
OGGETTO: separazione contenziosa
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON ISTANZA
CONGIUNTA IN ATTI:
“voglia l'ill.mo Tribunale di Cremona pronunziare la separazione personale dei singori Pt_1
e , uniti in matrimonio il 25 ottobre 2014 a AL (Cr) (Matrimonio
[...] CP_1 concordatario - Atto N. 14 parte 2 serie A - anno 2014 - Comune di AL, in regime di separazione dei beni), alle seguenti condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, trasferendo la propria residenza ove meglio loro aggrada;
AFFIDAMENTO FIGLI
2) affidare i figli minori nato il [...] a [...] (C.F. Persona_1
) e nata il [...] a [...] (c.f. C.F._3 Persona_2
), in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e C.F._4 residenza presso la madre, nell'abitazione familiare sita in Martignana di Po ( Cr) via Garibaldi n.
88 contraddistinta nel catasto fabbricati del Comune di Martignana di Po (Cr) al Fg 9 mappale 107 sub 1, p. T-1 categoria A/2, classe 3 , consistenza 7,5 vani, R.C.E. 503,55; Fg 9 mappale 107 sub 2 ,
p.T cat C/6 classe 3 mq 24 R.C.E. 44,62, che viene assegnata alla stessa unitamente agli arredi e alle suppellettili che la corredano.
3) La responsabilità genitoriale verrà esercitata sia dal padre che dalla madre, con impegno alla reciproca collaborazione per il benessere psico fisico dei figli e dei medesimi genitori. Le decisioni di maggior interesse riguardanti la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la signora potrà esercitare la responsabilità genitoriale separatamente dal Pt_1
marito. Ciascun genitore avrà lo stesso attivo e pieno ruolo nel provvedere alle esigenze sociali, morali, economiche ed educative dei figli. I genitori si impegnano altresì a far conservare ai minori rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, avvalendosi altresì della collaborazione dei nonni materni e paterni. MANTENIMENTO FIGLI
4) Disporre che il signor corrisponda alla signora entro il giorno 20 di ogni CP_1 Pt_1
mese - a decorrere dal mese di aprile 2025 compreso - a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio, la somma di € 200,00 al mese (per complessivi € 400,00 mensili da accreditarsi alla moglie mediante bonifico sul conto intestato alla stessa) importo soggetto a rivalutazione annuale
Istat come per legge.
5) Disporre che il signor corrisponda alla moglie il 50% delle spese straordinarie, CP_1
come indicate nel protocollo informatico n° 2185 del 29 novembre 2024 (Tribunale di Cremona,
Consiglio dell'Ordine Avvocati, AIAF). Si precisa che tutte le comunicazioni afferenti i minori, così come l'invio delle ricevute delle spese straordinarie sostenute o da sostenere per i figli, avverranno con l'invio di messaggi whatsapp dalle utenze in uso ai coniugi, i quali si impegnano a mantenere sempre attiva detta applicazione. 6) Gli assegni familiari/assegno unico o emolumenti similari previsti dallo Stato in favore della prole verranno percepiti dalla madre al 100% e la stessa usufruirà altresì delle detrazioni per i figli a carico. DIRITTO DI VISITA
7) Il signor avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli e : a) ogni due settimane CP_1 Per_1 Per_2
nella giornata del sabato e della domenica (compresi i pasti). Si precisa che sino a quando il signor non avrà reperito una propria abitazione, indipendente da quella dei suoi genitori, non è CP_1 previsto il pernottamento dei figli nel week end presso l'attuale dimora del padre (stante che lo stesso
è temporaneamente ospite dei propri genitori). Allorché il signor reperirà una propria CP_1
autonoma abitazione, durante il week end di sua spettanza i minori potranno pernottare la notte tra il sabato e la domenica. Il pernotto dei minori presso la futura abitazione del padre avverrà gradatamente tenendo altresì conto dei desideri dei figli. b) Il signor terrà inoltre con sé i CP_1
minori nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì, nelle settimane in cui non è previsto che i figli trascorrano il week end con il padre. c) Nelle settimane in cui i figli trascorrono il week end con il padre i pomeriggi che e trascorreranno con il signor sono limitati a lunedì e Per_2 Per_1 CP_1
mercoledì (quindi è escluso il venerdì). In relazione alle visite specificate nei capoversi contraddistinti con le lettere b) e c), durante il periodo estivo sarà la signora che Pt_1 accompagnerà i figli dal padre, presso la casa dei genitori di quest'ultimo, alle ore 14,30 circa e provvederà a ritirarli al termine della visita, alle ore 19,30 circa. Durante il periodo scolastico, nei pomeriggi di spettanza del padre, sarà il signor o il nonno paterno che preleveranno i minori CP_1 all'uscita da scuola (alle ore 15,30 circa) mentre al termine della visita sarà la signora che Pt_1
ritirerà i minori e provvederà a riaccompagnarli nella loro abitazione in Martignana di Po. Fatti sempre salvi i diversi accordi tra i genitori in considerazione degli impegni lavorativi dei medesimi
e delle esigenze scolastiche e ricreative/sportive dei figli. VACANZE: nel corso delle vacanze natalizie il padre e la madre trascorreranno ad anni alterni con i figli la Vigilia di Natale o il giorno di Natale;
sempre ad anni alterni trascorreranno il giorno di Santo Stefano, il 31 dicembre e il 1°
Gennaio, così come la giornata dell'Epifania. Durante il periodo pasquale, i minori staranno ad anni alterni con il papà o con la mamma il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Fatti sempre salvi diversi accordi tra i genitori. Durante il periodo estivo ciascun genitore avrà a disposizione due settimane, non consecutive, da trascorrere con i figli. In relazione alle ferie estive che i genitori trascorreranno con e i signori e si impegnano a comunicarsi Per_3 Per_2 Pt_1 CP_1
annualmente, con invio di messaggio whatsapp, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo in cui i minori trascorreranno la vacanza, anche per una settimana consecutiva, con ciascuno di loro.
Durante il periodo di permanenza di ferie con il padre o con la madre le visite tra i minori e l'altro genitore saranno sospese, fatti salvi i contatti telefonici. Si precisa che ciascun genitore sosterrà integralmente le spese relative al periodo di vacanza che trascorrerà con i figli.
8) Disporre l'obbligo per entrambi i coniugi di comunicarsi reciprocamente, mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica con ricevuta di ritorno, oppure con l'invio, alle rispettive utenze, di messaggi mediante l'applicazione Whatsapp (con conferma di avvenuta lettura), entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto mutamento di residenza o domicilio ex art.
337 sexies cc.
RAPPORTI PATRIMONIALI DEI CONIUGI:
9) i signori e , in epoca precedente alla celebrazione del matrimonio, Parte_1 CP_1
con atto del 25 novembre 2013 Rep. 34297 – Racc. n. 8930 Notaio dr. , registrato a Per_4
AL (Cr) il 23.12.2013 al n. 1641 serie 1T, hanno acquistato in comproprietà l'immobile sito in Martignana di Po (Cr) via Garibaldi n. 88 identificato nel NCEU del medesimo Comune Fg 9 mappale 107 sub 1, p. T-1 categoria A/2, classe 3, consistenza 7,5 vani, R.C.E. 503,55; Fg 9 mappale
107 sub 2 , p.T cat C/6 classe 3 mq 24 R.C.E. 44,62, in cui hanno stabilito la residenza familiare.
Detto immobile è di proprietà del signor per la quota del 41% e per la quota del 59% CP_1 della signora i contraenti contestualmente all'acquisto, per il pagamento del predetto Parte_1 fabbricato, hanno stipulato un mutuo fondiario di € 109.540,60 da estinguersi in 36 rate, con il Banco di Brescia - Rep. N 34298 – Racc. 8931 Notaio dr registrato a AL il 23.12.2013 Per_4
al n. 1642 setie 1T, successivamente sostituito con finanziamento presso Banca Intesa Sanpaolo spa, con scadenza nell'anno 2043. Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, intendono definire anche tale aspetto patrimoniale, nei termini che seguono: la signora si obbliga ad Parte_1 acquistare, entro il 31 marzo 2026, al prezzo convenuto ed accettato di € 12.500,00 la quota del 41% del signor che a sua volta si impegna a cederla alla prima, entro il termine ivi stabilito. CP_1
Il prezzo convenuto ed accettato dai contraenti per l'acquisto/vendita della quota sarà corrisposto con le seguenti modalità: la signora , alla sottoscrizione del presente accordo, verserà Parte_1 al signor la somma di € 6.000,00 a titolo di caparra confirmatoria con assegno CP_1
circolare n° 3206678779-05 – Intesa Sanpaolo- emesso in favore di il quale rilascerà CP_1 la relativa quietanza. La somma residua di € 6.500,00 sarà versata dalla signora al signor Pt_1 alla stipula dell'atto definitivo avanti al Notaio prescelto dalla parte acquirente che sosterrà CP_1
le relative spese del rogito. La signora contestualmente al trasferimento immobiliare Parte_1
si accolla integralmente il mutuo residuo esistente presso Banca Intesa Sanpaolo Spa, assumendosi
l'obbligo di corrispondere l'integrale rata mensile del finanziamento e gli interessi maturati sino all'estinzione dello stesso, liberando dall'obbligazione assunta. Le parti precisano CP_1 che con il perfezionamento dell'atto di trasferimento la casa coniugale, unitamente agli arredi che la corredano, diverranno di proprietà esclusiva della signora I coniugi evidenziano Parte_1
che il trasferimento immobiliare è elemento essenziale per la risoluzione del conflitto. Le parti dichiarano che, con l'esatto adempimento di quanto stabilito nel paragrafo n° 9) non hanno più nulla da pretendere l'uno dall'altra, avendo già definito i loro rapporti economici patrimoniali precisando altresì di non avanzare alcuna reciproca richiesta di mantenimento in favore del marito o della moglie. 10) Il signor si impegna, entro il termine di 30 giorni dal provvedimento con CP_1
il quale il Tribunale di Cremona pronuncia la separazione dei coniugi, ad asportare dalla residenza coniugale tutti i propri effetti personali e a trasferire la propria residenza anagrafica da Martignana di Po (Cr) via Garibaldi n. 88 in altro luogo eseguendo le necessarie comunicazioni al competente ufficio anagrafe.
Spese di giudizio compensate.”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 12/03/2025, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito concordatario con n AL in data 25/10/2014 (trascritto presso CP_1
gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2014, atto n. 14, parte II, serie A), unione dalla quale sono nati i figli ( nato il [...]) e (nata il [...]), chiedeva a questo Per_1 Per_2
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni meglio precisate in ricorso.
Con comparsa depositata il 19/05/2025, si costituiva in giudizio aderendo alla CP_1
richiesta di separazione della moglie;
il difensore di parte resistente, nondimeno, dava atto che le parti avevano raggiunto un pieno accordo a tacitazione della controversia.
Il Giudice, dato atto della soluzione condivisa, sostituiva l'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. con il deposito di note scritte.
Con provvedimento del 19/06/2025, il Giudice, ritenuta la corrispondenza dell'accordo raggiunto dalle parti agli interessi dei minori e in punto economico equo e congruo, tenuto conto della situazione economica e reddituale delle parti come emergente dagli atti, provvedeva in via temporanea e urgente come da accordo e tratteneva la casa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 04/07/2025.
*
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in AL in data 25/10/2014 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del
Comune medesimo anno 2014, atto n. 14, parte II, serie A).
Dal matrimonio sono nati i figli ( nato il [...]) e (nata il [...]). Per_1 Per_2
Le risultanze della documentazione in atti nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa rilevante ex art. 151, primo comma, c.c., avendo le parti dato atto che la convivenza è cessata e, con essa, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La domanda deve dunque essere accolta.
*
La responsabilità genitoriale
Le parti hanno presentato conclusioni congiunte chiedendo l'affido condiviso dei minori ( Per_1
nato il [...]) e (nata il [...]), e pervenendo ad un pieno accordo a definizione Per_2
del presente giudizio.
Al riguardo, preme precisare che non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto della prole in considerazione dell'età e dell'accordo raggiunto, in conformità al dettato dell'art. 473 bis.4, co. III,
c.p.c.
Tanto premesso, osserva il Collegio che, pur nella persistente conflittualità, le parti hanno dato prova di possedere adeguate risorse genitoriali e senso di responsabilità, con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, come comprovato dall'accordo raggiunto a definizione della controversia. In difetto di elementi di segno negativo, può pertanto essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole, disponendo, nell'esclusivo interesse della prole, l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione di un'effettiva bigenitorialità, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse del medesimo minore.
( nato il [...]) e (nata il [...]) rimarranno collocati presso la madre, con Per_1 Per_2
la quale sono sempre rimasti a vivere sin dalla disgregazione del nucleo.
Quanto ai tempi di frequentazione con il genitore non collocatario, ribadendo la prognosi favorevole in ordine alla capacità delle parti di gestire in modo sereno la genitorialità condivisa, ritiene il Collegio che le condizioni dell'accordo raggiunto siano in grado di assicurare alla prole un sano percorso di crescita, garantendo una continuativa frequentazione di entrambi i genitori nel rispetto bisogni emotivi e delle esigenze di stabilità dei minori, come valutato dalle stesse parti.
Si provvede pertanto come in dispositivo.
*
Assegnazione della casa coniugale Al collocamento prevalente della prole presso la residenza della madre consegue l'assegnazione in favore di ell'immobile già adibito a casa coniugale-familiare sita in Martignana di Parte_1
Po ( Cr) via Garibaldi n. 88 (in comproprietà tra i coniugi) , ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei figli dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare, in conformità delle stesse domande delle parti.
Deve peraltro darsi atto che le parti si sono impegnate a definire i reciproci rapporti anche con riferimento alla comproprietà sull'immobile.
* Le statuizioni economiche e le ulteriori pattuizioni
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepirne integralmente il contenuto, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo idonei ad assicurare a ( nato il Per_1
8/10/2016) e (nata il [...]), condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed Per_2
evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze, ciò tenuto conto di quanto dichiarato e documentato dalle parti.
Alla luce del quadro offerto, tenuto conto della documentazione in atti, il contributo al mantenimento a carico del padre, quantificato in € 400,00 mensili (€ 200 per ciascun figlio), appare pienamente sostenibile e proporzionato alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti nonché adeguato alle esigenze attuali dei minori e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Del resto, con la rinuncia alla propria quota dell'assegno unico il padre contribuisce ulteriormente al sostentamento della prole.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti in ordine a tutti i rapporti nascenti dal matrimonio e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE così statuisce: 1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi he hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio concordatario in AL in data 25/10/2014 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2014, atto n. 14, parte II, serie A).
2. AFFIDA i figli minori ( nato il [...]) e (nata il [...]) in via Per_1 Per_2
condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre, attualmente in Martignana di Po ( Cr) via Garibaldi n. 88, dando atto degli impegni di collaborazione assunti dalle parti e risultanti dalle conclusioni come sopra trascritte.
3. ASSEGNA a la casa familiare sita in Martignana di Po ( Cr) via Garibaldi n. Parte_1
88, unitamente agli arredi e alle suppellettili che la corredano.
4. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli con i seguenti tempi e modalità:
a) ogni due settimane nella giornata del sabato e della domenica (compresi i pasti); sino a quando on avrà reperito una propria abitazione, indipendente da quella dei CP_1
suoi genitori, non è previsto il pernottamento dei figli nel week end presso l'attuale dimora del padre (stante che lo stesso è temporaneamente ospite dei propri genitori); Allorché reperirà una propria autonoma abitazione, durante il week end di sua CP_1
spettanza i minori potranno pernottare la notte tra il sabato e la domenica;
il pernotto dei minori presso la futura abitazione del padre avverrà gradatamente tenendo altresì conto dei desideri dei figli.
b) nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì, nelle settimane in cui non è previsto che i figli trascorrano il week end con il padre.
c) Nelle settimane in cui i figli trascorrono il week end con il padre i pomeriggi lunedì e mercoledì (quindi è escluso il venerdì).
In relazione alle visite specificate nei capoversi contraddistinti con le lettere b) e c), durante il periodo estivo sarà he accompagnerà i figli dal padre, presso la casa dei Parte_1 genitori di quest'ultimo, alle ore 14,30 circa e provvederà a ritirarli al termine della visita, alle ore 19,30 circa. Durante il periodo scolastico, nei pomeriggi di spettanza del padre, sarà
o il nonno paterno che preleveranno i minori all'uscita da scuola (alle ore CP_1
15,30 circa) mentre al termine della visita sarà che ritirerà i minori e Parte_1
provvederà a riaccompagnarli nella loro abitazione in Martignana di Po.
Fatti sempre salvi i diversi accordi tra i genitori in considerazione degli impegni lavorativi dei medesimi e delle esigenze scolastiche e ricreative/sportive dei figli.
Nel corso delle vacanze natalizie il padre e la madre trascorreranno ad anni alterni con i figli la Vigilia di Natale o il giorno di Natale;
sempre ad anni alterni trascorreranno il giorno di
Santo Stefano, il 31 dicembre e il 1° Gennaio, così come la giornata dell'Epifania. Durante il periodo pasquale, i minori staranno ad anni alterni con il papà o con la mamma il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Fatti sempre salvi diversi accordi tra i genitori.
Durante il periodo estivo ciascun genitore avrà a disposizione due settimane, non consecutive, da trascorrere con i figli.
In relazione alle ferie estive che i genitori trascorreranno con e si dà atto che Per_1 Per_2
i impegnano a comunicarsi annualmente, con invio di Parte_1 CP_1
messaggio whatsapp, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo in cui i minori trascorreranno la vacanza, anche per una settimana consecutiva, con ciascuno di loro. Durante il periodo di permanenza di ferie con il padre o con la madre le visite tra i minori e l'altro genitore saranno sospese, fatti salvi i contatti telefonici. Ciascun genitore sosterrà integralmente le spese relative al periodo di vacanza che trascorrerà con i figli.
5. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole CP_1
mediante versamento a , entro il giorno 20 di ogni mese - a decorrere dal Parte_1
mese di aprile 2025 compreso - la somma di € 200,00 al mese per ciascun figlio (per complessivi € 400,00 mensili da accreditarsi alla moglie mediante bonifico sul conto intestato alla stessa), importo soggetto a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicate nel protocollo informatico n° 2185 del 29 novembre 2024
(Tribunale di Cremona, Consiglio dell'Ordine Avvocati, AIAF); si dà atto che le parti dichiarano che tutte le comunicazioni afferenti i minori, così come l'invio delle ricevute delle spese straordinarie sostenute o da sostenere per i figli, avverranno con l'invio di messaggi whatsapp dalle utenze in uso ai coniugi, i quali si impegnano a mantenere sempre attiva detta applicazione.
6. DISPONE che gli assegni familiari/assegno unico o emolumenti similari previsti dallo Stato in favore della prole vengano percepiti al 100% dalla madre che usufruirà altresì delle detrazioni per i figli a carico.
7. DÀ ATTO che le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente, mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica con ricevuta di ritorno, oppure con l'invio, alle rispettive utenze, di messaggi mediante l'applicazione Whatsapp (con conferma di avvenuta lettura), entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto mutamento di residenza o domicilio ex art. 337 sexies cc.
8. DÀ ATTO che i impegnano a concludere l'operazione di Parte_1 CP_1
trasferimento della quota di comproprietà sulla casa familiare, alle condizioni come meglio precisate nelle conclusioni congiunte sopra trascritte;
si impegna, Parte_1
contestualmente al trasferimento immobiliare, ad accollarsi integralmente il mutuo residuo esistente presso Banca Intesa Sanpaolo Spa, assumendosi l'obbligo di corrispondere l'integrale rata mensile del finanziamento e gli interessi maturati sino all'estinzione dello stesso, liberando all'obbligazione assunta. CP_1
9. DÀ ATTO che le parti dichiarano che, con l'esatto adempimento di quanto stabilito supra non hanno più nulla da pretendere l'uno dall'altra, avendo già definito i loro rapporti economici patrimoniali precisando altresì di non avanzare alcuna reciproca richiesta di mantenimento in favore del marito o della moglie.
10. DÀ ATTO che si impegna, entro il termine di 30 giorni dal provvedimento CP_1
con il quale il Tribunale di Cremona pronuncia la separazione dei coniugi, ad asportare dalla residenza coniugale tutti i propri effetti personali e a trasferire la propria residenza anagrafica da Martignana di Po (Cr) via Garibaldi n. 88 in altro luogo eseguendo le necessarie comunicazioni al competente ufficio anagrafe;
11. DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di AL per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 04/07/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 12/03/2025,
DA cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. DELMIGLIO MARIA , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO cf: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BINI VALERIA elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 23/06/2025
OGGETTO: separazione contenziosa
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON ISTANZA
CONGIUNTA IN ATTI:
“voglia l'ill.mo Tribunale di Cremona pronunziare la separazione personale dei singori Pt_1
e , uniti in matrimonio il 25 ottobre 2014 a AL (Cr) (Matrimonio
[...] CP_1 concordatario - Atto N. 14 parte 2 serie A - anno 2014 - Comune di AL, in regime di separazione dei beni), alle seguenti condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, trasferendo la propria residenza ove meglio loro aggrada;
AFFIDAMENTO FIGLI
2) affidare i figli minori nato il [...] a [...] (C.F. Persona_1
) e nata il [...] a [...] (c.f. C.F._3 Persona_2
), in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e C.F._4 residenza presso la madre, nell'abitazione familiare sita in Martignana di Po ( Cr) via Garibaldi n.
88 contraddistinta nel catasto fabbricati del Comune di Martignana di Po (Cr) al Fg 9 mappale 107 sub 1, p. T-1 categoria A/2, classe 3 , consistenza 7,5 vani, R.C.E. 503,55; Fg 9 mappale 107 sub 2 ,
p.T cat C/6 classe 3 mq 24 R.C.E. 44,62, che viene assegnata alla stessa unitamente agli arredi e alle suppellettili che la corredano.
3) La responsabilità genitoriale verrà esercitata sia dal padre che dalla madre, con impegno alla reciproca collaborazione per il benessere psico fisico dei figli e dei medesimi genitori. Le decisioni di maggior interesse riguardanti la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la signora potrà esercitare la responsabilità genitoriale separatamente dal Pt_1
marito. Ciascun genitore avrà lo stesso attivo e pieno ruolo nel provvedere alle esigenze sociali, morali, economiche ed educative dei figli. I genitori si impegnano altresì a far conservare ai minori rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, avvalendosi altresì della collaborazione dei nonni materni e paterni. MANTENIMENTO FIGLI
4) Disporre che il signor corrisponda alla signora entro il giorno 20 di ogni CP_1 Pt_1
mese - a decorrere dal mese di aprile 2025 compreso - a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio, la somma di € 200,00 al mese (per complessivi € 400,00 mensili da accreditarsi alla moglie mediante bonifico sul conto intestato alla stessa) importo soggetto a rivalutazione annuale
Istat come per legge.
5) Disporre che il signor corrisponda alla moglie il 50% delle spese straordinarie, CP_1
come indicate nel protocollo informatico n° 2185 del 29 novembre 2024 (Tribunale di Cremona,
Consiglio dell'Ordine Avvocati, AIAF). Si precisa che tutte le comunicazioni afferenti i minori, così come l'invio delle ricevute delle spese straordinarie sostenute o da sostenere per i figli, avverranno con l'invio di messaggi whatsapp dalle utenze in uso ai coniugi, i quali si impegnano a mantenere sempre attiva detta applicazione. 6) Gli assegni familiari/assegno unico o emolumenti similari previsti dallo Stato in favore della prole verranno percepiti dalla madre al 100% e la stessa usufruirà altresì delle detrazioni per i figli a carico. DIRITTO DI VISITA
7) Il signor avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli e : a) ogni due settimane CP_1 Per_1 Per_2
nella giornata del sabato e della domenica (compresi i pasti). Si precisa che sino a quando il signor non avrà reperito una propria abitazione, indipendente da quella dei suoi genitori, non è CP_1 previsto il pernottamento dei figli nel week end presso l'attuale dimora del padre (stante che lo stesso
è temporaneamente ospite dei propri genitori). Allorché il signor reperirà una propria CP_1
autonoma abitazione, durante il week end di sua spettanza i minori potranno pernottare la notte tra il sabato e la domenica. Il pernotto dei minori presso la futura abitazione del padre avverrà gradatamente tenendo altresì conto dei desideri dei figli. b) Il signor terrà inoltre con sé i CP_1
minori nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì, nelle settimane in cui non è previsto che i figli trascorrano il week end con il padre. c) Nelle settimane in cui i figli trascorrono il week end con il padre i pomeriggi che e trascorreranno con il signor sono limitati a lunedì e Per_2 Per_1 CP_1
mercoledì (quindi è escluso il venerdì). In relazione alle visite specificate nei capoversi contraddistinti con le lettere b) e c), durante il periodo estivo sarà la signora che Pt_1 accompagnerà i figli dal padre, presso la casa dei genitori di quest'ultimo, alle ore 14,30 circa e provvederà a ritirarli al termine della visita, alle ore 19,30 circa. Durante il periodo scolastico, nei pomeriggi di spettanza del padre, sarà il signor o il nonno paterno che preleveranno i minori CP_1 all'uscita da scuola (alle ore 15,30 circa) mentre al termine della visita sarà la signora che Pt_1
ritirerà i minori e provvederà a riaccompagnarli nella loro abitazione in Martignana di Po. Fatti sempre salvi i diversi accordi tra i genitori in considerazione degli impegni lavorativi dei medesimi
e delle esigenze scolastiche e ricreative/sportive dei figli. VACANZE: nel corso delle vacanze natalizie il padre e la madre trascorreranno ad anni alterni con i figli la Vigilia di Natale o il giorno di Natale;
sempre ad anni alterni trascorreranno il giorno di Santo Stefano, il 31 dicembre e il 1°
Gennaio, così come la giornata dell'Epifania. Durante il periodo pasquale, i minori staranno ad anni alterni con il papà o con la mamma il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Fatti sempre salvi diversi accordi tra i genitori. Durante il periodo estivo ciascun genitore avrà a disposizione due settimane, non consecutive, da trascorrere con i figli. In relazione alle ferie estive che i genitori trascorreranno con e i signori e si impegnano a comunicarsi Per_3 Per_2 Pt_1 CP_1
annualmente, con invio di messaggio whatsapp, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo in cui i minori trascorreranno la vacanza, anche per una settimana consecutiva, con ciascuno di loro.
Durante il periodo di permanenza di ferie con il padre o con la madre le visite tra i minori e l'altro genitore saranno sospese, fatti salvi i contatti telefonici. Si precisa che ciascun genitore sosterrà integralmente le spese relative al periodo di vacanza che trascorrerà con i figli.
8) Disporre l'obbligo per entrambi i coniugi di comunicarsi reciprocamente, mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica con ricevuta di ritorno, oppure con l'invio, alle rispettive utenze, di messaggi mediante l'applicazione Whatsapp (con conferma di avvenuta lettura), entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto mutamento di residenza o domicilio ex art.
337 sexies cc.
RAPPORTI PATRIMONIALI DEI CONIUGI:
9) i signori e , in epoca precedente alla celebrazione del matrimonio, Parte_1 CP_1
con atto del 25 novembre 2013 Rep. 34297 – Racc. n. 8930 Notaio dr. , registrato a Per_4
AL (Cr) il 23.12.2013 al n. 1641 serie 1T, hanno acquistato in comproprietà l'immobile sito in Martignana di Po (Cr) via Garibaldi n. 88 identificato nel NCEU del medesimo Comune Fg 9 mappale 107 sub 1, p. T-1 categoria A/2, classe 3, consistenza 7,5 vani, R.C.E. 503,55; Fg 9 mappale
107 sub 2 , p.T cat C/6 classe 3 mq 24 R.C.E. 44,62, in cui hanno stabilito la residenza familiare.
Detto immobile è di proprietà del signor per la quota del 41% e per la quota del 59% CP_1 della signora i contraenti contestualmente all'acquisto, per il pagamento del predetto Parte_1 fabbricato, hanno stipulato un mutuo fondiario di € 109.540,60 da estinguersi in 36 rate, con il Banco di Brescia - Rep. N 34298 – Racc. 8931 Notaio dr registrato a AL il 23.12.2013 Per_4
al n. 1642 setie 1T, successivamente sostituito con finanziamento presso Banca Intesa Sanpaolo spa, con scadenza nell'anno 2043. Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, intendono definire anche tale aspetto patrimoniale, nei termini che seguono: la signora si obbliga ad Parte_1 acquistare, entro il 31 marzo 2026, al prezzo convenuto ed accettato di € 12.500,00 la quota del 41% del signor che a sua volta si impegna a cederla alla prima, entro il termine ivi stabilito. CP_1
Il prezzo convenuto ed accettato dai contraenti per l'acquisto/vendita della quota sarà corrisposto con le seguenti modalità: la signora , alla sottoscrizione del presente accordo, verserà Parte_1 al signor la somma di € 6.000,00 a titolo di caparra confirmatoria con assegno CP_1
circolare n° 3206678779-05 – Intesa Sanpaolo- emesso in favore di il quale rilascerà CP_1 la relativa quietanza. La somma residua di € 6.500,00 sarà versata dalla signora al signor Pt_1 alla stipula dell'atto definitivo avanti al Notaio prescelto dalla parte acquirente che sosterrà CP_1
le relative spese del rogito. La signora contestualmente al trasferimento immobiliare Parte_1
si accolla integralmente il mutuo residuo esistente presso Banca Intesa Sanpaolo Spa, assumendosi
l'obbligo di corrispondere l'integrale rata mensile del finanziamento e gli interessi maturati sino all'estinzione dello stesso, liberando dall'obbligazione assunta. Le parti precisano CP_1 che con il perfezionamento dell'atto di trasferimento la casa coniugale, unitamente agli arredi che la corredano, diverranno di proprietà esclusiva della signora I coniugi evidenziano Parte_1
che il trasferimento immobiliare è elemento essenziale per la risoluzione del conflitto. Le parti dichiarano che, con l'esatto adempimento di quanto stabilito nel paragrafo n° 9) non hanno più nulla da pretendere l'uno dall'altra, avendo già definito i loro rapporti economici patrimoniali precisando altresì di non avanzare alcuna reciproca richiesta di mantenimento in favore del marito o della moglie. 10) Il signor si impegna, entro il termine di 30 giorni dal provvedimento con CP_1
il quale il Tribunale di Cremona pronuncia la separazione dei coniugi, ad asportare dalla residenza coniugale tutti i propri effetti personali e a trasferire la propria residenza anagrafica da Martignana di Po (Cr) via Garibaldi n. 88 in altro luogo eseguendo le necessarie comunicazioni al competente ufficio anagrafe.
Spese di giudizio compensate.”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 12/03/2025, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito concordatario con n AL in data 25/10/2014 (trascritto presso CP_1
gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2014, atto n. 14, parte II, serie A), unione dalla quale sono nati i figli ( nato il [...]) e (nata il [...]), chiedeva a questo Per_1 Per_2
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni meglio precisate in ricorso.
Con comparsa depositata il 19/05/2025, si costituiva in giudizio aderendo alla CP_1
richiesta di separazione della moglie;
il difensore di parte resistente, nondimeno, dava atto che le parti avevano raggiunto un pieno accordo a tacitazione della controversia.
Il Giudice, dato atto della soluzione condivisa, sostituiva l'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. con il deposito di note scritte.
Con provvedimento del 19/06/2025, il Giudice, ritenuta la corrispondenza dell'accordo raggiunto dalle parti agli interessi dei minori e in punto economico equo e congruo, tenuto conto della situazione economica e reddituale delle parti come emergente dagli atti, provvedeva in via temporanea e urgente come da accordo e tratteneva la casa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 04/07/2025.
*
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in AL in data 25/10/2014 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del
Comune medesimo anno 2014, atto n. 14, parte II, serie A).
Dal matrimonio sono nati i figli ( nato il [...]) e (nata il [...]). Per_1 Per_2
Le risultanze della documentazione in atti nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa rilevante ex art. 151, primo comma, c.c., avendo le parti dato atto che la convivenza è cessata e, con essa, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La domanda deve dunque essere accolta.
*
La responsabilità genitoriale
Le parti hanno presentato conclusioni congiunte chiedendo l'affido condiviso dei minori ( Per_1
nato il [...]) e (nata il [...]), e pervenendo ad un pieno accordo a definizione Per_2
del presente giudizio.
Al riguardo, preme precisare che non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto della prole in considerazione dell'età e dell'accordo raggiunto, in conformità al dettato dell'art. 473 bis.4, co. III,
c.p.c.
Tanto premesso, osserva il Collegio che, pur nella persistente conflittualità, le parti hanno dato prova di possedere adeguate risorse genitoriali e senso di responsabilità, con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, come comprovato dall'accordo raggiunto a definizione della controversia. In difetto di elementi di segno negativo, può pertanto essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole, disponendo, nell'esclusivo interesse della prole, l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione di un'effettiva bigenitorialità, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse del medesimo minore.
( nato il [...]) e (nata il [...]) rimarranno collocati presso la madre, con Per_1 Per_2
la quale sono sempre rimasti a vivere sin dalla disgregazione del nucleo.
Quanto ai tempi di frequentazione con il genitore non collocatario, ribadendo la prognosi favorevole in ordine alla capacità delle parti di gestire in modo sereno la genitorialità condivisa, ritiene il Collegio che le condizioni dell'accordo raggiunto siano in grado di assicurare alla prole un sano percorso di crescita, garantendo una continuativa frequentazione di entrambi i genitori nel rispetto bisogni emotivi e delle esigenze di stabilità dei minori, come valutato dalle stesse parti.
Si provvede pertanto come in dispositivo.
*
Assegnazione della casa coniugale Al collocamento prevalente della prole presso la residenza della madre consegue l'assegnazione in favore di ell'immobile già adibito a casa coniugale-familiare sita in Martignana di Parte_1
Po ( Cr) via Garibaldi n. 88 (in comproprietà tra i coniugi) , ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei figli dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare, in conformità delle stesse domande delle parti.
Deve peraltro darsi atto che le parti si sono impegnate a definire i reciproci rapporti anche con riferimento alla comproprietà sull'immobile.
* Le statuizioni economiche e le ulteriori pattuizioni
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepirne integralmente il contenuto, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo idonei ad assicurare a ( nato il Per_1
8/10/2016) e (nata il [...]), condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed Per_2
evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze, ciò tenuto conto di quanto dichiarato e documentato dalle parti.
Alla luce del quadro offerto, tenuto conto della documentazione in atti, il contributo al mantenimento a carico del padre, quantificato in € 400,00 mensili (€ 200 per ciascun figlio), appare pienamente sostenibile e proporzionato alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti nonché adeguato alle esigenze attuali dei minori e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Del resto, con la rinuncia alla propria quota dell'assegno unico il padre contribuisce ulteriormente al sostentamento della prole.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti in ordine a tutti i rapporti nascenti dal matrimonio e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE così statuisce: 1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi he hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio concordatario in AL in data 25/10/2014 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2014, atto n. 14, parte II, serie A).
2. AFFIDA i figli minori ( nato il [...]) e (nata il [...]) in via Per_1 Per_2
condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre, attualmente in Martignana di Po ( Cr) via Garibaldi n. 88, dando atto degli impegni di collaborazione assunti dalle parti e risultanti dalle conclusioni come sopra trascritte.
3. ASSEGNA a la casa familiare sita in Martignana di Po ( Cr) via Garibaldi n. Parte_1
88, unitamente agli arredi e alle suppellettili che la corredano.
4. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli con i seguenti tempi e modalità:
a) ogni due settimane nella giornata del sabato e della domenica (compresi i pasti); sino a quando on avrà reperito una propria abitazione, indipendente da quella dei CP_1
suoi genitori, non è previsto il pernottamento dei figli nel week end presso l'attuale dimora del padre (stante che lo stesso è temporaneamente ospite dei propri genitori); Allorché reperirà una propria autonoma abitazione, durante il week end di sua CP_1
spettanza i minori potranno pernottare la notte tra il sabato e la domenica;
il pernotto dei minori presso la futura abitazione del padre avverrà gradatamente tenendo altresì conto dei desideri dei figli.
b) nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì, nelle settimane in cui non è previsto che i figli trascorrano il week end con il padre.
c) Nelle settimane in cui i figli trascorrono il week end con il padre i pomeriggi lunedì e mercoledì (quindi è escluso il venerdì).
In relazione alle visite specificate nei capoversi contraddistinti con le lettere b) e c), durante il periodo estivo sarà he accompagnerà i figli dal padre, presso la casa dei Parte_1 genitori di quest'ultimo, alle ore 14,30 circa e provvederà a ritirarli al termine della visita, alle ore 19,30 circa. Durante il periodo scolastico, nei pomeriggi di spettanza del padre, sarà
o il nonno paterno che preleveranno i minori all'uscita da scuola (alle ore CP_1
15,30 circa) mentre al termine della visita sarà che ritirerà i minori e Parte_1
provvederà a riaccompagnarli nella loro abitazione in Martignana di Po.
Fatti sempre salvi i diversi accordi tra i genitori in considerazione degli impegni lavorativi dei medesimi e delle esigenze scolastiche e ricreative/sportive dei figli.
Nel corso delle vacanze natalizie il padre e la madre trascorreranno ad anni alterni con i figli la Vigilia di Natale o il giorno di Natale;
sempre ad anni alterni trascorreranno il giorno di
Santo Stefano, il 31 dicembre e il 1° Gennaio, così come la giornata dell'Epifania. Durante il periodo pasquale, i minori staranno ad anni alterni con il papà o con la mamma il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Fatti sempre salvi diversi accordi tra i genitori.
Durante il periodo estivo ciascun genitore avrà a disposizione due settimane, non consecutive, da trascorrere con i figli.
In relazione alle ferie estive che i genitori trascorreranno con e si dà atto che Per_1 Per_2
i impegnano a comunicarsi annualmente, con invio di Parte_1 CP_1
messaggio whatsapp, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo in cui i minori trascorreranno la vacanza, anche per una settimana consecutiva, con ciascuno di loro. Durante il periodo di permanenza di ferie con il padre o con la madre le visite tra i minori e l'altro genitore saranno sospese, fatti salvi i contatti telefonici. Ciascun genitore sosterrà integralmente le spese relative al periodo di vacanza che trascorrerà con i figli.
5. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole CP_1
mediante versamento a , entro il giorno 20 di ogni mese - a decorrere dal Parte_1
mese di aprile 2025 compreso - la somma di € 200,00 al mese per ciascun figlio (per complessivi € 400,00 mensili da accreditarsi alla moglie mediante bonifico sul conto intestato alla stessa), importo soggetto a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicate nel protocollo informatico n° 2185 del 29 novembre 2024
(Tribunale di Cremona, Consiglio dell'Ordine Avvocati, AIAF); si dà atto che le parti dichiarano che tutte le comunicazioni afferenti i minori, così come l'invio delle ricevute delle spese straordinarie sostenute o da sostenere per i figli, avverranno con l'invio di messaggi whatsapp dalle utenze in uso ai coniugi, i quali si impegnano a mantenere sempre attiva detta applicazione.
6. DISPONE che gli assegni familiari/assegno unico o emolumenti similari previsti dallo Stato in favore della prole vengano percepiti al 100% dalla madre che usufruirà altresì delle detrazioni per i figli a carico.
7. DÀ ATTO che le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente, mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica con ricevuta di ritorno, oppure con l'invio, alle rispettive utenze, di messaggi mediante l'applicazione Whatsapp (con conferma di avvenuta lettura), entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto mutamento di residenza o domicilio ex art. 337 sexies cc.
8. DÀ ATTO che i impegnano a concludere l'operazione di Parte_1 CP_1
trasferimento della quota di comproprietà sulla casa familiare, alle condizioni come meglio precisate nelle conclusioni congiunte sopra trascritte;
si impegna, Parte_1
contestualmente al trasferimento immobiliare, ad accollarsi integralmente il mutuo residuo esistente presso Banca Intesa Sanpaolo Spa, assumendosi l'obbligo di corrispondere l'integrale rata mensile del finanziamento e gli interessi maturati sino all'estinzione dello stesso, liberando all'obbligazione assunta. CP_1
9. DÀ ATTO che le parti dichiarano che, con l'esatto adempimento di quanto stabilito supra non hanno più nulla da pretendere l'uno dall'altra, avendo già definito i loro rapporti economici patrimoniali precisando altresì di non avanzare alcuna reciproca richiesta di mantenimento in favore del marito o della moglie.
10. DÀ ATTO che si impegna, entro il termine di 30 giorni dal provvedimento CP_1
con il quale il Tribunale di Cremona pronuncia la separazione dei coniugi, ad asportare dalla residenza coniugale tutti i propri effetti personali e a trasferire la propria residenza anagrafica da Martignana di Po (Cr) via Garibaldi n. 88 in altro luogo eseguendo le necessarie comunicazioni al competente ufficio anagrafe;
11. DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di AL per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 04/07/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato