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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/07/2025, n. 2482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2482 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 1202 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente
TRA
( ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso come in atti;
-OPPONENTE-
E
( ) elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa come in atti;
- OPPOSTA –
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno
2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Al fine di comprendere la fattispecie portata all'attenzione di questo Giudice ed i motivi di opposizione è necessario ricostruire sia pure brevemente i fatti per cui
è causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 impugnato il precetto notificato in data 25.01.2023 ad istanza di CP_1
con cui veniva intimato il pagamento della complessiva somma di
[...]
€13282,40 in forza della sentenza resa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n.3624/2022.
La predetta sentenza ha riconosciuto colpevole del Parte_1 reato p.p. dagli artt.41 e 589 co 2 cp e ha previsto a suo carico la condanna provvisionale per €13.000,00 in favore di costituitasi parte Controparte_2 civile.
Le contestazioni sollevate attengono alla illegittimità del precetto in quanto l'opponente sostiene che la condanna provvisionale non sia immediatamente esecutiva e che la stessa sentenza di condanna ha previsto un termine di sei mesi dal passaggio in giudicato per il pagamento degli importi stabiliti. Ha altresì reso noto di aver impugnato in sede di appello la sentenza producendo attestazione di cancelleria.
Si è costituita l'opposta la quale ha eccepito la infondatezza Controparte_1 delle pretese attoree ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza non partecipata del 12 novembre 2024 lo scrivente Magistrato, riservava la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art.190 cpc.
3. Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574).
L'istante contesta il diritto della creditrice a procedere in executivis di conseguenza la fattispecie si inquadra nella opposizione preventiva all'esecuzione ex art.615 co 1 cpc
4. Passando all'esame del merito giova osservare che risulta dagli atti e dalle dichiarazioni di parte opponente l'avvenuto pagamento da parte della compagnia assicuratrice di quanto dovuto a titolo di provvisionale con manleva del CP_3
. Parte_1
Sul punto, pur non ignorando la recente sentenza che postula come necessaria, anche per la dichiarazione congiunta della cessata materia del contendere, la necessità della procura speciale ( Cass. Sez. 2, sentenza n. 149 del 08/01/2014), ritiene questo Giudice di dover sposare altro e diverso orientamento, in quanto la dichiarazione della cessata materia del contendere è circostanza diversa dalla dichiarazione di rinuncia all'azione, che conduce ad una pronuncia di rito diversa dalla pronuncia di estinzione.
Ebbene, nel caso di specie, la dichiarazione di parte opponente a parere di questo
Giudice – può essere interpretata come conclusione sulla sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia giudiziale
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo sfociante in una pronuncia dichiarativa di impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio (cfr.Cass n.7185/2010).
Il giudice del merito deve dichiararla una volta venuto a conoscenza di fatti obiettivi posteriori alla domanda giudiziale dai quali derivi in concreto l'eliminazione del contrasto tra le parti ed il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (cfr Cass.n.13217/2013).
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale di merito e di legittimità, e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (cfr.
Cass.1089/03). Essa incide sul diritto sostanziale e rende superflua la decisione del giudice per cui deve essere da questo rilevata anche d'ufficio e pure in sede di legittimità ogniqualvolta il fatto determinativo di essa, risulti indipendentemente da una formale rinuncia al giudizio, acquisito in causa (cfr. Cass.5286/93). La ratio dell'istituto si ricava da un'esigenza di armonizzazione e ragionevolezza del processo incentrata al principio di economicità processuale. Per fatti sopravvenuti o il diritto azionato trova compiuta realizzazione, ovvero sopravviene la carenza di interesse ad agire e l'impossibilità giuridica dell'accertamento. In dottrina si distinguono le cause processuali rispetto a quelle sostanziali della declaratoria di cessazione della materia del contendere. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime tuttavia il giudice di merito dalla pronuncia sulle spese processuali secondo la soccombenza virtuale ed alla luce del principio di causalità.
Nel caso che oggi ci occupa a norma dell'art.540 cpp la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva. Nella sentenza di condanna costituente titolo esecutivo è il beneficio della sospensione condizionale della pena ad essere stato subordinato al pagamento delle somme a titolo di provvisionale da corrispondersi entro il termine massimo di 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice dr.ssa Linda
Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
DICHIARA cessata la materia del contendere;
LETTO l'art.91 cpc
CONDANNA parte opponente alla refusione delle spese Parte_1 di lite in favore di spese quantificate in euro 2478,00 ,oltre Controparte_1 IVA CPA e rimborso forfettario come per legge da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 21 luglio 2025.
Il Giudice
Dr. ssa Linda Catagna