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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/05/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Num. R.G. – 866\2021
Repubblica Italiana
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
dott. Giovanni Sgambati Presidente rel.
dott. Leonardo Scionti Consigliera
dott.ssa Chiara Ermini Consigliera
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa d'appello come in atti proposta da:
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Iacopetti, di Lucca,
- appellante – nei confronti di
, Controparte_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Firenze,
- parte convenuta in appello –
e con l'intervento in causa del
PUBBLICO MINISTERO – Procuratore generale della Repubblica in sede.
- avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza n. 743/2020, emessa dal Tribunale di Siena pubbl. il 5.11.2020; in materia di querela di falso e regolamentazione delle spese di causa.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
1 Per l'appellante: “Voglia la Corte ecc.ma, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata, previa ammissione delle prove richieste e non ammesse nel giudizio di primo grado, - dichiarare la parte appellata tenuta al risarcimento di ogni conseguente danno maturato e maturando da quantificarsi in separato giudizio;
- condannare la parte appellata, in persona del legale rappresentante, al pagamento integrale delle spese del giudizio di primo grado secondo il valore medio di liquidazione previsti dal vigente D.M. n. 55/2014 o, in ipotesi, al pagamento d i almeno l'80% delle spese del giudizio di primo grado secondo il valore medio di liquidazione previsti dal vigente D.M. n. 55/2014; - con vittoria di spese e onorari anche del presente grado di giudizio.”
Per la convenuta: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, rigettare l'avverso gravame perché inammissibile, infondato in fatto ed in diritto. Vinte le spese. ”
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2
proponeva querela di falso in via principale davanti al
[...]
Tribunale di Siena, convenendo in giudizio la Controparte_2
( di e sede di Pescara).
[...] Controparte_1 CP_1
L'attore, esponeva di aver presentato in data 30 novembre
2015, alla competente , un'istanza per Controparte_1 avvalersi della procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure, prevista dall'art. 55 -quater D.L. 167/19901) al fine di regolarizzare proprie attività finanziarie all'estero per le annualità d'imposta dal 2009 al 2013.
Ultimate le operazioni di controllo della documentazione presentata, l' aveva emesso quattro inviti ai sensi CP_3 dell'articolo 5, comma 1-bis D.lgs. 218/97, relativi agli anni d'imposta dal 2010 al 2013, ed un unico atto di contestazione relativo all'omessa compilazione del quadro RW per gli anni di
2 imposta dal 2009 al 2013.
L'attore assumeva quindi che tali atti risultavano essere stati
“apparentemente” notificati tramite agente postal e, presso la sua residenza/domicilio, in Sovicille (SI), strada di Caldana n. 38 in quanto l'agente postale, il 15/12/2016, rilevata la temporanea assenza del destinatario, aveva proceduto al deposito dei plichi presso l'Ufficio postale di Sovicille e all' invio della raccomandata di avvenuto deposito (CAD) con notificazione degli atti avvenuta apparentemente per compiuta giacenza, in data 27 dicembre 2016.
In realtà, i CAD in parola erano stati rinvenuti nella cassetta delle lettere asservita al civico n. 1 di Strada di Poggiarello, abitato da tale , il quale, al rientro da un prolungato soggiorno Persona_1 nel paese d'origine aveva poi provveduto a consegnarglieli.
Ne conseguiva che la notifica degli atti fosse avvenuta in modo erroneo, presso un indirizzo diverso ed antitetico a quello di residenza dell'interessato e con collocamento degli avvisi in una cassetta delle lettere priva del relativo nominativo ed affatto riconducibile all'attore, per essere un luogo completamente distaccato dalla propria residenza.
Sulla base di tale negligente condotta dell'agente post ale, chiedeva fosse accertata “l'insanabile falsità ideologica dell'attestazione” contenuta nei referti postali (privi pure della specificazione delle operazioni di ricerca effettuate), sia con riguardo al fatto che la cassetta postale in cui sono stati immessi i
CAD corrispondesse a quella del contribuente, sia riguardo alla stessa attestazione di temporanea assenza del destinatario e/o di persona abilitata al ritiro.
Quanto a tale ultimo aspetto l'attore affermava di esser stato, in realtà, presente nell'abitazione nei giorni 15 e 16 dicembre, in quanto affetto da sindrome influenzale.
L'atto di citazione concludeva, in via principale, affinché in
3 accoglimento della querela fossero accertate le d enunciate falsità
e la conseguente inefficacia per nullità delle formalità di notifica,
“dichiarando, altresì, la inidoneità dei medesimi a far decorrere i termini di adempimento conseguenti alla adesione alla procedura di Collaborazione Volontaria (V.D.) presentata dal contribuente- attore in data 9/11/15 e/o 2/10/17...” oltre al risarcimento del danno nella misura di giustizia
Tal conclusioni venivano “integrate” con atto depositato in vista dell'udienza datata 14.7.2020, restando ferma la domanda di accoglimento della querela di falso, con ogni “conseguenziale provvedimento di annullamento e/o inefficacia, dichiarando, altresì, la inidoneità dei medesimi a far decorrere i termini di adempimento conseguenti alla adesione alla procedura di
Collaborazione Volontaria (V.D.) presentata dal contribuente - attore in data 9/11/15 e/o 2/10/17, in ipotesi previo accertamento
e declaratoria che gli atti impositivi suddetti non possano ritenersi giunti nella sfera di conoscibilità dell'interessato, per cause al medesimo non imputabili, eliminare ogni effetto legale e/o decadenziale scaturente, disponendo la rimessione in termini per il pagamento agevolato e/o in sanatoria ex L. 186/14, alias Voluntary
Disclosure I, od alternativamente ex D.L. 193/16, alias Voluntary
Disclosure-bis, salvo se altre successive e connesse disposizioni fiscali più favorevoli al contribuente cui non ha potuto avvaler si;
in ogni caso dichiarare parte convenuta tenuta al risarcimento di ogni, conseguente, danno maturato e maturando da quantificarsi in separato giudizio, condannando la medesima parte, altresì, ai sensi
e per gli effetti di cui all' art. 96 c.3 c.p.c.”
L' resisteva alla domanda ribadendo che le Controparte_1 attestazioni dell'agente postale avessero fede privilegiata, talché doveva dedursi che il contribuente non avesse provveduto alla definizione degli atti mediante versamento delle imposte e sanzi oni ivi riportate, né si fosse presentato al contraddittorio alla data riportata negli stessi al fine di instaurare il procedimento di accertamento con adesione, determinando, in tal modo, il mancato
4 perfezionamento della procedura, ai sensi dell'art.
5 -quinquies, comma 10, D.L. 167/1990 nonché l'impossibilità di presentare una nuova richiesta.
L' convenuta aggiungeva che avverso gli atti impositivi CP_1 emessi (4 atti di accertamento distinti per anno di imposta) con i quali aveva proceduto ai sensi del l'art.
5- quinquies comma 10 del
D.L. 167/1990 al recupero dei tributi omessi, erano stati ritualmente impugnati con unico ricorso all'epoca pendente davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Siena) così come si era verificato per altro atto di contestazione per gli anni di imposta dal
2009 al 2013 anch'esso oggetto di impugnazione.
Al P.M. veniva comunicata la pendenza e d opo l'istruttoria svoltasi attraverso l'esame di vari testimoni e produzioni documentali, il Tribunale tratteneva la causa in decisione emettendo poi la sentenza oggi impugnata.
Il Tribunale di Siena ha deciso la causa accogliendo unicamente la querela di falso e respingendo le altre domande , sulla base delle seguenti considerazioni.
L'istruttoria, documentale e orale, aveva conse ntito di ritenere confermato che quanto attestato nelle cartoline postali relative alla notificazione, non fosse corrispondente al vero.
Le buste provenienti dall' erano state Controparte_1 rinvenute nella propria cassetta postale da tale (un Persona_1 vicino di casa dell'attore) che tramite terzi le aveva poi consegnate al solo tempo dopo, al rientro in Italia dal suo pese di Pt_1 origine.
Pertanto, essendo anche risultato che l'attore avesse una sua ben individuabile cassetta postale collocat a su strada e che nel periodo di interesse non si fosse allontanato dalla sua residenza, quanto attestato nelle cinque cartoline – e cioè che l'agente postale aveva immesso gli avvisi di ricevimento nella predetta cassetta
5 postale - era da ritenersi affetto da falsità ideologica (fatto questo che, si afferma in sentenza, fosse stato prospettato dallo stesso attore come dovuto al fatto che all'epoca si alternavano vari addetti postali al recapito, taluno verosimilmente non perfettamente a conoscenza dell'esatta ubicazione delle varie case in una zona di campagna).
Inammissibili le domande di accertamento che erano questioni da sottoporre eventualmente ad altra giurisdizione e infondata la domanda risarcitoria di un danno che, in quanto causato da una condotta dell'agente notificatore, non poteva essere imputato all' che aveva affidato, come previsto dalla Controparte_1
Legge, alla società posta i plichi diretti al destinatario della notificazione.
Le spese venivano compensate, ritenendo il Tribunale ricorrente
“in relazione a tale circostanza” la soccombenza reciproca, dopo aver precisato (nella parte finale della motivazione) che la resistenza della convenuta non poteva certo dirsi temeraria attesa la necessità di un'approfondita istruttoria.
Il ha proposto appello avverso la predetta Parte_1 decisione, chiedendone la riforma sul punto in cui aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni e nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese di causa.
Quanto al primo motivo di appello, l'appellante ha sostenuto che l' , nel momento in cui aveva deciso di Controparte_1 avvalersi del servizio postale, era da considerarsi “responsabile” degli accertati vizi della notifica.
Inoltre, doveva considerarsi che l' co nvenuta aveva CP_1 omesso di adoperarsi per consentire in via di autotutela la
“rimessione in termini”, aveva emesso atti di accertamento di maggior imposte ed attivato “accertamenti della Guardia di
Finanza”, rendendo necessario lo svolgimento di attività dife nsive.
L'appellante ha sul punto invocato giurisprudenza in base alla quale
6 la P.A. sarebbe responsabile del danno arrecato dal mancato o ritardato annullamento di un atto ingiusto.
Ne conseguiva che il Tribunale avrebbe dovuto emettere la richiesta sentenza di condanna della convenuta al risarcimento del danno, domanda in merito alla quale non era stata svolta alcuna
“difesa”, danno da liquidarsi poi in separato giudizio.
Col secondo motivo di appello, è stata censurata la regolamentazione delle spese del giudizio operata dal primo giudice, atteso che l' convenuta doveva ritenersi totalmente CP_1 soccombente, in quanto accolta la domanda principale presupposto di quella risarcitoria il cui rigetto poteva al più giustificare la riduzione degli importi da liquidare, ma non certo la disposta compensazione.
L'appellante ha infine precisato che la mancata pronuncia di condanna dell' ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Controparte_1 richiesta in primo grado, non poteva costituire valido presupposto per la compensazione.
L' convenuta, costituitasi in giudizio, ha resistito CP_1 all'appello di cui ha chiesto la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
Quanto al primo dei motivi di appello, la convenuta ha sostenuto che non potesse essere ritenuta responsabile dei vizi dell'attività notificatoria poiché non aveva concorso nella falsità ed inoltre, una volta proposta in via principale una querela di falso, la tipologia di domanda in questione non tollererebbe la proposizione di altre domande, nemmeno se dipendenti e se risarcitorie per la cui definizione non sarebbe sufficiente l'accertamento della falsità del documento (è stata sul punto invocato il principio affermato dalla
S.C. con la decisione num. 13190\2006).
L'Agenzia ha infine aggiunto che per l'affermazione di una responsabilità risarcitoria occorreva inoltre la dimostrazione
7 dell'illegittimità/illiceità della condotta, della colpa dell'amministrazione, del nesso causale fra la condo tta e il danno, talché nella fattispecie difettavano i presupposti per accogliersi la domanda.
L' ha resistito anche al secondo motivo di appello, CP_1 deducendo che correttamente il Tribunale aveva disposto la compensazione poiché l'attore era risultato parzialmente soccombente, non avevano nemmeno dato causa al giudizio di falso.
La Corte, all'udienza del 9.4 .2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
Preliminarmente, la Corte ritiene di precisare che deve ritenersi corretta l'individuata legittimazione passiva dell' CP_1
, in quanto nel giudizio derivante dalla proposizione di una
[...] querela di falso, il soggetto (vedi Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 19281 del 17/07/2019) “ Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva riconosciuto la legittimazione passiva degli agenti verbalizzanti rispetto ad una querela di falso proposta avverso un verbale di accertamento redatto in occasione di u n sinistro stradale).”
Quanto al primo motivo di impugnazione, l'appellante sembra ipotizzare che, una volta annullata la notificazione, la mancata adozione da parte dell'amministrazione finanziaria di un
8 provvedimento di rimessine in termini comporti automaticamente e necessariamente l'esistenza di una responsabilità e di un danno risarcibile.
La Corte ritiene che il motivo sia infondato, atteso che l o stesso appellante, con l'originario atto di citazione addebita all'agente postale la condotta negligente in merito all'attività svolta e alle attestazioni rilasciate, evidenziando poi che suo interesse era quello di privare i referti dell'attività notificatoria della fede privilegiata di cui godevano.
Lo stesso appellante mostra di essere a conoscenza – invocando la relativa giurisprudenza – del fatto che il servizio di notificazione a mezzo posta si basa su di un mandato "ex lege" tra colui che richiede la notificazione e l'ufficiale giudiziario che la esegue, eventualmente avvalendosi, quale ausi liario, dell'agente postale, nell'ambito di un distinto rapporto obbligatorio, al quale il notificante rimane estraneo (v. Cassazione, num. 322 \2018)
Non si ravvisa comunque, in tutta evidenza, alcuna condotta illegittima dell' avendo quest'ufficio facoltà di Controparte_1 attendere l'esito della presente azione di accertamento della falsità denunciata prima di agire in autotutela.
Nessuna responsabilità, godendo il processo notificarlo oggetto di causa della fede privilegiata riconosciuta dalla Legg e, poteva quindi essere ascritta all'amministrazione finanziaria per aver, una volta contattata dall'appellante prima della presente causa, rifiutato “ogni rettifica del proprio orientamento” in violazione del prospettato dovere di buona fede e di attivars i per favorire compliance fiscale con i contribuenti.
La responsabilità della P.A., ai sensi dell'art. 2043 c.c., per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica, è configurabile
“qualora si verifichi un evento dannoso che incida su un interesse rilevante per l'ordinamento e che sia eziologicamente connesso ad un comportamento caratterizzato da dolo o colpa, non essendo
9 sufficiente la mera illegittimità dell' atto a determinarne automaticamente l'illiceità, sicché il criterio di imputazione è correlato ad una più complessa valutazione, estesa all'accertamento dell'elemento soggettivo e della connotazione dell'azione amministrativa come fonte di danno ingiusto” (v.
Cassazione, Ordinanza n. 27800 del 22/11/2017), presupposti dell'azione che sono del tutto carenti nella fattispecie e, a ben vedere, nemmeno prospettati nell'originario atto di citazione.
Il pregiudizio lamentato, peraltro, non deriva nemmeno in via immediata dalla violazione delle regole di diritto pubblico sull'esercizio della potestà amministrativa, bensì, “in una più complessa fattispecie, dalla violazione dei principi di correttezza e buona fede, che devono governare il comportamento dell'amministrazione e si traducono (v. Sez. U - , Ordinanza n.
25324 del 28/8/2023) in regole di responsabilità, non di validità dell'atto..
Il ristoro del danno, di cui oggi si richiede che la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, pronunci sentenza di condanna generica non risultava nella domanda contenuta in citazione nemmeno descritto nella sua tipologia, natura, caratteristica.
Quanto al secondo motivo di appello, la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado come operata dal tribunale, va ritenuta corretta (oltre che ampiamente condivisibile).
A parte la difficoltà di individuare, nell'ambito di un giudizio di accertamento della falsità di un attestazione dotata di fede privilegiata connotato dalle peculiari caratteristiche di questo caso, una soccombenza in senso tecnico dell' , Controparte_1 sussiste la soccombenza reciproca descritta nella motivazione della sentenza impugnata atteso che non solo l'appellante ha vi sto respingere – per totale infondatezza – la domanda risarcitoria proposta, oltre che di quella diretta alla dichiarazione dell'inidoneità dei referti di notifica impugnati di falso a “far decorrere i termini di adempimento conseguenti alla Procedura di 10 Collaborazione Volontaria (V.D.) presentata dal contribuente”, che attenendo al rapporto tributario era da ritenersi improponibile davanti al giudice ordinario.
Pertanto non ricorre, come prospettato dall'appellante, un caso di accoglimento in misura ridotta della sua domanda che peraltro, come premesso, nemmeno era articolata in un unico capo, ma di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti.
Comunque, ad avviso della Corte, il principio invocato dall'appellante avrebbe unicamente condotto a ritenere che al
Tribunale non era consentita la sua condanna quale parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favo re della parte soccombente, ma che era comunque giustificata la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. che è stata quindi disposta legittimamente per la ricordata soccombenza reciproca.
-
Le spese del presente grado seguono la soccombenza (che in questo grado di giudizio è totale ed è a carico dell'appellante) e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi medi delle causa di valore indeterminabile a complessità bassa, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
11 Decidendo sull'appello come in atti proposto da
[...] avverso la sentenza impugnata n. 743\2020 Parte_2 emessa inter partes dal Tribunale di Siena e pubbl. il g. 5.11.2020:
- RESPINGE l'appello.
- CONDANNA l'appellante a rimborsare alla convenuta, le spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi Euro 6.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP (se dovuti).
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n.
115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
1.10.2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
12
Repubblica Italiana
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
dott. Giovanni Sgambati Presidente rel.
dott. Leonardo Scionti Consigliera
dott.ssa Chiara Ermini Consigliera
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa d'appello come in atti proposta da:
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Iacopetti, di Lucca,
- appellante – nei confronti di
, Controparte_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Firenze,
- parte convenuta in appello –
e con l'intervento in causa del
PUBBLICO MINISTERO – Procuratore generale della Repubblica in sede.
- avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza n. 743/2020, emessa dal Tribunale di Siena pubbl. il 5.11.2020; in materia di querela di falso e regolamentazione delle spese di causa.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
1 Per l'appellante: “Voglia la Corte ecc.ma, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata, previa ammissione delle prove richieste e non ammesse nel giudizio di primo grado, - dichiarare la parte appellata tenuta al risarcimento di ogni conseguente danno maturato e maturando da quantificarsi in separato giudizio;
- condannare la parte appellata, in persona del legale rappresentante, al pagamento integrale delle spese del giudizio di primo grado secondo il valore medio di liquidazione previsti dal vigente D.M. n. 55/2014 o, in ipotesi, al pagamento d i almeno l'80% delle spese del giudizio di primo grado secondo il valore medio di liquidazione previsti dal vigente D.M. n. 55/2014; - con vittoria di spese e onorari anche del presente grado di giudizio.”
Per la convenuta: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, rigettare l'avverso gravame perché inammissibile, infondato in fatto ed in diritto. Vinte le spese. ”
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2
proponeva querela di falso in via principale davanti al
[...]
Tribunale di Siena, convenendo in giudizio la Controparte_2
( di e sede di Pescara).
[...] Controparte_1 CP_1
L'attore, esponeva di aver presentato in data 30 novembre
2015, alla competente , un'istanza per Controparte_1 avvalersi della procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure, prevista dall'art. 55 -quater D.L. 167/19901) al fine di regolarizzare proprie attività finanziarie all'estero per le annualità d'imposta dal 2009 al 2013.
Ultimate le operazioni di controllo della documentazione presentata, l' aveva emesso quattro inviti ai sensi CP_3 dell'articolo 5, comma 1-bis D.lgs. 218/97, relativi agli anni d'imposta dal 2010 al 2013, ed un unico atto di contestazione relativo all'omessa compilazione del quadro RW per gli anni di
2 imposta dal 2009 al 2013.
L'attore assumeva quindi che tali atti risultavano essere stati
“apparentemente” notificati tramite agente postal e, presso la sua residenza/domicilio, in Sovicille (SI), strada di Caldana n. 38 in quanto l'agente postale, il 15/12/2016, rilevata la temporanea assenza del destinatario, aveva proceduto al deposito dei plichi presso l'Ufficio postale di Sovicille e all' invio della raccomandata di avvenuto deposito (CAD) con notificazione degli atti avvenuta apparentemente per compiuta giacenza, in data 27 dicembre 2016.
In realtà, i CAD in parola erano stati rinvenuti nella cassetta delle lettere asservita al civico n. 1 di Strada di Poggiarello, abitato da tale , il quale, al rientro da un prolungato soggiorno Persona_1 nel paese d'origine aveva poi provveduto a consegnarglieli.
Ne conseguiva che la notifica degli atti fosse avvenuta in modo erroneo, presso un indirizzo diverso ed antitetico a quello di residenza dell'interessato e con collocamento degli avvisi in una cassetta delle lettere priva del relativo nominativo ed affatto riconducibile all'attore, per essere un luogo completamente distaccato dalla propria residenza.
Sulla base di tale negligente condotta dell'agente post ale, chiedeva fosse accertata “l'insanabile falsità ideologica dell'attestazione” contenuta nei referti postali (privi pure della specificazione delle operazioni di ricerca effettuate), sia con riguardo al fatto che la cassetta postale in cui sono stati immessi i
CAD corrispondesse a quella del contribuente, sia riguardo alla stessa attestazione di temporanea assenza del destinatario e/o di persona abilitata al ritiro.
Quanto a tale ultimo aspetto l'attore affermava di esser stato, in realtà, presente nell'abitazione nei giorni 15 e 16 dicembre, in quanto affetto da sindrome influenzale.
L'atto di citazione concludeva, in via principale, affinché in
3 accoglimento della querela fossero accertate le d enunciate falsità
e la conseguente inefficacia per nullità delle formalità di notifica,
“dichiarando, altresì, la inidoneità dei medesimi a far decorrere i termini di adempimento conseguenti alla adesione alla procedura di Collaborazione Volontaria (V.D.) presentata dal contribuente- attore in data 9/11/15 e/o 2/10/17...” oltre al risarcimento del danno nella misura di giustizia
Tal conclusioni venivano “integrate” con atto depositato in vista dell'udienza datata 14.7.2020, restando ferma la domanda di accoglimento della querela di falso, con ogni “conseguenziale provvedimento di annullamento e/o inefficacia, dichiarando, altresì, la inidoneità dei medesimi a far decorrere i termini di adempimento conseguenti alla adesione alla procedura di
Collaborazione Volontaria (V.D.) presentata dal contribuente - attore in data 9/11/15 e/o 2/10/17, in ipotesi previo accertamento
e declaratoria che gli atti impositivi suddetti non possano ritenersi giunti nella sfera di conoscibilità dell'interessato, per cause al medesimo non imputabili, eliminare ogni effetto legale e/o decadenziale scaturente, disponendo la rimessione in termini per il pagamento agevolato e/o in sanatoria ex L. 186/14, alias Voluntary
Disclosure I, od alternativamente ex D.L. 193/16, alias Voluntary
Disclosure-bis, salvo se altre successive e connesse disposizioni fiscali più favorevoli al contribuente cui non ha potuto avvaler si;
in ogni caso dichiarare parte convenuta tenuta al risarcimento di ogni, conseguente, danno maturato e maturando da quantificarsi in separato giudizio, condannando la medesima parte, altresì, ai sensi
e per gli effetti di cui all' art. 96 c.3 c.p.c.”
L' resisteva alla domanda ribadendo che le Controparte_1 attestazioni dell'agente postale avessero fede privilegiata, talché doveva dedursi che il contribuente non avesse provveduto alla definizione degli atti mediante versamento delle imposte e sanzi oni ivi riportate, né si fosse presentato al contraddittorio alla data riportata negli stessi al fine di instaurare il procedimento di accertamento con adesione, determinando, in tal modo, il mancato
4 perfezionamento della procedura, ai sensi dell'art.
5 -quinquies, comma 10, D.L. 167/1990 nonché l'impossibilità di presentare una nuova richiesta.
L' convenuta aggiungeva che avverso gli atti impositivi CP_1 emessi (4 atti di accertamento distinti per anno di imposta) con i quali aveva proceduto ai sensi del l'art.
5- quinquies comma 10 del
D.L. 167/1990 al recupero dei tributi omessi, erano stati ritualmente impugnati con unico ricorso all'epoca pendente davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Siena) così come si era verificato per altro atto di contestazione per gli anni di imposta dal
2009 al 2013 anch'esso oggetto di impugnazione.
Al P.M. veniva comunicata la pendenza e d opo l'istruttoria svoltasi attraverso l'esame di vari testimoni e produzioni documentali, il Tribunale tratteneva la causa in decisione emettendo poi la sentenza oggi impugnata.
Il Tribunale di Siena ha deciso la causa accogliendo unicamente la querela di falso e respingendo le altre domande , sulla base delle seguenti considerazioni.
L'istruttoria, documentale e orale, aveva conse ntito di ritenere confermato che quanto attestato nelle cartoline postali relative alla notificazione, non fosse corrispondente al vero.
Le buste provenienti dall' erano state Controparte_1 rinvenute nella propria cassetta postale da tale (un Persona_1 vicino di casa dell'attore) che tramite terzi le aveva poi consegnate al solo tempo dopo, al rientro in Italia dal suo pese di Pt_1 origine.
Pertanto, essendo anche risultato che l'attore avesse una sua ben individuabile cassetta postale collocat a su strada e che nel periodo di interesse non si fosse allontanato dalla sua residenza, quanto attestato nelle cinque cartoline – e cioè che l'agente postale aveva immesso gli avvisi di ricevimento nella predetta cassetta
5 postale - era da ritenersi affetto da falsità ideologica (fatto questo che, si afferma in sentenza, fosse stato prospettato dallo stesso attore come dovuto al fatto che all'epoca si alternavano vari addetti postali al recapito, taluno verosimilmente non perfettamente a conoscenza dell'esatta ubicazione delle varie case in una zona di campagna).
Inammissibili le domande di accertamento che erano questioni da sottoporre eventualmente ad altra giurisdizione e infondata la domanda risarcitoria di un danno che, in quanto causato da una condotta dell'agente notificatore, non poteva essere imputato all' che aveva affidato, come previsto dalla Controparte_1
Legge, alla società posta i plichi diretti al destinatario della notificazione.
Le spese venivano compensate, ritenendo il Tribunale ricorrente
“in relazione a tale circostanza” la soccombenza reciproca, dopo aver precisato (nella parte finale della motivazione) che la resistenza della convenuta non poteva certo dirsi temeraria attesa la necessità di un'approfondita istruttoria.
Il ha proposto appello avverso la predetta Parte_1 decisione, chiedendone la riforma sul punto in cui aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni e nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese di causa.
Quanto al primo motivo di appello, l'appellante ha sostenuto che l' , nel momento in cui aveva deciso di Controparte_1 avvalersi del servizio postale, era da considerarsi “responsabile” degli accertati vizi della notifica.
Inoltre, doveva considerarsi che l' co nvenuta aveva CP_1 omesso di adoperarsi per consentire in via di autotutela la
“rimessione in termini”, aveva emesso atti di accertamento di maggior imposte ed attivato “accertamenti della Guardia di
Finanza”, rendendo necessario lo svolgimento di attività dife nsive.
L'appellante ha sul punto invocato giurisprudenza in base alla quale
6 la P.A. sarebbe responsabile del danno arrecato dal mancato o ritardato annullamento di un atto ingiusto.
Ne conseguiva che il Tribunale avrebbe dovuto emettere la richiesta sentenza di condanna della convenuta al risarcimento del danno, domanda in merito alla quale non era stata svolta alcuna
“difesa”, danno da liquidarsi poi in separato giudizio.
Col secondo motivo di appello, è stata censurata la regolamentazione delle spese del giudizio operata dal primo giudice, atteso che l' convenuta doveva ritenersi totalmente CP_1 soccombente, in quanto accolta la domanda principale presupposto di quella risarcitoria il cui rigetto poteva al più giustificare la riduzione degli importi da liquidare, ma non certo la disposta compensazione.
L'appellante ha infine precisato che la mancata pronuncia di condanna dell' ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Controparte_1 richiesta in primo grado, non poteva costituire valido presupposto per la compensazione.
L' convenuta, costituitasi in giudizio, ha resistito CP_1 all'appello di cui ha chiesto la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
Quanto al primo dei motivi di appello, la convenuta ha sostenuto che non potesse essere ritenuta responsabile dei vizi dell'attività notificatoria poiché non aveva concorso nella falsità ed inoltre, una volta proposta in via principale una querela di falso, la tipologia di domanda in questione non tollererebbe la proposizione di altre domande, nemmeno se dipendenti e se risarcitorie per la cui definizione non sarebbe sufficiente l'accertamento della falsità del documento (è stata sul punto invocato il principio affermato dalla
S.C. con la decisione num. 13190\2006).
L'Agenzia ha infine aggiunto che per l'affermazione di una responsabilità risarcitoria occorreva inoltre la dimostrazione
7 dell'illegittimità/illiceità della condotta, della colpa dell'amministrazione, del nesso causale fra la condo tta e il danno, talché nella fattispecie difettavano i presupposti per accogliersi la domanda.
L' ha resistito anche al secondo motivo di appello, CP_1 deducendo che correttamente il Tribunale aveva disposto la compensazione poiché l'attore era risultato parzialmente soccombente, non avevano nemmeno dato causa al giudizio di falso.
La Corte, all'udienza del 9.4 .2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
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Preliminarmente, la Corte ritiene di precisare che deve ritenersi corretta l'individuata legittimazione passiva dell' CP_1
, in quanto nel giudizio derivante dalla proposizione di una
[...] querela di falso, il soggetto (vedi Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 19281 del 17/07/2019) “ Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva riconosciuto la legittimazione passiva degli agenti verbalizzanti rispetto ad una querela di falso proposta avverso un verbale di accertamento redatto in occasione di u n sinistro stradale).”
Quanto al primo motivo di impugnazione, l'appellante sembra ipotizzare che, una volta annullata la notificazione, la mancata adozione da parte dell'amministrazione finanziaria di un
8 provvedimento di rimessine in termini comporti automaticamente e necessariamente l'esistenza di una responsabilità e di un danno risarcibile.
La Corte ritiene che il motivo sia infondato, atteso che l o stesso appellante, con l'originario atto di citazione addebita all'agente postale la condotta negligente in merito all'attività svolta e alle attestazioni rilasciate, evidenziando poi che suo interesse era quello di privare i referti dell'attività notificatoria della fede privilegiata di cui godevano.
Lo stesso appellante mostra di essere a conoscenza – invocando la relativa giurisprudenza – del fatto che il servizio di notificazione a mezzo posta si basa su di un mandato "ex lege" tra colui che richiede la notificazione e l'ufficiale giudiziario che la esegue, eventualmente avvalendosi, quale ausi liario, dell'agente postale, nell'ambito di un distinto rapporto obbligatorio, al quale il notificante rimane estraneo (v. Cassazione, num. 322 \2018)
Non si ravvisa comunque, in tutta evidenza, alcuna condotta illegittima dell' avendo quest'ufficio facoltà di Controparte_1 attendere l'esito della presente azione di accertamento della falsità denunciata prima di agire in autotutela.
Nessuna responsabilità, godendo il processo notificarlo oggetto di causa della fede privilegiata riconosciuta dalla Legg e, poteva quindi essere ascritta all'amministrazione finanziaria per aver, una volta contattata dall'appellante prima della presente causa, rifiutato “ogni rettifica del proprio orientamento” in violazione del prospettato dovere di buona fede e di attivars i per favorire compliance fiscale con i contribuenti.
La responsabilità della P.A., ai sensi dell'art. 2043 c.c., per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica, è configurabile
“qualora si verifichi un evento dannoso che incida su un interesse rilevante per l'ordinamento e che sia eziologicamente connesso ad un comportamento caratterizzato da dolo o colpa, non essendo
9 sufficiente la mera illegittimità dell' atto a determinarne automaticamente l'illiceità, sicché il criterio di imputazione è correlato ad una più complessa valutazione, estesa all'accertamento dell'elemento soggettivo e della connotazione dell'azione amministrativa come fonte di danno ingiusto” (v.
Cassazione, Ordinanza n. 27800 del 22/11/2017), presupposti dell'azione che sono del tutto carenti nella fattispecie e, a ben vedere, nemmeno prospettati nell'originario atto di citazione.
Il pregiudizio lamentato, peraltro, non deriva nemmeno in via immediata dalla violazione delle regole di diritto pubblico sull'esercizio della potestà amministrativa, bensì, “in una più complessa fattispecie, dalla violazione dei principi di correttezza e buona fede, che devono governare il comportamento dell'amministrazione e si traducono (v. Sez. U - , Ordinanza n.
25324 del 28/8/2023) in regole di responsabilità, non di validità dell'atto..
Il ristoro del danno, di cui oggi si richiede che la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, pronunci sentenza di condanna generica non risultava nella domanda contenuta in citazione nemmeno descritto nella sua tipologia, natura, caratteristica.
Quanto al secondo motivo di appello, la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado come operata dal tribunale, va ritenuta corretta (oltre che ampiamente condivisibile).
A parte la difficoltà di individuare, nell'ambito di un giudizio di accertamento della falsità di un attestazione dotata di fede privilegiata connotato dalle peculiari caratteristiche di questo caso, una soccombenza in senso tecnico dell' , Controparte_1 sussiste la soccombenza reciproca descritta nella motivazione della sentenza impugnata atteso che non solo l'appellante ha vi sto respingere – per totale infondatezza – la domanda risarcitoria proposta, oltre che di quella diretta alla dichiarazione dell'inidoneità dei referti di notifica impugnati di falso a “far decorrere i termini di adempimento conseguenti alla Procedura di 10 Collaborazione Volontaria (V.D.) presentata dal contribuente”, che attenendo al rapporto tributario era da ritenersi improponibile davanti al giudice ordinario.
Pertanto non ricorre, come prospettato dall'appellante, un caso di accoglimento in misura ridotta della sua domanda che peraltro, come premesso, nemmeno era articolata in un unico capo, ma di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti.
Comunque, ad avviso della Corte, il principio invocato dall'appellante avrebbe unicamente condotto a ritenere che al
Tribunale non era consentita la sua condanna quale parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favo re della parte soccombente, ma che era comunque giustificata la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. che è stata quindi disposta legittimamente per la ricordata soccombenza reciproca.
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Le spese del presente grado seguono la soccombenza (che in questo grado di giudizio è totale ed è a carico dell'appellante) e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi medi delle causa di valore indeterminabile a complessità bassa, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
11 Decidendo sull'appello come in atti proposto da
[...] avverso la sentenza impugnata n. 743\2020 Parte_2 emessa inter partes dal Tribunale di Siena e pubbl. il g. 5.11.2020:
- RESPINGE l'appello.
- CONDANNA l'appellante a rimborsare alla convenuta, le spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi Euro 6.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP (se dovuti).
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n.
115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
1.10.2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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