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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/10/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4942/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG IL
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 4942/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. TESTA LORENZO e dell'avv. TESTA Controparte_1
ILARIA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in GALLERIA EUROPA N.
3, PADOVA;
ATTRICE contro
, con il patrocinio dell'avv. BERTANI BRUNELLA, e dell'avv. NIRONI Controparte_2
RR LE, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Bertani Brunella in
VIALE REGINA ELENA n. 13/2, EG IL;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in data 11/06/2025 in vista dell'udienza in trattazione scritta del 12/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Co Con atto di citazione spedito in data 29/11/2021 ed iscritto a ruolo il 03/12/2021, CP_1 conveniva in giudizio l'ex compagno convivente , con il quale era intercorsa Controparte_2 convivenza more uxorio dal luglio 2000 al 2014 preceduta da circa 11 anni di frequentazione, per ottenerne la condanna al pagamento dell'importo di € 740.173,48 o di altra somma ritenuta di giustizia,
pagina 1 di 14 con gli interessi legali dall'08/08/2016 al saldo, corrispondente alla metà di quanto dalla stessa pagato, in costanza di convivenza more uxorio, per:
- l'acquisto della casa adibita ad abitazione familiare (€ 400.000,00), oltre alle spese notarili (€
10.518,47);
- l'esecuzione di lavori di ristrutturazione sul predetto immobile pari ad € 922.220,44, da cui occorreva detrarre i recuperi fiscali per € 115.909,00 (€ 922.220,44 – 115.909,00 = €
806.311,44);
- gli interessi pari ad € 83.209,19 versati dall'attrice per il mutuo contratto con la per CP_3 finanziare tali lavori di ristrutturazione;
- un accordo transattivo concluso in seguito alla sentenza emessa nella causa innanzi al Tribunale di Reggio Emilia RG 5163/2010 (“vertenza in materia di appalto), che aveva Parte_1 comportato il pagamento in favore dell'impresa edile della somma complessiva di € Parte_1
97.781,00, oltre al pagamento delle spese legali (Avv. Cavazzuti) per € 1.747,20, dell'imposta di registro relativa alla sentenza (€ 565,54), del compenso del consulente tecnico di parte geom.
(€ 2.170,74) e del CTU geom. (€ 3.020,16), nonché il ricorso ad un Per_1 Per_2 finanziamento , per far fronte a tali spese, i cui interessi versati dalla alla Pt_2 CP_1
erano ammontati a circa € 14.508,24, con l'aggiunta delle spese notarili per il mutuo Pt_2 ipotecario pari ad € 327,60 ;
- un accordo su di una vertenza di divisione immobiliare innanzi al Tribunale di Reggio, avente ad oggetto un terreno in comproprietà della coppia con altri (causa RG Parte_3
6081/2006), formalizzato in data 26/06/2012, che aveva comportato l'esborso di un conguaglio di € 6.000,00, oltre al pagamento di una somma pari ad € 1.746,72 per l'acquisto di un'area di terreno di mq 16, nonché il pagamento di spese notarili per € 530,00, di un compenso al CTU geom. ari ad € 1.182,48 e ad € 731,32, e del compenso del proprio consulente tecnico Per_1 di parte geom. pari ad € 624,00; Per_3
- il pagamento della domestica, dal 2011 al gennaio 2014, per complessivi € 49.372,86; così per un totale pari ad € 1.480.346,96, la cui metà, pari ad € 740.173,48, l'attrice chiedeva in restituzione all'ex compagno convivente . Controparte_2
L'attrice chiedeva inoltre la condanna del convenuto al pagamento del 50% degli interessi futuri che la stessa sarebbe stata chiamata a pagare in futuro a ed a per i due summenzionati CP_3 Pt_2 finanziamenti.
Domandava altresì la condanna dell'ex compagno al pagamento di una somma Controparte_2 mensile di € 2.000,00, “a titolo di indennità di occupazione esclusiva» della ex casa familiare sita in pagina 2 di 14 Correggio (RE), “a far data dal 19 novembre 2020” (data del decreto con il quale il Tribunale di
Reggio Emilia aveva revocato l'assegnazione della casa familiare al in origine a quest'ultimo CP_2 assegnata ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. con decreto del 14/06/2016 in quanto genitore collocatario del figlio minore della coppia SS, nato in data [...]), “fino alla cessazione dell'attuale sua esclusiva occupazione dell'immobile”.
Infine, l'attrice domandava “condannarsi a restituire a i propri Controparte_2 Controparte_1 effetti e beni personali e di famiglia presenti nell'immobile in Correggio come da elenco non esaustivo di cui al doc. 29”.
In particolare, l'attrice, a fondamento delle proprie domande, deduceva che:
- ella aveva iniziato, nel luglio 2000, dopo circa undici anni di frequentazione e già al terzo mese di gravidanza, una convivenza more uxorio, in Correggio (RE), con (di professione Controparte_2 assicuratore);
- dalla loro unione era nato, in data 28 gennaio 2001, il figlio SS;
- in data 23 maggio 2006, l'attrice ed il convenuto avevano acquistato, ciascuno per la quota indivisa di
1/2, un immobile sito in Correggio, Via Montessori n. 1 (catastalmente Via Zanichelli), da adibire a nuova casa familiare;
- il prezzo dell'immobile acquistato, pari ad € 400.000,00, nonché le relative spese notarili, pari ad €
10.518,47, erano stati pagati per intero dalla alla quale il aveva promesso di CP_1 CP_2 rimborsare la metà;
- la coppia aveva successivamente deciso di ristrutturare l'immobile acquistato, affidando, nel 2006,
l'esecuzione dei lavori all'impresa edile NA LU S.r.l., per finanziare i quali, in data 13 luglio
2007, l'attrice aveva stipulato con un mutuo fondiario di € 700.000,00, le cui rate mensili erano CP_3 state sempre corrisposte alla banca in via esclusiva dalla CP_1
- l'importo dei lavori di ristrutturazione e di parte dell'arredo (cucina), pari ad € 922.220,44, era stato interamente pagato dall'attrice “per usufruire a pieno dei bonus o recuperi fiscali” ammontanti ad €
115.909,00, “il tutto sempre con la non mantenuta promessa del di pagare la sua parte”; CP_2
- il contenzioso successivamente sorto avanti il Tribunale di Reggio Emilia (n. 5163/2010 R.G.) tra la coppia (da una parte) e l'impresa appaltatrice NA LU S.r.l. (dall'altra), Parte_4 dopo la sentenza che aveva sancito la soccombenza della coppia si era definito con Parte_4 un accordo in data 12/12/2013, che aveva comportato il pagamento in favore dell'impresa appaltatrice
NA Srl della somma complessiva di € 97.781,00 (€ 3.000,00 + € 94.781,00), somma quest'ultima pagata per intero dalla la quale aveva altresì pagato € 1.747,20 all'Avv. CP_1
RE Cavazzuti per l'attività prestata quale difensore, € 565,54 per l'imposta di registro relativa alla pagina 3 di 14 sentenza, € 2.170,74 al Geom. per l'attività prestata quale consulente tecnico di parte Controparte_4 ed € 3.020,16 al Geom. per l'attività prestata quale consulente tecnico d'ufficio; Controparte_5
- nel marzo 2014, l'attrice aveva ottenuto da un ulteriore finanziamento di € 200.000,00, di Pt_2 cui circa 100.000,00 euro erano stati dalla stessa utilizzati «per far fronte ai suddetti pagamenti relativi alla vertenza ; Parte_1
- nel 2006 la coppia aveva promosso, avanti il Tribunale di Reggio Emilia, nei confronti di altri comproprietari, un giudizio divisorio (n. 6081/2006 R.G.) per chiedere lo scioglimento della comunione immobiliare esistente su di un terreno, e la causa era stata definita con sentenza dell'aprile
2010, seguita da un accordo formalizzato tra i condividenti in data 26/06/2012, in base al quale la coppia era risultata assegnataria di una porzione di terreno di 367 mq, debitrice Parte_3 dell'importo di € 6.000,00 a titolo di conguaglio, e obbligata all'acquisto, per la quota indivisa di ½ ciascuno, di una porzione di terreno di 16 mq al prezzo di € 1.746,72; importi, questi ultimi (€ 6.000,00
+ € 1.746,72), pagati per intero dalla la quale aveva altresì pagato € 530,00 quale quota di CP_1 spese notarili di competenza della coppia relative all'atto notarile del 26 giugno 2012, € 624,00 al
Geom. per l'attività prestata quale consulente tecnico di parte nel giudizio divisorio, € CP_6
1.182,48 al Geom. per l'attività prestata quale consulente tecnico d'ufficio nel Controparte_4 giudizio divisorio, nonché € 731,32 al Geom. per l'attività prestata quale consulente Controparte_4 tecnico d'ufficio in altro giudizio promosso dalla coppia (causa n. 2902/2007 R.G. sempre avanti il
Tribunale di Reggio Emilia), avente ad oggetto la violazione di distanze legali;
ed anche per tutti i predetti importi era rimasta “vana la promessa del di pagare la sua metà”; Controparte_2
- la aveva pagato per intero anche le spese per la prestazione lavorativa della “colf” di CP_1 familgia, che aveva aiutato il nucleo familiare nelle faccende domestiche dal 2011 al gennaio 2014; spese ammontanti complessivamente ad € 49.372,86;
- la convivenza more uxorio era cessata nel 2014; lei, di professione Notaio, aveva trasferito la propria sede lavorativa a Padova, mentre il compagno era rimasto a vivere a Correggio con il figlio SS, all'epoca minorenne, nella casa familiare, assegnata al padre dal Tribunale di Reggio Emilia con decreto emesso nel giugno 2016;
- il figlio SS, nel frattempo divenuto maggiorenne, si era poi iscritto all'Università di Padova e lì si era trasferito a vivere, cosicché il Tribunale di Reggio Emilia, investito della questione, aveva revocato l'assegnazione della casa familiare al padre, e quest'ultimo, anche dopo il provvedimento di revoca, aveva continuato ad occupare in via esclusiva l'immobile, che era in comproprietà tra le due parti al 50% ciascuno.
pagina 4 di 14 Tanto premesso e dedotto, l'attrice concludeva formulando le domande di condanna del convenuto così come sopra meglio specificate, chiedendo in sintesi: il pagamento dell'importo di € 740,173,48, oltre interessi;
il pagamento pro quota al 50% degli interessi futuri su entrambi i finanziamenti accesi presso e;
il pagamento di una indennità di occupazione pari ad € 2.000,00 mensili per la ex Pt_2 CP_3 casa familiare di Correggio in comproprietà ed occupata in via esclusiva dal convenuto;
infine la restituzione dei beni personali elencati al documento n. 29.
Il convenuto , costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_2 depositata in data 03/03/2022, contestava la fondatezza delle pretese dell'attrice, chiedendo di respingerle, e in via subordinata riconvenzionale, nella ipotesi in cui fossero state in tutto o in parte accolte le domande avversarie, chiedeva la condanna della al pagamento della metà delle CP_1 spese da lui sostenute, dal 2014, per la manutenzione straordinaria del giardino della ex casa familiare in comproprietà (€ 12.000,00), per il barbecue in muratura fatto costruire e costato circa € 4.000,00, e per l'installazione dell'impianto di condizionamento (costato circa € 20.000,00); per un totale quindi pari ad € 36.000,00, la cui metà, pari ad € 18.000,00, veniva richiesta a rimborso all'attrice.
Il convenuto, in merito alla domanda avversaria di pagamento dell'importo di € 740.173,48, eccepiva in via preliminare l'avvenuta prescrizione estintiva. Nel merito, ne rilevava l'infondatezza, innanzitutto perché non vi era mai stato alcun accordo tra le parti in base al quale il convenuto si sarebbe impegnato, come ex adverso sostenuto, a riconoscere all'attrice il 50% delle somme elencate dall'attrice nell'atto di citazione. In ogni caso, parte convenuta evidenziava la non ripetibilità, ai sensi dell'art. 2034 cod. civ., degli esborsi suddetti, in quanto consapevolmente e spontaneamente effettuati dall'attrice in favore del nucleo familiare, nel corso della relazione more uxorio connotata dalla nascita del figlio SS ed in costanza di convivenza familiare, osservando dunque che detti esborsi fossero sorretti da cause riconducibili a quelle di cui all'art. 2034 c.c. ed erano altresì adeguati e proporzionati rispetto alle agiate condizioni economiche e patrimoniali di cui godeva la Più CP_1 modesta, invece, evidenziava il convenuto, era la propria situazione reddituale e patrimoniale negli anni della convivenza, e tale sua personale condizione economica non gli avrebbe permesso di contrarre mutui d'importo considerevole o assumere gli altri gravosi impegni di natura patrimoniale menzionati dalla controparte. In via alternativa o in via concorrente, per quanto eventualmente non adeguato o proporzionale, il convenuto sosteneva che l'irrepetibilità degli esborsi sostenuti dall'attrice derivava dalla loro natura di donazioni indirette fatte dalla in suo favore. Sottolineava inoltre, in CP_1 relazione ad alcuni degli importi elencati dall'attrice, che non fosse dimostrato che il pagamento fosse stato fatto per intero da quest'ultima; negava poi che il finanziamento contratto con di € Pt_2
pagina 5 di 14 200.000,00 fosse stato destinato dalla per la metà (€ 100.000,00), al pagamento dei debiti CP_1 sorti in occasione della vertenza RG 5163/2010 (vertenza in materia di appalto). Parte_1
Quanto alla domanda attorea di pagamento del 50% degli interessi già corrisposti e di quelli futuri sui mutui contratti rispettivamente con nel 2007 e con nel 2014, ne evidenziava CP_3 Pt_2
l'infondatezza, non risultando comprensibile il fondamento giuridico di una tale domanda, ed essendo quest'ultima generica ed indeterminata, anche sul piano numerico, per gli interessi futuri, tenuto conto della variabilità del parametro di riferimento/indicizzazione cui sono soggetti i finanziamenti.
Quanto infine alla domanda di condanna al pagamento di una indennità di occupazione della ex casa familiare, il convenuto nulla opponeva al pagamento di una somma a tale titolo, non contestandone pertanto l'an. Ne contestava invece il quantum e la data di decorrenza (non già dalla data di revoca dell'assegnazione della casa familiare come preteso dall'attrice, bensì dalla data in cui l'indennità era stata formalmente richiesta).
Alla prima udienza del 24/03/2022, venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
All'esito del deposito delle memorie, la causa veniva istruita tramite prova per interrogatorio formale e prova testimoniale, nonché tramite CTU estimativa (geom. ), finalizzata ad accertare Persona_4 il valore locativo dell'immobile sito a Correggio in via Montessori n°1; veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 12/06/2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.
Fatte queste premesse, partendo dalla prima domanda formulata dalla parte attrice, con la quale quest'ultima ha richiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di € 740,173,48, oltre interessi, la domanda è infondata e va, di conseguenza, respinta.
Vi sono innanzitutto una serie di importi, tra quelli elencati dall'attrice nell'atto di citazione (pagg. 6-7-
8), in relazione ai quali non vi è la prova che il pagamento fosse stato effettuato per intero dall'attrice.
In particolare, il prezzo di acquisto dell'immobile comune sito in Correggio, Via Montessori n. 1, ex casa familiare, risulta nel rogito indicato nella misura di € 400.000,00. Parte attrice ha allegato di avere pagato al 100% il prezzo, ed ha altresì dedotto che il convenuto le aveva promesso e si era quindi assunto l'impegno di rimborsarle la metà (€ 200.000,00).
Tuttavia, parte attrice non ha fornito prova di aver effettuato lei stessa, per intero, il predetto pagamento.
Invero, dall'atto di compravendita del 23/05/2006 prodotto, risulta che il prezzo era stato pagato “dalla parte acquirente”, ossia dai sig.ri e ma non si evince la prova che il pagamento CP_2 CP_1
pagina 6 di 14 fosse stato eseguito per intero dalla (doc. attoreo n. 1); né tale prova è emersa dalle CP_1 deposizioni testimoniali, o da altri documenti.
Inoltre, quanto alle connesse spese notarili pari ad € 10.518,47, pur essendo stata emessa la fattura n.
276 del 22.06.2006 del notaio di Bologna nei confronti della (doc. attoreo n. Persona_5 CP_1
2), non è provato quale soggetto abbia poi in concreto effettuato il relativo pagamento, e la circostanza del pagamento effettuato per intero dalla è stata contestata dal convenuto. CP_1
Vi sono poi i seguenti ulteriori pagamenti, relativi alla “vertenza in materia di appalto Parte_1
(causa RG 5163/2010), in relazione ai quali manca la prova della loro esecuzione in via esclusiva da parte della CP_1
- il compenso del CTU Geom. pari ad € 3.020,16 (doc. attoreo n. 32), in quanto la Per_2 fattura prodotta in atti è intestata sia a che a , e l'attrice Controparte_1 Controparte_2 non ha provato il pagamento da parte sua dell'intero importo;
- l'imposta di registro relativa alla sentenza 1575/2013 del Tribunale di Reggio Emilia, pari ad €
565,54, non essendo il modello F24 prodotto in atti quietanzato (doc. n. 15 fasc. attrice).
Sempre con riferimento alle spese legate al contenzioso RG 5163/2010, risulta carente, sul piano probatorio, l'allegazione attorea secondo cui circa la metà (€ 100.000,00) dell'importo ottenuto a prestito dall'attrice da parte di nel marzo 2014 (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione), sarebbe stata Pt_2 impiegata per far fronte a pagamenti relativi al contenzioso RG 5163/2010.
Quanto invece ai pagamenti relativi alla causa di divisione RG 6081/2006, manca la prova che la
[...] abbia pagato per intero: gli importi di cui all'atto di compravendita del 26/06/2012 (€ 6.000,00 CP_1
+ € 1.746,72) ed il compenso del notaio Zanichelli pari ad € 530,00 (cfr. doc. attoreo n. 18), mancando anche in questo caso la prova di quale soggetto abbia in concreto effettuato il relativo pagamento;
il compenso del consulente tecnico di parte geom. pari ad € 624,00 (doc. attoreo n. 20), Per_3 trattandosi di fattura cointestata ad entrambe le parti;
il compenso del consulente tecnico d'ufficio geom. ari ad € 1.182,48 (doc. attoreo n. 33), trattandosi di fattura non quietanzata, cointestata Per_1 ad entrambe le parti, e mancando comunque la prova del relativo pagamento, così come la fattura di €
731,32 relativa al compenso del c.t.u. geom. ella causa RG 2902/2007 (doc. attoreo n. 19). Per_1
3.
Con riguardo poi al prezzo di acquisto della casa familiare e relative spese notarili (€ 400.000,00 + €
10.518,47), nonché alle spese di ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione familiare (€
922.220,44 meno i recuperi fiscali per € 115.909,00), ed infine in relazione alle spese relative alla vertenza di divisione RG 6081/2006 (€ 6.000,00 + € 1.746,72 + € 530,00 + € 624,00 + € 1.182,48 + € pagina 7 di 14 731,32), parte attrice, nell'atto di citazione, ha fondato la propria domanda su di una specifica causa petendi, ossia su di una promessa di pagamento che il convenuto avrebbe fatto nei suoi confronti, avente ad oggetto il pagamento alla della metà di tali somme. CP_1
Di tale promessa di pagamento, tuttavia, recisamente contestata dal convenuto, non vi è prova.
Non vi è quindi prova del titolo (promessa di pagamento) sul quale l'attrice ha fondato la sua pretesa creditoria;
in altri termini, l'attrice non ha dato prova della causa petendi posta nell'atto di citazione, con specifico riferimento agli importi sopra indicati, a fondamento delle sue conclusioni.
4.
Anche a voler qualificare la domanda di parte attrice come azione di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., come pare accennare la difesa attorea nell'oggetto della prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., la domanda sarebbe ugualmente infondata.
L'attrice, durante la convivenza more uxorio con il convenuto connotata dalla presenza del figlio
SS (nato il [...]), durata 14 anni (dal 2000 al 2014) e preceduta da 11 anni di frequentazione, aveva spontaneamente deciso di farsi carico delle spese di ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione del nucleo familiare, delle spese della connessa causa di appalto
RG 5163/2010, nonché delle spese della collaboratrice domestica (dal 2011 al 2014 pari ad €
49.372,86).
Tali prestazioni vanno qualificate come prestazioni effettuate dalla odierna attrice in esecuzione di obbligazioni naturali, come tali irripetibili ai sensi dell'art. 2034 cod. civ., trovando esse giustificazione nei doveri di carattere morale e civile di solidarietà e di reciproca assistenza nei confronti del partner e del figlio, e non travalicando le stesse i limiti di proporzionalità e di adeguatezza rispetto ai mezzi di cui l'adempiente disponeva e all'interesse da soddisfare.
La conclusione è coerente con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dal convenuto nella comparsa conclusionale, la quale ha affermato: “con specifico riferimento ai doveri morali e sociali, che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio, i versamenti di denaro eseguiti da un convivente a favore dell'altro durante la convivenza costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale e cioè l'esecuzione di un dovere morale e sociale, con conseguente impossibilità di chiederne la restituzione. Tali dazioni vanno generalmente intese come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo …” (Cassazione civile sez. III, 30/04/2025, n.11337).
A monte vi è da considerare che "L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato pagina 8 di 14 invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. E', pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto
- e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza" (Cass. n. 11330 del 15/05/2009).
Nel solco del principio che precede, la Corte di Cassazione ha quindi più volte ribadito che le prestazioni patrimoniali compiute a vantaggio del convivente more uxorio possono configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale allorché tali prestazioni risultino adeguate alle circostanze e proporzionate all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens (Cass. n. 3713 del
13/03/2003; Cass. n. 14732 del 07/06/2018; Cass. n. 11303 del 12/06/2020).
Ebbene, nel caso di specie, i pagamenti risultano effettuati nell'interesse del nucleo familiare (quando la famiglia era unita) ed appaiono adeguati e proporzionati alla condizione economica e sociale della
CP_1
Quest'ultima svolge dal 2001 la professione di Notaio, che in costanza di convivenza con il le CP_2 garantiva cospicui proventi, essendo non contestato che ella percepisse “un reddito annuale di oltre
300.000,00 euro” (cfr. allegazione del convenuto a pag. 10 della comparsa costitutiva, non contestata dall'attrice).
A conferma dell'impegno lavorativo della nella sua professione di Notaio, si rimanda alla CP_1 deposizione testimoniale della teste (amica dell'attrice e sua dipendente sino al 2007 Testimone_1 in qualità di colf/baby sitter), la quale, all'udienza del 14/02/2023, ha dichiarato che, nel periodo dal
2001 al 2007, la “trascorreva spesso fuori casa circa 12 ore al giorno per motivi di lavoro” CP_1
(verbale d'udienza del 14/02/2023).
Di contro dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dal convenuto ai docc. da 1 a 16 della comparsa di costituzione e risposta, risulta che i redditi di quest'ultimo fossero di gran lunga inferiori a quelli della compagna, senza che vi sia prova e/o offerta di prova della inattendibilità dei redditi dallo stesso dichiarati.
Il nucleo familiare godeva di certo di un tenore di vita superiore alla media;
lo si evince non solo dalle fotografie prodotte, raffiguranti tra l'altro momenti delle vacanze estive trascorsi in barca, ma anche dall'entità del contributo di mantenimento del figlio (all'epoca minorenne) SS che il Tribunale pose a carico della quando la coppia si separò (€ 800,00 mensili, rivalutabili annualmente CP_1 sulla base degli indici Istat), essendo noto che l'art. 337 ter, comma 4, c.c., tra i parametri per la pagina 9 di 14 quantificazione dell'assegno periodico di mantenimento, contempla proprio “il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, oltre che la proporzionalità rispetto alle condizioni economiche, nella specie agiate, del genitore obbligato. Al riguardo, sempre con riguardo al tenore di vita, è significativo ad esempio che, come affermato dalla stessa attrice, il figlio SS frequentasse, nel periodo estivo, il Circolo di Equitazione di Reggio Emilia (v. fotografia di cui al doc. attoreo n. 86).
Infine, gli esborsi per la collaboratrice domestica (tipica spesa sostenuta nell'interesse familiare), e dunque il fatto che la famiglia si avvalesse dell'ausilio di una colf, non fanno altro che confermare l'alto tenore di vita di cui godeva la famiglia in costanza di convivenza more uxorio, che è verosimile fosse garantito in via prevalente, in ragione della disparità reddituale di cui si è dato conto più sopra, dai proventi dell'attività professionale di Notaio svolta dall'attrice.
In definitiva, traendo le conclusioni dalle superiori considerazioni, le spese per la ristrutturazione dell'abitazione in cui la famiglia ha vissuto unita sino al 2014, comprese quelle di mutuo e quelle della connessa causa di appalto RG 5163/2010, nonché gli esborsi pagati alla collaboratrice domestica, devono ritenersi sostenuti spontaneamente dall'attrice in costanza di convivenza more uxorio e vanno ricondotti all'adempimento di un dovere morale e sociale, così da rientrare nella previsione di irripetibilità di cui all'art. 2034 cod. civ., in quanto confacenti all'alto tenore di vita di cui godeva il nucleo familiare, adeguati quindi alle circostanze, e proporzionati rispetto alle condizioni sociali e alle risorse economiche di cui disponeva l'adempiente.
5.
Passando quindi ad esaminare l'ulteriore domanda di parte attrice di condanna del convenuto al pagamento di una indennità di occupazione per avere il convenuto occupato, in via esclusiva,
l'immobile in comproprietà al 50% ciascuno, non è contestato l'an, e dunque la debenza di tale indennità non è controversa tra le parti.
Ciò che invece risulta controverso è il quantum, nonché il dies a quo di decorrenza ed il lasso temporale dell'indennità di occupazione in questione.
Quanto al primo aspetto, ossia al quantum, ritiene questo Giudice che la controversia possa essere decisa sulla scorta del valore locativo accertato dal CTU Geom. Persona_4
In replica alle osservazioni formulate dal convenuto nella comparsa conclusionale, va rilevato che la bontà dei valori di locazione ottenuti con l'applicazione dei c.d. valori OMI forniti dall'Agenzia delle
Entrate (par. 7.1, pag. 16, CTU), è risultata corroborata dalla determinazione del valore di locazione con la formula della capitalizzazione del valore immobiliare dei fabbricati, ottenuto da un valore medio pagina 10 di 14 d'acquisto, considerate le opere di ristrutturazione eseguite, capitalizzato con un tasso d'interesse annuo noto, espresso dal mercato immobiliare (par. 7.2, pagg. 17-18, CTU).
I due valori sono risultati molto vicini (il valore Omi pari ad € 3.145,36/mese, l'altro pari ad €
3.093,45/mese), e ciò - come condivisibilmente concluso dal CTU nelle sue controdeduzioni depositate in data 14/03/2025 - non fa che dimostrare che l'uno rappresenta la conferma dell'altro, “vista la loro
“vicinanza”, mentre il risultato finale è stato definito dalla media tra essi, che ha contribuito ulteriormente ad affinarne la bontà del valore risultante”.
Il consulente tecnico di parte convenuta non è stato in grado di fornire dati tecnici attendibili e valutazioni alternative che possano inficiare le conclusioni cui è giunto il CTU;
conclusioni che, pertanto, vengono condivise e fatte proprie da questo Giudice.
Non vi è inoltre prova che l'ottimo stato manutentivo dell'immobile fosse riconducibile alla cura e ad interventi di manutenzione posti in essere dal convenuto, in primo luogo perché, come si dirà in seguito, le spese manutentive che il asserisce di aver sostenuto non sono dimostrate, ed in CP_2 secondo luogo perché non è escluso che l'immobile, anche grazie alle opere di ristrutturazione eseguite in costanza di convivenza con la già al momento della cessazione della convivenza fosse in CP_1 uno stato conservativo non significativamente differente da quello attuale.
E' comunque dirimente osservare che, come evidenziato dal CTU, il valore OMI applicato dall'ausiliario “fa riferimento ad uno stato conservativo normale”. Il fatto poi che il CTU, nell'ambito dei valori OMI, abbia preso in considerazione un valore unitario di locazione massimo (€ 6,3/mq per l'abitazione ed € 2,7/mq per il garage), trova giustificazione, tra l'altro, nella constatazione che l'immobile in questione fosse un immobile di lusso, come chiaramente evincibile dalla documentazione fotografica allegata all'elaborato peritale.
Quanto invece alla stima aggiuntiva per il mobilio dell'abitazione, non vi è prova che gli arredi fossero di proprietà dell'attrice, né che la stessa ne abbia richiesto l'uso (ad eccezione dei beni mobili elencati al doc. attoreo n. 29, sui quali v. infra).
Ne consegue che l'indennità di occupazione debba essere stimata prendendo in considerazione il valore locativo dell'immobile così come determinato dal CTU senza considerare gli arredi, pari dunque ad un canone di locazione medio mensile di € 3.120,00 (pag. 18 relazione ctu depositata in data 05/02/2025).
In ordine al dies a quo di decorrenza dell'indennità di occupazione, le censure mosse dal convenuto in merito alla pretesa attorea di far decorrere l'indennità dalla data di revoca dell'assegnazione della casa familiare (19/11/2020), anziché dalla data in cui l'indennità fu formalmente richiesta, sono fondate.
Invero, il compimento del primo formale atto oppositivo compiuto dalla comproprietaria è CP_1 da rinvenire nella raccomandata dell'8 febbraio 2021, contenente richiesta di pagamento di una pagina 11 di 14 indennità di occupazione mensile, ovvero la proposta di un “uso mensile alternato dell'immobile”
(documento attoreo n. 22).
E' quindi dall'8 febbraio 2021 che dovrà conteggiarsi l'indennità mensile di occupazione.
Sul punto questo Giudice aderisce all'orientamento interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo il quale non può configurarsi un danno in re ipsa neppure nel caso, più grave, di occupazione di un immobile senza titolo (App. Bologna, sent. n. 1952/2018; conf. a Cass. civ., sent. n. 13071/2018).
Tale principio trova applicazione anche e, soprattutto, nell'ambito dell'uso esclusivo da parte del partecipante alla comunione, considerato che tale condotta non è di per sé illegittima.
Nessun indennizzo o “corrispettivo” può, infatti, essere riconosciuto al partecipante alla comunione per il solo fatto dell'occupazione dell'intero bene ad opera del comproprietario, ove tale condotta non sia connotata da illiceità per superamento dei limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c., in quanto l'occupazione
“integrale” trova, comunque, titolo giustificativo nella comproprietà che investe l'intero, né la legge prevede che possa essere indennizzabile un'attività lecita, ma potenzialmente dannosa;
inoltre, non valgono a dimostrare la illiceità della condotta neppure la mancata messa a disposizione dell'immobile e il mancato invito a ritirarne le chiavi (conf. Cass. civ., sent. n. 7019/2019).
Ancor più recentemente, è stato affermato che “Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo ….” (Cass. civ, sent. n. 1738/2022; conf. Cass. civ., sent. n.
2423/2015).
Nella stessa decisione, la Suprema Corte ha evidenziato la rilevanza della richiesta di pagamento formulata dal comproprietario pretermesso al fine di ottenere il pagamento della somma dovuta per la mancata fruizione della propria quota, poiché essa denota “un'evidente avversione all'uso esclusivo” dell'altro partecipante alla comunione, “ritenuto come tale in contrasto con la previsione dell'art. 1102
c.c.” . Tant'è che, in quel giudizio, la sentenza impugnata era stata cassata “quanto all'individuazione della data di decorrenza dell'obbligo dell'attrice di corrispondere una quota parte dei frutti civili del bene, in corrispondenza dell'uso esclusivo fattone…dovendo il giudice di rinvio quindi rideterminare le somme dovute a tale titolo della ricorrente”.
Nel caso di specie, la ha manifestato valida ed efficace opposizione all'uso esclusivo da CP_1 parte dell'ex compagno con l'invio della citata raccomandata dell'8 febbraio 2021 (doc. attoreo CP_2
pagina 12 di 14 n. 22), ossia qualche mese dopo la pronuncia del decreto del Tribunale di Reggio Emilia del 19 novembre 2020 che aveva revocato l'assegnazione della casa familiare all'odierno convenuto (doc. attoreo n. 24), ed è quindi dall'8 febbraio 2021 che si configura la violazione dell'art. 1102 c.c. con le relative conseguenze risarcitorie.
Ai fini della quantificazione del danno, si è detto che debba farsi riferimento alla relazione redatta dal
C.T.U. geom. che, senza considerare gli arredi, ha indicato in € 3.120,00 mensili il Persona_4 valore locativo dell'immobile.
Detto importo deve essere decurtato della metà, in ragione della comproprietà spettante all'attrice nella misura del 50% (€ 3.120,00 : 2 = € 1.560,00).
Quanto al periodo, il risarcimento è dovuto a far data dalla raccomandata dell'8 febbraio 2021 sino ad oggi, essendo incontestato che tuttora il convenuto utilizzi in modo esclusivo l'immobile de quo.
Occorre pertanto moltiplicare la somma di € 1.560,00 per il periodo dall'8 febbraio 2021 sino ad oggi
(55 mesi), col risultato che il risarcimento spettante all'attrice è pari a complessivi € 85.800,00 (€
1.560,00 x 55 mesi = € 85.800,00).
Sono inoltre dovuti gli interessi legali su tale somma, che si stima equo far decorrere dalla data di deposito dell'elaborato peritale del CTU (05/02/2025).
6.
Le spese di manutenzione della ex casa familiare in comproprietà tra le parti, che il convenuto ha chiesto, in via subordinata e riconvenzionale, per la metà a rimborso, non sono provate.
7.
Parte attrice ha infine domandato la condanna del convenuto alla restituzione dei «propri effetti e beni personali e di famiglia presenti nell'immobile in Correggio come da elenco non esaustivo di cui al doc.
n. 29».
Il convenuto non ha mosso alcuna contestazione in ordine alla proprietà, in capo all'attrice, dei beni di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 dell'elenco contenuto nel menzionato documento attoreo n. 29.
Va inoltre incluso nella condanna di restituzione anche il “Rolex d'oro senza cinturino” indicato al n.
7) del predetto elenco, posto che è incontestato che il bene fosse in origine di proprietà dell'attrice, ed il convenuto non ha provato che l'orologio (come dallo stesso asserito) gli fu poi donato dall'attrice.
Quanto agli altri beni mobili elencati, alcuni non sono individuati con sufficiente grado di specificità
(“biancheria da casa varia”, “alcuni gioielli”, “una lettera di un politico importante del '900”, “i libri del nonno della mamma ); per altri non è provato che essi fossero di proprietà CP_1 CP_1
pagina 13 di 14 esclusiva della Al riguardo la deposizione testimoniale della teste CP_1 Testimone_2
(sorella dell'attrice) all'udienza dell'11/10/2022, è risultata generica e come tale non utile ai fini della decisione.
8.
L'esito del giudizio, se valutato nel suo complesso, è caratterizzato da una reciproca soccombenza, e ciò giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Risulta infatti respinta la prima domanda di condanna formulata da parte attrice, e di contro è stata respinta la domanda riconvenzionale del convenuto.
Sull'indennità di occupazione dell'immobile comune, è riscontrabile una reciproca soccombenza sul quantum, così come è ravvisabile una reciproca soccombenza sulla domanda restitutoria di beni mobili formulata da parte attrice.
In ragione della reciproca soccombenza e della conseguente compensazione delle spese di lite, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 06/02/2025, vanno poste in via definitiva per metà a carico dell'attrice e per la restante metà a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) respinge la domanda di parte attrice di condanna del convenuto al pagamento dell'importo di €
740.173,48, nonché la domanda attorea di condanna al pagamento del 50% degli interessi futuri sui finanziamenti e Pt_2 CP_3
2) condanna il convenuto a pagare all'attrice per il titolo di cui Controparte_2 Controparte_1 in motivazione, la somma di € 85.800,00, oltre interessi legali dal 05/02/2025 sino all'effettivo soddisfo;
3) respinge la domanda subordinata e riconvenzionale formulata dal convenuto;
4) condanna il convenuto alla consegna, in favore dell'attrice Controparte_2 Controparte_1 dei beni indicati ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dell'elenco contenuto nel documento attoreo n. 29;
5) dichiara compensate le spese di lite tra le parti;
6) pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 06/02/2025, per metà a carico dell'attrice e per la restante metà a carico del convenuto.
Reggio Emilia, 3 ottobre 2025 Il Giudice dott. Damiano Dazzi pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG IL
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 4942/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. TESTA LORENZO e dell'avv. TESTA Controparte_1
ILARIA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in GALLERIA EUROPA N.
3, PADOVA;
ATTRICE contro
, con il patrocinio dell'avv. BERTANI BRUNELLA, e dell'avv. NIRONI Controparte_2
RR LE, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Bertani Brunella in
VIALE REGINA ELENA n. 13/2, EG IL;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in data 11/06/2025 in vista dell'udienza in trattazione scritta del 12/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Co Con atto di citazione spedito in data 29/11/2021 ed iscritto a ruolo il 03/12/2021, CP_1 conveniva in giudizio l'ex compagno convivente , con il quale era intercorsa Controparte_2 convivenza more uxorio dal luglio 2000 al 2014 preceduta da circa 11 anni di frequentazione, per ottenerne la condanna al pagamento dell'importo di € 740.173,48 o di altra somma ritenuta di giustizia,
pagina 1 di 14 con gli interessi legali dall'08/08/2016 al saldo, corrispondente alla metà di quanto dalla stessa pagato, in costanza di convivenza more uxorio, per:
- l'acquisto della casa adibita ad abitazione familiare (€ 400.000,00), oltre alle spese notarili (€
10.518,47);
- l'esecuzione di lavori di ristrutturazione sul predetto immobile pari ad € 922.220,44, da cui occorreva detrarre i recuperi fiscali per € 115.909,00 (€ 922.220,44 – 115.909,00 = €
806.311,44);
- gli interessi pari ad € 83.209,19 versati dall'attrice per il mutuo contratto con la per CP_3 finanziare tali lavori di ristrutturazione;
- un accordo transattivo concluso in seguito alla sentenza emessa nella causa innanzi al Tribunale di Reggio Emilia RG 5163/2010 (“vertenza in materia di appalto), che aveva Parte_1 comportato il pagamento in favore dell'impresa edile della somma complessiva di € Parte_1
97.781,00, oltre al pagamento delle spese legali (Avv. Cavazzuti) per € 1.747,20, dell'imposta di registro relativa alla sentenza (€ 565,54), del compenso del consulente tecnico di parte geom.
(€ 2.170,74) e del CTU geom. (€ 3.020,16), nonché il ricorso ad un Per_1 Per_2 finanziamento , per far fronte a tali spese, i cui interessi versati dalla alla Pt_2 CP_1
erano ammontati a circa € 14.508,24, con l'aggiunta delle spese notarili per il mutuo Pt_2 ipotecario pari ad € 327,60 ;
- un accordo su di una vertenza di divisione immobiliare innanzi al Tribunale di Reggio, avente ad oggetto un terreno in comproprietà della coppia con altri (causa RG Parte_3
6081/2006), formalizzato in data 26/06/2012, che aveva comportato l'esborso di un conguaglio di € 6.000,00, oltre al pagamento di una somma pari ad € 1.746,72 per l'acquisto di un'area di terreno di mq 16, nonché il pagamento di spese notarili per € 530,00, di un compenso al CTU geom. ari ad € 1.182,48 e ad € 731,32, e del compenso del proprio consulente tecnico Per_1 di parte geom. pari ad € 624,00; Per_3
- il pagamento della domestica, dal 2011 al gennaio 2014, per complessivi € 49.372,86; così per un totale pari ad € 1.480.346,96, la cui metà, pari ad € 740.173,48, l'attrice chiedeva in restituzione all'ex compagno convivente . Controparte_2
L'attrice chiedeva inoltre la condanna del convenuto al pagamento del 50% degli interessi futuri che la stessa sarebbe stata chiamata a pagare in futuro a ed a per i due summenzionati CP_3 Pt_2 finanziamenti.
Domandava altresì la condanna dell'ex compagno al pagamento di una somma Controparte_2 mensile di € 2.000,00, “a titolo di indennità di occupazione esclusiva» della ex casa familiare sita in pagina 2 di 14 Correggio (RE), “a far data dal 19 novembre 2020” (data del decreto con il quale il Tribunale di
Reggio Emilia aveva revocato l'assegnazione della casa familiare al in origine a quest'ultimo CP_2 assegnata ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. con decreto del 14/06/2016 in quanto genitore collocatario del figlio minore della coppia SS, nato in data [...]), “fino alla cessazione dell'attuale sua esclusiva occupazione dell'immobile”.
Infine, l'attrice domandava “condannarsi a restituire a i propri Controparte_2 Controparte_1 effetti e beni personali e di famiglia presenti nell'immobile in Correggio come da elenco non esaustivo di cui al doc. 29”.
In particolare, l'attrice, a fondamento delle proprie domande, deduceva che:
- ella aveva iniziato, nel luglio 2000, dopo circa undici anni di frequentazione e già al terzo mese di gravidanza, una convivenza more uxorio, in Correggio (RE), con (di professione Controparte_2 assicuratore);
- dalla loro unione era nato, in data 28 gennaio 2001, il figlio SS;
- in data 23 maggio 2006, l'attrice ed il convenuto avevano acquistato, ciascuno per la quota indivisa di
1/2, un immobile sito in Correggio, Via Montessori n. 1 (catastalmente Via Zanichelli), da adibire a nuova casa familiare;
- il prezzo dell'immobile acquistato, pari ad € 400.000,00, nonché le relative spese notarili, pari ad €
10.518,47, erano stati pagati per intero dalla alla quale il aveva promesso di CP_1 CP_2 rimborsare la metà;
- la coppia aveva successivamente deciso di ristrutturare l'immobile acquistato, affidando, nel 2006,
l'esecuzione dei lavori all'impresa edile NA LU S.r.l., per finanziare i quali, in data 13 luglio
2007, l'attrice aveva stipulato con un mutuo fondiario di € 700.000,00, le cui rate mensili erano CP_3 state sempre corrisposte alla banca in via esclusiva dalla CP_1
- l'importo dei lavori di ristrutturazione e di parte dell'arredo (cucina), pari ad € 922.220,44, era stato interamente pagato dall'attrice “per usufruire a pieno dei bonus o recuperi fiscali” ammontanti ad €
115.909,00, “il tutto sempre con la non mantenuta promessa del di pagare la sua parte”; CP_2
- il contenzioso successivamente sorto avanti il Tribunale di Reggio Emilia (n. 5163/2010 R.G.) tra la coppia (da una parte) e l'impresa appaltatrice NA LU S.r.l. (dall'altra), Parte_4 dopo la sentenza che aveva sancito la soccombenza della coppia si era definito con Parte_4 un accordo in data 12/12/2013, che aveva comportato il pagamento in favore dell'impresa appaltatrice
NA Srl della somma complessiva di € 97.781,00 (€ 3.000,00 + € 94.781,00), somma quest'ultima pagata per intero dalla la quale aveva altresì pagato € 1.747,20 all'Avv. CP_1
RE Cavazzuti per l'attività prestata quale difensore, € 565,54 per l'imposta di registro relativa alla pagina 3 di 14 sentenza, € 2.170,74 al Geom. per l'attività prestata quale consulente tecnico di parte Controparte_4 ed € 3.020,16 al Geom. per l'attività prestata quale consulente tecnico d'ufficio; Controparte_5
- nel marzo 2014, l'attrice aveva ottenuto da un ulteriore finanziamento di € 200.000,00, di Pt_2 cui circa 100.000,00 euro erano stati dalla stessa utilizzati «per far fronte ai suddetti pagamenti relativi alla vertenza ; Parte_1
- nel 2006 la coppia aveva promosso, avanti il Tribunale di Reggio Emilia, nei confronti di altri comproprietari, un giudizio divisorio (n. 6081/2006 R.G.) per chiedere lo scioglimento della comunione immobiliare esistente su di un terreno, e la causa era stata definita con sentenza dell'aprile
2010, seguita da un accordo formalizzato tra i condividenti in data 26/06/2012, in base al quale la coppia era risultata assegnataria di una porzione di terreno di 367 mq, debitrice Parte_3 dell'importo di € 6.000,00 a titolo di conguaglio, e obbligata all'acquisto, per la quota indivisa di ½ ciascuno, di una porzione di terreno di 16 mq al prezzo di € 1.746,72; importi, questi ultimi (€ 6.000,00
+ € 1.746,72), pagati per intero dalla la quale aveva altresì pagato € 530,00 quale quota di CP_1 spese notarili di competenza della coppia relative all'atto notarile del 26 giugno 2012, € 624,00 al
Geom. per l'attività prestata quale consulente tecnico di parte nel giudizio divisorio, € CP_6
1.182,48 al Geom. per l'attività prestata quale consulente tecnico d'ufficio nel Controparte_4 giudizio divisorio, nonché € 731,32 al Geom. per l'attività prestata quale consulente Controparte_4 tecnico d'ufficio in altro giudizio promosso dalla coppia (causa n. 2902/2007 R.G. sempre avanti il
Tribunale di Reggio Emilia), avente ad oggetto la violazione di distanze legali;
ed anche per tutti i predetti importi era rimasta “vana la promessa del di pagare la sua metà”; Controparte_2
- la aveva pagato per intero anche le spese per la prestazione lavorativa della “colf” di CP_1 familgia, che aveva aiutato il nucleo familiare nelle faccende domestiche dal 2011 al gennaio 2014; spese ammontanti complessivamente ad € 49.372,86;
- la convivenza more uxorio era cessata nel 2014; lei, di professione Notaio, aveva trasferito la propria sede lavorativa a Padova, mentre il compagno era rimasto a vivere a Correggio con il figlio SS, all'epoca minorenne, nella casa familiare, assegnata al padre dal Tribunale di Reggio Emilia con decreto emesso nel giugno 2016;
- il figlio SS, nel frattempo divenuto maggiorenne, si era poi iscritto all'Università di Padova e lì si era trasferito a vivere, cosicché il Tribunale di Reggio Emilia, investito della questione, aveva revocato l'assegnazione della casa familiare al padre, e quest'ultimo, anche dopo il provvedimento di revoca, aveva continuato ad occupare in via esclusiva l'immobile, che era in comproprietà tra le due parti al 50% ciascuno.
pagina 4 di 14 Tanto premesso e dedotto, l'attrice concludeva formulando le domande di condanna del convenuto così come sopra meglio specificate, chiedendo in sintesi: il pagamento dell'importo di € 740,173,48, oltre interessi;
il pagamento pro quota al 50% degli interessi futuri su entrambi i finanziamenti accesi presso e;
il pagamento di una indennità di occupazione pari ad € 2.000,00 mensili per la ex Pt_2 CP_3 casa familiare di Correggio in comproprietà ed occupata in via esclusiva dal convenuto;
infine la restituzione dei beni personali elencati al documento n. 29.
Il convenuto , costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_2 depositata in data 03/03/2022, contestava la fondatezza delle pretese dell'attrice, chiedendo di respingerle, e in via subordinata riconvenzionale, nella ipotesi in cui fossero state in tutto o in parte accolte le domande avversarie, chiedeva la condanna della al pagamento della metà delle CP_1 spese da lui sostenute, dal 2014, per la manutenzione straordinaria del giardino della ex casa familiare in comproprietà (€ 12.000,00), per il barbecue in muratura fatto costruire e costato circa € 4.000,00, e per l'installazione dell'impianto di condizionamento (costato circa € 20.000,00); per un totale quindi pari ad € 36.000,00, la cui metà, pari ad € 18.000,00, veniva richiesta a rimborso all'attrice.
Il convenuto, in merito alla domanda avversaria di pagamento dell'importo di € 740.173,48, eccepiva in via preliminare l'avvenuta prescrizione estintiva. Nel merito, ne rilevava l'infondatezza, innanzitutto perché non vi era mai stato alcun accordo tra le parti in base al quale il convenuto si sarebbe impegnato, come ex adverso sostenuto, a riconoscere all'attrice il 50% delle somme elencate dall'attrice nell'atto di citazione. In ogni caso, parte convenuta evidenziava la non ripetibilità, ai sensi dell'art. 2034 cod. civ., degli esborsi suddetti, in quanto consapevolmente e spontaneamente effettuati dall'attrice in favore del nucleo familiare, nel corso della relazione more uxorio connotata dalla nascita del figlio SS ed in costanza di convivenza familiare, osservando dunque che detti esborsi fossero sorretti da cause riconducibili a quelle di cui all'art. 2034 c.c. ed erano altresì adeguati e proporzionati rispetto alle agiate condizioni economiche e patrimoniali di cui godeva la Più CP_1 modesta, invece, evidenziava il convenuto, era la propria situazione reddituale e patrimoniale negli anni della convivenza, e tale sua personale condizione economica non gli avrebbe permesso di contrarre mutui d'importo considerevole o assumere gli altri gravosi impegni di natura patrimoniale menzionati dalla controparte. In via alternativa o in via concorrente, per quanto eventualmente non adeguato o proporzionale, il convenuto sosteneva che l'irrepetibilità degli esborsi sostenuti dall'attrice derivava dalla loro natura di donazioni indirette fatte dalla in suo favore. Sottolineava inoltre, in CP_1 relazione ad alcuni degli importi elencati dall'attrice, che non fosse dimostrato che il pagamento fosse stato fatto per intero da quest'ultima; negava poi che il finanziamento contratto con di € Pt_2
pagina 5 di 14 200.000,00 fosse stato destinato dalla per la metà (€ 100.000,00), al pagamento dei debiti CP_1 sorti in occasione della vertenza RG 5163/2010 (vertenza in materia di appalto). Parte_1
Quanto alla domanda attorea di pagamento del 50% degli interessi già corrisposti e di quelli futuri sui mutui contratti rispettivamente con nel 2007 e con nel 2014, ne evidenziava CP_3 Pt_2
l'infondatezza, non risultando comprensibile il fondamento giuridico di una tale domanda, ed essendo quest'ultima generica ed indeterminata, anche sul piano numerico, per gli interessi futuri, tenuto conto della variabilità del parametro di riferimento/indicizzazione cui sono soggetti i finanziamenti.
Quanto infine alla domanda di condanna al pagamento di una indennità di occupazione della ex casa familiare, il convenuto nulla opponeva al pagamento di una somma a tale titolo, non contestandone pertanto l'an. Ne contestava invece il quantum e la data di decorrenza (non già dalla data di revoca dell'assegnazione della casa familiare come preteso dall'attrice, bensì dalla data in cui l'indennità era stata formalmente richiesta).
Alla prima udienza del 24/03/2022, venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
All'esito del deposito delle memorie, la causa veniva istruita tramite prova per interrogatorio formale e prova testimoniale, nonché tramite CTU estimativa (geom. ), finalizzata ad accertare Persona_4 il valore locativo dell'immobile sito a Correggio in via Montessori n°1; veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 12/06/2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.
Fatte queste premesse, partendo dalla prima domanda formulata dalla parte attrice, con la quale quest'ultima ha richiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di € 740,173,48, oltre interessi, la domanda è infondata e va, di conseguenza, respinta.
Vi sono innanzitutto una serie di importi, tra quelli elencati dall'attrice nell'atto di citazione (pagg. 6-7-
8), in relazione ai quali non vi è la prova che il pagamento fosse stato effettuato per intero dall'attrice.
In particolare, il prezzo di acquisto dell'immobile comune sito in Correggio, Via Montessori n. 1, ex casa familiare, risulta nel rogito indicato nella misura di € 400.000,00. Parte attrice ha allegato di avere pagato al 100% il prezzo, ed ha altresì dedotto che il convenuto le aveva promesso e si era quindi assunto l'impegno di rimborsarle la metà (€ 200.000,00).
Tuttavia, parte attrice non ha fornito prova di aver effettuato lei stessa, per intero, il predetto pagamento.
Invero, dall'atto di compravendita del 23/05/2006 prodotto, risulta che il prezzo era stato pagato “dalla parte acquirente”, ossia dai sig.ri e ma non si evince la prova che il pagamento CP_2 CP_1
pagina 6 di 14 fosse stato eseguito per intero dalla (doc. attoreo n. 1); né tale prova è emersa dalle CP_1 deposizioni testimoniali, o da altri documenti.
Inoltre, quanto alle connesse spese notarili pari ad € 10.518,47, pur essendo stata emessa la fattura n.
276 del 22.06.2006 del notaio di Bologna nei confronti della (doc. attoreo n. Persona_5 CP_1
2), non è provato quale soggetto abbia poi in concreto effettuato il relativo pagamento, e la circostanza del pagamento effettuato per intero dalla è stata contestata dal convenuto. CP_1
Vi sono poi i seguenti ulteriori pagamenti, relativi alla “vertenza in materia di appalto Parte_1
(causa RG 5163/2010), in relazione ai quali manca la prova della loro esecuzione in via esclusiva da parte della CP_1
- il compenso del CTU Geom. pari ad € 3.020,16 (doc. attoreo n. 32), in quanto la Per_2 fattura prodotta in atti è intestata sia a che a , e l'attrice Controparte_1 Controparte_2 non ha provato il pagamento da parte sua dell'intero importo;
- l'imposta di registro relativa alla sentenza 1575/2013 del Tribunale di Reggio Emilia, pari ad €
565,54, non essendo il modello F24 prodotto in atti quietanzato (doc. n. 15 fasc. attrice).
Sempre con riferimento alle spese legate al contenzioso RG 5163/2010, risulta carente, sul piano probatorio, l'allegazione attorea secondo cui circa la metà (€ 100.000,00) dell'importo ottenuto a prestito dall'attrice da parte di nel marzo 2014 (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione), sarebbe stata Pt_2 impiegata per far fronte a pagamenti relativi al contenzioso RG 5163/2010.
Quanto invece ai pagamenti relativi alla causa di divisione RG 6081/2006, manca la prova che la
[...] abbia pagato per intero: gli importi di cui all'atto di compravendita del 26/06/2012 (€ 6.000,00 CP_1
+ € 1.746,72) ed il compenso del notaio Zanichelli pari ad € 530,00 (cfr. doc. attoreo n. 18), mancando anche in questo caso la prova di quale soggetto abbia in concreto effettuato il relativo pagamento;
il compenso del consulente tecnico di parte geom. pari ad € 624,00 (doc. attoreo n. 20), Per_3 trattandosi di fattura cointestata ad entrambe le parti;
il compenso del consulente tecnico d'ufficio geom. ari ad € 1.182,48 (doc. attoreo n. 33), trattandosi di fattura non quietanzata, cointestata Per_1 ad entrambe le parti, e mancando comunque la prova del relativo pagamento, così come la fattura di €
731,32 relativa al compenso del c.t.u. geom. ella causa RG 2902/2007 (doc. attoreo n. 19). Per_1
3.
Con riguardo poi al prezzo di acquisto della casa familiare e relative spese notarili (€ 400.000,00 + €
10.518,47), nonché alle spese di ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione familiare (€
922.220,44 meno i recuperi fiscali per € 115.909,00), ed infine in relazione alle spese relative alla vertenza di divisione RG 6081/2006 (€ 6.000,00 + € 1.746,72 + € 530,00 + € 624,00 + € 1.182,48 + € pagina 7 di 14 731,32), parte attrice, nell'atto di citazione, ha fondato la propria domanda su di una specifica causa petendi, ossia su di una promessa di pagamento che il convenuto avrebbe fatto nei suoi confronti, avente ad oggetto il pagamento alla della metà di tali somme. CP_1
Di tale promessa di pagamento, tuttavia, recisamente contestata dal convenuto, non vi è prova.
Non vi è quindi prova del titolo (promessa di pagamento) sul quale l'attrice ha fondato la sua pretesa creditoria;
in altri termini, l'attrice non ha dato prova della causa petendi posta nell'atto di citazione, con specifico riferimento agli importi sopra indicati, a fondamento delle sue conclusioni.
4.
Anche a voler qualificare la domanda di parte attrice come azione di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., come pare accennare la difesa attorea nell'oggetto della prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., la domanda sarebbe ugualmente infondata.
L'attrice, durante la convivenza more uxorio con il convenuto connotata dalla presenza del figlio
SS (nato il [...]), durata 14 anni (dal 2000 al 2014) e preceduta da 11 anni di frequentazione, aveva spontaneamente deciso di farsi carico delle spese di ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione del nucleo familiare, delle spese della connessa causa di appalto
RG 5163/2010, nonché delle spese della collaboratrice domestica (dal 2011 al 2014 pari ad €
49.372,86).
Tali prestazioni vanno qualificate come prestazioni effettuate dalla odierna attrice in esecuzione di obbligazioni naturali, come tali irripetibili ai sensi dell'art. 2034 cod. civ., trovando esse giustificazione nei doveri di carattere morale e civile di solidarietà e di reciproca assistenza nei confronti del partner e del figlio, e non travalicando le stesse i limiti di proporzionalità e di adeguatezza rispetto ai mezzi di cui l'adempiente disponeva e all'interesse da soddisfare.
La conclusione è coerente con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dal convenuto nella comparsa conclusionale, la quale ha affermato: “con specifico riferimento ai doveri morali e sociali, che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio, i versamenti di denaro eseguiti da un convivente a favore dell'altro durante la convivenza costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale e cioè l'esecuzione di un dovere morale e sociale, con conseguente impossibilità di chiederne la restituzione. Tali dazioni vanno generalmente intese come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo …” (Cassazione civile sez. III, 30/04/2025, n.11337).
A monte vi è da considerare che "L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato pagina 8 di 14 invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. E', pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto
- e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza" (Cass. n. 11330 del 15/05/2009).
Nel solco del principio che precede, la Corte di Cassazione ha quindi più volte ribadito che le prestazioni patrimoniali compiute a vantaggio del convivente more uxorio possono configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale allorché tali prestazioni risultino adeguate alle circostanze e proporzionate all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens (Cass. n. 3713 del
13/03/2003; Cass. n. 14732 del 07/06/2018; Cass. n. 11303 del 12/06/2020).
Ebbene, nel caso di specie, i pagamenti risultano effettuati nell'interesse del nucleo familiare (quando la famiglia era unita) ed appaiono adeguati e proporzionati alla condizione economica e sociale della
CP_1
Quest'ultima svolge dal 2001 la professione di Notaio, che in costanza di convivenza con il le CP_2 garantiva cospicui proventi, essendo non contestato che ella percepisse “un reddito annuale di oltre
300.000,00 euro” (cfr. allegazione del convenuto a pag. 10 della comparsa costitutiva, non contestata dall'attrice).
A conferma dell'impegno lavorativo della nella sua professione di Notaio, si rimanda alla CP_1 deposizione testimoniale della teste (amica dell'attrice e sua dipendente sino al 2007 Testimone_1 in qualità di colf/baby sitter), la quale, all'udienza del 14/02/2023, ha dichiarato che, nel periodo dal
2001 al 2007, la “trascorreva spesso fuori casa circa 12 ore al giorno per motivi di lavoro” CP_1
(verbale d'udienza del 14/02/2023).
Di contro dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dal convenuto ai docc. da 1 a 16 della comparsa di costituzione e risposta, risulta che i redditi di quest'ultimo fossero di gran lunga inferiori a quelli della compagna, senza che vi sia prova e/o offerta di prova della inattendibilità dei redditi dallo stesso dichiarati.
Il nucleo familiare godeva di certo di un tenore di vita superiore alla media;
lo si evince non solo dalle fotografie prodotte, raffiguranti tra l'altro momenti delle vacanze estive trascorsi in barca, ma anche dall'entità del contributo di mantenimento del figlio (all'epoca minorenne) SS che il Tribunale pose a carico della quando la coppia si separò (€ 800,00 mensili, rivalutabili annualmente CP_1 sulla base degli indici Istat), essendo noto che l'art. 337 ter, comma 4, c.c., tra i parametri per la pagina 9 di 14 quantificazione dell'assegno periodico di mantenimento, contempla proprio “il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, oltre che la proporzionalità rispetto alle condizioni economiche, nella specie agiate, del genitore obbligato. Al riguardo, sempre con riguardo al tenore di vita, è significativo ad esempio che, come affermato dalla stessa attrice, il figlio SS frequentasse, nel periodo estivo, il Circolo di Equitazione di Reggio Emilia (v. fotografia di cui al doc. attoreo n. 86).
Infine, gli esborsi per la collaboratrice domestica (tipica spesa sostenuta nell'interesse familiare), e dunque il fatto che la famiglia si avvalesse dell'ausilio di una colf, non fanno altro che confermare l'alto tenore di vita di cui godeva la famiglia in costanza di convivenza more uxorio, che è verosimile fosse garantito in via prevalente, in ragione della disparità reddituale di cui si è dato conto più sopra, dai proventi dell'attività professionale di Notaio svolta dall'attrice.
In definitiva, traendo le conclusioni dalle superiori considerazioni, le spese per la ristrutturazione dell'abitazione in cui la famiglia ha vissuto unita sino al 2014, comprese quelle di mutuo e quelle della connessa causa di appalto RG 5163/2010, nonché gli esborsi pagati alla collaboratrice domestica, devono ritenersi sostenuti spontaneamente dall'attrice in costanza di convivenza more uxorio e vanno ricondotti all'adempimento di un dovere morale e sociale, così da rientrare nella previsione di irripetibilità di cui all'art. 2034 cod. civ., in quanto confacenti all'alto tenore di vita di cui godeva il nucleo familiare, adeguati quindi alle circostanze, e proporzionati rispetto alle condizioni sociali e alle risorse economiche di cui disponeva l'adempiente.
5.
Passando quindi ad esaminare l'ulteriore domanda di parte attrice di condanna del convenuto al pagamento di una indennità di occupazione per avere il convenuto occupato, in via esclusiva,
l'immobile in comproprietà al 50% ciascuno, non è contestato l'an, e dunque la debenza di tale indennità non è controversa tra le parti.
Ciò che invece risulta controverso è il quantum, nonché il dies a quo di decorrenza ed il lasso temporale dell'indennità di occupazione in questione.
Quanto al primo aspetto, ossia al quantum, ritiene questo Giudice che la controversia possa essere decisa sulla scorta del valore locativo accertato dal CTU Geom. Persona_4
In replica alle osservazioni formulate dal convenuto nella comparsa conclusionale, va rilevato che la bontà dei valori di locazione ottenuti con l'applicazione dei c.d. valori OMI forniti dall'Agenzia delle
Entrate (par. 7.1, pag. 16, CTU), è risultata corroborata dalla determinazione del valore di locazione con la formula della capitalizzazione del valore immobiliare dei fabbricati, ottenuto da un valore medio pagina 10 di 14 d'acquisto, considerate le opere di ristrutturazione eseguite, capitalizzato con un tasso d'interesse annuo noto, espresso dal mercato immobiliare (par. 7.2, pagg. 17-18, CTU).
I due valori sono risultati molto vicini (il valore Omi pari ad € 3.145,36/mese, l'altro pari ad €
3.093,45/mese), e ciò - come condivisibilmente concluso dal CTU nelle sue controdeduzioni depositate in data 14/03/2025 - non fa che dimostrare che l'uno rappresenta la conferma dell'altro, “vista la loro
“vicinanza”, mentre il risultato finale è stato definito dalla media tra essi, che ha contribuito ulteriormente ad affinarne la bontà del valore risultante”.
Il consulente tecnico di parte convenuta non è stato in grado di fornire dati tecnici attendibili e valutazioni alternative che possano inficiare le conclusioni cui è giunto il CTU;
conclusioni che, pertanto, vengono condivise e fatte proprie da questo Giudice.
Non vi è inoltre prova che l'ottimo stato manutentivo dell'immobile fosse riconducibile alla cura e ad interventi di manutenzione posti in essere dal convenuto, in primo luogo perché, come si dirà in seguito, le spese manutentive che il asserisce di aver sostenuto non sono dimostrate, ed in CP_2 secondo luogo perché non è escluso che l'immobile, anche grazie alle opere di ristrutturazione eseguite in costanza di convivenza con la già al momento della cessazione della convivenza fosse in CP_1 uno stato conservativo non significativamente differente da quello attuale.
E' comunque dirimente osservare che, come evidenziato dal CTU, il valore OMI applicato dall'ausiliario “fa riferimento ad uno stato conservativo normale”. Il fatto poi che il CTU, nell'ambito dei valori OMI, abbia preso in considerazione un valore unitario di locazione massimo (€ 6,3/mq per l'abitazione ed € 2,7/mq per il garage), trova giustificazione, tra l'altro, nella constatazione che l'immobile in questione fosse un immobile di lusso, come chiaramente evincibile dalla documentazione fotografica allegata all'elaborato peritale.
Quanto invece alla stima aggiuntiva per il mobilio dell'abitazione, non vi è prova che gli arredi fossero di proprietà dell'attrice, né che la stessa ne abbia richiesto l'uso (ad eccezione dei beni mobili elencati al doc. attoreo n. 29, sui quali v. infra).
Ne consegue che l'indennità di occupazione debba essere stimata prendendo in considerazione il valore locativo dell'immobile così come determinato dal CTU senza considerare gli arredi, pari dunque ad un canone di locazione medio mensile di € 3.120,00 (pag. 18 relazione ctu depositata in data 05/02/2025).
In ordine al dies a quo di decorrenza dell'indennità di occupazione, le censure mosse dal convenuto in merito alla pretesa attorea di far decorrere l'indennità dalla data di revoca dell'assegnazione della casa familiare (19/11/2020), anziché dalla data in cui l'indennità fu formalmente richiesta, sono fondate.
Invero, il compimento del primo formale atto oppositivo compiuto dalla comproprietaria è CP_1 da rinvenire nella raccomandata dell'8 febbraio 2021, contenente richiesta di pagamento di una pagina 11 di 14 indennità di occupazione mensile, ovvero la proposta di un “uso mensile alternato dell'immobile”
(documento attoreo n. 22).
E' quindi dall'8 febbraio 2021 che dovrà conteggiarsi l'indennità mensile di occupazione.
Sul punto questo Giudice aderisce all'orientamento interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo il quale non può configurarsi un danno in re ipsa neppure nel caso, più grave, di occupazione di un immobile senza titolo (App. Bologna, sent. n. 1952/2018; conf. a Cass. civ., sent. n. 13071/2018).
Tale principio trova applicazione anche e, soprattutto, nell'ambito dell'uso esclusivo da parte del partecipante alla comunione, considerato che tale condotta non è di per sé illegittima.
Nessun indennizzo o “corrispettivo” può, infatti, essere riconosciuto al partecipante alla comunione per il solo fatto dell'occupazione dell'intero bene ad opera del comproprietario, ove tale condotta non sia connotata da illiceità per superamento dei limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c., in quanto l'occupazione
“integrale” trova, comunque, titolo giustificativo nella comproprietà che investe l'intero, né la legge prevede che possa essere indennizzabile un'attività lecita, ma potenzialmente dannosa;
inoltre, non valgono a dimostrare la illiceità della condotta neppure la mancata messa a disposizione dell'immobile e il mancato invito a ritirarne le chiavi (conf. Cass. civ., sent. n. 7019/2019).
Ancor più recentemente, è stato affermato che “Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo ….” (Cass. civ, sent. n. 1738/2022; conf. Cass. civ., sent. n.
2423/2015).
Nella stessa decisione, la Suprema Corte ha evidenziato la rilevanza della richiesta di pagamento formulata dal comproprietario pretermesso al fine di ottenere il pagamento della somma dovuta per la mancata fruizione della propria quota, poiché essa denota “un'evidente avversione all'uso esclusivo” dell'altro partecipante alla comunione, “ritenuto come tale in contrasto con la previsione dell'art. 1102
c.c.” . Tant'è che, in quel giudizio, la sentenza impugnata era stata cassata “quanto all'individuazione della data di decorrenza dell'obbligo dell'attrice di corrispondere una quota parte dei frutti civili del bene, in corrispondenza dell'uso esclusivo fattone…dovendo il giudice di rinvio quindi rideterminare le somme dovute a tale titolo della ricorrente”.
Nel caso di specie, la ha manifestato valida ed efficace opposizione all'uso esclusivo da CP_1 parte dell'ex compagno con l'invio della citata raccomandata dell'8 febbraio 2021 (doc. attoreo CP_2
pagina 12 di 14 n. 22), ossia qualche mese dopo la pronuncia del decreto del Tribunale di Reggio Emilia del 19 novembre 2020 che aveva revocato l'assegnazione della casa familiare all'odierno convenuto (doc. attoreo n. 24), ed è quindi dall'8 febbraio 2021 che si configura la violazione dell'art. 1102 c.c. con le relative conseguenze risarcitorie.
Ai fini della quantificazione del danno, si è detto che debba farsi riferimento alla relazione redatta dal
C.T.U. geom. che, senza considerare gli arredi, ha indicato in € 3.120,00 mensili il Persona_4 valore locativo dell'immobile.
Detto importo deve essere decurtato della metà, in ragione della comproprietà spettante all'attrice nella misura del 50% (€ 3.120,00 : 2 = € 1.560,00).
Quanto al periodo, il risarcimento è dovuto a far data dalla raccomandata dell'8 febbraio 2021 sino ad oggi, essendo incontestato che tuttora il convenuto utilizzi in modo esclusivo l'immobile de quo.
Occorre pertanto moltiplicare la somma di € 1.560,00 per il periodo dall'8 febbraio 2021 sino ad oggi
(55 mesi), col risultato che il risarcimento spettante all'attrice è pari a complessivi € 85.800,00 (€
1.560,00 x 55 mesi = € 85.800,00).
Sono inoltre dovuti gli interessi legali su tale somma, che si stima equo far decorrere dalla data di deposito dell'elaborato peritale del CTU (05/02/2025).
6.
Le spese di manutenzione della ex casa familiare in comproprietà tra le parti, che il convenuto ha chiesto, in via subordinata e riconvenzionale, per la metà a rimborso, non sono provate.
7.
Parte attrice ha infine domandato la condanna del convenuto alla restituzione dei «propri effetti e beni personali e di famiglia presenti nell'immobile in Correggio come da elenco non esaustivo di cui al doc.
n. 29».
Il convenuto non ha mosso alcuna contestazione in ordine alla proprietà, in capo all'attrice, dei beni di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 dell'elenco contenuto nel menzionato documento attoreo n. 29.
Va inoltre incluso nella condanna di restituzione anche il “Rolex d'oro senza cinturino” indicato al n.
7) del predetto elenco, posto che è incontestato che il bene fosse in origine di proprietà dell'attrice, ed il convenuto non ha provato che l'orologio (come dallo stesso asserito) gli fu poi donato dall'attrice.
Quanto agli altri beni mobili elencati, alcuni non sono individuati con sufficiente grado di specificità
(“biancheria da casa varia”, “alcuni gioielli”, “una lettera di un politico importante del '900”, “i libri del nonno della mamma ); per altri non è provato che essi fossero di proprietà CP_1 CP_1
pagina 13 di 14 esclusiva della Al riguardo la deposizione testimoniale della teste CP_1 Testimone_2
(sorella dell'attrice) all'udienza dell'11/10/2022, è risultata generica e come tale non utile ai fini della decisione.
8.
L'esito del giudizio, se valutato nel suo complesso, è caratterizzato da una reciproca soccombenza, e ciò giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Risulta infatti respinta la prima domanda di condanna formulata da parte attrice, e di contro è stata respinta la domanda riconvenzionale del convenuto.
Sull'indennità di occupazione dell'immobile comune, è riscontrabile una reciproca soccombenza sul quantum, così come è ravvisabile una reciproca soccombenza sulla domanda restitutoria di beni mobili formulata da parte attrice.
In ragione della reciproca soccombenza e della conseguente compensazione delle spese di lite, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 06/02/2025, vanno poste in via definitiva per metà a carico dell'attrice e per la restante metà a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) respinge la domanda di parte attrice di condanna del convenuto al pagamento dell'importo di €
740.173,48, nonché la domanda attorea di condanna al pagamento del 50% degli interessi futuri sui finanziamenti e Pt_2 CP_3
2) condanna il convenuto a pagare all'attrice per il titolo di cui Controparte_2 Controparte_1 in motivazione, la somma di € 85.800,00, oltre interessi legali dal 05/02/2025 sino all'effettivo soddisfo;
3) respinge la domanda subordinata e riconvenzionale formulata dal convenuto;
4) condanna il convenuto alla consegna, in favore dell'attrice Controparte_2 Controparte_1 dei beni indicati ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dell'elenco contenuto nel documento attoreo n. 29;
5) dichiara compensate le spese di lite tra le parti;
6) pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 06/02/2025, per metà a carico dell'attrice e per la restante metà a carico del convenuto.
Reggio Emilia, 3 ottobre 2025 Il Giudice dott. Damiano Dazzi pagina 14 di 14