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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 921/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 80/2021 emessa dal Tribunale di VE, Seconda Sezione Civile, pubblicata il 22
gennaio 2021, vertente
TRA
1 (1) L Parte_1
(codice fiscale ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Ente in VE (BN), alla Via T. Mommsen n. 6, rappresentato e difeso dall' avv. Viviana Cornacchia (codice fiscale ), in virtù della C.F._1
procura in atti
-appellante-
E
(2 (codice fiscale , Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata in VE (BN), alla Via F. Flora n. 31, presso lo studio dall'avv. Claudio Fasulo (codice fiscale ), che la C.F._3
rappresentata e difesa in virtù della procura in atti
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con atto di citazione per l'udienza del 20 giugno 2015, notificato il 21 gennaio 2015, l' Parte_3
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di VE,
[...]
esponendo: Parte_2
“- che in data 26.06.2003 è stato stipulato contratto di assegnazione di alloggio di edilizia agevolata in VE località Pace Vecchia Via Cifaldi 1/a
(…)”;
2 “– che il certificato regionale attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei singoli beneficiari di alloggi realizzati con contributi in conto capitale indica il costo convenzionale dell'alloggio ed il contributo in percentuale riconosciuto sul costo dell'alloggio realizzato”;
“– che è risultato che il prezzo dell'alloggio non corrisponde a quanto effettivamente dovuto”;
“- che in data 22.10.2012 con nota raccomandata ricevuta il 25.10.2012 lo diffidava l'assegnatario acquirente a pagare l'intero prezzo dell'alloggio Pt_1
come risultante da Quadro Tecnico economico finale, chiedendo formalmente il pagamento della differenza impagata”;
“- che la controparte non ha inteso provvedere a tanto (…) – l'alloggio in questione è un bene ERP” ( cfr. pag.
1 -2 dell'atto di citazione).
Tanto premesso, l'attore, nell'assunto che “(…) il prezzo di cessione degli alloggi non può essere quello indicativo del bando, perché a quella data non erano noti i valori di tutte le componenti del prezzo di cessione, ma deve essere quello risultante a seguito dell'approvazione da parte della Regione Campania
del Q.T.E. (Quadro Tecnico Economico) riepilogativo di tutti i costi costo di costruzione, di acquisizione delle aree, di ottenimento e restituzione mutuo, e spese tecniche)” (cfr. pag.
3-4 dell'atto di citazione) e dunque della “nullità di clausole contenute in atti, convenzionali e/o unilaterali, civile e/o amministrativi, preliminari e/o definitivi di clausole del prezzo difformi rispetto al prezzo determinato ex lege” (cfr. pag.
5-6 dell'atto di citazione), chiedeva al Tribunale:
3 - “1° Accertare e dichiarare l'inadempimento delle controparti per il mancato pagamento dell'intero prezzo dell'alloggio ERP in oggetto. 2°) E, quindi, accertare e dichiarare che il prezzo impagato è di €. 31.990,86 oltre interessi e rivalutazione;
3°) Condannare la controparte nei seguenti sottospecificati
termini ed in particolare, condannare al pagamento del prezzo impagato di €.
31.990,86 = oltre interessi e rivalutazione e come analiticamente determinato e comunque alla somma minore e/o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
4°) Accertare e dichiarare, in via subordinata e gradata, e comunque alternativa la nullità della scrittura di cessione dell'alloggio, per essere il prezzo ivi indicato inferiore a quello dovuto, e quindi accertare e dichiarare che le
somme versate originariamente come prezzo, venendo meno la scrittura di assegnazione, sono risarcimento danni e/o indennità per la occupazione dell'alloggio con diritto dell'Ente a trattenerle e comunque condannare, i convenuti in solido o ognuno singolarmente per quanto di ragione sempre per risarcimento danni e/o occupazione dell'alloggio stesso alla somma di €.
31.990,86 oltre interessi e rivalutazione comunque in misura pari al valore
locativo dell'immobile per ogni mese, in cui si è protratta l'occupazione dal mese di aprile 1997 _ fino al rilascio dell'immobile, oltre i successivi mesi sino all'effettivo rilascio oltre gli interessi, e/o alla maggiore o minore somma accertata in corso di causa, anche a titolo di ingiustificato arricchimento, importo come ad accertarsi anche solo ex officio comunque in via equitativa. 5°)
Emettere ogni altro provvedimento al fine di iuste ed recte decidere;
6°)
Condannare le controparti alla refusione totale delle spese di lite, con compensi
4 di avvocato, nonché c.p.a. ed i.v.a. nelle aliquote di legge, oltre le successive tutte occorrende.” (cfr. pagg 12 e 13 dell'atto di citazione).
I.2. Si costituiva in giudizio eccependo la nullità Parte_2
dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda per violazione dell'art. 163 co. 3 e 4 cpc, la prescrizione del diritto vantato dall'attore e delle domande subordinate. Contestava errori sui calcoli, sul contenuto della sintesi del Q.T.E. allegato dallo nonché la fondatezza della pretesa di maggiori costi. Pt_1
Inoltre, deduceva la violazione del principio di affidamento, legalità, imparzialità, trasparenza, buona fede e correttezza della P.A., nonché la nullità della clausola del prezzo, l'infondatezza della domanda in riferimento al prezzo di cessione degli alloggi e l'infondatezza della domanda in riferimento al pagamento di un canone d'uso. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande sia principale che subordinate e la condanna dello al pagamento delle spese e competenze Pt_1
del giudizio.
I.3 Nel corso del giudizio di prime cure veniva espletata la consulenza tecnica d'ufficio a cura dell'architetto (onde determinare, tra Persona_1
l'altro, “il prezzo di cessione dell'immobile alla luce della normativa imperativa ed inderogabile indicata dallo ”). Pt_1
I.4. All'esito, con sentenza n. 80/2021, pubblicata in data 22 gennaio
2021, il Tribunale di VE così decideva: “
1. rigetta ogni domanda;
2.
Condanna l' Parte_1
, a rifondere a le spese di lite, liquidate
[...] Parte_2
in euro 7.254,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i
5 vigenti parametri, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge;
distrazione in favore dell'Avv. Claudio Fasulo;
3. onera l' Parte_1
delle spese di c.t.u.” (cfr. pag. 5 della
[...]
sentenza).
II.1. Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 15 settembre 2021, notificata telematicamente il 22 febbraio 2021 - l'
[...]
proponeva Parte_1
appello, articolando i motivi di gravame, come di seguito rubricati:
“1) Sul prezzo dell'alloggio ERP cioè di edilizia pubblica abitativa. Linea normativa ed oggetto della domanda”;
“2) Mancata applicazione della normativa pubblicistica in tema di ERP: erronea identificazione del finanziamento per alloggi fruenti di contributo erariale, svalutazione della vicenda a mero rapporto privatistico”;
“3) Nullità per violazione di norme cogenti: erronea limitazione del rimedio
e dei termini del rimedio da parte del Giudice di primo grado, illogicità ed ingiustizia degli esiti”;
“4) Edilizia pubblica abitativa”;
“5) Sul prezzo dell'alloggio ERP”;
“6) CTU inerente il giudizio de quo, nonché CCTTUU relative al medesimo insediamento e per identica questione”;
“7) Atti amministrativi in ius.”
6 L'appellante chiedeva pertanto all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
- “(…) rigettare ogni avversa richiesta, deduzione, ed eccezione, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado come malamente decisa e per
l'effetto”;
- “Accogliere il gravame, perché fondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti così riformando la sentenza impugnata ed appellata e rigettando le domande di controparte in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili ed in via gradata ed all'esito, comunque, nel merito infondata in fatto e diritto e quindi rigettando le avverse domande tutte”;
- “Accertare e dichiarare l'inadempimento della controparte per il mancato pagamento dell'intero prezzo dell'alloggio ERP in oggetto”;
- “E, quindi, accertare e dichiarare che il prezzo impagato è di €. 31.990,86
= oltre interessi e rivalutazione”;
- “Condannare la controparte nei seguenti sottospecificati termini ed in
particolare, condannare al pagamento del prezzo impagato di €. 31.990,86
= oltre interessi e rivalutazione e come analiticamente determinato e comunque alla somma minore e/o maggiore che dovesse risultare in corso di causa”;
- “Accertare e dichiarare, in via subordinata e gradata, e comunque alternativa la nullità della scrittura di cessione dell'alloggio, per essere il
prezzo ivi indicato inferiore a quello dovuto, e quindi accertare e dichiarare che le somme versate originariamente come prezzo, venendo meno la 7 scrittura di assegnazione, sono risarcimento danni e/o indennità per la occupazione dell'alloggio con diritto dell'Ente a trattenerle e comunque condannare, i convenuti in solido o ognuno singolarmente per quanto di ragione sempre per risarcimento danni e/o occupazione dell'alloggio stesso
alla somma di €. 31.990,86 oltre interessi e rivalutazione comunque in misura pari al valore locativo dell'immobile per ogni mese, in cui si è protratta l'occupazione dall'aprile 1997 fino al rilascio dell'immobile, oltre
i successivi mesi sino all'effettivo rilascio oltre gli interessi, e/o alla maggiore o minore somma accertata in corso di causa, anche a titolo di ingiustificato arricchimento, importo come ad accertarsi anche solo ex
officio comunque in via equitativa”;
- “Emettere ogni altro provvedimento al fine di iuste ed recte decidere”;
- “Condannare l'appellato al pagamento delle spese processuali, e compensi di avvocato oltre al rimborso forfettario nonché I.V.A. e C.P.A. nelle aliquote di legge, del doppio grado del giudizio dovendosi ritenere per
ribadite domande, eccezioni e richieste formulate in prime cure che devono qui aversi per richiamate e trascritte”;
- “In via meramente gradata valutare di provvedere ad una compensazione delle spese di lite del doppio grado” (cfr. pag. 32 e 33 dell'atto di appello)
II.2. Con comparsa di risposta del 23 luglio 2021, si costituiva in giudizio la quale eccepiva l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. Parte_2
e l'infondatezza dell'appello, chiedendone l'integrale rigetto.
8 II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 28 novembre 2024 celebrata secondo le modalità indicate dal citato art. 127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190, 1^ comma c.p.c. (60 + 20 giorni)
per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 17 febbraio 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art.342 c.p.c. dell'appello sollevata dalla difesa di Parte_2
Ed invero dall'atto di appello è possibile individuare la parte del provvedimento specificamente gravata, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come
è noto, nella sentenza n. 27199 depositata il 16 novembre 2017, le Sezioni
Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la riforma dl 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non
9 abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte.
Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, con l'individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la
Suprema Corte (cfr. Cass. n.24262/2020). Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
2.Il Tribunale di VE, con l'impugnata sentenza, ha rigettato integralmente le domande proposte dall' Parte_1
nei confronti di
[...] Parte_2
intese, in via principale, all'accertamento dell'inadempimento della convenuta
“per mancato pagamento dell'intero prezzo dell'alloggio ERP” ed alla condanna della predetta al pagamento del prezzo “impagato” di € 31.990,86, nonché, in via subordinata, alla dichiarazione della nullità della scrittura di cessione dell'alloggio “per essere il prezzo ivi indicato inferiore a quello dovuto”, ed alla dichiarazione “ che le somme versate originariamente come prezzo, venendo meno la scrittura di assegnazione, sono risarcimento danni e/o indennità per la
occupazione dell'alloggio con diritto dell'Ente a trattenerle”.
A fondamento della decisione, ha osservato che: “ (…) l'art. 8, l. 10/1977, era stato abrogato prima della conclusione del contratto tra l' e la Pt_1
10 (D.P.R. 380/2001). L'ultimo comma di tale norma, comunque Parte_2
(tra l' e la come si legge nel contratto di assegnazione, Pt_1 Parte_2
era stata una precedente convenzione, di natura verosimilmente preliminare, il
17 Settembre 1994; il bando, poi, se corrispondente a quello depositato dalla
convenuta, risaliva al 1990), stabiliva non che il prezzo di cessione dovesse essere inderogabilmente stabilito in un determinato importo, o che non dovesse ammontare a somma inferiore a tale importo, bensì che <ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e canoni locazione nulla per la parte eccedente>. La norma, pertanto, vincolava a non superare il prezzo, come determinato secondo i criteri di legge. Neppure le altre norme, richiamate
dall' poi prevedevano quale dovesse essere il prezzo minimo, o l'unico Pt_1
prezzo possibile (…) Alla luce di quanto affermato, non può dirsi inadempiente la parte assegnataria: né può predicarsi la nullità del contratto, neppure parziale.
In presenza di un valido titolo di proprietà, e, quindi, di possesso, non può ipotizzarsi un risarcimento del danno (…) Neppure, infine, può ipotizzarsi un arricchimento senza causa, da parte dell'acquirente: il rapporto è di natura
contrattuale, seppur inserito in un sistema normativo che tutela interessi pubblicistici, e ciò esclude che manchi un'azione negoziale, così elidendo la residualità richiesta dall'art. 2042 c.c.” (pagg. da 3 a 5 della sentenza impugnata).
3. Lo - articolando distinte censure, Parte_1 Parte_1
da trattare unitariamente perché in parte sovrapponibili, in parte strettamente connesse, con le quali argomenta “Sul prezzo dell'alloggio ERP cioè di edilizia pubblica abitativa. Linea normativa ed oggetto della domanda”, in ordine alla
11 “Mancata applicazione della normativa pubblicistica in tema di ERP: erronea identificazione del finanziamento per alloggi fruenti di contributo erariale, svalutazione della vicenda a mero rapporto privatistico”, alla “Nullità per violazione di norme cogenti: erronea limitazione del rimedio e dei termini del
rimedio da parte del Giudice di primo grado, illogicità ed ingiustizia degli esiti”, alla “Edilizia pubblica abitativa” ed al “prezzo dell'alloggio ERP” – si duole dell'erroneità della sentenza impugnata perché ha rigettato, innanzitutto, la sua pretesa di pagamento dell'intero prezzo di cessione dell'alloggio nell'assunto che non esiste alcuna norma che imponga di determinare il prezzo di cessione entro un certo importo (recte secondo il c.d. Q.T.E ). In particolare, lamenta “la
semplificazione eccessiva della vicenda per cui il prezzo, se non è il massimale di legge, è liberamente contrattabile dalla Pubblica Amministrazione al ribasso”
e “la determinazione dell'importo ex lege da QTE finale, cioè a consuntivo di tutti
i costi dell'intervento, serve solo per determinare il finanziamento” (cfr. pag. 3 dell'atto di appello).
Di contro assume che “il prezzo di cessione degli alloggi non può che
essere quello indicativo del bando, perché a quella data non erano noti i valori
a seguito dell'approvazione da parte della regione Campani del QTE (…) riepilogativo di tutti i costi ( costo di costruzione, di acquisizione delle aree, di ottenimento e restituzione mutuo, e spese tecniche)”, “il prezzo dell'alloggio è stabilito nel certificato regionale”, “le norme che disciplinano il prezzo di
cessione degli alloggi di edilizia residenziale sono inderogabili, e che deve procedersi alla sostituzione automativa della clausola contrattaule contenente la determinazione del prezzo” “il prezzo debba essere determinato nella misura
12 indicata nel QTE (quadro tecnico economico) ed ha ritenuto provata l'esistenza di maggiori costi”.
Le deduzioni dell' appellante sono fondate.
4. Prima di ogni ulteriore considerazione, va chiarito che, secondo l'opinione maggiormente accreditata, in dottrina e in giurisprudenza – condivisa anche da questo Collegio ed espressa in altre precedenti decisioni - lo statuto della proprietà per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ceduti dall'ente pubblico preposto al privato è assoggettato, sostanzialmente, alla legislazione vigente all'epoca della cessione.
L'intervento edilizio in oggetto rientra nell'ambito della “edilizia convenzionata”, e lo è ( o comunque all'epoca lo era) il soggetto attuatore Pt_1
del programma edificatorio di edilizia residenziale pubblica ai sensi della l.
457/1978, nonchè concessionario del diritto di superficie per la durata di anni
99 sull'area, in forza di convenzione stipulata ai sensi dell'art. 35, l. 865/1971 con il Comune di VE (atto a ministero del notaio del 16 Per_2
novembre 1993). La convenzione disciplina (recte disciplinava) la costituzione del diritto di superficie, termini, modalità, caratteristiche e garanzie dell'intervento edilizio con riguardo alle caratteristiche degli edifici da realizzare, nonchè i vincoli e le limitazioni alla disicplina degli alloggi trasferiti.
Il prezzo dell'alloggio è ( recte era)stabilito dalla legge e in particolare in base alle seguenti disposizioni: art. 35 L. 865/71, art. 8 L. 10/77, art. 3 comma
1 lett.n, L. 457/78, delibera C.E.R. del 4 novembre 1993.
Gli immobili di cui si discute sono stati realizzati ex art. 72 L. 865/71 ed ex lege 167/62 correlata con la L. 457/78, con contributo regionale;
13 conseguentemente il prezzo di cessione degli immobili viene (recte veniva) determinato:
- ex art. 35 L.865/71, che definisce il contenuto della convenzione tipo che deve essere stipulata tra il Comune e l'Ente concessionario: “la convenzione deve
prevedere i criteri per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi”;
- ex art. 8 L. 10/77 che definisce come deve essere la convenzione tipo e soprattutto come deve essere determinato il prezzo di cessione che deve essere “comprensivo del costo delle aree, del costo di costruzione e delle opere di urbanizzazione, del costo delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e del costo degli oneri di preammortamento e di finanziamento”;
- ex art. 3 comma 1 lett. L. 457/78 che definisce i valori che devono essere rispettati nell'articolazione delle voci di costo che compongono il Q.T.E. (Quadro
Tecnico Economico) degli interventi.
Ergo, nell'ipotesi di edilizia residenziale pubblica agevolata, il vincolo di determinazione del prezzo discende direttamente dalle leggi e dai provvedimenti amministrativi che per legge disciplinano la materia, innanzi indicati, con la conseguente sostituzione delle clausole difformi, anche se successive alla formazione del contratto.
Tanto è vero che, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte
(Cass.SSUU n. 18135/2015, così anche Cass. N. 13345/2018) “ai sensi della L.
22 ottobre 1971, n. 865, art. 35, che delega al Consiglio Comunale la fissazione
dei criteri di determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi in materia di edilizia convenzionata, gli atti amministrativi relativi, così come le convenzioni, in quanto promananti in forza della predetta delega legislativa, traggono da
14 quest'ultima direttamente il carattere di imperatività e pertanto debbono ritenersi compresi nella previsione dell'art. 1339 c.c.; cui si ricollega quella dell'art. 1419 c.c. comma 2, posto che la conseguenza tipica della difformità di una clausola negoziale da una norma imperativa è la sanzione della nullità della
clausola stessa, senza riflessi invalidanti sull'intero contratto in ipotesi in sostituzione di diritto”.
La sentenza ha, quindi, risolto il precedente contrasto esistente a) tra una parte della giurisprudenza, secondo cui la disciplina vincolistica si applica solo al primo avente causa e cioè al costruttore titolare della concessione rilasciata a contributo ridotto e parte della convenzione - tipo stipulata con il Comune,
senza alcun riflesso sui successivi sub acquirenti (cfr. Cass. n. 7630/2011); e b)
l'opposta tesi, accolta dalla sentenza, secondo cui i vincoli promanano da norme imperative, anche se risultanti da convenzioni tra il Comune e il concessionario
( a contenuto predeterminato dalla legge ed inderogabile), con al conseguenza che le pattuizioni assunte in violazione dei parametri legali sul prezzo di cessione sono affette da nullità ex art. 1418 c.c. e sostituiti mediante inserzione automatica del corrispettivo importo (artt. 1339 c.c. e art. 1419 c.c.).
Nella citata decisione è precisato che “il vincolo del prezzo non è affatto soppresso automaticamente a seguito della caduta del divieto di alienare;
anzi in assenza di convenzione ad hoc (da redigere in forma pubblica e soggetta a trascrizione) segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere
reale, con naturale efficacia indefinita”.
In altri termini, il contrasto risolto dalla citata sentenza di legittimità riguardava la sussistenza del vincolo del prezzo nei passaggi di proprietà
15 successivi al primo, ma, in generale, la giurisprudenza non ha mai posto in discussione nè che la determinazione del prezzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata avvenga a mezzo di norme di carattere imperativo di cui è destinatario il titolare della concessione, nè tantomeno che la procedura di individuazione del prezzo sia necessariamente successiva all'emanazione del bando e all'edificazione degli appartamenti, in quanto deve tenere conto di tutti i costi affrontati dall'ente attuatore e dare luogo a provvedimenti non derogabili dalle parti che si sostituiscono alle clausole difformi ai sensi dell'art. 1339 c.c (in tale senso cfr. anche Cass. SSUU n. 21348/2022,
Cass. n. 377/2024).
4.2. Venendo al merito della vicenda in esame – in contrasto al ragionamento del primo Giudice in relazione al prezzo originariamente convenuto nel contratto di cessione - ritiene la Corte che, alla luce delle finalità di interesse pubblico sia economico che sociale della normativa che regola procedure e modalità di vendita degli immobili da dismettere, tale disciplina abbia natura imperativa ed inderogabile da parte sia dei soggetti venditori,
tutti di promanazione pubblica, che da parte dei privati acquirenti, sicchè prevale anche sulla regolamentazione contrattuale e sulla diversa volontà delle parti.
Pertanto, in applicazione dei principi di diritto innanzi enunciati ( e condivisi da questo Collegio in linea con la giurisprudenza di merito di questa
Corte) il prezzo di cessione degli alloggi non è quello indicato nell'originario bando del 15 novembre 1990, nè tantomeno quello riportato nella scrittura stipulata nel 26 giugno 2003 tra lo e i Parte_1
singoli assegnatari, nella specie bensì quello indicato Parte_2
16 nel Certificato Regionale - Settore Edilizia Pubblica Abitativa, del 5 giugno 2000, attestante “la sussistenza dei requisiti soggettivi dei singoli beneficiari di alloggi realizzati con contributi in c/capitale”. Trattasi cioè di prezzo determinato per legge dal QTE (Quadro Tecnico Economico), sulla base di tutti i costi effettivamente affrontati (costo di costruzione, di acquisizione delle aree, di ottenimento e restituzione mutuo, e spese tecniche, come previsto dalle disposizioni della l. 865/71 - art. 35, della l. 10/77- art. 8 della l. 457/78- art. 3 c.1-, lett. N dalla Delibera CER del 4/11/1993), come chiarito anche nella nota della Regione Campania del 2 luglio 2010, secondo cui gli alloggi di edilizia agevolata convenzionata non possono essere venduti ad un prezzo inferiore al costo stabilito dal QTE finale del programma costruttivo approvato dalla Regione
Campania.
Sicchè - in adesione alle deduzioni dell'appellante- il prezzo dell'alloggio deve “inderogabilmente” corrispondere al costo effettivo dell'insediamento di edilizia pubblica agevolata, come determinato “ a consuntivo” e definito dal collaudo amministrativo.
Per quanto detto, va riformata la decisione del primo Giudice nel senso che, accertato l'inadempimento di per il mancato Parte_2
pagamento dell'intero prezzo dell'alloggio ERP, la stessa va condannata al pagamento del prezzo “impagato” di € 31.990,86 (come risultante per differenza dal prezzo determinato dal consulente tecnico di ufficio) oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda (21 gennaio 2015) al saldo.
5. Restano assorbite le ulteriori domande avanzate in via subordinata e/o alternativa dall'appellante.
17 6. Quanto al governo delle spese processuali, atteso che la questione di diritto sottoposta all'attenzione della Corte ha visto significativi e divergenti mutamenti di orientamento da parte della giurisprudenza di merito, non uniforme sul punto, si ritiene equo disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
– con citazione per l'udienza del 15 settembre
[...] Pt_1
2021, notificata il 22 febbraio 2021- - avverso la sentenza n. 80/2021 pronunziata dal Tribunale di VE - Seconda Sezione Civile, pubblicata il
22 gennaio 2021, così provvede:
A) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna a pagare all' Parte_2 [...]
la somma di € 31.990,86, Parte_1
oltre interessi legali dal 21 gennaio 2015 al saldo, a titolo di prezzo
“impagato” di cessione dell'alloggio;
B) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
C) pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese della
CTU di primo grado.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
18 Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 921/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 80/2021 emessa dal Tribunale di VE, Seconda Sezione Civile, pubblicata il 22
gennaio 2021, vertente
TRA
1 (1) L Parte_1
(codice fiscale ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Ente in VE (BN), alla Via T. Mommsen n. 6, rappresentato e difeso dall' avv. Viviana Cornacchia (codice fiscale ), in virtù della C.F._1
procura in atti
-appellante-
E
(2 (codice fiscale , Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata in VE (BN), alla Via F. Flora n. 31, presso lo studio dall'avv. Claudio Fasulo (codice fiscale ), che la C.F._3
rappresentata e difesa in virtù della procura in atti
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con atto di citazione per l'udienza del 20 giugno 2015, notificato il 21 gennaio 2015, l' Parte_3
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di VE,
[...]
esponendo: Parte_2
“- che in data 26.06.2003 è stato stipulato contratto di assegnazione di alloggio di edilizia agevolata in VE località Pace Vecchia Via Cifaldi 1/a
(…)”;
2 “– che il certificato regionale attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei singoli beneficiari di alloggi realizzati con contributi in conto capitale indica il costo convenzionale dell'alloggio ed il contributo in percentuale riconosciuto sul costo dell'alloggio realizzato”;
“– che è risultato che il prezzo dell'alloggio non corrisponde a quanto effettivamente dovuto”;
“- che in data 22.10.2012 con nota raccomandata ricevuta il 25.10.2012 lo diffidava l'assegnatario acquirente a pagare l'intero prezzo dell'alloggio Pt_1
come risultante da Quadro Tecnico economico finale, chiedendo formalmente il pagamento della differenza impagata”;
“- che la controparte non ha inteso provvedere a tanto (…) – l'alloggio in questione è un bene ERP” ( cfr. pag.
1 -2 dell'atto di citazione).
Tanto premesso, l'attore, nell'assunto che “(…) il prezzo di cessione degli alloggi non può essere quello indicativo del bando, perché a quella data non erano noti i valori di tutte le componenti del prezzo di cessione, ma deve essere quello risultante a seguito dell'approvazione da parte della Regione Campania
del Q.T.E. (Quadro Tecnico Economico) riepilogativo di tutti i costi costo di costruzione, di acquisizione delle aree, di ottenimento e restituzione mutuo, e spese tecniche)” (cfr. pag.
3-4 dell'atto di citazione) e dunque della “nullità di clausole contenute in atti, convenzionali e/o unilaterali, civile e/o amministrativi, preliminari e/o definitivi di clausole del prezzo difformi rispetto al prezzo determinato ex lege” (cfr. pag.
5-6 dell'atto di citazione), chiedeva al Tribunale:
3 - “1° Accertare e dichiarare l'inadempimento delle controparti per il mancato pagamento dell'intero prezzo dell'alloggio ERP in oggetto. 2°) E, quindi, accertare e dichiarare che il prezzo impagato è di €. 31.990,86 oltre interessi e rivalutazione;
3°) Condannare la controparte nei seguenti sottospecificati
termini ed in particolare, condannare al pagamento del prezzo impagato di €.
31.990,86 = oltre interessi e rivalutazione e come analiticamente determinato e comunque alla somma minore e/o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
4°) Accertare e dichiarare, in via subordinata e gradata, e comunque alternativa la nullità della scrittura di cessione dell'alloggio, per essere il prezzo ivi indicato inferiore a quello dovuto, e quindi accertare e dichiarare che le
somme versate originariamente come prezzo, venendo meno la scrittura di assegnazione, sono risarcimento danni e/o indennità per la occupazione dell'alloggio con diritto dell'Ente a trattenerle e comunque condannare, i convenuti in solido o ognuno singolarmente per quanto di ragione sempre per risarcimento danni e/o occupazione dell'alloggio stesso alla somma di €.
31.990,86 oltre interessi e rivalutazione comunque in misura pari al valore
locativo dell'immobile per ogni mese, in cui si è protratta l'occupazione dal mese di aprile 1997 _ fino al rilascio dell'immobile, oltre i successivi mesi sino all'effettivo rilascio oltre gli interessi, e/o alla maggiore o minore somma accertata in corso di causa, anche a titolo di ingiustificato arricchimento, importo come ad accertarsi anche solo ex officio comunque in via equitativa. 5°)
Emettere ogni altro provvedimento al fine di iuste ed recte decidere;
6°)
Condannare le controparti alla refusione totale delle spese di lite, con compensi
4 di avvocato, nonché c.p.a. ed i.v.a. nelle aliquote di legge, oltre le successive tutte occorrende.” (cfr. pagg 12 e 13 dell'atto di citazione).
I.2. Si costituiva in giudizio eccependo la nullità Parte_2
dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda per violazione dell'art. 163 co. 3 e 4 cpc, la prescrizione del diritto vantato dall'attore e delle domande subordinate. Contestava errori sui calcoli, sul contenuto della sintesi del Q.T.E. allegato dallo nonché la fondatezza della pretesa di maggiori costi. Pt_1
Inoltre, deduceva la violazione del principio di affidamento, legalità, imparzialità, trasparenza, buona fede e correttezza della P.A., nonché la nullità della clausola del prezzo, l'infondatezza della domanda in riferimento al prezzo di cessione degli alloggi e l'infondatezza della domanda in riferimento al pagamento di un canone d'uso. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande sia principale che subordinate e la condanna dello al pagamento delle spese e competenze Pt_1
del giudizio.
I.3 Nel corso del giudizio di prime cure veniva espletata la consulenza tecnica d'ufficio a cura dell'architetto (onde determinare, tra Persona_1
l'altro, “il prezzo di cessione dell'immobile alla luce della normativa imperativa ed inderogabile indicata dallo ”). Pt_1
I.4. All'esito, con sentenza n. 80/2021, pubblicata in data 22 gennaio
2021, il Tribunale di VE così decideva: “
1. rigetta ogni domanda;
2.
Condanna l' Parte_1
, a rifondere a le spese di lite, liquidate
[...] Parte_2
in euro 7.254,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i
5 vigenti parametri, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge;
distrazione in favore dell'Avv. Claudio Fasulo;
3. onera l' Parte_1
delle spese di c.t.u.” (cfr. pag. 5 della
[...]
sentenza).
II.1. Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 15 settembre 2021, notificata telematicamente il 22 febbraio 2021 - l'
[...]
proponeva Parte_1
appello, articolando i motivi di gravame, come di seguito rubricati:
“1) Sul prezzo dell'alloggio ERP cioè di edilizia pubblica abitativa. Linea normativa ed oggetto della domanda”;
“2) Mancata applicazione della normativa pubblicistica in tema di ERP: erronea identificazione del finanziamento per alloggi fruenti di contributo erariale, svalutazione della vicenda a mero rapporto privatistico”;
“3) Nullità per violazione di norme cogenti: erronea limitazione del rimedio
e dei termini del rimedio da parte del Giudice di primo grado, illogicità ed ingiustizia degli esiti”;
“4) Edilizia pubblica abitativa”;
“5) Sul prezzo dell'alloggio ERP”;
“6) CTU inerente il giudizio de quo, nonché CCTTUU relative al medesimo insediamento e per identica questione”;
“7) Atti amministrativi in ius.”
6 L'appellante chiedeva pertanto all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
- “(…) rigettare ogni avversa richiesta, deduzione, ed eccezione, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado come malamente decisa e per
l'effetto”;
- “Accogliere il gravame, perché fondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti così riformando la sentenza impugnata ed appellata e rigettando le domande di controparte in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili ed in via gradata ed all'esito, comunque, nel merito infondata in fatto e diritto e quindi rigettando le avverse domande tutte”;
- “Accertare e dichiarare l'inadempimento della controparte per il mancato pagamento dell'intero prezzo dell'alloggio ERP in oggetto”;
- “E, quindi, accertare e dichiarare che il prezzo impagato è di €. 31.990,86
= oltre interessi e rivalutazione”;
- “Condannare la controparte nei seguenti sottospecificati termini ed in
particolare, condannare al pagamento del prezzo impagato di €. 31.990,86
= oltre interessi e rivalutazione e come analiticamente determinato e comunque alla somma minore e/o maggiore che dovesse risultare in corso di causa”;
- “Accertare e dichiarare, in via subordinata e gradata, e comunque alternativa la nullità della scrittura di cessione dell'alloggio, per essere il
prezzo ivi indicato inferiore a quello dovuto, e quindi accertare e dichiarare che le somme versate originariamente come prezzo, venendo meno la 7 scrittura di assegnazione, sono risarcimento danni e/o indennità per la occupazione dell'alloggio con diritto dell'Ente a trattenerle e comunque condannare, i convenuti in solido o ognuno singolarmente per quanto di ragione sempre per risarcimento danni e/o occupazione dell'alloggio stesso
alla somma di €. 31.990,86 oltre interessi e rivalutazione comunque in misura pari al valore locativo dell'immobile per ogni mese, in cui si è protratta l'occupazione dall'aprile 1997 fino al rilascio dell'immobile, oltre
i successivi mesi sino all'effettivo rilascio oltre gli interessi, e/o alla maggiore o minore somma accertata in corso di causa, anche a titolo di ingiustificato arricchimento, importo come ad accertarsi anche solo ex
officio comunque in via equitativa”;
- “Emettere ogni altro provvedimento al fine di iuste ed recte decidere”;
- “Condannare l'appellato al pagamento delle spese processuali, e compensi di avvocato oltre al rimborso forfettario nonché I.V.A. e C.P.A. nelle aliquote di legge, del doppio grado del giudizio dovendosi ritenere per
ribadite domande, eccezioni e richieste formulate in prime cure che devono qui aversi per richiamate e trascritte”;
- “In via meramente gradata valutare di provvedere ad una compensazione delle spese di lite del doppio grado” (cfr. pag. 32 e 33 dell'atto di appello)
II.2. Con comparsa di risposta del 23 luglio 2021, si costituiva in giudizio la quale eccepiva l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. Parte_2
e l'infondatezza dell'appello, chiedendone l'integrale rigetto.
8 II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 28 novembre 2024 celebrata secondo le modalità indicate dal citato art. 127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190, 1^ comma c.p.c. (60 + 20 giorni)
per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 17 febbraio 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art.342 c.p.c. dell'appello sollevata dalla difesa di Parte_2
Ed invero dall'atto di appello è possibile individuare la parte del provvedimento specificamente gravata, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come
è noto, nella sentenza n. 27199 depositata il 16 novembre 2017, le Sezioni
Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la riforma dl 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non
9 abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte.
Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, con l'individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la
Suprema Corte (cfr. Cass. n.24262/2020). Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
2.Il Tribunale di VE, con l'impugnata sentenza, ha rigettato integralmente le domande proposte dall' Parte_1
nei confronti di
[...] Parte_2
intese, in via principale, all'accertamento dell'inadempimento della convenuta
“per mancato pagamento dell'intero prezzo dell'alloggio ERP” ed alla condanna della predetta al pagamento del prezzo “impagato” di € 31.990,86, nonché, in via subordinata, alla dichiarazione della nullità della scrittura di cessione dell'alloggio “per essere il prezzo ivi indicato inferiore a quello dovuto”, ed alla dichiarazione “ che le somme versate originariamente come prezzo, venendo meno la scrittura di assegnazione, sono risarcimento danni e/o indennità per la
occupazione dell'alloggio con diritto dell'Ente a trattenerle”.
A fondamento della decisione, ha osservato che: “ (…) l'art. 8, l. 10/1977, era stato abrogato prima della conclusione del contratto tra l' e la Pt_1
10 (D.P.R. 380/2001). L'ultimo comma di tale norma, comunque Parte_2
(tra l' e la come si legge nel contratto di assegnazione, Pt_1 Parte_2
era stata una precedente convenzione, di natura verosimilmente preliminare, il
17 Settembre 1994; il bando, poi, se corrispondente a quello depositato dalla
convenuta, risaliva al 1990), stabiliva non che il prezzo di cessione dovesse essere inderogabilmente stabilito in un determinato importo, o che non dovesse ammontare a somma inferiore a tale importo, bensì che <ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e canoni locazione nulla per la parte eccedente>. La norma, pertanto, vincolava a non superare il prezzo, come determinato secondo i criteri di legge. Neppure le altre norme, richiamate
dall' poi prevedevano quale dovesse essere il prezzo minimo, o l'unico Pt_1
prezzo possibile (…) Alla luce di quanto affermato, non può dirsi inadempiente la parte assegnataria: né può predicarsi la nullità del contratto, neppure parziale.
In presenza di un valido titolo di proprietà, e, quindi, di possesso, non può ipotizzarsi un risarcimento del danno (…) Neppure, infine, può ipotizzarsi un arricchimento senza causa, da parte dell'acquirente: il rapporto è di natura
contrattuale, seppur inserito in un sistema normativo che tutela interessi pubblicistici, e ciò esclude che manchi un'azione negoziale, così elidendo la residualità richiesta dall'art. 2042 c.c.” (pagg. da 3 a 5 della sentenza impugnata).
3. Lo - articolando distinte censure, Parte_1 Parte_1
da trattare unitariamente perché in parte sovrapponibili, in parte strettamente connesse, con le quali argomenta “Sul prezzo dell'alloggio ERP cioè di edilizia pubblica abitativa. Linea normativa ed oggetto della domanda”, in ordine alla
11 “Mancata applicazione della normativa pubblicistica in tema di ERP: erronea identificazione del finanziamento per alloggi fruenti di contributo erariale, svalutazione della vicenda a mero rapporto privatistico”, alla “Nullità per violazione di norme cogenti: erronea limitazione del rimedio e dei termini del
rimedio da parte del Giudice di primo grado, illogicità ed ingiustizia degli esiti”, alla “Edilizia pubblica abitativa” ed al “prezzo dell'alloggio ERP” – si duole dell'erroneità della sentenza impugnata perché ha rigettato, innanzitutto, la sua pretesa di pagamento dell'intero prezzo di cessione dell'alloggio nell'assunto che non esiste alcuna norma che imponga di determinare il prezzo di cessione entro un certo importo (recte secondo il c.d. Q.T.E ). In particolare, lamenta “la
semplificazione eccessiva della vicenda per cui il prezzo, se non è il massimale di legge, è liberamente contrattabile dalla Pubblica Amministrazione al ribasso”
e “la determinazione dell'importo ex lege da QTE finale, cioè a consuntivo di tutti
i costi dell'intervento, serve solo per determinare il finanziamento” (cfr. pag. 3 dell'atto di appello).
Di contro assume che “il prezzo di cessione degli alloggi non può che
essere quello indicativo del bando, perché a quella data non erano noti i valori
a seguito dell'approvazione da parte della regione Campani del QTE (…) riepilogativo di tutti i costi ( costo di costruzione, di acquisizione delle aree, di ottenimento e restituzione mutuo, e spese tecniche)”, “il prezzo dell'alloggio è stabilito nel certificato regionale”, “le norme che disciplinano il prezzo di
cessione degli alloggi di edilizia residenziale sono inderogabili, e che deve procedersi alla sostituzione automativa della clausola contrattaule contenente la determinazione del prezzo” “il prezzo debba essere determinato nella misura
12 indicata nel QTE (quadro tecnico economico) ed ha ritenuto provata l'esistenza di maggiori costi”.
Le deduzioni dell' appellante sono fondate.
4. Prima di ogni ulteriore considerazione, va chiarito che, secondo l'opinione maggiormente accreditata, in dottrina e in giurisprudenza – condivisa anche da questo Collegio ed espressa in altre precedenti decisioni - lo statuto della proprietà per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ceduti dall'ente pubblico preposto al privato è assoggettato, sostanzialmente, alla legislazione vigente all'epoca della cessione.
L'intervento edilizio in oggetto rientra nell'ambito della “edilizia convenzionata”, e lo è ( o comunque all'epoca lo era) il soggetto attuatore Pt_1
del programma edificatorio di edilizia residenziale pubblica ai sensi della l.
457/1978, nonchè concessionario del diritto di superficie per la durata di anni
99 sull'area, in forza di convenzione stipulata ai sensi dell'art. 35, l. 865/1971 con il Comune di VE (atto a ministero del notaio del 16 Per_2
novembre 1993). La convenzione disciplina (recte disciplinava) la costituzione del diritto di superficie, termini, modalità, caratteristiche e garanzie dell'intervento edilizio con riguardo alle caratteristiche degli edifici da realizzare, nonchè i vincoli e le limitazioni alla disicplina degli alloggi trasferiti.
Il prezzo dell'alloggio è ( recte era)stabilito dalla legge e in particolare in base alle seguenti disposizioni: art. 35 L. 865/71, art. 8 L. 10/77, art. 3 comma
1 lett.n, L. 457/78, delibera C.E.R. del 4 novembre 1993.
Gli immobili di cui si discute sono stati realizzati ex art. 72 L. 865/71 ed ex lege 167/62 correlata con la L. 457/78, con contributo regionale;
13 conseguentemente il prezzo di cessione degli immobili viene (recte veniva) determinato:
- ex art. 35 L.865/71, che definisce il contenuto della convenzione tipo che deve essere stipulata tra il Comune e l'Ente concessionario: “la convenzione deve
prevedere i criteri per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi”;
- ex art. 8 L. 10/77 che definisce come deve essere la convenzione tipo e soprattutto come deve essere determinato il prezzo di cessione che deve essere “comprensivo del costo delle aree, del costo di costruzione e delle opere di urbanizzazione, del costo delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e del costo degli oneri di preammortamento e di finanziamento”;
- ex art. 3 comma 1 lett. L. 457/78 che definisce i valori che devono essere rispettati nell'articolazione delle voci di costo che compongono il Q.T.E. (Quadro
Tecnico Economico) degli interventi.
Ergo, nell'ipotesi di edilizia residenziale pubblica agevolata, il vincolo di determinazione del prezzo discende direttamente dalle leggi e dai provvedimenti amministrativi che per legge disciplinano la materia, innanzi indicati, con la conseguente sostituzione delle clausole difformi, anche se successive alla formazione del contratto.
Tanto è vero che, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte
(Cass.SSUU n. 18135/2015, così anche Cass. N. 13345/2018) “ai sensi della L.
22 ottobre 1971, n. 865, art. 35, che delega al Consiglio Comunale la fissazione
dei criteri di determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi in materia di edilizia convenzionata, gli atti amministrativi relativi, così come le convenzioni, in quanto promananti in forza della predetta delega legislativa, traggono da
14 quest'ultima direttamente il carattere di imperatività e pertanto debbono ritenersi compresi nella previsione dell'art. 1339 c.c.; cui si ricollega quella dell'art. 1419 c.c. comma 2, posto che la conseguenza tipica della difformità di una clausola negoziale da una norma imperativa è la sanzione della nullità della
clausola stessa, senza riflessi invalidanti sull'intero contratto in ipotesi in sostituzione di diritto”.
La sentenza ha, quindi, risolto il precedente contrasto esistente a) tra una parte della giurisprudenza, secondo cui la disciplina vincolistica si applica solo al primo avente causa e cioè al costruttore titolare della concessione rilasciata a contributo ridotto e parte della convenzione - tipo stipulata con il Comune,
senza alcun riflesso sui successivi sub acquirenti (cfr. Cass. n. 7630/2011); e b)
l'opposta tesi, accolta dalla sentenza, secondo cui i vincoli promanano da norme imperative, anche se risultanti da convenzioni tra il Comune e il concessionario
( a contenuto predeterminato dalla legge ed inderogabile), con al conseguenza che le pattuizioni assunte in violazione dei parametri legali sul prezzo di cessione sono affette da nullità ex art. 1418 c.c. e sostituiti mediante inserzione automatica del corrispettivo importo (artt. 1339 c.c. e art. 1419 c.c.).
Nella citata decisione è precisato che “il vincolo del prezzo non è affatto soppresso automaticamente a seguito della caduta del divieto di alienare;
anzi in assenza di convenzione ad hoc (da redigere in forma pubblica e soggetta a trascrizione) segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere
reale, con naturale efficacia indefinita”.
In altri termini, il contrasto risolto dalla citata sentenza di legittimità riguardava la sussistenza del vincolo del prezzo nei passaggi di proprietà
15 successivi al primo, ma, in generale, la giurisprudenza non ha mai posto in discussione nè che la determinazione del prezzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata avvenga a mezzo di norme di carattere imperativo di cui è destinatario il titolare della concessione, nè tantomeno che la procedura di individuazione del prezzo sia necessariamente successiva all'emanazione del bando e all'edificazione degli appartamenti, in quanto deve tenere conto di tutti i costi affrontati dall'ente attuatore e dare luogo a provvedimenti non derogabili dalle parti che si sostituiscono alle clausole difformi ai sensi dell'art. 1339 c.c (in tale senso cfr. anche Cass. SSUU n. 21348/2022,
Cass. n. 377/2024).
4.2. Venendo al merito della vicenda in esame – in contrasto al ragionamento del primo Giudice in relazione al prezzo originariamente convenuto nel contratto di cessione - ritiene la Corte che, alla luce delle finalità di interesse pubblico sia economico che sociale della normativa che regola procedure e modalità di vendita degli immobili da dismettere, tale disciplina abbia natura imperativa ed inderogabile da parte sia dei soggetti venditori,
tutti di promanazione pubblica, che da parte dei privati acquirenti, sicchè prevale anche sulla regolamentazione contrattuale e sulla diversa volontà delle parti.
Pertanto, in applicazione dei principi di diritto innanzi enunciati ( e condivisi da questo Collegio in linea con la giurisprudenza di merito di questa
Corte) il prezzo di cessione degli alloggi non è quello indicato nell'originario bando del 15 novembre 1990, nè tantomeno quello riportato nella scrittura stipulata nel 26 giugno 2003 tra lo e i Parte_1
singoli assegnatari, nella specie bensì quello indicato Parte_2
16 nel Certificato Regionale - Settore Edilizia Pubblica Abitativa, del 5 giugno 2000, attestante “la sussistenza dei requisiti soggettivi dei singoli beneficiari di alloggi realizzati con contributi in c/capitale”. Trattasi cioè di prezzo determinato per legge dal QTE (Quadro Tecnico Economico), sulla base di tutti i costi effettivamente affrontati (costo di costruzione, di acquisizione delle aree, di ottenimento e restituzione mutuo, e spese tecniche, come previsto dalle disposizioni della l. 865/71 - art. 35, della l. 10/77- art. 8 della l. 457/78- art. 3 c.1-, lett. N dalla Delibera CER del 4/11/1993), come chiarito anche nella nota della Regione Campania del 2 luglio 2010, secondo cui gli alloggi di edilizia agevolata convenzionata non possono essere venduti ad un prezzo inferiore al costo stabilito dal QTE finale del programma costruttivo approvato dalla Regione
Campania.
Sicchè - in adesione alle deduzioni dell'appellante- il prezzo dell'alloggio deve “inderogabilmente” corrispondere al costo effettivo dell'insediamento di edilizia pubblica agevolata, come determinato “ a consuntivo” e definito dal collaudo amministrativo.
Per quanto detto, va riformata la decisione del primo Giudice nel senso che, accertato l'inadempimento di per il mancato Parte_2
pagamento dell'intero prezzo dell'alloggio ERP, la stessa va condannata al pagamento del prezzo “impagato” di € 31.990,86 (come risultante per differenza dal prezzo determinato dal consulente tecnico di ufficio) oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda (21 gennaio 2015) al saldo.
5. Restano assorbite le ulteriori domande avanzate in via subordinata e/o alternativa dall'appellante.
17 6. Quanto al governo delle spese processuali, atteso che la questione di diritto sottoposta all'attenzione della Corte ha visto significativi e divergenti mutamenti di orientamento da parte della giurisprudenza di merito, non uniforme sul punto, si ritiene equo disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
– con citazione per l'udienza del 15 settembre
[...] Pt_1
2021, notificata il 22 febbraio 2021- - avverso la sentenza n. 80/2021 pronunziata dal Tribunale di VE - Seconda Sezione Civile, pubblicata il
22 gennaio 2021, così provvede:
A) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna a pagare all' Parte_2 [...]
la somma di € 31.990,86, Parte_1
oltre interessi legali dal 21 gennaio 2015 al saldo, a titolo di prezzo
“impagato” di cessione dell'alloggio;
B) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
C) pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese della
CTU di primo grado.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
18 Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
19