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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/03/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 497/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Prima sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere Relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 497/2021 promossa da:
(C.F. ), assistito e difeso dall'avv. AGLIANO' PIETRO Parte_1 P.IVA_1
PARTE/I APPELLANTE/I contro
(C.F. , assistito e difeso dall'avv. ADAMO CP_1 C.F._1
FRANCESCO
PARTE APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 279/2021 pubblicata il 15/02/2021 avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2049, 20151 e 2051 c.c.
All'udienza del 21 marzo 2025, sulle conclusioni delle parti, come specificate in atti, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., tramite lettura del dispositivo in udienza e deposito contestuale delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Siracusa ha condannato il per quanto in Parte_1
parte motiva a pagare ad la somma di euro 104.873,00, detratti eventuali acconti, oltre CP_1 gli interessi legali a decorrere dal sinistro e fino all'effettivo soddisfo, o in mancanza, al passaggio in pagina 1 di 4 giudicato del presente provvedimento, da calcolarsi sulla suddetta somma devalutata però al momento del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. Ha altresì condannato il alle spese di lite. Parte_1
Avverso la suddetta sentenza il ha proposto appello, per le ragioni illustrate in Parte_1
prosieguo, cui ha resistito l'appellato.
Con ordinanza del 09/07/2021 la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza, invitando parte appellata a provare che la notifica dell'atto di primo grado era stata effettuata presso l'indirizzo pec del tratto dal registro Re.GIndE; Parte_1
Indi, con ordinanza del 19/07/2024 la Corte di Appello di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza di deferimento del giuramento decisorio formulata da parte appellata e ha rinviato la causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza
***
Va, preliminarmente, dichiarata l'inammissibilità delle note non autorizzate depositate da parte appellata in data 19/01/2025 e 06.03.2025.
Con il primo motivo di appello, il ha denunciato la nullità della notifica a mezzo Parte_1 pec dell'atto di citazione avanti il Tribunale di Siracusa, con conseguente nullità di tutta l'attività processuale espletata in primo grado e della sentenza appellata.
In particolare ha evidenziato che l'atto di citazione è stato inviato al Sindaco pro tempore del appellante in data 29.09.2016 all'indirizzo PEC Parte_1
iracusa. it., rilevando che tale notifica è stata effettuata in modo irrituale al Email_1 Email_2
Sindaco pro tempore del appellante e ad un indirizzo pec che non è inserito in nessun registro Pt_1
pubblico, quale il PP.AA. o il Re.G.Ind.E né nel portale IPA e comunque non valido come registro per le notifiche alle pubbliche amministrazioni.
Il ha quindi concluso chiedendo di accertare e dichiarare la nullità della notifica della Pt_1 citazione di primo grado e la conseguente nullità di tutta l'attività processuale irritualmente svolta con nullità dell'attività istruttoria, della relazione medico legale di CTU e della Sentenza appellata;
e per l'effetto annullare la Sentenza del Tribunale di Siracusa n.279/2021, del 11/02/2021, depositata in data
15/02/2021, notificata il 15.02.2021 a mezzo pec, resa a conclusione del giudizio, iscritto in data
20.01.2017 al n.4895/2016 R.G., disponendo, ex art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al primo
Giudice, oppure assumere ogni altra conseguente statuizione di legge.
Parte appellata ha controdedotto che l'atto di citazione era stato notificato al Sindaco pro tempore del all'indirizzo P.E.C. risultante dal pubblico elenco Re.G.Ind.E. dell'epoca Parte_1
(29/09/2016) in cui è stata eseguita la notifica e cioè, all'indirizzo P.E.C.: sinda-
pagina 2 di 4 iracusa. it (Doc.7-8) e che la regolarità di tale notifica è avallata dal decreto- Email_3 Email_2
legge n.76/2020 registro I.P.A. - estratto fascicolo telematico da cui si evince che, solo a decorrere dal
12 aprile 2019 l'indirizzo P.E.C. menzionato dall'appellante è stato inserito nel registro I.P.A., rilevando che il non ha provato la sua censura non avendo prodotto la prova che tra i pubblici Pt_1
elenchi dell'epoca in cui è stata eseguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado
(29/09/2016) non vi fosse l'indirizzo P.E.C. iracusa. it e che vi fosse solo Email_1 Email_2
quell'altro menzionato.
L'appello è fondato.
Premesso che risulta incontestato che l'originario atto di citazione è stato notificato esclusivamente all'indirizzo P.E.C.: iracusa. it, deve evidenziarsi che la questione Email_1 Email_2 sottoposta all'esame di questa Corte non riguarda l'iscrizione o meno del negli elenchi Pt_1
pubblici al momento della notifica dell'atto di citazione - posto che se questo fosse stato mancante si sarebbe dovuto procedere alla notifica mediante ufficiale giudiziario e a mezzo posta - bensì va verificato se risulti regolare la notifica effettuata non all'ente, in persona del suo legale rappresentante - ossia al in persona del Sindaco – ma direttamente all'indirizzo PEC del Sindaco. Parte_1
Orbene, a giudizio della Corte, non può esservi dubbio che l'atto citazione proposto nei confronti di un'amministrazione comunale deve essere notificato alla stessa in persona del Sindaco pro-tempore
(che è l'organo che rappresenta l´Ente in giudizio) presso la sede legale di quest'ultimo.
Non è pertanto sufficiente per instaurare un valido rapporto processuale la notifica alla casella di posta elettronica del Sindaco, dovendosi individuare quella dell'ente e in mancanza di indirizzo PEC allo stesso riferibile, la notifica va fatta nelle forme ordinarie presso la sede legale dell'Ente.
Né una notificazione effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica del Sindaco (nel caso in esame: iracusa. it) può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, posto che Email_1 Email_2
il non si è costituito nel giudizio di primo grado. Pt_1
Ne consegue che, non avendo parte appellata dato prova di aver effettuato la notifica dell'atto di citazione presso l'indirizzo pec del tratto dal registro Re.GIndE ovvero a mezzo Parte_1
ufficiale giudiziario o a mezzo posta, va dichiarata la nullità della notificazione dell'atto di citazione deve trovare applicazione l'art. 354 c.p.c. e gli atti vanno rimessi al primo giudice.
In ordine alle spese, posto che “agli effetti del regolamento delle spese processuali, la soccombenza può essere determinata non soltanto da ragioni di merito, ma anche da ragioni di ordine processuale, non richiedendo l'art. 91 c.p.c., per la statuizione sulle spese, una decisione che attenga al merito, bensì una pronuncia che chiuda il processo davanti al giudice adito, tale dovendosi considerare anche la pronuncia con cui il giudice d'appello rimette le parti davanti al primo giudice (cfr. Cassazione civile pagina 3 di 4 sez. un., 10/08/1999, n.583), il Collegio ritiene che le stesse debbano seguire la soccombenza e trattandosi di pronuncia in rito si ritiene di applicare i parametri minimi delle tabelle allegate al DM n.
147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta in primo grado, esclusa, per il presente grado, la fase di trattazione non espletata).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la nullità della notificazione dell'atto di citazione proposto da nei confronti CP_1
del e rimette gli atti al primo giudice ex art. 354 c.p.c. Parte_1
2) condanna parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 4.608,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Dora Bonifacio dott. Antonella Vittoria Balsamo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Prima sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere Relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 497/2021 promossa da:
(C.F. ), assistito e difeso dall'avv. AGLIANO' PIETRO Parte_1 P.IVA_1
PARTE/I APPELLANTE/I contro
(C.F. , assistito e difeso dall'avv. ADAMO CP_1 C.F._1
FRANCESCO
PARTE APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 279/2021 pubblicata il 15/02/2021 avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2049, 20151 e 2051 c.c.
All'udienza del 21 marzo 2025, sulle conclusioni delle parti, come specificate in atti, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., tramite lettura del dispositivo in udienza e deposito contestuale delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Siracusa ha condannato il per quanto in Parte_1
parte motiva a pagare ad la somma di euro 104.873,00, detratti eventuali acconti, oltre CP_1 gli interessi legali a decorrere dal sinistro e fino all'effettivo soddisfo, o in mancanza, al passaggio in pagina 1 di 4 giudicato del presente provvedimento, da calcolarsi sulla suddetta somma devalutata però al momento del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. Ha altresì condannato il alle spese di lite. Parte_1
Avverso la suddetta sentenza il ha proposto appello, per le ragioni illustrate in Parte_1
prosieguo, cui ha resistito l'appellato.
Con ordinanza del 09/07/2021 la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza, invitando parte appellata a provare che la notifica dell'atto di primo grado era stata effettuata presso l'indirizzo pec del tratto dal registro Re.GIndE; Parte_1
Indi, con ordinanza del 19/07/2024 la Corte di Appello di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza di deferimento del giuramento decisorio formulata da parte appellata e ha rinviato la causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza
***
Va, preliminarmente, dichiarata l'inammissibilità delle note non autorizzate depositate da parte appellata in data 19/01/2025 e 06.03.2025.
Con il primo motivo di appello, il ha denunciato la nullità della notifica a mezzo Parte_1 pec dell'atto di citazione avanti il Tribunale di Siracusa, con conseguente nullità di tutta l'attività processuale espletata in primo grado e della sentenza appellata.
In particolare ha evidenziato che l'atto di citazione è stato inviato al Sindaco pro tempore del appellante in data 29.09.2016 all'indirizzo PEC Parte_1
iracusa. it., rilevando che tale notifica è stata effettuata in modo irrituale al Email_1 Email_2
Sindaco pro tempore del appellante e ad un indirizzo pec che non è inserito in nessun registro Pt_1
pubblico, quale il PP.AA. o il Re.G.Ind.E né nel portale IPA e comunque non valido come registro per le notifiche alle pubbliche amministrazioni.
Il ha quindi concluso chiedendo di accertare e dichiarare la nullità della notifica della Pt_1 citazione di primo grado e la conseguente nullità di tutta l'attività processuale irritualmente svolta con nullità dell'attività istruttoria, della relazione medico legale di CTU e della Sentenza appellata;
e per l'effetto annullare la Sentenza del Tribunale di Siracusa n.279/2021, del 11/02/2021, depositata in data
15/02/2021, notificata il 15.02.2021 a mezzo pec, resa a conclusione del giudizio, iscritto in data
20.01.2017 al n.4895/2016 R.G., disponendo, ex art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al primo
Giudice, oppure assumere ogni altra conseguente statuizione di legge.
Parte appellata ha controdedotto che l'atto di citazione era stato notificato al Sindaco pro tempore del all'indirizzo P.E.C. risultante dal pubblico elenco Re.G.Ind.E. dell'epoca Parte_1
(29/09/2016) in cui è stata eseguita la notifica e cioè, all'indirizzo P.E.C.: sinda-
pagina 2 di 4 iracusa. it (Doc.7-8) e che la regolarità di tale notifica è avallata dal decreto- Email_3 Email_2
legge n.76/2020 registro I.P.A. - estratto fascicolo telematico da cui si evince che, solo a decorrere dal
12 aprile 2019 l'indirizzo P.E.C. menzionato dall'appellante è stato inserito nel registro I.P.A., rilevando che il non ha provato la sua censura non avendo prodotto la prova che tra i pubblici Pt_1
elenchi dell'epoca in cui è stata eseguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado
(29/09/2016) non vi fosse l'indirizzo P.E.C. iracusa. it e che vi fosse solo Email_1 Email_2
quell'altro menzionato.
L'appello è fondato.
Premesso che risulta incontestato che l'originario atto di citazione è stato notificato esclusivamente all'indirizzo P.E.C.: iracusa. it, deve evidenziarsi che la questione Email_1 Email_2 sottoposta all'esame di questa Corte non riguarda l'iscrizione o meno del negli elenchi Pt_1
pubblici al momento della notifica dell'atto di citazione - posto che se questo fosse stato mancante si sarebbe dovuto procedere alla notifica mediante ufficiale giudiziario e a mezzo posta - bensì va verificato se risulti regolare la notifica effettuata non all'ente, in persona del suo legale rappresentante - ossia al in persona del Sindaco – ma direttamente all'indirizzo PEC del Sindaco. Parte_1
Orbene, a giudizio della Corte, non può esservi dubbio che l'atto citazione proposto nei confronti di un'amministrazione comunale deve essere notificato alla stessa in persona del Sindaco pro-tempore
(che è l'organo che rappresenta l´Ente in giudizio) presso la sede legale di quest'ultimo.
Non è pertanto sufficiente per instaurare un valido rapporto processuale la notifica alla casella di posta elettronica del Sindaco, dovendosi individuare quella dell'ente e in mancanza di indirizzo PEC allo stesso riferibile, la notifica va fatta nelle forme ordinarie presso la sede legale dell'Ente.
Né una notificazione effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica del Sindaco (nel caso in esame: iracusa. it) può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, posto che Email_1 Email_2
il non si è costituito nel giudizio di primo grado. Pt_1
Ne consegue che, non avendo parte appellata dato prova di aver effettuato la notifica dell'atto di citazione presso l'indirizzo pec del tratto dal registro Re.GIndE ovvero a mezzo Parte_1
ufficiale giudiziario o a mezzo posta, va dichiarata la nullità della notificazione dell'atto di citazione deve trovare applicazione l'art. 354 c.p.c. e gli atti vanno rimessi al primo giudice.
In ordine alle spese, posto che “agli effetti del regolamento delle spese processuali, la soccombenza può essere determinata non soltanto da ragioni di merito, ma anche da ragioni di ordine processuale, non richiedendo l'art. 91 c.p.c., per la statuizione sulle spese, una decisione che attenga al merito, bensì una pronuncia che chiuda il processo davanti al giudice adito, tale dovendosi considerare anche la pronuncia con cui il giudice d'appello rimette le parti davanti al primo giudice (cfr. Cassazione civile pagina 3 di 4 sez. un., 10/08/1999, n.583), il Collegio ritiene che le stesse debbano seguire la soccombenza e trattandosi di pronuncia in rito si ritiene di applicare i parametri minimi delle tabelle allegate al DM n.
147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta in primo grado, esclusa, per il presente grado, la fase di trattazione non espletata).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la nullità della notificazione dell'atto di citazione proposto da nei confronti CP_1
del e rimette gli atti al primo giudice ex art. 354 c.p.c. Parte_1
2) condanna parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 4.608,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Dora Bonifacio dott. Antonella Vittoria Balsamo
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