Decreto cautelare 21 novembre 2018
Ordinanza cautelare 20 dicembre 2018
Decreto cautelare 14 marzo 2019
Ordinanza cautelare 11 aprile 2019
Ordinanza collegiale 26 luglio 2019
Ordinanza collegiale 24 gennaio 2020
Ordinanza collegiale 26 giugno 2020
Sentenza 30 ottobre 2020
Decreto cautelare 23 gennaio 2021
Decreto collegiale 3 maggio 2021
Ordinanza collegiale 29 ottobre 2021
Parere definitivo 11 maggio 2022
Rigetto
Sentenza 22 giugno 2022
Ordinanza cautelare 31 agosto 2022
Improcedibile
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/05/2025, n. 4575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4575 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 04575/2025REG.PROV.COLL.
N. 06728/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6728 del 2022, proposto da NN GL, DA GL e MA GL, rappresentate e difese dall’avvocato Eliseo Laurenza, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
il Comune di Santa Maria Capua Vetere, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Bruno Giannico, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
la Regione Campania, non costituita in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 5156 del 22 giugno 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Maria Capua Vetere;
vista la nota del 7 marzo 2025, con la quale le ricorrenti hanno dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), 85, comma 9, e 38 del codice del processo amministrativo;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025, il consigliere Francesco Frigida e viste le conclusioni scritte depositate dall’avvocato Eliseo Laurenza per le ricorrenti e dall’avvocato Bruno Giannico per il Comune di Santa Maria Capua Vetere;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dall’ordinanza Comune di Santa Maria Capua Vetere n. 166 del 21 settembre 2018 (prot. 33124), con cui è stata ingiunta ad IL GL (qualificato nel provvedimento come comproprietario del bene) la demolizione di un impianto ascensore e della relativa struttura portante metallica e ne è stato vietato immediatamente l’utilizzo;
b) dalla nota del suddetto ente prot. n. 39034 del 2 novembre 2018, con cui è stata rigettata l’istanza di riesame e annullamento dell’ordinanza repressiva;
c) dall’ordinanza della Giunta regionale della Campania, direzione generale lavori pubblici e protezione civile, unità operativa dirigenziale, genio civile di Caserta del 1° ottobre 2018, prat. n. 15345 e rep. n. 4022, con cui è stata disposta la sospensione dei lavori;
d) dall’ordinanza del Comune di Santa Maria Capua Vetere n. 37 del 15 febbraio 2019 (prot. 5559), con cui è stata annullata la precedente ordinanza n. 166/2018 (erroneamente emessa soltanto nei confronti dell’usufruttuario IL GL, reputato inizialmente comproprietario) ed è stata nuovamente disposta – a carico del predetto usufruttuario e delle nude proprietarie DA GL e MA GL – la demolizione dell’impianto ascensore e della relativa struttura portante metallica e ne è stato vietato immediatamente l’utilizzo.
2. Gli atti indicati ai numeri a), b) e c) del precedente paragrafo sono stati impugnati da IL GL e NN GL (quale principale utilizzatrice dell’ascensore) con ricorso n. 4558 del 2018 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania.
2.1. Con successivo atto di motivi aggiunti gli originari ricorrenti nonché DA GL e MA GL hanno impugnato l’atto indicato alla lettera d) del paragrafo 1.
2.2. Con sentenza n. 4949 del 30 ottobre 2020, il T.a.r. per la Campania, sezione ottava, ha dichiarato improcedibile il ricorso principale e ha rigettato i motivi aggiunti.
3. Con ricorso n. 482 del 2021, NN GL, DA GL e MA GL hanno proposto appello contro la suddetta pronuncia.
3.1. Con sentenza n. 5156 del 22 giugno 2022, il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha respinto l’appello.
4. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 6 agosto 2022 e in data 12 agosto 2022 – NN GL, DA GL e MA GL hanno proposto revocazione avverso la su menzionata sentenza del Consiglio di Stato, articolando due motivi ai sensi degli articoli 106 c.p.a. e 395, n. 4), c.p.c. e formulando, altresì, istanza cautelare.
5. Il Comune di Santa Maria Capua Vetere si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
6. La Regione Campania, pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
7. Con ordinanza del 4224 del 31 agosto 2022, questa sezione ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris e ha compensato tra le parti le spese di lite della relativa fase.
8. In vista dell’udienza di discussione, le ricorrenti hanno depositato, in data 26 febbraio 2025, quale documento, la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 4271 del 13 luglio 2023 (di cui hanno affermato l’avvenuto passaggio in giudicato), con la quale è stato accolto il ricorso n. 2895 del 2022 da esse proposto avverso successivo atto intervenuto nella vicenda e, in data 7 marzo 2025, hanno depositato una nota ove hanno dichiarato che « le questioni oggetto del giudizio innanzi codesto ecc.mo Consiglio di Stato sono state successivamente superate per la conseguita autorizzazione sismica in sanatoria in data 15.10.2021; • che il provvedimento in data 05.05.2022 prot. n. 22105 del Dirigente comunale che dichiara la decadenza ed annulla in autotutela la S.C.I.A. prot. n. 00581641 del 22.12.2021 per l’esecuzione di lavori relativi alla messa in sicurezza della struttura, è stato annullato con l’indicata sentenza del TAR Napoli; • che pertanto le ricorrenti non hanno più interesse alla decisione del ricorso ».
Con tale nota le ricorrenti hanno fatto istanza « perché sia dichiarata la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso in oggetto, con compensazione delle spese legali » e nel medesimo atto il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha aderito alla predetta richiesta di compensazione.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’8 aprile 2025.
10. Si osserva che in virtù del principio dispositivo, che trova applicazione anche nel processo amministrativo, la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione stessa ed eventualmente di rinunciare in modo esplicito al ricorso, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiararne l’improcedibilità, non potendo procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. II, sentenze 3 luglio 2023, n. 6437 e 18 ottobre 2022, n. 8886; sez. IV, sentenza 4 aprile 2023, n. 3482; sez. III, sentenza 8 febbraio 2023, n. 1418).
Tanto premesso, nel caso di specie NN GL, DA GL e MA GL hanno rappresentato inequivocabilmente di non aver più interesse alla coltivazione dell’appello, sicché il Collegio non può che dare atto della sopravvenuta carenza d’interesse al gravame e conseguentemente, in forza del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, lettera c), 85, comma 9, e 38 c.p.a., dichiararlo improcedibile.
11. Le spese processuali del presente giudizio di revocazione devono essere compensate in forza dell’accordo delle parti in tal senso. Rimane fermo, in ogni caso, l’onere di pagamento del contributo unificato a carico delle ricorrenti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione n. 6728 del 2022, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio, ponendo il contributo unificato definitivamente a carico delle ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025, con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Vito Poli |
IL SEGRETARIO