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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 10/12/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 1078 del R.G. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 07.10.2025 da:
(c.f. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 01.02.1971 e (c.f. ) nata a [...] Parte_2 C.F._2
(Thailandia) il 13.10.1978, rappresentati e difesi congiuntamente dall'Avv. Stefano
LA e dall'Avv. Massimiliano Bruni;
avente ad oggetto: separazione consensuale;
conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07.10.2025, i ricorrenti, sulla premessa che:
- in data 02.10.2006 i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Bangkok (Thailandia) presso l'Ambasciata Italiana in Bangkok poi registrato all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cupra Marittima (Anno 2006, numero 16, Parte II, Serie C, Ufficio
1;
- il regime patrimoniale della coppia è quello della separazione dei beni;
- dall'unione sono nati due figli, il 07.09.2010 e il 07.05.2012; Per_1 Per_2
- il domicilio coniugale è stato fissato presso l'abitazione sita in Via E. De Amicis
n.23 Int.10, San Benedetto del Tronto (AP) ma di fatto, per sempre più crescenti ed incolmabili incompatibilità caratteriali e quindi di convivenza, la Sig.ra Pt_2
abita con i due figli nell'appartamento sito in Via E. De Amicis n.23 Int.9,
[...]
San Benedetto del Tronto (AP);
- la sig.ra è allo stato disoccupata, mentre il sig. svolge l'attività di Pt_2 Pt_1
marittimo; tutto ciò premesso, i coniugi, chiedevano congiuntamente al Tribunale adito di pronunciare la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati di letto, di tetto e di mensa con obbligo di reciproco rispetto;
2. la moglie abiterà insieme ai figli, come di fatto già abita, per espressa sua dichiarazione, nell'appartamento sito in Via E. De Amicis n.23 Int.9, San Benedetto del Tronto (AP); nel mentre, il continuerà a vivere nell'appartamento sito in Pt_1
Via E. De Amicis n.23 int.10, San Benedetto del Tronto, con la propria madre di che necessita di cure ed assistenza essendo affetta da Pt_3 Per_3
patologia oncologica;
3. I genitori chiedono l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre. Ognuno manterrà con loro un rapporto equilibrato e continuativo e si adopererà affinché gli stessi conservino un rapporto significativo con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Riceveranno pertanto cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori e questi ultimi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di minore importanza, inerenti alla vita quotidiana ovvero le questioni di ordinaria amministrazione saranno prese dalla madre, cui è delegata la gestione della quotidianità. Quelle di maggior interesse (tra cui, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio) saranno assunte di concerto fra i genitori, tenuto conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore provvederà ad informare tempestivamente l'altro circa le esigenze dei figli, nonché in merito alle decisioni da assumere per l'esercizio dei poteri e l'adempimento dei doveri genitoriali;
4. i genitori si dichiarano sin d'ora disponibili a modificare le modalità di visita di comune accordo a seconda delle necessità. In ogni caso il padre terrà con sé i figli, salvo imprevisti: -il martedì ed il giovedì dalle 19:15 alle 22:00, inoltre tutti i fine settimana dalle ore 15.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
-il padre, nel periodo estivo delle vacanze scolastiche, potrà tenere con sé i figli fino a 15 giorni, anche consecutivi, previa comunicazione alla moglie da far pervenire almeno un mese prima e fatti salvi eventuali impegni dei minori (campi scuola, corsi di recupero, vacanze già prenotate etc.); - durante il periodo natalizio, trascorreranno la vigilia con il padre, il giorno di Natale ed il 26 dicembre con la madre;
-per le vacanze di Pasqua trascorreranno la domenica pasquale con il padre ed il lunedì di pasquetta con la madre;
-il 31 Dicembre ed il 1° gennaio ad anni alterni, rispettivamente con il padre e con la madre;
5. Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra , a titolo di Pt_1 Parte_2
mantenimento dei figli minori, un assegno mensile complessivo di euro 500,00, da versarsi entro il 15 (quindici) di ogni mese. L'importo indicato verrà automaticamente rivalutato all'inizio di ogni anno in proporzione alla variazione degli indici ISTAT, qualora positivo;
6. non è previsto alcun assegno a titolo di mantenimento nei confronti della Sig.ra poiché la stessa è in cerca di occupazione;
gli assegni familiari (ad Parte_2
oggi pari a circa €.490) saranno integralmente devoluti alla sig.ra Parte_2
ed entrambi i coniugi provvederanno ad inoltrare le opportune istanze all'INPS;
7. inoltre, le parti si impegnano ed obbligano al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per i figli nella misura del 70% a carico del Sig. e del 30% a Pt_1 carico della sig.ra . In tal senso sono da considerarsi spese straordinarie tutti Pt_2
gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili ed eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo. Ad esempio sono da considerarsi straordinarie: • Spese relative all'istruzione: viaggi studio all'estero, le gite, le ripetizioni scolastiche, l'iscrizione ad istituti privati o a corsi di specializzazione etc. • Spese mediche: visite specialistiche, cure dentistiche, trattamenti sanitari prescritti dallo specialista, occhiali e/o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista etc. • Spese extrascolastiche sportive e/o culturali: corsi di lingua, corsi di musica e/o strumenti musicali, attività sportive, spese per attività ludiche e ricreative etc. Tali spese straordinarie dovranno comunque essere preventivamente concordate tra le parti, che ne dovranno dare apposito reciproco consenso, anche a mezzo semplice messaggio WU o sms (l'eventuale dissenso dovrà essere motivato per iscritto entro massimo gg. 5 dalla richiesta, anche a mezzo
WU o SMS, intendendosi, in difetto, il silenzio come consenso alla richiesta, fatti sempre salvi i casi di urgenza) nonché documentate dalle parti che se ne fanno carico mediante inoltro all'altra di apposita ricevuta/fattura/scontrino etc in forma chiara e leggibile entro e non oltre giorni 30 dall'esborso sostenuto. Laddove la spese straordinaria non siano documentata la parte che non l'ha effettuata non sarà tenuta al rimborso;
8. le parti si prestano reciproco consenso al rilascio/rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio e del passaporto nonché al rilascio/rinnovo del passaporto dei figli minori.
In data 17.10.2025 il Presidente del Tribunale nominava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 20.11.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Osserva il Collegio che la domanda relativa alla pronuncia di separazione personale proposta congiuntamente dai coniugi merita accoglimento in quanto la convivenza è ormai divenuta intollerabile e nessuna comunanza di vita, né materiale e né spirituale, può più essere ricostituita, come dimostra il contegno processuale ed extra-processuale tenuto dai coniugi stessi. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordemente stabilite dalle parti nei termini sopra riportati appaiono idonee e adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle medesime e dei figli minori.
Stante la natura necessitata della controversia nonché la proposizione congiunta del presente ricorso, vi sono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi e alle condizioni Parte_2 Parte_1
indicate nel ricorso introduttivo per come sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata a cura della
Cancelleria all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Cupra Marittima in quanto l'atto è stato trascritto nel Registro atti di matrimonio di detto Comune all'Anno
2006, numero 16, Parte II, Serie C, Ufficio 1;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno in camera di consiglio del 5/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 1078 del R.G. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 07.10.2025 da:
(c.f. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 01.02.1971 e (c.f. ) nata a [...] Parte_2 C.F._2
(Thailandia) il 13.10.1978, rappresentati e difesi congiuntamente dall'Avv. Stefano
LA e dall'Avv. Massimiliano Bruni;
avente ad oggetto: separazione consensuale;
conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07.10.2025, i ricorrenti, sulla premessa che:
- in data 02.10.2006 i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Bangkok (Thailandia) presso l'Ambasciata Italiana in Bangkok poi registrato all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cupra Marittima (Anno 2006, numero 16, Parte II, Serie C, Ufficio
1;
- il regime patrimoniale della coppia è quello della separazione dei beni;
- dall'unione sono nati due figli, il 07.09.2010 e il 07.05.2012; Per_1 Per_2
- il domicilio coniugale è stato fissato presso l'abitazione sita in Via E. De Amicis
n.23 Int.10, San Benedetto del Tronto (AP) ma di fatto, per sempre più crescenti ed incolmabili incompatibilità caratteriali e quindi di convivenza, la Sig.ra Pt_2
abita con i due figli nell'appartamento sito in Via E. De Amicis n.23 Int.9,
[...]
San Benedetto del Tronto (AP);
- la sig.ra è allo stato disoccupata, mentre il sig. svolge l'attività di Pt_2 Pt_1
marittimo; tutto ciò premesso, i coniugi, chiedevano congiuntamente al Tribunale adito di pronunciare la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati di letto, di tetto e di mensa con obbligo di reciproco rispetto;
2. la moglie abiterà insieme ai figli, come di fatto già abita, per espressa sua dichiarazione, nell'appartamento sito in Via E. De Amicis n.23 Int.9, San Benedetto del Tronto (AP); nel mentre, il continuerà a vivere nell'appartamento sito in Pt_1
Via E. De Amicis n.23 int.10, San Benedetto del Tronto, con la propria madre di che necessita di cure ed assistenza essendo affetta da Pt_3 Per_3
patologia oncologica;
3. I genitori chiedono l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre. Ognuno manterrà con loro un rapporto equilibrato e continuativo e si adopererà affinché gli stessi conservino un rapporto significativo con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Riceveranno pertanto cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori e questi ultimi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di minore importanza, inerenti alla vita quotidiana ovvero le questioni di ordinaria amministrazione saranno prese dalla madre, cui è delegata la gestione della quotidianità. Quelle di maggior interesse (tra cui, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio) saranno assunte di concerto fra i genitori, tenuto conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore provvederà ad informare tempestivamente l'altro circa le esigenze dei figli, nonché in merito alle decisioni da assumere per l'esercizio dei poteri e l'adempimento dei doveri genitoriali;
4. i genitori si dichiarano sin d'ora disponibili a modificare le modalità di visita di comune accordo a seconda delle necessità. In ogni caso il padre terrà con sé i figli, salvo imprevisti: -il martedì ed il giovedì dalle 19:15 alle 22:00, inoltre tutti i fine settimana dalle ore 15.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
-il padre, nel periodo estivo delle vacanze scolastiche, potrà tenere con sé i figli fino a 15 giorni, anche consecutivi, previa comunicazione alla moglie da far pervenire almeno un mese prima e fatti salvi eventuali impegni dei minori (campi scuola, corsi di recupero, vacanze già prenotate etc.); - durante il periodo natalizio, trascorreranno la vigilia con il padre, il giorno di Natale ed il 26 dicembre con la madre;
-per le vacanze di Pasqua trascorreranno la domenica pasquale con il padre ed il lunedì di pasquetta con la madre;
-il 31 Dicembre ed il 1° gennaio ad anni alterni, rispettivamente con il padre e con la madre;
5. Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra , a titolo di Pt_1 Parte_2
mantenimento dei figli minori, un assegno mensile complessivo di euro 500,00, da versarsi entro il 15 (quindici) di ogni mese. L'importo indicato verrà automaticamente rivalutato all'inizio di ogni anno in proporzione alla variazione degli indici ISTAT, qualora positivo;
6. non è previsto alcun assegno a titolo di mantenimento nei confronti della Sig.ra poiché la stessa è in cerca di occupazione;
gli assegni familiari (ad Parte_2
oggi pari a circa €.490) saranno integralmente devoluti alla sig.ra Parte_2
ed entrambi i coniugi provvederanno ad inoltrare le opportune istanze all'INPS;
7. inoltre, le parti si impegnano ed obbligano al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per i figli nella misura del 70% a carico del Sig. e del 30% a Pt_1 carico della sig.ra . In tal senso sono da considerarsi spese straordinarie tutti Pt_2
gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili ed eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo. Ad esempio sono da considerarsi straordinarie: • Spese relative all'istruzione: viaggi studio all'estero, le gite, le ripetizioni scolastiche, l'iscrizione ad istituti privati o a corsi di specializzazione etc. • Spese mediche: visite specialistiche, cure dentistiche, trattamenti sanitari prescritti dallo specialista, occhiali e/o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista etc. • Spese extrascolastiche sportive e/o culturali: corsi di lingua, corsi di musica e/o strumenti musicali, attività sportive, spese per attività ludiche e ricreative etc. Tali spese straordinarie dovranno comunque essere preventivamente concordate tra le parti, che ne dovranno dare apposito reciproco consenso, anche a mezzo semplice messaggio WU o sms (l'eventuale dissenso dovrà essere motivato per iscritto entro massimo gg. 5 dalla richiesta, anche a mezzo
WU o SMS, intendendosi, in difetto, il silenzio come consenso alla richiesta, fatti sempre salvi i casi di urgenza) nonché documentate dalle parti che se ne fanno carico mediante inoltro all'altra di apposita ricevuta/fattura/scontrino etc in forma chiara e leggibile entro e non oltre giorni 30 dall'esborso sostenuto. Laddove la spese straordinaria non siano documentata la parte che non l'ha effettuata non sarà tenuta al rimborso;
8. le parti si prestano reciproco consenso al rilascio/rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio e del passaporto nonché al rilascio/rinnovo del passaporto dei figli minori.
In data 17.10.2025 il Presidente del Tribunale nominava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 20.11.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Osserva il Collegio che la domanda relativa alla pronuncia di separazione personale proposta congiuntamente dai coniugi merita accoglimento in quanto la convivenza è ormai divenuta intollerabile e nessuna comunanza di vita, né materiale e né spirituale, può più essere ricostituita, come dimostra il contegno processuale ed extra-processuale tenuto dai coniugi stessi. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordemente stabilite dalle parti nei termini sopra riportati appaiono idonee e adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle medesime e dei figli minori.
Stante la natura necessitata della controversia nonché la proposizione congiunta del presente ricorso, vi sono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi e alle condizioni Parte_2 Parte_1
indicate nel ricorso introduttivo per come sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata a cura della
Cancelleria all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Cupra Marittima in quanto l'atto è stato trascritto nel Registro atti di matrimonio di detto Comune all'Anno
2006, numero 16, Parte II, Serie C, Ufficio 1;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno in camera di consiglio del 5/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi