Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana ed il Principato del Liechtenstein in materia di sicurezza sociale, con protocollo finale, firmato a Vaduz l'11 novembre 1976.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana ed il Principato del Liechtenstein in materia di sicurezza sociale, con protocollo finale, firmato a Vaduz l'11 novembre 1976.