Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 19/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
in persona del Giudice designato, dr. Rodolfo Magrì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 351/2024 R.G. promossa da:
, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Parte_1
Asti, presso lo studio dell'avv. E. Nespola, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione
A T T O R E
C O N T R O con sede in Torino, elettivamente domiciliata in EO, Parte_2 presso lo studio dell'avv. C. Massa, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta, unitamente agli avv. C. Pavesio e S. Vercellone
C O N V E N U T A
, residente in , elettivamente domiciliato in EO, presso lo Parte_3 Pt_1 studio dell'avv. P. Simondi, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta
, residente in S. Damiano Macra, elettivamente domiciliato in Cu- Parte_4 neo, presso lo studio dell'avv. F. Quaranta, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta, unitamente all'avv. V. Sommacal
C O N V E N U T I
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'avv. E. Nespola per l'attore così conclude:
“Disattesa ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione, accertata la responsabilità aquiliana dei convenuti in solido, o in subordine in via alternativa tra loro, per i fatti e per le ragioni esposti in atti e previa ogni dichiarazione di legge;
- dichiarare tenuti e condannare i medesimi convenuti Parte_3 Parte_4
e in solido, o in subordine in via alternativa tra loro, a risarcire a Parte_2 parte attrice i danni non patrimoniali ed anche morali (ex art. 2059 c.c.) tutti subiti a causa dei fatti descritti in atti, danni da liquidarsi in € 50.000,00, ovvero nella diversa misura che sarà
1
- dichiarare tenuto e condannare il convenuto a rimuovere da YouTube e Parte_4 dai social network i video indicati in atti e di seguito individuati:
- https://youtu.be/VQVKujLZRyc, dal titolo “PRAZZO il comune che violenta la NATURA
San Michele M. CHIRLÈ 2306”; Parte_5
- https://www.youtube.com/watch?v=-8H6qgixtwU, dal titolo “2^P/ta Campiglione San Mi- chele di RA Valle Maira (CN) LA STRADA CHE VIOLENTA LA MONTAGNA”;
- https://www.youtube.com/watch?v=8sj8Px106ac dal titolo 3^P/ta dalla STAMPA di oggi
31/8/23 in merito ai lavori in B/ta Campiglione San Michele di RA;
- https://youtu.be/cd7uCMBuRrw, dal titolo “Questa è la valle Maira!! San Michele RA strada e lariceto millenario violentati da;
Pt_6
Con vittoria delle spese e degli onorari di difesa, oltre il rimborso forfetario nella misura di legge, CPA, IVA e ogni altro accessorio, in quanto dovuto.”
Gli avv. C. Massa, C. Pavesio e S. Vercellone per la convenuta così con- Parte_2 cludono:
“Contrariis reiectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata e dichiarata inter alia l'inammissibilità, e comunque l'irrilevanza, dei documenti nn.
14, 16, 21 e 22 prodotti da parte attrice con la propria seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c.,
Nel merito: respingere tutte le domande proposte da parte attrice in quanto totalmente infon- date sia in fatto che in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
In ogni caso: con il favore dei compensi e delle spese di giudizio, oltre rimborso forfettario spese legali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
L'avv. P. Simondi per il convenuto così conclude: Pt_3
“Contrariis rejectis,
In via principale: respingere le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in dirit- to, per tutte le ragioni esposte e/o per le ragioni ritenute di diritto dal Giudice;
In via subordinata e gradata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della do- manda attrice, ridursi il risarcimento del danno limitandolo al giusto ed al provato;
Con vittoria di spese e con distrazione delle stesse a favore del difensore.”
Gli avv. F. Quaranta e V. Sommacal per il convenuto così concludono: Parte_4
Voglia il Tribunale di EO, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Nel merito: in via principale: respingere, poiché infondate, le domande svolte dall'attrice nei confronti di con vittoria di spese;
Parte_4 in via subordinata: contenere l'onere del risarcimento entro i limiti del giusto e del provato con le spese come per legge;
Con vittoria di spese e competenze professionali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 29.01.2024, notificato via p.e.c. in pari data, il Parte_7
2
[...] conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la società quale Parte_2 editore del quotidiano “La Stampa”, nonché e , lamen- Parte_4 Parte_3 tando la diffamatorietà di due seguenti articoli pubblicati in data 31 agosto 2023 sul quotidia- no “La Stampa”:
(a) “Ex sindaco e un pastore sui lavori a RA ”, pubblicato sul quotidiano “La Stampa”, cronaca di EO;
(b) “Una strada «privata» per raggiungere la baita in Val Maira l'ultimo caso che imbarazza
, pubblicato sul quotidiano “La Stampa”, cronaca di Torino. Per_1
Tali articoli avevano riportato quanto denunciato nella propria segnalazione dall'ex Sindaco di , e nei propri video pubblicati su YouTube dal secondo cui Pt_1 Pt_3 Parte_4
“l'amministrazione comunale di aveva eseguito dei lavori su una strada in una frazione Pt_1 del medesimo comune (borgata , provocando frane e danni all'ambiente, al fine Parte_5 di realizzare una pista che rendesse più comodo l'accesso alla proprietà dell'assessore della
Sanità della Giunta Regionale, dott. che aveva acquistato una casa di villeggiatu- Persona_2 re in loco”.
Assumeva l'attore che i fatti riportati negli articoli erano del tutto falsi, oltreché diffamatori e lesivi della reputazione del con conseguente danno per il medesimo e pertanto chie- Pt_1 deva al Tribunale la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti.
Costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda Parte_2 proposta nei suoi confronti, eccependo in particolare la sussistenza della scriminante del dirit- to di cronaca essendo stati rispettati i requisiti della verità, continenza e pertinenza dei fatti ri- portati negli articoli, il mancato assolvimento dell'onere probatorio, da parte del Parte_1
, in merito agli asseriti (e contestati) danni subìti.
[...]
Costituendosi in giudizio, il convenuto eccepiva l'insussistenza di qualsivoglia Parte_4 condotta illecita a lui ascrivibile, la sussistenza del diritto di cronaca ed il mancato assolvi- mento dell'onere probatorio da parte in relazione agli asseriti danni subìti. Parte_1
Si costituiva in giudizio anche il convenuto eccependo l'infondatezza delle domande Pt_3 di parte attrice e quindi l'insussistenza della diffamazione, ed il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte in relazione agli asseriti danni subìti. Parte_1
Con ordinanza emessa in data 11.09.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta delle produzioni documentali, fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione.
All'udienza del 12.03.2025, i difensori richiamavano le conclusioni ed argomentazioni in atti, chiedendo che la causa fosse trattenuta a decisione. Il Giudice tratteneva quindi la causa a de- cisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
Il lamenta la portata diffamatoria di alcuni video del convenuto Parte_1 CP_1
[... posti su YouTube, e dell'esposto in data 17.08.2023 del convenuto il cui contenuto Pt_3
è riportato negli articoli pubblicati sul quotidiano La Stampa in data 31.08.2023, sostenendo
3 che da essi emerge il messaggio che l'amministrazione comunale di abbia dispensato Pt_1 un favoritismo all'Assessore Regionale della Sanità, eseguendo, con fondi pubblici, lavori privi di pubblica utilità ed anzi dannosi per l'ambiente, nonché pericolosi per l'incolumità del- le persone su di una strada montana di una frazione del Comune.
Sostiene il che si tratta di una notizia che lede gravemente la reputazione dell'ente, in Pt_1 quanto evoca ipotesi di condotte illecite da parte dell'amministrazione comunale riconducibili alla violazione dell'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97
Cost.); alla violazione della normativa sulla tutela ambientale e sulla prevenzione degli infor- tuni nei cantieri;
a delitti contro la pubblica amministrazione, quali l'abuso di ufficio, di cui all'art. 323 c.p.
Al riguardo, occorre anzitutto premettere che i convenuti non hanno fornito alcuna prova della verità di quanto affermato, né riguardo all'asserito favoritismo che il Parte_1 avrebbe reso all'Assessore Regionale, né riguardo agli enunciati danni ambientali e/o alla si- tuazione di pericolo dei lavori effettuati dal Comune. Infatti, la perizia dell'arch. Persona_3
, prodotta dal convenuto è un documento di formazione unilaterale e privo di
[...] Pt_3 rilievo probatorio in questa sede.
In ogni caso, risulta dagli atti che i lavori non riguardavano una strada “privata” dell' alla Sanità, dott. (come invece si legge nell'articolo La Stam- Controparte_2 Per_1 pa di Torino, v. doc. n. 2 dell'attore) e neppure vi è prova che siano stati realizzati a suo esclusivo beneficio.
Al contrario, risulta dagli atti che i lavori sono consistiti in un intervento di manutenzione or- dinaria di una strada comunale, accessibile e transitabile da chiunque, e non vi è alcuna prova che tali lavori abbiano arrecato un danno ambientale o provocato una situazione di pericolo per le persone, essendo lavori diretti proprio al ripristino ed alla messa in sicurezza della stra- da a seguito di una pregressa frana.
Tale circostanza risulta dalla determinazione del responsabile del servizio, n. generale 158, area tecnico manutentiva del , , in data 11 agosto 2023 (v. doc. Parte_1 CP_3
n. 3 dell'attore), avente ad “Oggetto: Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza strada co- munale in Borgata Campiglione …Impegno di spesa”. In detta determina il pubblico funzio- nario scrive “dato atto che si rende necessario provvedere alla manutenzione ordinaria ed alla messa in sicurezza dei versamenti franati della strada comunale esterna a Borgata Campiglio- ne…” (cfr. pag. 2, terzo paragrafo).
II
Ciò premesso, occorre peraltro esaminare singolarmente le posizioni dei convenuti.
Iniziando dal convenuto ON, questi ha inviato l'esposto in data 17 agosto 2023 alle se- guenti autorità: Sindaco del al Presidente della Regione Piemonte, Parte_1 all'Assessore all'Ambiente e Montagna Regione Piemonte, al Presidente della Provincia di
EO, all' al Capogruppo della minoranza del , ai Carabi- Parte_8 Parte_1 nieri Forestali di Dronero, all' EO, agli organi di stampa e al- Controparte_4 le forze politiche territoriali (v. doc. n. 8 dell'attore).
La modalità di diffusione del comunicato, rivolto ad una pluralità di enti ed agli organi di
4 stampa, dimostra che la finalità del ON non era quella di segnalare un'asserita situazione di pericolo, peraltro allo stato indimostrata, bensì di screditare l'operato dell'attuale ammini- strazione comunale, che lo aveva sostituito dopo che questi era stato “… amministratore co- munale del paese per 26 anni e che ha ricoperto la carica di Sindaco per due mandati …”, co- me dallo stesso dichiarato nell'esposto.
Il ha riferito circostanze non rispondenti al vero, laddove ha sostenuto che i lavori sul- Pt_3 la strada in Borgata Campiglione fossero:
- “scavi ignoti”: in realtà si trattava di un intervento regolarmente deliberato dal Pt_1
(come risulta dalla determina prodotta sub 3) e segnalato dalla cartellonistica presente nel can- tiere (come da fotogramma prodotto sub 9 di citazione);
- dannosi per l'ambiente e pericolosi per l'incolumità delle persone (“sia a monte che a valle del nuovo tracciato sono iniziati movimenti franosi e alcuni massi sono già precipitati sulla sottostante pista”): in realtà la frana era antecedente e i lavori sono stati eseguiti proprio per la manutenzione e messa in sicurezza della strada, come risulta dalla determina comunale pro- dotta sub 3);
- e finalizzati a favorire gli interessi di un politico della Giunta Regionale.
La scelta di presentare un esposto riportante notizie non rispondenti alla realtà, al fine di insi- nuare, con toni allusivi e tendenziosi, il compimento di gravi condotte illecite di rilevanza pe- nale da parte dell'amministrazione del , a favore di un politico della Giunta Parte_1
Regionale, oltrepassa il limite della libertà di manifestazione del pensiero e della critica poli- tica, sfociando nella diffamazione.
La giurisprudenza sul punto ha infatti statuito che, “in tema di diffamazione a mezzo stampa,
l'esercizio del diritto di critica pur assumendo necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili, in particolare quando, come nella specie, abbia per oggetto lo svolgimento di pub- bliche attività di cui si censurino le modalità di esercizio e le disfunzioni e si suggeriscano i provvedimenti da adottare, richiede - unitamente al rispetto del limite della rilevanza sociale e della correttezza delle espressioni usate - che, comunque, le critiche trovino riscontro in una corretta e veritiera riproduzione della realtà fattuale e che, pertanto, esse non si concretino in una ricostruzione volontariamente distorta della realtà, preordinata esclusivamente ad attirare l'attenzione negativa dei lettori sulla persona criticata. (In applicazione di questo principio la
S.C. ha ritenuto incensurabile la decisione con cui il giudice di merito ha escluso l'operatività dell'esimente del diritto di critica nei confronti di una giornalista, la quale aveva pubblicato svariati articoli con i quali accusava il presidente di un ente regionale di una "cattiva e allegra gestione", insinuando la sussistenza di illeciti senza che vi fosse la minima prova degli stes- si)” (Cass. Pen. 13.11.2005, n. 9373).
Con specifico riferimento alla diffamazione perpetrata a mezzo della presentazione di un esposto, la giurisprudenza ha chiarito che “se è vero che la presentazione di un esposto alle autorità preposte costituisce sicuramente l'esercizio di un diritto, occorre, però, che i fatti esposti siano veri oppure ritenuti tali in base a una giustificata e ragionevole rappresentazione della realtà e inoltre che siano strettamente pertinenti alla situazione di fatto per la quale si sollecita l'intervento dell'autorità (Cass. Penale, sez. V, ud. 26 aprile 2012). Ragion per cui
5 una volta accertata la natura diffamatoria delle dichiarazioni del soggetto che le divulga, que- st'ultimo deve essere condannato al risarcimento del danno” (Tribunale di Roma, sentenza
21.06.2022, n. 9863).
La condotta del esula pertanto dall'ambito della critica politica. Pt_3
Inoltre, il convenuto non si è limitato a presentare un esposto, ma lo ha diffuso anche agli or- gani di stampa, per cui trova applicazione il principio secondo cui “l'autore della diffamazio- ne è chiamato a risarcire anche i danni cagionati da ulteriori pubblicazioni non da lui firmate, purché vi sia un nesso di causalità giuridica e sussista una rimproverabilità per colpa”. (Cass.
28.09.2012, n. 16543).
Passando ad esaminare la posizione del convenuto si osserva che quest'ultimo ha Parte_4 realizzato e pubblicato sul suo canale YouTube ”, con oltre 31.000 iscritti, Parte_9 ben tre video dedicati ai lavori di manutenzione della strada in Borgata Campiglione.
In detti video (le cui versioni integrali sono prodotti da doc. 4 a doc. 7 dell'attore), il Pt_10
protagonista delle riprese in sella ad una mula, divulga il messaggio che è un
[...] Pt_1 comune che "viola norme e principi sulla tutela ambientale", come risulta anche dai titoli pubblicati:
- “PRAZZO il comune che violenta la NATURA San Michele M.CHIRLÈ Parte_5
2306”( https://youtu.be/VQVKujLZRyc), video pubblicato in data 17 agosto 2023 (doc. n. 4 dell'attore).
Tali affermazioni nei confronti del sono ribadite in numerosi passaggi del- Parte_1 le riprese:
- al minuto 32:28 “Al Comune di diciamo che il cervello viene considerato un acces- Pt_1 sorio”;
- al minuto 32:42 (ndr riferendosi al Comune di ) “gli piace distruggere la montagna” Pt_1
… “RA il comune delle distruzioni” (cfr. il video al minuto 33 e 10 secondi);
- al minuto 37:57: “RA il comune degli orrori”
- al minuto 42:12: “RA il comune delle violenze alla natura” ed ancora “Il Comune degli orrori contro la natura”.
Il video è ancora visibile su YouTube e, alla data del 18 luglio 2024, contava 23.968 visualiz- zazioni, come risulta dagli screenshot prodotti sub 17) della memoria ex art 171ter n. 2 di par- te attrice.
In data 27 agosto 2023 è stato pubblicato un secondo video (doc. n. 5 dell'attore), sempre sul canale YouTube “ : Parte_9
“2^P/ta San Michele di RA Valle Maira (CN) LA STRADA CHE VIOLEN- Parte_5
TA LA MONTAGNA” (https://www.youtube.com/watch?v=-8H6qgixtwU)
In detto video viene ribadito che è un comune che non rispetta la tutela ambientale e Pt_1 viene affermato, mediante l'uso dei termini suggestivi “strada clandestina” e “strada incrimi- nata”, che i lavori sulla strada costituiscono un'attività illecita:
- al minuto 0:18: “in tanti mi avete chiesto come procedeva la questione del comune di Pt_1 per quella strada clandestina in merito al mio video”;
3:33 “questo è dove c'è la strada incriminata … Il titolo era il Comune di Parte_5 Pt_1
6 il Comune che violenta la montagna”.
Inoltre, al minuto 18:04, ripete: “RA il Comune che violenta la montagna”. Parte_4
Nella parte finale del video il dà lettura del comunicato del convenuto Parte_4 Pt_3 sopra descritto.
Il video in questione ha avuto 9.864 visualizzazioni, alla data del 18 luglio 2024, ed è tuttora pubblicato e visibile sul predetto canale YouTube.
In un ulteriore video (v. doc. n. 6 dell'attore), pubblicato sul canale e in data Pt_9 Pt_9
31 agosto 2023, dal titolo “3^P/ta dalla STAMPA di oggi 31/8/23 in merito ai lavori in B/ta
Campiglione San Michele di RA (https://www.youtube.com/watch?v=8sj8Px106ac)” il si- gnor Degiovanni dà lettura dell'articolo pubblicato su La Stampa di EO del 31 agosto
2023, intitolato: “EX SINDACO E UN PASTORE SUI LAVORI A PRAZZO
TUTTO PER FAVORIRE UN POLITICO”, il quale contiene l'affermazione che i lavori con- testati siano stati realizzati al solo fine di realizzare una pista che rendesse più comodo l'accesso alla proprietà dell'assessore della Sanità della Giunta Regionale, dott. Persona_2 che aveva acquistato una casa di villeggiature in loco.
Il video ha avuto 6.175 visualizzazioni alla data del 18 luglio 2024 (v. doc. n. 19 dell'attore)
e, come gli altri, è ancora visibile su YouTube.
Anche la condotta del esula dall'ambito di applicazione delle scriminanti del di- Parte_4 ritto di libertà di pensiero e di critica politica, stante la gravità delle accuse, come si è visto, di rilevanza penale, che trascendono i limiti della verità e della continenza verbale.
La diffida inviata a mezzo pec al in data 31.08.2023 (v. doc. n. 10 dell'attore), di Parte_4 rimuovere dal web i video dai contenuti diffamatori è stata ignorata dal predetto.
Non è contestato che i video abbiano avuto decine di migliaia di visualizzazioni e, nonostante l'introduzione del presente giudizio, non siano stati rimossi, continuando ad essere visibili sul canale YouTube intestato al convenuto, “ . Parte_9
In base a tali considerazioni, i convenuti e devono pertanto essere dichia- Pt_3 Parte_4 rati responsabili nei confronti del per il carattere diffamatorio dell'esposto Parte_1
e dei video dagli stessi predisposti e diffusi, con conseguente condanna dei medesimi al risar- cimento dei danni subiti dal Comune, liquidati come si dirà in seguito.
Il convenuto dovrà essere condannato inoltre a rimuovere da YouTube e dai so- Parte_4 cial network i video oggetto di causa, individuati in dispositivo.
III
Accertata la responsabilità per i fatti oggetto di causa dei convenuti e oc- Pt_3 Parte_4 corre passare ad esaminare la posizione della convenuta quale edi- Parte_2 tore del quotidiano “La Stampa”, su cui sono stati pubblicati gli articoli oggetto di causa.
Gli articoli oggetto di contestazione sono quelli dal titolo: “Ex sindaco e un pastore sui lavori a RA ”, e dal titolo: “Una strada per raggiungere la baita in Val Maira l'ultimo caso che . Persona_4
Al riguardo, si osserva che tali scritti giornalistici hanno dato atto, in termini neutri e contenu- ti, della polemica sorta relativamente ai lavori deliberati dal riguardanti la Pt_1 Parte_1 trasformazione di una vecchia strada, da decenni inutilizzata, sita nei pressi della borgata
7 Campiglione di RA, in una pista spianata e dritta.
Negli articoli viene correttamente precisato che tale polemica è sorta a seguito delle pubbliche critiche mosse da due privati cittadini: l'ex Sindaco di , , amministra- Pt_1 Parte_3 tore comunale di per 26 anni, mediante il proprio esposto del 17 agosto 2023, indiriz- Pt_1 zata alle principali Autorità ed organi di stampa, e , pastore di San Da- Parte_4 miano Macra e youtuber attento alle esigenze del territorio, attraverso i suoi video di denuncia intitolati “RA, il comune che violentata la natura” e “RA, la strada che violenta la mon- tagna”, pubblicati sul proprio canale YouTube seguito da più di 27.000 utenti.
Al fine di dare conto dei termini della polemica, negli articoli è stato riportato pedissequa- mente il contenuto della segnalazione del riportandone fra virgolette ampi passaggi Pt_3
(v. doc. n. 3 della convenuta , da cui risulta che è stato il ON, e non il giornalista, ad Pt_2 insinuare che i lavori di rifacimento della vecchia strada inutilizzata, criticati per il loro impat- to sulla montagna, sarebbero stati funzionali a consentire un accesso più agevole all'abitazione di un personaggio politico, poi individuato nel dott. Persona_2
Secondo quanto indicato nella segnalazione infatti, tali lavori, aventi un forte impatto sull'ambiente, avrebbero agevolato il dott. (Assessore Regionale alla Sanità) che oggi, Per_1 per raggiungere la propria abitazione, è costretto a percorrere l'attuale strada carrozzabile e poi proseguire lungo uno stretto e difficoltoso tornante.
L'affermazione stigmatizzata dall'attore: “Tradotto: non sono lavori di manutenzione, è un
«favore» a , costituisce una mera sintesi parafrasata del contenuto della segnalazione Per_1 del che viene ripotata dal giornalista. Pt_3
Egualmente, non è stato il giornalista, bensì il a denunciare nei propri video pub- Parte_4 blicati su YouTube l'impatto fortemente negativo dei lavori che a suo avviso avrebbero sulla natura circostante, video di cui il giornalista si limita a sintetizzare il contenuto, ri- CP_5 portando pedissequamente alcuni passaggi del primo video ove il commenta Parte_4
«Stanno distruggendo tutto qui, uno smottamento unico, una fanghiglia» (cfr. doc. n. 4 della convenuta . Pt_2
A tali elementi occorre aggiungere che negli articoli per cui è causa viene dato ampio spazio alla lettera alla stampa del Sindaco di , ove si smentiscono le critiche e accuse mosse Pt_1 dagli odierni convenuti (v. doc. n. 5 della . Pt_2
Nell'articolo pubblicato all'interno della sezione dedicata alla cronaca di EO (cfr. doc. n. 1 CP_ della si legge infatti che: “In una lunga nota, il Sindaco replica a Pt_2 Parte_4
«Una rappresentazione distorta dei fatti. Come nel cinema, nelle riprese a dorso di mula ven- gono occultate alcune scene ed enfatizzate altre. Così una semplice estrazione di legname (la- rici), a seguito di un'asta indetta dalla precedente Amministrazione, diventa un “attentato”,
“una distruzione della pineta” e uno spot contro il Comune». Poi risponde a ON: «Un in- tervento di ordinaria manutenzione (circa 50 metri) di una strada comunale diventa un altro disastro ecologico, una distruzione della montagna o, peggio ancora, un favoritismo. Tutto questo lascia l'amaro in bocca. Ci sono cose ben più importanti che doversi difendere da illa- zioni». Infine, ricorda l'incarico al legale «per tutelare la nostra immagine e gli interessi del nelle sedi più opportune», e rassicura «le persone che decidono di investire in valle. Pt_1
8 A troveranno un'Amministrazione che, nel rispetto delle regole, favorirà sempre il re- Pt_1 cupero di borgate e strade abbandonate».
La replica del Sindaco di è riportata anche nell'articolo pubblicato all'interno della se- Pt_1 zione dedicata alla cronaca di Torino, ove si legge che: “La risposta del Sindaco di , Pt_1
, è una delibera che affida a una avvocata il compito di perseguire i due accusa- Persona_5 tori: «La loro è una rappresentazione distorta dei fatti, uno spot contro il Parliamo di Pt_1 un intervento di ordinaria manutenzione (circa 50 metri) di una strada comunale che diventa un altro disastro ecologico, una distruzione della montagna o, peggio ancora, un favoritismo.
Tutto questo lascia l'amaro in bocca» (v. doc. n. 5 della . Pt_2
La versione dei fatti del attore è stata, dunque, riportata fedelmente, consentendogli Pt_1 di smentire e prendere le distanze dalle critiche e accuse mosse.
Non solo, il giornalista ha contattato direttamente l'Assessore Regionale alla Sanità, coinvolto nella polemica, consentendogli di fornire una propria dichiarazione attraverso la quale dare spazio alla propria versione dei fatti, dichiarazione integralmente trascritta in entrambi gli ar- ticoli per cui è causa (v. doc. n. 6 della . Pt_2
Le dichiarazioni del e del dr. sono dunque contenute in più paragrafi Pt_1 Parte_1 Per_1 degli articoli in questione, con conseguente ampia evidenza, nonché anticipate nella relativa titolazione (da leggersi nel suo complesso), ove, accanto alla menzione delle accuse mosse dal e dal si afferma quanto segue: “Il primo cittadino si difende: ordinaria Pt_3 Parte_4 manutenzione. E l'assessore leghista nega: <È soltanto un miserabile tentativo di montare un caso>”, nonché quanto segue: che lì ha una casa Per_1
e replica: . Il primo cittadino incarica un legale”.
Nessuna censura può quindi essere mossa al giornalista (e di conseguenza all'odierna conve- nuta , che ha redatto gli articoli con correttezza ed equilibrio e in posizione di terzietà, Pt_2 dando conto di entrambe le posizioni nella polemica oggetto di trattazione, nel rispetto del contraddittorio fra le parti.
Invero, entrambi gli articoli oggetto di causa risultano redatti nel legittimo esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente garantito, essendo state rispettate le condizioni di verità (ogget- tiva o anche solo putativa) della notizia pubblicata;
pertinenza (interesse del pubblico alla co- noscenza di un fatto); continenza (correttezza dell'esposizione).
Per quanto concerne il requisito della verità (oggettiva o quanto meno putativa), quanto diffu- so negli articoli per cui è causa è indiscutibilmente vero, come dimostrano anche i documenti prodotti nell'odierno giudizio.
Infatti è vero (e non contestato) che:
• la Giunta Comunale di ha deliberato l'esecuzione dei lavori aventi ad oggetto Pt_1 una vecchia strada sita nei pressi di Borgata Campiglione;
• tali lavori sono stati oggetto di una segnalazione a firma dell'ex Sindaco indi- Pt_3 rizzata alle principali Autorità e organi di stampa, avente i contenuti riportati negli articoli per cui è causa (v. doc. n. 3 della;
Pt_2
• è stato il ad insinuare che tali lavori sarebbero stati fatti per agevolare Pt_3
l'accesso all'abitazione di un noto politico facente parte della Giunta Regionale;
9 • il dott. il politico a cui fanno riferimento la segnalazione di e i video di Per_1 Pt_3
ha un'abitazione proprio in borgata dove finisce la vecchia strada Parte_4 Parte_5 oggetto dei contestati lavori, dato che, oltre ad essere noto ai più, è pubblicamente ricavabile dal sito della Regione Piemonte (cfr. doc. n. 7);
• il ha realizzato e pubblicato video sul proprio canale YouTube muovendo Parte_4 critiche ai lavori deliberati dal , affermando quanto riportato fra virgolette Pt_1 Parte_1 dal giornalista;
• il giornalista ha contattato personalmente il dott. ed il Sindaco di Praz- CP_5 Per_1 zo, dando ampio spazio alle smentite delle critiche e accuse rivolte ai predetti soggetti negli esatti termini da questi indicati.
Come già evidenziato, gli articoli de quibus si limitano a portare all'attenzione dei lettori una questione di interesse pubblico, sia pure prettamente locale, rappresentata dall'esistenza di una vivace polemica tra due privati cittadini (uno dei quali ex Sindaco di ) da un lato, e Pt_1
l'Amministrazione comunale di RA, dall'altro lato, rappresentando e dando voce in termi- ni neutrali a tutti i soggetti coinvolti. Quanto riportato dal giornalista, in entrambi gli articoli, trova ampia corrispondenza nelle dichiarazioni dei vari soggetti coinvolti.
Contrariamente a quanto affermato dall'attore, gli articoli non mettono in luce condotte illeci- te perpetrate dall'amministrazione comunale di “riconducibili alla fattispecie di abuso Pt_1 di ufficio e di peculato, oltre alla violazione delle norme a tutela dell'ambiente e dei principi del buon andamento della pubblica amministrazione”.
Invero, nel testo degli articoli non si fa nessun riferimento a reati quali abuso di ufficio e pe- culato, né tantomeno a violazione di presunte norme a tutela dell'ambiente o ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione e, di sicuro, non da parte del giornalista.
Entrambi i titoli degli articoli si limitano a riassumere, in termini veritieri, pertinenti e conti- nenti la polemica insorta tra due cittadini e l'amministrazione comunale di , esponendo Pt_1 la posizione di tutti i protagonisti della stessa.
Quanto all'articolo pubblicato sulla cronaca di Torino, il titolo, corredato dal relativo occhiel- lo, recita: “Una strada “privata” per raggiungere la baita in Val Maira l'ultimo caso che imba- razza , “La denuncia dell'ex sindaco di RA (EO) a Regione ed “i lavori Per_1 Pt_8 sono un favore all'esponente politico, hanno già riportato frane”. Il primo cittadino si difende: ordinaria manutenzione. E l'assessore leghista nega: “E' soltanto un miserabile tentativo di montare un caso”.
Da una lettura della complessiva titolazione, emerge, dunque, con chiarezza che sono stati eseguiti dei lavori pubblici in Val Maira, oggetto di una segnalazione da parte dell'ex Sindaco di , ad avviso del quale tali lavori avrebbero favorito un esponente politico, e tali accu- Pt_1 se sono state fermamente respinte e smentite sia dall'attuale Sindaco di , sia dal politi- Pt_1 co in questione.
Analoghe considerazioni valgono anche per la titolazione complessiva dell'articolo pubblica- to sulla cronaca di EO, la quale recita: “Ex sindaco e un pastore sui lavori a “Qui Pt_1 frana tutto per favorire un politico” “Una lettera e un video su YouTube scatenano la polemi- ca con il comune” “il riferimento all'assessore regionale che lì ha una casa e replica: Per_1
10 “Falsità”. Il primo cittadino incarica il legale”. Anche qui la titolazione si limita a riassumere in termini veritieri, pertinenti e continenti, l'esistenza di una vivace controversia sorta tra i cit- tadini e l'amministrazione comunale di , chiarendo altresì la posizione assunta in meri- Pt_1 to dal Sindaco di e dall'Assessore Pt_1 Per_1
Quanto poi all'utilizzo del termine strada “privata”, quando invece si tratta di una strada co- munale, e quindi pubblica, il termine “privata” (che compare nella sola titolazione di un arti- colo) è posto fra virgolette in quanto usato in senso atecnico per dare conto di come, secondo la segnalazione, il tratto di strada in questione, a prescindere dalla sua connotazione giuridica, sarebbe stato interessato dai lavori al fine di agevolare un privato, e segnatamente il dott.
come se di fatto si trattasse, per l'appunto, di una sua strada. Per_1
Per quanto concerne il requisito della continenza, gli articoli oggetto di causa risultano redatti in termini contenuti, senza formulare accuse di sorta o attacchi personali nei confronti di parte attrice.
La neutralità con cui il giornalista ha operato è ulteriormente comprovata dal fatto che negli articoli si dà ampia evidenza delle dichiarazioni del Sindaco , testualmente ri- Persona_5 portate.
I titoli, come si è visto sopra, riassumono il contenuto degli articoli a cui si riferiscono, ripor- tando le critiche mosse dal e dal da un lato, e la smentita del Pt_3 Parte_4 Parte_1
e del dott. dall'altro lato.
[...] Per_1
Quanto infine al requisito della pertinenza, le notizie oggetto di trattazione negli articoli per cui è causa rivestono un indiscusso interesse pubblico, anche se tipicamente locale, sia per gli abitanti della provincia di EO, posto che la polemica de qua investe l'Amministrazione di e i lavori criticati sono stati eseguiti in borgata (alta Val Maira), sia per Pt_1 Parte_5 gli abitanti della provincia di Torino, considerato il ruolo istituzionale rivestito dal dott. Per_1
(Assessore Regionale alla Sanità), coinvolto nella diatriba. La pubblicazione dei due articoli nelle due diverse sezioni di cronaca trova, dunque, una sua evidente giustificazione.
In conclusione, gli articoli oggetto del presente giudizio sono stati redatti nel legittimo eserci- zio del diritto di cronaca, riportando fatti veri (dal punto di vista oggettivo o quanto meno pu- tativo), verificati dal giornalista e documentati, oltreché riconosciuti dalla stessa parte attrice, di indiscusso interesse pubblico ed esposti in termini continenti, con conseguente incensurabi- lità del giornalista e della redazione del quotidiano “La Stampa” e, conseguentemente, dell'editore convenuto in giudizio. Parte_2
Per tali considerazioni, la domanda proposta dall'attore nei confronti di quest'ultimo dev'essere pertanto respinta, con conseguente condanna del al pagamento delle spese Pt_1 processuali sostenute da nel presente giudizio, liquidate secondo i Parte_2 parametri indicati dal DM 147/2022.
Applicato lo scaglione di valore tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 (Tab. 2), si liquida il compenso dei difensori in complessivi euro 7.000,00, oltre accessori e rimborsi di legge.
IV
Passando alla quantificazione dei danni subiti dal di cui devono rispondere i conve- Pt_1 nuti e si osserva che, trattandosi nel caso di quantificazione del danno al- Pt_3 Parte_4
11 la reputazione di una valutazione prettamente equitativa, si possono seguire i criteri delineati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, che ha individuato cinque diverse tipologie di diffamatorietà crescente, alle quali applicare un livello di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, oscillanti tra un importo minimo ed uno massimo.
Nella fattispecie, il soggetto diffamato ( che conta 179 abitanti) non ha Parte_1 un'elevata notorietà e gli episodi hanno avuto una scarsa diffusione, mentre non risulta che il sia uno UB famoso (quindi appare limitata la notorietà del diffamante), ana- Parte_4 loghe considerazioni devono svolgersi per il convenuto trattandosi di una polemica Pt_3 svoltasi in un ristretto ambito locale. Pertanto, nella fattispecie, si può concludere che si sia trattato di una diffamazione di modesta gravità, individuabile dalla presenza di una limita- ta/modesta notorietà dei diffamanti, di una limitata diffusione del mezzo diffamatorio e di una modesta risonanza mediatica, ciò che giustifica la condanna in via equitativa dei convenuti al pagamento di una somma di € 15.000,00, oltre agli interessi di cui all'art. 1284, quarto com- ma, cod. civ., dalla data della domanda al saldo.
L'accoglimento della domanda proposta dall'attore nei confronti dei convenuti e Pt_3 [...] giustifica la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali sostenute dal CP_7
nel presente giudizio, liquidate secondo i parametri indicati dal DM Parte_1
147/2022.
Applicato lo scaglione di valore tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 (Tab. 2), liquida il compenso del difensore in complessivi euro 7.000,00, oltre accessori e rimborsi di legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE in persona del Giudice designato definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
1) accertata la portata diffamatoria dell'esposto in data 17.08.2023 di e dei Parte_3 video sottoindicati realizzati da , dichiara tenuti e condanna i medesimi Parte_4 convenuti e , in solido tra loro, al risarcimento dei danni Parte_3 Parte_4 subiti dal , danni liquidati in via equitativa in complessivi € 15.000,00, oltre Parte_1 agli interessi di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ., dalla data della domanda al saldo;
2) dichiara tenuto e condanna a rimuovere da YouTube e dai social net- Parte_4 work i seguenti video:
- https://youtu.be/VQVKujLZRyc, dal titolo “PRAZZO il comune che violenta la NATURA
CAMPIGLIONE San Michele M. CHIRLÈ 2306”;
- https://www.youtube.com/watch?v=-8H6qgixtwU, dal titolo “2^P/ta Campiglione San Mi- chele di RA Valle Maira (CN) LA STRADA CHE VIOLENTA LA MONTAGNA”;
- https://www.youtube.com/watch?v=8sj8Px106ac dal titolo 3^P/ta dalla STAMPA di oggi
31/8/23 in merito ai lavori in B/ta Campiglione San Michele di RA;
- https://youtu.be/cd7uCMBuRrw, dal titolo “Questa è la valle Maira!! San Michele RA strada e lariceto millenario violentati da;
Pt_6
3) condanna e al pagamento delle spese processuali so- Parte_3 Parte_4
12 stenute dal nel presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro Parte_1
7.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%;
4) respinge la domanda proposta dal nei confronti di Parte_1 Parte_2
[...]
5) condanna il al pagamento delle spese processuali sostenute dalla conve- Parte_1 nuta nel presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro Parte_2
7.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%.
EO 18/03/2025
Il Giudice
dr. Rodolfo Magrì
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