Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/05/2025, n. 3282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3282 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 4656/21 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 27.5.2025 tra:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in Roccasecca Dei Volsci alla Contrada Serroni 32, C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce su foglio separato ma congiunto al presente atto, dall' avv. Andrea Scarano, C.F. , con le più C.F._2 ampie facoltà di legge, tutti elettivamente domiciliati in Nocera Inferiore alla Via
Luigi Angrisani, 50, c/o studio Iannicelli
- APPELLANTE -
CONTRO
con sede principale in Dublino 2 (Irlanda), Controparte_1
One Molesworth Street, e sede secondaria in Milano, Via della Moscova n. 18,
, R.E.A. n. cessionaria del credito vantato da P.IVA_1 P.IVA_2 CP_1 in persona del proprio procuratore speciale Avv.
[...] Controparte_2 rappresentata e difesa – giusta procura alle liti in calce alla Memoria di costituzione e risposta nel giudizio n. 2255/2021 R.G. del Tribunale di Latina – dall'Avv.
Francesca Andrea Cantone (C.F. ; PEC: C.F._3
del Foro di Milano, n. telefax Email_1
02/72170950, la quale, in virtù dei poteri alla stessa conferiti con la procura ad litem,
e l'Avv.to l'Avv. Stefano Baldi (C.F. ; PEC: C.F._4
) del Foro di Roma ed elett.te domiciliata Email_2 presso lo studio dell'Avv. Stefano Baldi in Roma alla Via Belli 36.
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della ordinanza del Tribunale di Latina RG. 2255/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la ordinanza n. Parte_1
R.G. 2255/21 con cui il Tribunale di Latina, pronunciando sulla domanda proposta dal medesimo nei confronti della appellata, ha dichiarato cessata la materia del contendere condannando la controparte, in virtù del principio della soccombenza virtuale, alla rifusione delle spese e competenze del giudizio liquidandole in complessivi € 1.300,00 per competenze ed € 320,00 per spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
A sostegno del gravame ha posto come unico motivo la erroneità della decisione del Primo
Giudice che non avrebbe fatto corretta applicazione del D.M. 55/2014 in quanto, a fronte del valore della causa indeterminabile, non avrebbe adottato il corretto parametro ed inoltre non avrebbe riconosciuto le competenze per tutte le fasi del giudizio, peraltro violando il principio per cui non sarebbe possibile andare al di sotto dei minimi previsti per legge.
pag. 2/6 Inoltre, non sarebbero state riconosciute neanche le spese forfettarie ex art. 2 del predetto
D.M. Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Corte D'appello di Roma, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame riformare, limitatamente al capo relativo alla statuizione sulle spese di lite,
l'ordinanza 702 ter cpc, emessa nel giudizio r.g. 2255/2021 dal Tribunale di Latina il
30/06/2021, nel giudizio R.G.N. 2255/2021. Per l'effetto riformare il richiamato provvedimento e così provvedere:
- Riformare il capo dell'ordinanza di primo grado nella parte relativa alla statuizione ed alla regolazione dei compensi processuali, liquidando le relative spettanze in favore del procuratore antistatario applicando quanto meno i medi tariffari, tenendo conto di tutte le fasi processuali svolte e del corretto scaglione di riferimento, in applicazione del D.M.
55/2014; e per l'effetto condannare la parte soccombente alla refusione delle spese di lite in virtù della riforma sul capo delle spese di lite dell'ordinanza, resa dal Tribunale di Latina
R.G.N. 2255/2021.
- Ad ogni modo con vittoria di spese e competenze relative al presente grado di giudizio, sempre con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c;
- Con ogni ritenuto necessario provvedimento”.
Si è costituita la banca appellata la quale, nel contestare l'avverso gravame, a sua volta così concluso:
“In via principale
• rigettare l'appello promosso dal e tutte le domande formulate Parte_2 dall'appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In subordine
• rideterminare secondo Giustizia l'importo dovuto da a titolo di spese CP_1 di lite per il Giudizio di primo grado, tenendo conto dell'attività effettivamente prestata e della scarsa complessità della controversia, non oltre i minimi di tariffa.
pag. 3/6 In ogni caso, con vittoria delle spese di lite del presente grado, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, o comunque con loro compensazione”.
Alla udienza a trattazione scritta del 27.5.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
L'appello è meritevole di accoglimento.
Va premesso che il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto una domanda dell'odierno appellante diretta ad ottenere la documentazione bancaria dalla controparte che non aveva risposto alla istanza ex art. 119 TUB.
Essendo stata poi detta documentazione prodotta in giudizio dall'istituto di credito, il
Giudice di prime cure ha dichiarato la cessazione della materia del contendere condannando comunque la alla rifusione delle spese vive e delle competenze nella Pt_3 misura di € 1.300,00, nulla peraltro disponendo in ordine alle spese generali.
Orbene, come peraltro concordemente riconosciuto da entrambe le parti, nella ipotesi del valore indeterminabile della causa, come nel caso di specie, trova applicazione il disposto dell'art. 5, c. 6, del D.M. 55/2014 il quale prevede che, ai fini della determinazione dei compensi, “le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”.
Nel caso che ci occupa, dovrà tenersi conto dello scaglione che va da Euro 26.000,00 ad
Euro 52.000,00.
Ciò detto, è principio ormai consolidato della S.C. che devono essere liquidate tutte le fasi del giudizio, anche ove non sia stata svolta attività istruttoria e se il difensore della parte non abbia depositato note conclusionali (Cass. 26.5.2021 n. 14483).
Ugualmente va ricordato che la medesima S.C. ha più volte confermato che il Giudice non può liquidare le spese di giudizio in misura inferiore a quelle di legge (Cass. Ord.
165/2021).
Ne consegue, pertanto, che in riforma della impugnata ordinanza, le competenze del giudizio alla cui rifusione la banca appellata va condannata in favore del difensore pag. 4/6 Pt_ antistatario del , vanno così diversamente quantificate in ragione delle tabelle ratione temporis applicabili e tra il minimo ed il medio in ragione della scarsa complessità del giudizio:
€ 1.000,00 per la fase dello studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase della trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisionale per un totale di € 4.700,00.
In accoglimento del gravame, vanno riconosciute in favore dell'appellante anche le spese forfettarie generali al 15%.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano sempre secondo il medesimo parametro adottato per il giudizio di primo grado al minimo in considerazione della modestia delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto
[...]
avverso la ordinanza resa dal Tribunale di Latina nel procedimento n. R.G. Parte_1
2255/21, così provvede:
in parziale riforma della ordinanza sopra indicata, condanna la appellata alla rifusione in favore dell'appellante e, per esso, del difensore antistatario, delle spese e competenze del giudizio di primo grado che liquida complessivamente in € 4.700,00 come indicato nella parte motiva con riferimento alle singole fasi del giudizio, oltre spese generali forfettarie al
15% e spese vive come già riconosciuto nella medesima ordinanza, oltre IVA e CPA come per legge. Condanna altresì la appellata alla rifusione in favore dell'appellante e per esso del difensore antistatario, delle spese e competenze del presente grado che si liquidano in €
1.029,00 per la fase dello studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase della trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisoria, oltre spese generali forfettarie al 15% e spese vive, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso alla camera di consiglio del 27.5.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
pag. 5/6 Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 6/6