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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 13/11/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa RI IS CA Presidente relatrice
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere in esito all'udienza del 12 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 29 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
Parte_1
, in persona del Presidente in carica, , con sede in Roma, rappresentata
[...] Parte_2
e difesa, giusta procura allegata alla busta telematica contenente il ricorso in appello, dall'avvocato
RI VA dello Studio Legale VA & Associati ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Salvatorangelo Bandinu in Sanluri
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il giorno 11 giugno 1963, ivi residente, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari nello studio dell'avvocato Maurizio Barrella che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in data 27 gennaio 2020, inserita nel fascicolo di primo grado ed allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATO
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 febbraio 2020, aveva agito in giudizio davanti alla Controparte_1 sezione lavoro del Tribunale di Cagliari nei confronti della con il fine di Parte_1 ottenere il riconoscimento del proprio diritto al pagamento delle somme accantonate da a Pt_1 suo nome a titolo di deposito nel conto individuale e di Tfr e la conseguente condanna della convenuta al pagamento delle stesse con gli accessori. Parte_1
A fondamento di tale pretesa aveva premesso di essere un dipendente dell' CP_1 [...]
e di aver lavorato dal mese di aprile 2007 alle dipendenze dell' Parte_3 Controparte_2 cui era subentrata, ai sensi della legge regionale n. 8/2016, l'attuale datrice di lavoro ed
[...] aveva poi esposto che con la nascita di il personale dell'agenzia era stato iscritto alle Parte_3 casse previdenziali pubbliche C.P.D.E.L. e istituite presso l' infine CP_3 CP_4 confluito nell' soggiungendo che, presso il precedente ente datore di lavoro egli era invece CP_5 assoggettato ad un regime previdenziale di tipo privatistico gestito dalla Parte_1
Alla luce di tale disciplina, quindi, non essendo egli più iscritto alla cassa ma Parte_1 all' aveva rivendicato la liquidazione delle somme accantonate sulla rispettiva posizione CP_5 previdenziale.
In particolare, aveva chiesto la condanna della predetta al pagamento in suo favore a Parte_1 titolo di conto individuale di euro 10.398,00, oltre accessori di legge, ed a titolo di T.F.R di euro
7.763,00.
La ritualmente costituitasi in giudizio, dopo avere richiesto la chiamata in Parte_1 causa dell ritenuta non necessaria dal primo giudice, che aveva escluso che l'ente Parte_3 indicato fosse un litisconsorte necessario, e la sospensione del processo ricorrendo una ipotesi di pregiudizialità con altra causa pendente presso la Corte d'Appello di Roma, non disposta dal primo giudice che tale pregiudizialità aveva escluso, aveva resistito in giudizio con articolate difese, sostenendo l'infondatezza nel merito dell'avversa domanda.
Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 1082/2022 del 24 novembre 2022, aveva accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme depositate a suo nome nel conto individuale, condannando la resistente al pagamento in suo Parte_1 favore dell'importo di 10.398,00 €, oltre accessori come per legge e rigettato invece la domanda avente ad oggetto il pagamento delle somme accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto, compensando per metà tra le parti le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento del ricorso,
e ponendo la metà residua a carico della resistente. Parte_1
Avverso la sentenza ha proposto appello la cui ha resistito Parte_1 Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha censurato la sentenza ritenendo che fosse ingiusta perché erronea Parte_1 nell'accertamento del diritto di a ricevere la liquidazione del conto individuale e Controparte_1 CP_ circa l'inquadramento previdenziale dei dipendenti presso l' ribadendo, nella Pt_3 sostanza, le ragioni già poste a fondamento del giudizio di primo grado, ritenendo violate le norme disciplinanti il regime previdenziale contributivo integrativo di erroneamente interpretato Pt_1 dal primo giudice, che ne aveva travisato i presupposti fondanti e la ratio e aveva quindi violato l'art. 6 del regolamento di cui nel caso di specie non ricorrevano i presupposti oggettivi e Pt_1 soggettivi.
Ha, quindi concluso per l'accoglimento dell'appello e per la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato sussistente il diritto di a conseguire le somme Controparte_1 accantonate nel proprio conto individuale.
In subordine la appellante ha dedotto la cessazione della materia del contendere e Parte_1 domandato la compensazione delle spese del giudizio di primo grado dal momento che, già nelle more del giudizio di primo grado, in data 30 giugno 2022, , senza darne notizia, aveva CP_1 cessato il proprio lavoro, ottenendo dalla tutte le somme dovute ed oggetto di petitum Parte_1 nel giudizio di primo grado, anche se, nonostante tale premessa, restava vivo l'interesse della a ribadire le ragioni di diritto dispiegate nel giudizio di primo grado sia in merito Parte_1 all'obbligo di iscrizione dell'appellato presso la sia in merito all'ottenimento di una Parte_1 decisione sulla soccombenza virtuale in relazione alla erroneità della sentenza di primo grado oggetto del presente gravame ed in particolare nella parte in cui era stato riconosciuto il diritto di all'erogazione del conto individuale, a prescindere dall'effettiva cessazione del rapporto di CP_1 lavoro, e nella parte in cui erano stati erroneamente inquadrati sul piano previdenziale i dipendenti di Pt_3 si è costituito in giudizio per ribadire l'infondatezza dei motivi di appello e Controparte_1 dedurre, in merito alla domanda subordinata, che l'unica condotta censurabile era quella della appellante che aveva erogato i fondi in contestazione ben prima della proposizione del Parte_1 ricorso in appello, al momento della cessazione del rapporto e ben poteva comunicare il proprio volontario adempimento nel corso del giudizio di primo grado, di cui invece il lavoratore non aveva dato atto non avendo chiara quale fosse l'imputazione dell'importo ricevuto.
*
Nelle more del giudizio la difesa appellante, previo invito al riguardo formulato dal Collegio alle parti con ordinanza del 8 maggio 2025, ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso in appello.
In particolare, con note datate 7 ottobre 2025, la parte appellante ha dato atto di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, in ragione dell'orientamento giurisprudenziale andato consolidandosi sulla specifica materia, che aveva portato la corte a sollecitare le parti perché valutassero attentamente l'opportunità di rinunziare all'appello con un accordo sulle spese, dichiarando, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., di voler rinunciare agli atti del giudizio, domandando che fosse dichiarata l'estinzione del processo e producendo copia delle ricevute di consegna relative alla comunicazione di rinuncia agli atti del giudizio di appello notificata alla controparte con pec del 6 ottobre 2025.
All'udienza del 8 ottobre 2025 il difensore dell'appellato, unico comparso, ha dichiarato di accettare la rinuncia all'appello formulata dalla domandando la liquidazione di un compenso a Parte_1 titolo di spese legali nella misura di 600 €, oltre spese accessorie e forfettarie e ciò ha ribadito con note di trattazione scritta depositate il 30 ottobre 2025, con le quali ha confermato di “accettare la rinuncia al procedimento d'appello e di insistere per la liquidazione delle spese di questa fase del giudizio, da liquidarsi in € 600,00, oltre accessori, come da indicazione della Corte”.
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Ciò premesso, preso atto delle posizioni delle parti, non resta al collegio che dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti agli atti del giudizio da parte dell'appellante nei confronti di che, a sua volta, dichiarato di accettare la rinuncia agli atti del Controparte_1 giudizio, insistendo però per la liquidazione di un compenso che ha limitato nella misura di 600 € oltre accessori di legge e spese forfettarie, ritenuta congrua.
Costituisce, infatti, costante indirizzo ermeneutico di legittimità quello secondo cui la rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello ai sensi degli articoli 359 e 306 del codice di procedura civile, va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è rinuncia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (così Cass. n. 18255/2004 ex plurimis, ma anche 8387/1999 e 5556/1995).
E sempre la Suprema Corte ha precisato che la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione – accettazione intervenuta nel caso di specie - la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte (così Cass. n. 5556/1995 e n. 4499/1996).
Nella sostanza, peraltro, non soltanto la rinuncia all'impugnazione, ma anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass. n.
5250/2018).
La rinuncia agli atti, quindi, compiuta in appello, di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione, investe soltanto gli atti del procedimento di gravame e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che l'estinzione, in virtù dell'art. 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo (Cass. n. 26372/2024).
Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell' art.306 cpc, l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo;
tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché il convenuto abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto una domanda riconvenzionale
(Cass.n. 1168/1995).
Da ciò consegue l'integrale estinzione del giudizio, a fronte di rinuncia regolare, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 c.p.c., in quanto contenuta in un atto depositato telematicamente dal difensore dell'appellante munito di procura speciale, rilasciata anche per la rinuncia agli atti del giudizio, e dell'accettazione da parte di attraverso il suo difensore, anch'egli munito di CP_1 procura speciale. Con riguardo alle spese del giudizio, il Supremo Collegio ha, invece, rilevato che, nonostante le differenze tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione,
l'identità dell'effetto che ne consegue, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta che ad entrambi debba applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità della regolazione delle spese processuali, attribuendo al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass., ord. n. 5250/2018).
Nel caso di specie, premesso che in ragione di tali principi, ribaditi dai giudici di legittimità anche nel 2022 e condivisi da questo Collegio, non vi è spazio alcuno, in assenza di diversi accordi delle parti, perché il Collegio possa disporre la compensazione delle spese del giudizio di appello, che vanno quindi poste a carico della appellante, liquidate come da dispositivo tuttavia, la Parte_1 questione può dirsi superata posto che, come visto, l'appellato ha rivendicato una limitata quantificazione in ragione di 600,00 euro, oltre rimborso forfettario del 15 % e accessori di legge, che appare ragionevole e conferme alle tabelle di legge a fronte della rinunzia agli atti del giudizio operata dall'appellante.
Va, infine, rilevato che la pronuncia di una sentenza recante la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. ord. n. 19560/2015 e Cass. ord. n.
25485/2018).
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1
n. 1082/2022 del Tribunale di Cagliari: dichiara l'estinzione del presente giudizio;
condanna la in conformità alla quantificazione operata dalla parte Parte_1 appellata, alla rifusione in favore di dell'importo di euro 600,00 a titolo di spese Controparte_1 legali, oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge, disponendo che le stesse siano distratte in favore del difensore dell'appellato che ne ha dichiarato l'anticipazione e la mancata riscossione.
Cagliari, 13 novembre 2025
La Presidente Relatrice
RI IS CA