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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/05/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa. Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4235/2022 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'AVV. CARBONE MICHELANGELO
contro rappresentato e difeso dall'AVV. Controparte_1 P.IVA_1
CAMILLERI VITTORIO
Avente ad oggetto: Somministrazione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 03/02/2025 e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha richiesto ed ottenuto avverso , quale titolare Controparte_1 Parte_1
dell'utenza di energia elettrica sita a Francofonte in via Caltanissetta n. 73, identificata dal codice POD
pagina 1 di 10 IT001E979244894, decreto d'ingiunzione con cui a quest'ultima è stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 8.102,86, oltre interessi, a titolo di consumi elettrici rilevati e non saldati, nonché il pagamento delle spese della procedura di ingiunzione liquidate in Euro 540,00 oltre accessori di legge.
ha opposto il decreto lamentando innanzitutto l'assenza del tentativo obbligatorio di Parte_1
conciliazione previsto dalla Delibera ARERA 209/2016, quindi la violazione dell'art. 11 della Delibera
AEEG 200/1999 per mancanza di contraddittorio nelle operazioni di verifica, poi l'illegittimità della ricostruzione dei consumi e, in definitiva, l'inesistenza del credito dedotto con la sola fattura.
nello specifico ha rappresentato che in data 11 novembre 2019 dei tecnici di Enel Parte_1
Distribuzione s.p.a. avevano provveduto alla sostituzione del gruppo di misura a lei intestato in sua assenza e senza procedere, in loco, alla redazione del verbale di asporto che specificasse le condizioni del contatore asportato e sostituito;
che successivamente all'avvenuta asportazione, Enel Distribuzione
s.p.a., ritenendo manomesso il contatore sostituito, aveva proceduto alla ricostruzione presuntiva quinquennale durante il quale il dispositivo aveva asseritamente operato misurazioni erronee;
che sulla base di tale ricostruzione aveva emesso la fattura n. Controparte_1
089047585030974A posta a fondamento del decreto di ingiunzione oggi impugnato;
che Enel
Distribuzione s.p.a. non aveva proceduto alla verifica e alla ricostruzione di consumi in contraddittorio con il cliente;
che non aveva avvertito il cliente del proprio diritto a nominare e far partecipare alla verifica in laboratorio un proprio consulente tecnico;
che aveva eseguito la verifica in assenza del cliente, limitandosi a imbustare il contatore senza redigere alcun verbale e senza lasciare al cliente alcun contrassegno identificativo della busta contenitrice il gruppo di misura sostituito;
che era venuta a conoscenza delle risultanze delle operazioni solo a seguito della ricezione della fattura da parte della
. Controparte_1
pagina 2 di 10 Si è costituita in giudizio la instando per il rigetto dell'opposizione e Controparte_1
per la conferma del decreto opposto eccependo preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di difetto della condizione di procedibilità di cui alla Delibera ARERA 209/2016 della propria domanda,
sostenendo che l'onere di attivare il tentativo conciliativo era condizione di procedibilità solo nel caso di azioni giudiziarie proposte dai clienti finali o utenti nei confronti degli operatori o dei gestori e pertanto incombeva sul cliente opponente.
Nel merito la ha rappresentato che la pretesa creditoria sottesa al Controparte_1
titolo opposto traeva origine dall'accertamento condotto in data 11.11.2019 dai tecnici di E-
Distribuzione s.p.a. presso l'utenza elettrica di;
che nel corso di tale verifica i tecnici Parte_1
accertatori avevano riscontrato che l'apparecchio di misura ivi installato presentava evidenti anomalie che rendevano necessarie indagini più approfondite, non eseguibili sul posto;
che dalla verifica eseguita in laboratorio, in data 16.09.2020 alla presenza di e del marito, era emersa “…la Parte_1
manomissione dei tre tenoni posteriori di trattenuta calotta e della vite IMQ. dalla prova strumentale
si rileva un errore di registrazione di energia e potenza pari al -72,64%. Aperto il misuratore
all'interno si riscontra la manomissione del circuito amperometrico nello specifico sulla sonda di
comparazione. tale manomissione ha lo scopo di alterare la registrazione di energia e potenza
prelevata. Inoltre si riscontra la manomissione del circuito antitamper (filo scollegato dalla sede). il
contatore elettronico presenta il display guasto, letture rilevate con sonda. Verifica eseguita in
presenza del cliente”; che il distributore, come da comunicazione inoltrata a , aveva Parte_1
accertato che il prelievo irregolare aveva avuto inizio in data 16.09.2015 e che la ricostruzione delle misure, relativa al periodo dal 16.09.2015 all'11.11.2019, era stata effettuata sulla base “del
coefficiente di correzione accertato in sede di verifica”; che sulla base della ricostruzione dei consumi operata dal distributore, aveva emesso la fattura a fondamento del Controparte_1
decreto ingiuntivo per il periodo compreso tra il 16.09.2015 a l'11.11.2019, periodo nel quale pagina 3 di 10 sussisteva un rapporto di fornitura tra le parti;
che aveva personalmente presenziato alla Parte_1
verifica del gruppo di misura, aveva assistito a tutti gli accertamenti eseguiti ed era stata tempestivamente informata circa le irregolarità riscontrate sul predetto contatore;
che , Parte_1
pur rifiutandosi di sottoscrivere il verbale di verifica, senza addurre alcun giustificato motivo, nulla aveva eccepito o contestato in relazione a quanto era stato accertato a suo carico;
che, prima di azionare il procedimento di cui all'art. 633 c.p.c., era stata indirizzata all'odierna opponente una lettera di diffida e messa in mora, mediante raccomandata A/R n. 68586084426-6, la quale, pur essendo stata regolarmente notificata a controparte in data 01.09.2021 era rimasta del tutto priva di riscontro;
che pretestuose e del tutto irrilevanti erano le contestazioni di in quanto era consapevole Parte_1
circa l'esito delle operazioni di verifica eseguite sul contatore a lei intestato, nonché circa il criterio utilizzato per i consumi alla stessa addebitabili, per avere presenziato alle suddette operazioni;
che non aveva mai provveduto a formulare alcuna contestazione né al competente Parte_1
Distributore, né all'esponente società di fornitura.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito della udienza di precisazione delle conclusioni del 3.02.2025 e del successivo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 codice di rito civile.
Questi i fatti di causa, il Tribunale reputa che l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da Parte_1
sia da rigettare per i motivi di seguito indicati.
[...]
Deve preliminarmente rilevarsi, con riferimento all'eccezione dell'opponente di difetto di procedibilità
della domanda della per l'assenza del tentativo obbligatorio di Controparte_1
conciliazione previsto dalla Delibera ARERA 209/2016, che secondo la Suprema Corte di Cassazione,
la controversia attinente a fornitura di energia elettrica “... sebbene introdotta con atto di opposizione a
decreto ingiuntivo, non rientra tra quelle soggette a mediazione obbligatoria (specifica e diversa
pagina 4 di 10 ipotesi in ordine alla quale è stato affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n.
19596/20 il principio secondo cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di promuovere la
procedura di mediazione grava sull'opposto). La disciplina, invece, presenta notevoli analogie con
quella in tema di telecomunicazioni (poiché attinenti entrambe alla regolazione di servizi di pubblica
utilità, di interesse economico generale) con la conseguenza che l'onere di attivare il tentativo
obbligatorio di conciliazione è a carico della parte che ha l'effettivo interesse ad introdurre il giudizio
di merito a cognizione piena, attraverso lo strumento dell'opposizione al provvedimento monitorio;
giudizio che il creditore opposto avrebbe viceversa inteso evitare attraverso l'utilizzo del più agile
strumento del decreto ingiuntivo. L'opponente assume in detto giudizio la veste processuale di attore
gravando sullo stesso la decisione di provvedere o meno all'instaurazione di un procedimento che
sottoponga al giudice il vaglio sulla fondatezza della domanda. Inoltre, la circostanza che il decreto
ingiuntivo è un provvedimento di per sé suscettibile di passare in giudicato in caso di mancata
opposizione evidenzia che la parte che ha interesse ad impedire che ciò avvenga è tenuta ad attivarsi,
anche promuovendo il predetto tentativo. Depone in tal senso sia l'articolo 7 della delibera n.
209/2016 che, nel prevedere che l'iniziativa circa la domanda di conciliazione è riservata
espressamente al solo cliente finale, conferma che la condizione di procedibilità attiene alle sole
controversie promosse da quest'ultimo. L'articolo 8 della medesima delibera, inoltre, prevede, quale
condizione e requisito di ammissibilità della domanda, il previo esperimento del reclamo presso
l'operatore o gestore con il quale si intende instaurare un contenzioso. Va pertanto affermato il
principio secondo cui nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e
del gas, soggette alla disciplina organica delle procedure di risoluzione extragiudiziale, prevista dal
Testo Integrato Conciliazione (TICO), così come approvato dalla delibera n. 209/2016 dell'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è il cliente o l'utente finale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, a
dover attivare la procedura di conciliazione e non già anche l'operatore o il gestore, nelle ipotesi in
pagina 5 di 10 cui siano quest'ultimi interessati ad agire in giudizio. In caso di giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, in cui il gestore figuri quale parte opposta, quest'ultimo non è tenuto ad attivare, a pena di
improcedibilità del giudizio, la procedura conciliativa” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 1498 del
21 gennaio 2025).
Da quanto premesso discende che l'opponente, non avendo esperito la conciliazione obbligatoria della quale era onerata in qualità di utente del servizio di fornitura di energia elettrica, non possa invocare tale sua omissione per eccepire l'improcedibilità della domanda giudiziale di controparte.
Ciò premesso, nel merito l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da è infondata. Parte_1
Deve preliminarmente rilevarsi che la manomissione del contatore che serviva l'utenza di Parte_1
, è una circostanza certamente comprovata dalla documentazione prodotta dalla convenuta
[...]
e, in particolare, dal verbale di verifica n. 648093346 redatto in data Controparte_1
16.09.2020, ove questi accertavano, in laboratorio e alla presenza dell'opponente: “manomissione dei
tre tenoni posteriori di trattenuta calotta e della vite IMQ. dalla prova strumentale si rileva un errore
di registrazione di energia e potenza pari al -72,64%. Aperto il misuratore all'interno si riscontra la
manomissione del circuito amperometrico nello specifico sulla sonda di comparazione. tale
manomissione ha lo scopo di alterare la registrazione di energia e potenza prelevata. Inoltre si
riscontra la manomissione del circuito antitamper (filo scollegato dalla sede). il contatore elettronico
presenta il display guasto, letture rilevate con sonda. Verifica eseguita in presenza del cliente”.
Gli addetti delle società di distribuzione nel corso delle attività di verifica sulla rete elettrica, secondo ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, assumono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, indipendentemente da quale sia l'ente che ha predisposto il controllo o la loro qualifica formale, in quanto ciò che caratterizza l'attività è la funzione pubblica che essi esercitano: “In tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia
pagina 6 di 10 elettrica, l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell'Enel - incaricati
dell'esazione dei pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico
servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o
dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha
rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni
esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e
358 c.p; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente
trasfuso nell'atto di contestazione” (Cass., Sez. V, n. 7075 del 2020).
Di conseguenza, il verbale di accertamento redatto dai funzionari fa prova fino a querela di falso in applicazione del disposto di cui all'art. 2700 c.c.: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di
falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle
dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da
lui compiuti”.
Deve rilevarsi altresì che , presente alle operazioni di verifica, pur non avendo Parte_1
sottoscritto il verbale nulla ha contestato circa le risultanze ivi contenute.
Fatte tali premesse, non v'è dubbio, allora, della pubblica fede della manomissione a vantaggio dell'immobile di , accertata dal suddetto verbale di verifica non impugnato di falso. Parte_1
Quanto agli oneri probatori incombenti sulle parti del rapporto di somministrazione, la Suprema Corte
di Cassazione (sentenza n. 13605/2019) ha avuto modo di osservare che, per il caso in cui il contatore risulti manomesso, occorre distinguere due ipotesi:
1) l'apparecchio-contatore risulta manomesso, ma la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera
di terzi all'insaputa dell'utente.
pagina 7 di 10 L'utente è incolpevole, in quanto la alterazione è stata effettuata da soggetti che, ad esempio, si sono
inseriti abusivamente sulla derivazione così illecitamente sottraendo energia che veniva poi
contabilizzata a carico dell'utente registrando consumi maggiori di quelli dallo stesso effettivamente
sostenuti. Pertanto l'utente che contesti l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva -in difetto
di prova evidente della alterazione dello strumento- deve sempre dimostrare la sproporzione manifesta
del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, ma altresì deve provare la attività
illecita del terzo ovvero di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente
vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (in
difetto di tale prova, l'utilizzo, anche se abusivo, dall'utenza con manomissione del contatore
collocato, ad esempio, in una abitazione, da parte di soggetti autorizzati ad accedervi determina
egualmente l'imputazione di tali consumi al titolare della utenza).
2) La alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente
(integrante reato di truffa). In tal caso la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al
gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile: si
tratterà allora solo di individuare il criterio di liquidazione del “quantum” in relazione al prezzo
contrattuale o invece ad altri valori di mercato, ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del danno
deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici
sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel
settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di
fatturato ecc. dell'utente.
Nel caso di specie non ha dato prova né che la manomissione sia stata effettuata ad Parte_1
opera di terzi né provato l'assenza di manomissione.
pagina 8 di 10 Alla luce della sopra indicata giurisprudenza la vicenda in esame ricade al punto 2), pertanto, spetta al somministrante provare l'entità del danno subito, anche in base ad elementi presuntivi.
La società distributrice Enel Distribuzione s.p.a., dopo avere accertato la manomissione del contatore,
ha proceduto, in applicazione del sopra indicato arresto giurisprudenziale, alla ricostruzione dei consumi applicando il criterio del coefficiente di correzione, desunto dall'errore di misurazione,
applicato alle misure che risultavano registrate e teletrasmesse dal misuratore per il periodo compreso tra il 16.09.2015 a l'11.11.2019, con applicazione della prescrizione quinquennale.
Ne consegue che la ricostruzione non si basa su una mera stima, ma rappresenta di fatto la misurazione del consumo effettivamente prelevato dalla fornitura, nel pieno rispetto della normativa di riferimento.
Ciò premesso, nessuna delle argomentazioni prospettate dalla difesa di è tale da scalfire Parte_1
la richiesta creditoria di parte opposta considerato che la contestazione in merito alla misura dei consumi addebitati, ritenuti eccessivi e sforniti di prova, è generica e non tale da scalfire i conteggi effettuati dalla società opposta sulla base dei dati ricavati dalle rilevazioni tecniche sulla condotta elettrica forniti dal distributore: la ha, dunque, agito correttamente in Controparte_1
linea con le disposizioni normative e con quelle statuite nelle delibere di settore avendo provveduto a fatturare somme sulla base di dati comunicati direttamente dal distributore.
Inoltre, a fronte della quantificazione dei consumi operata dal distributore dell'energia elettrica e fatta propria dalla fornitrice odierna convenuta opposta, Controparte_1 Parte_1
non ha dimostrato alcun fatto impeditivo ed estintivo dell'obbligazione di fornitura o altro elemento tale da incrinare la quantificazione dell'energia prelevata.
In definitiva è stata data ad opera della piena prova del credito Controparte_1
azionato in via monitoria: consegue il rigetto dell'opposizione spiegata da e la conferma Parte_1
pagina 9 di 10 del decreto opposto, con condanna di al pagamento delle spese di lite, nella misura di Parte_1
cui al dispositivo, in quanto parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così
provvede:
1. Rigetta l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
, spese liquidate in Euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15 Controparte_1
%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Siracusa, 22 maggio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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