Ordinanza cautelare 19 luglio 2023
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 03/06/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 01229/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00959/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 959 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Manzella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell’interno - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- notificato al Sig. -OMISSIS- in data 09.05.2023, con il quale il Prefetto di Palermo ha fatto divieto allo stesso di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti ed ha, conseguentemente, revocato la licenza di porto d’armi;
di tutti gli atti del procedimento preparatori, consequenziali e comunque connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS-, quale soggetto titolare di licenza di guardia particolare giurata, ha impugnato con il ricorso in epigrafe il decreto n. -OMISSIS- adottato dal Prefetto di Palermo, avente ad oggetto il divieto di detenzione di armi e munizioni, nonché la revoca della licenza di porto d’armi a tassa ridotta.
Il provvedimento prefettizio trae origine da un accertamento domiciliare compiuto dai Carabinieri di Terrasini, che hanno riscontrato l’assenza del ricorrente (da molti mesi) dal luogo di residenza anagrafica di Terrasini, nonché il suo trasferimento di fatto presso una abitazione di Palermo. Al sostanziale trasferimento di dimora in altro Comune, non ha fatto seguito però la dovuta denuncia all’autorità di p.s. di spostamento dell’arma posseduta dal sig. -OMISSIS-, con conseguente violazione dell’art. 38 del TULPS.
La riscontrata violazione dell’obbligo di denuncia dell’arma – cui ha fatto seguito anche il deferimento all’a.g. penale - è stata considerata dall’autorità prefettizia chiaro sintomo di negligenza nella gestione dell’arma e nell’adempimento dei doveri che il suo possesso per legge impone; violazione che risulta peraltro aggravata dallo status di guardia particolare giurata rivestito dal sig. -OMISSIS-.
Nel censurare col ricorso in epigrafe la decisione del Prefetto, il ricorrente denuncia:
1.- Violazione degli articoli 11, 38, 39, 43, 138, del TULPS ed eccesso di potere per manifesta violazione di legge;
il divieto impugnato si fonderebbe su una mera denuncia all’autorità giudiziaria, non ancora vagliata dal giudice penale, e su una condotta che da sola non può costituire sintomo di scarsa affidabilità nell’uso delle armi;
2.- Carenza di istruttoria –Violazione art. 3 L. 241/1990 – Eccesso di potere;
l’unicità dell’omissione addebitatagli, e la mancata valutazione della sua complessiva personalità (positivamente apprezzata anche dalla azienda presso la quale lavora), non avrebbero potuto legittimamente condurre all’adozione di un provvedimento del tipo di quello impugnato, difettando ogni giudizio sulla sua sopravvenuta inaffidabilità;
3.- Eccesso di potere - Difetto di motivazione e proporzionalità – Illogicità e contraddittorietà del provvedimento amministrativo;
si sostiene nel motivo in esame che una corretta applicazione del principio di proporzionalità avrebbe imposto all’amministrazione di adottare il provvedimento meno gravoso necessario a garantire l’interesse pubblico tutelato; per contro, è stata preferita la scelta di un provvedimento che incide pesantemente sui mezzi di sostentamento del ricorrente. In più, risulterebbe illogico ed incongruo rispetto alla decisione adottata il contestuale rinnovo della licenza di guardia particolare giurata del ricorrente, preannunciato nello stesso provvedimento impugnato.
Con ordinanza n.-OMISSIS- la Sezione ha respinto la domanda cautelare formulata in ricorso con la seguente motivazione:
“ Considerato che la condotta attribuita al ricorrente nella denuncia all’A.G. risulta non contestata dall’interessato, che ha anzi ammesso in atti di averla tenuta “per mera disattenzione”;
Considerato che tale atteggiamento è stato correttamente valutato dall’amministrazione nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 39 TULPS, anche avuto riguardo agli specifici doveri che discendono dalla qualifica di GPG rivestita dal ricorrente;
Ritenuto pertanto che non appare sussistente il fumus boni iuris del ricorso (cfr. per vicende analoghe C.G.A. 472/2022 e 689/2021);
Considerato inoltre – sotto il profilo del periculum in mora – che l’amministrazione ha consapevolmente rinnovato la licenza di GPG intestata al ricorrente, proprio allo scopo di consentirgli l’espletamento dell’attività lavorativa (in mansioni che non postulano il necessario possesso dell’arma);
Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare;
Ritenuto di non dover statuire sulle spese della presente fase, stante la mancata costituzione dell’amministrazione intimata; ”.
Successivamente, si è costituito in giudizio l’intimato Ministero dell’interno che, col patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso difendendo la legittimità del provvedimento adottato.
All’udienza del 12 marzo 2025 la causa è stata posta in decisione.
I tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, essendo accomunati da sostanziale unitarietà.
Come già rilevato nella fase cautelare del giudizio, il ricorso è infondato e va respinto.
In primo luogo, occorre ribadire che la condotta omissiva attribuita al ricorrente, consistita nel non aver segnalato all’autorità di p.s., a seguito del cambio di dimora, lo spostamento di sede dell’arma posseduta, costituisce circostanza indiscussa.
Ciò che viene contestato in ricorso sono la valenza e gli effetti di tale condotta, che il ricorrente tende a derubricare a “mera dimenticanza” – a suo dire - inidonea a determinare effetti sfavorevoli sul piano amministrativo.
In secondo luogo, risulta irrilevante il fatto che l’omissione in esame non abbia avuto conseguenze sul piano penalistico, essendo ben noto che le valutazioni dell’autorità di pubblica sicurezza possono ben prescindere dalla valenza penalmente illecita di un fatto, e possono autonomamente basarsi su fatti certi che siano sintomatici di inaffidabilità e/o di cattivo uso delle armi, essendo l’autorità di p.s. chiamata ad operare in funzione di prevenzione e non di repressione.
Sul punto, si richiama la copiosa giurisprudenza ( ex multiis , Tar Salerno 243/2023) secondo la quale “ L'onere di indicazione dei fatti ostativi al rilascio o rinnovo di porto d'armi, in specie sotto il profilo della possibilità di abuso ex art. 43 del R.D. n. 773/1931, può essere assolto già con riferimento a circostanze di fatto, non essendo necessaria a tal fine l'esistenza di una denuncia o sentenza penale di condanna a carico dell'interessato .”.
Questo è proprio ciò che accade nella vicenda in esame, laddove la violazione del preciso obbligo di denuncia di trasferimento dell’arma - imposto dall’art. 38 del TULPS - è stata correttamente valutata dal Prefetto come chiaro sintomo di superficialità e di negligenza nell’adempimento degli specifici obblighi di legge che gravano sul possessore delle armi, soprattutto nei casi in cui quest’ultimo risulti titolare della licenza di guardia particolare giurata, ossia di un titolo che lo legittima alla detenzione ed al porto dell’arma per ragioni di tutela dell’altrui patrimonio.
Anche se l’episodio valorizzato nel provvedimento impugnato costituisce - come affermato in ricorso - l’unica violazione addebitabile al ricorrente, tale unicità risulta abbondantemente controbilanciata dalla gravità in sé del fatto, posto in essere - lo si ripete - da soggetto che per ragioni lavorative ha familiarità col mondo delle armi e con il loro preciso regime giuridico. Pertanto, deve ritenersi non inficiata da eccesso di potere la decisione dell’autorità che ha ritenuto l’episodio di per sé sufficiente a palesare uno stato di inaffidabilità in capo al ricorrente.
In fattispecie analoga, è stato efficacemente affermato dal Giudice d’appello (CGARS n. 472/2022) che “ Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Consiglio, l’omissione della denuncia di cui al cit. art. 38, d.P.R. n. 773/1931 in occasione del cambio di residenza è sintomatico di un contegno superficiale e negligente nell’osservanza delle norme che regolano la detenzione delle armi. In particolare tale disposizione, imponendo obblighi dichiarativi, è funzionale a garantire la tracciabilità delle armi, con la conseguenza che è legittima l’adozione del provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi senza necessità di altra motivazione. ”.
Infine, non possono ritenersi sussistenti nemmeno i denunciati vizi di contraddittorietà e di difetto di proporzionalità del provvedimento prefettizio avversato. Infatti, l’amministrazione, proprio nel rispetto dell’obbligo di minimizzare le conseguenze sfavorevoli delle proprie decisioni, ha inteso limitare gli effetti del provvedimento adottato, statuendo che il ricorrente possa continuare a svolgere le mansioni di guardia particolare giurata (evidentemente, senza l’uso dell’arma), proprio allo scopo di garantirgli continuità nell’esercizio dell’attività lavorativa dalla quale ritrae il proprio sostentamento.
In definitiva, il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente, Estensore
Anna Pignataro, Consigliere
Annalisa Stefanelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.