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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/06/2025, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2507/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 9/9/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6873/2024, pubblicata il 09/07/2024,
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Via San Prospero 4 20121 Milano, con il patrocinio dell'Avv.
Martini Antonio (C.F. ) e dell'Avv. Dialti Francesco C.F._1
( ), giusta delega in atti;
C.F._2
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_2
con sede legale in Via San Prospero 4 20121 Milano, con il patrocinio dell'Avv. Colombo
Giorgio (C.F. ), dell'Avv. Giannelli Andrea ( ) C.F._3 C.F._4
e dell'Avv. Trombetta Niccolò ( ), giusta delega in atti;
C.F._5
-APPELLATA-
OGGETTO: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
pagina 1 di 8 Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza
n. 6873/2024, Repert. n. 6072/2024, emessa dal Tribunale di Milano, sesta sezione, in persona del Giudice dott.ssa
Anna Giorgia Carbone, ad esito del procedimento R.G. n. 46344/2022, pubblicata in data 9 luglio 2024 e notificata in data 10 luglio 2024 e in accoglimento dei motivi di impugnazione di cui in narrativa e delle ulteriori domande, eccezioni, difese e deduzioni, di merito e istruttorie, formulate dall'appellante in primo grado, da
intendersi qui espressamente richiamate e riproposte ex art. 346 c.p.c. in via principale
- accertare e dichiarare che le dichiarazioni e garanzie rilasciate ai sensi del contratto di cessione dei crediti in data 26 novembre 2020 in relazione ai crediti originati da sono inesatte, non accurate Controparte_1 incomplete e in ogni caso non corrispondenti al vero e, per l'effetto, (i) condannare in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ad in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, la somma di euro 27.780.824 a titolo di indennizzo e manleva ai sensi dell'art. 9 del contratto di cessione di crediti del 26 novembre 2020 per cui è causa, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa,
il tutto maggiorato da interessi come per legge, (ii) condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere ad in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, l'indennizzo e manleva ai sensi dell'art 9 del contratto di cessione dei crediti sopra indicato per i maggiori costi e le maggiori spese subiti da a causa dei crediti originati da Parte_1 Controparte_1
per cui è causa e pari ad un importo non inferiore ad Euro 862.715,44 o al maggiore o diverso importo che
[...] risulterà in corso di causa, eventualmente anche da determinarsi ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi come per legge dalla data della domanda giudiziale;
in via subordinata
- nella denegata e non temuta ipotesi in cui non trovassero applicazione, per qualsiasi ragione, le norme di cui alla clausola dell'art. 9 del Contratto di Cessione di crediti del 26 novembre 2020 per cui è causa, accertare e dichiarare che i Crediti di oggetto del Contratto di cessione in data 26 novembre 2020 Controparte_1 sono inesistenti e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la Cedente ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 1266 c.c. al pagamento in favore di dell'importo di Euro 27.780.824 per tutti i motivi Parte_1 meglio esposti in atti, il tutto maggiorato di interessi come per legge;
in via ulteriormente subordinata
- accertare e dichiarare che il Contratto di Cessione in data 26 novembre 2020 è nullo e/o inefficace e per l'effetto
condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione in favore di Parte_1 [...] di un importo pari a quello versato dall'esponente ad a titolo di corrispettivo dei Parte_1 Parte_1
Crediti di cui alle fatture emesse da e pari ad Euro 27.185.275,64 oltre interessi come Controparte_1 per legge;
in ogni caso
- con vittoria di spese, IVA e CPA come per legge.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
A) In via principale,
pagina 2 di 8 (i) respingere l'appello proposto da in quanto inammissibile, ovvero infondato in fatto e in Parte_1 diritto, per i motivi esposti in atti, e per l'effetto confermare la sentenza n. 6873/2024, emessa e pubblicata dal
Tribunale di Milano in data 9 luglio 2024, e notificata - a mezzo posta elettronica certificata - in data 10 luglio
2024, in ogni sua parte;
B) In subordine, occorrendo anche in via di appello incidentale, in caso di accoglimento dell'impugnazione avversaria,
(i) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità, o comunque l'infondatezza già solo in via generale
e astratta, delle domande formulate da per violazione del divieto di venire contra factum Parte_1 proprium o comunque per exceptio doli, per i motivi esposti in atti e negli scritti difensivi del primo grado di giudizio;
e, in ogni caso, escludere ai sensi dell'art. 1227 c.c. la sussistenza in capo ad di Parte_1 qualsivoglia diritto di garanzia e indennizzo e/o al risarcimento del danno per i motivi esposti in atti;
(ii) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande proposte da per i motivi Parte_1 esposti in atti e negli scritti difensivi del primo grado di giudizio;
(iii) in ulteriore subordine, e sempre nel merito, ferma la conservazione del contratto di cessione di crediti di cui
è causa, annullare quelle previsioni di detto accordo che qualificano la cessione dei crediti oggetto del presente giudizio come cessione “pro soluto” e garantiscono a favore di la validità ed esistenza dei Parte_1 crediti di cui è causa, nonché le ulteriori previsioni di detto accordo invocate da a fondamento Parte_1 di tutti gli obblighi di indennizzo e risarcimento azionati in giudizio, e specificamente gli artt.
3.1 e 6.1(xi), 6.1(xii),
6.1(xiv), 6.1(xx) e 6.1(xxi) del contratto di cessione di cui è causa, qualificando per l'effetto il contratto di cessione di crediti di cui è causa come contratto aleatorio, con conseguente insussistenza anche della garanzia di cui all'art. 1266 c.c., per i motivi esposti in atti e negli scritti difensivi del primo grado di giudizio;
(iv) in via ulteriormente subordinata, e per la denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande formulate da condannare in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 Parte_1 tempore, a retrocedere ad i crediti di cui è causa, per i motivi esposti in atti e negli scritti difensivi Pt_1 Parte_1 del primo grado di giudizio;
C) in ogni caso,
(i) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione, in favore Parte_1 di delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali nella Parte_1 misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
(ii) emettere ogni pronuncia e statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La società di cartolarizzazione ( ), cessionaria di un gruppo Parte_1 Pt_1
di crediti in blocco ai sensi della L. 130 del 1999, ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6873/2024 con cui è stata respinta la domanda di condanna dalla stessa proposta nei confronti di altra società di cartolarizzazione denominata Parte_1
( ), odierna appellata, a fronte della asserita non veridicità delle dichiarazioni e
[...] Pt_1
garanzie da quest'ultima rese in qualità di cedente dei predetti crediti.
pagina 3 di 8 Il Tribunale, rigettate per ragioni di economia processuale le istanze di volte alla chiamata Pt_1
in causa di soggetti terzi asseritamente tenuti a manlevarla, ha ritenuto generica la domanda svolta dall'attrice in quanto essa non avrebbe precisato, neppure a fronte delle Pt_1
puntuali contestazioni della convenuta, quali fossero le dichiarazioni non veritiere che l'avrebbero legittimata a ricevere l'indennizzo previsto dall'art. 9 del contratto di cessione stipulato in data 26/11/2020 in essere tra le parti. Inoltre, a parere del Tribunale il tenore letterale del contratto avrebbe escluso dal novero delle informazioni di cui si sarebbe resa garante Pt_1
quelle relative all'esistenza di procedimenti giurisdizionali, così interpretando la clausola contrattuale sub art.
6.1 par. XIV. In ogni caso, secondo il Tribunale i crediti ceduti non potevano essere considerati inesistenti a causa di un giudizio – pendente sin dal 2018 – tra l'originaria cedente e i debitori, in quanto risultava dimostrato che in Controparte_1
tale giudizio la aveva chiesto anche il pagamento degli interessi di mora oggetto CP_1
della cessione di cui è causa. Dall'asserita inesistenza dei crediti, inoltre, non sarebbe disceso il diritto all'indennizzo di cui all'art.
9.1 del contratto di cessione fatto valere dall'attrice, bensì il diritto alla risoluzione del contratto, il quale tuttavia in base all'art.
8.1 era condizionato all'esistenza di una sentenza di secondo grado passata in giudicato che accertasse l'inesistenza dei crediti ceduti. ha censurato tale decisione articolando due motivi di impugnazione. Pt_1
Con un primo motivo ha lamentato di aver correttamente allegato e provato sin dall'atto introduttivo e poi con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 che i crediti oggetto delle dichiarazioni di garanzia di erano in realtà inesistenti in quanto relativi ad interessi di mora non pattuiti in Pt_1 forma scritta tra l'originaria creditrice cedente e le ASL di essa Controparte_1
debitrici nonché in ogni caso prescritti e comunque non dovuti. Lamenta altresì l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nel ritenere escluso dalle garanzie prestate da qualsiasi Pt_1
giudizio riguardante i crediti e non solo quelli che avrebbero dovuto essere menzionati nell'Allegato 6 al contratto di cessione, nonché l'inconferenza del richiamo del Tribunale all'art.
8.1 relativo alla risoluzione del contratto, atteso che le domande svolte in primo grado riguardavano unicamente il profilo indennitario e non anche quello risolutorio.
Con il secondo motivo ha invece lamentato la mancata applicazione dell'art. 1266 co. 1 c.c., il quale prevede che a fronte dell'inesistenza dei crediti, sussiste il dovere del cedente di corrispondere al cessionario, indipendentemente da colpa o dolo, “l'ammontare di cui non ha acquistato il credito mediante il contratto di cessione.” si è costituita rilevando preliminarmente l'inammissibilità dell'appello nella parte in cui Pt_1
prospetta fatti e domande nuove e comunque chiedendone il rigetto, proponendo altresì appello pagina 4 di 8 incidentale subordinato volto alla dichiarazione di nullità parziale del contratto di cessione laddove viene qualificato quale contratto di cessione pro soluto anziché quale contratto aleatorio.
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
L'art.
6.1 del contratto di cessione prevede al punto IX: “oltre ai Giudizi, non esistono (per quanto a conoscenza del Cedente) né liti, né procedure amministrative, né procedimenti di cognizione o esecuzione inerenti i Crediti e/o i Contratti dei Crediti”, al punto XII: “per quanto dichiarato dal Precedente Cedente, i Contratti dei Crediti sono stati validamente stipulati e sono tuttora validi, efficaci, non revocati, non annullati e non dichiarati nulli, nonché conformi alle normative vigenti e le obbligazioni ai sensi delle stesse sono valide, efficaci, vincolanti ed azionabili.” e al punto XIV: “per quanto a conoscenza del Cedente, salvo i Giudizi, non esiste alcun atto, fatto, evento e/o circostanza di alcun tipo diverso da quelli che siano espressamente riportati per iscritto nei Documenti dell'Operazione che possano in qualsivoglia modo condizionare, pregiudicare o comunque incidere negativamente sul diritto del Cessionario ad esigere dal relativo Debitore il pagamento dei Crediti;
”. ha affermato che tali dichiarazioni e altre contenute nel contratto di cessione Pt_1 sarebbero incompatibili con l'esistenza, asseritamente scoperta solo dopo la stipula del contratto di cessione avvenuta il 26/11/2020, di un procedimento giudiziario pendente sin dal
2018 innanzi al Tribunale di Roma tra l'originaria creditrice e le Controparte_1
debitrici cedute. In particolare, secondo l'appellante, le domande che la creditrice ha svolto in tale giudizio e le eccezioni che le sono state opposte escluderebbero radicalmente l'esistenza dei crediti ceduti, sicché l'affermazione resa dalla cedente sarebbe inesatta e renderebbe Pt_1
doverosa la corresponsione di un indennizzo pari al valore facciale dei crediti ceduti (€
27.780,824) nonché dell'ulteriore importo di € 862.715,44 a titolo di maggiori costi e spese subite da Pt_1
Si deve invece condividere la decisione del Tribunale sul punto, poiché si limita ad Pt_1 allegare un fatto – l'esistenza del giudizio che vede parti la e le sue Controparte_1
debitrici – senza spiegare in che modo l'asserita ignoranza di tale circostanza sarebbe addebitabile ad da un lato, e mancando di dimostrare la pretesa inesistenza dei crediti Pt_1
ceduti, dall'altro lato.
È infatti evidente dal dato letterale dell'accordo per come sopra riportato che l'obbligo di corretta informazione gravante sulla cedente era limitato a quanto di sua conoscenza al Pt_1
momento della stipula del contratto e a quanto dichiarato dal precedente cedente. A tale proposito, non allega né prova in che modo avrebbe dovuto essere edotta di Pt_1 Pt_1
pagina 5 di 8 una circostanza che non la riguardava direttamente e non risultava dai documenti della cessione e in ordine alla quale, dunque, le parti contrattuali erano in una situazione di simmetria informativa. Invero, l'appellante enfatizza che il giudizio promosso dall'originaria cedente nel
2018 non era ricompreso nell'allegato 6 nel quale sarebbero dovuti essere elencati i giudizi aventi ad oggetti i crediti ceduti;
tuttavia tale circostanza non dimostra affatto che la cedente fosse a conoscenza di tale giudizio e che lo abbia taciuto alla cessionaria né esclude, di contro, che la circostanza fosse invece conosciuta e pacifica per entrambe le società di cartolarizzazione
- come sembrerebbe emergere dall'articolata ricostruzione in fatto esposta dall'appellata.
Manca dunque il presupposto soggettivo necessario a rendere l'asserito inadempimento imputabile ad Pt_1
Dalle premesse al contratto emerge inoltre con chiarezza che i crediti acquistati erano frutto di diverse cessioni precedenti, sicché l'obbligo di garantire l'esistenza del credito oggetto di cessione – che l'appellante pretende essere assoluto e oggettivo – deve essere parametrato allo sforzo diligente esigibile dal cedente (che non è il creditore originale e dispone dunque di un set informativo limitato, esplicitato del resto in contratto con la ripetizione dell'espressione “per quanto a conoscenza del cedente”). Di tale limitazione della garanzia prestata dal cedente,
d'altra parte, non poteva certo essere ignara la cessionaria, come è dimostrato dalla genericità della descrizione dei fatti costitutivi dei crediti oggetto di cessione enucleata in contratto: “i contratti, le convenzioni, i provvedimenti autorizzativi, i protocolli d'intesa e/o ogni altro analogo atto e/o provvedimento da cui originano i Crediti.” (cfr. p. 3 doc. 2 fasc. primo grado appellante) e dal fatto che la documentazione inerente alla cessione consisteva in semplici fatture.
Alla luce di quanto precede, si ritiene che non abbia violato l'obbligo di garanzia di Pt_1
esistenza del credito per come concretamente pattuito in contratto e che correttamente il
Tribunale ha ritenuto generiche le contestazioni mosse da sul punto. Pt_1
La dedotta inesistenza dei crediti, inoltre, non è stata precisamente allegata né tantomeno può dirsi provata in questa sede. Secondo l'appellante tale inesistenza deriverebbe dall'incompatibilità delle domande svolte in un giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma da rispetto alla maturazione di crediti per interessi di mora, ma tale Controparte_1
circostanza risulta smentita dagli atti relativi al citato giudizio, nell'ambito del quale la ha svolto domande volte sia alla condanna a titolo contrattuale ed extracontrattuale CP_1
delle controparti asserite debitrici (Regione Lazio e ASL sia al pagamento di interessi Pt_2
di mora. Le eccezioni sollevate dalle convenute in tale giudizio non possono inoltre essere ritenute prova della suddetta inesistenza. Più in generale, deve escludersi che tale prova possa pagina 6 di 8 essere ricondotta all'esistenza e all'esito provvisorio del giudizio tra parti diverse da quello instaurato presso questa autorità giudiziaria, in assenza di una decisione che abbia acquisito forza di cosa giudicata e che investa esplicitamente l'accertamento dei crediti oggetto del contratto di cessione azionato in questa sede.
Da quando precede discende che alcun diritto all'indennizzo previsto dall'art.
9.1 del contratto di cessione sia dovuto ad né può esserlo ai sensi dell'art. 1266 co. 1 c.c., dal momento Pt_1 che presupposto per la sua applicabilità è l'accertamento della inesistenza dei crediti ceduti, il quale non può dirsi raggiunto in questa sede.
Ne discende l'assorbimento dell'ulteriore questione relativa alla nullità parziale del contratto per dolo/errore essenziale proposta da così come l'esame delle doglianze inerenti al Pt_1 riferimento fatto dal Tribunale all'art.
8.1 del contratto di cessione in ordine ai presupposti della risoluzione del contratto di cessione.
L'appello deve pertanto essere respinto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione, consistita nella sola udienza di comparizione) di cui al DM n.147/22, considerato il valore della causa e la complessità delle questioni trattate.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6873/2024, pubblicata il Parte_1
09/07/2024, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in Parte_1
complessivi € 82.920,00 (di cui € 21.186,00 per la fase di studio, € 12.319,00 per la fase introduttiva, € 14.190,00 per la fase di trattazione ed € 35.225,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali ed oneri fiscali;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 co. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 03/06/2025 pagina 7 di 8 Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maura Caterina Barberis
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Federici
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 9/9/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6873/2024, pubblicata il 09/07/2024,
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Via San Prospero 4 20121 Milano, con il patrocinio dell'Avv.
Martini Antonio (C.F. ) e dell'Avv. Dialti Francesco C.F._1
( ), giusta delega in atti;
C.F._2
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_2
con sede legale in Via San Prospero 4 20121 Milano, con il patrocinio dell'Avv. Colombo
Giorgio (C.F. ), dell'Avv. Giannelli Andrea ( ) C.F._3 C.F._4
e dell'Avv. Trombetta Niccolò ( ), giusta delega in atti;
C.F._5
-APPELLATA-
OGGETTO: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
pagina 1 di 8 Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza
n. 6873/2024, Repert. n. 6072/2024, emessa dal Tribunale di Milano, sesta sezione, in persona del Giudice dott.ssa
Anna Giorgia Carbone, ad esito del procedimento R.G. n. 46344/2022, pubblicata in data 9 luglio 2024 e notificata in data 10 luglio 2024 e in accoglimento dei motivi di impugnazione di cui in narrativa e delle ulteriori domande, eccezioni, difese e deduzioni, di merito e istruttorie, formulate dall'appellante in primo grado, da
intendersi qui espressamente richiamate e riproposte ex art. 346 c.p.c. in via principale
- accertare e dichiarare che le dichiarazioni e garanzie rilasciate ai sensi del contratto di cessione dei crediti in data 26 novembre 2020 in relazione ai crediti originati da sono inesatte, non accurate Controparte_1 incomplete e in ogni caso non corrispondenti al vero e, per l'effetto, (i) condannare in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ad in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, la somma di euro 27.780.824 a titolo di indennizzo e manleva ai sensi dell'art. 9 del contratto di cessione di crediti del 26 novembre 2020 per cui è causa, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa,
il tutto maggiorato da interessi come per legge, (ii) condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere ad in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, l'indennizzo e manleva ai sensi dell'art 9 del contratto di cessione dei crediti sopra indicato per i maggiori costi e le maggiori spese subiti da a causa dei crediti originati da Parte_1 Controparte_1
per cui è causa e pari ad un importo non inferiore ad Euro 862.715,44 o al maggiore o diverso importo che
[...] risulterà in corso di causa, eventualmente anche da determinarsi ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi come per legge dalla data della domanda giudiziale;
in via subordinata
- nella denegata e non temuta ipotesi in cui non trovassero applicazione, per qualsiasi ragione, le norme di cui alla clausola dell'art. 9 del Contratto di Cessione di crediti del 26 novembre 2020 per cui è causa, accertare e dichiarare che i Crediti di oggetto del Contratto di cessione in data 26 novembre 2020 Controparte_1 sono inesistenti e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la Cedente ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 1266 c.c. al pagamento in favore di dell'importo di Euro 27.780.824 per tutti i motivi Parte_1 meglio esposti in atti, il tutto maggiorato di interessi come per legge;
in via ulteriormente subordinata
- accertare e dichiarare che il Contratto di Cessione in data 26 novembre 2020 è nullo e/o inefficace e per l'effetto
condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione in favore di Parte_1 [...] di un importo pari a quello versato dall'esponente ad a titolo di corrispettivo dei Parte_1 Parte_1
Crediti di cui alle fatture emesse da e pari ad Euro 27.185.275,64 oltre interessi come Controparte_1 per legge;
in ogni caso
- con vittoria di spese, IVA e CPA come per legge.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
A) In via principale,
pagina 2 di 8 (i) respingere l'appello proposto da in quanto inammissibile, ovvero infondato in fatto e in Parte_1 diritto, per i motivi esposti in atti, e per l'effetto confermare la sentenza n. 6873/2024, emessa e pubblicata dal
Tribunale di Milano in data 9 luglio 2024, e notificata - a mezzo posta elettronica certificata - in data 10 luglio
2024, in ogni sua parte;
B) In subordine, occorrendo anche in via di appello incidentale, in caso di accoglimento dell'impugnazione avversaria,
(i) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità, o comunque l'infondatezza già solo in via generale
e astratta, delle domande formulate da per violazione del divieto di venire contra factum Parte_1 proprium o comunque per exceptio doli, per i motivi esposti in atti e negli scritti difensivi del primo grado di giudizio;
e, in ogni caso, escludere ai sensi dell'art. 1227 c.c. la sussistenza in capo ad di Parte_1 qualsivoglia diritto di garanzia e indennizzo e/o al risarcimento del danno per i motivi esposti in atti;
(ii) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande proposte da per i motivi Parte_1 esposti in atti e negli scritti difensivi del primo grado di giudizio;
(iii) in ulteriore subordine, e sempre nel merito, ferma la conservazione del contratto di cessione di crediti di cui
è causa, annullare quelle previsioni di detto accordo che qualificano la cessione dei crediti oggetto del presente giudizio come cessione “pro soluto” e garantiscono a favore di la validità ed esistenza dei Parte_1 crediti di cui è causa, nonché le ulteriori previsioni di detto accordo invocate da a fondamento Parte_1 di tutti gli obblighi di indennizzo e risarcimento azionati in giudizio, e specificamente gli artt.
3.1 e 6.1(xi), 6.1(xii),
6.1(xiv), 6.1(xx) e 6.1(xxi) del contratto di cessione di cui è causa, qualificando per l'effetto il contratto di cessione di crediti di cui è causa come contratto aleatorio, con conseguente insussistenza anche della garanzia di cui all'art. 1266 c.c., per i motivi esposti in atti e negli scritti difensivi del primo grado di giudizio;
(iv) in via ulteriormente subordinata, e per la denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande formulate da condannare in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 Parte_1 tempore, a retrocedere ad i crediti di cui è causa, per i motivi esposti in atti e negli scritti difensivi Pt_1 Parte_1 del primo grado di giudizio;
C) in ogni caso,
(i) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione, in favore Parte_1 di delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali nella Parte_1 misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
(ii) emettere ogni pronuncia e statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La società di cartolarizzazione ( ), cessionaria di un gruppo Parte_1 Pt_1
di crediti in blocco ai sensi della L. 130 del 1999, ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6873/2024 con cui è stata respinta la domanda di condanna dalla stessa proposta nei confronti di altra società di cartolarizzazione denominata Parte_1
( ), odierna appellata, a fronte della asserita non veridicità delle dichiarazioni e
[...] Pt_1
garanzie da quest'ultima rese in qualità di cedente dei predetti crediti.
pagina 3 di 8 Il Tribunale, rigettate per ragioni di economia processuale le istanze di volte alla chiamata Pt_1
in causa di soggetti terzi asseritamente tenuti a manlevarla, ha ritenuto generica la domanda svolta dall'attrice in quanto essa non avrebbe precisato, neppure a fronte delle Pt_1
puntuali contestazioni della convenuta, quali fossero le dichiarazioni non veritiere che l'avrebbero legittimata a ricevere l'indennizzo previsto dall'art. 9 del contratto di cessione stipulato in data 26/11/2020 in essere tra le parti. Inoltre, a parere del Tribunale il tenore letterale del contratto avrebbe escluso dal novero delle informazioni di cui si sarebbe resa garante Pt_1
quelle relative all'esistenza di procedimenti giurisdizionali, così interpretando la clausola contrattuale sub art.
6.1 par. XIV. In ogni caso, secondo il Tribunale i crediti ceduti non potevano essere considerati inesistenti a causa di un giudizio – pendente sin dal 2018 – tra l'originaria cedente e i debitori, in quanto risultava dimostrato che in Controparte_1
tale giudizio la aveva chiesto anche il pagamento degli interessi di mora oggetto CP_1
della cessione di cui è causa. Dall'asserita inesistenza dei crediti, inoltre, non sarebbe disceso il diritto all'indennizzo di cui all'art.
9.1 del contratto di cessione fatto valere dall'attrice, bensì il diritto alla risoluzione del contratto, il quale tuttavia in base all'art.
8.1 era condizionato all'esistenza di una sentenza di secondo grado passata in giudicato che accertasse l'inesistenza dei crediti ceduti. ha censurato tale decisione articolando due motivi di impugnazione. Pt_1
Con un primo motivo ha lamentato di aver correttamente allegato e provato sin dall'atto introduttivo e poi con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 che i crediti oggetto delle dichiarazioni di garanzia di erano in realtà inesistenti in quanto relativi ad interessi di mora non pattuiti in Pt_1 forma scritta tra l'originaria creditrice cedente e le ASL di essa Controparte_1
debitrici nonché in ogni caso prescritti e comunque non dovuti. Lamenta altresì l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nel ritenere escluso dalle garanzie prestate da qualsiasi Pt_1
giudizio riguardante i crediti e non solo quelli che avrebbero dovuto essere menzionati nell'Allegato 6 al contratto di cessione, nonché l'inconferenza del richiamo del Tribunale all'art.
8.1 relativo alla risoluzione del contratto, atteso che le domande svolte in primo grado riguardavano unicamente il profilo indennitario e non anche quello risolutorio.
Con il secondo motivo ha invece lamentato la mancata applicazione dell'art. 1266 co. 1 c.c., il quale prevede che a fronte dell'inesistenza dei crediti, sussiste il dovere del cedente di corrispondere al cessionario, indipendentemente da colpa o dolo, “l'ammontare di cui non ha acquistato il credito mediante il contratto di cessione.” si è costituita rilevando preliminarmente l'inammissibilità dell'appello nella parte in cui Pt_1
prospetta fatti e domande nuove e comunque chiedendone il rigetto, proponendo altresì appello pagina 4 di 8 incidentale subordinato volto alla dichiarazione di nullità parziale del contratto di cessione laddove viene qualificato quale contratto di cessione pro soluto anziché quale contratto aleatorio.
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
L'art.
6.1 del contratto di cessione prevede al punto IX: “oltre ai Giudizi, non esistono (per quanto a conoscenza del Cedente) né liti, né procedure amministrative, né procedimenti di cognizione o esecuzione inerenti i Crediti e/o i Contratti dei Crediti”, al punto XII: “per quanto dichiarato dal Precedente Cedente, i Contratti dei Crediti sono stati validamente stipulati e sono tuttora validi, efficaci, non revocati, non annullati e non dichiarati nulli, nonché conformi alle normative vigenti e le obbligazioni ai sensi delle stesse sono valide, efficaci, vincolanti ed azionabili.” e al punto XIV: “per quanto a conoscenza del Cedente, salvo i Giudizi, non esiste alcun atto, fatto, evento e/o circostanza di alcun tipo diverso da quelli che siano espressamente riportati per iscritto nei Documenti dell'Operazione che possano in qualsivoglia modo condizionare, pregiudicare o comunque incidere negativamente sul diritto del Cessionario ad esigere dal relativo Debitore il pagamento dei Crediti;
”. ha affermato che tali dichiarazioni e altre contenute nel contratto di cessione Pt_1 sarebbero incompatibili con l'esistenza, asseritamente scoperta solo dopo la stipula del contratto di cessione avvenuta il 26/11/2020, di un procedimento giudiziario pendente sin dal
2018 innanzi al Tribunale di Roma tra l'originaria creditrice e le Controparte_1
debitrici cedute. In particolare, secondo l'appellante, le domande che la creditrice ha svolto in tale giudizio e le eccezioni che le sono state opposte escluderebbero radicalmente l'esistenza dei crediti ceduti, sicché l'affermazione resa dalla cedente sarebbe inesatta e renderebbe Pt_1
doverosa la corresponsione di un indennizzo pari al valore facciale dei crediti ceduti (€
27.780,824) nonché dell'ulteriore importo di € 862.715,44 a titolo di maggiori costi e spese subite da Pt_1
Si deve invece condividere la decisione del Tribunale sul punto, poiché si limita ad Pt_1 allegare un fatto – l'esistenza del giudizio che vede parti la e le sue Controparte_1
debitrici – senza spiegare in che modo l'asserita ignoranza di tale circostanza sarebbe addebitabile ad da un lato, e mancando di dimostrare la pretesa inesistenza dei crediti Pt_1
ceduti, dall'altro lato.
È infatti evidente dal dato letterale dell'accordo per come sopra riportato che l'obbligo di corretta informazione gravante sulla cedente era limitato a quanto di sua conoscenza al Pt_1
momento della stipula del contratto e a quanto dichiarato dal precedente cedente. A tale proposito, non allega né prova in che modo avrebbe dovuto essere edotta di Pt_1 Pt_1
pagina 5 di 8 una circostanza che non la riguardava direttamente e non risultava dai documenti della cessione e in ordine alla quale, dunque, le parti contrattuali erano in una situazione di simmetria informativa. Invero, l'appellante enfatizza che il giudizio promosso dall'originaria cedente nel
2018 non era ricompreso nell'allegato 6 nel quale sarebbero dovuti essere elencati i giudizi aventi ad oggetti i crediti ceduti;
tuttavia tale circostanza non dimostra affatto che la cedente fosse a conoscenza di tale giudizio e che lo abbia taciuto alla cessionaria né esclude, di contro, che la circostanza fosse invece conosciuta e pacifica per entrambe le società di cartolarizzazione
- come sembrerebbe emergere dall'articolata ricostruzione in fatto esposta dall'appellata.
Manca dunque il presupposto soggettivo necessario a rendere l'asserito inadempimento imputabile ad Pt_1
Dalle premesse al contratto emerge inoltre con chiarezza che i crediti acquistati erano frutto di diverse cessioni precedenti, sicché l'obbligo di garantire l'esistenza del credito oggetto di cessione – che l'appellante pretende essere assoluto e oggettivo – deve essere parametrato allo sforzo diligente esigibile dal cedente (che non è il creditore originale e dispone dunque di un set informativo limitato, esplicitato del resto in contratto con la ripetizione dell'espressione “per quanto a conoscenza del cedente”). Di tale limitazione della garanzia prestata dal cedente,
d'altra parte, non poteva certo essere ignara la cessionaria, come è dimostrato dalla genericità della descrizione dei fatti costitutivi dei crediti oggetto di cessione enucleata in contratto: “i contratti, le convenzioni, i provvedimenti autorizzativi, i protocolli d'intesa e/o ogni altro analogo atto e/o provvedimento da cui originano i Crediti.” (cfr. p. 3 doc. 2 fasc. primo grado appellante) e dal fatto che la documentazione inerente alla cessione consisteva in semplici fatture.
Alla luce di quanto precede, si ritiene che non abbia violato l'obbligo di garanzia di Pt_1
esistenza del credito per come concretamente pattuito in contratto e che correttamente il
Tribunale ha ritenuto generiche le contestazioni mosse da sul punto. Pt_1
La dedotta inesistenza dei crediti, inoltre, non è stata precisamente allegata né tantomeno può dirsi provata in questa sede. Secondo l'appellante tale inesistenza deriverebbe dall'incompatibilità delle domande svolte in un giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma da rispetto alla maturazione di crediti per interessi di mora, ma tale Controparte_1
circostanza risulta smentita dagli atti relativi al citato giudizio, nell'ambito del quale la ha svolto domande volte sia alla condanna a titolo contrattuale ed extracontrattuale CP_1
delle controparti asserite debitrici (Regione Lazio e ASL sia al pagamento di interessi Pt_2
di mora. Le eccezioni sollevate dalle convenute in tale giudizio non possono inoltre essere ritenute prova della suddetta inesistenza. Più in generale, deve escludersi che tale prova possa pagina 6 di 8 essere ricondotta all'esistenza e all'esito provvisorio del giudizio tra parti diverse da quello instaurato presso questa autorità giudiziaria, in assenza di una decisione che abbia acquisito forza di cosa giudicata e che investa esplicitamente l'accertamento dei crediti oggetto del contratto di cessione azionato in questa sede.
Da quando precede discende che alcun diritto all'indennizzo previsto dall'art.
9.1 del contratto di cessione sia dovuto ad né può esserlo ai sensi dell'art. 1266 co. 1 c.c., dal momento Pt_1 che presupposto per la sua applicabilità è l'accertamento della inesistenza dei crediti ceduti, il quale non può dirsi raggiunto in questa sede.
Ne discende l'assorbimento dell'ulteriore questione relativa alla nullità parziale del contratto per dolo/errore essenziale proposta da così come l'esame delle doglianze inerenti al Pt_1 riferimento fatto dal Tribunale all'art.
8.1 del contratto di cessione in ordine ai presupposti della risoluzione del contratto di cessione.
L'appello deve pertanto essere respinto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione, consistita nella sola udienza di comparizione) di cui al DM n.147/22, considerato il valore della causa e la complessità delle questioni trattate.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6873/2024, pubblicata il Parte_1
09/07/2024, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in Parte_1
complessivi € 82.920,00 (di cui € 21.186,00 per la fase di studio, € 12.319,00 per la fase introduttiva, € 14.190,00 per la fase di trattazione ed € 35.225,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali ed oneri fiscali;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 co. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 03/06/2025 pagina 7 di 8 Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maura Caterina Barberis
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Federici
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